Législation

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (con R e All.)

RS 0.741.411In vigoreStato 04.05.202617 articoli

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Preambolo Le Parti contraenti, dopo aver deciso di modificare l’Accordo concernente l’accettazione di condizioni uniformi d’omologazione e il riconoscimento reciproco dell’omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958, modificato il 16 ottobre 1995; desiderose di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio internazionale definendo regolamenti tecnici ONU armonizzati che includano criteri minimi da adempiere per poter utilizzare determinati veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi nei rispettivi Stati o regioni; riconoscendo l’importanza che, ai fini dell’elaborazione di regolamenti tecnicamente ed economicamente attuabili nonché adeguati al progresso tecnico, rivestono aspetti quali la sicurezza, la protezione dell’ambiente, l’efficienza energetica e la protezione contro il furto dei veicoli a ruote, degli equipaggiamenti e dei pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote; desiderose di applicare detti regolamenti ONU nei rispettivi Stati o regioni, ogniqualvolta sia possibile; desiderose di facilitare l’accettazione nei rispettivi Stati di veicoli, equipaggiamenti e pezzi similmente omologati conformemente a detti regolamenti ONU dalle autorità di omologazione di un’altra Parte contraente; desiderose di istituire un sistema di omologazione internazionale dei veicoli completi (IWVTA) nel quadro dell’Accordo al fine di incrementare i vantaggi dei singoli regolamenti ONU annessi all’Accordo e di creare così opportunità per semplificarne l’attuazione a opera delle Parti contraenti, come pure per garantire una più ampia accettazione del riconoscimento reciproco delle omologazioni di tipo per veicoli completi; desiderose di incrementare il numero di Parti dell’Accordo rendendo quest’ultimo più funzionale e affidabile e facendo dunque in modo che esso rimanga il quadro internazionale di riferimento per l’armonizzazione delle regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1.

Le Parti contraenti stabiliscono, mediante un Comitato di amministrazione composto da tutte le Parti contraenti conformemente al regolamento interno riprodotto nell’appendice al presente Accordo, e sulla base delle disposizioni dei paragrafi e degli articoli seguenti, regolamenti ONU concernenti i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote. L’Accordo prevede determinate condizioni concernenti la concessione di omologazioni di tipo e il loro riconoscimento reciproco ad uso delle Parti contraenti che hanno deciso di applicare regolamenti mediante il sistema di omologazione di tipo.

Ai sensi del presente Accordo,

L’espressione «veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi» comprende tutti i veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi le cui caratteristiche hanno un’incidenza sulla sicurezza dei veicoli, la protezione dell’ambiente, il risparmio energetico e le prestazioni della tecnologia antifurto;

L’espressione «omologazione di tipo in virtù di un regolamento ONU» designa la procedura amministrativa con la quale le autorità di omologazione di una Parte contraente dichiarano, dopo aver effettuato le verifiche richieste, che un tipo di veicolo, equipaggiamento o pezzo presentato dal costruttore è conforme alle prescrizioni del regolamento ONU in questione. Il costruttore certifica in seguito che ogni veicolo, equipaggiamento o pezzo che immette sul mercato è stato fabbricato in modo identico al prodotto omologato;

L’espressione «omologazione di veicoli completi» indica che le omologazioni di tipo concesse in virtù di regolamenti ONU applicabili a veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi di un veicolo costituiscono parte integrante di un’omologazione del veicolo completo conformemente alle disposizioni del sistema amministrativo IWVTA;

L’espressione «versione di un regolamento ONU» indica che, in seguito alla sua adozione ed entrata in vigore, un regolamento ONU può essere successivamente emendato nel rispetto delle procedure descritte nel presente Accordo e segnatamente nell’articolo 12. Il regolamento ONU nella sua forma non emendata, così come il regolamento ONU in seguito all’integrazione di un qualsiasi emendamento successivo, sono considerati versioni distinte di tale regolamento ONU;

L’espressione «che applica(no) un regolamento ONU» indica l’entrata in vigore di un regolamento ONU per una Parte contraente. Quando applicano un regolamento ONU, le Parti contraenti hanno comunque la possibilità di mantenere in vigore la propria legislazione nazionale o regionale. Se lo desiderano, possono sostituire tale legislazione con le prescrizioni dei regolamenti ONU che applicano, ma non sono tenute a farlo in virtù dell’Accordo. Tuttavia, le Parti contraenti accettano, in alternativa alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale o regionale, le omologazioni di tipo ONU concesse in virtù della versione più recente dei regolamenti ONU applicati nei rispettivi Stati o regioni. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che applicano un regolamento ONU sono descritti nel dettaglio negli articoli del presente Accordo.

Per l’applicazione dei regolamenti ONU si possono prevedere numerose procedure amministrative alternative all’omologazione di tipo. La sola procedura amministrativa conosciuta e applicata in alcuni Stati membri della Commissione economica per l’Europa è quella dell’autocertificazione, con la quale il costruttore certifica, senza alcun controllo amministrativo preliminare, che ogni prodotto che immette sul mercato è conforme al regolamento ONU in questione; le autorità amministrative competenti possono verificare, mediante campionatura casuale sul mercato, che i prodotti autocertificati siano conformi al regolamento ONU in questione.

2.

Il Comitato di amministrazione è composto da tutte le Parti contraenti, conformemente al regolamento interno riprodotto nell’appendice.

Dopo aver stabilito un regolamento ONU conformemente alla procedura indicata nell’appendice, il Comitato di amministrazione ne comunica il testo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, qui di seguito «Segretario generale». Il Segretario generale notifica poi, al più presto, detto regolamento ONU alle Parti contraenti.

Il regolamento ONU è considerato accettato salvo che, durante i sei mesi successivi alla data di notificazione da parte del Segretariato generale, più di un quinto delle Parti contraenti abbia, al momento della notificazione, informato il Segretariato generale del proprio disaccordo nei confronti del regolamento ONU.

Il regolamento ONU precisa:

  1. (a)

    i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi in questione;

  2. (b)

    le prescrizioni tecniche, che devono essere basate sulle prestazioni ove risulti opportuno senza porre limiti alla libertà progettuale, che prendono in considerazione in maniera oggettiva le tecnologie disponibili, i costi e i benefici e che possono prevedere varianti;

  3. (c)

    i metodi di prova previsti allo scopo di dimostrare che le prestazioni soddisfano le prescrizioni;

  4. (d)

    le condizioni alla base della concessione dell’omologazione di tipo e il loro riconoscimento reciproco, comprese le disposizioni amministrative, le eventuali marche di omologazione e le condizioni finalizzate ad assicurare la conformità della produzione;

  5. (e)

    la data o le date di entrata in vigore del regolamento ONU, ivi compresa la data a partire dalla quale le Parti contraenti che lo applicano possono rilasciare omologazioni in virtù di tale regolamento ONU, nonché la data a partire dalla quale potranno accettare le omologazioni (se diversa);

  6. (f)

    un documento d’informazione che deve essere fornito dal costruttore.

Il regolamento ONU può, se occorre, menzionare i laboratori accreditati dalle autorità di omologazione nei quali sono effettuati gli esperimenti di omologazione dei tipi di veicoli a ruote, degli equipaggiamenti e dei pezzi presentati per l’omologazione.

In aggiunta ai sopraccitati regolamenti ONU, il presente Accordo prevede la redazione di un regolamento ONU finalizzato a introdurre un sistema di omologazione dei veicoli completi. Tale regolamento ONU stabilirà il campo d’applicazione, le procedure amministrative e le prescrizioni tecniche, le quali potranno contemplare livelli differenti di rigore in un’unica versione di detto regolamento ONU.

In deroga a quanto disposto negli articoli 1 e 12, una Parte contraente che applica il regolamento ONU concernente il sistema IWVTA sarà tenuta ad accettare unicamente le omologazioni di tipo concesse in base al livello di rigorosità più stringente previsto nella versione più recente di detto regolamento ONU.

Il presente Accordo comprende anche una serie di allegati in cui figurano disposizioni amministrative e procedurali applicabili a tutti i regolamenti ONU annessi al presente Accordo, nonché a tutte le Parti contraenti che applicano uno o più regolamenti ONU.

3.

Dopo l’adozione di un regolamento ONU, il Segretario generale ne dà notifica senza indugio a tutte le Parti contraenti indicando le Parti contraenti che hanno presentato obiezione o che, pur avendo notificato il proprio consenso, non intendono iniziare ad applicare il regolamento ONU alla data della sua entrata in vigore; per tali Parti questo regolamento ONU non entra in vigore.

4.

Il regolamento ONU adottato entra in vigore, alla data o alle date stabilite, per tutte le Parti che non hanno notificato né il loro disaccordo né l’intenzione di non applicarlo in tale data, in quanto regolamento ONU allegato al presente Accordo.

5.

Depositando lo strumento di adesione, ogni nuova Parte contraente può dichiarare che non applicherà taluni regolamenti ONU, in quel momento allegati al presente Accordo, oppure che non applicherà nessuno di essi. Se, in quel momento, la procedura prevista dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo è in corso per un progetto di regolamento ONU o un regolamento adottato, il Segretario generale comunica detto progetto o regolamento ONU alla nuova Parte contraente e il progetto di regolamento o regolamento adottato entra in vigore come regolamento ONU per la nuova Parte contraente, sempre che quest’ultima non notifichi il proprio disaccordo nei confronti del regolamento ONU adottato entro un termine di sei mesi dal deposito del proprio strumento d’adesione. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti la data dell’entrata in vigore. Egli comunica parimenti tutte le dichiarazioni fatte ai sensi del presente paragrafo dalle Parti contraenti in merito alla non applicazione di taluni regolamenti ONU.

6.

Ogni Parte contraente che applica un determinato regolamento ONU può, in ogni momento, con preavviso di un anno, notificare al Segretario generale la propria intenzione di cessare di applicare detto regolamento. Il Segretario generale comunica questa notificazione alle altre Parti contraenti.

Le omologazioni concesse fino a quel momento dalla Parte contraente in virtù del regolamento ONU in questione restano in vigore, salvo nel caso in cui siano revocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

Se una Parte contraente cessa di rilasciare omologazioni a titolo di un regolamento ONU, tale Parte ha i seguenti obblighi:

  1. (a)

    mantenere adeguate condizioni per il controllo della fabbricazione di prodotti per i quali ha concesso omologazioni di tipo fino a quel momento;

  2. (b)

    prendere i necessari provvedimenti enunciati nell’articolo 4 quando è avvisata di una non conformità da una Parte contraente che continua ad applicare il regolamento ONU;

  3. (c)

    continuare a notificare alle altre Parti contraenti la revoca di omologazioni come indicato nell’articolo 5;

  4. (d)

    continuare ad accordare estensioni per quel che riguarda le omologazioni esistenti.

7.

Ogni Parte contraente che non applica un determinato regolamento ONU può in ogni momento notificare al Segretario generale che intende applicarlo; il regolamento ONU entra in vigore, per questa Parte, il sessantesimo giorno successivo all’avvenuta notificazione. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti ogni entrata in vigore di un regolamento ONU, per una nuova Parte, che avviene in applicazione del presente paragrafo.

8.

Qui di seguito verranno designate come «Parti contraenti che applicano un regolamento ONU» le Parti contraenti per le quali è in vigore il regolamento ONU in questione.

Art. 2

1.

Ogni Parte contraente che, nell’applicazione dei regolamenti ONU, utilizza soprattutto il sistema d’omologazione di tipo, rilascia le marche di omologazione descritte in qualsiasi regolamento ONU per quel che riguarda i tipi di veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi previsti in questo regolamento ONU, a condizione di disporre delle competenze tecniche richieste e di essere soddisfatta delle disposizioni miranti ad assicurare la conformità del prodotto al tipo omologato. Ogni Parte contraente che concede omologazioni di tipo intraprende tutte le misure necessarie, come stabilito nell’allegato 1 del presente Accordo, per verificare che siano state prese disposizioni atte a garantire che i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi siano fabbricati conformemente al tipo omologato.

2.

Ogni Parte contraente che rilascia omologazioni di tipo in virtù di un regolamento ONU designa un’autorità di omologazione per tale regolamento ONU. L’autorità di omologazione è responsabile di tutti gli aspetti legati all’omologazione di tipo in virtù di tale regolamento ONU. Essa può designare servizi tecnici affinché conducano per suo conto le prove e le ispezioni necessarie per le verifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le Parti contraenti garantiscono che i servizi tecnici siano valutati, designati e notificati in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’allegato 2 del presente Accordo.

3.

Le omologazioni di tipo, le marche di omologazione e gli identificatori per i tipi di veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi sono specificati nel regolamento ONU e concessi nel rispetto delle procedure stabilite negli allegati 3−5 del presente Accordo.

4.

Ogni Parte contraente che applica un regolamento ONU rifiuta di concedere le omologazioni di tipo e le marche di omologazione di tipo previste in detto regolamento, se le condizioni sopraccitate non sono adempite.

Art. 3

1.

I veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi per i quali una Parte contraente ha rilasciato omologazioni di tipo in conformità dell’articolo 2 del presente Accordo sono considerati conformi alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale di tutte le Parti contraenti che applicano detto regolamento ONU.

2.

Ai fini dell’immissione in commercio nei rispettivi mercati, le Parti contraenti che applicano regolamenti ONU accettano, attraverso il reciproco riconoscimento e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1, 8 e 12 nonché da qualsiasi disposizione speciale contenuta nei regolamenti ONU in questione, le omologazioni di tipo concesse in virtù di tali regolamenti ONU senza richiedere ulteriori prove, documentazioni, certificazioni né marche in relazione a tali omologazioni di tipo.

Art. 4

1.

Se una Parte contraente che applica un regolamento ONU constata che taluni veicoli a ruote, equipaggiamenti o pezzi portanti le marche di omologazione rilasciate in virtù di questo regolamento da una delle Parti contraenti non sono conformi al tipo omologato o alle prescrizioni di detto regolamento ONU, essa ne informa l’autorità di omologazione della Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione.

La Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione prende i provvedimenti necessari a ristabilire la conformità.

2.

Se la non conformità è dovuta alla non ottemperanza alle prescrizioni tecniche specificate in un regolamento ONU, come indicato nell’articolo 1 paragrafo 2 lettera b, la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione informa immediatamente tutte le altre Parti contraenti della situazione e comunica a intervalli regolari i provvedimenti presi i quali possono comprendere, se necessario, la revoca dell’omologazione.

Dopo aver valutato le potenziali ripercussioni in termini di sicurezza dei veicoli, protezione dell’ambiente, risparmio energetico e prestazioni della tecnologia antifurto, le Parti contraenti possono vietare la vendita e l’utilizzo di tali veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi nel loro territorio fino a quando tale non conformità non sia stata eliminata. In tal caso, le Parti contraenti informano il segretariato del Comitato di amministrazione dei provvedimenti presi. Per quanto riguarda la composizione di eventuali controversie tra le Parti contraenti, si applica la procedura descritta nell’articolo 10 paragrafo 4.

3.

A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora la conformità di un prodotto secondo il paragrafo 2 del presente articolo non sia stata ristabilita entro un termine di tre mesi, la Parte contraente responsabile revoca temporaneamente o definitivamente l’omologazione. Tale termine può, in via eccezionale, essere prorogato di tre mesi al massimo, qualora nessuna delle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU in questione vi si opponga. Se il termine è prorogato, la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione notifica, entro il periodo iniziale di tre mesi, a tutte le Parti contraenti che applicano il regolamento ONU in questione la sua intenzione di prorogare il periodo di tempo concesso per ristabilire la conformità, specificando le ragioni della proroga.

4.

Se la non conformità è dovuta alla non ottemperanza alle disposizioni amministrative, alle marche di omologazione, alle condizioni per la conformità della produzione o al documento informativo menzionato in un regolamento ONU, come indicato nell’articolo 2 paragrafo 2 lettere d ed f, la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione ne dispone la revoca provvisoria o definitiva nel caso in cui la conformità non sia stata ristabilita entro un periodo di sei mesi.

5.

I paragrafi 1−4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui sia la stessa Parte contraente responsabile del rilascio dell’omologazione a constatare che determinati veicoli a ruote, equipaggiamenti o pezzi provvisti di marche di omologazione non sono conformi ai tipi omologati o alle prescrizioni di un regolamento ONU.

Art. 5

1.

Le autorità di omologazione di ogni Parte contraente che applica un regolamento ONU inviano, su richiesta delle altre Parti contraenti, una lista dei veicoli a ruote, degli equipaggiamenti o dei pezzi per i quali hanno rifiutato di concedere o hanno revocato l’omologazione.

2.

Inoltre, quando ricevono una domanda proveniente da un’altra Parte contraente che applica un regolamento ONU, esse inviano immediatamente a detta Parte contraente, conformemente a quanto disposto nell’allegato 5 del presente Accordo, una copia di tutti i documenti d’informazione pertinenti sui quali hanno fondato la loro decisione di rilascio, di diniego o di revoca dell’omologazione concernente un veicolo a ruote, un equipaggiamento o un pezzo in virtù di detto regolamento ONU.

3.

La copia cartacea può essere sostituita da un file elettronico conformemente all’allegato 5 del presente Accordo.

Art. 6

1.

Possono divenire Parti contraenti del presente Accordo gli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 dello statuto di detta Commissione e le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite dagli Stati membri della Commissione economica per l’Europa alle quali i loro Stati membri hanno conferito competenze nei settori interessati dal presente Accordo, segnatamente per prendere decisioni aventi valore vincolante per questi Stati.

Per il calcolo del numero di voti di cui agli articoli 1 paragrafo 2 e 12 paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono membri della Commissione economica per l’Europa.

2.

Possono divenire Parti contraenti del presente Accordo gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite autorizzati a partecipare a determinati lavori della Commissione economica per l’Europa in applicazione del paragrafo 11 dello statuto di detta Commissione, e le organizzazioni di integrazione economica regionale alle quali detti Stati, che ne sono membri, hanno conferito competenze nei settori interessati dal presente Accordo, segnatamente per prendere decisioni vincolanti nei loro confronti.

Per il calcolo del numero di voti di cui agli articoli 1 paragrafo 2 e 12 paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

3.

L’adesione al presente Accordo di nuove Parti contraenti che non sono Parti dell’Accordo del 1958 avviene depositando uno strumento presso il Segretario generale, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 7

1.

Il presente Accordo si considera entrato in vigore nove mesi dopo la data in cui il Segretario generale lo ha trasmesso a tutte le Parti contraenti dell’Accordo del 1958.

2.

Il presente Accordo si considera non entrato in vigore se le Parti contraenti dell’Accordo del 1958 hanno formulato obiezioni nel termine di sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale lo ha trasmesso.

3.

Per ogni nuova Parte contraente che vi aderisce, il presente Accordo entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito dello strumento d’adesione.

Art. 8

1.

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificandolo al Segretario generale.

2.

La denuncia ha effetto dodici mesi dalla data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notificazione.

3.

Le omologazioni di tipo concesse dalla Parte contraente restano valide per un periodo di dodici mesi dalla data in cui la denuncia diventa effettiva ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2.

Art. 9

1.

Al momento della sua adesione o in qualsiasi momento successivo, ogni Parte contraente ai termini dell’articolo 6 del presente Accordo può dichiarare, notificandolo al Segretario generale, che il presente Accordo è applicabile a tutti o a parte dei territori che essa rappresenta sul piano internazionale. L’Accordo si applica pertanto al territorio o ai territori menzionati nella notificazione a partire dal sessantesimo giorno successivo all’avvenuta notificazione al Segretario generale.

2.

Ogni Parte contraente ai termini dell’articolo 6 del presente Accordo che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ha fatto una dichiarazione nel senso di rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che essa rappresenta sul piano internazionale, può denunciare l’Accordo, conformemente all’articolo 8, per quel che concerne detto territorio.

Art. 10

1.

Le controversie tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono, nella misura del possibile, composte tramite negoziato tra le Parti in lite.

2.

Qualora una delle Parti contraenti in lite lo richieda, le controversie che non sono state composte in via di negoziato sono sottoposte ad arbitrato e demandate di conseguenza a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in lite. Se, entro tre mesi dalla domanda di arbitrato, le Parti in lite non si sono accordate sulla scelta dell’arbitro o degli arbitri, ogni Parte può chiedere al Segretario generale di designare un arbitro unico al quale le controversie sono sottoposte per decisione.

3.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è vincolante per le Parti contraenti in lite.

4.

Le controversie tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione di regolamenti ONU annessi al presente Accordo sono composte in via di negoziato secondo la procedura di cui all’allegato 6 del presente Accordo.

Art. 11

1.

Ogni Parte contraente, al momento dell’adesione al presente Accordo, può dichiarare che non si considera vincolata dall’articolo 10 paragrafi 1, 2 e 3 di detto documento. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 10 paragrafi 1, 2 e 3 nei confronti delle Parti contraenti che hanno formulato una tale riserva.

2.

Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni tempo, ritirare detta riserva mediante notificazione trasmessa al Segretario generale.

3.

Non sono ammesse altre riserve al presente Accordo, alla relativa appendice, agli allegati e ai regolamenti ONU ad esso annessi; tuttavia ogni Parte contraente ha la possibilità, in conformità dell’articolo 1 paragrafo 5, di dichiarare che non intende applicare certuni dei regolamenti oppure che non intende applicarne nessuno.

Art. 12

La procedura sugli emendamenti che concernono i regolamenti ONU annessi al presente Accordo è regolata dalle disposizioni seguenti:

  1. 1.

    Gli emendamenti ai regolamenti ONU sono adottati dal Comitato di amministrazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 2 e alla procedura indicata nell’appendice.

  2. Dopo essere stato adottato, ogni emendamento a un regolamento ONU è trasmesso dal Comitato di amministrazione al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Questi notifica al più presto l’emendamento in questione alle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU e al Segretario generale.

  3. 2.

    Un emendamento a un regolamento ONU è considerato adottato se, nel termine di sei mesi dalla data di notificazione da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, più di un quinto delle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU alla data della notificazione non ha informato il Segretario generale del suo disaccordo sull’emendamento. Quando è adottato un emendamento a un regolamento ONU, il Segretario generale dichiara al più presto che l’emendamento è adottato e vincolante per le Parti contraenti che applicano il regolamento ONU.

  4. 3.

    Gli emendamenti a un regolamento ONU possono contenere disposizioni transitorie in merito all’entrata in vigore del regolamento ONU emendato, alla data fino alla quale le Parti contraenti sono tenute ad accettare le omologazioni rilasciate in virtù della versione precedente del regolamento ONU, nonché alla data a partire dalla quale le Parti contraenti non sono più tenute ad accettare le omologazioni di tipo rilasciate in virtù della versione precedente del regolamento ONU emendato.

  5. 4.

    Fermo restando quanto diversamente previsto da eventuali disposizioni transitorie di una qualsiasi versione di un regolamento ONU, le Parti contraenti che applicano regolamenti ONU possono, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’articolo 2, rilasciare omologazioni di tipo in virtù di versioni precedenti dei regolamenti ONU. Tuttavia, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, le Parti contraenti che applicano un regolamento ONU non sono tenute ad accettare omologazioni di tipo in virtù di tali versioni precedenti.

  6. 5.

    Tutte le Parti contraenti che applicano un regolamento ONU accettano le omologazioni concesse in virtù della versione più recente di tale regolamento ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato al Segretario generale che intendono cessare di applicare siffatto regolamento ONU. Le Parti contraenti che hanno notificato al Segretario generale la propria intenzione di cessare di applicare un regolamento ONU accettano, durante il periodo di un anno di cui all’articolo 1 paragrafo 6, le omologazioni concesse conformemente alla versione o alle versioni del regolamento ONU vigenti alla data di notificazione al Segretario generale.

  7. 6.

    Una Parte contraente che applica un regolamento ONU può concedere un’omologazione in deroga a norma di un regolamento ONU per un singolo tipo di veicolo a ruote, equipaggiamento o pezzo basato su una nuova tecnologia, qualora questa nuova tecnologia non sia contemplata dal regolamento ONU esistente e sia incompatibile con una o più prescrizioni di tale regolamento. In tal caso, trovano applicazione le procedure stabilite nell’allegato 7 del presente Accordo.

  8. 7.

    Se una Parte aderisce al presente Accordo tra il momento della notificazione dell’emendamento a un regolamento ONU trasmesso al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e l’entrata in vigore dell’emendamento stesso, per la nuova Parte contraente entra in vigore il regolamento ONU in questione, salvo che, nel termine di sei mesi dalla notificazione dell’adesione trasmessa dal Segretario generale, detta Parte abbia informato quest’ultimo del proprio disaccordo nei confronti dell’emendamento.

Art. 13

La procedura concernente gli emendamenti del testo dell’Accordo stesso e della sua appendice è regolata dalle disposizioni seguenti:

  1. 1.

    Ogni Parte contraente può proporre uno o più emendamenti al presente Accordo e alla sua appendice. Il testo di ogni progetto di emendamento concernente l’Accordo e la sua appendice sarà trasmesso al Segretario generale, che lo inoltra a tutte le Parti contraenti e ne informa gli altri Stati di cui all’articolo 6 paragrafo 1.

  2. 2.

    Ogni progetto d’emendamento, trasmesso in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, è considerato accettato qualora nessuna delle Parti contraenti formuli obiezioni entro nove mesi dalla data alla quale il Segretario generale ha messo in circolazione il progetto d’emendamento.

  3. 3.

    Il Segretario generale notifica al più presto a tutte le Parti contraenti se sono state formulate obiezioni contro il progetto d’emendamento. In presenza di obiezioni, l’emendamento è considerato non accettato e permane senza effetto. In assenza di obiezioni l’emendamento entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza del termine di nove mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 13bis

1.

La procedura sugli emendamenti che concernono gli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali annessi al presente Accordo è regolata dalle disposizioni seguenti:

  1. 1.1

    Eventuali emendamenti agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali sono adottati dal Comitato di amministrazione come indicato nell’articolo 1 paragrafo 1 e conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 dell’appendice al presente Accordo.

  2. 1.2

    Il Comitato di amministrazione comunica al Segretario generale qualsiasi emendamento agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali. Il Segretario generale notifica a sua volta al più presto detto emendamento alle Parti contraenti che applicano uno o più regolamenti ONU.

2.

Un emendamento agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali è considerato adottato se, nel termine di sei mesi dalla data di notificazione da parte del Segretario generale, nessuna delle Parti contraenti che applicano uno o più regolamenti ONU ha informato il Segretario generale del suo disaccordo sull’emendamento.

3.

Il Segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le Parti Contraenti dell’Accordo che applicano uno o più regolamenti ONU per informarle in merito a un’eventuale un’obiezione formulata contro il progetto d’emendamento. In presenza di obiezioni, l’emendamento è considerato non accettato e senza effetto. In assenza di obiezioni, invece, l’emendamento entra in vigore per tutte le Parti contraenti che applicano uno o più regolamenti ONU tre mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.

4.

Un nuovo allegato è considerato un emendamento agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali e, come tale, è adottato conformemente alla stessa procedura descritta nel presente articolo.

Art. 14

1.

In ottemperanza alle disposizioni del presente Accordo, il Segretario generale notifica alle Parti contraenti:

  1. (a)

    le adesioni conformemente all’articolo 6;

  2. (b)

    le date alle quali il presente Accordo entra in vigore conformemente all’articolo 7;

  3. (c)

    le denunce conformemente all’articolo 8;

  4. (d)

    le notificazioni ricevute conformemente all’articolo 9;

  5. (e)

    le dichiarazioni e le notificazioni ricevute conformemente all’articolo 11 paragrafi 1 e 2;

  6. (f)

    l’entrata in vigore di ogni nuovo regolamento ONU e di ogni emendamento a un regolamento ONU esistente, conformemente all’articolo 1 paragrafi 2, 3, 5 e 7 e all’articolo 12 paragrafo 2;

  7. (g)

    l’entrata in vigore di ogni emendamento al presente Accordo, alla sua appendice o agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali in conformità dell’articolo 13 paragrafo 3 o dell’articolo 13bis paragrafo 3;

  8. (h)

    la cessazione dell’applicazione di regolamenti ONU da parte delle Parti contraenti, conformemente all’articolo 1 paragrafo 6.

2.

Conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei relativi allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite notifica:

  1. (a)

    al Segretario generale e alle Parti contraenti l’adozione di qualsiasi emendamento a un regolamento ONU, conformemente all’articolo 12 paragrafo 2;

  2. (b)

    alle Parti contraenti la decisione presa dal Comitato di amministrazione in merito alla richiesta di un’omologazione in deroga e, successivamente, la relativa adozione conformemente all’allegato 7 paragrafo 5.

Art. 15

1.

Se, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, le procedure previste all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della versione precedente dell’Accordo sono in corso ai fini dell’adozione di un nuovo regolamento ONU, il nuovo regolamento ONU entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 di detto articolo.

2.

Se, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, le procedure previste all’articolo 12 paragrafo 1 della versione precedente dell’Accordo sono in corso ai fini dell’adozione di un emendamento a un regolamento ONU, l’emendamento entra in vigore conformemente alle disposizioni di detto articolo.

3.

Se tutte le Parti all’Accordo vi acconsentono, ogni regolamento ONU adottato in virtù della versione precedente dell’Accordo può essere considerato un regolamento adottato conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Art. 16

Il presente Accordo è stato fatto a Ginevra, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e russa, i cui testi fanno ugualmente fede.

Allegati

  • Composizione e regolamento interno del Comitato di amministrazione
  • Procedure di controllo della conformità di produzione
  • Prima parte – Valutazione, designazione e notificazione dei servizi tecnici
  • Procedure per le omologazioni di tipo ONU
  • Numerazione delle omologazioni di tipo ONU
  • Circolazione della documentazione di omologazione
  • Procedure per risolvere problemi di interpretazione relativi all’applicazione dei regolamenti ONU e alla concessione di omologazioni in virtù di tali regolamenti
  • Procedura per le omologazioni in deroga concernenti nuove tecnologie
  • Condizioni generali relative ai metodi di prova virtuali
  • Regolamento n. 0 allegato all’accordo

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 04.05.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).