Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 7 capoversi 1 e 2, 10 capoverso 3quinquies, 12, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat); visti gli articoli 14 capoversi 1 e 2 nonché 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRa); visto l’articolo 6 capoverso 3 della legge del 22 giugno 2007 sul censimento; visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione della statistica federale e il trattamento dei dati a fini statistici. L’allegato 1 determina quali sono le rilevazioni e le indagini che devono essere eseguite, precisandone segnatamente l’organo responsabile, l’oggetto, il tipo e il metodo, se l’informazione in merito abbia carattere obbligatorio o facoltativo, nonché la periodicità e la data di esecuzione.
2 L’ordinanza disciplina inoltre le prestazioni fornite dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dagli altri produttori di statistiche della Confederazione nel settore della scienza dei dati per scopi impersonali.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica ai produttori di statistiche della Confederazione.
Art. 3Corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla LStat
(art. 2 cpv. 2 e 3 nonché art. 11 LStat)
1 Le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche menzionati nell’allegato 2 sono parzialmente sottoposti alla LStat. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza concernenti:
- a.
i compiti della statistica federale (art. 3 LStat);
- b.
i principi per la rilevazione dei dati (art. 4 e 6 cpv. 2 LStat);
- c.
la competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 LStat);
- d.
la partecipazione di altri servizi (art. 8 LStat);
- e.
la collaborazione con l’UST (art. 10 cpv. 4 LStat);
- f.
i compiti degli altri produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 LStat);
- g.
la consultazione dell’UST (art. 12 cpv. 1 LStat e art. 15 della presente ordinanza);
- h.
la protezione e la sicurezza dei dati (art. 14, 15, 16 e 23 LStat e art. 35 e 36 della presente ordinanza);
- i.
il collegamento di dati (art. 14a LStat e art. 39 della presente ordinanza);
- j.
le pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 LStat nonché art. 40 e 41 cpv. 1 della presente ordinanza);
- k.
le altre prestazioni (art. 19 cpv. 1 e 2 LStat nonché art. 42 e 45 della presente ordinanza).
2 La Banca nazionale svizzera è sottoposta al capoverso 1 lettere a–e ed i, fatti salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a LStat.
Capitolo 2 Trattamento di dati a fini statistici
Sezione 1 Principi generali
Art. 4Produttori di statistiche della Confederazione
(art. 2 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3 nonché 15 cpv. 1 LStat)
1 I produttori di statistiche della Confederazione sono le unità amministrative federali (art. 2 cpv. 1 e 3 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]) e le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat, nella misura in cui eseguono lavori statistici.
2 I produttori di statistiche ai sensi del capoverso 1 che raccolgono dati conformemente all’articolo 4 LStat per i loro lavori statistici sono elencati nell’allegato 1 a titolo di organo responsabile. Questo organo provvede a separare chiaramente i suoi lavori statistici dalle sue mansioni di esecuzione, sorveglianza o di regolamentazione nei confronti di determinati privati o imprese.
- RS 172.010
Art. 5Lavori statistici
(art. 3 e 19 cpv. 2 LStat)
1 Le seguenti attività sono considerate lavori statistici:
- a.
la realizzazione di rilevazioni e indagini sulla base della LStat;
- b.
l’elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sintesi;
- c.
la realizzazione e l’aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;
- d.
l’elaborazione a fini statistici di dati amministrativi, di dati forniti da privati, di registri e di dati ricavati da reti di osservazione e di misura;
- e.
l’analisi statistica, la pubblicazione e l’archiviazione;
- f.
l’elaborazione di metodi scientifici e statistici per la statistica federale e dei relativi programmi informatici finalizzati ad attuarli;
- g.
la formazione e la ricerca in campo statistico;
- h.
le relazioni internazionali concernenti il coordinamento e l’armonizzazione delle statistiche nonché lo scambio di informazioni statistiche.
2 Sono assimilati ai lavori statistici l’analisi e l’utilizzo di dati amministrativi o statistici, di registri e di dati provenienti dalle reti di osservazione e di misura per altri scopi impersonali, in particolare per scopi di ricerca, formazione e pianificazione.
3 Non sono ritenuti lavori statistici quelli che servono esclusivamente alla gestione interna dei produttori di statistiche della Confederazione i cui risultati non forniscono informazioni rappresentative a livello federale.
Art. 6Principi e standard statistici
1 Nel quadro della loro attività, i produttori di statistiche della Confederazione osservano i principi riconosciuti della statistica. Rispettano segnatamente i principi dell’indipendenza professionale, dell’obiettività, dell’imparzialità, dell’affidabilità, della tutela del segreto e dell’efficienza.
2 L’elaborazione, la produzione e la diffusione della statistica pubblica sono effettuate sulla base di standard uniformi e metodi armonizzati definiti nelle schede informative di cui all’articolo 10. I lavori statistici devono essere pertinenti, precisi, attuali, accessibili, chiari, confrontabili, coerenti e pubblicati in tempo utile.
Art. 7Cooperazione con l’Unione europea
1 L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).
2 L’Ufficio federale di statistica, in accordo con la Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri, la Direzione del diritto internazionale pubblico e l’Ufficio federale di giustizia, approva il programma statistico annuale Unione europea/Svizzera in vista del suo esame e della sua adozione da parte del comitato misto, ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 dell’accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico.
- RS 0.431.026.81
Art. 8Programma pluriennale della statistica federale
1 Il programma pluriennale della statistica federale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura in corso. Contiene anche indicazioni sulle misure atte a limitare l’onere dei partecipanti alle rilevazioni.
2 L’UST partecipa all’allestimento del programma di legislatura per assicurarne il coordinamento con il programma pluriennale.
3 Nell’allestire il programma pluriennale, l’UST tiene conto, nella misura del possibile e in collaborazione con gli altri produttori di statistiche della Confederazione, delle esigenze informative dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici, dell’economia privata, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali.
4 In vista dell’allestimento del programma pluriennale, i produttori di statistiche della Confederazione informano l’UST in merito a obiettivo, contenuto e natura dei lavori statistici che intendono realizzare; gli sottopongono inoltre un piano delle risorse previste.
5 Ogni anno i produttori di statistiche della Confederazione comunicano all’UST i loro progetti di nuovo lavoro statistico, i cambiamenti fondamentali che intendono apportare a un lavoro statistico o i loro progetti di soppressione di un lavoro statistico.
Il portafoglio è parte integrante del programma pluriennale della statistica federale. Definisce le attività statistiche per campo tematico.
Sezione 2 Coordinamento
Art. 10Schede informative
1 Le attività statistiche e i risultati pubblicati ai sensi dell’articolo 18 LStat sono descritti in una scheda informativa che fornisce informazioni sulla metodologia e le variabili impiegate, la periodicità di pubblicazione e la data della rilevazione o dell’indagine.
2 Ogni produttore di statistiche della Confederazione pubblica le schede informative sul suo sito Internet.
3 L’UST definisce la struttura e fornisce un modello di scheda.
Art. 11Raccomandazioni
L’UST può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d’intesa con la Commissione della statistica federale, emanare raccomandazioni tecniche e metodologiche sui lavori di statistica ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a–f, allo scopo di coordinare e armonizzare i lavori statistici.
Art. 12Commissione della statistica federale
1 La Commissione della statistica federale presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:
- a.
allestimento e controllo del seguito del programma pluriennale della statistica federale;
- b.
elaborazione di raccomandazioni per i lavori statistici;
- c.
progetti statistici di portata generale;
- d.
politica di pubblicazione dell’informazione statistica;
- e.
altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera.
2 Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla LStat.
3 La Commissione della statistica federale sottopone annualmente all’attenzione del Consiglio federale un rapporto sulla situazione e lo sviluppo della statistica federale.
4 Può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti per trattare affari specifici.
5 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) emana il regolamento della Commissione della statistica federale previa consultazione degli interessati.
Art. 13Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione
1 L’UST istituisce un organo (Fedestat) in cui sono rappresentati i servizi statistici dei produttori di statistiche della Confederazione allo scopo di promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico a livello federale.
2 Il DFI emana il regolamento di quest’organo previa consultazione degli interessati.
Art. 14Organo per la collaborazione tra l’UST e i servizi statistici di Cantoni e Comuni
1 L’UST istituisce un organo (Regiostat) nel quale sono rappresentati i servizi statistici centrali dei Cantoni e i servizi statistici dei Comuni allo scopo di promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
2 Il DFI emana il regolamento di quest’organo previa consultazione degli interessati.
3 I servizi statistici centrali dei Cantoni e i servizi statistici dei Comuni che si basano su una legge statistica cantonale e rispettano i principi riconosciuti della statistica definiti nella Carta della statistica pubblica svizzera del 31 maggio 20121 sono considerati partner del sistema della statistica federale.
- La carta può essere consultata all’indirizzo seguente:
www.bfs.admin.ch
> Chi siamo > Impegno per la qualità > Ambito nazionale.
Art. 15Gruppi di periti
1 L’UST può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, allo scopo di fornire consulenza ai produttori di statistiche della Confederazione per questioni settoriali specifiche in cui sono specializzati.
2 L’indennità per i periti è fissata a un forfait di 300 franchi al giorno.
Sezione 3. Raccolta di dati a fini statistici
1 L’UST in qualità di servizio statistico centrale della Confederazione coordina la raccolta e la comunicazione di dati tra i produttori di statistiche della Confederazione e in particolare crea i presupposti affinché gli stessi dati non siano raccolti più volte nel quadro di lavori statistici condotti a livello federale.
2 Su riserva di disposizioni legali divergenti o motivi preponderanti, i produttori di statistiche garantiscono che lo scambio di dati con altre unità amministrative federali, necessario per l’attività statistica, e la raccolta di dati da Cantoni, Comuni e persone fisiche e giuridiche possano essere effettuati agevolmente tramite interfacce elettroniche. Le persone fisiche e giuridiche non sono tenute a utilizzare un’interfaccia elettronica per comunicare i propri dati ai produttori di statistiche della Confederazione.
Art. 17Attuazione della raccolta di dati
1 Gli organi responsabili sono responsabili della preparazione e dell’attuazione delle rilevazioni e delle indagini.
2 Dopo avere sentito gli ambienti interessati, elaborano i documenti necessari, ove possibile in formato elettronico, per poi analizzare i risultati e pubblicarli.
3 Informano i servizi e le persone invitati a trasmettere dati sullo scopo esclusivamente statistico della loro raccolta, sui servizi federali che, come previsto nel programma pluriennale della statistica federale, trattano i dati nel quadro dei loro lavori statistici, nonché su altri eventuali servizi partecipanti alla raccolta dei dati.
4 L’organo responsabile disciplina, se necessario, la rilevazione, il formato e la fornitura dei dati in direttive tecniche. A tale scopo si coordina in via preliminare con l’UST.
1 Con l’accordo degli organi responsabili e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono:
- a.
ampliare il numero delle persone interrogate (estensione delle rilevazioni e delle indagini);
- b.
aumentare le dimensioni del questionario (domande supplementari).
2 Le restrizioni agli ampliamenti di cui al presente articolo sono specificati nell’allegato 1.
3 Per l’ordinanza del 19 dicembre 20081 sul censimento è fatta riserva.
- RS 431.112.1
Art. 19Partecipazione delle persone interrogate
1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato prescelte sono invitate a partecipare all’indagine.
2 Esse vengono orientate sulla natura, gli scopi e l’esecuzione dell’indagine, sulla base giuridica e sull’utilizzazione dei dati. All’occorrenza ottengono informazioni sul committente dell’indagine e sulle misure di protezione dei dati previste. In assenza di soluzioni ragionevoli riguardo a una comunicazione accessibile ai sensi della legislazione sui disabili, viene fornito un punto di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono) per le persone che desiderano ottenere informazioni in un formato accessibile.
3 Se, nonostante le soluzioni ragionevoli, una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute o di disabilità, si può chiedere a rappresentanti idonei di assistere la persona nella partecipazione all’indagine o, se la partecipazione diretta non è possibile, di rispondere al posto suo.
4 Per coloro che si trovano in istituti di esecuzione delle pene e simili collettività soggetti a restrizioni per motivi di sicurezza e non possono rispondere essi stessi alle domande, d’intesa con la direzione, l’intervista avviene con un loro rappresentante.
5 I rappresentanti di cui ai capoversi 3 e 4 sono tenuti a salvaguardare gli interessi delle persone selezionate e a rispettare le loro opinioni e l’esattezza delle informazioni fornite. I cognomi e i nomi dei rappresentanti non vengono rilevati.
Art. 20Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati
1 Gli organi responsabili possono ricorrere per l’esecuzione di rilevazioni e indagini a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.
2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all’utilizzazione di dati personali, gli organi responsabili li impegnano segnatamente a:
- a.
utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico unicamente per l’esecuzione dell’incarico stesso;
- b.
non abbinare le rilevazioni e le indagini eseguite per conto dell’organo responsabile ad altre rilevazioni e indagini;
- c.
al termine dell’incarico, restituire agli organi responsabili tutti i dati e cancellare i dati memorizzati elettronicamente.
3 Gli organi responsabili si accertano che gli organismi e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure organizzative per il trattamento di questi dati conformemente all’ordinanza del 31 agosto 20221 sulla protezione dei dati.
- RS 235.11
1 Per adempiere i loro compiti statistici, i produttori di statistiche della Confederazione possono avvalersi dei dati pubblici, segnatamente attraverso l’estrazione automatizzata di contenuto da siti Internet di imprese.
2 Le informazioni raccolte da fonti pubbliche devono essere definite nelle schede informative.
3 La raccolta di dati pubblici è realizzata tenendo conto di eventuali pregiudizi arrecati alle imprese, come il sovraccarico del loro sito Internet. Viene effettuata solo se i dati individuali non sono ancora stati integrati in modo strutturato nel sistema statistico o se consente di controllare l’esattezza di questi dati.
Art. 22Raccolta di dati aggregati
1 Per il loro lavoro statistico, i produttori di statistiche della Confederazione possono acquisire e utilizzare anche informazioni aggregate ottenute da terzi, in particolare da persone giuridiche di diritto privato.
2 Essi documentano la raccolta di dati aggregati nelle relative schede informative.
Art. 23Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei produttori di statistiche della Confederazione
1 Gli organi responsabili, le persone e i servizi a cui è affidata l’esecuzione delle rilevazioni e delle indagini sono tenuti a trattare in maniera confidenziale i dati ottenuti.
2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.
3 L’obbligo di mantenimento del segreto e l’obbligo di vigilanza delle organizzazioni e degli istituti di sondaggio privati sono convenuti contrattualmente.
Sezione 4 Preparazione e controllo della qualità dei dati raccolti
1 L’UST e gli altri organi responsabili completano, controllano e appurano i dati individuali raccolti.
2 Essi possono utilizzare a tale scopo caratteristiche personali identificative, in particolare nome, cognome, numero AVS, ragione sociale e numero unico d’identificazione delle imprese (IDI).
3 Per assicurare e migliorare a lungo termine la qualità dei dati, possono concedere alla fonte interessata l’accesso ai dati amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in forma strutturata e armonizzata. Non è consentito comunicare alcuna informazione supplementare.
Sezione 5 Pseudonimizzazione, anonimizzazione e distruzione
Art. 25Pseudonimizzazione dei dati individuali appurati
1 I produttori di statistiche della Confederazione trattano i dati individuali appurati ai sensi dell’articolo 24 in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i dati, sostituiscono le caratteristiche personali identificative, compreso il numero AVS, con un identificatore statistico non parlante. La pseudonimizzazione avviene in maniera automatizzata.
2 Qualsiasi depseudonimizzazione richiede di esaminare caso per caso se la legislazione sulla protezione dei dati è rispettata.
Art. 26Anonimizzazione dei dati individuali appurati
1 I produttori di statistiche della Confederazione anonimizzano i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la raccolta dei dati.
2 Per le serie temporali molto lunghe, il temine è di 100 anni dopo la loro raccolta. I produttori di statistiche della Confederazione citano nelle schede informative i dati interessati.
3 Provvedono ad anonimizzare i dati cancellando l’identificatore statistico e le caratteristiche personali identificative, compreso il numero AVS.
Art. 27Distruzione del materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone
I produttori di statistiche della Confederazione distruggono il materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone (nome, cognome, ragione sociale) quando non è più necessario per la registrazione, il completamento, il controllo e la preparazione dei dati ai sensi dell’articolo 24 né per la creazione di lunghe serie temporali.
Sezione 6. Collegamenti di dati
1 Per collegamento di dati s’intende la combinazione di dati individuali provenienti da varie fonti, come indagini, registri, dati amministrativi e dati di misura.
2 Non sono considerati collegamenti ai sensi del capoverso 1:
- a.
il controllo incrociato dei dati con altre fonti nel quadro della loro preparazione conformemente all’articolo 241, anche a scopo di prova;
- b.
il collegamento di dati aggregati da fonti differenti, segnatamente le statistiche di sintesi.
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Art. 29Principi generali
1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche nuove senza ricorrere a rilevazioni e indagini.
2 Per l’adempimento dei suoi compiti statistici l’UST può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).
3 Se ricercatori e altri uffici ne fanno domanda regolarmente, l’UST può effettuare collegamenti di dati sotto forma di prodotti standard.
1 I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a.
sono opportuni e necessari per la realizzazione di lavori statistici;
- b.
i dati interessati presentano le caratteristiche e la qualità necessarie per i lavori statistici.
2 I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell’UST tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:
- a.
garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell’UST;
- b.
adottare sufficienti misure per la sicurezza dei dati;
- c.
rispettare i principi e gli standard statistici;
- d.
emanare e attuare, prima della comunicazione dei dati, un regolamento sul trattamento dei dati; e a
- e.
garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi.
3 Il DFI definisce le condizioni alle quali i principi e gli standard statistici sono considerati rispettati e le condizioni alle quali è garantita l’indipendenza professionale dei servizi statistici cantonali e comunali dagli organi esecutivi.
Art. 31Comunicazioni di dati collegati
Qualora la legge preveda che i dati possono essere comunicati a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l’UST può comunicare i dati collegati alle condizioni di cui all’articolo 37.
Art. 32Anonimizzazione e distruzione dei dati collegati
1 I dati collegati possono essere conservati in forma pseudonimizzata una volta completato il loro utilizzo statistico iniziale qualora siano analizzati in via continuativa nel quadro di analisi statistiche concernenti un lungo periodo.
2 Essi devono essere anonimizzati non appena i dati fonte dell’ultima raccolta sono stati integrati nell’analisi. Se si tratta di dati personali degni di particolare protezione o se il collegamento dei dati permette di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, devono essere distrutti.
Art. 33Riproducibilità di progetti di ricerca
1 Quando progetti di ricerca d’importanza nazionale per i quali servono dati personali degni di particolare protezione o che permettono attraverso il loro collegamento di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, l’UST, su richiesta delle unità amministrative federali e di terzi di cui all’articolo 39, può conservare i dati provenienti dalle diverse fonti nonché la chiave utilizzata per creare l’identificatore specifico del progetto anche dopo la distruzione dei dati collegati, al fine di garantire la riproducibilità del progetto. I dati e la chiave devono essere conservati separatamente.
2 Chiunque desideri riprodurre un collegamento di dati deve presentarne richiesta all’UST.
Art. 34Sicurezza dei dati
Il DFI definisce i requisiti minimi per la sicurezza dei dati.
Sezione 7 Conservazione, protezione e sicurezza dei dati
Art. 35Conservazione dei dati
I dati anonimizzati possono, in funzione dello spazio di archiviazione disponibile e nel rispetto del principio di proporzionalità, essere conservati senza restrizioni.
Art. 36Protezione e sicurezza dei dati
Il produttore di statistiche della Confederazione responsabile redige un regolamento sul trattamento che prevede misure supplementari in materia di protezione e sicurezza dei dati in vista del trattamento di dati personali degni di particolare protezione e del trattamento dei dati contenuti nel registro di campionamento.
Sezione 8 Comunicazioni di dati e altre prestazioni di servizi di natura statistica
Art. 37Comunicazione di dati di persone fisiche o di dati di persone giuridiche provenienti dalla statistica federale
1 Gli organi responsabili possono mettere, in maniera appropriata, i dati di persone fisiche o quelli di persone giuridiche raccolti per adempiere i loro compiti statistici a disposizione delle unità amministrative federali o di terzi che non eseguono mansioni esecutive legate alle persone fisiche o giuridiche, nonché dei servizi di statistica delle organizzazioni internazionali per la realizzazione di lavori statistici, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a.
i dati comunicati non contengono alcune caratteristiche personali identificative (nome, cognome, numero AVS, ragione sociale, IDI);
- b.
il destinatario dei dati, firmando un contratto di protezione dei dati, si impegna:
- 1.
a non trasmettere i dati ricevuti a terzi senza l’autorizzazione dell’organo responsabile, e
- 2.
a distruggerli al termine del lavoro o, in casi debitamente giustificati, a restituirli all’UST o agli organi responsabili per la conservazione;
- c.
vengono adottate le misure di sicurezza necessarie per la sicurezza dei dati.
2 Gli organi responsabili possono trasmettere i dati amministrativi personali sottoposti all’obbligo di segreto in virtù di una legge speciale e ricevuti in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 o dell’articolo 10 capoverso 5 LStat unicamente in forma completamente anonimizzata.
4 Gli organi responsabili sono autorizzati a comunicare dati di persone fisiche e quelli di persone giuridiche ai partner del sistema della statistica federale (art. 14 cpv. 3) se questi ultimi hanno bisogno di tali dati per eseguire lavori statistici, ossia per plausibilizzare dati e per effettuare collegamenti ai sensi dell’articolo 30. I dettagli sono definiti in un contratto di protezione dei dati.
5 I dati non personali possono essere trasmessi senza previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 2026, con effetto dal 15 ott. 2026 (RU 2026 472).
Art. 38Pseudonimizzazione dei set di dati
L’UST può pseudonimizzare set di dati per altre unità amministrative federali e per terzi se lavori o progetti statistici nel settore della scienza dei dati lo richiedono.
Art. 39Collegamento di dati su richiesta di altre unità amministrative federali e di terzi
(art. 14a cpv. 1 e 19 cpv. 2 e 3 LStat)
1 L’UST può effettuare collegamenti conformemente agli articoli 28–34 su richiesta di altre unità amministrative federali nonché di terzi per scopi impersonali, segnatamente per scopi di ricerca, di pianificazione e di statistica, previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue risorse tecniche, organizzative e di personale.
2 Esso sostiene in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni nonché quelli della ricerca di rilevanza nazionale.
3 Il committente che fornisce dati di terzi da collegare tra loro o con dati raccolti conformemente alla LStat deve fornire la prova che:
- a.
la raccolta e trasmissione dei dati all’UST nonché il loro collegamento sono conformi alle disposizioni legali; e
- b.
i dati presentano la qualità statistica necessaria.
4 Nell’interesse dell’efficienza dei costi e dell’efficacia, l’UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti e la forma di collaborazione sono chiaramente definiti nel contratto di collegamento e di protezione dei dati.
5 La creazione dello pseudo-identificatore specifico del progetto, che consente di collegare i dati provenienti da fonti diverse a livello di unità statistica, è riservata in ogni caso all’UST.
6 Alla scadenza del contratto e su riserva dell’articolo 33, l’UST distrugge i dati di terzi.
7 Il DFI regolamenta la partecipazione di terzi al processo di collegamento.
Art. 40Pubblicazione delle basi e dei risultati statistici
(art. 18 LStat nonché art. 10 cpv. 1 e 4 LMETA)
1 I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano le basi e i principali risultati statistici elencati nel portafoglio ai sensi dell’articolo 9 sotto forma di dati aperti conformemente all’articolo 14 dell’ordinanza del 2 aprile 20251 sui servizi digitali e la trasformazione digitale nell’Amministrazione federale.
2 I grafici e le tabelle di un set di dati pubblicato conformemente alle disposizioni del capoverso 1 non devono essere pubblicati sotto forma leggibile a macchina né in un formato aperto.
3 L’UST gestisce le infrastrutture necessarie per una politica di pubblicazione moderna e si assicura che i dati e le informazioni afferenti alla statistica federale siano reperibili in maniera centralizzata. Gestisce in particolare:
- a.
una raccolta integrata e strutturata di dati statistici e di geodati;
- b.
un sistema di diffusione online centralizzato che rende accessibili a vari gruppi di destinatari risultati statistici e metadati provenienti dalle banche dati collegate.
4 L’articolo 20 capoverso 1 LStat si applica anche ai risultati statistici pubblicati conformemente ai capoversi 1 e 2.
5 L’UST può elaborare raccomandazioni per la fornitura dei dati che alimentano le infrastrutture di cui al capoverso 3.
- RS 172.019.1
Art. 41Altre prestazioni di servizi su richiesta
(art. 18 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 3 LStat nonché art. 8 LOGA)
1 I produttori di statistiche della Confederazione, su richiesta e nei limiti delle loro risorse finanziarie e di personale, diffondono pubblicazioni specifiche in una forma diversa da quella definita nell’articolo 40.
2 Essi realizzano, nella misura delle loro possibilità e su richiesta di altre unità amministrative e di terzi, valutazioni speciali dei loro dati raccolti a fini statistici. Le unità amministrative federali nonché le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla legge hanno la priorità rispetto a terzi.
3 L’UST può fornire ricerche, analisi e fornire consulenze di una certa entità per scopi impersonali nel quadro di progetti di scienza dei dati ad altre unità amministrative federali o a terzi. In particolare, fornisce le prestazioni seguenti:
- a.
consulenza in materia di attuazione strategica, tattica e operativa dei metodi e dei processi in scienza dei dati;
- b.
accompagnamento metodologico;
- c.
realizzazione di progetti di scienza dei dati;
- d.
Art. 42Prestazioni legate ai registri pubblici
1 Nei limiti delle proprie risorse finanziarie e di personale, l’UST offre ad altre unità amministrative federali prestazioni di servizi collegate con la creazione e la gestione di registri pubblici.
2 Le prestazioni che propone sono riportate nel catalogo dei settori di prestazioni dell’UST.
Sezione 9. Registro di campionamento
L’UST tiene un registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche (registro di campionamento) per l’esecuzione di indagine campionarie di persone ed economie domestiche.
1 Il registro di campionamento contiene:
- a.
i dati dell’elenco di indirizzi di cui all’articolo 16 capoverso 3 LArRa;
- b.
i dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera.
2 Per dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera si intende:
- a.
cognome e nome/i o ragione sociale;
- b.
- c.
- d.
lingua di corrispondenza, se il fornitore di servizi di telefonia pubblica l’ha specificata.
3 Per meglio definire determinati campioni e ridurre l’onere per le persone interrogate, i dati del registro di campionamento possono essere completati con altre fonti di dati dell’UST.
Art. 45Comunicazione dei dati del registro di campionamento
1 È vietato comunicare l’intero contenuto del registro di campionamento.
2 Determinati estratti del registro di campionamento possono essere comunicati ad altre unità amministrative federali nonché a terzi solo se sono necessari per effettuare:
- a.
le indagini che rientrano nel programma pluriennale della statistica federale;
- b.
le indagini ordinate singolarmente dal Consiglio federale; o
- c.
i progetti di ricerca considerati di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat.
3 L’UST definisce i criteri metodologici e li pubblica sul proprio sito web. Comunicherà i campioni solo se questi criteri sono soddisfatti.
4 I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere comunicati alle unità dell’Amministrazione federale centrale solo per esigenze di indagini realizzate in stretta collaborazione con l’UST e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- a.
rientrano nel programma pluriennale della statistica federale; o
- b.
sono ordinate singolarmente dal Consiglio federale.
Art. 46Trasmissione di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera
1 I fornitori di servizi di telefonia pubblica trasmettono all’UST i dati menzionati all’articolo 44 capoverso 2 lettera a–c.
2 L’UST può concordare con i fornitori che questi gli trasmettano la lingua di corrispondenza.
3 I dati sugli utenti sono trasmessi all’UST una volta per trimestre, entro cinque giorni lavorativi dopo l’ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
4 I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma cifrata e protetta.
5 L’UST verifica se i dati ottenuti sono completi e attuali. L’UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Esso trasmette i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.
6 Se i formati dei dati da trasmettere vengono modificati, i fornitori devono informare immediatamente l’UST.
7 L’UST indennizza i fornitori per i costi effettivi di trasmissione dei dati, fino a un massimo di 2000 franchi all’anno.
Capitolo 3 Disposizioni finali
Art. 47Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
- 1.
l’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’organizzazione della statistica federale;
- 2.
l’ordinanza del 30 giugno 19932 sulle rilevazioni statistiche.
- [RU 1993 2093; 2006 2799;2008 3463;2022 568 all. 2 cifra II n. 51; 2023 735 all.2 cifra II n. 25]
- [RU 1993 2100; 2002 2067;2008 315; 2009 3967; 2010 1647, 3875; 2011 4035, 4921; 2012 3133, 4651; 2013 5399; 2014 3629; 2015 4311; 2016 3957; 2017 3459 all. 2 cifra II n. 1; 2018 775, 2019 all. 2 n. 1, 4095; 2020 19; 2021 589, 657, 800 all. 2 cifra II n. 13; 2022 568 all. 2 cifra II n. 52, 698 all. 10 cifra II n. 17]
Art. 48Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 49Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.
Allegati
- Elenco delle collezioni per tema
- Elenco delle corporazioni, degli istituti e delle altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.