Législation

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)

RS 0.142.112.681In vigoreStato 15.12.202025 articoli

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Indice
  1. I. Disposizioni di base1–9
  2. II. Disposizioni generali e finali10–25

La Confederazione svizzera da una parte, e la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica taliana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in appresso denominate «parti contraenti», convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni; decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:

I. Disposizioni di base

Art. 1Obiettivo

Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

  1. a)

    conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

  2. b)

    agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;

  3. c)

    conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;

  4. d)

    garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

Art. 2Non discriminazione

In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

Art. 3Diritto di ingresso

Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I.

Art. 4Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica

Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

Art. 5Prestazione di servizi

(1)  Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

(2)  Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente:

  1. a)

    se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1;

  2. b)

    oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.

(3)  Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.

(4)  I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.

Art. 6Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica

Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.

Art. 7Altri diritti

Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

  1. a)

    il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;

  2. b)

    il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;

  3. c)

    il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;

  4. d)

    il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;

  5. e)

    il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;

  6. f)

    il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;

  7. g)

    durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un’attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.

Art. 8Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

  1. a)

    la parità di trattamento;

  2. b)

    la determinazione della normativa applicabile;

  3. c)

    il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

  4. d)

    il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

  5. e)

    la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

Art. 9Diplomi, certificati e altri titoli

Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.

II. Disposizioni generali e finali

Art. 10Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo

(1)  Durante i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.

A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

(1a)  La Svizzera può mantenere fino al 31 maggio 2007 contingenti riguardanti l’accesso di lavoratori dipendenti in Svizzera e di lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.

Prorogate fino a questa data giusta la notifica del 29 mag. 2007 (RU 2008 573).

Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicabile ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino al 31 maggio 2009. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa il 31 maggio 2007.

Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 ed in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Questi Stati membri possono introdurre le stesse limitazioni quantitative nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.

(1b) Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l’accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi.

Misure prorogate fino al 31 mag. 2014 giusta la comunicazione della Svizzera del 27 mag. 2011 (RU 2011 4127) e fino al 31 mag. 2016 dalla comunicazione della Svizzera del 28 mag. 2014 (RU 2014 1893).

Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.

Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania. Questi Stati membri possono introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.

(1c) Sino al termine dei due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera può mantenere contingenti di accesso per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in Svizzera e i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a restrizioni quantitative.

Prima della fine del suddetto periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini della Croazia sulla base di un rapporto della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del suddetto periodo, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure per cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 4 mar. 2016 (partecipazione della Croazia a seguito della sua adesione all’UE), approvato dall’AF il 17 giu. 2016 e in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5251 5233; FF 2016 1899). Con notifica del 20 dic. 2018, la Svizzera ha comunicato al Comitato misto Svizzera-UE che continuerà ad applicare le misure transitorie previste dall’art. 10 1c, emendato dal Prot. firmato a Bruxelles il 4 mar. 2016, ai cittadini della Repubblica di Croazia fino al 31 dic. 2021 (RU 2019 203).

Al termine del periodo transitorio definito al presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Croazia. Quest’ultima può introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.

(2)  Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.

NACE: R (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato in ultimo dal R (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dic. 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

(2a)  La Svizzera e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE 01.41; da 45.1 a 45.4; 74.60; 74.70), di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 bis, 2 bis, 3 bis e 4 bis, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico tra le parti contraenti relativo alla prestazione di servizi (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, nella misura in cui copre la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenute specifiche qualifiche per le carte di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi1 e per i prestatori di servizi nei quattro settori sopramenzionati di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo.

Misure prorogate fino a questa data giusta la notifica del 29 mag. 2007 (RU 2008 573).

Prima del 31 maggio 2007, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro il 31 maggio 2007, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino al 31 maggio 2009. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cesserà il 31 maggio 2007.

Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui sopra al presente paragrafo.

NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 set. 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2b)  Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera, la Repubblica di Bulgaria e la Romania possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente Accordo, nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE 01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70). Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi2 e per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’Accordo, nei quattro settori sopramenzionati.

Misure prorogate fino al 31 mag. 2014 giusta la comunicazione della Svizzera del 27 mag. 2011 (RU 2011 4127).

Entro i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.

Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.

NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

(2c) Sino al termine dei due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera e la Croazia possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori seguenti: orticoltura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente codici NACE 01.41, da 45.1 a 45.4, 74.60 e 74.70). Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1c, 2c, 3c e 4d, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini della Croazia rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti in materia di qualifiche per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi3 e per i prestatori di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo, nei quattro settori sopra citati.

Entro i due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo all’accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, il Comitato misto riesamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall’entrata in vigore del suddetto protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 4 mar. 2016 (partecipazione della Croazia a seguito della sua adesione all’UE), approvato dall’AF il 17 giu. 2016 e in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5251 5233; FF 2016 1899). Con notifica del 20 dic. 2018, la Svizzera ha comunicato al Comitato misto Svizzera-UE che continuerà ad applicare le misure transitorie previste dall’art. 10 2c, emendato dal Prot. firmato a Bruxelles il 4 mar. 2016, ai cittadini della Repubblica di Croazia fino al 31 dic. 2021 (RU 2019 203).

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.

(3)  A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15 000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115 500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.

(3a) Dall’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui sotto e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1a, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, un quantitativo minimo di nuove carte di soggiorno4 conformemente alla tabella seguente:

Fino al

Numero di carte di soggiorno
per un periodo pari o superiore
a un anno

Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

31 maggio 2005

  900

  9 000

31 maggio 2006

1300

12 400

31 maggio 2007

1700

15 800

31 maggio 2008

2200

19 200

31 maggio 2009

2600

22 600. 5

(3b) Dall’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1b, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i Paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini di questi nuovi Stati membri, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno6 conformemente alla tabella seguente:

Fino al

Numero di permessi di soggiorno
per un periodo pari o superiore
a un anno

Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

primo anno

362

3 620

secondo anno

523

4 987

terzo anno

684

6 355

quarto anno

885

7 722

quinto anno

1046

9 090. 7

(3c) Dall’entrata in vigore del protocollo all’accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1c, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno8 conformemente alla tabella seguente:

Fino alla fine del

Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno

Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

Primo anno

  54

  543

Secondo anno

  78

  748

Terzo anno

103

  953

Quarto anno

133

1158

Quinto anno

250

2000. 9

(3d) Qualora la Svizzera e/o la Croazia applichino ai lavoratori impiegati sul loro territorio le misure descritte ai paragrafi 1c, 2c e 3c e in caso di gravi perturbazioni, reali o potenziali, sui loro mercati del lavoro, comunicano al Comitato misto la situazione prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1c.

Il Comitato misto deciderà se il paese che ha effettuato la comunicazione possa continuare ad applicare le misure transitorie sulla base di detta comunicazione. Qualora emetta parere favorevole, il paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1c, 2c e 3c fino a sette anni dall’entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1c è il seguente:

Fino alla fine del

Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno

Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

Sesto anno

260

2100

Settimo anno

300

2300. 10

(4)  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.

Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15 000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115 500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.

(4a)  Alla fine del periodo descritto al paragrafo 1a e nel presente paragrafo, e fino a 12 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 dell’accordo.

Prorogato fino a detta data dalla notifica del 29 mag 2009 (RU 2009 3075).

In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro il 31 maggio 2009. In tal caso, il paese che ha effettuato tale comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1a, 2a e 3a fino al 30 aprile 2011. In questo caso il numero annuo di carte di soggiorno di cui al paragrafo 1a è il seguente:

Fino al

Numero di carte di soggiorno
per un periodo pari o superiore
a un anno

Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

31 maggio 2010

2800

26 000

30 aprile 2011

3000

29 000. 11

(4b) Qualora Malta subisca o preveda perturbazioni del suo mercato del lavoro che possano minacciare seriamente il tenore di vita o il livello dell’occupazione in una data regione o in un dato settore, e decida di invocare le disposizioni contenute nella sezione 2 «Libera circolazione delle persone» dell’allegato XI dell’atto di adesione, le misure restrittive adottate da Malta nei confronti degli altri Stati membri dell’UE possono essere applicate anche alla Svizzera. In tal caso, la Svizzera ha la facoltà di adottare nei confronti di Malta misure reciproche equivalenti.

Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).

Malta e la Svizzera possono ricorrere a questa procedura fino al 30 aprile 2011.

(4c)  Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1b e nel presente paragrafo e fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente Accordo si applicano ai cittadini di questi nuovi Stati membri.

In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 2b, secondo comma. In tal caso, il Paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1b, 2b e 3b fino a sette anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1b è il seguente:

Fino al

Numero di permessi di soggiorno
per un periodo pari o superiore
a un anno

Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

sesto anno

1126

10 457

settimo anno

1207

11 664. 12

(4d) Al termine del periodo di cui ai paragrafi 1c e 3d, e sino alla fine del decimo anno dall’entrata in vigore del protocollo all’accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, si applicano le seguenti disposizioni: qualora, per un anno di riferimento, il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1c, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dei tre anni che precedono l’anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l’anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti all’anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l’anno che segue l’anno di applicazione.

Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 4 mar. 2016 (partecipazione della Croazia a seguito della sua adesione all’UE), approvato dall’AF il 17 giu. 2016 e in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5251 5233; FF 2016 1899).

In deroga al precedente comma, al termine del sesto e del settimo anno di riferimento si applicano le seguenti disposizioni: qualora il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1c, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dell’anno che precede l’anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l’anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l’anno che segue l’anno di applicazione.

(4e) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 4d si intende per:

  1. 1)

    ‹anno di riferimento›, un dato anno calcolato a partire dal primo giorno del mese in cui il protocollo entra in vigore;

  2. 2)

    ‹anno di applicazione›, l’anno che segue l’anno di riferimento.13

(5)  Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.

(5a)  Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1a, 2a, 3a, 4a e 4b, segnatamente quelle del paragrafo 2a relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui ai precitati paragrafi, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.

Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).

I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare nell’articolo 7.

(5b)  Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, segnatamente quelle del paragrafo 2b relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.

Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).

I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.

(5c) Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1c, 2c, 3c e 4d, segnatamente quelle del paragrafo 2c relative alla priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del protocollo all’accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, della mobilità geografica e professionale.

Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 4 mar. 2016 (partecipazione della Croazia a seguito della sua adesione all’UE), approvato dall’AF il 17 giu. 2016 e in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5251 5233; FF 2016 1899).

I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno, senza che possa essere invocato l’esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata pari o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godono dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati dalle disposizioni di base dell’accordo, in particolare dall’articolo 7.

(6)  La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.

(7)  Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.

(8)  Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all’allegato II.

  1. I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3a anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
  2. I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3b anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
  3. I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al comma 3 quater anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
  4. Queste carte di soggiorno sono rilasciate in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’art. 10 dell’Acc., riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’Acc. (21 giu. 1999) o cittadini della Repubblica di Cipro o della Repubblica di Malta. Queste carte di soggiorno sono anche in aggiunta rispetto alle carte di soggiorno concesse in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti.
  5. Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
  6. Questi permessi sono rilasciati in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’art. 10 dell’accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’accordo (21 giu. 1999) o degli Stati membri che sono diventati parti contraenti del presente accordo in virtù del protocollo del 2004. Questi permessi sono anche in aggiunta rispetto a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti, conclusi tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.
  7. Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
  8. Questi permessi di soggiorno sono rilasciati in aggiunta ai contingenti di cui all’articolo 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’accordo (21 giugno 1999) o cittadini degli Stati membri divenuti parti contraenti dell’accordo in virtù dei protocolli del 2004 e del 2008. Questi permessi di soggiorno si aggiungono inoltre a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti relativi a scambi di tirocinanti tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.
  9. Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 4 mar. 2016 (partecipazione della Croazia a seguito della sua adesione all’UE), approvato dall’AF il 17 giu. 2016 e in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5251 5233; FF 2016 1899).
  10. Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 4 mar. 2016 (partecipazione della Croazia a seguito della sua adesione all’UE), approvato dall’AF il 17 giu. 2016 e in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5251 5233; FF 2016 1899).
  11. Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
  12. Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
  13. Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 4 mar. 2016 (partecipazione della Croazia a seguito della sua adesione all’UE), approvato dall’AF il 17 giu. 2016 e in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5251 5233; FF 2016 1899).

Art. 11Trattazione dei ricorsi

(1)  Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.

(2)  I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.

(3)  Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.

Art. 12Disposizioni più favorevoli

Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.

Art. 13Standstill

Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.

Art. 14Comitato misto

(1)  Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.

(2)  In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.

(3)  Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

(4)  Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.

(5)  Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo.

(6)  Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 15Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L’atto finale contiene le dichiarazioni.

Art. 16Riferimento al diritto comunitario

(1)  Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.

(2)  Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.

Art. 17Evoluzione del diritto

(1)  Non appena una parte contraente avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l’altra attraverso il Comitato misto.

(2)  Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento dell’Accordo.

Art. 18Riesame

Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.

Art. 19Composizione delle controversie

(1)  Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.

(2)  Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.

Art. 20Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale

Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.

Art. 21Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione

(1)  Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

(2)  Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

(3)  Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.

Art. 22Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione

(1)  Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente Accordo.

(2)  In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.

Art. 23Diritti acquisiti

In caso di denuncia o di mancato rinnovo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

Art. 24Campo d’applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.

Art. 25Entrata in vigore e durata

(1)  Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

  1. –

    Accordo sulla libera circolazione delle persone,

  2. –

    Accordo sul trasporto aereo1,

  3. –

    Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia2,

  4. –

    Accordo sul commercio di prodotti agricoli3,

  5. –

    Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità4,

  6. –

    Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici5,

  7. –

    Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica6.

Questo Acc. è rinnovato per un periodo indeterminato (vedi l’art. 1 del DF del 13 giu. 2008 – RU 2009 2411).

(2)  Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

(3)  La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

(4)  I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

  1. RS 0.748.127.192.68
  2. RS 0.740.72
  3. RS 0.916.026.81
  4. RS 0.946.526.81
  5. RS 0.172.052.68
  6. RS 0.420.513.1

Allegati

  • Ingresso e uscita
  • Atti giuridici cui si fa riferimento
  • Atti ai quali è fatto riferimento

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.12.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).