Législation

Legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

LUSNRS 741.71In vigoreStato 01.08.202333 articoli

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  • RU 2023 337in vigore il 01.08.2023
    modificato: art. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 · introdotto: art. 6a, 7a, 7b, 9a, 12h, 13, 19a
  • RU 2017 6559atto di base LMD (RS 314.1)in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 12, 14, 15 · abrogato: art. 16

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione1–2
  2. Sezione 2: Assoggettamento3–5
  3. Sezione 3: Riscossione e pagamento della tassa6–9a
  4. Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa10
  5. Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie11–12
  6. Sezione 5a: Protezione dei dati e assistenza amministrativa12a–12g
  7. Sezione 6: Prescrizione del credito fiscale e tutela giurisdizionale12h–13
  8. Sezione 7: Disposizioni penali14–17
  9. Sezione 8: Disposizioni finali18–20

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Art. 2Campo d’applicazione1

La tassa è riscossa per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II) menzionate nel decreto federale del 10 dicembre 20122 concernente la rete delle strade nazionali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  2. FF 2017 6695

Sezione 2: Assoggettamento

Art. 3Oggetto della tassa1

1

 La tassa è dovuta per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali I e II.

2

 La tassa non è dovuta per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  2. RS 641.81

Art. 4Eccezioni

1

 Non soggiacciono alla tassa:

  1. a.

    i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall’esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;

  2. b.

    i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;

  3. c.

    i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;

  4. d.

    i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;

  5. e.

    i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;

  6. f.

    gli assi di trasporto;

  7. g.

    i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;

  8. h.

    i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;

  9. i.

    i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;

  10. j.

    i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;

  11. k.

    gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;

  12. l.

    i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.

2

 La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall’assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.

3

 La Direzione generale delle dogane può sospendere l’assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

Art. 5Persone assoggettate

Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.

Sezione 3: Riscossione e pagamento della tassa

Art. 6Importo della tassa

La tassa ammonta a 40 franchi.

Art. 6aForma del pagamento1

La tassa è pagata:

  1. a.

    con l’acquisto di un contrassegno adesivo; o

  2. b.

    con la registrazione della targa di controllo nel sistema d’informazione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) (contrassegno elettronico).

  1. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 7Contrassegno adesivo1

1

 ... 2

2

 Il contrassegno adesivo deve essere incollato direttamente sul veicolo prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.3

3

 Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

4

 Il contrassegno è considerato annullato se:

  1. a.

    viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure

  2. b.

    viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.

5

 Il Consiglio federale disciplina l’apposizione del contrassegno adesivo.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  2. Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 2020, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  4. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 7aContrassegno elettronico1

1

 La targa di controllo deve essere registrata prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.

2

 La tassa è considerata pagata per ogni veicolo regolarmente autorizzato a circolare con la targa di controllo registrata.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 7bVerifica del diritto a utilizzare le strade nazionali I e II1

Il sistema d’informazione consente a chiunque di verificare l’avvenuto pagamento della tassa, a condizione che la persona che registra la targa di controllo vi acconsenta al momento della registrazione.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 8Periodo di tassazione

1

 La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata.

2

 Il contrassegno adesivo e il contrassegno elettronico danno diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno seguente.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 9Rilascio del contrassegno adesivo1

Il contrassegno adesivo è rilasciato dall’UDSC.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 9aRiscossione della tassa1

1

 La riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo compete:

  1. a.

    all’UDSC, al confine;

  2. b.

    ai Cantoni, all’interno del Paese.

2

 La riscossione della tassa mediante contrassegno elettronico compete all’UDSC.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa

Art. 10

1

 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.2

2

 Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all’articolo 19.

  1. RS 725.116.2
  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie

Art. 11Controlli1

1

 Ai fini della verifica del pagamento della tassa eseguono controlli:

  1. a.

    l’UDSC, al confine e nell’area di confine ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane;

  2. b.

    i Cantoni, all’interno del Paese.

2

 Se necessario ai fini della verifica del pagamento della tassa, l’UDSC registra le targhe di controllo dei veicoli per i quali secondo l’articolo 4 la tassa non è dovuta.

3

 L’UDSC e i Cantoni possono utilizzare dispositivi mobili e impianti per effettuare controlli automatizzati e a campione.

4

 Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli impianti di controllo automatizzati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  2. RS 631.0

Art. 12Prestazione di garanzia1

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l’assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un’altra garanzia appropriata.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

Sezione 5a: Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 12aGestione di un sistema d’informazione

L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei seguenti compiti in relazione con il contrassegno elettronico:

  1. a.

    la riscossione della tassa;

  2. b.

    la verifica del pagamento della tassa;

  3. c.

    il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

Art. 12bContenuto del sistema d’informazione

1

 L’UDSC può trattare dati personali sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge.

2

 Ai fini del perseguimento e del giudizio delle infrazioni può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  1. a.

    indicazioni sui controlli eseguiti;

  2. b.

    indicazioni relative a contravvenzioni secondo l’articolo 14.

3

 Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, il Consiglio federale disciplina:

  1. a.

    l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;

  2. b.

    i dati da rilevare;

  3. c.

    l’autorizzazione al trattamento dei dati;

  4. d.

    l’acquisizione e la trasmissione dei dati;

  5. e.

    la durata di conservazione dei dati;

  6. f.

    la sicurezza dei dati.

Art. 12cAcquisizione dei dati

Ai fini dell’adempimento dei loro compiti, gli organi incaricati della riscossione della tassa e della verifica del pagamento della stessa possono trattare i dati che riguardano detentori di veicoli e provengono da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essi utilizzano i dati esclusivamente per gli scopi previsti.

Art. 12dInterfacce

1

 Il sistema d’informazione dell’UDSC può essere collegato con gli altri sistemi d’informazione dell’UDSC per la riscossione di tasse sul traffico stradale e per la gestione dei dati di persone e clienti in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d’accesso di verificare con un’unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d’informazione.

2

 Il collegamento del sistema d’informazione dell’UDSC con altri sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale ai quali l’UDSC ha accesso è possibile soltanto nella misura in cui la legislazione relativa a tali altri sistemi lo preveda.

Art. 12eComunicazione di dati ad autorità e organizzazioni con compiti di diritto pubblico

1

 L’UDSC può rendere accessibili alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d’informazione, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei controlli nonché per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge.

2

 L’UDSC può rendere accessibili alle organizzazioni con compiti di diritto pubblico della Confederazione, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d’informazione, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei controlli secondo la presente legge.

3

 I dati comunicati sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. Essi non possono essere trasmessi senza il consenso dell’UDSC.

Art. 12fArchiviazione e distruzione dei dati

1

 I dati rilevati sono conservati soltanto per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati rilevati.

2

 I dati rilevati durante un controllo sono distrutti immediatamente, se dal controllo emerge che la targa di controllo è registrata nel sistema d’informazione dell’UDSC.

Art. 12gAssistenza amministrativa e obbligo di denuncia

1

 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l’accesso reciproco ai documenti ufficiali.

2

 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su ri-chiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge.

3

 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell’adempimento della loro attività di servizio constatano un’infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all’autorità competente per il perseguimento penale.

4

 L’assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.

  1. RS 313.0

Sezione 6: Prescrizione del credito fiscale e tutela giurisdizionale

Art. 12hPrescrizione del credito fiscale1

1

 Il credito fiscale si prescrive alla fine dell’anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.

2

 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione dell’autorità competente. Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

3

 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.

4

 Se il credito fiscale risulta da una contravvenzione secondo l’articolo 14, la prescrizione si fonda sull’articolo 17.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 13Tutela giurisdizionale1

1

 Le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso all’UDSC.2

1bis

 Le decisioni di prima istanza dell’UDSC possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.3

2

 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  3. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 14Delitti e contravvenzioni1

1

 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale la tassa è dovuta oppure utilizza il contrassegno adesivo in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7 è punito con una multa di 200 franchi.2

2

 ...3

3

 è applicabile l’articolo 245 del codice penale4.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  3. Abrogato dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
  4. RS 311.0

Art. 15Perseguimento penale da parte dell’UDSC12

1

 L’UDSC persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. a).3 Le violazioni dell’articolo 245 del Codice penale4 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

2

 La procedura dinnanzi all’UDSC è retta dalla legge del 18 marzo 20165 sulle multe disciplinari.

3

 Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l’UDSC persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020, il cpv. 1 dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
  2. Nuova espr. giusta il n. I 27 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’AFD nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  4. RS 311.0
  5. RS 314.1
  6. RS 313.0

Art. 16Perseguimento penale da parte dei Cantoni

1

 I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. b).1

2

 e 3 ... 2

4

 Il provento delle multe è devoluto ai Cantoni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  2. Abrogati dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

Art. 17Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18Esecuzione

1

 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.1

2

 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell’applicazione della tassa.

3

 Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo.2

4

 L’UDSC e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).
  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 19Compenso

L’UDSC, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

Art. 19aAbolizione del contrassegno adesivo1

Se la parte di contrassegni adesivi corrisponde a meno del dieci per cento di tutti i contrassegni adesivi ed elettronici venduti, il contrassegno adesivo è abolito.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337; FF 2019 4847).

Art. 20Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 20111

  1. DFC del 24 ago. 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).