Législation

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)

RS 741.01 · 160 articoli

LCStr (RS 741.01) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (160 articoli)

Art. 1

1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli. Nuovo testo giusta…

Art. 2

1 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: a. dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; b. vietare temporaneamente, in tutta…

Art. 2 a

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 ( RU 2002 2767 , 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837). 1 La Confederazione promuove la sicurezza della circolazione mediante campagne di sensibilizzazione…

Art. 3

1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. 2 I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato…

Art. 4

1 È vietato intralciare la circolazione mediante ostacoli, salvo per motivi impellenti; gli ostacoli devono essere indicati in modo sufficiente e soppressi il più presto possibile. 2 Chi intende effettuare scavi, depositare materiali…

Art. 5

1 Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio svizzero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni. 2 Non è necessario indicare co…

Art. 6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 ( RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053 ). 1 La pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che pot…

Art. 6 a

Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, i cpv. 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° lug. 2013 ( RU 2012 6291 ; FF 2010 7455 ). 1 Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’infra…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).