Législation

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

RS 955.0 · LRD · 59 articoli

Legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (59 articoli)

Art. 1, Oggetto

bis La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 305 del Codice penale (CP) , la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260 quinquies…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica: a. agli intermediari finanziari; b. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti). 2 Sono interm…

Art. 2 a, Definizioni

1 Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s’intendono le seguenti persone: a. persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare cap…

Art. 3, Identificazione della controparte

1 Al momento dell’avvio di relazioni d’affari, l’intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l’interme…

Art. 4, Accertamento dell’avente economicamente diritto

1 L’intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità, per assicurarsi di sapere chi è l’a…

Art. 5, Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

1 Se nel corso della relazione d’affari sorgono dubbi in merito all’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto, si deve procedere nuo…

Art. 6, Obblighi di diligenza particolari

1 L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. L’entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al q…

Art. 7, Obbligo di allestire e conservare documenti

1 L’intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze spe…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).