Législation

Legge federale dell' 8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

RS 823.20 · LDist · 20 articoli

Legge sui lavoratori distaccati (RS 823.20) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (20 articoli)

Art. 1, Oggetto e definizione

1 La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all’estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato: a.…

Art. 1 a, Prova dell’attività lucrativa indipendente da parte di prestatori di servizi esteri

1 I prestatori di servizi esteri che dichiarano di esercitare un’attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti or…

Art. 1 b, Misure in caso di infrazione all’obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova dell’attività lucrativa indipendente

1 L’organo di controllo può notificare all’autorità cantonale competente ai sensi dell’arti…

Art. 2, Condizioni lavorative e salariali minime

1 Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti…

Art. 3, Alloggio

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità nel luogo d’impiego. Le deduzioni per spese di vitto e alloggio non devono superare le tariffe conform…

Art. 4, Eccezioni

1 Le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per: a. lavori di esigua entità; b. l’assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contrat…

Art. 5, Subappaltatori

1 Qualora lavori nei settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia siano eseguiti da subappaltatori, l’appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente d…

Art. 6, Notifica

1 Prima dell’inizio dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal Cantone in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazion…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).