Législation

Ordinanza dell' 8 marzo 2013 sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

RS 362.0 · 79 articoli

Ordinanza N-SIS (RS 362.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (79 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina: a. la responsabilità sulla parte nazionale del sistema d’informazione di Schengen (N-SIS), sull’architettura del sistema N-SIS e sul sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’uff…

Art. 2, Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per: a. segnalazione : b. segnalazione in uscita c. segnalazione in entrata : d. informazioni supplementari e. dati complementari: f. Stato terzo g. indicatore di validità: h. SIRENE: S…

Art. 3, Responsabilità del sistema N-SIS

1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile di N-SIS. 1bis Garantisce che i dati del SIS siano per quanto possibile disponibili per gli utenti. 2 Stabilisce, in conformità con gli articoli…

Art. 4, Architettura del sistema

1 N-SIS comprende un archivio di record che consiste in una copia dei record di dati contenuti nel sistema centrale dell’UE (copia nazionale). 2 N-SIS comunica tramite una rete cifrata con il sistema centrale…

Art. 5, Sistema di gestione delle pratiche e degli atti

1 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE è gestito come un sistema informatizzato per eseguire la transazione delle pratiche. Esso attesta l’attività del…

Art. 6, Autorità con diritto di comunicare

Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare le segnalazioni da diffondere nel SIS: a. le autorità di cui all’articolo 1…

Art. 7, Autorità con diritto di accesso

1 Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo: a. presso fedpol: 1. i ser…

Art. 7 a, Conclusione di trattati internazionali concernenti il Sistema d’informazione di Schengen

1 Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea,…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).