L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 2014, decreta:
1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:
- a.
in una delle seguenti leggi:
- 1.
legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri,
- 2.
legge del 26 giugno 19982 sull’asilo,
- 3.
legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale,
- 4.
legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio,
- 5.
legge del 20 giugno 19975 sulle armi,
- 6.
legge del 21 giugno 19326 sull’alcool,
- 7.
legge federale del 19 dicembre 19587 sulla circolazione stradale (LCStr),
- 8.
legge del 19 marzo 20108 sul contrassegno stradale (LUSN),
- 9.
legge federale del 3 ottobre 19759 sulla navigazione interna,
- 10.
legge del 3 ottobre 195110 sugli stupefacenti (LStup),
- 11.
legge del 7 ottobre 198311 sulla protezione dell’ambiente,
- 12.
legge del 20 giugno 201412 sulle derrate alimentari,
- 12a.
- 13.
legge federale del 3 ottobre 200813 concernente la protezione contro il fumo passivo,
- 14.
legge forestale del 4 ottobre 199114,
- 15.
legge del 20 giugno 198615 sulla caccia,
- 16.
legge federale del 21 giugno 199116 sulla pesca,
- 17.
legge federale del 23 marzo 200117 sul commercio ambulante,
- 18.
legge federale del 29 settembre 202318 sul divieto di dissimulare il viso; o
- b.
in un’ordinanza emanata in virtù di una legge di cui alla lettera a numeri 1–9 e 11–17; ... .19
2 La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contravvenzionali che figurano in un elenco di cui all’articolo 15.
3 Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.
4 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.
5 Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato.
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 241
- RS 451
- RS 514.54
- RS 680
- RS 741.01
- RS 741.71
- RS 747.201
- RS 812.121
- RS 814.01
- RS 817.0
- RS 818.31
- RS 921.0
- RS 922.0
- RS 923.0
- RS 943.1
- RS 311.6
- Seconda parte del per. introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).
- RS 313.0
Art. 2Organi competenti
1 Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia e dalle autorità competenti per l’esecuzione delle leggi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse. I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari.
2 Nella misura in cui il diritto federale gli conferisce competenze di controllo nei settori di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’UDSC trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.1
3 Il rappresentante dell’organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all’imputato.
- Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
1 La procedura della multa disciplinare si applica alle infrazioni accertate direttamente dal rappresentante dell’organo competente.
2 Si applica parimenti alle infrazioni alla LCStr1 e alle ordinanze emanate in virtù della stessa accertate da un impianto di sorveglianza automatico che soddisfa i requisiti della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia.
- RS 741.01
- RS 941.20
1 La presente legge non si applica alle infrazioni commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 15 anni; è fatto salvo il capoverso 2.
2 Le infrazioni alla LStup1 non sono punite nella procedura della multa disciplinare se sono state commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 18 anni.
3 Le infrazioni non sono neppure punite nella procedura della multa disciplinare se:
- a.
nel commettere l’infrazione, l’imputato ha messo in pericolo o ferito persone o causato danni;
- b.
all’imputato è contestata anche un’altra infrazione che non figura in un elenco di cui all’articolo 15;
- c.
l’imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una o più infrazioni imputategli;
- d.
il Codice di procedura penale2 richiede atti procedurali che non sono menzionati nella presente legge.
- RS 812.121
- RS 312.0
Art. 5Concorso di infrazioni
1 Se, con uno o più atti contemporanei, l’imputato commette più fattispecie contravvenzionali punite nella procedura della multa disciplinare, gli importi sono cumulati ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nel caso in cui più fattispecie contravvenzionali hanno lo stesso obiettivo di protezione.
2 Se la multa complessiva prevedibile ammonta a più di 600 franchi, tutte le infrazioni sono giudicate nella procedura penale ordinaria.
Art. 6Procedura in generale
1 Se è identificato al momento dell’infrazione, l’imputato può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni (termine di riflessione).
2 Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una ricevuta che non menziona il suo nome.
3 Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali e riceve un modulo concernente il termine di riflessione e una cedola di versamento. Il rappresentante dell’organo competente conserva una copia del modulo. Se l’imputato paga la multa entro il termine prescritto, la copia è distrutta.
4 Se l’imputato non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedimento penale ordinario.
5 Se l’autore dell’infrazione è sconosciuto, è avviato un procedimento penale ordinario. È fatto salvo l’articolo 7.
6 Nella procedura della multa disciplinare non si applicano le prescrizioni sulla comunicazione di sentenze, di decreti d’accusa o di decreti d’abbandono.
Art. 7Responsabilità del detentore del veicolo
1 Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell’in-frazione alla LCStr1, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN2, la multa è inflitta alla persona fisica o giuridica indicata nella licenza di circolazione come detentore del veicolo.3
2 La multa è comunicata per scritto al detentore indicato nella licenza di circolazione. Questi può pagarla entro 30 giorni.
3 Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedimento penale ordinario.
4 Se il detentore fornisce nome e indirizzo dell’autore dell’infrazione, nei confronti dello stesso è avviato il procedimento di cui ai capoversi 2 e 3.
5 Se l’autore dell’infrazione non può essere identificato senza sforzi sproporzionati, il detentore deve pagare la multa entro un termine di 30 giorni, salvo se nell’ambito del procedimento penale ordinario rende verosimile che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà e senza che egli potesse impedirlo, nonostante abbia usato la dovuta diligenza.
- RS 741.01
- RS 741.71
- Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 1 della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
Art. 8Messa al sicuro e confisca
1 Con la riscossione della multa disciplinare sono messi al sicuro oggetti e valori patrimoniali che vanno confiscati secondo gli articoli 69 e 70 del Codice penale1.
2 Gli oggetti e i valori patrimoniali messi al sicuro sono considerati confiscati con il pagamento della multa.
- RS 311.0
1 La ricevuta per la multa disciplinare contiene le indicazioni seguenti:
- a.
la designazione dell’organo competente;
- b.
la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;
- c.
la fattispecie contravvenzionale realizzata;
- d.
- e.
la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente confiscati;
- f.
il luogo e la data dell’emissione;
- g.
le informazioni che permettono di stabilire chi rilascia la ricevuta.
2 Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti:
- a.
il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d’origine e il domicilio dell’imputato;
- b.
la data di consegna del modulo;
- c.
l’indicazione che sarà avviato un procedimento penale ordinario se la multa disciplinare non è pagata entro 30 giorni; è fatta salva la lettera d;
- d.
l’indicazione che l’importo depositato è computato nella multa disciplinare se l’imputato accetta esplicitamente la multa entro 30 giorni o il termine di riflessione scade inutilizzato;
- e.
la designazione dell’organo competente;
- f.
la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;
- g.
la fattispecie contravvenzionale realizzata;
- h.
- i.
la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente messi al sicuro;
- j.
il luogo e la data dell’emissione;
- k.
le informazioni che permettono di stabilire chi rilascia il modulo.
3 Nei casi di cui all’articolo 7, il modulo concernente il termine di riflessione può essere apposto sul parabrezza. Al posto dei dati personali secondo il capoverso 2 lettera a è indicata la targa del veicolo.
Art. 10Imputati non domiciliati in Svizzera
1 L’imputato non domiciliato in Svizzera che non paga immediatamente la multa disciplinare deve depositarne l’importo oppure prestare una garanzia adeguata.
2 Se il termine di riflessione di cui all’articolo 6 capoverso 1 scade inutilizzato o se l’imputato accetta esplicitamente la multa disciplinare entro tale termine, l’importo depositato è computato nella multa disciplinare. Con il computo, la multa disciplinare è considerata pagata.
Art. 11Passaggio in giudicato
Con il pagamento o il computo, la multa passa in giudicato.
Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese.
Art. 13Opposizione alla procedura della multa disciplinare
1 Il rappresentante dell’organo competente comunica all’imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.
2 Se l’imputato si oppone alla procedura, è avviato un procedimento penale ordinario; è fatto salvo l’articolo 15 capoverso 3 LUSN1.
- RS 741.71
Art. 14Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria
La multa disciplinare può essere pronunciata anche nella procedura penale ordinaria.
Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, elenca le fattispecie contravvenzionali punite con una multa disciplinare e stabilisce l’importo delle multe.
Art. 16Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari la disposizione qui appresso della presente legge avrà il seguente tenore:
Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 12
... 2
- RS 817.0
- Testo inserito qui avanti.
Art. 18Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20201
- O del 16 gen. 2019 (RU 2019 527).
Allegati
- Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.