Législation

Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

RS 142.513In vigoreStato 01.10.202629 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2Struttura e contenuto del SIMIC3–4
  3. Sezione 3Obblighi di notificazione5–8
  4. Sezione 4Accesso al SIMIC9–12
  5. Sezione 5Comunicazione dei dati da parte della SEM13–15a
  6. Sezione 6Protezione dei dati e sicurezza informatica16–19
  7. Sezione 7Statistiche e controlli20–21
  8. Sezione 8Emolumenti22
  9. Sezione 9Disposizioni finali23–26

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

(art. 1 LSISA)

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), segnatamente:

  1. a.

    la struttura e il contenuto del SIMIC;

  2. b.

    gli obblighi di notificazione;

  3. c.

    i diritti d’accesso;

  4. d.

    la comunicazione dei dati;

  5. e.

    la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi o dalle disposizioni seguenti:1

    1. 1.

      la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)3,

    2. 2.

      la legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza (LCit),

    3. 3.

      l’accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,

    4. 4.

      l’accordo del 21 giugno 20016 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS),

    5. 5.

      gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino; tali accordi sono menzionati nell’allegato 4,

    6. 6.

      l’accordo del 25 febbraio 20197 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone,

    7. 7.

      gli articoli 66a e 66abis del Codice penale svizzero (CP)8 e gli articoli 49a e 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19279 (CPM);

  2. b.

    dati del settore dell’asilo: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:

    1. 1.

      la legge del 26 giugno 199810 sull’asilo (LAsi),

    2. 2.

      la convenzione del 28 luglio 195111 sullo statuto dei rifugiati,

    3. 3.

      la convenzione del 28 settembre 195412 sullo statuto degli apolidi,

    4. 4.

      gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;

  3. c.

    stranieri: le persone del settore degli stranieri e dell’asilo;

  4. d.

    sparizione: una persona del settore dell’asilo è considerata sparita se non si è annunciata presso il pertinente Cantone di attribuzione o se non è più raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo;

  5. e.

    ricomparsa: si tratta di ricomparsa quando una persona del settore dell’asilo, considerata sparita, si annuncia nuovamente presso le autorità cantonali competenti oppure è nuovamente raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).
  2. RS 142.20
  3. Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  4. RS 141.0
  5. RS 0.142.112.681
  6. RS 0.632.31
  7. RS 0.142.113.672
  8. RS 311.0
  9. RS 321.0
  10. RS 142.31
  11. RS 0.142.30
  12. RS 0.142.40

Sezione 2 Struttura e contenuto del SIMIC

Art. 3Struttura del SIMIC

1

 Il SIMIC comprende i moduli specializzati seguenti:

  1. a.

    un sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (fascicolo elettronico);

  2. b.

    un sistema di gestione dei dati biometrici e dei dati relativi ai documenti d’identità.1

2

 A ogni ricerca nel SIMIC concernente una persona o effettuata prima di rilasciare un permesso, può essere avviata automaticamente una consultazione nelle banche dati seguenti, sempreché l’utente sia autorizzato ad accedervi:2

  1. a.

    il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) previsto dall’ordinanza VIS del 18 dicembre 20133;

  2. b.

    il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) previsto dall’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20164;

  3. c.

    il sistema d’informazione di Schengen (SIS) previsto dall’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20135;

  4. d.

    la banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF-Interpol) prevista dall’ordinanza Interpol del 21 giugno 20136;

  5. e.

    il casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) previsto dalla legge del 17 giugno 20167 sul casellario giudiziale.8

3

 Per la fatturazione il SIMIC dispone di un’interfaccia con il sistema d’informazioni finanziarie utilizzato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).9

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 341).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 552).
  3. RS 142.512
  4. RS 361.0
  5. RS 362.0
  6. RS 366.1
  7. RS 330
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 247).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2177).

Art. 4Contenuto del SIMIC

(art. 4 LSISA)
1

 Il SIMIC consta di due parti:

  1. a.

    una generale con i dati di base, accessibile a tutti gli utenti che dispongono di un diritto d’accesso;

  2. b.

    una speciale, ai cui dati le autorità o i terzi incaricati hanno accesso in funzione dei loro compiti legali (profili utente).

2

 La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:

  1. a.

    generalità dell’interessato (cognomi, nomi, appellativi, data di nascita, sesso, cittadinanza, stato civile);

  2. b.

    numero personale;

  3. c.

    numero AVS.

3

 L’allegato 1 elenca in modo esaustivo i dati contenuti nel SIMIC e determina le autorizzazioni per la consultazione e il trattamento dei dati.1

4

 ...2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 933).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5615). Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1453).

Sezione 3 Obblighi di notificazione

Art. 5Notificazioni delle autorità cantonali e comunali1

(art. 7 cpv. 1 e 4 LSISA)
1

 Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano immediatamente:2

  1. a.

    i permessi di soggiorno di breve durata o i permessi iniziali di dimora rilasciati nonché i rinnovi, le proroghe, i cambiamenti o le revoche degli stessi e le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro;

  2. b.

    le trasformazioni dei permessi di soggiorno di breve durata;

  3. c.

    l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di impiego o di professione nel Cantone;

  4. d.

    i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;

  5. e.

    gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;

  6. f.

    i rilasci di nuovi permessi di domicilio;

  7. g.

    la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;

  8. h.

    le nascite e i decessi;

  9. i.

    le adozioni;

  10. j.

    le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti;

  11. k.

    i cambiamenti e le rettifiche d’identità;

  12. l.

    gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;

  13. m.

    i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge dell’8 ottobre 19993 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata;

  14. n.

    la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo;

  15. o.

    le decisioni di rimpatrio nonché qualsiasi ritardo o posticipazione della loro esecuzione e la loro sospensione;

  16. p.

    le espulsioni con ordine esecutivo e le espulsioni la cui esecuzione è posticipata nonché la revoca di tale posticipazione.

2

 Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1453).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).
  3. RS 823.20

Art. 6Notificazioni di altre autorità

(art. 7 cpv. 1 e 2 LSISA)1
1

 Le autorità menzionate qui sotto notificano i dati seguenti:2

  1. a.

    la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istruzioni della SEM, i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempimento dei compiti secondo la LStrI 3e gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen;

  2. b.

    i posti di confine: i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale. La SEM4 emana le pertinenti istruzioni;

  3. c.

    le autorità federali e cantonali competenti: gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell’eventuale domanda d’entrata o di dimora.

2

 La SEM può ricevere notificazioni concernenti stranieri che hanno lasciato la Svizzera o la cui dimora è ignota e che non adempiono i loro obblighi di diritto pubblico o alimentari.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
  3. RS 142.20
  4. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 6a1

  1. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 716).

Art. 7Procedura di notificazione e registrazione dei dati

(art. 7 cpv. 1 LSISA)
1

 I dati personali possono essere notificati:

  1. a.

    on line per il tramite dell’applicazione web;

  2. b.

    elettronicamente per il tramite delle interfacce corrispondenti;

  3. c.

    sotto forma cartacea, su moduli di notificazione.

2

 La SEM determina a quali condizioni i dati personali possono essere notificati per via informatica e indica i controlli da eseguire prima della loro notificazione on line (prova di plausibilità).

3

 Esso registra immediatamente i dati notificati nel SIMIC.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

Art. 8Dati relativi a ricorsi1

(art. 8 LSISA)

Il Tribunale amministrativo federale annuncia periodicamente in forma elettronica alla SEM i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 4 Accesso al SIMIC

Art. 9Dati del settore degli stranieri

(art. 9 cpv. 1 LSISA)

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

  1. a.

    le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia e quelle cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;

  2. abis.

    le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione di cui all’articolo 66a o 66abis CP1 o all’articolo 49a o 49abis CPM2: per registrare le espulsioni, nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen, quali segnalazioni ai fini del rimpatrio o ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno;

  3. b.

    i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):

    1. 1.

      la divisione Diritto e misure: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nonché per l’esame di misure di allontanamento e di respingimento conformemente alla LStrI4,

    2. 2.

      il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL 26 ottobre 20165,

    3. 3.

      i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol, la Divisione Centrale operativa e l’ufficio SIRENE: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol) nonché per l’esame delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna e esterna della Svizzera,

    4. 4.

      i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:

      1. –

        per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,

      2. –

        per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

    5. 5.

      il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,

    6. 6.

      il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStrI6,

    7. 7.

      il servizio competente presso la SEM di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro,

    8. 8.

      il servizio competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 20208 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre): esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

  4. c.

    i seguenti servizi dell’Ufficio federale di giustizia (UFG):9

    1. 1.

      la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198110 sull’assistenza internazionale in materia penale,

    2. 2.

      l’Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con procedure ai sensi della legge federale del 21 dicembre 200711 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA) o in relazione con procedure internazionali relative all’esazione delle prestazioni alimentari;

  5. d.

    il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStrI;

  6. e.

    i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone, il rilascio di visti in via eccezionale e la segnalazione della partenza delle persone tenute a lasciare lo spazio Schengen;

  7. f.

    le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei compiti nell’ambito della legislazione svizzera in materia di cittadinanza;

  8. g.

    il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE: per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;

  9. h.

    la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS12;

  10. i.

    le autorità fiscali cantonali: per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

  11. j.

    le Commissioni tripartite previste quali organi di controllo nell’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge dell’8 ottobre 199913 sui lavoratori distaccati in Svizzera: per lo svolgimento dei loro compiti giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 21 maggio 200314 sui lavoratori distaccati in Svizzera;

  12. k.

    gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile: per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile15 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200416 sull’unione domestica registrata;

  13. l.

    gli uffici cantonali di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati: esclusivamente per garantire l’aiuto sociale giusta la LAsi17;

  14. m.

    i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200618 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero AVS;

  15. n.

    il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

    1. 1.

      per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna ai sensi del l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201519 sulle attività informative (LAIn),

    2. 2.

      per l’adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi della LCit20, della LStrI e della LAsi,

    3. 3.

      per l’esame di misure di allontanamento e di respingimento ai sensi della LStrI;

  16. o.

    l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’adempimento dei suoi compiti:

    1. 1.

      nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,

    2. 2.

      nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;

  17. p.

    l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)21, per l’adempimento dei suoi compiti:

    1. 1.

      nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),

    2. 2.

      nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;

  18. q.

    ...

  19. r.

    l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: per l’adempimento dei suoi compiti:

    1. 1.

      in veste di autorità competente in materia di assistenza amministrativa conformemente all’articolo 76 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/200422;

    2. 2.

      in veste di organismo di collegamento per l’attuazione dell’assistenza amministrativa in materia di prestazioni familiari conformemente agli articoli 67–69 del regolamento (CE) n. 883/2004;

  20. s.

    le autorità cantonali di esecuzione delle pene: per la gestione dei casi e per l’esecuzione di sentenze e oneri ai sensi del CP23;

  21. t.

    il Ministero pubblico della Confederazione: per la ricerca di indirizzi nell’ambito dell’esecuzione di sentenze;

  22. u.

    l’autorità di controllo del Dipartimento federale delle finanze (DFF): per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 35–39 della legge del 26 settembre 202524 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG).

  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. RS 120
  4. RS 142.20
  5. RS 361.0
  6. RS 142.20
  7. RS 955.0
  8. RS 941.42
  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 344).
  10. RS 351.1
  11. RS 211.222.32
  12. Nuova espr. giusta l’all. cifra II n. 3 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  13. RS 823.20
  14. RS 823.201
  15. RS 210
  16. RS 211.231
  17. RS 142.31
  18. RS 431.02
  19. RS 121
  20. RS 141.0
  21. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  22. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1372/2013, GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27.
  23. RS 311.0
  24. RS 955.3

Art. 10Dati del settore dell’asilo

(art. 9 cpv. 2 LSISA)

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:

  1. a.

    le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia, gli uffici di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;

  2. b.

    i seguenti servizi di fedpol:

    1. 1.

      il Servizio giuridico: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI,

    2. 2.

      il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20161,

    3. 3.

      i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol, la Divisione Centrale operativa e l’ufficio SIRENE: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con Europol,

    4. 4.

      i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:

      1. –

        per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,

      2. –

        per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

    5. 5.

      il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,

    6. 6.

      il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 99 LAsi2,

    7. 7.

      il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro,

    8. 8.

      il servizio competente per l’adempimento dei compiti secondo la LPre4: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

  3. c.
  4. d.

    il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;

  5. e.

    i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;

  6. f.

    il Controllo federale delle finanze: per la vigilanza finanziaria;

  7. g.

    la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;

  8. h.

    le autorità fiscali cantonali: per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

  9. i.

    gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile5 e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata;

  10. j.

    i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20067 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero AVS;

  11. k.

    il SIC: esclusivamente per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn8, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi della LCit9, della LStrI10 e della LAsi;

  12. l.

    l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’adempimento dei suoi compiti:

    1. 1.

      nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,

    2. 2.

      nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;

  13. m.

    l’UDSC, per l’adempimento dei suoi compiti:

    1. 1.

      nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),

    2. 2.

      nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;

  14. n.

    ...

  15. o.

    le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni: per la verifica dell’esistenza di una procedura d’asilo concernente un richiedente;

  16. p.

    la Segreteria di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE: per la verifica dell’esistenza di una procedura d’asilo concernente un richiedente;

  17. q.

    le autorità cantonali di esecuzione delle pene: per la gestione dei casi e per l’esecuzione di sentenze e oneri ai sensi del CP11;

  18. r.

    il Ministero pubblico della Confederazione: per la ricerca di indirizzi nell’ambito dell’esecuzione di sentenze;

  19. s.

    l’autorità di controllo del DFF: per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 35–39 LTPG12.

  1. RS 361.0
  2. RS 142.31
  3. RS 955.0
  4. RS 941.42
  5. RS 210
  6. RS 211.231
  7. RS 431.02
  8. RS 121
  9. RS 141.0
  10. RS 142.20
  11. RS 311.0
  12. RS 955.3

Art. 11Concessione dell’accesso a terzi incaricati

(art. 11 LSISA)
1

 La SEM esamina se i terzi incaricati di cui all’articolo 11 LSISA rispettano le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

2

 L’esame è effettuato nell’ambito della procedura di conferimento dei diritti d’accesso e mettendo a repertorio le interrogazioni. I dati repertoriati possono essere analizzati saltuariamente o in presenza di sospetti. La SEM può chiedere ai terzi incaricati di fornire informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate.

3

 La SEM determina segnatamente:

  1. a.

    i dati di cui necessita il terzo incaricato per l’adempimento dei suoi compiti legali;

  2. b.

    in che modo possono essere utilizzati i dati personali;

  3. c.

    chi può trattare i dati personali;

  4. d.

    come vanno protetti i dati personali.

4

 Esso può limitare o revocare i diritti d’accesso se il terzo incaricato non rispetta le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Art. 12Concessione dell’accesso

(art. 10 LSISA)

Il DFGP disciplina la procedura di conferimento dei diritti d’accesso al SIMIC.

Sezione 5 Comunicazione dei dati da parte della SEM

Art. 13Ad autorità od organizzazioni per l’adempimento dei compiti legali

(art. 13 LSISA)
1

 La SEM può, in un caso specifico o periodicamente, comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, i dati personali trattati nel SIMIC, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici:

  1. a.

    le autorità di cui agli articoli 9 e 10;

  2. b.

    i terzi incaricati giusta l’articolo 11 LSISA;

  3. c.

    l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per la coordinazione dei compiti affidati dalla LAsi1 alle istituzioni di soccorso autorizzate;

  4. d.

    la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento e l’eventuale rimborso dei contributi minimi dell’AVS per richiedenti l’asilo senza attività lucrativa.

2

 Alle autorità e ai servizi di cui al capoverso 1 lettere c e d possono essere comunicati soltanto i dati personali di cui all’allegato 2.

3

 Gli invii dei dati nell’ambito dell’ordinanza del 30 aprile 20252 sulla statistica federale e dell’ordinanza del 21 novembre 20073 sull’armonizzazione dei registri avvengono attraverso sedex o mediante un supporto elettronico di dati.4

4

 I dati di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a sono comunicati progressivamente al registro IDI dell’Ufficio federale di statistica sotto forma di record elettronici.5

  1. RS 142.31
  2. RS 431.011
  3. RS 431.021
  4. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri (RU 2007 6719). Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).
  5. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

Art. 14Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici

1

 La SEM può comunicare dati personali resi anonimi:

  1. a.

    alle autorità svizzere e a persone da loro incaricate della pianificazione, per scopi pianificatori e statistici;

  2. b.

    alle università svizzere e ai loro istituti, per scopi scientifici;

  3. c.

    a organizzazioni private, per scopi pianificatori e scientifici.

2

 ...1

  1. Abrogato dall’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 15Ad autorità estere e a privati

(art. 14 e 15 LSISA)
1

 La SEM trasmette alla persona interessata, per eventuale risposta, singole domande d’informazione concernenti casi specifici emananti da autorità estere o da persone e organizzazioni private. La SEM segnala all’interessato che non vi è obbligo di rispondere alla domanda d’informazione e che la SEM non comunicherà di sua iniziativa l’informazione richiesta.

2

 La SEM può comunicare all’autorità estera, alla persona o all’organizzazione privata esclusivamente l’indirizzo e inoltre, per quanto concerne le persone del settore degli stranieri, il tipo di autorizzazione di soggiorno dell’interessato, se l’autorità, la persona o l’organizzazione richiedente rende verosimile che la persona interessata rifiuta di fornire l’informazione allo scopo di impedire l’esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione. Se possibile e ragionevolmente esigibile, la SEM offre previamente alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi.

Art. 15a1

  1. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 17 dic. 2010 (RU 2011 99). Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 933).

Sezione 6 Protezione dei dati e sicurezza informatica

Art. 16Consulenza in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica

(art. 5 cpv. 2 LSISA)
1

 La SEM designa un consulente in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. Quest’ultimo verifica periodicamente l’esattezza e la sicurezza dei dati nel SIMIC.

2

 La SEM stabilisce in un apposito regolamento segnatamente le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la messa a repertorio automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

Art. 17Sicurezza dei dati e delle informazioni1

(art. 5 cpv. 1 LSISA)
1

 La sicurezza dei dati è retta:

  1. a.

    dall’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati (OPDa);

  2. b.

    dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni.4

2

 La SEM, le autorità di cui agli articoli 9 e 10, l’Ufficio federale di statistica, l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, i terzi incaricati della tenuta dei conti di garanzia secondo la LAsi5, la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali adottano, ciascuno nel proprio ambito specifico, le misure d’organizzazione e d’ordine tecnico atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 6 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
  5. RS 142.31

Art. 18Archiviazione, distruzione e limitazione dell’accesso1

(art. 17 lett. c e d LSISA)
1

 I dati non più necessari sono proposti per archiviazione all’Archivio federale. I dati che l’Archivio federale giudica non degni di archiviazione sono distrutti.

2

 I dati dell’ambito dell’asilo sono archiviati in ogni caso.

3

 I dati di una persona naturalizzata in Svizzera sono accessibili per due anni dalla sua naturalizzazione esclusivamente ai collaboratori competenti della SEM (Ambito Cittadinanza). Tutti i dati dell’Ambito Cittadinanza sono proposti per archiviazione all’Archivio federale 50 anni dopo la naturalizzazione o l’ultima domanda di naturalizzazione.

4

 La SEM distrugge i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:

  1. a.

    in caso di adozione, il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto. Al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’adozione, sono distrutti tutti i dati concernenti l’affiliando e i genitori affilianti;

  2. b.

    se il soggiorno dell’affiliando o del figlio adottivo non è stato regolato, i dati della decisione d’entrata degli affiliandi e dei figli adottivi sono distrutti dopo 26 mesi;

  3. c.

    in caso di decesso, i dati sono distrutti cinque anni dopo la morte;

  4. d.

    in caso di fine del soggiorno in Svizzera, i dati sono distrutti 15 anni dopo la fine del soggiorno;

  5. e.

    i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 19 capoverso 4 lettera b e 34 dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, sul soggiorno e sull’attività lucrativa sono distrutti dopo dieci anni;

  6. f.

    le dichiarazioni di garanzia sono distrutte dopo cinque anni;

  7. g.

    i dati biometrici destinati alla carta di soggiorno sono distrutti in occasione di ogni registrazione di nuovi dati biometrici o, al più tardi, cinque anni dopo la loro registrazione;

  8. h.

    i dati relativi ai documenti di viaggio svizzeri per stranieri sono distrutti 20 anni dopo la prima registrazione.

5

 Se in uno dei casi di cui al capoverso 4 lettera d è stata emessa una misura di allontanamento o di respingimento, i dati personali sono distrutti al più presto cinque anni dopo lo scadere della misura.

  1. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 933). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. RS 142.201

Art. 19Diritti degli interessati

(art. 6 LSISA)
1

 I diritti degli interessati, segnatamente il diritto d’accesso, il diritto di essere informati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla distruzione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.3

2

 L’interessato che intende far valere i propri diritti deve presentare alla SEM una domanda nella forma prevista dall’articolo 16 OPDa4.5

3

 I dati inesatti sono rettificati d’ufficio.

  1. RS 235.1
  2. RS 172.021
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 268).
  4. RS 235.11
  5. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 7 Statistiche e controlli

Art. 20Statistica

1

 La SEM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. Tali statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.

2

 La SEM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStrI1, la LAsi2, la LCit3, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone4 e la Convenzione AELS5, nonché gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen6 e di Dublino7.8

2bis

 Conformemente all’allegato XII parte A del regolamento (UE) 2016/3999, compila statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbis LStrI e le rende note su base annuale alla Commissione europea.10

3

 Pubblica le statistiche più importanti.

4

 Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone od organizzazioni private i dati statistici complementari di cui necessitano. Può procedere a rilevazioni statistiche speciali in loro favore.

5

 Collabora alla stesura della rilevazione federale annuale per la statistica della popolazione e delle economie domestiche, la statistica sulla migrazione e la statistica delle persone occupate. La SEM fornisce all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento dei suoi compiti conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202511 sulla statistica federale:12

  1. a.

    a scadenze regolari, dati singoli su effettivi e movimento degli stranieri registrati nel SIMIC;

  2. b.

    i dati relativi ai richiedenti l’asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati, necessari per la stesura della statistica dell’aiuto sociale.13

6

 Può autorizzare i servizi con diritto d’accesso al SIMIC ad allestire statistiche in base ai loro propri dati.

  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 141.0
  4. RS 0.142.112.681
  5. RS 0.632.31
  6. Tali Acc. sono menzionati nell’all. 4 n. 1.
  7. Tali Acc. sono menzionati nell’all. 4 n. 2.
  8. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
  9. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.6.2024.
  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 242).
  11. RS 431.011
  12. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).
  13. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

Art. 21Controlli

1

 Con l’aiuto del SIMIC, la SEM svolge controlli periodici sui permessi rilasciati e sull’effettivo degli stranieri.

2

 Le autorità cantonali degli stranieri e i servizi di controllo degli stranieri incaricati dai Comuni collaborano ai lavori di controllo. A questo scopo, la SEM comunica loro gli elenchi degli effettivi degli stranieri e gli elenchi delle date di scadenza dei loro permessi.

Sezione 8 Emolumenti

Art. 22

1

 Per le domande d’informazione di cui all’articolo 15 capoverso 2 le persone e le organizzazioni private devono alla SEM un emolumento di 40 franchi.1

2

 Deve alla SEM un emolumento a copertura delle spese:

  1. a.

    la persona o l’organizzazione privata, se la SEM fornisce dati statistici complementari o procede a rilevazioni statistiche speciali (art. 20 cpv. 4);

  2. b.

    l’autorità, la persona o l’organizzazione privata, se la SEM procede a rilevazioni statistiche speciali secondo gli articoli 14 e 20 capoverso 4 da cui derivano spese importanti o un onere lavorativo considerevole.

3

 Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica.

4

 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sugli emolumenti LStrI.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).
  2. RS 142.209
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615).

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 24Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 251

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2022 73).

Art. 25aDisposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 20071

1

 La modifica del 21 novembre 2007 entra in vigore contemporaneamente agli articoli 6 lettera a e 13 capoverso 1, nonché ai numeri 1–3 dell’allegato della legge del 23 giugno 20062 sull’armonizzazione dei registri.

2

 Il numero AVS delle persone già iscritte in SIMIC al momento della prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS viene registrato se si tratta di:

  1. a.

    persone del settore degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno valido di almeno quattro mesi;

  2. b.

    persone del settore dell’asilo la cui procedura di entrata in Svizzera non è ancora completata.

3

 La procedura della prima comunicazione completa del numero AVS a SIMIC è disciplinata dagli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

  1. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719).
  2. RS 431.02
  3. RS 831.101

Art. 26Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2006.

2

 I seguenti campi di dati dell’allegato 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2007:

  1. –

    «Cittadinanza del partner registrato» (n. IV., 2., a);

  2. –

    «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., a);

  3. –

    «Categoria di stranieri del partner registrato» (n. IV., 2., d);

  4. –

    «Data di nascita del partner registrato» (n. IV., 2., i);

  5. –

    «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., i).

Allegati

  • Livello d’accesso e autorizzazione a trattare i dati
  • Dati che possono essere comunicati ad autorità e organizzazioni conformemente all’articolo 13
  • Modifica del diritto vigente
  • Accordi d’associazione a Schengen e Dublino

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).