Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
RS 142.20 · 247 articoli
LStrI (RS 142.20) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 111j, modificato (RO 2025 348) in vigore dal 01.08.2025
- Art. 68e, modificato (RO 2025 349) in vigore dal 15.06.2025
- Art. 5, modificato (RO 2025 346) in vigore dal 15.06.2025
- Art. 7, modificato (RO 2025 347) in vigore dal 15.06.2025
- Art. 5, modificato (RO 2025 346) in vigore dal 15.06.2025
- Art. 68a, modificato (RO 2025 349) in vigore dal 15.06.2025
Cosa si sta preparando
Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:
- Adozione e attuazione del regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II")
- Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021‒2027; conclusione dello scambio di note e avvio della procedura di consultazione
- Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI)
- Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2026/xxx che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Estratto del testo (247 articoli)
La presente legge disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.…
1 La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera. 2 Ai cittadini degli Stati me…
1 L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e…
1 L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza. 2…
1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera: a. dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine; a bis se richiesto, dev’essere in possesso di un visto second…
1 Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all’estero o da un’altra autorità designata dal Consiglio federale. 2 In caso di rifiuto del visto…
1 L’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen. 1bis La Confederazione collabora con l’agenzia dell’Unio…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
