Le Parti contraenti, nell’intento di facilitare la circolazione stradale internazionale e di accrescere la sicurezza nelle strade mercé l’adozione di regole uniformi di circolazione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I Disposizioni generali
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che è loro attribuito nel presente articolo:
- a)
il termine «legislazione nazionale» di una Parte contraente indica l’insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente;
- ab)
il termine «sistema di guida autonoma» indica un dispositivo costituito da ele-menti hardware e software capace di assicurare senza soluzione di continuità il controllo dinamico di un veicolo;
- ac)
il termine «controllo dinamico» indica l’insieme delle funzioni operative e stra-tegiche eseguite in tempo reale necessarie allo spostamento del veicolo, in par-ticolare il controllo di marcia laterale e longitudinale del veicolo, il monitorag-gio della strada, le reazioni agli eventi nella circolazione stradale nonché la preparazione e la segnalazione di manovre;
- b)
un veicolo è detto in «circolazione internazionale» sul territorio di uno, Stato quando:
- i)
appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto Stato,
- ii)
non è immatricolato in detto Stato,
- iii)
e vi è temporaneamente importato,
ogni Parte contraente restando, tuttavia, libera di rifiutare di considerare in per un periodo superiore ad un anno senza interruzione di rilievo, della quale «circolazione internazionale» ogni veicolo che sia rimasto sul suo territorio la Parte contraente può fissare la durata.
Un complesso di veicoli si dice in «circolazione internazionale» se almeno uno dei veicoli che lo compongono risponde alla definizione;
- c)
il termine «centro abitato» indica un’area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali, o che è definita in altro modo dalla legislazione nazionale;
- d)
il termine «strada» indica tutta l’ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica;
- e)
il termine «carreggiata» indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada può comprendere più carreggiate nettamente separate l’una dall’altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello;
- f)
sulle carreggiate nelle quali sono riservate alla circolazione di determinati veicoli una corsia laterale o una pista oppure delle corsie laterali o delle piste, il termine «bordo della carreggiata» indica, per gli altri utenti della strada, il bordo della restante carreggiata;
- g)
il termine «corsia» indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di autoveicoli diversi dai motocicli, nelle quali può esser suddivisa la carreggiata;
- gbis)
il termine «corsia per velocipedi» indica la parte di carreggiata riservata ai velocipedi. Una corsia per velocipedi è delimitata dalla restante carreggiata da segnaletica stradale orizzontale;
- gter)
il termine «pista per velocipedi» indica una strada indipendente o la parte di strada riservata ai ciclisti e contrassegnata da appositi segnali stradali. Una pista per velocipedi è delimitata dalle altre strade o dalle altre parti della medesima strada da dotazioni infrastrutturali;
- h)
il termine «intersezione» indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni;
- i)
il termine «passaggio a livello» indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforma indipendente;
- j)
il termine «autostrada» indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica, che non serve le proprietà confinanti e che:
- i)
salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, comporta, per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l’una dall’altra con uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente, con altri mezzi,
- ii)
Non incrocia a livello né strade, né vie ferroviarie o tranviarie, né attraversamenti pedonali,
- iii)
segnalata in modo particolare come autostrada;
- k)
un veicolo è detto:
- i)
«fermo», allorché è immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o per caricare o scaricare delle cose,
- ii)
«in sosta», allorché è immobilizzato per un motivo diverso dalla necessità di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione, e allorché la sua immobilizzazione non si limita al tempo necessario per prendere o depositare delle persone o delle cose.
Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come «fermi» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto ii) sopraindicato se la durata della immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come «in sosta» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto i) sopraindicato se la durata dell’immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale;
- l)
il termine «velocipede» indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che è mosso esclusivamente dall’energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o manovelle;
- m)
il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cm3 (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non supera 50 km (30 miglia) all’ora. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilità di impiego, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocità massima, per costruzione, la massa2 o alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l’applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale;
- n)
il termine «motociclo» indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella loro legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote la cui massa a vuoto non superi 400 Kg (900 libbre). Il termine «motociclo» non comprende i ciclomotori, tuttavia le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l’applicazione della Convenzione;
- o)
il termine «veicolo a motore» indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri, ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie;
- p)
il termine «autoveicolo» indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose o alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli cioè i veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli, cioè i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose è solamente accessoria;
- q)
il termine «rimorchio» indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi;
- r)
il termine «semi-rimorchio» indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest’ultimo e che una parte considerevole della sua massa e della massa del suo carico sia sopportata da detto autoveicolo;
- s)
il termine «rimorchio leggero» indica ogni rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (1650 libbre);
- t)
il termine «complesso di veicoli» indica dei veicoli collegati che partecipano alla circolazione stradale come una unità;
- u)
il termine «veicolo articolato» indica l’insieme di veicoli costituito da un autoveicolo e da un semi-rimorchio collegato a detto autoveicolo;
- v)
il termine «conducente» indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro (compresi i velocipedi) o che, su di una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi, o degli animali da tiro, da soma o da sella;
- w)
il termine «massa massima autorizzata» indica la massa massima del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;
- x)
il termine «massa a vuoto» indica la massa del veicolo senza equipaggio né passeggeri, né carico, ma con il pieno di carburante e l’attrezzatura normale di bordo;
- y)
il termine «massa a pieno carico» indica la massa effettiva del veicolo quando è caricato, con equipaggio e passeggeri a bordo;
- z)
i termini «senso di circolazione» e «corrispondente al senso di circolazione» indicano la destra allorché, secondo la legislazione nazionale, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario;
- aa)
l’obbligo per il conducente di un veicolo di «cedere il passaggio» ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se ciò può costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocità dei loro veicoli;
- [tab]
- Per il comma supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 3).
- Nuovo termine giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Per l’alinea addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 3).
Art. 2Allegati alla Convenzione
Gli allegati alla presente Convenzione, cioè:
L’allegato 1: Deroghe all’obbligo di ammettere alla circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi;
L’allegato 2: Numero di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale;
L’allegato 3: Sigla distintiva degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale;
L’allegato 4: elementi d’identificazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale;
L’allegato 5: condizioni tecniche relative agli autoveicoli ed ai rimorchi;
L’allegato 6: patente nazionale di guida, e
L’allegato 7: patente internazionale di guida; sono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 3Obblighi delle Parti contraenti
- 1.
a)
Le Parti contraenti prenderanno le misure opportune affinché le norme di circolazione vigenti sul loro territorio siano, nella sostanza, conformi alle disposizioni del capitolo II della presente Convenzione. A condizione che esse non siano in alcun punto incompatibili con le suddette disposizioni:
- i)
tali norme possono non riprendere quelle disposizioni che si applicano a delle situazioni che non si verificano sul territorio delle Parti contraenti di cui trattasi;
- ii)
tali norme possono contenere delle disposizioni non previste nel Capitolo II.
- b)
Le disposizioni del presente paragrafo non obbligano le Parti contraenti a prevedere delle sanzioni penali per ogni violazione delle disposizioni del Capitolo Il riprese nelle loro norme di circolazione.
- 2.
a)
Le Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune affinché le norme vigenti sul loro territorio, per quanto concerne le condizioni tecniche cui debbono soddisfare gli autoveicoli ed i rimorchi, siano conformi alle disposizioni dell’allegato 5 alla presente Convenzione; a condizione che non siano in alcun punto in contrasto con i principi di sicurezza che informano le disposizioni anzidette, tali norme possono contenere delle disposizioni non previste nell’allegato sopra citato. Le Parti contraenti prenderanno, inoltre, le misure opportune affinché gli autoveicoli ed i rimorchi immatricolati sul loro territorio siano conformi alle disposizioni dell’allegato 5 allorché s’immetteranno nella circolazione internazionale.
- b)
Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo alle Parti contraenti per quanto concerne le norme vigenti sul loro territorio in materia di condizioni tecniche cui debbono soddisfare i veicoli a motore che non siano autoveicoli ai sensi della presente Convenzione.
3.Con riserva delle deroghe previste nell’allegato 1 alla presente Convenzione, le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi che soddisfano alle condizioni definite dal capitolo III della presente Convenzione ed i cui conducenti soddisfano alle condizioni definite dal capitolo IV; esse saranno tenute anche a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformità con le disposizioni del capitolo III come attestanti, fino a prova contraria, che i veicoli che ne sono oggetto soddisfano alle condizioni definite nel suddetto capitolo III.
4.Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno, sia unilateralmente sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, per ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio degli autoveicoli o dei rimorchi che non soddisfano a tutte le condizioni definite nel capitolo III della presente Convenzione e per riconoscere, al di fuori dei casi previsti nel capitolo IV, la validità sul loro territorio di permessi rilasciati da un’altra Parte contraente.1
5.Le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i velocipedi ed i ciclomotori che soddisfano alle condizioni tecniche definite al Capitolo V della presente Convenzione ed il cui conducente ha la propria residenza abituale sul territorio dì un’altra Parte contraente. Nessuna Parte contraente potrà esigere che i conducenti di velocipedi o di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida; tuttavia, le Parti contraenti che, in conformità con il paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli potranno esigere un permesso di guida dai conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale.
5bis. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché l’insegnamento della sicurezza stradale sia assicurato nelle scuole, a tutti i livelli, in maniera sistematica e continua.2
5ter. Qualora i corsi di guida per principianti siano impartiti da istituti professionali per l’insegnamento della guida, le legislazioni nazionali devono stabilire requisiti minimi per i precedenti e le qualifiche del personale incaricato di impartire i corsi sopraccitati.3
6.Le Parti contraenti si impegnano a comunicare a ogni Parte contraente che ne farà richiesta le informazioni necessarie per stabilire l’identità della persona al nome della quale un veicolo a motore o un rimorchio trainato da tale veicolo è immatricolato nel loro territorio, allorché la domanda presentata indica che, sul territorio della Parte contraente che ha avanzato la richiesta, tale veicolo è stato coinvolto in un incidente oppure che il conducente del veicolo ha commesso un’infrazione grave del codice stradale punibile con sanzioni importanti o con il ritiro della patente di guida.4
7.Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, per facilitare la circolazione stradale internazionale con la semplificazione delle formalità doganali, di polizia e sanitarie e delle altre simili formalità, nonché le misure prese per far coincidere le competenze e gli orari di apertura degli uffici e dei posti doganali in uno stesso posto di frontiera.
8.Le disposizioni dei paragrafi 3, 5 e 7 del presente articolo non costituiscono un ostacolo al diritto di ogni Parte contraente di subordinare l’ammissione sul proprio territorio, in circolazione internazionale, degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi e dei ciclomotori, nonché dei loro conducenti e dei loro occupanti, alla propria regolamentazione dei trasporti commerciali di viaggiatori e di cose, alla propria regolamentazione in materia di assicurazione della responsabilità civile dei conducenti ed alla propria regolamentazione in materia doganale, nonché, in generale, alle proprie regolamentazioni in campi diversi dalla circolazione stradale.
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 4).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
Le Parti contraenti alla presente Convenzione che non siano Parti contraenti alla Convenzione sulla segnaletica stradale1 aperta alla firma a Vienna lo stesso giorno della presente Convenzione si impegnano a fare in modo:
- a)
che tutti i segnali stradali, i segnali luminosi della circolazione e i segni sulla carreggiata installati nel loro territorio costituiscano un sistema coerente e siano concepiti e installati in maniera da essere facilmente riconoscibili;
- b)
che il numero dei tipi di segnali sia limitato e che i segnali siano installati soltanto nei punti in cui la loro presenza sia ritenuta utile;
- c)
che i segnali di pericolo siano installati ad una distanza sufficiente dagli ostacoli per avvertire efficacemente gli utenti della loro presenza;
- d)
ed a fare in modo che sia proibito:
- i)
far figurare su di un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare il traffico qualsiasi cosa che non si riferisca all’oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, allorché le Parti contraenti o le loro parti costitutive autorizzano un’associazione non avente scopo di lucro ad installare i segnali di indicazione esse possono consentire che l’emblema di tale associazione figuri sul segnale o sul suo rapporto, purché ciò non renda più difficoltosa la comprensione del segnale;
- ii)
installare pannelli, cartelli, segni o installazioni che rischino sia di essere confusi con dei segnali o con altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia di ridurne la visibilità o l’efficacia, sia di abbagliare gli utenti della strada o di distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione;
- iii)
installare su marciapiedi e banchine dispositivi o apparecchiature che possano disturbare inutilmente la circolazione dei pedoni, in particolare anziani e invalidi.
- RS 0.741.20
Capitolo II Norme applicabili alla circolazione stradale
Art. 5Valore della segnalazione
1.Gli utenti della strada devono, anche se le prescrizioni in questione sembrino essere in contraddizione con altre norme di circolazione, conformarsi alle prescrizioni indicate dai segnali stradali, dai segnali luminosi della circolazione o dal segni sulla carreggiata.
2.Le prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione prevalgono su quelle indicate dai segnali stradali che regolano la precedenza.
Art. 6Ingiunzioni date dagli agenti preposti alla circolazione
1.Gli agenti preposti alla circolazione saranno facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di notte che di giorno.
2.Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare immediatamente ad ogni segnale degli agenti preposti alla circolazione.
3.Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che siano in particolare considerati come segnali degli agenti preposti alla circolazione:
- a)
il braccio alzato verticalmente; questo gesto significa «attenzione, arresto» per tutti gli utenti della strada, tranne che per i conducenti che non potrebbero più arrestarsi in condizioni sufficienti di sicurezza; inoltre, se questo gesto è compiuto ad un’intersezione, non impone l’arresto ai conducenti che si siano già immessi nell’intersezione;
- b)
il braccio o le braccia tese orizzontalmente; questo gesto significa «arresto» per tutti gli utenti della strada che vengono, qualunque sia il loro senso di marcia, da direzioni intersecanti quella che è indicata dal braccio o dalle braccia tese; dopo aver compiuto questo gesto, l’agente preposto alla circolazione potrà abbassare il braccio o le braccia; per i conducenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui questo gesto significa ugualmente «arresto»;
- c)
l’oscillazione di una luce rossa; questo gesto significa «arresto» per gli utenti della strada verso i quali è diretta la luce.1
4.I segnali degli agenti preposti alla circolazione prevalgono sulle prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione o dai segni sulla carreggiata, nonché sulle norme di circolazione.
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 5).
Art. 7Regole generali
1.Gli utenti della strada debbono evitare ogni comportamento che possa costituire un pericolo o un ostacolo per la circolazione, mettere in pericolo le persone o provocare un danno alle proprietà pubbliche o private.
2.Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli utenti della strada debbano evitare di disturbare la circolazione o di rischiare di renderla pericolosa gettando, deponendo o abbandonando sulla strada oggetti o materiali o creando qualche altro ostacolo sulla strada. Gli utenti della strada che non hanno potuto evitare di creare un ostacolo o un pericolo debbono prendere le misure necessarie per rimuoverlo al più presto possibile e se non possono rimuoverlo immediatamente, per segnalarlo agli altri utenti della strada.1
3.I conducenti devono dimostrare maggiore prudenza nei confronti delle categorie di utenti più vulnerabili quali i pedoni e i ciclisti, in particolare i bambini, gli anziani e gli invalidi.2
4.I conducenti devono fare in modo che il proprio veicolo non incomodi gli utenti della strada e i rivieraschi, dando luogo, per esempio, a rumori, polvere e fumo altrimenti evitabili.3
5.L’uso di una cintura di sicurezza è obbligatorio per i conducenti e i passeggeri che occupino sedili che ne siano dotati, salvo nei casi eccettuati dalla legislazione nazionale.4
...5
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 6).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 6).
1.Ogni veicolo in movimento o ogni complesso di veicoli in movimento deve avere un conducente.
2.Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli animali da carico, gli animali da traino o da sella e, salvo eventualmente nelle zone particolarmente segnalate all’entrata, il bestiame isolato o in greggi debbano avere un conducente.1
3.Ogni conducente deve possedere le qualità fisiche e psichiche necessarie ad essere in stato fisico e mentale atto a condurre.
4.Ogni conducente di veicolo a motore deve avere le cognizioni e l’abilità necessarie per la guida del veicolo; questa disposizione non è tuttavia di ostacolo al l’apprendimento della guida secondo la legislazione nazionale.
5.Ogni conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo o deve poter guidare i propri animali.2
...3
5bis. I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13 se sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti giuridici internazionali riguardanti i veicoli a ruote e gli equipaggiamenti e componenti montati e/o utilizzati sugli stessi.4
I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo e non conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo summenzionate sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13 se possono essere neutralizzati o disattivati dal conducente.5
6.Il conducente di un veicolo deve astenersi da qualsiasi attività diversa dalla guida. La legislazione nazionale dovrebbe prescrivere delle norme sull’utilizzo dei telefoni da parte dei conducenti di veicoli. La legislazione deve in ogni caso vietare al conducente di un veicolo a motore o di un ciclomotore di utilizzare, mentre il veicolo è in movimento, un telefono senza auricolare o viva voce.6
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 7).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 7).
- Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 7).
- I regolamenti dell’ONU all. all’Acc. conchiuso a Ginevra il 20 mar. 1958 concernente l’accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411). I regolamenti tecnici dell’ONU elaborati nel quadro dell’Acc. concluso a Ginevra il 25 giu. 1998 sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore.
- Par. introdotto dagli emendamenti del 26 mar. 2014, in vigore dal 23 mar. 2016 (RU 2016 1019).
- Introdotto dagli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, salvo deroghe accordate per facilitare le migrazioni, i greggi siano suddivisi in gruppi di lunghezza moderata e separati gli uni dagli altri da intervalli sufficientemente distanziati per la convenienza della circolazione.
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 8).
Art. 10Posizione sulla carreggiata1
1.Il senso della circolazione deve essere lo stesso su tutte le strade di uno Stato, tranne, se del caso, sulle strade che servono esclusivamente o in via principale il transito fra altri due Stati.
...2
2.Gli animali circolanti sulla carreggiata debbono essere mantenuti il più possibile presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione.
3.Senza pregiudizio delle disposizioni contrarie del paragrafo 1 dell’articolo 7, del paragrafo 6 dell’articolo 11 e delle altre disposizioni contrarie della presente Convenzione, ogni conducente di veicolo deve, per quanto consentito dalle circostanze, mantenere il proprio veicolo presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia prescrivere delle norme più precise concernenti la posizione sulla carreggiata dei veicoli destinati al trasporto di merci.
4.Allorché una strada comporta due o tre carreggiate, nessun conducente deve occupare la carreggiata situata sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
- 5.
a)
Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano almeno quattro corsie, nessun conducente deve occupare le corsie situate completamente sulla metà della carreggiata opposta al lato corrispondente al senso della circolazione.
- b)
Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano tre corsie, nessun conducente deve occupare la corsia situata al bordo della carreggiata opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
6.Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 11, se un’apposita corsia supplementare è segnalata, ogni conducente di un veicolo che procede lentamente deve utilizzare tale corsia.3
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 9).
- Per il par. integrativo vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 9).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
Art. 11Sorpasso e circolazione in file
- 1.
a)
Il sorpasso deve essere fatto dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
- b)
Tuttavia, il sorpasso deve essere fatto dal lato corrispondente al senso della circolazione nel caso in cui il conducente da sorpassare, dopo aver indicato la propria intenzione di dirigersi dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, ha portato il proprio veicolo o i propri animali verso quel lato della carreggiata allo scopo sia di voltare da quel lato per percorrere un’altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, sia di fermarsi da quel lato.
- c)
La legislazione nazionale può autorizzare i ciclisti e i ciclomotoristi a sorpassare i veicoli immobilizzati o i veicoli che circolano lentamente, diversi dai velocipedi e dai ciclomotori, dal lato corrispondente al senso di circolazione, a condizione che vi sia uno spazio sufficiente.
2.Prima di sorpassare, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 e di quelle dell’articolo 14 della presente Convenzione, assicurarsi:
- a)
che nessun conducente che lo segue abbia iniziato una manovra per sorpassarlo;
- b)
che il conducente che lo precede sulla stessa corsia non abbia segnalato la propria intenzione di sorpassare un terzo conducente;
- c)
che possa farlo senza mettere in pericolo o intralciare la circolazione proveniente in senso inverso assicurandosi, in particolar modo, che la corsia che egli sta per percorrere è libera per una distanza sufficiente e che la velocità relativa dei due veicoli permetta di effettuare il sorpasso in un tempo sufficientemente breve;
- d)
e che, salvo il caso che egli percorra una strada vietata alla circolazione in senso inverso, egli potrà, senza inconveniente per l’utente o gli utenti della strada sorpassati, riprendere la posizione prescritta al paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione.
3.Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, è in particolare proibito sulle carreggiate a doppio senso di circolazione il sorpasso in prossimità di un dosso e, allorché la visibilità è insufficiente, nelle curve, a meno che non esistano in quei punti delle corsie delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata ed il sorpasso si effettui senza uscire da quelle corsie che i segni sulla carreggiata vietano alla circolazione proveniente in senso inverso.
4.Durante il sorpasso, ogni conducente deve discostarsi dall’utente o dagli utenti della strada sorpassati in modo da lasciare libera una distanza laterale sufficiente.
- 5.
a)
Sulle carreggiate aventi almeno due corsie riservate alla circolazione nel senso da lui seguito, un conducente che sia costretto ad intraprendere una nuova manovra di sorpasso appena o poco dopo aver ripreso la posizione prescritta dal paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione può, per effettuare questa manovra e a condizione di assicurarsi che ciò non porti un intralcio ai conducenti di veicoli più rapidi che sopravvengono dietro il suo, restare sulla corsia che ha occupato per il primo sorpasso.
- b)
Le Parti contraenti, o le loro parti costitutive possono, tuttavia, non rendere applicabili le disposizioni del presente paragrafo ai conducenti di velocipedi, di ciclomotori, di motocicli e di veicoli che non sono autoveicoli ai sensi della presente Convenzione, nonché ai conducenti di autoveicoli la cui massa massima autorizzata superi 3500 Kg (7700 libbre) e la cui velocità per costruzione non possa superare 40 km/h (25 miglia).
6.Allorché le disposizioni del paragrafo 5 a del presente articolo sono applicabili e la densità della circolazione è tale che i veicoli, non soltanto occupano tutta la larghezza della carreggiata riservata al loro senso di circolazione, ma circolano altresì ad una velocità che dipende dalla velocità del veicolo che li precede nella fila:
- a)
senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo, il fatto che i veicoli di una fila circolino più velocemente di quelli di un’altra fila non è considerato sorpasso ai sensi del presente articolo;
- b)
un conducente che non si trovi sulla corsia più prossima al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione deve cambiare fila soltanto per prepararsi a svoltare a destra o a sinistra o a sostare, con riserva dei cambiamenti di corsia operati dai conducenti conformemente alla legislazione nazionale che risultasse dall’applicazione delle disposizioni del paragrafo 5b del presente articolo.
7.Nella circolazione in fila descritta ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, è vietato ai conducenti, allorché le corsie sono delimitate sulla carreggiata da segni longitudinali, circolare a cavallo di tali segni.
8.Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e di altre restrizioni che le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno adottare per quanto concerne il sorpasso alle intersezioni ed ai passaggi a livello, nessun conducente di veicolo deve sorpassare un veicolo diverso da un velocipede a due ruote, un ciclomotore a due ruote o un motociclo a due ruote senza carrozzetta:
- a)
immediatamente prima o in un’intersezione diversa da una rotatoria, salvo:
- i)
nel caso previsto al paragrafo 1b del presente articolo,
- ii)
nel caso in cui la strada in cui ha luogo il sorpasso gode della precedenza all’intersezione,
- iii)
nel caso in cui la circolazione è regolata all’intersezione da un agente della circolazione o da segnali luminosi di circolazione;
- b)
immediatamente prima o su dei passaggi a livello non provvisti di barriere o di semibarriere; le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno, tuttavia, permettere un sorpasso ai passaggi a livello in cui la circolazione stradale è regolata da segnali luminosi di circolazione comportanti un segnale positivo che dà ai veicoli l’autorizzazione a procedere.
9.Un veicolo non deve sorpassare un altro veicolo che si avvicina ad un passaggio pedonale, delimitato da segni sulla carreggiata o segnalato come tale, o che è fermo immediatamente prima di questo passaggio, se non a velocità sufficientemente ridotta per potersi arrestare immediatamente se un pedone si trova sul passaggio. Nessuna disposizione del presente paragrafo dovrà essere interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive a vietare il sorpasso a partire da una certa distanza da un passaggio pedonale o ad imporre delle prescrizioni più severe al conducente di un veicolo che intende sorpassare un altro veicolo fermo immediatamente prima del passaggio.
10.Ogni conducente che constati che il conducente che lo segue intende sorpassarlo, deve, salvo nel caso previsto al paragrafo 1-b dell’articolo 16 della presente Convenzione, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione e non deve accelerare la propria andatura. Allorché l’insufficienza di larghezza, il profilo e lo stato della carreggiata non permettono, tenuto conto della densità della circolazione in senso inverso, di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e se necessario accostare appena possibile per lasciar passare i veicoli che lo seguono.
- 11.
a)
Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, sulle carreggiate a senso unico e sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi quando almeno due corsie nei centri abitati e tre corsie fuori dei centri abitati sono riservate alla circolazione nello stesso senso e sono delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata;
- i)
autorizzare i veicoli che circolano su di una corsia a sorpassare dal lato corrispondente al senso della circolazione, i veicoli che seguono un’altra corsia;
- ii)
rendere non applicabili le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione;
con riserva di emanare delle disposizioni appropriate limitanti la possibilità di cambiare corsia.
- b)
Nel caso previsto dal comma a) del presente paragrafo, il modo di guida previsto sarà considerato non costituente un sorpasso ai sensi della presente Convenzione; tuttavia, le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo restano applicabili.1
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 10).
1.Per incrociare, ogni conducente deve lasciare libera una distanza laterale sufficiente e, se necessario, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione; se, così facendo, la sua marcia si trova impedita da un ostacolo o dalla presenza di altri utenti della strada, egli deve rallentare e, se necessario, fermarsi per lasciar passare l’utente o gli utenti che vengono in senso inverso.
2.Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche, in cui l’incrocio è impossibile o difficile, il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di accostare siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocità e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinanzi a sé di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l’incrocio, è il conducente del veicolo che scende che deve fare tale manovra, salvo se questa si presenta chiaramente più facile per il conducente del veicolo che sale. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, per determinati veicoli o determinate strade o sezioni di strade, prescrivere delle regole speciali differenti da quelle del presente paragrafo.1
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 11).
Art. 13Velocità e distanza tra veicoli1
1.Ogni conducente di veicolo deve, in ogni circostanza, restare padrone del proprio veicolo, in modo da potersi conformare alle esigenze della prudenza e da essere costantemente in grado di effettuare tutte le manovre che gli competono. Deve, regolando la velocità del proprio veicolo, tenere costantemente conto delle circostanze, in particolare della disposizione dei luoghi, dello stato della strada, dello stato del carico del proprio veicolo, delle condizioni atmosferiche e dell’intensità della circolazione, in modo da poter arrestare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di visibilità verso l’avanti, nonché dinanzi ad ogni ostacolo prevedibile. Deve rallentare e, se necessario, fermarsi tutte le volte che le circostanze lo esigano, in particolare quando la visibilità non è buona.2
2.Le legislazioni nazionali devono fissare i limiti di velocità massima per tutte le strade. Devono inoltre stabilire i limiti di velocità da applicare ad alcune categorie di veicoli che, a causa, ad esempio, del peso o del carico, possono costituire un pericolo. Le legislazioni nazionali possono prevedere disposizioni in questo senso anche per certe categorie di conducenti, segnatamente per i principianti.
3.Le disposizioni previste nella prima frase del paragrafo 2 possono non essere applicate ai conducenti di veicoli prioritari citati all’articolo 34 paragrafo 2 o equiparati loro dalle legislazioni nazionali.
4.Nessun conducente deve intralciare la marcia normale degli altri veicoli circolando, senza valida ragione, ad una velocità anormalmente ridotta.
5.Il conducente di un veicolo che circola dietro un altro veicolo deve lasciare libera, dietro questo ultimo, una distanza di sicurezza sufficiente per poter evitare una collisione in caso di rallentamento brusco o di arresto improvviso del veicolo che lo precede.
6.Fuori dei centri abitati, allo scopo di facilitare i sorpassi, i conducenti di veicoli o di complessi di veicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3500 kg (7700 libbre), e la cui lunghezza complessiva superi 10 metri (33 piedi) devono, salvo quando sorpassano o si accingono a sorpassare, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo sorpassato. Questa disposizione non è tuttavia applicabile quando la circolazione è molto intensa né quando il sorpasso è vietato. Inoltre:
- a)
le autorità competenti possono far beneficiare alcuni convogli di veicoli di deroghe a questa disposizione o rendere quest’ultima inapplicabile anche sulle strade in cui due corsie sono adibite alla circolazione nel senso in questione;
- b)
le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono fissare delle cifre diverse da quelle che sono indicate nel presente paragrafo per le caratteristiche dei veicoli in questione.3
- Aggiornato giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 12).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 12).
Art. 14Prescrizioni generali per le manovre
1.Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata, svoltare a sinistra o a destra per percorrere un’altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che può farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocità.1
2.Ogni conducente che vuole effettuare una conversione a U o una retromarcia deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che può farlo senza costituire un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti della strada.
3.Prima di svoltare o di compiere una manovra che comporti uno spostamento laterale, ogni conducente deve annunziare la sua intenzione chiaramente e con sufficiente anticipo a mezzo dell’indicatore o degli indicatori di direzione del proprio veicolo, o in mancanza, facendo se possibile un segno appropriato con il braccio. L’indicazione data dal o dagli indicatori di direzione deve continuare ad essere data durante tutto il tempo della manovra. L’indicazione deve cessare appena la manovra è compiuta.
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 13).
Art. 15Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico1
Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, nei centri abitati, allo scopo di facilitare la circolazione dei veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, i conducenti degli altri veicoli, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 17 della presente Convenzione, rallentino e se necessario, si fermino per consentire che i veicoli di trasporto pubblico effettuino la manovra necessaria per rimettersi in moto alla partenza dalle fermate segnalate come tali. Le disposizioni così emanate dalle Parti contraenti o dalle loro parti costitutive non modificano in alcun modo l’obbligo per i conducenti dei veicoli di trasporto pubblico di adottare, dopo avere annunciato a mezzo degli indicatori di direzione la loro intenzione di rimettersi in moto, le precauzioni necessarie per evitare ogni rischio di incidente.
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 14).
Art. 16Cambiamenti di direzione
1.Prima di svoltare a destra o a sinistra per immettersi in un’altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 e di quelle dell’articolo 14 della presente Convenzione:
- a)
se vuole lasciare la strada dal lato corrispondente al senso della circolazione accostarsi il più possibile al margine della carreggiata corrispondente a questo senso ed eseguire la sua manovra in uno spazio il più ristretto possibile;
- b)
se vuole lasciare la strada dall’altro lato, con riserva della possibilità per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di emanare delle disposizioni diverse per i velocipedi e per i ciclomotori, che consentano loro segnatamente di effettuare un cambiamento di direzione attraversando l’intersezione in due fasi, accostarsi il più possibile all’asse mediano della carreggiata, se si tratta di una carreggiata a doppio senso, oppure al bordo opposto al lato corrispondente al senso della circolazione, se si tratta di una carreggiata a senso unico, e, se vuole immettersi in un’altra strada a doppio senso, deve effettuare la manovra in modo da immettersi nella carreggiata di quest’altra strada dal lato corrispondente al senso della circolazione.
2.Durante la manovra di cambiamento di direzione il conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 21 della presente Convenzione per quanto riguarda i pedoni, lasciar passare gli utenti della strada sulla carreggiata o sulle altre parti della medesima strada che egli si appresta a lasciare.1
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
1.Nessun conducente di veicolo deve effettuare brusche frenate non imposte da motivi di sicurezza.
2.Ogni conducente, che intenda rallentare in modo notevole l’andatura del proprio veicolo deve, a meno che tale rallentamento sia determinato da un pericolo imminente, assicurarsi preliminarmente che può farlo senza pericolo né intralcio eccessivo per gli altri conducenti. Deve inoltre, salvo se si è assicurato di non essere seguito da un veicolo o di non essere seguito che a una distanza considerevole, indicare la propria intenzione chiaramente e sufficientemente in anticipo, facendo con il braccio un segno appropriato; tuttavia tale disposizione non si applica se l’indicazione di rallentamento è data dall’accensione sul veicolo delle luci di arresto indicate al paragrafo 31 dell’allegato 5 della presente Convenzione.
Art. 18Intersezioni e obbligo di cedere il passaggio
1.Ogni conducente avvicinandosi ad una intersezione deve fare uso di una particolare prudenza, adeguata alle condizioni locali. Il conducente di un veicolo deve, in particolare, guidare ad una velocità tale da avere la possibilità di fermarsi per lasciar passare i veicoli che hanno la precedenza.
2.Ogni conducente che si immette da un sentiero o da una strada di campagna su di una strada che non è né un sentiero né una strada di campagna è obbligato a cedere il passaggio ai veicoli circolanti su tale strada. Ai fini del presente articolo i termini «sentiero» e «strada di campagna» potranno essere definiti nelle legislazioni nazionali.
3.Ogni conducente che da una proprietà laterale si immette su di una strada è obbligato a cedere il passaggio ai veicoli circolanti su tale strada.1
4.Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo:
- a)
negli Stati in cui il senso della circolazione è a destra, alle intersezioni diverse da quelle che sono previste al paragrafo 2 del presente articolo ed ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 25 della presente Convenzione, il conducente di un veicolo è obbligato a cedere il passaggio ai veicoli provenienti dalla sua destra;
- b)
le Parti contraenti o le loro parti costitutive nel cui territorio la circolazione si svolge a sinistra sono libere di fissare come ritengono le regole di precedenza alle intersezioni.
5.Anche se i segnali luminosi glielo consentono un conducente non deve immettersi in una intersezione se la densità della circolazione è tale che egli resterebbe probabilmente immobilizzato nell’intersezione, intralciando o impedendo così la circolazione trasversale.
6.Ogni conducente immessosi in una intersezione in cui la circolazione è regolata da segnali luminosi di circolazione può lasciare libera l’intersezione senza attendere che la circolazione sia consentita nel senso in cui egli si sta dirigendo, ma a condizione di non intralciare la circolazione degli altri utenti della strada che avanzano nel senso in cui la circolazione è consentita.
7....2, i conducenti di veicoli che non si muovono su rotaie sono obbligati a cedere il passaggio ai veicoli che si muovono su rotaie.
... 3
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 15).
- Parole stralciate giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 15).
Art. 19Passaggi a livello
Ogni utente della strada deve fare uso di una maggiore prudenza all’avvicinarsi e nell’attraversare i passaggi a livello. In particolare:
- a)
ogni conducente di veicolo deve circolare ad andatura moderata;
- b)
senza pregiudizio dell’obbligo di obbedire alle indicazioni di arresto date da un segnale luminoso o da un segnale acustico, nessun utente della strada deve immettersi in un passaggio a livello le cui barriere o semibarriere sono collocate attraverso la strada o sono in movimento per collocarsi attraverso la strada o nel quale le semi-barriere si stanno alzando;
- c)
se un passaggio a livello non è munito di barriere, né di semi-barriere né di segnali luminosi, nessun utente della strada deve immettervisi prima di essersi assicurato che nessun veicolo su rotaie si sta avvicinando;
- d)
prima di immettersi in un passaggio a livello il conducente deve accertarsi che non sarà obbligato a sostarvi;
- e)
nessun utente della strada deve prolungare indebitamente l’attraversamento di un passaggio a livello; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo il suo conducente deve sforzarsi di portarlo fuori delle linee ferroviarie e se non può farlo, deve prendere immediatamente tutte le misure in suo potere affinché i conducenti dei veicoli circolanti su rotaie siano avvisati in tempo sufficiente dell’esistenza del pericolo.
Art. 20Prescrizioni applicabili ai pedoni
1.Le Parti contraenti o le loro parti costitutive potranno rendere applicabili le disposizioni del presente articolo soltanto nel caso in cui la circolazione di pedoni sulla carreggiata sia pericolosa o intralci la circolazione dei veicoli.1
2.Se, di lato alla carreggiata, esistono dei marciapiedi o delle banchine praticabili per i pedoni, essi debbono usarli. Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni:
- a)
i pedoni che spingono o trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata se la loro circolazione sul marciapiede o sulle banchine provoca un notevole intralcio agli altri pedoni;
- b)
i gruppi di pedoni accompagnati da una guida, o formanti un corteo, possono circolare sulla carreggiata.
...2
3.Se non è possibile usare i marciapiedi o le banchine o in assenza di questi, i pedoni possono circolare sulla carreggiata; quando esiste una pista per velocipedi e quando la densità della circolazione lo consente, essi possono circolare su tale pista per velocipedi, ma senza intralciare il passaggio dei ciclisti e dei ciclomotoristi.
4.Quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi debbono tenersi più vicino possibile al bordo della carreggiata.3
5.Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano quanto segue: quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, essi debbono tenersi, salvo nel caso in cui ciò possa compromettere la loro sicurezza, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un velocipede, un ciclomotore o un motociclo debbono sempre tenersi sul lato della carreggiata corrispondente al senso di circolazione e analogamente i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o formanti un corteo. Salvo qualora essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono, di notte o con cattiva visibilità, nonché di giorno se la densità della circolazione dei veicoli lo richiede, camminare, per quanto possibile, in fila semplice.4
- 6.
a)
I pedoni non debbono inoltrarsi su di una carreggiata per attraversarla se non facendo uso di prudenza; essi debbono usare il passaggio pedonale quando ne esiste uno in prossimità.
- b)
Per attraversare a un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata:
- i)
se il passaggio è munito di segnali luminosi per i pedoni, questi debbono obbedire alle prescrizioni indicate da tali segnali;
- ii)
se il passaggio non è munito di tale segnalazione, ma se la circolazione dei veicoli è regolata da segnali luminosi di circolazione o da un agente preposto alla circolazione, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata finché il segnale luminoso o il gesto dell’agente preposto alla circolazione indica che i veicoli possono passarvi;
- iii)
agli altri passaggi pedonali, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata senza tener conto della distanza e della velocità dei veicoli che si avvicinano.
- c)
Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli.
- d)
Una volta iniziato l’attraversamento di una carreggiata, i pedoni non debbono allungare il loro percorso, attardarsi o arrestarsi senza necessità.
7.Tuttavia, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono emanare delle disposizioni più severe per i pedoni che attraversano le carreggiate.
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 16).
- Per il par. addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 16).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 16).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 16).
Art. 21Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni1
1.Ogni conducente deve evitare di adottare un comportamento che possa mettere in pericolo i pedoni.
2.Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7, del paragrafo 9 dell’articolo 11 e del paragrafo 1 dell’articolo 13 della presente Convenzione, quando esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata:
- a)
se la circolazione dei veicoli in detto passaggio è regolata da segnali luminosi della circolazione o da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono, quando è loro vietato passare, arrestarsi prima di inoltrarsi sul passaggio o sulle strisce trasversali che lo precedono e, quando è loro consentito passare, non debbono intralciare né disturbare l’attraversamento dei pedoni che si sono inoltrati sul passaggio; se i conducenti svoltano per immettersi in un’altra strada all’entrata della quale si trova un passaggio pedonale, debbono farlo ad andatura moderata lasciando passare, fino ad arrestarsi a tale scopo, i pedoni che si sono inoltrati o si inoltrano sul passaggio;
- b)
se la circolazione dei veicoli non è regolata in detto passaggio a livello né da segnali luminosi della circolazione né da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono avvicinarsi a tale passaggio ad andatura sufficientemente moderata per non mettere in pericolo i pedoni che vi si sono inoltrati o che vi si inoltrano; se necessario, essi debbono fermarsi per farli passare.
3.Nessuna disposizione del presente articolo sarà interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive:
- –
ad obbligare i conducenti dei veicoli a fermarsi ogni volta che dei pedoni si sono inoltrati o si inoltrano su di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata nelle condizioni previste nell’articolo 20 della presente Convenzione, oppure
- –
a vietare loro di impedire o di disturbare il passaggio dei pedoni che attraversano la carreggiata ad un’intersezione o nelle immediate vicinanze di un’intersezione, anche se non vi è in quel punto un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata.2
4.I conducenti che intendono sorpassare, dal lato corrispondente al senso della circolazione, un veicolo di trasporto pubblico ad una fermata segnalata come tale debbono ridurre la loro velocità e se necessario fermarsi per permettere ai viaggiatori di salire su detto veicolo o di discenderne.
... 3
- Aggiornato giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 17).
- Per i par. supplementari vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 17).
Art. 22Isole di rifugio sulla carreggiata
Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 10 della presente Convenzione, ogni conducente può lasciare alla sua destra o alla sua sinistra le isole di rifugio, i salvagenti e gli altri dispositivi posti sulla carreggiata sulla quale egli circola ad eccezione dei casi seguenti:
- a)
quando il segnale impone il passaggio su uno dei lati dell’isola di rifugio, del salvagente o del dispositivo;
- b)
quando l’isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo è sull’asse di una carreggiata su cui la circolazione avviene nei due sensi; in quest’ultimo caso, il conducente deve lasciare l’isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
Art. 23Fermata e sosta
1.Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali fermi o in sosta debbono essere posti, per quanto possibile, fuori della carreggiata. Sia dentro sia fuori i centri urbani, non debbono essere posti sulle piste per velocipedi, né sulle corsie per velocipedi o sulle corsie riservate ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, sulle piste per cavalli, sui percorsi pedonali, sui marciapiedi o sulle banchine predisposte per la circolazione dei pedoni, salvo nella misura in cui la legislazione nazionale applicabile lo consenta.1 2
- 2.
a)
Gli animali ed i veicoli fermi o in sosta sulla carreggiata debbono essere posti il più vicino possibile al bordo della carreggiata. Un conducente non deve arrestare il proprio veicolo o sostare su una carreggiata se non sul lato corrispondente, per lui, al senso della circolazione; tuttavia, tale fermata o sosta è autorizzata sull’altro lato quando non è possibile sul lato corrispondente al senso della circolazione a causa della presenza di binari. Inoltre, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono:
- i)
non vietare la fermata né la sosta sull’uno o sull’altro lato in determinate condizioni, specialmente se dei segnali stradali vietano la fermata sul lato corrispondente al senso della circolazione;
- ii)
sulle carreggiate a senso unico, autorizzare la fermata e la sosta sull’altro lato, contemporaneamente o no con la fermata e la sosta sul lato corrispondente al senso della circolazione;
- iii)
autorizzare la fermata e la sosta al centro della carreggiata entro delle aree particolarmente segnalate.
- b)
Salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale, i veicoli diversi dai velocipedi a due ruote, dai ciclomotori a due ruote oppure dai motocicli a due ruote senza carrozzetta non debbono fermarsi o sostare in doppia fila sulla carreggiata. 1 veicoli fermi o in sosta devono, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette di fare altrimenti, essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata.
- 3.
a)3
La fermata e la sosta di un veicolo sono vietate sulla carreggiata:
- i)
sui passaggi pedonali, sui passaggi per ciclisti e sui passaggi a livello;
- ii)
sui binari tramviari o ferroviari posti sulla strada, o così vicino a detti binari che la circolazione dei tram o di treni potrebbe trovarsi ostacolata, nonché, con riserva della possibilità per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di prevedere delle disposizioni contrarie, sui marciapiedi e sulle piste per velocipedi.
- [tab]
- b)
La fermata e la sosta di un veicolo sono vietate in ogni luogo in cui esse possano costituire un pericolo, in particolare:
- i)
sotto i cavalcavia e nelle gallerie, salvo eventualmente in luoghi specialmente indicati;
- ii)
sulla carreggiata, in prossimità di dossi e nelle curve, quando la visibilità è insufficiente perché il sorpasso del veicolo possa farsi in tutta sicurezza, tenuto conto della velocità dei veicoli sul tratto di strada in questione;
- iii)
sulla carreggiata in prossimità di un segno longitudinale, quando il capoverso b), ii) del presente paragrafo non si applica ma la larghezza della carreggiata tra il segno ed il veicolo è inferiore a 3 metri (10 piedi) e il segno è tale che il suo attraversamento è vietato ai veicoli che lo abbordano dallo stesso lato;
- iv)
nei luoghi in cui il veicolo in sosta nasconda alla vista degli utenti della strada segnali stradali o segnali luminosi di circolazione;
- v)
su una corsia supplementare appositamente segnalata per i veicoli che procedono lentamente.
- c)
La sosta di un veicolo sulla carreggiata è vietata:
- i)
in prossimità dei passaggi a livello, delle intersezioni e delle fermate degli autobus, dei filobus o dei veicoli che circolano su rotaie, entro le distanze precisate dalla legislazione nazionale;
- ii)
davanti ai passi carrabili delle proprietà;
- iii)
in ogni luogo in cui il veicolo in sosta impedisca l’accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di tale veicolo;
- iv)
sulla carreggiata centrale delle strade a tre corsie e, fuori dei centri abitati, sulle carreggiate delle strade indicate come aventi la precedenza da una appropriata segnaletica.
- v)
4.Un conducente non deve lasciare il proprio veicolo o i propri animali senza avere preso tutte le precauzioni opportune per evitare ogni incidente e, nel caso di un autoveicolo, per evitare che esso venga usato senza autorizzazione.
5.Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonché ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, sia segnalato a distanza, a mezzo di un dispositivo appropriato, posto nel luogo più indicato per avvertire sufficientemente in tempo gli altri conducenti che si avvicinano:
- a)
quando il veicolo è fermo di notte sulla carreggiata in condizioni tali che i conducenti che si avvicinano non possono rendersi conto dell’ostacolo che esso costituisce;
- b)
quando il conducente, in altri casi, è stato costretto ad immobilizzare il proprio veicolo in un luogo in cui la fermata è vietata.5
6.Nulla del presente articolo potrà essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive ad introdurre altre disposizioni in materia di sosta o di fermata o ad adottare disposizioni diverse per la sosta e la fermata dei velocipedi e dei ciclomotori.6
...7
- Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Nuovo testo del per. giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 18).
- Per il testo addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 18).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 18).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 18).
Art. 24Apertura degli sportelli
È vietato aprire lo sportello di un veicolo, lasciarlo aperto o scendere dal veicolo senza essersi assicurato che ciò non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada.
Art. 25Autostrade e strade di carattere simile
1.Sulle autostrade e, se la legislazione nazionale così dispone, sulle strade speciali di accesso alle autostrade e di uscita dalle autostrade:
- a)
la circolazione è vietata al pedoni, agli animali, ai velocipedi, ai ciclomotori se non sono assimilati ai motocicli, ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonché agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano, per costruzione, suscettibili di raggiungere su strada piana una velocità stabilita dalla legislazione nazionale;
- b)
è vietato ai conducenti:
- i)
fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta segnalati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non può farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano;
- ii)
fare conversione a U, o retromarcia o penetrare sulla striscia di terreno centrale, compresi i raccordi trasversali colleganti le due carreggiate tra loro. 1
...2
2.I conducenti che si immettono in un’autostrada debbono cedere il passaggio ai veicoli che vi circolano. Se esiste una corsia di accelerazione essi debbono immettervisi.3
3.Il conducente che lascia l’autostrada deve inoltrarsi sufficientemente in anticipo nella corsia di circolazione corrispondente all’uscita dall’autostrada ed immettersi al più presto sulla corsia di decelerazione, se esiste.
...4
4.Per l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali e nelle quali le proprietà laterali non hanno accesso.5
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 19).
- Per il par. addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 19).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 19).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 19).
Art. 25bisPrescrizioni particolari applicabili ai tunnel dotati di segnalazione speciale1
Nei tunnel dotati di una segnalazione speciale, vigono le seguenti prescrizioni:
1.È vietato ai conducenti:
- a)
- b)
- c)
2.I conducenti devono accertarsi che i proiettori di profondità o i proiettori anabbaglianti siano accesi anche nei tunnel illuminati.2
3.Il conducente può fermare il proprio veicolo o sostare esclusivamente in caso di urgenza o di pericolo. A questo scopo egli deve, se possibile, utilizzare i luoghi di sosta segnalati.3
4.In caso di arresto forzato, ogni conducente deve spegnere il motore del proprio veicolo.4
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 9 ago. 2024, entrati in vigore per la Svizzera il 9 feb. 2025 (RU 2025 129).
- Introdotto dagli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Originario par. 3.
Art. 26Prescrizioni particolari applicabili al cortei e agli invalidi
1.È vietato agli utenti delle strade interrompere le colonne militari, i gruppi di studenti in fila accompagnati da una guida e gli altri cortei.
2.Gli invalidi che si spostano su una sedia mobile mossa da loro stessi o circolante a passo d’uomo possono usare i marciapiedi e le banchine praticabili.
Art. 27Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi ed ai motociclisti
1.Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono consentire ai ciclisti di circolare affiancati.
2.È vietato ai ciclisti circolare senza tenere il manubrio almeno con una mano, farsi trainare a un altro veicolo o trasportare, trainare o spingere degli oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli altri utenti della strada. Le stesse disposizioni sono applicabili ai ciclomotoristi ed ai motociclisti, ma, inoltre, questi debbono tenere il manubrio con ambedue le mani, salvo eventualmente per segnalare la manovra descritta al paragrafo 3 dell’articolo 14 della presente Convenzione.1
3.È vietato ai ciclisti ed ai ciclomotoristi trasportare passeggeri sul loro veicolo; le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, autorizzare delle deroghe a questa disposizione, in particolare, autorizzare il trasporto di passeggeri sul o sui sedili supplementari che fossero installati sul veicolo. 1 motociclisti potranno trasportare dei passeggeri soltanto nella carrozzetta, se esiste, e sul sedile supplementare eventualmente installato dietro il conducente.
4.Quando esiste una corsia per velocipedi o una pista per velocipedi, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono vietare ai ciclisti di circolare sulla rimanente carreggiata. Nello stesso caso esse possono autorizzare i ciclomotoristi a circolare sulla corsia per velocipedi o sulla pista per velocipedi e, se lo ritengono opportuno, vietare loro di circolare sulla rimanente carreggiata. La legislazione nazionale deve precisare in quali circostanze altri utenti della strada possono utilizzare la corsia per velocipedi o la pista per velocipedi o attraversarle, in maniera tale che la sicurezza dei ciclisti sia sempre garantita. 2
... 3
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 20).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 20).
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 20bis).
Art. 28Avvertimenti acustici e luminosi
1.Si può fare uso degli avvisatori acustici soltanto:
- a)
per dare gli avvertimenti utili al fine di evitare un incidente;
- b)
fuori dei centri abitati quando è opportuno avvisare un conducente che sta per essere sorpassato.
L’emissione di suoni a mezzo di avvisatori acustici non deve prolungarsi più del necessario.
2.I conducenti di autoveicoli possono dare gli avvertimenti luminosi definiti al paragrafo 3 dell’articolo 32 della presente Convenzione in luogo degli avvertimenti acustici.1 Essi possono anche farlo durante il giorno ai fini indicati al comma b) dei paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è più appropriato alle circostanze.
3.Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono autorizzare l’uso di avvertimenti luminosi ai fini previsti al paragrafo 1 b del presente articolo anche nei centri abitati.
- Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
Art. 29Veicoli su rotaie
1.Quando un binario passa su di una carreggiata, ogni utente della strada deve, all’avvicinarsi di un tram o di un altro veicolo su rotaie, lasciar libero al più presto il binario per far passare il veicolo su rotaie.
2.Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono adottare delle norme speciali, diverse da quelle definite al presente articolo, per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie o per l’incrocio o il sorpasso di questi veicoli. Tuttavia, le Parti contraenti o le loro parti costitutive non possono adottare delle disposizioni contrarie a quelle del paragrafo 7 dell’articolo 18 della presente Convenzione.1
...2
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 21).
- Per il par. addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 21).
Art. 30Carico dei veicoli
1.Se per un veicolo è stabilita una massa massima autorizzata, il peso del veicolo carico non deve mai superare la massa massima autorizzata.
2.Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa:
- a)
mettere in pericolo le persone o causare danni a proprietà pubbliche o private, ed in particolare strisciare o cadere sulla strada;
- b)
ridurre la visibilità del conducente o compromettere la stabilità o la guida del veicolo;
- c)
provocare rumore, polvere o altri inconvenienti che possono essere evitati;
- d)
occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale, o nascondere i segni con il braccio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 14 o a quelle del paragrafo 2 dell’articolo 17 della presente Convenzione.
3.Tutti gli accessori, come funi, catene e teloni, che servono a fissare o a proteggere il carico debbono stringerlo ed essere fissati solidamente. Tutti gli accessori che servono a proteggere il carico debbono soddisfare alle condizioni previste per il carico al paragrafo 2 del presente articolo.
4.I carichi sporgenti dal veicolo verso l’avanti, verso il dietro o sui lati debbono essere segnalati in maniera chiaramente visibile in tutti i casi in cui i loro contorni rischiano di non essere notati dai conducenti degli altri veicoli; la notte, questa segnalazione deve essere fatta in avanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore:
- a)
i carichi sporgenti dall’estremità del veicolo più di un metro (3 piedi e 4 pollici) verso il dietro o verso l’avanti debbono essere segnalati;
- b)
i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo che la loro estremità laterale si trovi a più di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione anteriore del veicolo debbono essere segnalati di notte verso l’avanti e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremità laterale si trovi a più di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo.1
5.Nulla del paragrafo 4 del presente articolo potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive a vietare, a limitare o a sottoporre ad una autorizzazione speciale le sporgenze di carico previste a detto paragrafo 4.
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 22).
Art. 30bisTrasporto di passeggeri1
I passeggeri non devono essere trasportati in numero o in maniera tale da disturbare la guida o da ridurre il campo visivo del conducente.
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402)
Art. 31Comportamento in caso di incidente
1.Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per quanto riguarda l’obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione, deve:
- a)
arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore pericolo per la circolazione;
- b)
sforzarsi di salvaguardare la sicurezza della circolazione nel luogo dell’incidente e se una persona è stata uccisa o gravemente ferita nell’incidente, evitare, purché ciò non ostacoli la sicurezza della circolazione, che siano modificate le condizioni del luogo e che scompaiano le tracce che possono essere utili per stabilire le responsabilità;
- c)
se altre persone implicate nell’incidente glielo chiedono, comunicare la propria identità;
- d)
se una persona è stata ferita o uccisa nell’incidente, avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell’incidente fino all’arrivo di questa, a meno che egli sia stato autorizzato dalla polizia a lasciare il luogo o a meno che debba recare soccorso ai feriti o essere egli stesso curato.
- [tab]
2.Le parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro legislazione nazionale, astenersi dall’imporre la prescrizione prevista al comma d) del paragrafo 1 del presente articolo quando nessuna ferita grave è stata provocata e nessuna delle persone implicate nell’incidente esige che sia avvisata la polizia.
- Per l’alinea addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 24).
Art. 32Regole di utilizzo delle luci1
1.Tra il tramonto e l’alba, nonché in qualsiasi altra situazione in cui la visibilità è insufficiente a causa, ad esempio, di nebbia, nevicate o forte pioggia, è obbligatorio accendere le seguenti luci sui veicoli in movimento:
- a)
i proiettori di profondità o i proiettori anabbaglianti e le luci di posizione posteriori sui veicoli a motore e i ciclomotori, a seconda delle apparecchiature previste dalla presente Convenzione per ciascuna categoria di veicoli;
- b)
le luci di posizione anteriori, se prescritte al paragrafo 22.2 dell’allegato 5 della presente Convenzione, e almeno due luci di posizione posteriori sui rimorchi.
2.I proiettori di profondità devono essere spenti e sostituiti con i proiettori anabbaglianti:
- a)
nei centri abitati quando la strada è sufficientemente illuminata e fuori dai centri abitati quando la strada è illuminata in modo continuo e tale illuminazione è sufficiente per consentire al conducente di vedere distintamente ad una distanza adeguata e agli altri utenti della strada di scorgere il veicolo ad una distanza adeguata;
- b)
quando un conducente sta per incrociare un altro veicolo, in modo da evitare l’abbagliamento, alla distanza necessaria perché il conducente dell’altro veicolo possa proseguire la marcia agevolmente e senza pericolo;
- c)
in qualsiasi altra situazione in cui è necessario non abbagliare gli altri utenti della strada o gli utenti di una via d’acqua o di una linea ferroviaria che costeggi la strada.
3.Tuttavia, quando un veicolo ne segue un altro a breve distanza, i proiettori di profondità possono essere utilizzati per dare un avvertimento luminoso nelle condizioni previste all’articolo 28 paragrafo 2 per indicare l’intenzione di sorpassare.
4.I proiettori fendinebbia possono essere utilizzati unicamente in caso di nebbia o in qualsiasi altra situazione analoga caratterizzata da visibilità ridotta e, nel caso dei proiettori fendinebbia anteriori, in sostituzione dei proiettori anabbaglianti. La legislazione nazionale può tuttavia autorizzare l’utilizzo simultaneo dei proiettori fendinebbia anteriori e dei proiettori anabbaglianti, l’utilizzo simultaneo dei proiettori fendinebbia anteriori e delle luci d’angolo e l’utilizzo dei proiettori fendinebbia anteriori su strade strette e sinuose.
5.Per i veicoli dotati di luci di posizione anteriori, queste devono essere utilizzate contemporaneamente ai proiettori di profondità, ai proiettori anabbaglianti o ai proiettori fendinebbia anteriori. La funzione delle luci di posizione anteriori può essere sostituita dai proiettori anabbaglianti e/o dai proiettori di profondità a condizione che in caso di guasto di detti proiettori, le luci di posizione anteriori si riaccendano automaticamente.
6.La legislazione nazionale può rendere obbligatoria per i conducenti di veicoli a motore l’accensione di giorno dei proiettori anabbaglianti o delle luci di marcia diurna.
7.Di giorno, i conducenti di motocicli devono circolare con almeno un proiettore anabbagliante anteriore e una luce rossa posteriore accesi. La legislazione nazionale può autorizzare l’uso di luci di marcia diurna al posto dei proiettori anabbaglianti.
8.Tra il tramonto e l’alba, nonché in qualsiasi altra situazione in cui la visibilità è insufficiente, la presenza di veicoli a motore e di rimorchi agganciati a questi ultimi, fermi o in sosta su una strada, deve essere segnalata mediante le luci di posizione anteriori e posteriori. In caso di nebbia fitta o in qualsiasi altra situazione analoga caratterizzata da visibilità ridotta, è consentito l’uso dei proiettori anabbaglianti o dei proiettori fendinebbia anteriori. In questi casi è consentito l’utilizzo dei proiettori fendinebbia posteriori in aggiunta alle luci di posizione posteriori.
9.In deroga alle disposizioni del paragrafo 8 del presente articolo, in un centro abitato le luci di posizione anteriori e posteriori possono essere sostituite dalle luci di sosta, a condizione che:
- a)
le dimensioni del veicolo non superino 6 m di lunghezza e 2 m di larghezza;
- b)
un rimorchio non sia agganciato al veicolo;
- c)
le luci di sosta siano situate sul lato del veicolo opposto al bordo della carreggiata lungo la quale il veicolo è fermo o in sosta.
10.In deroga alle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo, un veicolo può essere fermo o sostare a luci spente:
- a)
su una strada illuminata in modo tale che il veicolo sia distintamente visibile ad una distanza sufficiente;
- b)
fuori dalla carreggiata e dalla corsia d’emergenza;
- c)
quando si tratta di ciclomotori e motocicli a due ruote sprovvisti di carrozzetta e di batteria situati al lato della carreggiata in un centro abitato.
11.La legislazione nazionale può concedere deroghe alle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo per i veicoli fermi o in sosta in un centro abitato a bassa densità di traffico.
12.I proiettori di retromarcia possono essere utilizzati unicamente quando il veicolo fa o è sul punto di fare retromarcia; i proiettori di retromarcia facoltativi addizionali possono rimanere accesi per brevi manovre lente in marcia avanti.
12bis. I proiettori di manovra possono essere utilizzati unicamente quando il veicolo circola a una velocità inferiore o pari a 10 km (6 miglia) all’ora.
13.L’uso della segnalazione luminosa di pericolo è consentito unicamente per avvertire gli altri utenti della strada di un pericolo specifico:
- a)
quando un veicolo, a causa di un guasto o di un incidente, non può essere immediatamente rimosso e costituisce quindi un ostacolo per gli altri utenti;
- b)
quando è necessario segnalare agli altri utenti un pericolo imminente.
14.Le luci di segnalazione speciali:
- a)
che emettono luce blu e/o rossa possono essere utilizzate unicamente sui veicoli prioritari nel corso di un intervento urgente o in altre circostanze in cui si renda necessario avvertire gli altri utenti della strada della presenza del veicolo;
- b)
che emettono luce arancione possono essere utilizzate soltanto quando i veicoli sono impiegati per lo scopo specifico per il quale sono stati dotati di dette luci o quando la presenza sulla strada di tali veicoli costituisce un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti;
- c)
che emettono luce di un colore diverso possono essere autorizzate dalla legislazione nazionale.
15.In nessun caso un veicolo può essere dotato anteriormente di luci rosse e posteriormente di luci bianche, fatte salve le deroghe previste nel paragrafo 61 dell’allegato 5. Non è consentito modificare un veicolo né dotarlo di luci supplementari suscettibili di contravvenire alla presente disposizione.
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 9 ago. 2024, entrati in vigore per la Svizzera il 9 feb. 2025 (RU 2025 129).
Art. 33Regole di illuminazione applicabili ai veicoli non menzionati nell’articolo 32 e ad alcuni utenti della strada1
1.Ogni veicolo o complesso di veicoli al quale non si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della presente Convenzione e che si trovi su una strada tra il tramonto e l’alba, deve avere anteriormente almeno una luce rossa. Allorché vi è soltanto una luce anteriore o una luce posteriore, tale luce deve essere posta sull’asse del veicolo o dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
- a)
I carretti a mano, ovvero quei carretti tirati o spinti a mano, devono avere almeno una luce bianca o giallo‑selettivo anteriormente ed almeno una luce rossa posteriormente. Le due luci possono essere emesse da un unico dispositivo situato dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Le luci non sono obbligatorie sui carretti a mano di 1 m di larghezza al massimo.
- b)
I veicoli a trazione animale devono mostrare due luci bianche o giallo-selettivo verso l’avanti e due luci rosse verso il dietro. La legislazione nazionale può, tuttavia, autorizzare che questi veicoli siano segnalati da una sola luce bianca o giallo-selettivo anteriormente ed una sola luce rossa posteriormente. In entrambi i casi la luce deve essere collocata sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Nell’impossibilità di fissare al veicolo le luci previste, queste possono essere portate da una persona che cammini accanto al veicolo, dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. 1 veicoli a trazione animale devono, inoltre, essere muniti sulla parte posteriore di due catadiottri rossi situati, nella misura del possibile, alle due estremità del veicolo. Le luci non sono obbligatorie sui veicoli a trazione animale di 1 m di larghezza al massimo. Tuttavia, rimane obbligatorio l’uso di un catadiottro che deve essere situato nella parte posteriore dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione o al centro del veicolo.
- 2.
a)
Se circolanti di notte sulla carreggiata:
- i)
i gruppi di pedoni guidati da un istruttore o costituiti in corteo devono mostrare, dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, almeno una luce bianca o giallo-selettivo anteriormente ed almeno una luce rossa posteriormente, oppure una luce arancione in entrambe le direzioni;
- ii)
i conducenti di animali da tiro, da soma o da sella, o di bestiame, devono mostrare, dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, almeno una luce bianca o giallo-selettivo anteriormente ed almeno una luce rossa posteriormente, oppure una luce arancione in entrambe le direzioni. Le luci possono essere emesse da un unico dispositivo.
- b)
Le luci contemplate al capoverso a) del presente paragrafo non sono obbligatorie nei centri abitati adeguatamente illuminati.
- Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
1.Non appena avvertito dell’avvicinarsi di un veicolo prioritario a mezzo degli speciali apparecchi di segnalazione, luminosi e acustici, di tale veicolo, ogni conducente della strada deve lasciare libero il passaggio sulla carreggiata e, se necessario, fermarsi.
2.Le legislazioni nazionali possono prescrivere che i conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione è annunciata dagli speciali apparecchi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, non sono tenuti a rispettare in tutto o in parte le disposizioni del presente Capitolo Il diverse da quelle del paragrafo 2 dell’articolo 6.1
3.Le legislazioni nazionali possono determinare la misura entro la quale il personale che lavora alla costruzione, alla riparazione e alla manutenzione della strada, compresi i conducenti dei mezzi impiegati per i lavori, non è tenuto, con riserva di osservare ogni utile precauzione, a rispettare durante il lavoro le disposizioni del presente Capitolo II.
4.Per sorpassare o incrociare i mezzi previsti al paragrafo 3 del presente articolo mentre sono al lavoro sulla strada, i conducenti degli altri veicoli possono, nella misura necessaria ed a condizione di adottare ogni utile precauzione, non osservare le disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente Convenzione.
- Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 26).
Si considera soddisfatto il requisito della presenza di un conducente in ogni veicolo o complesso di veicoli in movimento quando tale veicolo (o complesso di veicoli) utilizza un sistema di guida autonoma conforme:
- a)
ai regolamenti tecnici nazionali, e a qualsiasi strumento giuridico internazionale, applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;
- b)
alla legislazione nazionale che regola il funzionamento del veicolo.
Il campo di applicazione del presente articolo è limitato al territorio della Parte contraente nel quale si applicano i regolamenti tecnici nazionali e la legislazione nazionale che regola il funzionamento del veicolo.
- Introdotto dagli emendamenti del 14 dic. 2020, in vigore dal 14 lug. 2022 (RU 2022 51).
Capitolo III Condizioni per l’ammissione degli autoveicoli e dei rimorchi alla circolazione internazionale
Art. 35Immatricolazione
- 1.
a)
Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, ogni autoveicolo in circolazione internazionale e ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero agganciato ad un autoveicolo debbono essere immatricolati da una Parte contraente o da una delle sue parti costitutive ed il conducente dell’autoveicolo deve essere in possesso di un certificato valido attestante tale immatricolazione, rilasciato sia da una autorità competente o di una sua parte costitutiva, sia, a nome della Parte contraente o della sua parte costitutiva, dall’associazione che essa ha abilitato a tale scopo. Il certificato, detto certificato d’immatricolazione, reca almeno:
- –
un numero d’ordine, detto numero di immatricolazione, la cui composizione è indicata all’allegato 2 della presente Convenzione;
- –
la data della prima immatricolazione del veicolo;
- –
il nome completo e il domicilio del titolare del certificato;
- –
il nome o il marchio di fabbrica del costruttore del veicolo;
- –
il numero d’ordine del telaio (numero di fabbricazione o numero di serie del costruttore);
- –
se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, la massa massima autorizzata;
- –
se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, la massa a vuoto;
- –
il periodo di validità, se non è illimitato.
Le indicazioni iscritte sul certificato debbono essere sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale forma.
- b)
Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, decidere che sui certificati rilasciati sul loro territorio in luogo della data della prima immatricolazione sia indicato l’anno di fabbricazione.
- c)
Per gli autoveicoli delle categorie A e B definite negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione e, se possibile, per tutti gli altri autoveicoli:
- i)
il segno distintivo dello Stato d’immatricolazione definito nell’allegato 3 della presente Convenzione deve figurare in cima al certificato;
- ii)
le otto indicazioni che, conformemente al comma a) del presente paragrafo, devono figurare su ogni certificato di immatricolazione, devono essere precedute o seguite rispettivamente dalle lettere A, B, C, D, E, F, G e H;
- iii)
i titoli dei certificati iscritti nella lingua o nelle lingue nazionali del Paese di immatricolazione possono essere preceduti o seguiti dalla dicitura, in francese, ’certificat d’immatriculation’.
- d)
Per i rimorchi (inclusi i semirimorchi) importati temporaneamente con modalità di trasporto diverse da quelle su strada, è considerata sufficiente una fotocopia del certificato di immatricolazione autenticata dall’autorità che ha rilasciato il detto certificato.
2.In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un veicolo articolato non diviso mentre è in circolazione internazionale beneficerà delle disposizioni della presente Convenzione anche se non è oggetto che di una sola immatricolazione e di un solo certificato per il trattore e per il semirimorchio che lo costituiscono.
3.Nulla nella presente Convenzione dovrà essere interpretato come limitazione al diritto delle Parti contraenti e delle loro parti costitutive di esigere, nel caso di un veicolo in circolazione internazionale che non sia immatricolato a nome di una persona che si trovi a bordo di esso, la giustificazione del diritto del conducente al possesso del veicolo stesso.
4.Si raccomanda che le Parti contraenti che non ne fossero ancora provviste istituiscano un servizio incaricato, su scala nazionale o regionale, di registrare gli autoveicoli messi in circolazione e di accentrare, per ogni veicolo, le informazioni iscritte su ogni certificato di immatricolazione.
Art. 36Numero di immatricolazione
1.Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte anteriore e su quella posteriore il proprio numero d’immatricolazione; tuttavia, i motocicli sono tenuti a portare tale numero solo sulla parte posteriore.
2.Ogni rimorchio immatricolato deve, in circolazione internazionale, recare sulla parte posteriore il proprio numero di immatricolazione. Nel caso di un autoveicolo trainante uno o più rimorchi, il rimorchio unico o l’ultimo rimorchio, se non è immatricolato, deve recare il numero di immatricolazione del veicolo trattore.
3.La composizione e le modalità di apposizione del numero d’immatricolazione previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell’allegato 2 della presente Convenzione.
Art. 37Segno distintivo dello Stato di immatricolazione
- 1.
a)
ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, il segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato;
- b)
questo segno può essere apposto separatamente o essere incorporato nella targa di immatricolazione;
- c)
quando il segno distintivo è incorporato nella targa di immatricolazione, esso deve essere riprodotto anche sulla targa di immatricolazione anteriore del veicolo, sempre che quest’ultima sia obbligatoria.1
2.Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtù dell’articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricolazione deve anche recare nella parte posteriore, separatamente o incorporato nella targa di immatricolazione, il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di immatricolazione è stato rilasciato.2 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche se il rimorchio è immatricolato in uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell’autoveicolo cui è agganciato; se il rimorchio non è immatricolato, deve recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato d’immatricolazione del veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato.
3.La composizione e le modalità di apposizione o di incorporazione del segno distintivo nella targa di immatricolazione devono soddisfare le condizioni definite negli allegati 2 e 3 della presente Convenzione.3
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
Art. 38Marchi d’identificazione
Ogni autoveicolo ed ogni rimorchio in circolazione internazionale debbono recare i marchi di identificazione definiti all’allegato 4 della presente Convenzione.
Art. 39Prescrizioni tecniche e revisione dei veicoli1
1.Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circolazione internazionale deve soddisfare le disposizioni dell’allegato 5 della presente Convenzione. Deve inoltre essere in buono stato di marcia. Tali veicoli sono considerati conformi all’allegato 5 se sono dotati di sistemi, componenti o equipaggiamenti conformi alle disposizioni tecniche di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti giuridici internazionali di cui al paragrafo 5bis dell’articolo 8 della presente Convenzione.2
2.Le legislazioni nazionali devono prescrivere un controllo tecnico periodico:
- a)
degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e aventi, escluso il sedile del conducente, più di otto posti a sedere;
- b)
degli autoveicoli destinati al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg nonché dei rimorchi concepiti per essere agganciati a questo tipo di veicoli.3
3.Le legislazioni nazionali estenderanno, nella misura del possibile, le disposizioni del paragrafo 2 ad altre categorie di veicoli.4
- Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 23 mar. 2016 (RU 2016 1019).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
Art. 40Disposizioni transitorie1
1.Per la durata di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 47, i rimorchi in circolazione internazionale beneficeranno, qualunque sia il loro peso massimo autorizzato, delle disposizioni della presente Convenzione, anche se non sono immatricolati.
2.Il certificato d’immatricolazione deve essere conforme alle prescrizioni dell’articolo 35 paragrafo 1 entro cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore di quest’ultimo. I certificati rilasciati prima di questa data sono riconosciuti reciprocamente fino alla data di scadenza su questi indicata.2
- Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
Capitolo IV Conducenti di autoveicoli
- 1.
a)
Ogni conducente di un autoveicolo deve essere titolare di una patente di guida;
- b)
le Parti contraenti si impegnano a far sì che le patenti di guida vengano rilasciate solo dopo che le autorità competenti hanno verificato che il conducente possiede le conoscenze e le capacità richieste. Le persone abilitate a effettuare questa verifica devono possedere le qualifiche necessarie. Il contenuto e le modalità degli esami teorici e pratici sono definiti dalla legislazione nazionale;
- c)
la legislazione nazionale deve fissare le condizioni per il conseguimento della patente di guida. Deve segnatamente definire l'età minima per il possesso di una patente di guida, i requisiti medici da soddisfare e le condizioni di superamento degli esami teorici e pratici;
- d)
nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come un’interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di esigere patenti di guida per gli altri veicoli a motore e per i ciclomotori.
- 2.
a)
Le Parti contraenti riconosceranno:
- i)
ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 6 della presente Convenzione;
- ii)
ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 7 della presente Convenzione, a condizione che sia esibita insieme alla patente nazionale corrispondente;
come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalle patenti, a condizione che dette patenti siano valide e che siano state rilasciate da un’altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un’associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive;
- b)
le patenti di guida rilasciate da una Parte contraente devono essere riconosciute sul territorio di un’altra Parte contraente fino al momento in cui detto territorio diventa il luogo di residenza abituale del titolare delle patenti;
- c)
le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti.2
3.La legislazione nazionale può limitare la durata della validità di una patente di guida nazionale. La patente di guida internazionale è valida al massimo tre anni dalla data del rilascio e non oltre la data di scadenza della patente di guida nazionale, se questa scade prima. 3
4.Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2:
- a)
quando la validità della patente di guida è subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell’interessato di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell’invalidità del conducente, la patente sarà riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni;
- b)
le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto 18 anni;
- c)
le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio, per la guida degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D, CE e DE previste negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto 21 anni.4
5.La patente internazionale potrà essere rilasciata soltanto al titolare di una patente nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente Convenzione. La patente di guida internazionale sarà rilasciata soltanto dalla Parte contraente sul cui territorio si trova la residenza abituale del titolare e che ha rilasciato la patente di guida nazionale o ha riconosciuto la patente di guida rilasciata da un’altra Parte contraente; non sarà valida su detto territorio.5
6.Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti:
- a)
a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate sul territorio di un’altra Parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio o la cui residenza abituale è stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio;
- b)
a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.6
- Aggiornato giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
- Abrogato dagli emendamenti del 28 set. 2004, con effetto dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
Art. 42Sospensione della validità delle patenti di guida
1.Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio un’infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare. In simile caso, l’autorità competente della Parte contraente o della parte sostitutiva che ha ritirato il diritto di usare la patente potrà:
- a)
farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo;
- b)
avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l’autorità che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la patente;
- c)
se si tratta di una patente internazionale, apporre sull’apposito spazio la menzione che la patente non è più valida nel suo territorio;
- d)
nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all’autorità che ha rilasciato la patente o a nome della quale è stata rilasciata la patente, di avvisare l’interessato della decisione presa nei suoi confronti.
2.Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli interessati le decisioni che saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 comma d) del presente articolo.
3.Nulla nella presente Convenzione dovrà essere interpretato come un’interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di impedire ad un conducente titolare di una patente di guida, nazionale o internazionale, di guidare se è evidente o provato che il suo stato non gli consente di guidare con sicurezza o se il diritto di guidare gli è stato ritirato nello Stato in cui ha la sua residenza abituale.
Art. 43Disposizioni transitorie1
1.Le Parti contraenti rilasciano le patenti di guida nazionali conformemente alle nuove disposizioni dell’allegato 6 al più tardi 5 anni dopo la loro entrata in vigore. Le patenti di guida nazionali, rilasciate prima della scadenza di detto termine conformemente alle precedenti disposizioni dell’articolo 41, dell’articolo 43 e dell’allegato 6 della presente Convenzione, saranno riconosciute fino alla data di scadenza della loro validità.
2.Le Parti contraenti rilasciano le patenti di guida internazionali conformemente alle nuove disposizioni dell’allegato 7 al più tardi 5 anni dopo la loro entrata in vigore. Le patenti di guida internazionali, rilasciate prima della scadenza di detto termine conformemente alle precedenti disposizioni dell’articolo 41, dell’articolo 43 e dell’allegato 7 della presente Convenzione, resteranno valide alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 dell’articolo 41.
- Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599).
Capitolo V Condizioni per l’ammissione dei velocipedi e dei ciclomotori alla circolazione internazionale
1.I velocipedi senza motore in circolazione internazionale debbono:
- a)
- b)
essere muniti di un campanello capace di essere udito ad una distanza sufficiente e non recare alcun altro avvisatore acustico;
- c)
essere muniti di un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro e di dispositivi che consentano di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l’avanti ed una luce rossa verso il dietro.
- [tab]
2.Sul territorio delle Parti contraenti che non hanno, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, fatto una dichiarazione che assimili i ciclomotori ai motocicli, i ciclomotori in circolazione internazionale debbono:
- a)
avere due freni indipendenti;
- b)
essere muniti di un campanello, o di un altro avvisatore acustico, capace di essere udito a distanza sufficiente;
- c)
essere muniti di un efficace dispositivo di scappamento silenzioso;
- d)
essere muniti di dispositivi che consentano di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l’avanti, nonché una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro;
- e)
recare il marchio d’identificazione definito all’allegato 4 della presente Convenzione.
- [tab]
3.Sul territorio delle Parti contraenti che hanno, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, fatto una dichiarazione assimilante i ciclomotori ai motocicli, le condizioni cui debbono soddisfare i ciclomotori per essere ammessi in circolazione internazionale sono quelle definite per i motocicli all’allegato 5 della presente Convenzione.
- Per il comma supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 27).
- Per il comma supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 27).
Capitolo VI Disposizioni finali
1.La presente Convenzione sarà aperta presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia1, e di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione.
2.La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3.La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
4.Al momento in cui firmerà la presente Convenzione o depositerà il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato notificherà al Segretario generale il segno distintivo che ha scelto perché sia apposto in circolazione internazionale sui veicoli che ha immatricolato conformemente alle disposizioni dell’allegato 3 della presente Convenzione. Con un’altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato può cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.
- RS 0.193.501
1.Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà, o in ogni altro successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi, di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverrà applicabile al territorio o ai territori designato/i nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.
2.Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio designato nella notifica e la Convenzione cesserà di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica.
3.Ogni Stato che invia una notifica in virtù del paragrafo 1 del presente articolo notificherà al Segretario generale il o i segni distintivi che ha scelto perché siano apposti in circolazione internazionale sui veicoli che sono stati immatricolati sul o sui territori interessati conformemente alle disposizioni dell’allegato 3 della presente Convenzione. Con un’altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato può cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.
1.La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.
2.Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti contraenti, la Convenzione internazionale relativa alla circolazione automobilistica1 e la Convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale firmate ambedue a Parigi il 24 aprile 1926, la Convenzione sulla regolazione della circolazione automobilistica interamericana aperta alla firma a Washington il 15 dicembre 1943 e la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.
- RS 0.741.11
1.Dopo un periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:
- a)
se accettano l’emendamento; o
- b)
- c)
se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale trasmetterà egualmente, il testo dell’emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
- 2.
a)
Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente sarà considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l’emendamento, sia che desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione e ogni rifiuto dell’emendamento proposto e ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle richieste ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l’emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l’emendamento e richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo.
- b)
Ogni Parte contraente, che durante il detto termine di dodici mesi, avrà respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà, ad ogni momento dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la loro notifica.
3.Se un emendamento proposto non è stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse lo accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza allo scopo di esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
4.Se una conferenza è convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.
- 5.
a)
Ogni emendamento alla presente Convenzione sarà ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l’adozione dell’emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l’emendamento.
- b)
Ogni Parte contraente che avrà respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta, ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data è posteriore alla precedente.
6.Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.
Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti sarà inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.
Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potrà essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia affinché questa la dirima.
Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come interdizione ad una Parte contraente di adottare le misure, compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.
1.Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione o depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall’articolo 52 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno legate dall’articolo 52 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avrà fatto tale dichiarazione.
2.Al momento in cui depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilerà i ciclomotori ai motocicli ai fini dell’applicazione della presente Convenzione (art. 1 lett. n.).
In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione.
3.Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data è posteriore alla precedente.
4.Ogni modifica di un segno distintivo precedentemente scelto, notificata conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 45 o del paragrafo 3 dell’articolo 46 della presente Convenzione, avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
5.Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
6.Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo, potrà, in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale.
7.Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 5 del presente articolo:
- a)
modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva, le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest’ultima;
- b)
modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 49 e 54 della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45:
- a)
le firme, le ratifiche e le adesioni ai sensi dell’articolo 45;
- b)
le notifiche e le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 45 e dell’articolo 46;
- c)
le date dell’entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell’articolo 47;
- d)
la data dell’entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell’articolo 49;
- e)
le denunce ai sensi dell’articolo 50;
- f)
l’abrogazione della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 51.
L’originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
Allegati
- Deroghe all’obbligo di ammettere in circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi
- Numero e targa di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale
- Segno distintivo degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale
- Marchi d’identificazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale
- Condizioni tecniche relative agli autoveicoli ed ai rimorchi
- Patente nazionale di guida
- Patente internazionale di guida
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.