Législation

Ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI)

RS 142.209In vigoreStato 11.06.202415 articoli

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  • RU 2024 76in vigore il 01.03.2024
    modificato: art. 12, 13
  • RU 2020 5853atto di base OASA (RS 142.201)in vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 1
  • RU 2019 3041atto di base OASA (RS 142.201)in vigore il 01.11.2019
    modificato: art. 8
  • RU 2019 2633atto di base OEV (RS 142.204)in vigore il 02.02.2019
    modificato: art. 12
  • RU 2015 3045in vigore il 01.10.2015
    modificato: art. 10
  • RU 2008 5421atto di base Ordinanza che adegua ordinanze del settore degli stranieri e dell'asilo a seguito della messa in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublinoin vigore il 12.12.2008
    modificato: art. 10, 12, 13

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–7
  2. Sezione 2Emolumenti cantonali8–9
  3. Sezione 3Emolumenti federali10–11
  4. Sezione 4Emolumenti per i visti12–13
  5. Sezione 5Disposizioni finali14–15

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 123 capoverso 2 legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Campo di applicazione1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStrI e dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen nonché dell’Accordo del 25 febbraio 20194 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

  1. Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31
  4. RS 0.142.113.672

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20041.

  1. RS 172.041.1

Art. 3Assoggettamento

1

 È tenuto a pagare un emolumento chi sollecita una decisione o una prestazione ai sensi dell’articolo 1.

2

 Le persone che hanno presentato una domanda a favore di uno straniero rispondono solidalmente con quest’ultimo.

Art. 4Determinazione degli emolumenti

1

 Se non è prevista un’aliquota speciale, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

2

 La tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

Art. 5Supplemento

Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per le procedure e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento di base.

Art. 6Incasso

1

 Gli emolumenti possono essere riscossi anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione.

2

 All’estero gli emolumenti vanno pagati anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta.

3

 Il corso del cambio delle valute di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 7Emolumenti cantonali

Per gli emolumenti cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.

Sezione 2 Emolumenti cantonali

Art. 8Emolumenti cantonali massimi1

1

 Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a:

Fr.

  1. a.

    per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso

95

  1. b.

    per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri

95

  1. c.

    per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione

95

  1. d.

    per il rilascio del permesso di domicilio

95

  1. e.

    per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri


75

  1. f.

    per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certificante il domicilio


65

  1. g.

    per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero


65

  1. h.

    per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente


40

  1. i.

    per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA o di un casellario giudiziale estero

25

  1. j.

    per tutti i cambiamenti nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) che non richiedono il rilascio di una nuova carta di soggiorno, nello specifico per il cambiamento di indirizzo


30

  1. k.

    per la conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti


25

  1. l.

    per la verifica, la registrazione e il trattamento in SIMIC di tutte le restanti modifiche alla carta di soggiorno

40

  1. m.

    per il rilascio di un duplicato

40

2

 Gli emolumenti cantonali massimi relativi all’allestimento e alla produzione delle carte di soggiorno ammontano a:

Fr.

  1. a.

    per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno biometrica

22

  1. b.

    per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno non biometrica

10

3

 Gli emolumenti cantonali massimi relativi al rilevamento e alla registrazione dei dati ammontano a:

Fr.

  1. a.

    per il rilevamento e la registrazione dei dati biometrici in vista del rilascio della carta di soggiorno biometrica

20

  1. b.

    per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma in vista del rilascio della carta di soggiorno non biometrica

15

4

 Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC2 o di uno Stato membro dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato parte dell’ALC o in uno Stato membro dell’AELS per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile, vigono gli emolumenti massimi seguenti:

  1. a.

    l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera a, b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capoverso 3 lettera b ammonta a 65 franchi al massimo;

  2. b.

    la competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare se le persone interessate presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a);

  3. c.

    per le persone non coniugate e minori di 18 anni, l’emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capoverso 3 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 20 franchi al massimo.

5

 Per i cittadini di uno Stato non parte dell’ALC e non membro dell’AELS, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS, vigono gli emolumenti massimi seguenti:

  1. a.

    l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera a e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il capoverso 3 lettera a, ammonta a 65 franchi al massimo;

  2. b.

    per le persone non coniugate e minori di 18 anni, l’emolumento per le prestazioni di cui alla lettera a del presente capoverso ammonta a 30 ranchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 20 franchi al massimo.

6

 Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4 e 5.

7

 Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).
  2. RS 0.142.112.681

Art. 9Determinazione degli emolumenti da parte dei Cantoni

I Cantoni possono fissare loro stessi gli emolumenti per altre decisioni o prestazioni di diritto degli stranieri non previsti dall’articolo 8 nonché per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.

  1. RS 142.201

Sezione 3 Emolumenti federali

Art. 10Emolumenti federali

1

 Gli emolumenti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le decisioni ammontano a:

Fr.

  1. a.

    per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata

150

  1. b.

    per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata

150.1

2

 L’emolumento per il trattamento dei dati nel SIMIC è compreso nell’ammontare dell’emolumento secondo l’articolo 8 ed è prelevato dalla SEM2 direttamente presso i Cantoni.3 Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell’emolumento da parte della SEM sono determinanti:

  1. a.

    la media degli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell’anno precedente e al 31 agosto dell’anno corrente; e

  2. b.

    le spese annue della SEM per la costituzione, l’esercizio e l’ammortamento del SIMIC nonché per l’esecuzione della LStrI nella misura in cui non sia già previsto un emolumento speciale secondo la presente ordinanza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3045).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 sulle pubblicazioni ufficiali del 17 nov. 2004 (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
  3. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Art. 11Emolumenti per i datori di lavoro

1

 Il calcolo degli emolumenti per le decisioni relative al mercato del lavoro della SEM è retto dagli articoli 2 e 4.

2

 Gli emolumenti prelevati per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, e che sono diretti al datore di lavoro, sono a carico di quest’ultimo.

  1. RS 142.201

Sezione 4 Emolumenti per i visti

Art. 12Emolumenti1

1

 L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro:

EUR

  1. a.

    per una domanda di visto ai sensi degli articoli 8–10 dell’ordinanza del 15 agosto 20182 concernente l’entrata e il rilascio del visto

90

  1. b.

    per un visto per bambini di età tra i sei e i 12 anni

45. 3

2

 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento:

  1. a.

    al fine di promuovere interessi culturali o sportivi oppure interessi in materia di politica estera, di politica di sviluppo o altri importanti interessi pubblici della Svizzera; o

  2. b.

    per motivi umanitari o per ossequiare obblighi internazionali.4

3

 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può aumentare o ridurre gli emolumenti per i cittadini di determinati Stati qualora un accordo internazionale lo preveda.5

4

 Sono fatti salvi gli emolumenti previsti da accordi internazionali.

5

 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento alla SEM.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
  2. RS 142.204
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dall’11 giu. 2024 (RU 2024 258).
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2019 (RU 2019 2633).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 76).

Art. 13Visti esenti da emolumento

1

 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri :

  1. a.

    i minori di sei anni;

  2. b.

    le persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, comprese le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite;

  3. c.

    i titolari di passaporti ufficiali, in particolare di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;

  4. d.

    gli scolari, gli studenti, gli studenti postgrado e gli insegnanti-accompagnatori per un viaggio a fini di studio o formazione;

  5. e.

    i ricercatori cittadini di Paesi terzi, ai quali è applicabile la raccomandazione 2005/761/CE2;

  6. ebis.

    i rappresentanti di organizzazioni di utilità pubblica fino all’età di 25 anni che partecipano a manifestazioni organizzate da organizzazioni di utilità pubblica;

  7. f.

    i borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;

  8. g.

    i borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;

  9. h.

    i borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione;

  10. i.

    i familiari delle persone menzionate nelle lettere b–h;

  11. j.

    i visitatori di fiere ed esposizioni svizzere di portata internazionale e particolarmente rilevanti per l’economia svizzera;

  12. k.

    i membri del Comitato olimpico;

  13. l.

    gli stranieri che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero;

  14. m.

    i seguenti familiari di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS:

    1. 1.

      il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico,

    2. 2.

      i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico,

    3. 3.

      nel caso di studenti, il coniuge e i figli a carico.3

1bis

 In deroga al capoverso 1 lettera c, i visti non sono rilasciati gratuitamente ai titolari di passaporti ufficiali validi di un determinato Stato qualora un accordo internazionale lo preveda. Non è applicabile il capoverso 1 lettera i. Sono fatti salvi gli obblighi internazionali della Svizzera in quanto Stato ospite di conferenze e di organizzazioni internazionali.4

2

 D’intesa con il DFAE, la SEM può assoggettare all’emolumento i titolari di passaporti ufficiali rilasciati:

  1. a.

    da uno Stato che non accorda la reciprocità;

  2. b.

    per scopi che, secondo la prassi costante della Svizzera o il diritto internazionale pubblico, non giustificano questo rilascio.

3

 È fatta salva l’esenzione dagli emolumenti prevista in trattati internazionali.5

  1. RS 192.12
  2. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 set. 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23).
  3. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021 (RU 2021 637). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 76).
  5. Introdotto dal n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 15Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Allegati

  • Accordi d’associazione a Schengen

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 11.06.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).