Législation

Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

RS 192.121 · OSOsp · 32 articoli

Ordinanza sullo Stato ospite (RS 192.121) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (32 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le modalità d’esecuzione della LSO. Definisce in particolare: a. l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni che possono essere accordate in funzione del tipo di benefic…

Art. 2, Definizione di missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative

Per missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative si intendono segnatamente: a. le missioni permanen…

Art. 3, Definizione di missione speciale

RS 0.191.2 Per missione speciale ai sensi della Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali si intendono: a. le missioni temporanee composte di rappresentanti di uno Stato inviate presso…

Art. 4, Definizione di titolare principale

Per titolare principale si intendono le persone beneficiarie menzionate nell’articolo 2, capoverso 2 lettere a e b LSO…

Art. 5, Definizione di membri del personale locale

RS 0.191.01 Per membri del personale locale si intendono le persone assunte da uno Stato per svolgere funzioni ufficiali ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sulle relazi…

Art. 6, In generale

1 Conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, ai seguenti beneficiari istituzionali vengono accordati tutti i privilegi, tutte le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO, oppure, d’…

Art. 7, Organizzazioni internazionali quasi intergovernative

Alle organizzazioni internazionali quasi intergovernative sono accordati tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti: a. l’inviolabilità degli archivi; b. l’esenzione dal…

Art. 8, Altri organismi internazionali

1 Agli altri organismi internazionali possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO. 2 Per determinare l’estensione dei privilegi, delle immunit…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).