Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
RS 192.121 · OSOsp · 32 articoli
Ordinanza sullo Stato ospite (RS 192.121) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 6, modificato (RO 2018 3137) in vigore dal 01.01.2019
- Art. 24, modificato (RO 2018 3137) in vigore dal 01.01.2019
- Art. 25, modificato (RO 2018 3137) in vigore dal 01.01.2019
- Art. 21, modificato (RO 2015 5063) in vigore dal 01.01.2016
- Art. 21, modificato (RO 2015 5063) in vigore dal 01.01.2016
- Art. 21, modificato (RO 2015 5063) in vigore dal 01.01.2016
Estratto del testo (32 articoli)
1 La presente ordinanza disciplina le modalità d’esecuzione della LSO. Definisce in particolare: a. l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni che possono essere accordate in funzione del tipo di benefic…
Per missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative si intendono segnatamente: a. le missioni permanen…
RS 0.191.2 Per missione speciale ai sensi della Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali si intendono: a. le missioni temporanee composte di rappresentanti di uno Stato inviate presso…
Per titolare principale si intendono le persone beneficiarie menzionate nell’articolo 2, capoverso 2 lettere a e b LSO…
RS 0.191.01 Per membri del personale locale si intendono le persone assunte da uno Stato per svolgere funzioni ufficiali ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sulle relazi…
1 Conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, ai seguenti beneficiari istituzionali vengono accordati tutti i privilegi, tutte le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO, oppure, d’…
Alle organizzazioni internazionali quasi intergovernative sono accordati tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti: a. l’inviolabilità degli archivi; b. l’esenzione dal…
1 Agli altri organismi internazionali possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO. 2 Per determinare l’estensione dei privilegi, delle immunit…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
