Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.
(3) A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15 000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115 500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(3a) Dall’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui sotto e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1a, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, un quantitativo minimo di nuove carte di soggiorno4 conformemente alla tabella seguente:
Fino al | Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno | Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno |
|---|
31 maggio 2005 | 900 | 9 000 |
31 maggio 2006 | 1300 | 12 400 |
31 maggio 2007 | 1700 | 15 800 |
31 maggio 2008 | 2200 | 19 200 |
31 maggio 2009 | 2600 | 22 600. 5 |
(3b) Dall’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1b, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i Paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini di questi nuovi Stati membri, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno6 conformemente alla tabella seguente:
Fino al | Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno | Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno |
primo anno | 362 | 3 620 |
secondo anno | 523 | 4 987 |
terzo anno | 684 | 6 355 |
quarto anno | 885 | 7 722 |
quinto anno | 1046 | 9 090. 7 |
(3c) Dall’entrata in vigore del protocollo all’accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1c, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno8 conformemente alla tabella seguente:
Fino alla fine del | Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno | Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno |
|---|
Primo anno | 54 | 543 |
Secondo anno | 78 | 748 |
Terzo anno | 103 | 953 |
Quarto anno | 133 | 1158 |
Quinto anno | 250 | 2000. 9 |
(3d) Qualora la Svizzera e/o la Croazia applichino ai lavoratori impiegati sul loro territorio le misure descritte ai paragrafi 1c, 2c e 3c e in caso di gravi perturbazioni, reali o potenziali, sui loro mercati del lavoro, comunicano al Comitato misto la situazione prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1c.
Il Comitato misto deciderà se il paese che ha effettuato la comunicazione possa continuare ad applicare le misure transitorie sulla base di detta comunicazione. Qualora emetta parere favorevole, il paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1c, 2c e 3c fino a sette anni dall’entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1c è il seguente:
Fino alla fine del | Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno | Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno |
|---|
Sesto anno | 260 | 2100 |
Settimo anno | 300 | 2300. 10 |
(4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.
Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15 000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115 500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(4a) Alla fine del periodo descritto al paragrafo 1a e nel presente paragrafo, e fino a 12 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 dell’accordo.