Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 108c capoverso 2, 108d capoverso 5, 108dquinquies capoverso 6, 108g e 108k capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza definisce:
- a.
l’elenco dei dati registrati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), i servizi autorizzati ad accedere a tali dati (servizi autorizzati all’accesso) e la portata dei diritti di accesso ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 (regolamento ETIAS)1;
- b.
le procedure per l’accesso ai dati dell’ETIAS, il loro ottenimento tramite il punto di accesso centrale e l’inserimento di dati nell’elenco di controllo ETIAS;
- c.
l’elenco dei dati registrati nel sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi (TRAVIS), i servizi autorizzati all’accesso e la portata dei diritti di accesso;
- d.
le disposizioni procedurali particolari applicabili alla procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi (procedura ETIAS) e alla procedura di ricorso ETIAS;
- e.
il trattamento dei dati dell’ETIAS e del TRAVIS nonché i diritti delle persone interessate.
- Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) n. 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 149 del 14.7.2024, pag. 15.
1 Ai fini della presente ordinanza s’intende per:
- a.
Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi di associazione alla normativa di Schengen;
- b.
frontiere esterne Schengen: frontiere stabilite secondo l’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto;
- c.
cittadino di uno Stato terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio, esente dall’obbligo del visto;
- d.
reato di terrorismo o altro reato grave: reato di cui all’allegato 3 della legge del 21 marzo 20252 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen;
- e.
dati dell’ETIAS: i dati del sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del regolamento ETIAS3;
- f.
autorizzazione ai viaggi: una decisione adottata in virtù del regolamento ETIAS che costituisce una condizione d’entrata per qualsiasi soggiorno nello spazio Schengen.
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano all’allegato 1.
- RS 142.204
- RS 362.2
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.
Capitolo 2 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
Sezione 1 Elenco dei dati dell’ETIAS e diritti di accesso
L’elenco dei dati dell’ETIAS, i servizi autorizzati all’accesso e la portata dei diritti di accesso sono definiti nell’allegato 2.
Sezione 2 Procedure di accesso ai dati dell’ETIAS
Art. 4Consultazione a fini di verifica alle frontiere esterne
(art. 108e cpv. 2 lett. b LStrI)
1 La consultazione dell’ETIAS a fini di verifica alle frontiere esterne Schengen è effettuata sulla base dei dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio.
2 Se tali dati corrispondono a quelli registrati nell’ETIAS, l’autorità ha accesso ai dati delle categorie II numeri 4 e 5, IV numero 2 lettera b e V (all. 2).
Art. 5Consultazione a fini di verifica delle condizioni d’entrata e di soggiorno in Svizzera
(art. 108e cpv. 2 lett. a LStrI)
1 La consultazione dell’ETIAS a fini di verifica del rispetto delle condizioni d’entrata e di soggiorno nel territorio svizzero è effettuata sulla base dei dati delle categorie I numeri 1 e 2 e II numeri 1 e 2 (all. 2), se una precedente consultazione del sistema di ingressi e uscite (EES) ha dato esito negativo.
2 Se tali dati corrispondono a quelli registrati nell’ETIAS, l’autorità ha accesso ai dati delle categorie II numero 5 e V (all. 2).
Sezione 3 Procedura per l’ottenimento dei dati dell’ETIAS tramite il punto di accesso centrale
Art. 6Servizi autorizzati all’accesso
I collaboratori dei seguenti servizi incaricati della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi possono chiedere dati dell’ETIAS al punto di accesso centrale:
- a.
presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol):
- 1.
l’ambito direzionale Polizia giudiziaria federale,
- 2.
l’ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia;
- b.
presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):
- 1.
la divisione Acquisizione,
- 2.
- 3.
il coordinamento Lotta al terrorismo,
- 4.
il coordinamento Servizio informazioni vietato,
- 5.
il coordinamento Lotta all’estremismo,
- 6.
il coordinamento Non-proliferazione,
- 7.
l’ambito Servizio degli stranieri;
- c.
presso il Ministero pubblico della Confederazione:
- 1.
il settore Esecuzione delle sentenze,
- 2.
le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità economica, nonché Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cibercriminalità;
- d.
presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: i collaboratori addetti al perseguimento penale;
- e.
presso le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale e le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano: i servizi competenti.
1 I servizi autorizzati all’accesso presentano, per posta o per via elettronica, una domanda motivata al punto di accesso centrale.
2 I dati della categoria II numeri 3 e 8 (all. 2) devono essere chiesti espressamente e la loro necessità debitamente motivata.
3 Il punto di accesso centrale tratta la domanda:
- a.
dopo aver verificato se sono soddisfatte le condizioni di accesso di cui all’articolo 52 del regolamento ETIAS1;
- b.
immediatamente nei casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave.
4 In casi di urgenza il punto di accesso centrale procede alla verifica delle condizioni di accesso entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione dei dati. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il servizio richiedente cancella immediatamente i dati ottenuti.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.
Art. 8Consultazione e comunicazione
1 Il punto di accesso centrale consulta l’ETIAS sulla base dei dati seguenti:
- a.
cognomi, nomi, altri nomi, data di nascita o fascia d’età, sesso e cittadinanza;
- b.
numero del documento di viaggio;
- c.
indirizzo del domicilio, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono;
- d.
2 Se tali dati corrispondono a quelli registrati nell’ETIAS, il punto di accesso centrale comunica al servizio richiedente i dati delle categorie I numeri 1–3, II numeri 1–7 e IV, nonché lo Stato membro e l’indirizzo del primo soggiorno previsto (all. 2).
Sezione 4 Procedura applicabile all’inserimento di dati nell’elenco di controllo ETIAS
(art. 108e cpv. 1, 108g lett. h e 108k cpv. 2 lett. f LStrI)
Se dispongono d’informazioni relative a reati di terrorismo o ad altri reati gravi che siano adeguate, esatte e sufficientemente importanti da essere inserite nell’elenco di controllo ETIAS, fedpol o il SIC possono chiedere all’unità nazionale ETIAS di inserire in tale elenco i dati delle categorie I e VII numero 2 (all. 2) disponibili, dopo aver verificato le seguenti condizioni:
- a.
i dati non corrispondono a una segnalazione nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS);
- b.
le condizioni per una tale segnalazione non sono soddisfatte.
(art. 108e cpv. 1, 108g lett. h e 108k cpv. 2 lett. f LStrI)
1 L’unità nazionale ETIAS registra in via provvisoria nel TRAVIS, sotto un numero d’iscrizione, i dati ottenuti in virtù dell’articolo 9.
2 Questi dati vengono inseriti, con il numero d’iscrizione, nell’elenco di controllo ETIAS conformemente all’articolo 35 del regolamento ETIAS1.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.
(art. 108e cpv. 1, 108g lett. h e 108k cpv. 2 lett. f LStrI)
1 Fedpol e il SIC verificano periodicamente, ma almeno una volta all’anno, l’esattezza delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 9.
2 Informano l’unità nazionale ETIAS non appena i motivi per cui tali dati sono stati trasmessi non sono più validi oppure se i dati risultano obsoleti o non aggiornati.
Capitolo 3 Sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi (TRAVIS)
Sezione 1 Elenco dei dati del TRAVIS e diritti di accesso
L’elenco dei dati del TRAVIS, i servizi autorizzati all’accesso e la portata dei diritti di accesso sono definiti nell’allegato 2.
Sezione 2 Consultazioni nel quadro dell’esame di una domanda di autorizzazione ai viaggi
Art. 13Consultazione di banche dati europee e nazionali
(art. 108i cpv. 2 lett. g e h LStrI)
1 Quando l’unità nazionale ETIAS tratta manualmente una domanda di autorizzazione ai viaggi nel TRAVIS, questo sistema consulta in automatico le banche dati seguenti, sempre che l’unità nazionale ETIAS sia autorizzata ad accedervi:
- a.
i sistemi di informazione dell’UE (EES, C-VIS, SIS e Eurodac) e le banche dati di Interpol (SLTD e TDAWN);
- b.
il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) previsto dall’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131;
- c.
il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) previsto dall’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20062;
- d.
il casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) previsto dall’ordinanza del 19 ottobre 20223 sul casellario giudiziale;
- e.
il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) previsto dall’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20164;
- f.
il Registro nazionale di polizia previsto dall’ordinanza del 15 ottobre 20085 sul Registro nazionale di polizia;
- g.
la parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) prevista dall’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20136.
2 In caso di riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS verifica che si tratti effettivamente del richiedente. Se del caso, i dati pertinenti vengono registrati nel TRAVIS.
- RS 142.512
- RS 142.513
- RS 331
- RS 361.0
- RS 361.4
- RS 362.0
Art. 14Consultazione di autorità federali
(art. 108c cpv. 2 e 108k cpv. 2 lett. d ed e LStrI)
1 L’unità nazionale ETIAS può consultare le autorità seguenti:
- a.
il Dipartimento federale degli affari esteri: quando deve stabilire se sussistono motivi umanitari, motivi di interesse nazionale od obblighi internazionali che giustifichino il rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
- b.
fedpol e il SIC: quando deve valutare un rischio in materia di sicurezza.
2 Le autorità di cui al capoverso 1 trasmettono tutte le informazioni utili entro il termine stabilito dall’unità nazionale ETIAS. Quando viene consultato, fedpol ha la competenza di consultare le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
3 Il risultato delle consultazioni è registrato nel TRAVIS.
Capitolo 4 Disposizioni procedurali particolari
Art. 15Procedura ETIAS
1 La procedura ETIAS si basa sui dati indicati nella domanda.
2 La trasmissione degli atti scritti e la notificazione della decisione avvengono per via elettronica. Non è richiesta una firma elettronica ai sensi della legge del 18 marzo 20161 sulla firma elettronica (FiEle).
3 Gli atti scritti sono redatti in una lingua ufficiale o in inglese.
4 La decisione è considerata notificata il giorno in cui è stata emessa dall’unità nazionale ETIAS.
5 L’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi non è applicabile.
- RS 943.03
- RS 172.021.2
Art. 16Procedura di ricorso ETIAS: parere negativo
Il parere negativo espresso dall’unità nazionale ETIAS nel quadro della consultazione di cui all’articolo 28 del regolamento ETIAS1 è una decisione secondo l’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.
- RS 172.021
Art. 17Procedura di ricorso ETIAS: utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS
(art. 108dquinquies cpv. 6 LStrI)
1 Le disposizioni ordinatorie e le sentenze notificate dal Tribunale amministrativo federale tramite la piattaforma di trasmissione ETIAS sono munite di una firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e FiEle1.
2 Il Tribunale amministrativo federale notifica le proprie sentenze e gli allegati in formato PDF.
3 Le parti che desiderano trasmettere i propri atti scritti al Tribunale amministrativo federale tramite la piattaforma di trasmissione ETIAS si registrano su una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
4 Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell’atto scritto a destinazione dell’autorità.
5 L’anticipo sulle spese può essere versato tramite carta di credito o bonifico. Il termine di pagamento è osservato se l’importo dovuto è tempestivamente:
- a.
versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale, in caso di bonifico in Svizzera;
- b.
accreditato sul conto del Tribunale amministrativo federale, in caso di bonifico dall’estero.
- RS 943.03
Capitolo 5 Protezione dei dati
Sezione 1 Rettifica e cancellazione dei dati
Art. 18Cancellazione anticipata dei dati dell’ETIAS
(art. 108g lett. d LStrI)
L’unità nazionale ETIAS cancella anticipatamente tutti i dati menzionati nell’allegato 2 se il cittadino di uno Stato terzo:
- a.
è stato riconosciuto come rifugiato o apolide ed è titolare di un documento di viaggio secondo l’articolo 59 LStrI;
- b.
è un membro della famiglia di un cittadino svizzero o di un cittadino di uno Stato membro dell’UE/AELS che ha usufruito del proprio diritto alla libera circolazione in virtù dell’accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o in virtù dell’accordo del 21 giugno 20012 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, e possiede un titolo di soggiorno in Svizzera; o
- c.
ha acquisito la cittadinanza svizzera.
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31
Art. 19Rettifica e cancellazione dei dati dell’elenco di controllo ETIAS
(art. 108g lett. h LStrI)
1 I dati registrati in via provvisoria nel TRAVIS secondo l’articolo 10, eccetto il numero d’iscrizione, vengono cancellati automaticamente dopo il loro inserimento nell’elenco di controllo ETIAS.
2 I dati di un’iscrizione che devono essere rettificati o cancellati sono ripresi in via provvisoria nel TRAVIS, rettificati o cancellati e, se del caso, reinseriti nell’elenco di controllo ETIAS.
3 Se occorre cancellare tutti i dati di un’iscrizione, la cancellazione avviene direttamente dall’elenco di controllo ETIAS, mentre il numero d’iscrizione è cancellato dal TRAVIS.
Art. 20Cancellazione automatica dei dati del TRAVIS
(art. 108k cpv. 2 lett. g LStrI)
1 I dati relativi a una domanda di autorizzazione ai viaggi trattata nel TRAVIS sono cancellati automaticamente dal sistema 90 giorni dopo il rilascio dell’autorizzazione ai viaggi o dopo il passaggio in giudicato della decisione di rifiuto, annullamento o revoca.
2 I dati di un fascicolo di domanda di autorizzazione ai viaggi trattati nel TRAVIS sono cancellati 90 giorni dopo l’invio del parere positivo o il passaggio in giudicato del parere negativo.
Art. 21Comunicazione dei dati dell’ETIAS a uno Stato terzo
1 In casi specifici e conformemente all’articolo 65 paragrafi 3 e 4 del regolamento ETIAS1, la Segreteria di Stato della migrazione può comunicare i dati delle categorie I numeri 1–3 e II numeri 1, 2 e 5 (all. 2) a uno Stato terzo ai fini della prova dell’identità di un cittadino di un Paese terzo in vista del rimpatrio.
2 In casi eccezionali di urgenza e conformemente all’articolo 65 paragrafo 5 del regolamento ETIAS, le autorità di cui all’articolo 6 possono comunicare i dati delle categorie I numeri 1–3, II numeri 1–7 e IV, nonché lo Stato membro e l’indirizzo del primo soggiorno previsto (all. 2) a uno Stato terzo ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.
Sezione 2 Diritti delle persone interessate
Art. 22Presentazione della domanda
(art. 108fbis cpv. 1 e 108g lett. i LStrI)
1 Ogni persona i cui dati sono trattati nell’ETIAS può presentare una domanda all’unità nazionale ETIAS per far valere i propri diritti in virtù della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati (LPD) e dell’articolo 64 del regolamento ETIAS2.
2 La domanda di cui al capoverso 1 riguarda anche i dati trattati nel TRAVIS.
3 Le disposizioni di cui all’articolo 15 capoversi 2–5 si applicano alla procedura di cui al capoverso 1, mentre le disposizioni di cui all’articolo 17 si applicano ai ricorsi relativi a tale procedura.
- RS 235.1
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.
Art. 23Restrizione del diritto d’accesso ai dati dell’elenco di controllo ETIAS
(art. 108g lett. h LStrI)
1 Qualora una persona domandi se i dati che la concernono sono trattati nell’elenco di controllo ETIAS, l’unità nazionale ETIAS le comunica che nessun dato che la concerne è stato trattato in modo illecito e che può presentare una richiesta di verifica all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
2 L’IFPDT effettua la verifica di cui al capoverso 1; se riscontra errori nel trattamento dei dati personali, apre un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD1 e, se del caso, ordina all’unità nazionale ETIAS di correggere tali errori.
3 Comunica alla persona interessata, con le stesse modalità e senza fornire motivazioni, che non è mai stato effettuato un trattamento illecito o che un tale trattamento non viene più effettuato. Tale comunicazione non è impugnabile.
- RS 235.1
Sezione 3 Sicurezza dei dati, responsabilità e controllo del trattamento dei dati
Art. 24Sicurezza dei dati
(art. 108g lett. e nonché 108k cpv. 2 lett. c LStrI)
1 L’unità nazionale ETIAS adotta le misure opportune per garantire la sicurezza dei dati dell’ETIAS conformemente all’articolo 59 del regolamento ETIAS1.
2 Emana un regolamento sul trattamento dei dati del TRAVIS che definisce le misure tecniche e organizzative atte ad assicurare la protezione e la sicurezza dei dati nonché la registrazione del loro trattamento.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.
Art. 25Responsabilità del trattamento dei dati
(art. 108g lett. f e 108k cpv. 1 LStrI)
L’unità nazionale ETIAS è responsabile del trattamento dei dati nell’ETIAS e nel TRAVIS.
Art. 26Controllo del trattamento dei dati
1 L’IFPDT è l’autorità di controllo nazionale ai sensi dell’articolo 66 del regolamento ETIAS1.
2 Nell’esercizio delle proprie funzioni, coopera con il Garante europeo della protezione dei dati, per il quale funge da punto di contatto nazionale.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.
1 L’unità nazionale ETIAS può allestire statistiche in base ai dati del TRAVIS.
2 Le statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 28Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 29Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2026.
Allegati
- Accordi di associazione alla normativa di Schengen
- Portata dei diritti di accesso all’ETIAS e al TRAVIS
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.