Législation

Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

OASARS 142.201In vigoreStato 01.10.2026152 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano OASA, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2026 474atto di base OETIAS (RS 142.207)in vigore il 01.10.2026
    modificato: art. 5
  • RU 2026 260in vigore il 12.06.2026
    abrogato: art. 82g, 87c · modificato: art. 87a, 87b, 88a · introdotto: art. 87e
  • RU 2025 669in vigore il 01.12.2025
    modificato: art. 53, 64, 65, 65a, 65b, 65c
  • RU 2024 747in vigore il 01.01.2025
    introdotto: art. 42
  • RU 2024 714in vigore il 01.01.2025
    modificato: art. 77
  • RU 2024 190in vigore il 01.06.2024
    modificato: art. 29, 30, 31, 32, 36a, 53a, 65, 74, 74a · introdotto: art. 67a

33 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a OASA.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indice
  1. Capitolo 1Campo d’applicazione e definizioni1–4
  2. Capitolo 2Procedura di notificazione e procedura di permesso5–18
  3. Capitolo 3Ammissione18a–54
  4. Capitolo 4Regolamentazione del soggiorno55–70
  5. Capitolo 5Carta di soggiorno71–72a
  6. Capitolo 5aCentro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica72b–72c
  7. Capitolo 6Ricongiungimento familiare73–77
  8. Capitolo 6aCriteri d’integrazione77a–77g
  9. Capitolo 7Fine del soggiorno78–81
  10. Capitolo 8Obblighi di comunicare, assistenza amministrativa e trasmissione dei dati82–82g
  11. Capitolo 9Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d’approvazione83–86
  12. Capitolo 10Protezione dei dati87
  13. Capitolo 10aEurodac87a–87e
  14. Capitolo 11Competenze, comunicazioni e termini88–90
  15. Capitolo 11aDisposizioni penali90a
  16. Capitolo 12Disposizioni finali91–92

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto l’articolo 119 della legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi), ordina:

Capitolo 1 Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1Campo d’applicazione1

1

 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.2

2

 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’allegato 3.

3

 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 4.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 1aAttività lucrativa dipendente1

(art. 11 cpv. 2 LStrI2)
1

 È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero e che l’attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.

2

 È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari.3

  1. Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
  2. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273, 2009 349).

Art. 2Attività lucrativa indipendente

1

 È considerata attività lucrativa indipendente l’esercizio di un’attività nell’ambito di un’organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un’azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi, artigianale o di altro tipo.

2

 È considerata attività lucrativa indipendente anche l’esercizio di una professione liberale come quella del medico, dell’avvocato o del fiduciario.

Art. 3Prestazione di servizi transfrontaliera

È considerata prestazione di servizi transfrontaliera l’esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell’ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all’estero.

Art. 4Decisione sulla nozione di attività lucrativa

1

 Il servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l’ammissione sul mercato del lavoro decide se l’attività di uno straniero è lucrativa ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LStrI.

2

 I casi dubbi vanno sottoposti, per decisione, alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)1.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 2 Procedura di notificazione e procedura di permesso

Sezione 1 Disposizioni generali sulla procedura

Art. 5Permesso d’entrata1

Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un’attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all’estero, l’autorità competente procede nel modo seguente:

  1. a.

    per le persone soggette all’obbligo del visto, autorizza la rappresentanza svizzera all’estero a rilasciare il visto;

  2. b.

    per le persone soggette all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi in virtù del regolamento (UE) 2018/12402, rilascia, su domanda, l’assicurazione di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 26 ago. 2026 sui sistemi europeo e nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 474).
  2. Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Art. 6Procedura di permesso

1

 Le condizioni d’ammissione di cui all’articolo 17 capoverso 2 LStrI sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStrI e quando lo straniero in questione rispetta l’obbligo di collaborare ai sensi dell’articolo 90 LStrI.

2

 Meri atti come l’avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, la scolarizzazione dei figli, l’acquisto di un immobile, l’affitto di un’abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un’azienda o la partecipazione a un’azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.

Art. 7Permessi per l’esercizio di una professione

Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione non sostituiscono il necessario permesso del diritto in materia di stranieri per l’esercizio di un’attività lucrativa. In mancanza del permesso del diritto in materia di stranieri, al momento di autorizzare l’esercizio di un’attività lucrativa occorre formulare una corrispondente riserva.

Art. 8Documenti di legittimazione esteri

(art. 13 cpv. 1 LStrI)
1

 Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli:

  1. a.

    rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l’identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato;

  2. b.

    che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento;

  3. c.

    che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.

2

 Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

  1. a.

    risulta un’impossibilità comprovata di procurarsi un tale documento;

  2. b.

    non si può esigere dalla persona interessata che si rivolga all’autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione (art. 89 e 90 lett. c LStrI);

  3. c.

    lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l’articolo 4 capoverso 1 o 2 lettera a dell’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);

  4. d.

    lo straniero non possiede un documento di legittimazione estero valido e ha ricevuto dalla SEM un titolo di viaggio per rifugiati secondo l’articolo 3 ODV.

3

 Nell’ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale e farne delle copie. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili.

4

 Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato.

  1. RS 143.5

Sezione 2 Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa

Art. 9Soggiorno senza notificazione

(art. 10 LStrI)
1

 Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall’entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l’interessato è tenuto a dimostrare la data dell’entrata mediante documenti idonei.

2

 Le condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l’intero soggiorno esente da permesso.

Art. 10Soggiorno con notificazione

1

 Qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d’entrata (art. 5), lo straniero deve notificarsi presso il servizio designato dal Cantone entro 14 giorni dall’entrata al fine di regolare le condizioni di soggiorno.

2

 Se dopo l’entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9).

Art. 11Proroga del visto

Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all’autorità cantonale della migrazione1 (art. 88 cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3 Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa

Art. 12Attività lucrativa di breve durata

(art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStrI)
1

 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a, 19a cpv. 2 e 19b cpv. 2 lett. a) non deve notificarsi.1

2

 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

3

 Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 13Termine di notificazione per il personale di servizio

Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro che, nell’ambito di un soggiorno esente da permesso, non esercita un’attività lucrativa sottostanno alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso secondo l’articolo 9.

Art 13aObbligo di notificazione per frontalieri provenienti da Stati non membri dell’UE/AELS1

1

 Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, il frontaliere cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) deve notificare il cambiamento d’impiego all’autorità competente nel luogo di lavoro.

2

 La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 14Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni

1

 Lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera (art. 3) o che svolge temporaneamente un’attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all’estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

2

 Se l’attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l’attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell’autorità competente.

3

 Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un’attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori:

  1. a.

    edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia;

  2. b.

    ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;

  3. c.

    servizi di sorveglianza e di sicurezza;

  4. d.

    commercio ambulante secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 20011 sul commercio ambulante;

  5. e.

    il settore a luci rosse;

  6. f.

    paesaggistica.

  1. RS 943.1

Sezione 4 Disposizioni generali sulla notificazione dell’arrivo e della partenza

Art. 15Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza

(art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStrI)
1

 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza (art. 17) e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

2

 Lo straniero che ha trasferito il suo domicilio all’estero deve notificare con almeno 14 giorni di anticipo la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

Art. 16Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali

1

 Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un’attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.

2

 Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro 14 giorni la sua partenza al servizio competente secondo l’articolo 17.

Art. 17Servizi competenti per le notificazioni

I Cantoni designano i servizi competenti per il trattamento delle notificazioni dell’arrivo e della partenza.

Art. 18Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento

(art. 16 LStrI)
1

 Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest’ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va trasmesso all’autorità cantonale competente.

2

 Nel caso di un gruppo, la notificazione avviene sotto forma di un elenco firmato dalla guida responsabile del gruppo.

Capitolo 3 Ammissione

Sezione 1 Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18aPermessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora1

1

 I permessi di soggiorno di breve durata di cui all’allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.

2

 I permessi di dimora di cui all’allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).

Art. 19Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata12

1

 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata agli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 1 lettera a.5

2

 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

3

 Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 1.

4

 Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:

  1. a.

    in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

    1. 1.

      la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e

    2. 2.

      il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda;

  2. b.

    soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un’attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

Art. 19aContingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell’ALC e della Convenzione AELS12

1

 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:

  1. a.

    le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC3 o della Convenzione AELS4; e

  2. b.

    il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.5

2

 Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

  1. a.

    la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e

  2. b.

    il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

Art. 19bContingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini del Regno Unito1

1

 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d’applicazione dell’accordo del 25 febbraio 20192 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti).

2

 Sono esclusi dai contingenti di cui al capoverso 1 gli stranieri che:

  1. a.

    in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

    1. 1.

      la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e

    2. 2.

      il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda;

  2. b.

    soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un’attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  2. RS 0.142.113.672

Art. 20Contingenti dei permessi di dimora12

1

 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora agli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC3 o della Convenzione AELS4 computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numero 1 lettera a.5

2

 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

3

 Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

Art. 20aContingenti dei permessi di dimora per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell’ALC o della Convenzione AELS1

I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:

  1. a.

    le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC2 o della Convenzione AELS3; e

  2. b.

    il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti de l’articolo 19a capoverso 2, i 120 giorni.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2010 (RU 2010 5959). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Art. 20bContingenti dei permessi di dimora per cittadini del Regno Unito1

I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  2. RS 0.142.113.672

Art. 21Senza computo sui contingenti

(art. 20 LStrI)

Non v’è computo sui contingenti (art. 19–20b) se lo straniero:1

  1. a.

    rinuncia all’attività lucrativa autorizzata in Svizzera;

  2. b.

    lascia la Svizzera entro 90 giorni dall’inizio dell’attività lucrativa.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 22Condizioni di salario e di lavoro

(art. 22 LStrI)
1

 Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate in base alle prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.

2

 Il datore di lavoro deve presentare un contratto di lavoro o una conferma del mandato al servizio cui compete secondo il diritto cantonale l’ammissione sul mercato del lavoro. Nel caso di prestazione di servizi transfrontaliera vanno presentati la conferma del distaccamento e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell’attività lucrativa, sulle condizioni d’assunzione e sul salario.

Art. 22aDurata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata1

(art. 22 cpv. 3 LStrI)
1

 L’obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi.

2

 Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato o al prestatore di servizi transfrontalieri è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).
  2. RS 220

Art. 22bCondizioni di ammissione per consulenti e insegnanti1

(art. 26a LStrI)
1

 Nel valutare se i consulenti o gli insegnanti religiosi oppure gli insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applica per analogia l’articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrI.

2

 Ai fini del rilascio di un permesso di dimora, il consulente o insegnante deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (quadro di riferimento).

  1. Originario art. 22a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Sezione 2 Formazione e formazione continua

Art. 23Condizioni per la formazione e la formazione continua

(art. 27 LStrI)1
1

 L’esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può in particolare essere comprovata mediante:2

  1. a.

    una dichiarazione d’impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio;

  2. b.

    la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l’esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente;

  3. c.

    l’assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione.

2

 Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.3

3

 I corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.4

4

 L’esercizio di un’attività lucrativa è retto dagli articoli 38–40.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 5959).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 24Requisiti delle scuole

(art. 27 LStrI)
1

 Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d’insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l’ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua.1

2

 Il programma d’insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti.2

3

 La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista.3

4

 In casi motivati, le competenti autorità possono anche esigere un esame linguistico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Sezione 3 Redditieri

Art. 25

1

 L’età minima per l’ammissione di redditieri è di 55 anni.

2

 Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, in particolare se:

  1. a.

    sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, segnatamente per vacanze, formazione o attività lucrativa;

  2. b.

    vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (genitori, figli, nipoti o fratelli).

3

 Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all’estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa.

4

 I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).2

  1. RS 831.30
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4371). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Sezione 4 Deroghe alle condizioni d’ammissione

Art. 26Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata

(art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI)
1

 Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente, se:

  1. a.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  2. b.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  3. c.

    sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI.

2

 L’autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un’attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.

Art. 27Familiari stranieri con diritto di esercitare un’attività lucrativa

(art. 46 LStrI)

Il coniuge straniero e i figli stranieri con diritto di esercitare un’attività lucrativa sono autorizzati a esercitare una tale attività senza ulteriore procedura d’autorizzazione.

Art. 281

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 dic. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6413).

Art. 29Figli stranieri di cittadini svizzeri

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)
1

 I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 LStrI possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 20141 sulla cittadinanza (LCit).2

2

 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:

  1. a.

    un datore di lavoro ne ha fatto domanda secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  2. b.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  3. c.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.3

3

 L’esercizio di un’attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:

  1. a.

    sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStrI);

  2. b.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.4

  1. RS 141.0
  2. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

Art. 30Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)
1

 Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 37 LCit1) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.2

2

 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 o 3.3

3

 Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell’articolo 36 LCit o revocata in virtù dell’articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d’ammissione della LStrI.4

  1. RS 141.0
  2. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  4. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 1 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).

Art. 30aFormazione professionale di base1

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI; art. 14 LAsi)
1

 Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

  1. a.

    il richiedente ha frequentato la scuola dell’obbligo ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro due anni; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell’obbligo;

  2. b.

    vi è la domanda di un datore di lavoro del richiedente secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  3. c.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  4. d.

    il richiedente soddisfa i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI;

  5. e.

    …

  6. f.

    rivela la sua identità.

2

 Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 31.

3

 I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 31.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2012 7267).

Art. 31Casi personali particolarmente gravi

(art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1

 Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

  1. a.

    l’integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI;

  2. b.

    …

  3. c.

    la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;

  4. d.

    la situazione finanziaria;

  5. e.

    la durata della presenza in Svizzera;

  6. f.

    lo stato di salute;

  7. g.

    la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine.

2

 Il richiedente deve rivelare la sua identità.

3

 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente non è soggetto ad autorizzazione.1

4

 …2

5

 Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell’età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l’articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.3

6

 Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l’articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d’integrazione o d’occupazione.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 32Importanti interessi pubblici

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)
1

 Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

  1. a.

    aspetti culturali significativi;

  2. b.

    ragioni politiche;

  3. c.

    notevoli interessi fiscali cantonali e

  4. d.

    se la presenza della persona straniera è necessaria nell’ambito di un procedimento penale.

2

 Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell’articolo 29 capoverso 2 o 3.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

Art. 33Minori affiliati1

(art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI)

Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l’accoglimento di un affiliando straniero sono adempite.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

Art. 341

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3541).

Art. 35Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani1

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)
1

 Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d’esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.2

2

 Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.3

3

 Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:4

  1. a.

    dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;

  2. b.

    ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;

  3. c.

    in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o

  4. d.

    viola gravemente la sicurezza e l’ordine pubblici.

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 1 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
  2. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
  3. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
  4. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

Art. 36Soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)
1

 Prima della fine del tempo di riflessione (art. 35) l’autorità competente per le indagini di polizia o per la procedura giudiziaria comunica alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) se e per quanto tempo è necessaria un’ulteriore presenza dello straniero in questione.

2

 L’autorità della migrazione del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Se le indagini di polizia sono svolte in diversi Cantoni, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo.1

3

 Per i motivi di cui all’articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.

4

 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato, se:

  1. a.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  2. b.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  3. c.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

5

 Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell’ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera.

6

Può essere autorizzato un ulteriore soggiorno in presenza di casi personali particolarmente gravi (art. 31). Occorre considerare la situazione particolare delle vittime nonché dei testimoni della tratta di esseri umani. È fatta salva la disposizione sull’ammissione provvisoria (art. 83 LStrI).

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

Art. 36aSoggiorno di stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni1

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)
1

 Nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora:

  1. a.

    se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull’attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 20112 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); o

  2. b.

    se è stato concluso un accordo riguardo all’accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall’estero ai sensi dell’articolo 28 LPTes.

2

 Il permesso di dimora per stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall’autorità della migrazione del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.

3

 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 o 3.3

  1. Introdotto dall’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
  2. RS 312.2
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

Art. 37Programmi di aiuto e di sviluppo

(art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI)

Per un soggiorno nell’ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se:

  1. a.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  2. b.

    sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;

  3. c.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  4. d.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

Art. 38Formazione e formazione continua con attività accessoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)1

Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall’inizio della formazione a esercitare un’attività accessoria se:2

  1. a.

    la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d’insegnamento e non prolunga gli studi;

  2. b.

    l’orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;

  3. c.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  4. d.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 39Formazione con periodo di pratica obbligatoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell’ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un’attività lucrativa se:

  1. a.

    tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione;

  2. b.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  3. c.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  4. d.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

Art. 40Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)
1

 Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un’attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico se:

  1. a.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  2. b.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.

2

 L’attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.

Art. 41Scambi internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimorase:

  1. a.

    esiste un interesse dell’economia svizzera secondo l’articolo 18 lettera a LStrI;

  2. b.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  3. c.

    sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;

  4. d.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  5. e.

    sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI;

  6. f.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

Art. 42Praticanti

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStrI)
1

 La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.

2

 La SEM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.

2bis

 Se i contingenti dei permessi non sono stabiliti negli accordi sui praticanti, la SEM può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 9, agli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di tali accordi.1

3

 La SEM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell’ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 747).

Art. 43Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)
1

 Le condizioni d’ammissione della LStrI non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione:

  1. a.

    i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);

  2. b.

    i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

  3. c.

    le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

  4. d.

    il personale al servizio di persone designate nelle lettere a–c, titolare di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

  5. e.

    i funzionari di amministrazioni straniere o gli impiegati di imprese che, nel quadro dell’esercizio di un mandato pubblico, hanno il loro luogo di servizio o di lavoro in Svizzera;

  6. f.

    i corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d’informazione, di radio e di televisione, con sede all’estero, se esercitano esclusivamente tale attività e sono accreditati presso il DFAE o presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;

  7. g.

    le persone qualificate al servizio di organi ufficiali esteri che, in virtù degli accordi bilaterali, svolgono determinati compiti in favore dei lavoratori stranieri;

  8. h.

    i collaboratori di organizzazioni con sede in Svizzera cui il Consiglio federale concede corrispondenti agevolazioni.

2

 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

3

 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

Art. 44Attività lucrativa accessoria di stranieri con particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)

Se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa accessoria:

  1. a.

    i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

  2. b.

    i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

  3. c.

    le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

Art. 45Attività lucrativa dei familiari di stranieri con particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)
1

 Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante. Ricevono una speciale carta di soggiorno per stranieri.

2

 Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera c, possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all’articolo 22 LStrI.

Art. 46Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. h LStrI)

Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se:

  1. a.

    esiste un interesse dell’economia svizzera secondo l’articolo 18 lettera a LStrI;

  2. b.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  3. c.

    sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;

  4. d.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  5. e.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

Art. 471

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).

Art. 48Impiegati alla pari

(art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI)
1

 L’impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:

  1. a.

    il suo collocamento avviene grazie a un’organizzazione autorizzata in virtù della legge del 6 ottobre 19891 sul collocamento;

  2. b.

    sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;

  3. c.

    la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;

  4. d.

    frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;

  5. e.

    la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un’intera giornata libera la settimana;

  6. f.

    la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso;

  7. g.

    alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.

2

 I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.

  1. RS 823.11

Art. 49Riammissione di stranieri

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)
1

 Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

  1. a.

    il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era unicamente di natura temporanea (art. 34 cpv. 5 LStrI); e

  2. b.

    la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.1

2

 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:

  1. a.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  2. b.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  3. c.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

Art. 50Riammissione in Svizzera dopo un soggiorno all’estero a scopo di lavoro o di formazione continua1

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all’estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:2

  1. a.

    l’autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;

  2. b.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  3. c.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  4. d.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 51Riammissione in Svizzera dopo il servizio militare all’estero

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all’estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

  1. a.

    non parte prima dei due mesi che precedono l’inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;

  2. b.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  3. c.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  4. d.

    il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

Art. 52Richiedenti l’asilo

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 43 LAsi)
1

 Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) siano adempite, il richiedente l’asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un’attività lucrativa se:

  1. a.

    la situazione dell’economia e del mercato del lavoro lo consente;

  2. b.

    vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;

  3. c.

    sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;

  4. d.

    è rispettata la priorità secondo l’articolo 21 LStrI.

  5. e.

    non è oggetto di un’espulsione giudiziaria ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale1 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19272 passata in giudicato.

2

 …3

  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 53Persone bisognose di protezione1

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI; art. 75 cpv. 2 LAsi)
1

 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente.

2

 L’inizio e la fine di un’attività lucrativa e il cambiamento d’impiego sottostanno all’obbligo di notifica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

Art. 53aProgrammi d’occupazione1

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI; art. 43 cpv. 4 e 75 cpv. 4 LAsi)

Il richiedente l’asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d’occupazione sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018 (RU 2018 3173). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

Sezione 5 Cambiamento dello scopo del soggiorno

Art. 54

Se un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è rilasciato in base a una disposizione d’ammissione per un determinato scopo di soggiorno, in caso di cambiamento di tale scopo è richiesto un nuovo permesso.

Capitolo 4 Regolamentazione del soggiorno

Sezione 1 Permesso di soggiorno di breve durata

Art. 55Cambiamento d’impiego

(art. 32 cpv. 3 LStrI)

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare impiego all’interno dello stesso settore e della stessa professione se un’altra attività presso l’attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile e se il cambiamento d’impiego non è dovuto al comportamento tenuto dal lavoratore.

Art. 56Rinnovo

1

 Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un’altra volta unicamente dopo un’interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStrI). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati, come nel caso di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.

2

 Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 lettera a o 19b capoverso 2 lettera a, lo straniero deve soggiornare all’estero per almeno due mesi.1

3

 Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 57Permessi successivi

1

 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:

  1. a.

    il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19b cpv. 2 lett. a);

  2. b.

    il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1 e 19b cpv. 1);

  3. c.

    il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b);

  4. d.

    il permesso di soggiorno di breve durata per praticanti (art. 42).1

2

 Fra un permesso e l’altro, lo straniero in questione deve soggiornare all’estero per almeno due mesi e fornirne la prova.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Sezione 2 Permesso di dimora

Art. 58Validità del permesso di dimora

1

 La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

2

 Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Art. 59Domanda di proroga del permesso di dimora

1

 La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStrI) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

2

 Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

Sezione 3 Permesso di domicilio

Art. 60Rilascio del permesso di domicilio1

(art. 34 cpv. 2, 42 cpv. 3, 43 cpv. 5, 58a cpv. 1 e 96 LStrI)
1

 Per il rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.

2

 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 61Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all’estero1

(art. 34 cpv. 3 LStrI)
1

 Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente dopo un soggiorno all’estero se lo straniero è stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all’estero non è durato più di sei anni.

2

 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 61aNuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione1

(art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI)
1

 Il periodo d’attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrI) inizia a decorrere il giorno seguente il passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio conformemente all’articolo 63 capoverso 2 LStrI e della sua sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione).

2

 Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se:

  1. a.

    non vi sono motivi di revoca conformemente all’articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI; e

  2. b.

    sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.

3

 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 62Rilascio anticipato del permesso di domicilio

(art. 34 cpv. 4 e 58a cpv. 1 LStrI)1
1

 Il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.2

1bis

 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.3

2

 Nell’esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d’integrazione dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 62aCommutazione1

(art. 63 cpv. 2 LStrI)
1

 La decisione di revoca del permesso di domicilio e di sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione) può essere vincolata a un accordo d’integrazione o a una raccomandazione per l’integrazione conformemente all’articolo 58b LStrI.

2

 Se non viene vincolata a un accordo d’integrazione o a una raccomandazione per l’integrazione, la decisione di commutazione deve contenere almeno gli elementi seguenti:

  1. a.

    i criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI) che lo straniero non soddisfa;

  2. b.

    la durata di validità del permesso di dimora;

  3. c.

    le condizioni per poter rimanere in Svizzera (art. 33 cpv. 2 LStrI);

  4. d.

    le conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d’inadempimento delle condizioni di cui alla lettera c (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI).

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 63Domanda di proroga della durata di validità della carta di soggiorno per il permesso di domicilio1

(art. 41 cpv. 3 LStrI)

Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare o consegnare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

Sezione 4 Richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti un’attività lucrativa

Art. 64Cambiamento d’impiego1

(art. 30 cpv. 1 lett. l, 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 43, 61 e 75 cpv. 2 LAsi)2
1

 Il richiedente l’asilo può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni del diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) e le condizioni di cui all’articolo 52.

2

 …3

3

 Al cambiamento d’impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, di persone bisognose di protezione, di apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 ott. 2025, con effetto dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

Art. 65Notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi1

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)2
1

 Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, le persone bisognose di protezione e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.3

1bis

 Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.4

2

 Nel caso di un’attività lucrativa dipendente, la notifica deve essere effettuata dal datore di lavoro. Contiene i dati seguenti:

  1. a.

    l’identità della persona esercitante attività lucrativa: cognome, nomi, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);

  2. b.

    l’identità del datore di lavoro: nome o ragione sociale, indirizzo, numero d’identificazione dell’azienda, settore economico nonché coordinate, numero telefonico e indirizzo e-mail di una persona di contatto;

  3. c.

    l’attività esercitata: tipo di attività, tasso di occupazione, durata settimanale del lavoro;

  4. d.

    il luogo di lavoro e lo stipendio;

  5. e.

    la data d’inizio dell’attività.

3

 Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. Contiene i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c–e.

4

 La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:

  1. a.

    sostiene l’integrazione o la reintegrazione professionale presso un fornitore di provvedimenti incaricato da un’autorità; o

  2. b.

    ha il consenso di principio dell’autorità cantonale competente nel luogo di lavoro.

5

 Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d’integrazione o reintegrazione professionale.5

6

 La notifica va inoltrata elettronicamente all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro.

7

 L’inizio di un’attività lucrativa non soggiace all’obbligo di notifica se:

  1. a.

    la persona in questione è stata collocata da un fornitore di provvedimenti finalizzati all’integrazione o alla reintegrazione professionale incaricato da un’autorità;

  2. b.

    l’autorità cantonale competente nel luogo di lavoro ha espresso il proprio consenso di principio; e

  3. c.

    il compenso è inferiore al salario mensile lordo di 600 franchi determinante per il calcolo della somma forfettaria globale versata dalla Confederazione secondo gli articoli 23 e 27 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19996 sull’asilo oppure si tratta di un provvedimento in vista di una formazione professionale di base secondo l’articolo 12 della legge del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale.8

8

 I capoversi 4 e 7 si applicano per analogia alle autorità che attuano direttamente provvedimenti d’integrazione e di reintegrazione professionale.9

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  6. RS 142.312
  7. RS 412.10
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

Art. 65aNotifica della fine di un’attività lucrativa di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi1

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)

Alla notifica della fine di un’attività lucrativa di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi si applica per analogia l’articolo 65 capoversi 2–4 e 6.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018 (RU 2018 3173). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

Art. 65bRegistrazione e trasmissione dei dati notificati1

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)2
1

 Alla notifica dell’inizio di un’attività lucrativa, l’autorità competente registra in SIMIC i seguenti dati:

  1. a.

    l’identità del datore di lavoro;

  2. b.

    l’attività esercitata e il luogo di lavoro;

  3. c.

    la data di inizio dell’attività.

2

 Immediatamente dopo aver ricevuto la notifica, l’autorità competente ne inoltra una copia all’autorità cantonale secondo l’articolo 83. Se lo straniero risiede in un altro Cantone, essa ne trasmette una copia anche all’autorità competente per il Cantone di domicilio.

3

 Alla notifica della fine di un’attività lucrativa, l’autorità competente ne registra la data in SIMIC.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

Art. 65cControllo delle condizioni di salario e di lavoro1

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)2
1

 In caso di notifica di un’attività lucrativa, l’autorità cantonale secondo l’articolo 83 può verificare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrI).

2

 Può altresì inoltrare una copia della notifica ad altri organi di controllo, per esempio alle commissioni tripartite secondo l’articolo 360b del Codice delle obbligazioni3 o alle commissioni paritetiche incaricate dell’esecuzione del contratto collettivo di lavoro del pertinente settore.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).
  3. RS 220

Sezione 5 Validità territoriale dei permessi e cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente

Art. 66Validità cantonale

Uno straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l’ha rilasciato.

Art. 67Cambiamento di Cantone

(art. 37 LStrI)
1

 Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l’obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone.

2

 Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell’arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStrI). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall’articolo 16.

Art. 67aCambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente1

(art. 85b LStrI)
1

 Un cambiamento di Cantone secondo l’articolo 85b capoverso 2 lettera b LStrI è autorizzato segnatamente se è necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone in caso di violenza domestica.

2

 Considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:

  1. a.

    il tragitto supera i 90 minuti sia per l’andata sia per il ritorno; o

  2. b.

    per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici, e con i trasporti pubblici il luogo di lavoro non è raggiungibile o è raggiungibile solo difficilmente.

3

 Considerato l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:

  1. a.

    per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici, e i trasporti pubblici non circolano all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro;

  2. b.

    devono essere svolti incarichi di lavoro con breve preavviso, per esempio servizi di picchetto.

4

 Per valutare la dipendenza dall’aiuto sociale è determinante la situazione futura nel nuovo Cantone.

5

 La SEM può inoltre disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni in questione sono d’accordo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

Art. 68Soggiorno senza cambiamento di Cantone1

1

 Indipendentemente dalla sua durata, il soggiorno per un trattamento o una cura medica (p.es. in un ospedale, in una casa di cura o in un sanatorio) fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso non costituisce cambiamento di Cantone.

2

 Lo stesso vale per gli stranieri ai quali, in virtù dell’articolo 36 capoverso 2, è stato rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso.2

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
  2. Introdotto dall’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

Art. 69Competenza in caso di minorenni sotto tutela e di curatele generali1

Nel caso di minorenni stranieri sotto tutela (art. 327a–327c del Codice civile2, CC) e di stranieri sotto curatela generale (art. 398 CC), il Cantone competente per la regolamentazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri è quello in cui si trova la sede dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) competente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. RS 210

Art. 70Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile

1

 Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure secondo gli articoli 59‑61, 63 o 64 del Codice penale1, oppure è internato in un istituto secondo l’articolo 426 CC2, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.3

2

 Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall’esecuzione della pena, dall’esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l’esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d’origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.

  1. RS 311.0
  2. RS 210
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Capitolo 5 Carta di soggiorno

Art. 71Carte di soggiorno secondo l’articolo 41 capoverso 1 LStrI

1

 Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno secondo l’articolo 41 capoverso 1 LStrI. La carta di soggiorno attesta un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso di domicilio (permesso C).

2

 Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso che esercita un’attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi (art. 12 cpv. 1) riceve un permesso d’entrata anziché una carta di soggiorno.

3

 Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l’ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 71aAltre carte di soggiorno

1

 Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:

  1. a.

    frontalieri con un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa entro una zona di frontiera della Svizzera secondo l’articolo 35 LStr (permesso G);

  2. b.

    il richiedente l’asilo per la durata della procedura d’asilo (permesso N) secondo l’articolo 42 LAsi, qualora sia attribuito a un Cantone;

  3. c.

    la persona ammessa provvisoriamente fino alla revoca dell’ammissione provvisoria (permesso F) secondo l’articolo 41 capoverso 2 LStrI;

  4. d.

    la persona bisognosa di protezione per la durata della protezione provvisoria (permesso S) secondo l’articolo 74 LAsi;

  5. e.

    la persona che accompagna la persona di cui al capoverso 2 e che:

    1. 1.

      beneficia di privilegi, di immunità e di facilitazioni,

    2. 2.

      gode di un accesso facilitato al mercato del lavoro in virtù dell’articolo 22 dell’ordinanza del 7 dicembre 20071 sullo Stato ospite (OSOsp), e

    3. 3.

      svolge un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).

2

 La persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE conformemente all’articolo 17 capoverso 1 OSOsp.

3

 Il richiedente l’asilo che non è stato attribuito a un Cantone riceve una conferma per la durata della procedura d’asilo secondo l’articolo 42 LAsi.2

  1. RS 192.121
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 71bCarta di soggiorno non biometrica

1

 Conformemente alle istruzioni della SEM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:

  1. a.

    ai cittadini degli Stati membri dell’AELS e ai cittadini degli Stati parte dell’ALC1;

  2. b.

    ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile;

  3. c.

    alle persone di cui all’articolo 71a capoverso 1;

  4. d.

    ai frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 3 (Stato Schengen) e che rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo del 25 febbraio 20192 sui diritti acquisiti.3

2

 La carta di legittimazione rilasciata dal DFAE alle persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni secondo l’articolo 17 capoverso 1 OSOsp4 è una carta di soggiorno non biometrica.

3

 La carta di soggiorno non biometrica può essere rilasciata:

  1. a.

    sotto forma di carta senza microchip;

  2. b.

    in forma cartacea.

4

 Il titolo di soggiorno per frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato Schengen e che rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti contiene la menzione che il titolo di soggiorno è rilasciato conformemente a questo accordo.5

  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.142.113.672
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3683).
  4. RS 192.121
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019 (RU 2020 5853). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5861).

Art. 71cCarta di soggiorno biometrica

Conformemente alle esigenze del regolamento (CE) n. 1030/20021, la carta di soggiorno biometrica è dotata di un microchip in cui sono registrati l’immagine del volto, due impronte digitali e i dati del titolare iscritti nella zona a lettura ottica.

  1. R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giu. 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; da ultimo modificato dal R (CE) n. 380/2008, GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1.

Art. 71dDestinatari della carta di soggiorno biometrica1

1

 Il cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC2 che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile o una persona di cui all’articolo 71a capoverso 1.

1bis

 Il cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti3 ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.4

1ter

 Il frontaliero che è cittadino del Regno Unito, che non è domiciliato in uno Stato Schengen, ma che rientra nel campo d’applicazione dell’accordo del 25 febbraio 20195 sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.6

2

 Il cittadino di uno Stato membro dell’UE che non è parte dell’ALC ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «Stato membro UE (ALC non applicabile)».

3

 Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia».

4

 Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

5

 Il cittadino di cui al capoverso 4 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». In caso di decesso del cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».

5bis

 Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.8

5ter

 Il cittadino di cui al capoverso 5bis che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell’articolo 12 dell’accordo sui diritti acquisiti riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione che la carta di soggiorno è stata rilasciata conformemente a questo accordo. In caso di decesso del cittadino del Regno Unito, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».9

6

 Il cittadino di cui ai capoversi 1 e 4 titolare di una carta non biometrica, rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1030/200210, o di un altro documento cartaceo può conservarli fino alla scadenza della loro durata di validità.11

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3683).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.142.113.672
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  5. RS 0.142.113.672
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5861).
  7. RS 0.632.31
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  10. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.
  11. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).

Art. 71eRegistrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma

1

 Prima di ogni registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma, l’autorità competente effettua un controllo identitario del futuro titolare della carta di soggiorno.

2

 L’autorità competente per il rilascio della carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente e ne registrano la firma. Per il rilascio del primo permesso N per richiedenti l’asilo, l’operazione è effettuata dalla SEM.1

3

 I Cantoni decidono se autorizzare il richiedente a fornire una fotografia digitale. L’autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. La SEM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare.

4

 Per la carta di soggiorno biometrica l’autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell’indice sinistro e dell’indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell’impronta o di ferita al polpastrello è rilevata l’impronta del dito medio, dell’anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell’altra mano.2

5

 Le impronte digitali sono registrate a partire dai sei anni di età.

6

 La fotografia è scattata sin dalla nascita.

7

 La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d’età.

8

 Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall’obbligo di darle.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 71fPresentazione di persona dinanzi all’autorità

1

 In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno lo straniero è tenuto a presentarsi all’autorità di rilascio. I Cantoni possono prevedere che le domande di rilascio della carta di soggiorno siano presentate presso il Comune di domicilio. In questo caso il richiedente deve presentarsi personalmente al Comune.

2

 L’autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dall’obbligo di presentarsi personalmente se la sua identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti.

3

 L’autorità di rilascio può esigere che il richiedente si presenti personalmente in occasione del rinnovo della carta di soggiorno.

Art. 71gAttualizzazione della carta di soggiorno12

Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall’articolo 102a capoverso 4 LStrI qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l’identificazione del titolare della carta di soggiorno.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 71hObbligo dei Cantoni

I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con i terzi incaricati di confezionare la carta di soggiorno.

Art. 71iRilascio di una nuova carta di soggiorno in un’altra lingua ufficiale1

Se lo straniero trasferisce il proprio domicilio in un Comune o in un Cantone con un’altra lingua ufficiale, il Cantone può rilasciare una nuova carta di soggiorno in quella lingua.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 72Presentazione e ritiro della carta di soggiorno

1

 Su richiesta, lo straniero è tenuto a esibire o a consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.

2

 L’autorità della migrazione1 può ritirare la carta di soggiorno se non sono più adempite le condizioni del soggiorno.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 72aLettura delle impronte digitali1

1

 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l’imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri:

  1. a.

    il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;

  2. b.

    il numero di persone che, all’arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno;

  3. c.

    l’affidabilità dei documenti di viaggio e d’identità emessi dagli Stati non membri dell’UE o dell’AELS;

  4. d.

    la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.

2

 Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.

3

 Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/20022 e alle disposizioni d’esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

4

 La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali registrati nel microchip:

  1. a.

    agli Stati con cui il DFGP ha concluso un accordo ai sensi del capoverso 3;

  2. b.

    alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell’articolo 102b LStrI;

  3. c.

    alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.

Capitolo 5a Centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica

Art. 72bProva della buona reputazione

1

 Come prova della buona reputazione del centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica, la SEM può esigere, oltre al controllo di sicurezza delle persone, che le persone fisiche o giuridiche o i loro organi forniscano, conformemente all’articolo 41b LStrI, segnatamente i documenti seguenti:

  1. a.

    l’estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

  2. b.

    l’estratto del registro di commercio;

  3. c.

    gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti;

  4. d.

    il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d’affari;

  5. e.

    una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni;

  6. f.

    l’elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni.

2

 Sono considerati aventi diritto economico e titolari di quote che hanno un’influenza determinante sull’impresa le persone che dispongono di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Se lo ritiene necessario, la SEM può esigere anche i documenti delle persone la cui partecipazione diretta o indiretta è inferiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.

3

 Se una delle persone menzionate nei capoversi 1 e 2 aveva la propria sede o il proprio domicilio all’estero durante i precedenti dieci anni, essa deve fornire i documenti esteri corrispondenti.

4

 La SEM può chiedere al centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all’articolo 41b LStrI di verificare regolarmente in modo autonomo la buona reputazione delle persone interessate e di confermare che godono di una buona reputazione.

Art. 72cObbligo di produzione e di controllo

1

 La SEM può chiedere al centro di cui all’articolo 41b LStrI e, se necessario, ai membri del gruppo d’imprese, di fornirgli segnatamente i documenti seguenti:

  1. a.

    i conti annuali controllati;

  2. b.

    l’elenco di tutti gli aventi diritto economico e di tutti i titolari di quote;

  3. c.

    informazioni sull’organizzazione dell’impresa e sulle responsabilità delle singole persone;

  4. d.

    il sistema di gestione della qualità certificato e adeguato per confezionare carte di soggiorno;

  5. e.

    il piano delle misure di sicurezza che illustra in particolare quelle volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle carte di soggiorno da produrre nonché delle loro componenti;

  6. f.

    la descrizione delle misure adottate per acquisire, mantenere e sviluppare le conoscenze specifiche e le capacità nel settore delle carte di soggiorno.

2

 I conti annuali devono essere controllati ogni anno nell’ambito di una revisione ordinaria da un organo di revisione economicamente e giuridicamente indipendente. Le imprese abilitate come periti revisori ai sensi dell’ordinanza del 22 agosto 20071 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori possono esercitare la funzione di organo di revisione. Alle imprese con sede all’estero sono applicabili le esigenze estere corrispondenti.

3

 Il centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all’articolo 41b LStrI deve fornire regolarmente la prova che rispetta e mantiene aggiornato il sistema di gestione della qualità e il piano delle misure di sicurezza.

  1. RS 221.302.3

Capitolo 6 Ricongiungimento familiare

Art. 73Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora

1

 La domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.

2

 I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall’insorgere del legame familiare.

3

 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l’audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

4

 Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 73aCompetenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare1

(art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI)
1

 L’offerta di promozione linguistica per il rilascio del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

2

 Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 o 44 LStrI, il coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio o di dimora deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 73bCompetenze linguistiche per il rilascio del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare1

(art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI)

Ai fini del rilascio del permesso di domicilio conformemente agli articoli 42 o 43 LStrI, il coniuge di uno svizzero o di uno straniero titolare del permesso di domicilio deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 74Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente

(art. 85c cpv. 1 e 2 LStrI)1
1

 La domanda di includere familiari nell’ammissione provvisoria va presentata alla competente autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1).

2

 L’autorità cantonale della migrazione trasmette la domanda, con il suo parere, alla SEM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.

3

 Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all’articolo 85c capoverso 1 LStrI sono adempite, la domanda d’inclusione nell’ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 85c capoverso 1 LStrI, tale termine decorre da detto momento.2

4

 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l’audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

5

 Nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l’articolo 37 dell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 19993 relativa a questioni procedurali.

6

 Le disposizioni dei capoversi 1–5 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  3. RS 142.311

Art. 74aCompetenze linguistiche per l’inclusione nell’ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare1

(art. 85c cpv. 1 lett. d LStrI)2
1

 Ai fini del ricongiungimento familiare e dell’inclusione nell’ammissione provvisoria, il coniuge di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

2

 Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

Art. 75Gravi motivi familiari per un ricongiungimento differito dei figli

(art. 47 cpv. 4 LStrI)

Sussistono gravi motivi familiari secondo l’articolo 47 capoverso 4 LStrI e gli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

Art. 76Deroghe all’esigenza della coabitazione

(art. 49 LStrI)

Sono considerati motivi gravi per una deroga all’esigenza della coabitazione in particolare gli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari.

Art. 77Competenze linguistiche correlate ai diritti garantiti per legge in caso di scioglimento della comunità familiare1

(art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI)

Il diritto secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI è dato unicamente se il richiedente dimostra di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 714).

Capitolo 6a Criteri d’integrazione

Art. 77aInosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

(art. 58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI)
1

 Vi è inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici in particolare se l’interessato:

  1. a.

    non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;

  2. b.

    temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato;

  3. c.

    approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.

2

 Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell’interessato porti con notevole probabilità a un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici.

Art. 77bMinaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera

(art. 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI)

Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l’interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–5 della legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata.

  1. RS 121

Art. 77cRispetto dei valori della Costituzione federale

(art. 58a cpv. 1 lett. b LStrI)

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

  1. a.

    i principi dello Stato di diritto e l’ordinamento fondato sulla libertà e sulla democrazia della Svizzera;

  2. b.

    i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;

  3. c.

    l’obbligo di frequentare la scuola dell’obbligo.

Art. 77dCompetenze linguistiche e loro dimostrazione

(art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI)
1

 Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono considerate dimostrate se lo straniero:

  1. a.

    parla e scrive detta lingua nazionale in quanto lingua madre;

  2. b.

    ha frequentato almeno tre anni la scuola dell’obbligo in detta lingua nazionale;

  3. c.

    ha frequentato una formazione di livello secondario II o terziario in detta lingua nazionale; oppure

  4. d.

    dispone di un certificato attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.

2

 La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 1 lettera d. Può demandare questo compito a terzi.

Art. 77ePartecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

(art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI)
1

 Partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

2

 Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una formazione continua.

Art. 77fConsiderazione delle circostanze personali

(art. 58a cpv. 2 LStrI)

Nel valutare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di:

  1. a.

    una disabilità fisica, mentale o psichica;

  2. b.

    una malattia grave o cronica;

  3. c.

    altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:

    1. 1.

      ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,

    2. 2.

      è un lavoratore povero,

    3. 3.

      adempie obblighi di assistenza,

    4. 4.

      soffre delle conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato.

Art. 77gAccordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione

(art. 55a e 58b LStrI)
1

 L’autorità cantonale competente nel settore della migrazione esamina caso per caso se, a fronte di un bisogno d’integrazione particolare, si debba stipulare un accordo d’integrazione o formulare una raccomandazione per l’integrazione. L’esistenza di una comunicazione conformemente all’articolo 97 capoverso 3 LstrI può essere segno di un bisogno d’integrazione particolare.

2

 Gli obiettivi e le misure oggetto dell’accordo d’integrazione si fondano sui criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. In questo contesto occorre tenere debito conto delle situazioni particolari (art. 58a cpv. 2 LStrI).

3

 All’occorrenza le autorità cantonali competenti assicurano una consulenza per l’attuazione dell’accordo d’integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione (art. 4 OIntS1).

4

 Se le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione vincolano il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora oppure la commutazione (art. 62a) alla stipula di un accordo d’integrazione, gli obiettivi e le misure ivi contenuti sono considerati condizioni vincolanti.

5

 In caso di inosservanza dell’accordo d’integrazione, nel decidere se prorogare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora, occorre esaminare se sussiste un motivo valido per l’inosservanza. In assenza di un motivo valido occorre ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 LStrI).

  1. RS 142.205

Capitolo 7 Fine del soggiorno

Art. 78Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

(art. 60 LStrI)
1

 Lo scopo dell’aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.

2

 Gli articoli 62–78 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19991 sono applicabili per analogia.

  1. RS 142.312

Art. 79Decadenza dei permessi

(art. 61 LStrI)
1

 I soggiorni temporanei a scopo di visita, turismo o affari non interrompono i termini di cui all’articolo 61 capoverso 2 LStrI.

2

La domanda di mantenimento del permesso di domicilio dev’essere presentata prima dello scadere del termine di sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStrI).

Art. 801

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 81Divieto d’entrare in Svizzera

(art. 67 LStrI)

Le autorità cantonali possono chiedere alla SEM di pronunciare un divieto d’entrare in Svizzera.

Capitolo 8 Obblighi di comunicare, assistenza amministrativa e trasmissione dei dati

Art. 82Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale1

(art. 97 cpv. 3 lett. a e b LStrI)
1

 Le autorità di polizia e giudiziarie così come le autorità istruttorie penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l’avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione nonché tutte le sentenze di diritto civile e penale riguardanti gli stranieri.2

2

 Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. Correzione del 22 apr. 2026 (RU 2026 170).

Art. 82aObblighi di comunicare in relazione allo stato civile1

(art. 97 cpv. 3 lett. c LStrI)
1

 Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi di stranieri.

2

 Nel quadro di una comunicazione secondo il capoverso 1, le autorità coinvolte informano le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione su fatti che possono indicare un matrimonio contratto abusivamente per eludere le prescrizioni d’ammissione conformemente all’articolo 51 LStrI. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all’estero.

3

 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate di coppie omossessuali.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 82bObblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell’aiuto sociale1

(art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI)

Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento di tali prestazioni a stranieri.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 82cObblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all’assicurazione contro la disoccupazione1

(art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrI)
1

 Gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo degli stranieri menzionati nel capoverso 1bis:2

  1. a.

    che s’iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;

  2. b.

    cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;

  3. c.

    per i quali non è riconosciuta l’idoneità al collocamento;

  4. d.

    il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.

1bis

 Devono essere comunicati i dati di:

  1. a.

    cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS;

  2. b.

    cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti3.4

2

 Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  3. RS 0.142.113.672
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 82dObblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari1

(art. 97 cpv. 3 lett. dter LStrI)
1

 Gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento a uno straniero delle seguenti prestazioni complementari secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPC2:

  1. a.

    le prestazioni complementari annue;

  2. b.

    il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità nei casi di cui all’articolo 14 capoverso 6 LPC, se la somma totale rimborsata supera i 6000 franchi per anno civile.

2

 Occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo dello straniero nonché l’importo della prestazione complementare.

3

 La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni:

  1. a.

    dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua;

  2. b.

    dal momento in cui viene superata la somma totale rimborsata per le spese di malattia e d’invalidità di cui al capoverso 1 lettera b.

4

 L’autorità cantonale competente nel settore della migrazione che sulla base dei dati ottenuti decide di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è tenuta a informarne l’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. RS 831.30

Art. 82eObblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche1

(art. 97 cpv. 3 lett. dquater LStrI)
1

 Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica.

2

 Il capoverso 1 non si applica se l’allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 82fObblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell’adulto1

(art. 97 cpv. 3 lett. dquinquies LStrI)
1

 Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell’adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessitano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare:

  1. a.

    le misure di protezione del figlio di cui all’articolo 308 CC2, se riguardano le relazioni personali;

  2. b.

    le misure di protezione del figlio di cui agli articoli 310–312 e 327a CC;

  3. c.

    le misure di protezione dell’adulto di cui agli articoli 394 capoverso 2 e 398 CC.

2

 Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capoverso 1 lettere a e b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. RS 210

Art. 82g1

  1. Originario art. 82a. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, con effetto dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).

Capitolo 9 Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d’approvazione

Art. 83Decisione preliminare

(art. 40 cpv. 2 LStrI)
1

 Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa, l’autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1) decide se sono adempite le condizioni:

  1. a.

    per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18–25 LStrI;

  2. b.

    per la prestazione di servizi transfrontaliera da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all’estero secondo l’articolo 26 LStrI;

  3. c.

    per il passaggio a un’attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l’articolo 38 capoverso 3 LStrI.

2

 Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata o di un richiedente l’asilo, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.1

3

 La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un’attività lucrativa temporanea in Svizzera.

4

 D’intesa con la SEM, invece di decisioni nel singolo caso secondo il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 può essere concessa un’approvazione generale per determinate categorie di stranieri e di domande.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 83aRiconoscimento delle decisioni di allontanamento estere1

1

 Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE2, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen3 perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen4.5

2

 I Cantoni verificano se l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione.

3

 Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE6. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
  2. Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
  3. Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’all. 3.
  4. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.
  5. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2549).
  6. Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

Art. 84Validità della decisione preliminare

La validità della decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro è di sei mesi. Può essere prorogata per motivi importanti.

Art. 85Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione1

(art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1

 La SEM è competente per l’approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).

2

 Il DFGP determina in un’ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d’approvazione.2

3

 L’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l’autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2739).
  2. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 660).

Art. 86Procedura d’approvazione

1

 La SEM può negare l’approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri.1

2

 Nega l’approvazione:

  1. a.

    per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d’ammissione non sono adempite o se sussiste un motivo di revoca secondo l’articolo 62 LStrI;

  2. b.

    per il rilascio di un permesso di domicilio, se le condizioni secondo l’articolo 34 LStrI non sono adempite;

  3. c.

    per la proroga di un permesso di dimora se:

    1. 1.

      lo straniero in questione non ha il centro dei suoi interessi in Svizzera,

    2. 2.

      le condizioni d’ammissione non sono più adempite,

    3. 3.

      sussiste un motivo di revoca secondo l’articolo 62 LStrI, o se

    4. 4.

      lo straniero in questione non si attiene più allo scopo del soggiorno indicato nella procedura d’esame della sua domanda, senza che sia stata successivamente autorizzata una modifica di tale scopo.

3

 La SEM rilascia un permesso d’entrata (art. 5) se ha dato l’approvazione per il primo rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora. Sono fatti salvi i permessi secondo l’articolo 85 capoverso 2.

4

 L’approvazione della SEM vale anche dopo un cambiamento di Cantone.

5

 La carta di soggiorno può essere rilasciata soltanto dopo l’approvazione da parte della SEM.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

Capitolo 10 Protezione dei dati

Art. 87Rilevamento di dati per stabilire l’identità

(art. 102 cpv. 2 LStrI)
1

 Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:

  1. a.

    impronte digitali;

  2. b.

    immagini del volto;

  3. c.

    profili del DNA secondo l’articolo 50 della legge federale del 15 giugno 20181 sugli esami genetici sull’essere umano.

1bis

 I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:2

  1. a.

    certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falso o falsificato;

  2. b.

    è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esibito;

  3. c.

    rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;

  4. d.

    presenta documenti falsi o falsificati;

  5. e.

    entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera;

  6. f.

    dichiara di avere cambiato cognome;

  7. g.

    non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen3 sono soddisfatte;

  8. h.

    è tenuto a lasciare la Svizzera in seguito a una decisione di rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 LStrI e tale decisione si applica all’intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d’entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono contenute nell’AFIS.4

1ter

 Allo scopo di accertare e assicurare l’identità dello straniero in questione, le autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 6 dicembre 20135 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.6

1quater

 La SEM può autorizzare un’autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L’autorità committente presenta prima una richiesta scritta alla SEM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni.7

1quinquies

 Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quater a un organo designato dalla SEM d’intesa con l’autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all’autorità committente.8

1sexies

 I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.9

2

 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.10

2bis

 Il rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h è effettuato esclusivamente al fine della loro trasmissione alla parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen. I dati sono cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.11

2ter

 Nei casi seguenti si rinuncia al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h:

  1. a.

    la persona è di età inferiore ai 12 anni;

  2. b.

    le condizioni fisiche o di salute della persona non permettono il rilevamento.12

2quater

Si può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una richiesta di non ammissione.13

2quinquies

 In caso di situazioni straordinarie, il DFGP è autorizzato a prevedere in un’ordinanza altre deroghe.14

3

 Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 12 aprile 200615 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16–19 dell’ordinanza SIMIC.

4

 L’immagine del volto e le due impronte digitali di cui all’articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/200216. L’accesso a tali dati è disciplinato dall’ordinanza SIMIC (allegato 1).17

5

 I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:

  1. a.

    i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità;

  2. b.

    i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera;

  3. c.

    i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 agosto 201818 concernente l’entrata e il rilascio del visto.19

  1. RS 810.12. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° dic. 2022.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).
  3. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1.
  4. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
  5. RS 361.3
  6. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
  7. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
  8. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU 2014 163). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3085).
  9. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
  13. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
  14. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
  15. RS 142.513
  16. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.
  17. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2010 (RU 2011 99). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
  18. RS 142.204
  19. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

Capitolo 10a Eurodac

Art. 87aEsperti in dattiloscopia e in immagini del volto1

(art. 109lquinquies cpv. 1 e 2 LStrI)
1

 La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 109l capoverso 5 LStrI è affidata a un esperto in dattiloscopia o in immagini del volto dei servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).

2

 La procedura è retta dagli articoli 11 capoversi 3–5 e 11a capoversi 3–6 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo (OAsi 3).

3

 L’esperto trasmette il risultato della verifica alla SEM e ai servizi del Corpo delle guardie di confine o delle autorità cantonali e comunali di polizia che hanno registrato i dati sulla cui base è stato attivato il confronto automatico in Eurodac.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).
  2. RS 142.314

Art. 87bDiritto d’accesso e diritto di rettifica, d’integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac1

La procedura relativa all’esercizio del diritto d’accesso e del diritto di rettifica, d’integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dagli articoli 11b e 11c OAsi 32.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).
  2. RS 142.314

Art. 87c1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, con effetto dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).

Art. 87dVigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e sicurezza dei dati

Gli articoli 11c e 12 OAsi 31 si applicano per analogia alla vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e alla sicurezza dei dati.

  1. RS 142.314

Art. 87eComunicazione di dati Eurodac a uno Stato non-Schengen1

1

 I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati non-Schengen, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

2

 Per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare in via eccezionale dati personali Eurodac a uno Stato non-Schengen, purché:

  1. a.

    siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/13582; e

  2. b.

    lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.

3

 Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell’esame di una domanda d’asilo, dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente o dell’applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/13513:

  1. a.

    nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»;

  2. b.

    sesso;

  3. c.

    data, luogo e Paese di nascita;

  4. d.

    nazionalità;

  5. e.

    le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio:

    1. 1.

      tipo e numero del documento di viaggio,

    2. 2.

      data di scadenza,

    3. 3.

      autorità di rilascio,

    4. 4.

      Paese di rilascio;

  6. f.

    dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.

4

 Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:

  1. a.

    i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:

    1. 1.

      data di rilevamento,

    2. 2.

      data di comunicazione a Eurodac;

  2. b.

    i seguenti dati relativi all’interessato:

    1. 1.

      Stato membro d’origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine,

    2. 2.

      una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l’identificazione, accompagnata da un’indicazione della sua autenticità,

    3. 3.

      luogo e data dello sbarco;

  3. c.

    identificativo utente dell’operatore.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).
  2. Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.
  3. Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

Capitolo 11 Competenze, comunicazioni e termini

Art. 88Autorità competenti per l’esecuzione

1

 I Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d’esecuzione nell’ambito di competenza cantonale.

2

 La SEM è competente per tutti i compiti d’esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d’esecuzione che non sono stati assegnati né a un’autorità cantonale né a un’altra autorità federale.

Art. 88aSituazione particolare dei minorenni non accompagnati1

(art. 9b cpv. 4, 9c cpv. 4, 66 nonché 109l cpv. 2 LStrI)2
1

 Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l’età indicata dalla persona interessata corrisponde all’età effettiva.

1bis

 Se la persona soggiornante illegalmente o rintracciata mentre attraversava irregolarmente una frontiera esterna è un minorenne non accompagnato, nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac essa dev’essere accompagnata da una persona di fiducia.3

2

 Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare immediatamente un curatore o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina senza indugio una persona di fiducia conformemente all’articolo 9b capoverso 4, 9c capoverso 4, 66 o 109l capoverso 2 LStrI per la durata della procedura secondo il diritto in materia di stranieri, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.4

3

 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac nonché durante le procedure di accertamento e di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI. Agisce nell’interesse del bene del minore non accompagnato, gli fornisce consulenza e lo assiste in particolare nella comunicazione con le autorità.5

4

 Essa adempie segnatamente i compiti seguenti:

  1. a.

    consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura concernente l’adozione di misure coercitive;

  2. b.

    sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova;

  3. c.

    assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.

5

 Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne.

6

Le persone incaricate dell’audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 260).

Art. 89Istruzioni della SEM

La SEM emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 89aComunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen1

È data una protezione adeguata dei dati dell’interessato ai sensi dell’articolo 111d capoverso 3 LStrI se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 4 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  2. RS 235.11

Art. 90Calcolo dei termini

Nel calcolo dei termini di notificazione è computato il giorno dell’arrivo in Svizzera.

Capitolo 11a Disposizioni penali

Art. 90a1

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola:

  1. a.

    l’obbligo di notificazione secondo l’articolo 13a;

  2. b.

    l’obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Capitolo 12 Disposizioni finali

Art. 91Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. 1.

    l’ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 19491 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

  2. 2.

    l’ordinanza del 20 aprile 19832 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri;

  3. 3.

    l’ordinanza del 20 gennaio 19713 concernente la notificazione degli stranieri partenti;

  4. 4.

    l’ordinanza del 19 gennaio 19654 concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego;

  5. 5.

    l’ordinanza del 6 ottobre 19865 che limita l’effettivo degli stranieri.

  1. [RU 1949 233; 1980 1730 art. 16; 1983 534; 1986 1791 art. 57 cpv. 2; 1987 1669 art. 13 n. 2; 1989 2234 art. 57 cpv. 2; 1996 2243 cifra I n. 31; 2006 965 all. n. 2, 4705 cifra II n. 2]
  2. [RU 1983 535; 1986 1482; 1996 2243 cifra I n. 32; 1998 846; 2002 1769 cifra III n. 2; 2006 1945 all. 3 n.1]
  3. [RU 1971 69; 1996 2243 cifra I n. 33]
  4. [RU 1965 62; 1996 2243 cifra I n. 34; 2002 1741 art. 35 n. 1]
  5. [RU 1986 1791; 1987 518, 1334; 1989 2234; 1990 1720; 1991 2236; 1992 2040; 1993 1460, 2944; 1994 2310; 1995 4869, 5243; 1997 2410; 1998 860, 2726; 2002 1769, 3571, 4167 cifra II; 2004 4389, 5397; 2005 4841; 2006 1945 all. 3 n. 12, 4705 cifra II n. 87, 4739 cifra I n. 4, 4869 cifra I n. 6; 2007 4967]

Art. 91a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 giu. 2008 (RU 2008 2737). Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 21 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

Art. 91b1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 dic. 2017 (RU 2018 741). Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 91cDisposizione transitoria della modifica del 15 agosto 20181

1

 Fino al 1° gennaio 2020 le competenze linguistiche secondo l’articolo 77d capoverso 1 lettera d si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. Questo periodo transitorio non si applica a consulenti e insegnanti secondo l’articolo 22a.

2

 Se dal 1° gennaio 2020 non sono presenti sufficienti procedure di certificazione linguistica conformi agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici, il DFGP può prolungare il periodo transitorio per un massimo di tre anni modificando il paragrafo 1.

3

 Se le prestazioni complementari concesse prima del 1° gennaio 2019 che fino a tale data non sottostavano all’obbligo di comunicare continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare secondo l’articolo 82b. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

4

 Se le prestazioni complementari concesse conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC2 prima del 1° gennaio 2019 continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare secondo l’articolo 82d. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
  2. RS 831.30

Art. 91dDisposizione transitoria della modifica del 22 marzo 20191

I cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti2 che all’entrata in vigore della presente modifica dispongono di una carta di soggiorno non biometrica conformemente all’articolo 71b possono conservare la loro carta di soggiorno fino alla scadenza della sua durata di validità se non si rende necessario il rilascio di una nuova carta di soggiorno, segnatamente a causa di modifiche della stessa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  2. RS 0.142.113.672

Art. 92Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Allegati

  • Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
  • Contingenti dei permessi di dimora
  • Accordi d’associazione a Schengen
  • Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).