Art. 1L’Associazione
Con la presente Convenzione è costituita un’organizzazione internazionale denominata Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «l’Associazione»).

Nessun progetto di revisione in corso.
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (in seguito denominati «Stati membri»), considerando la conclusione, il 4 gennaio 1960, della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «Convenzione») tra la Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, considerando l’associazione con la Repubblica di Finlandia e la sua successiva adesione, il 1° gennaio 1986, come pure le adesioni della Repubblica d’Islanda, il 1° gennaio 1970, e del Principato del Liechtenstein, il 1° settembre 1991, considerando le successive recessioni dalla Convenzione del Regno di Danimarca e del Regno Unito, il 1° gennaio 1973, della Repubblica Portoghese, il 1° gennaio 1986, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il 1° gennaio 1995, considerando gli accordi di libero scambio tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati terzi, dall’altro, riaffermando la massima priorità che attribuiscono al mantenimento delle relazioni privilegiate tra gli Stati membri e all’agevolazione del proseguimento delle buone relazioni che ognuno di essi intrattiene con l’Unione europea, in ragione della loro prossimità geografica, dei loro valori comuni di lunga data e della loro identità europea, risoluti a intensificare la collaborazione in seno all’Associazione europea di libero scambio nella prospettiva di facilitare ulteriormente la libera circolazione delle merci, di promuovere progressivamente la libera circolazione delle persone e la liberalizzazione graduale degli scambi di servizi e degli investimenti, a proseguire l’apertura dei mercati pubblici negli Stati dell’AELS e a garantire una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale in condizioni di concorrenza leale, fondandosi sui propri diritti e obblighi conformemente all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e ad altri strumenti di cooperazione multilaterale o bilaterale, riconoscendo la necessità di politiche commerciali e ambientali che si sostengano reciprocamente allo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile, affermando il loro impegno a rispettare le principali norme di lavoro riconosciute; sottolineando i propri sforzi volti a promuovere tali norme nei consessi multilaterali appropriati ed esprimendo la convinzione che la crescita e lo sviluppo economici, indotti dall’incremento e dalla liberalizzazione degli scambi, contribuiscano a promuovere queste norme, hanno convenuto quanto segue:
Con la presente Convenzione è costituita un’organizzazione internazionale denominata Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «l’Associazione»).
Gli obiettivi dell’Associazione sono:
promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati membri in condizioni di concorrenza leale e nel rispetto di regole equivalenti sul territorio degli Stati membri dell’Associazione;
favorire il libero scambio delle merci;
liberalizzare progressivamente la circolazione delle persone;
liberalizzare progressivamente gli scambi di servizi e gli investimenti;
garantire una concorrenza leale nell’ambito degli scambi commerciali tra gli Stati membri;
aprire gli appalti pubblici degli Stati membri;
assicurare una protezione appropriata dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più elevate.
I dazi d’importazione e d’esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Il divieto si applica anche ai dazi di carattere fiscale.
1. Nessuno Stato membro grava direttamente o indirettamente i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle che gravano direttamente o indirettamente i prodotti nazionali analoghi.
2. Inoltre, nessuno Stato membro grava i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne in modo da proteggere indirettamente altre produzioni.
3. I prodotti esportati verso il territorio di uno Stato membro non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte interne superiore alle imposte interne di cui sono stati gravati direttamente o indirettamente.
Le disposizioni relative alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa sono contenute nell’allegato A.
1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel settore doganale in generale conformemente alle disposizioni di cui nell’allegato B, in modo da assicurare l’applicazione corretta della loro legislazione doganale.
2. L’allegato B si applica a tutti i prodotti, indipendentemente dal fatto che siano coperti o no dalla presente Convenzione.
Le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni come pure tutti i provvedimenti di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.
Tenuto conto delle considerazioni particolari relative all’agricoltura, gli articoli 2, 3, 4 e 7, il capitolo IV sugli aiuti statali, il capitolo VI sulle regole in materia di concorrenza e il capitolo XII sugli appalti pubblici non si applicano ai prodotti agricoli di cui ai capitoli 1‒24 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) oppure all’allegato X, fatte salve le disposizioni contemplate:
dall’allegato V sui prodotti agricoli di base; oppure
dall’allegato W sui prodotti agricoli trasformati.
Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili ai pesci e agli altri prodotti di mare.
1. Le disposizioni specifiche relative alle sementi figurano nell’allegato E.
2. Le disposizioni specifiche relative all’agricoltura biologica figurano nell’allegato F.
I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall’allegato G.
Le disposizioni contenute nell’articolo 7 non pregiudicano i divieti o le restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
1. Gli Stati membri notificano al Consiglio il più presto possibile, allo stadio di elaborazione, qualsiasi progetto di norme tecniche o di emendamenti ad esse.
2. Le disposizioni sulla procedura di notifica figurano nell’allegato H.
Impregiudicato l’articolo 7, la Svizzera da una parte e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia dall’altra accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità del fabbricante secondo le disposizioni contenute nell’allegato I.
1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall’articolo XVI dell’Accordo GATT del 1994 e dall’Accordo OMC1 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell’allegato Q.
2. Conformemente all’articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
3. Gli Stati membri riesaminano il campo d’applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.
1. Gli Stati membri provvederanno affinché le imprese pubbliche rinuncino ad applicare:
le misure che mirano a proteggere la produzione nazionale in modo incompatibile con la presente Convenzione, se tale effetto è ottenuto applicando dazi o gravami con effetto equivalente, oppure restrizioni quantitative o aiuti statali; oppure
una discriminazione commerciale fondata sul principio di nazionalità, qualora una discriminazione simile pregiudichi i vantaggi attesi dall’abolizione o dall’assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative agli scambi fra gli Stati membri.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «imprese pubbliche» designa le autorità centrali, regionali o locali, le aziende pubbliche o qualsiasi altro ente od organizzazione mediante i quali uno Stato membro controlla, di fatto o di diritto, le importazioni provenienti dal territorio di un altro Stato membro o le esportazioni destinate a un altro Stato membro o influisce sensibilmente su dette importazioni o esportazioni.
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 18 paragrafo 1 sono parimenti applicabili alle attività delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi, entro i limiti in cui l’applicazione delle presenti disposizioni non impedisca di compiere, di diritto o di fatto, la missione particolare affidata a queste imprese.
4. Il paragrafo 3 si applica all’allegato Q. Gli Stati membri riesaminano il campo d’applicazione del presente capitolo allo scopo di estendere le sue norme ad altri servizi, tenendo conto degli sviluppi in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.
5. Gli Stati membri provvedono a impedire l’introduzione di nuove pratiche del genere di quelle descritte nel paragrafo 1 del presente articolo.
6. Qualora non abbiano i poteri legali per dare direttive alle autorità governative regionali o locali o alle imprese da esse dipendenti, gli Stati membri si adoperano affinché dette autorità o imprese si attengano alle disposizioni del presente articolo.
1. Gli Stati membri riconoscono che le seguenti pratiche sono incompatibili con la presente Convenzione, in quanto pregiudichino i vantaggi attesi dalla stessa:
ogni accordo fra imprese, ogni decisione presa da associazioni delle medesime, ogni pratica concertata fra imprese, che perseguano lo scopo o l’effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;
lo sfruttamento abusivo, esercitato da una o più imprese, di una posizione dominante sull’insieme del territorio degli Stati membri o in una parte sostanziale di esso.
2. Lo Stato membro che reputa incompatibile una pratica con il presente articolo può chiedere una consultazione secondo le procedure previste nell’articolo 47 e prendere le misure appropriate conformemente all’articolo 40 paragrafo 2 per rimediare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione.
1. Gli Stati membri accordano e assicurano una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Prendono provvedimenti per far rispettare tali diritti in caso d’infrazione, di contraffazione e di pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’allegato J e delle convenzioni internazionali che fanno riferimento a quest’ultimo.
2. Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai propri cittadini. Le esenzioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in seguito «Accordo TRIPS»).
3. Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati membri convengono di rivedere, su domanda di uno di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’allegato J nell’intento di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere le distorsioni commerciali qualora provengano dal livello effettivo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
1. La libera circolazione delle persone è assicurata tra gli Stati membri conformemente alle disposizioni contenute nell’allegato K e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
2. Il presente articolo si prefigge, a favore dei cittadini degli Stati membri, di:
conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri;
agevolare la prestazione di servizi sul territorio degli Stati membri, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio degli Stati membri, alle persone che non svolgono un’attività economica nel Paese ospitante;
garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
Nell’intento di assicurare la libera circolazione delle persone, gli Stati membri disciplinano, conformemente all’appendice 2 dell’allegato K e al protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
la parità di trattamento;
la determinazione della legislazione applicabile;
il computo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni come pure per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio degli Stati membri;
la reciproca assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni contenute nell’appendice 3 dell’allegato K e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, le misure necessarie per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione ufficiali e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste.
1. Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, sono vietate le restrizioni al diritto di stabilimento delle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che hanno la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro stabilimento principale sul territorio di uno Stato membro. Questa regola si applica anche alla costituzione di agenzie, di succursali o di filiali da parte di società di un qualsiasi Stato membro stabilite sul territorio di un qualsiasi altro Stato membro.
Il diritto di stabilimento comprende il diritto di costituire, di acquisire e di gestire imprese, in particolare società ai sensi del paragrafo 2, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento per le proprie società, fatte salve le disposizioni seguenti.
2. Ai fini del presente capitolo:
per «filiale» di una società s’intende una società effettivamente controllata da un’altra società;
per «società» s’intendono società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato eccettuate le società senza scopo di lucro; per essere considerate stabilite in uno Stato membro, le società devono avere un legame reale e continuo con l’economia di tale Stato membro.
3. Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di stabilimento. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti.
4. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi provvedimenti o provvedimenti supplementari legati allo stabilimento e alle operazioni delle società di un altro Stato membro, che siano discriminatori rispetto al trattamento riservato alle proprie società.
5. Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda alle società di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio.
6. Nei settori dei trasporti terrestri e aereo, il diritto di stabilimento è retto dalle disposizioni dell’articolo 35 e dagli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifiche e le eccezioni contenute negli allegati L e M.
7. Il diritto di stabilimento delle persone fisiche è retto dalle disposizioni dell’articolo 20, dell’allegato K e del protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
1. Nel campo d’applicazione del presente capitolo e impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano:
gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società;
ogni Stato membro può disciplinare lo stabilimento e le attività delle società sul proprio territorio in quanto tali disciplinamenti non discriminino le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione, da parte di uno Stato membro, delle regole specifiche concernenti lo stabilimento e le attività sul proprio territorio delle succursali e delle agenzie delle società di un altro Stato membro non costituite sul territorio del primo, giustificate dalle differenze giuridiche o tecniche tra queste succursali e agenzie e quelle delle società costituite sul proprio territorio. La differenza di trattamento non deve andare al di là di quanto è strettamente necessario in ragione delle differenze giuridiche o tecniche.
1. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di soggetti ai quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le società di un altro Stato membro rispetto alle società dello Stato membro in questione.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
1. Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un’intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro comparabile.
2. Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 1, venga accordato autonomamente da uno Stato membro, quest’ultimo offre adeguate possibilità a qualsivoglia altro Stato membro di dimostrare che l’esperienza acquisita, le licenze, i certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.
3. Uno Stato membro si asterrà dall’accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell’applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata al diritto di stabilimento negli scambi di servizi.
1. Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all’esercizio dell’autorità pubblica.
2. Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per le società estere e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
3. Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discriminazioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l’adozione, l’applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure:
incompatibili con l’articolo 24, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace1 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri;
incompatibili con l’articolo 23 paragrafo 5, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali lo Stato membro sia vincolato.
1. Nel quadro del presente capitolo, tra gli Stati membri sono vietate le limitazioni ai movimenti di capitali legati allo stabilimento di una società di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro.
2. I movimenti di capitali non legati allo stabilimento tra gli Stati membri sono disciplinati conformemente agli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono Parti.
3. Gli Stati membri riesaminano il presente articolo nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ampliarne la portata e, in definitiva, di eliminare le limitazioni rimanenti ai movimenti di capitali.
1. Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, nel territorio degli Stati membri è vietato porre restrizioni al diritto di fornire servizi a persone fisiche e a società di uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione di servizi.
2. Ai fini del presente capitolo, sono considerati servizi nell’ambito della presente Convenzione le prestazioni fornite abitualmente contro rimunerazione:
provenienti dal territorio di uno Stato membro e destinate al territorio di un altro Stato membro;
sul territorio di uno Stato membro destinate a un consumatore di servizi di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo;
di un fornitore di servizi di uno Stato membro, grazie alla presenza di persone fisiche di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
3. Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di fornire servizi. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti.
4. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi provvedimenti o provvedimenti supplementari nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi di un altro Stato membro, che sono discriminatori rispetto al trattamento riservato ai propri servizi e fornitori di servizi.
5. Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai servizi e ai fornitori di servizi simili di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio.
6. Nei settori dei trasporti terrestri e aereo il diritto di fornire servizi è soggetto alle disposizioni dell’articolo 35 e agli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifiche e le eccezioni contenute nell’allegato M.
7. Conformemente ai paragrafi 2(b) e 2(c), il diritto delle persone fisiche di fornire servizi e di beneficiarne è retto dalle disposizioni dell’articolo 20, dell’allegato K e del protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.
Nel campo d’applicazione del presente capitolo, impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano:
gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello che riservano alle proprie persone fisiche o alle proprie società fornitrici di servizi;
ciascuno Stato membro può disciplinare le attività di servizi sul proprio territorio, sempreché tali disciplinamenti non discriminino le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie persone fisiche o alle proprie società.
1. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di persone alle quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle persone fisiche e alle società dello Stato membro in questione.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
1. Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione formali come pure il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’accesso alle attività e il loro esercizio da parte di persone fisiche, sono retti dalle disposizioni pertinenti contenute nell’articolo 22, nell’allegato K (compresa l’appendice 3) e nel protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein.
2. Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un’intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro comparabile.
3. Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 2, venga accordato autonomamente da uno Stato membro, quest’ultimo offre adeguate possibilità a qualsivoglia altro Stato membro di dimostrare che l’esperienza acquisita, le licenze o i certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti sul suo territorio debbano essere riconosciuti.
4. Uno Stato membro si asterrà dall’accordare un riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell’applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi ovvero una limitazione dissimulata degli scambi di servizi.
1. Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all’esercizio dell’autorità pubblica.
2. Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per i fornitori di servizi esteri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
3. Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discriminazioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l’adozione, l’applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure:
incompatibili con l’articolo 30, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace1 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri;
incompatibile con l’articolo 29 paragrafo 5, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo concluso contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali diversi dai quali lo Stato membro sia vincolato.
Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come facente obbligo nel settore degli appalti pubblici.
Gli Stati membri liberalizzano reciprocamente l’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti di passeggeri e di merci su strada, ferrovia o per via aerea conformemente alle disposizioni corrispondenti contenute negli allegati P e Q.
Le misure antidumping, i dazi compensativi e le misure che sanzionano le pratiche commerciali illecite imputabili a Paesi terzi non si applicano nelle relazioni tra gli Stati membri.
1. Gli Stati membri riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC sugli appalti pubblici (AAP). Nell’ambito della presente Convenzione, gli Stati membri estendono la portata degli impegni che hanno assunto con l’Accordo OMC sugli appalti pubblici nell’intento di proseguire la liberalizzazione degli appalti pubblici secondo l’allegato R.
2. A tal fine, gli Stati membri assicurano un accesso non discriminatorio, trasparente e reciproco ai propri appalti pubblici come pure una concorrenza aperta ed effettiva basata su un trattamento equo.
Nell’ambito della presente Convenzione, i pagamenti correnti relativi alla circolazione tra gli Stati membri di merci, di persone, di servizi e di capitali secondo la definizione dell’articolo 28 sono esenti da qualsiasi restrizione.
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato membro di prendere le misure che:
ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
riguardano sia la produzione o il commercio di armi, di munizioni, di materiale bellico o di altri prodotti o servizi indispensabili alla difesa, sia le attività di ricerca, di sviluppo o di produzione indispensabili alla difesa, purché tali provvedimenti non falsino le condizioni di concorrenza in materia di prodotti o servizi non destinati a fini specificatamente militari;
ritiene indispensabili alla propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l’ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per adempiere gli obblighi assunti al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali.
1. In caso di serie difficoltà, che potrebbero perdurare, di ordine economico, sociale o ambientale, di natura settoriale o regionale, uno Stato membro può prendere unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure previste nell’articolo 41.
2. Tali misure di salvaguardia sono limitate, per campo d’applicazione e durata, allo stretto indispensabile per rimediare alla situazione. Devono essere preferite le misure che meno ostacolano la messa in atto della presente Convenzione.
3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutti gli Stati membri.
4. Il presente articolo si applica impregiudicate le misure specifiche di salvaguardia che figurano negli allegati della presente Convenzione o nell’articolo 5 dell’Accordo OMC sull’agricoltura.
1. Lo Stato membro che intende prendere misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 40 ne dà senza indugio comunicazione agli altri Stati membri per il tramite del Consiglio fornendo loro tutte le informazioni utili.
2. Gli Stati membri si consultano immediatamente in seno al Consiglio nell’intento di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Lo Stato membro interessato non può prendere misure di salvaguardia prima della scadenza del termine di un mese a contare dalla data di notifica prevista nel paragrafo 1, a meno che la consultazione prevista nel paragrafo 2 non sia terminata prima della scadenza del termine menzionato. Qualora circostanze eccezionali che necessitano un intervento immediato escludano un esame preliminare, lo Stato membro interessato può applicare senza indugio le misure di protezione strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
4. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio le misure prese al Consiglio fornendogli tutte le informazioni utili.
5. Ogni tre mesi a contare dalla loro adozione, le misure di salvaguardia prese sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio, nell’intento di sopprimerle prima della data di scadenza prevista o di limitarne il campo d’applicazione.
Ogni Stato membro può chiedere al Consiglio, in qualsiasi momento, la revisione di tali misure.
Gli Stati membri procedono a scambi di opinioni e di informazioni concernenti la messa in atto della presente Convenzione come pure l’incidenza dell’integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economica e monetaria. Essi possono inoltre dibattere sulle situazioni, le politiche e le prospettive macroeconomiche. Tali scambi di opinioni e di informazioni non hanno carattere obbligatorio.
1. Al Consiglio competono:
l’esercizio dei poteri e delle funzioni conferitigli dalla presente Convenzione;
le decisioni in merito agli emendamenti da inserire nella presente Convenzione conformemente alle disposizioni che vi figurano;
il controllo sull’applicazione della presente Convenzione e la sorveglianza sul suo funzionamento;
la valutazione dell’opportunità che gli Stati membri prendano ulteriori disposizioni intese a promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione;
l’agevolazione della conclusione di legami più stretti con altri Stati o unioni di Stati;
gli sforzi per stabilire legami con altre organizzazioni internazionali al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione;
la negoziazione di accordi di commercio e di cooperazione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, un’unione di Stati o un’organizzazione internazionale;
gli sforzi intesi a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione; e
la trattazione di qualsiasi altro argomento che potrebbe condizionare il funzionamento della presente Convenzione.
2. Ogni Stato membro è rappresentato nel Consiglio e dispone di un voto.
3. Il Consiglio può decidere di istituire gli organi, i comitati o gli altri organismi che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Tali organi, comitati e altri organismi figurano nell’allegato S.
4. Nell’esercizio delle sue responsabilità ai sensi del presente articolo, il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati membri e fare raccomandazioni ai medesimi.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio devono essere prese all’unanimità, se la presente Convenzione non prevede diversamente. Le decisioni e le raccomandazioni sono considerate unanimi qualora nessun Stato abbia espresso voto negativo. Le decisioni e le raccomandazioni che devono essere adottate a maggioranza richiedono il voto affermativo di tre Stati membri.
6. Qualora il numero degli Stati membri variasse, il Consiglio può decidere di modificare il numero dei voti richiesti per le decisioni e le raccomandazioni che devono essere prese a maggioranza.
Il Consiglio prende le decisioni nell’intento di:
stabilire le norme di procedura proprie e di ogni altro organo dell’Associazione, comprese quelle relative alle questioni di procedura che possano essere decise a maggioranza;
prendere le disposizioni necessarie per i servizi di segreteria dell’Associazione;
fissare le misure finanziarie necessarie per le spese di amministrazione, per la procedura di allestimento del bilancio e per la ripartizione delle spese fra gli Stati membri.
1. Lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità che gli Stati membri riconosceranno e accorderanno in relazione all’Associazione sono fissati in un protocollo allegato alla presente convenzione.
2. Il Consiglio, a nome dell’Associazione, può concludere con il Governo dello Stato nel cui territorio prenderà sede, un accordo concernente lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità da riconoscere o da accordare in relazione all’Associazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano a ogni fattispecie attinente alla presente Convenzione, salvo disposizione contraria di quest’ultima.
1. Gli Stati membri si adoperano in ogni momento per trovare un accordo sull’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione e si adoperano, mediante la cooperazione e consultazioni, per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile in ogni fattispecie che potrebbe pregiudicarne il funzionamento.
2. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio problemi d’interpretazione o d’applicazione della presente Convenzione. Lo Stato che interpella il Consiglio gli fornisce tutte le informazioni utili a consentire un esame approfondito della situazione nell’intento di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Consiglio esamina tutte le possibilità atte a garantire il buon funzionamento della presente Convenzione.
3. Il Consiglio si riunisce entro 30 giorni a contare dal ricevimento della domanda di consultazione.
1. Qualora uno Stato membro ritenga che una misura applicata da un altro Stato membro violi la Convenzione e la fattispecie non sia stata risolta entro 45 giorni nell’ambito delle consultazioni previste nell’articolo 47, uno o più Stati membri che sono parti in causa possono sottoporre la fattispecie ad arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata allo Stato membro oggetto del reclamo. Una copia di tale notifica è comunicata agli altri Stati membri affinché ciascuno di essi possa determinare se abbia un interesse sostanziale nella fattispecie. Qualora più di uno Stato membro domandi che sia sottoposta ad arbitrato una controversia avente lo stesso oggetto con lo stesso Stato membro, è costituito, se possibile, un solo tribunale arbitrale per esaminare tutte le controversie in questione.
2. Uno Stato membro che non è parte in causa può, mediante una nota scritta agli Stati membri che sono parti in causa, sottoporre proposte scritte al tribunale arbitrale, ricevere proposte scritte dagli Stati membri che sono parti in causa, assistere a tutte le udienze e formulare proposte oralmente.
3. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per tutti gli Stati membri che sono parti in causa e dev’essere eseguita senza indugio.
4. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale come pure l’esecuzione delle sentenze arbitrali sono disciplinati dalle disposizioni dell’allegato T.
1. La presente Convenzione non libera gli Stati membri dagli obblighi che hanno assunto in virtù di accordi con Stati terzi o di accordi multilaterali di cui sono parte.
2. La presente Convenzione si applica, impregiudicate le norme che vincolano gli Stati membri parte all’Accordo sullo spazio economico europeo, alla cooperazione nordica o all’unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
Gli Stati membri prendono tutte le misure generali o particolari atte a garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Rinunciano a qualsiasi misura che potrebbe pregiudicare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.
1. Gli Stati membri pubblicano o rendono accessibili al pubblico in altro modo le proprie leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministrative, le proprie decisioni giudiziarie di applicazione generale, come pure gli accordi internazionali che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione.
2. Gli Stati membri rispondono senza indugio alle domande specifiche e si forniscono reciprocamente, su richiesta, le informazioni menzionate nel paragrafo 1.
Sempreché agiscano in virtù della presente Convenzione, i rappresentanti, i delegati e gli esperti degli Stati membri, come pure i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e concernenti le loro relazioni commerciali o gli elementi del loro prezzo di costo.
1. Gli allegati, le appendici e i protocolli della presente Convenzione sono parte integrante della stessa.
2. Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti:
Regole d’origine e cooperazione amministrativa
Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Sementi
Agricoltura biologica
Misure sanitarie e fitosanitarie
Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione
Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
Protezione della proprietà intellettuale
Libera circolazione delle persone
Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi
Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi
Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi
Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi
Trasporti terrestri
Trasporto aereo
Appalti pubblici
Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio
Arbitrato
Applicazione territoriale
Prodotti agricoli di base
Prodotti agricoli trasformati
Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 1‒24 del Sistema armonizzato (SA)
3. Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo.
4. Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati A, H, S, T, V e W come pure le appendici degli allegati E, F, K, P, Q, e R, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati.
1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Governo di Svezia che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.
2. Il Governo di Norvegia agisce in qualità di depositario a partire dal 17 novembre 1995.
3. Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente articolo.
La Convenzione entrerà in vigore depositati che siano da tutti gli Stati firmatari gli strumenti di ratifica.
1. Qualsiasi Stato potrà aderire alla presente Convenzione a condizione che il Consiglio decida di approvarne l’adesione ai termini e alle condizioni enunciati nella decisione stessa. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri. Per lo Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore alla data indicata nella decisione del Consiglio.
2. Il Consiglio può negoziare accordi fra gli Stati membri e qualsiasi altro Stato, unione di Stati o organizzazione internazionale, istituenti un’associazione che comporta reciproci diritti e doveri, azioni comuni e le procedure speciali che saranno ritenute adeguate. Tali accordi dovranno essere sottoposti agli Stati membri per l’accettazione ed entreranno in vigore se approvati da tutti gli Stati membri. Gli strumenti di accettazione saranno depositati presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri.
3. Qualsiasi Stato che diviene Parte alla presente Convenzione deve chiedere di divenire Parte agli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati membri, da un lato, e Stati terzi, unioni di Stati o organizzazioni internazionali, dall’altro.
1. Qualsiasi Stato membro potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno 12 mesi da notificare al depositario, il quale ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri.
2. Prima che la recessione abbia effetto, gli Stati membri devono convenire adeguate disposizioni e un’equa ripartizione dei costi causati dalla recessione.
La presente Convenzione si applica ai territori degli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’allegato U.
Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, un emendamento alle disposizioni di quest’ultima diventa oggetto di una decisione del Consiglio che sarà sottoposta agli Stati membri affinché l’approvino conformemente alle esigenze della propria legislazione interna. Salvo disposizione contraria, essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di accettazione di tutti gli Stati membri presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli Stati membri.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).