Législation

Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa)

LArRaRS 431.02In vigoreStato 01.01.202223 articoli

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Progetti di revisione che toccano LArRa, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–5
  2. Sezione 2: Registri degli abitanti6–12
  3. Sezione 3: Registri federali e cantonali13
  4. Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati14–18
  5. Sezione 5: Disposizioni finali19–23

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 40 capoverso 2, 65 capoverso 2, 121 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2005, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Scopo e oggetto

1

 La presente legge ha lo scopo di semplificare:

  1. a.

    la rilevazione dei dati per la statistica mediante l’armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri);

  2. b.

    lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.

2

 A tal fine la legge stabilisce:

  1. a.

    gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati;

  2. b.

    la competenza dell’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) di unificare le definizioni, le caratteristiche e le specificità;

  3. c.

    il principio della completezza e dell’esattezza dei registri;

  4. d.

    l’obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.

Art. 2Campo d’applicazione

1

 La presente legge si applica ai seguenti registri:

  1. a.

    il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall’Ufficio federale di giustizia;

  2. b

    il sistema centrale d’informazione sulle migrazioni (SIMIC) della Segreteria di Stato della migrazione1;

  3. c.

    il sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri;

  4. d.

    il sistema d’informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (E-VERA2) del Dipartimento federale degli affari esteri;

  5. e.

    il registro centrale degli assicurati, il registro centrale delle rendite e il registro delle prestazioni in natura dell’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

  6. f.

    il sistema d’informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari dell’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 LAVS.

2

 La presente legge si applica inoltre:

  1. a.

    ai registri cantonali e comunali degli abitanti;

  2. b.

    ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
  2. La designazione è stata adattata in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2016.
  3. RS 831.10

Art. 3Definizioni

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:

  1. a.

    registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune;

  2. b.

    Comune di residenza: Comune in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza;

  3. c.

    Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull’arco di un anno, senza l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l’istituto di educazione, l’ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno;

  4. d.

    economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione;

  5. e.

    identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l’identificazione univoca di una persona o di una cosa all’interno di un insieme di dati;

  6. f.

    caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente;

  7. g.

    specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere;

  8. h.

    nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità;

  9. i.

    lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici elaborabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo.

Art. 4Compito dell’Ufficio federale

1

 L’Ufficio federale definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli articoli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le specificità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L’iscrizione a registro di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39–49 del Codice civile1.

2

 Nell’elaborare le definizioni, l’Ufficio federale tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi.

3

 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomenclature e liste di codici.

4

 L’Ufficio federale pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici.

  1. RS 210

Art. 5Completezza dei registri

In relazione al gruppo di persone registrato, i registri devono essere attuali, esatti e completi.

Sezione 2: Registri degli abitanti

Art. 6Contenuto minimo

Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

  1. a.

    numero AVS1 secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

  2. b.

    numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale e nome ufficiale del Comune;

  3. c.

    identificatore dell’edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’Ufficio federale;

  4. d.

    identificatore dell’abitazione in base al REA, economia domestica d’appartenenza e tipo di economia domestica;

  5. e.

    cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

  6. f.

    tutti i nomi nell’ordine corretto;

  7. g.

    indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;

  8. h.

    data di nascita e luogo di nascita;

  9. i.

    per gli Svizzeri, luogo di origine;

  10. j.

    sesso;

  11. k.

    stato civile;

  12. l.

    appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;

  13. m.

    cittadinanza;

  14. n.

    per gli stranieri, tipo di permesso;

  15. o.

    residenza o soggiorno nel Comune;

  16. p.

    Comune di residenza o Comune di soggiorno;

  17. q.

    in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;

  18. r.

    in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;

  19. s.

    in caso di trasloco nel Comune: data;

  20. t.

    diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;

  21. u.

    data del decesso.

  1. Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
  2. RS 831.10

Art. 7Altre caratteristiche

La registrazione di una caratteristica non menzionata nell’articolo 6 è retta dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

Art. 8Determinazione e aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza

1

 Se necessario per determinare e aggiornare l’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA.

2

 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione di una persona.

3

 Per la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione i Cantoni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell’abitazione.

4

 I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione.

Art. 9Servizio ufficiale competente

I Cantoni designano un servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione.

Art. 10Scambio di dati in caso di trasloco

1

 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all’articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti.

2

 Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma criptata. Il criptaggio avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 20031 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce.

3

 La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati.

  1. [RU 2004 5085, 2008 3437 II 55. RU 2016 4651 all. n.I]. Vedi ora la L del 18 mar. 2016 (RS 943.03).

Art. 11Obbligo di notifica

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché:

  1. a.

    le persone fisiche si annuncino presso il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco;

  2. b.

    le persone soggette all’obbligo di notifica forniscano informazioni veritiere sui dati di cui all’articolo 6 e, se del caso, documentino le loro indicazioni.

Art. 12Obbligo d’informazione

1

 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all’obbligo di notifica:

  1. a.

    i datori di lavoro, sulle persone alle loro dipendenze;

  2. b.

    i locatori e le amministrazioni immobiliari, sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza;

  3. c.

    gli alloggiatori, sulle persone che abitano nella loro economia domestica.

2

 Su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti.

Sezione 3: Registri federali e cantonali

Art. 13

1

 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–d gestiscono il numero AVS conformemente all’articolo 50c LAVS1.

2

 La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

3

 L’Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro.

  1. RS 831.10

Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 14Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni

1

 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell’invio dei dati.

2

 Per alleggerire l’onere delle persone interrogate nell’ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l’utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

3

 I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 20031 sulla firma elettronica.

4

 L’Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce.

5

 In collaborazione con i Cantoni, l’Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari.

  1. RS 943.03

Art. 15Approntamento dei dati per scopi statistici da parte di organi federali

1

 Gli organi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 mettono gratuitamente i dati a disposizione dell’Ufficio federale.

2

 Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

Art. 16Utilizzazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

1

 I dati servono all’Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche.

2

 Sulla base dei dati, l’Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche.

3

 L’Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche.

4

 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS).

Art. 17Comunicazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

1

 Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l’Ufficio federale comunica loro gratuitamente i dati, senza denominazioni personali e senza numero AVS, o consente loro di accedervi tramite procedura di richiamo.

2

 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni, per l’esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m concernenti il loro territorio.

3

 L’Ufficio federale può comunicare i dati, senza denominazioni personali e senza numero AVS, ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.

4

 Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all’Ufficio federale i dati ricevuti o a confermargliene per scritto la distruzione. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto con l’approvazione scritta dell’Ufficio federale.

5

 L’Ufficio federale comunica i dati soltanto se ne è garantita la protezione e sono stati presi i necessari accordi contrattuali.

Art. 18Pubblicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

I risultati delle elaborazioni possono essere pubblicati soltanto in modo da non permettere l’identificazione delle persone interessate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19Termini per l’armonizzazione

1

 Il Consiglio federale stabilisce i termini per l’armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010.

2

 Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l’introduzione delle caratteristiche di cui all’articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l’Ufficio federale di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari.

Art. 20Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 21Disposizioni d’esecuzione cantonali

1

 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Le comunicano al Dipartimento federale dell’interno.

2

 Se le disposizioni d’esecuzione non possono entrare in vigore nella forma legale prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono autorizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell’esecuzione.

Art. 22Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 23Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore:
art. 1 a 5, 6, lett. b a u, 7 a 12, 13 cpv. 2 e 3, art. 14 a 23 e all. n. 4: 1° novembre 20061
art. 6 lett. a, 13 cpv. 1 e all. n. 1 a 3: 1° gennaio 20082

  1. DCF del 18 ott. 2006.
  2. O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6717).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).