Législation

Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

RS 831.20 · 156 articoli

LAI (RS 831.20) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (156 articoli)

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 RS 830.1 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1 a – 26 bis e 28–70) sempre che la pres…

Art. 1 a

Le prestazioni della presente legge si prefiggono di: a. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati; b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell’in…

Art. 1 b

Originario art. 1 a . Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1 a e 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 RS 831.10 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LA…

Art. 2, Obbligo contributivo Giusta la cifra I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 ( RU 1987 447 ; FF 1985 I 17 ) i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani, a meno che non siano abrogati.

Sono tenuti a pagare i c…

Art. 3, Calcolo e riscossione dei contributi

Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 ( RU 1968 29 42; FF 1967 I 513 ). Calcolo e riscossione dei contributi 1 La LAVS RS 831.10 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi del…

Art. 3 a

Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 ( RU 2021 705 ; FF 2017 2191 ). Se l’integrazione professionale dell’assicurato o il mantenimento del suo posto di lav…

Art. 3 a bis, Principio

bis Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 ( RU 2021 705 ; FF 2017 2191 ). Principio 1 Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di prevenire l’insorgere di un’inval…

Art. 3 b, Comunicazione

1 Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell’assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunic…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).