Législation

Legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

LPTSRS 744.10In vigoreStato 01.05.202517 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2025 174in vigore il 01.05.2025
    introdotto: art. 1, 8a · modificato: art. 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 9, 9a, 11, 12a
  • RU 2015 3191in vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 3, 4, 7, 11 · introdotto: art. 5, 8, 13

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2Autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada3–10
  3. Sezione 3Disposizioni penali11–12
  4. Sezione 4Disposizioni finali12a–13

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale; visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 2007, decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e diritto applicabile1

1

 La presente legge disciplina l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada.2

1bis

 Disciplina inoltre il conferimento di incarichi alle imprese di trasporto di merci su strada.3

2

 È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 20094 sul trasporto di viaggiatori.

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  4. RS 745.1

Art. 2Definizioni1

Ai sensi della presente legge si intende per:

  1. a.

    autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale;

  2. b.

    trasporto professionale: qualsiasi trasporto di viaggiatori o di merci per il quale un’impresa di trasporto su strada ottiene una controprestazione economica;

  3. c.

    gestore dei trasporti: la persona fisica che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un’impresa di trasporto su strada.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 741.01

Sezione 2 Autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada

Art. 3Autorizzazione

1

 L’esercizio dell’attività di trasportatore su strada sottostà ad autorizzazione.1

1bis

 L’autorizzazione è necessaria per le imprese di trasporto su strada che effettuano il trasporto professionale di:

  1. a.

    viaggiatori, con autoveicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, escluso l’autista, e offrono tale servizio al pubblico o a talune categorie di utenti;

  2. b.

    merci, con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate.2

1ter

 L’autorizzazione non è necessaria per le imprese che:

  1. a.

    effettuano con autoveicoli il trasporto esclusivo di propri impiegati;

  2. b.

    effettuano il trasporto di merci destinate esclusivamente alla fornitura di prestazioni che esulano dal trasporto in senso stretto;

  3. c.

    effettuano il trasporto professionale di merci esclusivamente con autofurgoni e combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate, ma non eccede 3,5 tonnellate, e che impiegano questi veicoli esclusivamente per il trasporto di merci in Svizzera;

  4. d.

    impiegano esclusivamente veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h.3

2

 L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Ha durata quinquennale; è personale e non trasferibile.4

3

 Ogni veicolo dell’impresa deve essere munito di una copia autenticata dell’autorizzazione.

4

 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione. A tal fine tiene conto in particolare delle disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 19995 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri).6

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  4. Per. introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  5. RS 0.740.72
  6. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 3aTrasporto internazionale di viaggiatori e di merci1

1

 Il Consiglio federale può, al di fuori del campo d’applicazione dell’Accordo sui trasporti terrestri2 e ad eccezione del cabotaggio all’interno della Svizzera:

  1. a.

    concludere accordi con Stati terzi sul trasporto professionale internazionale di viaggiatori e di merci;

  2. b.

    decidere, in virtù del Protocollo del 17 ottobre 19533 concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, la partecipazione della Svizzera al sistema multilaterale del trasporto internazionale di merci su strada.

2

 In tali accordi e nella decisione il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese estere di trasporto su strada possono derogare.

3

 Può approvare modifiche degli allegati 1, 3 e 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri per tener conto dell’evoluzione della legislazione dell’Unione europea (UE) in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada e per assicurarne l’attuazione equivalente in Svizzera.

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 0.740.72
  3. RS 0.740.1

Art. 4Condizioni1

1

 Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:2

  1. a.

    affidabilità (art. 5);

  2. b.

    capacità finanziaria (art. 6);

  3. c.

    capacità professionale (art. 7); e

  4. d.

    sede effettiva e stabile in Svizzera.

2

 Se il richiedente dell’autorizzazione è un’impresa, le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c devono essere adempite da un gestore dei trasporti che:

  1. a.

    ha un rapporto d’impiego o di mandato con l’impresa; e

  2. b.

    ha il domicilio o il luogo di lavoro in Svizzera.

3

 Se è una persona fisica, il richiedente dell’autorizzazione deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 ed essere gestore dei trasporti.

4

 I compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti impiegato dall’impresa o da essa incaricato mediante mandato sono stabiliti in una convenzione scritta.

5

 Il gestore dei trasporti incaricato mediante mandato può gestire le attività di trasporto di al massimo quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli. Il Consiglio federale può limitare ulteriormente il numero massimo di imprese o di veicoli.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 5Affidabilità

1

 Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni:

  1. a.

    non è stata condannata per aver commesso un crimine;

  2. b.

    non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:

    1. 1.

      alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti,

    2. 2.

      alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale,

    3. 3.

      alle disposizioni sulla costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare quelle sul peso e le dimensioni degli stessi.

2

 Inoltre, non devono sussistere altri motivi che facciano dubitare seriamente della sua affidabilità.1

3

 Il Consiglio federale può precisare i requisiti relativi all’affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 6Capacità finanziaria

1

 La capacità finanziaria di un’impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo sono determinanti il numero di veicoli e il peso totale di ciascuno secondo la licenza di circolazione.1

2

 Il Consiglio federale determina gli importi di base.

  1. Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 7Capacità professionale

1

Per soddisfare la condizione della capacità professionale, il gestore dei trasporti deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per lo svolgimento dell’attività; chi supera l’esame ottiene un attestato di capacità.1

2

 Il Consiglio federale designa l’autorità incaricata dell’organizzazione dell’esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l’organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell’ufficio federale responsabile della formazione professionale.

3

 L’autorità o l’ente incaricato di organizzare l’esame elabora un regolamento e lo sottopone per approvazione all’autorità federale competente. Il regolamento d’esame disciplina in particolare la composizione della commissione d’esame, la procedura d’iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l’assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell’esame.

4

 L’ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall’esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall’attestato di capacità o dal diploma.

5

 …2

6

 Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel settore della circolazione stradale sono dispensate dall’esame.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).
  2. Abrogato dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 8Ritiro e revoca dell’autorizzazione

1

 L’UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell’autorizzazione.

1bis

 Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che le condizioni d’autorizzazione non sono più adempite, l’UFT ne informa l’impresa di trasporto su strada e le impartisce un termine per fornire la prova dell’adempimento delle condizioni. Se non fornisce tale prova, l’impresa deve ripristinare entro sei mesi uno stato conforme alle prescrizioni. L’UFT può prolungare tale termine di al massimo tre mesi se il gestore dei trasporti deve essere sostituito per decesso o malattia.1

2

 L’UFT ritira o revoca l’autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempiuta o se l’impresa ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.2

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 8aConferimento di incarichi a imprese di trasporto di merci su strada1

Un’impresa non può conferire a un’impresa di trasporto di merci su strada un incarico di trasporto professionale di merci la cui esecuzione violi:

  1. a.

    le disposizioni sul requisito di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività o di un attestato di conducente secondo la presente legge, l’Accordo sui trasporti terrestri2, le prescrizioni emanate sulla base di quest’ultimo o il capitolo II del regolamento (CE) n. 1072/20093; o

  2. b.

    le prescrizioni sul cabotaggio dell’Accordo sui trasporti terrestri o del capitolo III del regolamento (UE) n. 1072/2009.

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 0.740.72
  3. Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1055, GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17.

Art. 9Registro delle imprese di trasporto su strada1

1

 L’UFT tiene un registro delle imprese di trasporto su strada al fine di valutarne l’affidabilità e di verificare il rispetto delle prescrizioni determinanti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Il registro si articola in una parte accessibile al pubblico e una parte non accessibile.

2

 La parte del registro accessibile al pubblico contiene le informazioni seguenti:

  1. a.

    il nome e la sede dell’impresa;

  2. b.

    il tipo di autorizzazione;

  3. c.

    il nome del gestore dei trasporti;

  4. d.

    il numero di veicoli.

3

 La parte del registro non accessibile al pubblico contiene le informazioni seguenti:

  1. a.

    i dati necessari all’identificazione delle persone che devono adempiere la condizione dell’affidabilità;

  2. b.

    i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali per reati secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a o b;

  3. c.

    i motivi che fanno dubitare seriamente dell’affidabilità;

  4. d.

    la constatazione, nel quadro dell’esame di cui all’articolo 8 capoverso 1, che la persona non adempie più la condizione dell’affidabilità;

  5. e.

    il ritiro o la revoca dell’autorizzazione.

4

 L’UFT distrugge i dati dopo dieci anni.

5

 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

  1. a.

    l’esercizio del diritto d’accesso ai dati e di rettifica degli stessi da parte della persona interessata;

  2. b.

    le esigenze in materia di sicurezza dei dati;

  3. c.

    i dettagli riguardanti la cancellazione e la distruzione dei dati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 9aAssistenza amministrativa reciproca e scambio di informazioni1

1

 Nel quadro dell’assistenza amministrativa reciproca l’UFT informa, su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e di Stati terzi se un’impresa di trasporto su strada adempie la condizione riguardante la sede effettiva e stabile in Svizzera.

2

 Lo scambio di informazioni con gli Stati membri dell’UE sui dati di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a, d ed e ha luogo mediante il sistema di informazione previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/4802.

3

 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti l’accesso a sistemi di informazione per la cooperazione amministrativa transfrontaliera. Disciplina i dettagli quali le competenze in materia di coordinamento nazionale e i diritti di accesso.

4

 Su richiesta di Stati terzi, l’UFT comunica i dati di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a, d ed e in conformità degli accordi applicabili nel singolo caso. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

5

 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati di cui al capoverso 4. Disciplina le modalità dell’accesso mediante procedura di richiamo.

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010, GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440, GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3.

Art. 10Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.

Sezione 3 Disposizioni penali

Art. 11Contravvenzioni1

1

 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione l’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada.2

2

 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

3

 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’autorizzazione.

3bis

 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di cui all’articolo 8a.3

4

 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’esecuzione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).
  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 12Competenza e procedura

1

 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni dell’articolo 11 competono all’UFT.

2

 La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.

  1. RS 313.0

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 12aDisposizione transitoria della modifica del 14 giugno 20241

1

 Le autorizzazioni esistenti all’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.

2

 Le imprese di trasporto su strada di cui all’articolo 3 capoverso 1bis lettera b in possesso di un’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore ottengono, per i veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate, una nuova autorizzazione per la durata di validità residua dell’autorizzazione esistente.

3

 Fino all’entrata in vigore degli accordi necessari per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 9a capoverso 2 l’UFT comunica i dati alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE su richiesta. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 3191; FF 2013 6175). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 13Esecuzione1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20102

  1. Introdotta dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).
  2. DCF del 4 nov. 2009 (RU 2009 5629).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).