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Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (con. All. e Modello)

RS 0.142.40In vigoreStato 22.05.202642 articoli

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Indice
  1. Capitolo IDisposizioni generali1–11
  2. Capitolo IICondizione giuridica12–16
  3. Capitolo IIIAttività lucrativa17–19
  4. Capitolo IVVantaggi sociali20–24
  5. Capitolo VProvvedimenti amministrativi25–32
  6. Capitolo VIDisposizioni finali33–42

Preambolo Le Alte Parti contraenti, considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza discriminazione, devono godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, considerando che unicamente gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile, considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1Definizione del termine «apolide»

1.

Ai fini della presente Convenzione, il termine «apolide» indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione.

2.

Questa Convenzione non sarà applicabile:

  1. i)

    alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un’assistenza da parte di un organismo o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, fin tanto che beneficieranno di detta protezione o assistenza;

  2. ii)

    alle persone considerate dalle autorità competenti dei Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese;

  3. iii)

    alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere:

    1. a)

      che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, ai sensi degli istrumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini,

    2. b)

      che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse,

    3. c)

      che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite.

Art. 2Obblighi generali

Ogni apolide ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l’obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Art. 3Divieto delle discriminazioni

Gli Stati contraenti applicheranno agli apolidi le disposizioni di questa Convenzione senza discriminazione quanto alla razza, la religione o al paese d’origine.

Art. 4Religione

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi, sul loro territorio, un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello concesso ai propri cittadini per ciò che concerne la libertà di praticare la religione e la libertà d’istruzione religiosa dei figli.

Art. 5Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa Convenzione.

Art. 6La locuzione «nelle stesse circostanze»

Agli effetti della presente Convenzione, la locuzione «nelle stesse circostanze» implica che tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per il soggiorno o la residenza) che l’interessato dovrebbe adempiere per poter esercitare il diritto in causa, se non fosse un apolide, devono essere adempiute dallo stesso, escluse le condizioni che per loro natura non possono essere adempiute da un apolide.

Art. 7Esenzione dalla condizione della reciprocità

1.

Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente deve accordare agli apolidi il trattamento concesso agli stranieri in genere.

2.

Dopo un soggiorno di tre anni, tutti gli apolidi fruiscono, sul territorio degli Stati contraenti, dell’esenzione della condizione della reciprocità legislativa.

3.

Ciascuno Stato contraente continua a concedere agli apolidi i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4.

Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di concedere agli apolidi, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l’esenzione dalla condizione della reciprocità ad apolidi che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

5.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti ed ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

Art. 8Esenzione da misure straordinarie

Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini o degli ex‑cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno a un apolide per il solo fatto di questa cittadinanza. Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione, non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni in favore di tali apolidi.

Art. 9Misure provvisorie

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta abbia accertato che tale persona è effettivamente un apolide e che le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell’interesse della sicurezza nazionale.

Art. 10Continuità della residenza

1.

Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato e trasferito sul territorio di uno Stato contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato è computata come residenza regolare su detto territorio.

2.

Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi è ritornato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto, per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

Art. 11Gente di mare apolide

Trattandosi di apolidi regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di un natante che batte bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali apolidi a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro Paese.

Capitolo II Condizione giuridica

Art. 12Statuto personale

1.

Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

2.

I diritti precedentemente acquisiti dall’apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un apolide.

Art. 13Proprietà mobiliare ed immobiliare

Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare.

Art. 14Proprietà intellettuale ed industriale

In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun apolide fruisce, nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

Art. 15Diritto d’associazione

Per quanto concerne le associazioni a scopo apolitico e non lucrativo e i sindacati professionali, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 16Diritto di adire i tribunali

1.

Ciascun apolide può adire liberamente i tribunali sul territorio degli Stati contraenti.

2.

Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, l’apolide fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi.

3.

Negli Stati contraenti in cui non ha la sua residenza abituale, l’apolide fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del paese in cui ha la sua residenza abituale.

Capitolo III Attività lucrativa

Art. 17Professioni dipendenti

1.

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per ciò che concerne l’esercizio di una attività professionale dipendente.

2.

Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di prendere misure intese a parificare i diritti degli apolidi a quelli dei loro cittadini per quanto concerne l’esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di apolidi entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d’opera oppure di un piano d’immigrazione.

Art. 18Professioni indipendenti

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile, e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere, per ciò che concerne l’esercizio di una professione indipendente nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, come pure la costituzione di società commerciali ed industriali.

Art. 19Professioni liberali

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che risiedono regolarmente sul suo territorio, se sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Capitolo IV Vantaggi sociali

Art. 20Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarseggianti, gli apolidi saranno trattati come i cittadini nazionali.

Art. 21Alloggio

In materia di alloggi, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e regolamenti o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 22Pubblica educazione

1.

In materia di scuola primaria, gli Stati contraenti concedono agli apolidi lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

2.

Per ciò che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione dalle tasse scolastiche e l’assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono agli apolidi un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 23Assistenza pubblica

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Art. 24Legislazione del lavoro e sicurezza sociale

1.

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

  1. a)

    la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti ed il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, nella misura in cui tali problemi siano disciplinati dalla legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;

  2. b)

    la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni sul lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di assicurazioni sociali), con riserva:

    1. i)

      di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e diritti in corso d’acquisizione,

    2. ii)

      delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.

2.

I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un apolide in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non sono lesi dal fatto che l’avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.

3.

Gli Stati contraenti estenderanno agli apolidi i vantaggi degli accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o in corso d’acquisizione in materia di sicurezza sociale, sempreché gli apolidi adempiano le condizioni previste per i cittadini dei paesi firmatari di siffatti accordi.

4.

Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere agli apolidi, entro i limiti dei possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

Capitolo V Provvedimenti amministrativi

Art. 25Assistenza amministrativa

1.

Qualora, per esercitare un diritto, un apolide necessitasse normalmente della cooperazione di autorità straniere, alle quali egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio egli risiede vigileranno che detta cooperazione gli sia concessa dalle proprie autorità.

2.

Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare agli apolidi, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

3.

I documenti o gli attestati rilasciati in tal modo sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati agli stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.

4.

Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse delle tasse, che devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle imposte ai cittadini dello Stato di cui si tratta, per servizi analoghi.

5.

Le disposizioni dei presente articolo non pregiudicano affatto gli articoli 27 e 28.

Art. 26Libera circolazione

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Art. 27Documenti d’identità

Gli Stati contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti gli apolidi che si trovano sul loro territorio e non posseggono un valido titolo di viaggio.

Art. 28Titoli di viaggio

1.

Gli Stati contraenti rilasciano agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico. Le disposizioni dell’allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro apolide che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di apolidi che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

Art. 29Oneri fiscali

1.

Gli Stati contraenti non devono riscuotere dagli apolidi imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere diversi da quelli o d’importo superiore a quelli imposti ai loro cittadini in circostanze analoghe.

2.

Le disposizioni del paragrafo precedente non si oppongono all’applicazione agli apolidi delle disposizioni di leggi e regolamenti concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d’identità.

Art. 30Trasferimento di averi

1.

Ciascuno Stato contraente deve permettere agli apolidi, conformemente alle leggi e ai regolamenti del loro paese, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

2.

Ciascuno Stato contraente esaminerà con benevolenza le domande di apolidi che desiderano ottenere l’autorizzazione di trasferire ogni altro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

Art. 31Espulsione

1.

Gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.

2.

L’espulsione può essere eseguita soltanto in base ad una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L’apolide deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongono, essere ammesso a produrre prove a sua discolpa, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti ad un’autorità competente o davanti ad una o più persone specialmente designate dall’autorità competente.

3.

Gli Stati contraenti assegnano a detto apolide un termine adeguato per permettergli di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano opportune.

Art. 32Naturalizzazione

Gli Stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 33Informazioni inerenti a leggi e regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che essi potrebbero promulgare per garantire l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 34Composizione delle contestazioni

Per quanto non possano essere composte in altro modo, le contestazioni tra le Parti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti in causa, alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 35Firma, ratificazione e adesione

1.

La presente Convenzione è aperta alla firma presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite fino al 31 dicembre 1955.

2.

Essa può essere firmata:

  1. a)

    da tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

  2. b)

    da ogni altro Stato non membro, invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto degli apolidi;

  3. c)

    da tutti gli Stati che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato a firmare o a aderire.

3.

Essa dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

4.

Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 36Campo d’applicazione territoriale

1.

Ogni Stato può, all’atto della firma, della ratificazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

2.

In seguito, l’estensione dell’applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite e ha effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricevuto la notificazione, oppure alla data d’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, se quest’ultima data è posteriore.

3.

Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o adesione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere, appena possibile, le misure necessarie per l’estensione dell’applicazione a detti territori, con riserva del consenso dei governi di tali territori, qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.

Art. 37Clausola federale

Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicate le seguenti disposizioni:

  1. a)

    per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi;

  2. b)

    per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;

  3. c)

    uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione comunicherà, su domanda di qualsiasi altro Stato contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costitutive, per ciò che concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione; nell’esposto, dev’essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.

Art. 38Riserve

1.

All’atto della firma, della ratificazione o dell’adesione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 a 42 compreso.

2.

Ciascuno Stato contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 39Entrata in vigore

1.

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione.

2.

Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione da parte di detto Stato.

Art. 40Disdetta

1.

Ciascuno Stato contraente può disdire la presente Convenzione, in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2.

La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

3.

Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all’articolo 36 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta, un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.

Art. 41Revisione

1.

Ciascuno Stato contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.

2.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanda, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.

Art. 42Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 35:

  1. a)

    le firme, ratificazioni e adesioni previste nell’articolo 35;

  2. b)

    le dichiarazioni e le notificazioni previste nell’articolo 36;

  3. c)

    le riserve fatte o ritirate conformemente all’articolo 38;

  4. d)

    la data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 39;

  5. e)

    le disdette e le notificazioni previste nell’articolo 40;

  6. f)

    le domande di revisione previste nell’articolo 41.

Allegati

  • Paragrafo 1

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 22.05.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).