Législation

Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

RS 121 · 88 articoli

LAIn (RS 121) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (88 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente legge disciplina: a. l’attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); b. la collaborazione del SIC con altre autorità della Confederazione, con i Cantoni, con l’estero e con privati;…

Art. 2, Scopo

La presente legge ha lo scopo di tutelare interessi nazionali importanti; intende: a. contribuire a garantire i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto della Svizzera e a proteggere i diritti di libertà della sua p…

Art. 3, Tutela di altri interessi importanti della Svizzera

Nel caso di una minaccia grave e incombente il Consiglio federale può impiegare il SIC per tutelare altri interessi nazionali oltre a quelli di cui all’articolo 2 allo scopo di: a.…

Art. 4, Autorità e persone soggette alla presente legge

La presente legge si applica alle autorità e alle persone seguenti: a. autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricate dell’esecuzione di attività informative; b. autorità della…

Art. 5, Principi dell’acquisizione di informazioni

1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. 2 A tale scopo il SIC ricorre sia a misure…

Art. 6, Compiti del SIC

1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: a. individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: 1. dal terrorismo, 2. dallo spionaggio, 3. dalla proliferazione…

Art. 7, Misure di protezione e di sicurezza

1 Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta. A tal fine può: a. controllare, nei propri locali, le person…

Art. 8, Dotazione di armi

1 Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a pericoli particolari. 2 I collaboratori armati del SIC possono impiegare l…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).