Législation

Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Legge sul CO<sub>2</sub>)

RS 641.71 · 81 articoli

Legge sul CO<sub>2</sub> (RS 641.71) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (81 articoli)

Art. 1, Scopo

La presente legge ha lo scopo di attuare gli obiettivi di cui alla legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli).…

Art. 2, Definizioni

Ai sensi della presente legge s’intende per: a. combustibili fossili: b. carburanti fossili: c. d iritti di emissione: d. attestati nazionali: e. certificati di riduzione delle emissioni: della Convenzione quadro delle Na…

Art. 3, Obiettivi di riduzione

1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: a. nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; b. tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per ce…

Art. 3 a, Emissioni di gas serra determinanti

1 Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sono determinanti i gas serra emessi in Svizzera. Il Consiglio federale designa i gas serra. 2 Le emissioni derivanti dai carburanti fossili u…

Art. 4, Mezzi

1 Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. 2 Al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione concorrono anche i provvedimenti stabiliti in altre legislaz…

Art. 5, Computo unico

Le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti possono essere computati una sola volta ai fini dell’adempimento degli obblighi secondo la presente legge.…

Art. 6, Attestati internazionali

1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all’estero devono soddisfare affinché gli attestat…

Art. 7, Attestati nazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti in Svizzera devono soddisfare affinché conferiscano il di…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).