Législation

Accordo europeo del 1o maggio 1971 completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 (con All.)

RS 0.741.201In vigoreStato 10.07.202613 articoli

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Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, auspicando stabilire una maggiore uniformità per quanto riguarda le norme relative ai segnali e simboli stradali ed alla segnaletica orizzontale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, prenderanno adeguate misure affinché il sistema di segnaletica stradale e di segnaletica orizzontale applicato sul loro territorio sia conforme con le disposizioni dell’annesso al presente Accordo.

Art. 2

1.

Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, o che vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di tale Commissione.

2.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, dopo che lo Stato avrà ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 o vi avrà aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

3.

Il presente Accordo rimarrà aperto all’adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che è Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 3

1.

Ogni Stato potrà, all’atto della firma o della ratifica del presente Accordo, oppure all’atto di aderirvi, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale, che l’Accordo diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso assicura le relazioni internazionali. L’Accordo diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore dell’Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

2.

Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che l’Accordo cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario generale.

Art. 4

1.

Il presente Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2.

Per ogni Stato che ratificherà il presente Accordo oppure vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l’Accordo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

3.

Se la data di entrata in vigore risultante dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è anteriore a quella risultante dall’applicazione dell’articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, è a quest’ultima data che il presente Accordo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 5

Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà nelle relazioni tra le Parti contraenti le disposizioni relative al Protocollo sulla segnaletica stradale contenute nell’Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l’Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955 e l’Accordo europeo relativo alla segnaletica orizzontale firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Art. 6

1.

Dopo un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti all’Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:

  1. a)

    se accettano l’emendamento, o

  2. b)

    se lo respingono, o

  3. c)

    se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo.

Il Segretario generale trasmetterà egualmente il testo dell’emendamento proposto agli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.

  1. 2.

    a)

    Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sarà considerata come accettata se, nel termine sopraindicato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l’emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell’emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l’emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato hanno respinto l’emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo.

  2. b)

    Ogni Parte contraente la quale durante detto termine di dodici mesi, avrà respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà in ogni tempo dopo lo scadere di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento, ed il Segretario generale comunicherà detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

3.

Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminare, il Segretario generale convocherà una conferenza in vista di esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.

4.

Se una conferenza è convocata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla conferenza di presentargli al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano siano esaminate da detta conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza a tutti gli Stati invitati alla conferenza.

  1. 5.

    a)

    Ogni emendamento al presente Accordo sarà ritenuto accettato se è stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla conferenza purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l’adozione dell’emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l’emendamento.

  2. b)

    Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potrà in ogni tempo notificare al Segretario generale che essa l’accetta ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altri Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine di detto periodo di dodici mesi, se tale data è posteriore alla precedente.

6.

Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettabile in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.

7.

Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’annesso al presente Accordo può essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l’amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine, o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso dell’amministrazione competente della Parte contraente in questione alla modifica dell’Annesso sarà considerato come dato solo quando questa Amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L’accordo tra le Amministrazioni competenti potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, le precedenti disposizioni dell’annesso rimangono in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente alle nuove disposizioni. Il Segretario generale fisserà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

8.

Ciascun Stato, all’atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notificherà al Segretario generale il nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare l’Accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Art. 7

Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Ogni Parte contraente che cesserà di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.

Art. 8

Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonché al momento in cui cesserà di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.

Art. 9

1.

Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altra maniera, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sarà di conseguenza deferita ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi per quanto riguarda la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di tali Parti potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sarà deferita per decisione.

2.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti implicate nella controversia.

Art. 10

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come divieto ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Art. 11

1.

Ogni Stato potrà, al momento di firmare il presente Accordo o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettuato tale dichiarazione.

2.

Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento.

3.

Ogni Stato al momento di depositare il proprio strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest’ultimo, notificherà per iscritto al Segretario generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Si riterrà che le riserve che non sono state incluse nella notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest’ultimo non si applicano al presente Accordo.

4.

Il Segretario generale comunicherà le riserve e le notifiche poste in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.

5.

Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo potrà in ogni tempo ritirarla a mezzo di notifica diretta al Segretario generale.

6.

Ogni riserva effettuata in conformità con il paragrafo 2 o notificata conformemente con il paragrafo 3 del presente articolo:

  1. a)

    modifica, per la Parte contraente che ha fatto o notificato detta riserva le disposizioni dell’Accordo che sono oggetto della riserva nei limiti di quest’ultima;

  2. b)

    modifica queste disposizioni entro gli stessi limiti, per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

Art. 12

Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all’articolo 2:

  1. a)

    le firme, ratifiche ed adesioni ai sensi dell’articolo 2;

  2. b)

    le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3;

  3. c)

    le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtù dell’articolo 4;

  4. d)

    la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformità con i paragrafi 2, 5 e 7 dell’articolo 6;

  5. e)

    le denuncie ai sensi dell’articolo 7;

  6. f)

    l’abrogazione del presente Accordo ai sensi dell’articolo 8.

Art. 13

Dopo il 31 dicembre 1972, l’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 10.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).