Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)
RS 121 · 88 articoli
LAIn (RS 121) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 51, modificato (RO 2022 232) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 6, modificato (RO 2022 232) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 13, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 46, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 44, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 61, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
Estratto del testo (88 articoli)
La presente legge disciplina: a. l’attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); b. la collaborazione del SIC con altre autorità della Confederazione, con i Cantoni, con l’estero e con privati;…
La presente legge ha lo scopo di tutelare interessi nazionali importanti; intende: a. contribuire a garantire i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto della Svizzera e a proteggere i diritti di libertà della sua p…
Nel caso di una minaccia grave e incombente il Consiglio federale può impiegare il SIC per tutelare altri interessi nazionali oltre a quelli di cui all’articolo 2 allo scopo di: a.…
La presente legge si applica alle autorità e alle persone seguenti: a. autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricate dell’esecuzione di attività informative; b. autorità della…
1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. 2 A tale scopo il SIC ricorre sia a misure…
1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: a. individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: 1. dal terrorismo, 2. dallo spionaggio, 3. dalla proliferazione…
1 Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta. A tal fine può: a. controllare, nei propri locali, le person…
1 Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a pericoli particolari. 2 I collaboratori armati del SIC possono impiegare l…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
