Législation

Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

RS 170.512 · LPubb · 29 articoli

Legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (29 articoli)

Art. 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale: a. delle raccolte del diritto federale…

Art. 1 a, Pubblicazione in linea

1 La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione). 2 In linea di massima la pubblic…

Art. 2, Atti normativi della Confederazione

Nella RU sono pubblicati: a. la Costituzione federale; b. le leggi federali; c. le ordinanze dell’Assemblea federale; d. le ordinanze del Consiglio federale; e. gli altri atti che contengono norme…

Art. 3, Trattati e risoluzioni internazionali

1 Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secon­do l’articolo 140 c…

Art. 4, Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali

Nella RU sono pubblicati: a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne; b. altri trattati tra Confederazione…

Art. 5, Pubblicazione mediante rimando

1 I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un riman­do alla piattaforma di pubblic…

Art. 6, Eccezioni all’obbligo di pubblicazione

1 Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salva­guardare la sicurezza interna…

Art. 7, Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria

1 I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni pri­ma della loro entrata in vigore. 2 I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui da…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).