Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
RS 831.101 · 311 articoli
OAVS (RS 831.101) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 41b, modificato (RO 2025 226) in vigore dal 01.01.2026
- Art. 34d, modificato (RO 2025 226) in vigore dal 01.01.2026
- Art. 21, modificato (RO 2024 462) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 7, modificato (RO 2024 462) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 7, modificato (RO 2024 462) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 16, modificato (RO 2024 462) in vigore dal 01.01.2025
Estratto del testo (311 articoli)
Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un’organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 a a tra il Consiglio federale svizzero e il…
1 Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l’articolo 1a capo…
Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’articolo 1 a a. i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze…
Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell’articolo 1 a…
1 Le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’as…
Le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l’assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima…
Per continuare l’assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compensazione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d’informazione previsto nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo.…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
