Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi), ordina:
Art. 1Campo d’applicazione1
1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 4.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Art. 1aSistemi d’informazione1
(art. 96 e 99
a–102 LAsi; art. 2 LSISA
2)
1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:
- a.
sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20063;
- b.
- c.
amministrazione dei prestiti;
- d.
banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo);
- e.
banca dati sui casi medici;
- f.
banca dati Aiuto individuale al ritorno;
- g.
sistema d’informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES);
- h.
sistema d’informazione eRetour conformemente all’articolo 12 dell’ordinanza dell’11 agosto 19994 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri;
- i.
banca dati sul pool d’interpreti (DOPO);
- j.
strumento di gestione dei termini (tool FM).
2 Partecipa alla gestione di Eurodac nel quadro dei propri compiti nel settore degli stranieri e dell’asilo.
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51).
- RS 142.513
- RS 142.281
1 Nella banca dati Kompass sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo.3
2 Non vi figurano dati personali particolarmente degni di protezione.4 Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema.
3 Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale.
4 La SEM può rendere accessibili le informazioni registrate in Kompass alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:5
- a.
alle autorità cantonali degli stranieri;
- b.
ai rappresentanti delle autorità dell’amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo;
- c.
alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazioni sui Paesi.
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 6 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).
Art. 1cAmministrazione dei prestiti1
1 L’amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti.
2 Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dell’amministrazione dei prestiti.
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).
1 Nella banca dati FiSCo sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie di cui agli articoli 20, 22–24a, 26–29 e 31 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19992 sull’asilo (OAsi 2) e all’articolo 15 dell’ordinanza del 15 agosto 20183 sull’integrazione degli stranieri (OIntS) nonché per le analisi statistiche concernenti tali somme.4
2 La banca dati FiSCo dispone di un’interfaccia con il sistema SIMIC per consultare i seguenti dati personali di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, indirizzo di domicilio (dal – al), numero SIMIC, numero N, data d’entrata in Svizzera, stato della procedura (con data), tipo d’affare (con data), modalità di trattamento (con data), passaggio in giudicato delle decisioni nella procedura d’asilo (con data), allontanamento e termine di partenza, codice d’ammissione, scopo del soggiorno, categoria di permesso (con data), data e motivo della partenza, impiego asilo e impiego LStrI (dal – al), numero AVS, attribuzione e ripartizione (con data).5
3 Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano del versamento delle somme forfettarie e delle relative analisi statistiche.
4 I collaboratori del Cantone incaricati dell’attuazione di questo sussidio hanno un accesso in modalità lettura ai dati relativi al loro Cantone limitato agli ultimi quattro anni civili.
5 Tutte le persone che hanno diritti di scrittura e lettura in FiSCo possono registrarvi osservazioni supplementari riguardanti il finanziamento di un caso specifico.6
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437).
- RS 142.312
- RS 142.205
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550).
Art. 1fBanca dati sui casi medici1
1 La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici.
2 Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dei casi medici.
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Art. 1gBanca dati Aiuto individuale al ritorno1
1 Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l’asilo.
2 Hanno accesso alla banca dati i collaboratori della SEM che si occupano del controllo e della valutazione dell’aiuto individuale al ritorno.
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 set. 2015, con effetto dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729).
Art. 1iSistema d’informazione MIDES1
(art. 99a cpv. 3, 99b, 99c e 99d cpv. 1 LAsi)
1 MIDES serve al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione.
2 L’allegato 5 elenca in modo esaustivo i dati contenuti in MIDES e determina la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati.
3 La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5775).
1 Nella banca dati DOPO sono registrati i dati relativi alle persone indispensabili per la pianificazione e l’attuazione delle audizioni, segnatamente:2
- a.
- b.
- c.
dati rilevanti per la retribuzione delle seguenti persone:
- 1.
- 2.
- 3.
specialista in materia di provenienza,
- 4.
- 5.
- 6.
valutatore di prestazioni d’interpretariato,
- 7.
incaricato dell’audizione nel pool degli auditori.
2 Hanno accesso a questi dati i collaboratori della SEM che si occupano della pianificazione e dell’attuazione delle audizioni nonché della retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c.
2bis I fornitori di prestazioni incaricati della consulenza e della rappresentanza legale secondo l’articolo 102f capoverso 2 LAsi ottengono i seguenti diritti d’accesso:
- a.
diritto d’accesso al piano d’impiego dei rappresentanti legali della loro organizzazione e della loro regione, contenente i colloqui previsti e le disponibilità;
- b.
diritto di lettura dei colloqui previsti;
- c.
diritto di registrare e di modificare nel loro piano d’impiego personale le disponibilità dei rappresentanti legali della loro organizzazione e della loro regione;
- d.
diritto di lettura del piano d’impiego della loro regione.3
3 Le persone seguenti hanno accesso esclusivamente ai propri piani d’impiego:
- a.
- b.
- c.
specialista in materia di provenienza;
- d.
- e.
- f.
valutatore di prestazioni d’interpretariato;
- g.
incaricato dell’audizione nel pool degli auditori;
- h.
4 La banca dati DOPO presenta le seguenti interfacce:
- a.
con il sistema SIMIC, per consultare i dati dei richiedenti l’asilo necessari per la pianificazione dell’audizione, in particolare i numeri di riferimento, la nazionalità, la lingua nonché la data e il luogo in cui è stata depositata la domanda d’asilo;
- b.
con il sistema di gestione del personale BV PLUS, per trasferire i dati rilevanti per la retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c;
- c.
con il sistema standardizzato GEVER Confederazione, per la gestione elettronica dei fascicoli personali e per garantire miglioramenti nella gestione dei processi.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 13 giu. 2012 (RU 2012 2903).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437).
1 Il tool FM presenta interfacce con i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO per la visualizzazione centralizzata dei dati pertinenti indispensabili alla procedura d’asilo.
2 L’allegato 6 definisce l’insieme dei dati di cui al capoverso 1, la loro provenienza nonché le interfacce tra il tool FM e i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO.
3 Nessuno dei dati di cui al capoverso 1 è registrato nel tool FM. Possono essere registrati soltanto i commenti legati alle diverse tappe della procedura.
4 Hanno accesso al tool FM gli utenti che hanno già accesso ai sistemi SIMIC, MIDES e DOPO.
5 La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437).
1 Eurodac contiene i dati di cui all’allegato 1.
2 Per i seguenti gruppi di persone, a contare dalla comunicazione dei dati biometrici a Eurodac la durata di conservazione dei dati Eurodac è di:
- a.
richiedenti l’asilo, dieci anni;
- b.
persone ammesse in un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, cinque anni;
- c.
persone alle quali è stata rifiutata l’ammissione in un gruppo di rifugiati oppure la cui procedura di ammissione è stata sospesa, tre anni;
- d.
persone alle quali è stata concessa protezione nel quadro della determinazione di un gruppo di rifugiati, cinque anni;
- e.
persone sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, cinque anni.
3 I dati biometrici rilevati ai fini dell’esecuzione di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati non sono trasmessi a Eurodac.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
Art. 2Divieto di comunicare i dati1
(art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi)
Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso la SEM che in primo grado la domanda d’asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).
Art. 3Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio
Se per l’esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d’origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
Art. 4Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale1
La SEM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all’articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).
- RS 0.142.30
Art. 5Dati biometrici1
1 Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:
- a.
- b.
2 L’accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall’allegato 1 dell’ordinanza del 12 aprile 20062 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).
- RS 142.513
Art. 6Esame dei dati biometrici1
(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA
2)
1 Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a sei anni accompagnati da un genitore.3
3 Nei casi in cui la domanda è presentata dall’estero, al confine, all’aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.
4 Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, la SEM esige dall’Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l’asilo.
5 La SEM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri della Confederazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.
6 Se necessario per chiarire reati, la SEM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso della SEM.
7 Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli della SEM, quest’ultima decide, giusta l’articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l’ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).
- RS 142.51
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, con effetto dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
Art. 6aComunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublino1
(art. 102
c cpv. 3 e 4 LAsi)
2È data una protezione adeguata dei dati della persona interessata ai sensi dell’articolo 102c capoverso 3 LAsi se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell’ordinanza del 31 agosto 20223 sulla protezione dei dati (OPDa).
- Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 6 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- RS 235.11
Art. 6bComunicazione di dati prima del trasferimento nello Stato Dublino competente1
1 Prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nello Stato Dublino competente, la SEM comunica i dati personali di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2025/20552 tramite la linea di comunicazione elettronica secondo l’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione.
2 Per le persone che necessitano di assistenza medica o di un trattamento medico comunica inoltre le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055.
3 La procedura di comunicazione dei dati è retta dagli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2024/13513 nonché dagli articoli 3–5 e dal capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055.
- Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, del 2 ott. 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell’asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, versione della GU L, 2025/2055, 12.11.2025.
- Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.
Art. 6cRegistrazione dei dati comunicati prima del trasferimento nello Stato Dublino competente1
I dati di cui all’articolo 6b capoverso 1 lettera b sono registrati nel sistema d’informazione eRetour. Vanno cancellati al massimo 12 mesi dopo che la persona ha lasciato la Svizzera o dopo la costatazione del suo passaggio alla clandestinità.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
Art. 6dComunicazione di dati Eurodac a Stati non-Dublino1
1 I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati non-Dublino, organizzazioni internazionali, enti privati e persone fisiche.
2 Per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare in via eccezionale dati personali Eurodac a uno Stato non-Dublino, purché:
- a.
siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/13582; e
- b.
lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.
3 Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell’esame di una domanda d’asilo, dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente o dell’applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/13513:
- a.
nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»;
- b.
- c.
data, luogo e Paese di nascita;
- d.
- e.
le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio:
- 1.
tipo e numero del documento di viaggio,
- 2.
- 3.
- 4.
- f.
dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.
4 Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:
- a.
i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:
- 1.
- 2.
data di comunicazione a Eurodac;
- b.
i seguenti dati relativi all’interessato:
- 1.
Stato membro d’origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine,
- 2.
una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l’identificazione, accompagnata da un’indicazione della sua autenticità,
- 3.
luogo e data dell’eventuale sbarco;
- c.
identificativo utente dell’operatore.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.5.2024.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 3.
- Abrogati dall’all. 3 n. 5 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).
Art. 9Comunicazione in singoli casi
1 La SEM può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali.
2 Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l’indirizzo, se la persona che chiede l’informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.
Art. 10Comunicazione di liste
1 La SEM può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell’autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.
2 La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.
Art. 10aValutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati1
(art. 8a cpv. 1 e 10 e art. 47 cpv. 3 LAsi)
1 Possono essere valutati i seguenti dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD):
- a.
dati riguardanti l’identità e la cittadinanza; ne fanno parte, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti;
- b.
dati riguardanti l’itinerario di viaggio; ne fanno parte, nello specifico, dati di navigazione e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.
2 Non possono essere valutati i dati personali rientranti nella sfera di protezione di un segreto professionale secondo l’articolo 321 del Codice penale3 cui la persona stessa è vincolata.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
- RS 235.1
- RS 311.0
Art. 10bAutorizzazione per il trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati1
(art. 8a cpv. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)
1 I dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati possono essere trattati esclusivamente da collaboratori della SEM:
- a.
che svolgono compiti legati all’accertamento dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti l’asilo;
- b.
competenti per l’esecuzione della procedura d’asilo;
- c.
che svolgono compiti legati al sostegno dei Cantoni nell’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo.
2 La SEM provvede affinché i collaboratori di cui al capoverso 1 beneficino della formazione inerente alla protezione dei dati necessaria per l’esercizio della loro attività.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
Art. 10cEsame della proporzionalità1
(art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 8a cpv. 4 LAsi)
1 Allo scopo di garantire la proporzionalità di una valutazione di dati occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall’interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettono di trarre conclusioni inequivocabili sull’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio. La SEM esamina se le informazioni desiderate possono essere acquisite tramite altre misure idonee, nello specifico quelle previste dall’articolo 26 capoverso 2 o 3 LAsi.
2 Le misure idonee vengono applicate qualora rappresentino un’ingerenza minore nei diritti fondamentali del richiedente l’asilo.
3 La SEM disciplina i dettagli procedurali a livello d’istruzione.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
Art. 10dImpiego di software per trattare i dati personali1
1 Per preparare la valutazione dei dati personali, la SEM può trattare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici avvalendosi di un software. Il software utilizzato dev’essere conforme a uno standard forense.
2 Se è impiegato un software, la SEM invita l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata dell’impiego del software. Se ne esprime il desiderio esplicito, l’interessato può presenziare all’impiego del software.
3 La SEM garantisce che l’impiego del software non modifichi i dati personali.
4 I supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato non appena l’impiego del software per il trattamento dei dati personali è terminato.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
Art. 10eRegistrazione temporanea dei dati personali1
(art. 8a cpv. 5, 7 e 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)
1 Se prevede una registrazione temporanea dei dati personali secondo l’articolo 8a capoverso 5 LAsi fino all’ulteriore valutazione, la SEM invita l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata del processo di registrazione temporanea. Se ne esprime il desiderio esplicito, l’interessato può presenziare all’intero processo di registrazione dei suoi dati personali.
2 I supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato non appena il processo di registrazione temporanea è terminato.
3 Durante la registrazione temporanea e fino alla valutazione, i dati personali non possono essere trattati per altri scopi.
4 I dati possono essere registrati in via temporanea al più presto dopo l’esame della proporzionalità. La valutazione è eseguita il più celermente possibile dopo la registrazione temporanea.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
Art. 10fConsultazione e valutazione dirette dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati1
1 Se i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati non vengono registrati temporaneamente, in particolare per motivi tecnici, e se non è utilizzato nessun software, i dati personali di cui all’articolo 10a sono consultati e valutati basandosi direttamente sul supporto di dati dell’interessato.
2 Immediatamente dopo la valutazione dei dati personali, i supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
Art. 10gPresenza dell’interessato e diritto di essere sentito1
(art. 8a cpv. 7 e 9 e art. 47 cpv. 3 LAsi)
1 Qualsiasi valutazione dei dati personali ottenuti da supporti elettronici di dati si svolge in presenza dell’interessato.
2 Può essere svolta in assenza dell’interessato se questi ha presentato una previa dichiarazione scritta di rinuncia o si è rifiutato di partecipare. La SEM documenta per scritto il rifiuto di partecipare e i motivi addotti.
3 Dopo la valutazione dei suoi dati personali, l’interessato deve avere in ogni caso la possibilità di esprimersi sui risultati.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
(art. 8a cpv. 6 e art. 26 cpv. 3 LAsi)
1 All’arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto, la SEM informa l’interessato sui suoi diritti e sui suoi obblighi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati.
2 Nel momento in cui è invitato a consegnare i suoi supporti elettronici di dati, la SEM informa l’interessato nel dettaglio per quanto riguarda:
- a.
lo scopo della consegna dei supporti elettronici di dati;
- b.
i dati personali che vengono trattati;
- c.
il possibile trattamento dei dati personali di terzi figuranti sul supporto elettronico di dati dell’interessato, conformemente all’articolo 8a capoverso 2 LAsi;
- d.
la procedura e la durata della registrazione temporanea;
- e.
l’impiego del software per il trattamento dei dati;
- f.
la cancellazione dei dati personali registrati temporaneamente;
- g.
le categorie di persone autorizzate a trattare i dati;
- h.
la portata dell’obbligo di collaborare, le conseguenze dell’eventuale violazione di tale obbligo nonché le possibilità di ricorso secondo la legge sull’asilo;
- i.
il sussistere del diritto di essere informati, del diritto di rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati nonché le procedure per far valere questi diritti;
- j.
il suo diritto di presenza durante il trattamento dei dati secondo gli articoli 10d capoverso 2 e 10e capoverso 1, durante la valutazione secondo l’articolo 10g e il diritto di presenza della rappresentanza legale secondo l’articolo 10i capoverso 1;
- k.
il diritto di esigere una decisione d’accertamento secondo l’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
3 L’informazione di cui al capoverso 2 avviene per scritto e in una lingua che l’interessato comprende. Quest’ultimo conferma per scritto di aver ottenuto le informazioni di cui al capoverso 2.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
- RS 172.021
Art. 10iDiritto di presenza della rappresentanza legale e ricorso a interpreti1
1 La rappresentanza legale può presenziare al trattamento dei dati personali. La SEM informa il prestatore di servizi o la rappresentanza legale in merito al previsto trattamento dei supporti elettronici di dati e a tutti gli appuntamenti.
2 Nell’ambito del trattamento dei dati personali la SEM si avvale, all’occorrenza, di un interprete.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 208).
Art. 11Esperto in dattiloscopia1
(art. 102aquinquies LAsi)
1 La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 102ater capoverso 5 LAsi è affidata a un esperto in dattiloscopia dei servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
2 In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l’identificazione biometrica. L’esperto in dattiloscopia procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.
3 Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM:
- a.
cancella senza indugio il risultato della consultazione; e
- b.
ne informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.
4 Se dalla verifica emerge che le impronte digitali corrispondono, la SEM informa l’Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.
5 I servizi competenti per l’identificazione biometrica esaminano inoltre le impronte digitali, se:
- a.
dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
- b.
al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
Art. 11aEsperti in immagini del volto1
(art. 102aquinquies LAsi)
1 La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 102ater capoverso 5 LAsi è affidata a un esperto in immagini del volto dei servizi competenti per l’identificazione biometrica di fedpol.
2 In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l’identificazione biometrica. L’esperto in immagini del volto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.
3 Se dalla verifica emerge che le immagini del volto non corrispondono, la SEM:
- a.
cancella senza indugio il risultato della consultazione; e
- b.
ne informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.
4 Se dalla verifica emerge che le immagini del volto corrispondono, la SEM informa l’Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.
5 I servizi competenti per l’identificazione biometrica esaminano inoltre le immagini del volto, se:
- a.
dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
- b.
al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.
6 Se la consultazione automatica di Eurodac ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda sia le impronte digitali sia l’immagine del volto, il risultato può essere verificato da un esperto in immagini del volto.
- Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
1 Il diritto d’accesso è retto dalla LPD2.
2 La SEM tratta le domande d’accesso.
- Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- RS 235.1
Art. 11cDiritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati1
1 La procedura relativa all’esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati Eurodac è retta dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/13582.
2 La SEM tratta le domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.
- Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6d cpv. 2 lett. a.
Art. 11dVigilanza sul trattamento dei dati Eurodac1
1 Nell’esercizio dei propri compiti, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati. Per quest’ultimo funge da referente nazionale.
2 L’IFPDT è l’autorità nazionale di controllo ai sensi degli articoli 43 paragrafo 9, 44, 47 paragrafo 1 e 50 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/13582. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6d cpv. 2 lett. a.
Art. 11eRegistrazione audio nella procedura Dublino1
(art. 26 cpv. 3quater LAsi)
1 La registrazione audio del colloquio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/13512 serve:
- a.
come mezzo probatorio nella procedura Dublino in caso di dubbi in merito alle affermazioni rilasciate dal richiedente l’asilo durante il colloquio;
- b.
per l’esecuzione di un controllo qualitativo dei rapporti d’interrogazione da parte della SEM.
2 La registrazione audio è registrata temporaneamente quale file digitale su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
3 Sono autorizzati a trattare i dati personali contenuti in una registrazione audio unicamente i collaboratori:
- a.
della SEM competenti per compiti nel quadro della procedura Dublino o per il controllo di qualità di cui al capoverso 1 lettera b;
- b.
del Tribunale amministrativo federale (TAF) che si occupano della procedura di ricorso contro una decisione sull’asilo.
4 La SEM garantisce al TAF, su sua richiesta, un accesso sicuro alle registrazioni audio registrate temporaneamente sul server del DFGP. Se le registrazioni non sono accessibili durante più giorni il TAF può richiedere, all’occorrenza, una trascrizione manuale.
5 Il richiedente l’asilo può chiedere di ascoltare la registrazione audio sul posto. Se il richiedente l’asilo o la sua rappresentanza legale si avvale di tale diritto, la SEM comunica il luogo, la data e l’ora previsti a tal fine. È vietato trasmettere il file digitale in qualsivoglia forma per assecondare questa richiesta.
6 Se la registrazione audio è incompleta o difettosa, dopo aver preso atto dell’incompletezza o del difetto il richiedente l’asilo può pretendere un nuovo colloquio. Se non viene immediatamente preteso un nuovo colloquio, è determinante il rapporto d’interrogazione.
7 La registrazione audio è cancellata dal server del DFGP:
- a.
dopo sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito secondo l’articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi;
- b.
quando si conclude la procedura di determinazione dello Stato Dublino competente a causa dell’avvio di una procedura d’asilo in Svizzera.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 266).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 3.
Art. 12Sicurezza dei dati1
La sicurezza dei dati è retta:
- a.
- b.
dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni;
- c.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).
- RS 235.11
- RS 128.1
I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L’archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l’Archivio federale.
Art. 14Statistica, pianificazione e ricerca
2 A scopo di ricerca o di pianificazione, la SEM può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L’ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso della SEM.
- Abrogato dell’all. 3 n. 5 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).
Art. 14aConclusione di trattati internazionali legati all’Eurodac1
La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea che stabiliscono il contenuto delle statistiche mensili intersistemiche e sono stati emanati in virtù dell’articolo 12 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/13582, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 165).
- Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.5.2024.
- RS 172.010
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
Allegati
- Dati del sistema Eurodac
- Modifica del diritto vigente
- Accordi di associazione alla normativa di Dublino
- Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione MIDES
- Interfacce tra i sistemi d’informazione
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.