Législation

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

RS 311.0 · 476 articoli

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (476 articoli)

Art. 1

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.…

Art. 2

1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. 2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore…

Art. 3

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. 2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pe…

Art. 4

1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all’estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265–278). 2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato tota…

Art. 5

1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati: a. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto pen…

Art. 6

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se: a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso…

Art. 7

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se: a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo…

Art. 8

1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento. 2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel lu…

Vedere tutti i 476 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).