Législation

Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

OEVRS 142.204In vigoreStato 01.10.202685 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto, campo d’applicazione e definizioni1–2
  2. Sezione 2Disposizioni concernenti l’entrata e il transito aeroportuale3–10
  3. Sezione 2aRestrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica10a–10b
  4. Sezione 3Visto per soggiorni di breve durata e visto di transito aeroportuale11–20
  5. Sezione 4Visto per soggiorni di lunga durata21–27
  6. Sezione 5Procedura alla frontiera28–31
  7. Sezione 6Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo32–33
  8. Sezione 7Autorità competenti34–40
  9. Sezione 8Collaborazione tra le autorità41–44
  10. Sezione 9Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen45–46–53
  11. Sezione 10Sorveglianza dell’arrivo agli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen54–62
  12. Sezione 11Consulenti in materia di documenti63–66
  13. Sezione 12Rifiuto d’entrata e rimedi giuridici67–68
  14. Sezione 12aAccertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale68a–68f
  15. Sezione 13Disposizioni finali69–71

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), ordina:

Sezione 1 Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina l’entrata, il transito aeroportuale, il rilascio del visto agli stranieri e la procedura di accertamento in caso di soggiorno illegale o di attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen.1

2

 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (AAS) non prevedano disposizioni derogatorie.

3

 Gli AAS sono menzionati nell’allegato 1.

4

 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con gli atti dell’UE seguenti: 2

  1. a.

    regolamento (UE) n. 514/20143;

  2. b.

    regolamento (UE) n. 515/20144;

  3. bbis.

    regolamento (UE) 2017/22265;

  4. bter.

    regolamento (UE) 2018/12406;

  5. c.

    regolamento (CE) n. 810/20097 (codice dei visti);

  6. d.

    regolamento (UE) 2019/8178;

  7. e.

    regolamento (UE) 2019/8189;

  8. f.

    regolamento (CE) n. 1683/9510;

  9. g.

    regolamento (CE) n. 1030/200211;

  10. h.

    regolamento (CE) n. 767/200812;

  11. i.

    regolamento (UE) 2021/114813;

  12. j.

    regolamento (UE) 2021/106014;

  13. k.

    decisione n. 1105/2011/UE15;

  14. l.

    regolamento (CE) n. 694/200316;

  15. m.

    regolamento (UE) 2016/39917;

  16. n.

    regolamento (UE) 2024/135618;

  17. o.

    regolamento (UE) 2025/1219.20

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 261).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 549).
  3. Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, versione della GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.
  4. Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, versione della GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.
  5. Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.
  6. Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.
  7. Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415, GU L, 2024/1415, 22.05.2024.
  8. Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.
  9. Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.
  10. Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2685, GU L, 2023/2685, 7.12.2023.
  11. Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2017/1954, GU L 286 dell’1.11.2017, pag. 9.
  12. Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, del 7.12.2023.
  13. Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 lug. 2021 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 251, del 15.7.2021, pag. 48.
  14. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giu. 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
  15. Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco, versione della GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9.
  16. Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 apr. 2003 che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003, GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, del 7.12.2023.
  17. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717, 20.06.2024.
  18. Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.
  19. Regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dic. 2024, sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare le verifiche alle frontiere esterne, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2019/817 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, versione della GU L, 2025/12, 8.1.2025.
  20. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

Art. 2Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

  2. b.

    soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

  3. c.

    transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS1;

  4. d.

    visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:2

    1. 1.

      uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,

    2. 2.

      con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;

  5. e.

    visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:3

    1. 1.

      uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,

    2. 2.

      con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;

  6. f.

    visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;

  7. g.

    cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);

  8. h.

    regioni transfrontaliere: i Cantoni situati lungo le frontiere nazionali della Svizzera e i Cantoni di Appenzello Esterno e Appenzello Interno;

  9. i.

    autorizzazione ai viaggi ETIAS: decisione adottata conformemente al regolamento (UE) 2018/12404 che costituisce una condizione d’entrata per qualsiasi soggiorno nello spazio Schengen.

  1. Gli Acc. di associazione a Schengen sono menzionati nell’all. 1.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 808).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 808).
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. bter.

Sezione 2 Disposizioni concernenti l’entrata e il transito aeroportuale

Art. 3Condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata

1

 Le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen1.2

2

 I mezzi di sussistenza di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale.

3

 A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14–18):

  1. a.

    denaro contante;

  2. b.

    depositi in banca;

  3. c.

    una dichiarazione di garanzia; o

  4. d.

    altre garanzie.

4

 Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 25 del codice dei visti3), autorizzare l’entrata in Svizzera per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:

  1. a.

    non soddisfano una o più condizioni d’entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen); o

  2. b.

    sono stati oggetto di un’opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen (art. 22 del codice dei visti).

5

 Le persone soggette all’obbligo del visto autorizzate a entrare in Svizzera in virtù del capoverso 4 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 4Condizioni d’entrata per un soggiorno di lunga durata

1

 Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen1, anche le seguenti condizioni d’entrata:2

  1. a.

    devono aver ottenuto un visto per soggiorni di lunga durata secondo l’articolo 9 o un’autorizzazione ai viaggi ETIAS;

  2. b.

    devono adempiere le condizioni d’ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

2

 In casi motivati, le persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere autorizzate per motivi umanitari a entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di lunga durata. Ciò è il caso in particolare se la loro vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).

Art. 5Condizioni per il transito aeroportuale

Per un transito aeroportuale, gli stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. a.

    essere titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto ai sensi dell’articolo 6;

  2. b.

    all’occorrenza, aver ottenuto un visto di transito aeroportuale secondo l’articolo 10;

  3. c.

    disporre dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;

  4. d.

    possedere un biglietto d’aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione e aver fatto le necessarie prenotazioni;

  5. e.

    non essere segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) o nelle banche dati nazionali svizzere ai fini della non ammissione;

  6. f.

    non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.

Art. 6Documento di viaggio

1

 Per un soggiorno di breve o lunga durata o per un transito aeroportuale, gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

2

 Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:

  1. a.

    la sua validità supera:

    1. 1.

      di almeno tre mesi la data in cui il titolare intende lasciare lo spazio Schengen, in caso di soggiorno di breve durata,

    2. 2.

      di almeno tre mesi la data del transito o dell’ultimo transito consentito, in caso di transito aeroportuale di passeggeri di aeromobili soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale,

    3. 3.

      di almeno tre mesi la data in cui è stata rilasciata al titolare l’autorizzazione di entrare in Svizzera, in caso di soggiorno di lunga durata;

  2. b.

    è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

  3. c.

    al momento del deposito della domanda di visto, ove il titolare soggiaccia all’obbligo del visto, contiene almeno due pagine in bianco.

3

 Le autorità competenti possono derogare:

  1. a.

    ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2, in casi di emergenza motivati;

  2. b.

    ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 e lettere b e c, in casi motivati.1

4

 Un documento di viaggio è riconosciuto dalla SEM se soddisfa i requisiti seguenti:

  1. a.

    attesta l’identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato o all’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato;

  2. b.

    è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, da un’entità o autorità territoriale o da un’organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera;

  3. c.

    lo Stato oppure l’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini;

  4. d.

    reca gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche internazionali; è in particolare applicabile l’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale.

5

 In casi motivati la SEM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 4. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio, ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).
  2. RS 0.748.0

Art. 7Deroghe all’obbligo di possedere un documento di viaggio

In casi motivati, in particolare per motivi umanitari o per salvaguardare interessi nazionali, la SEM può autorizzare deroghe all’obbligo di possedere un documento di viaggio.

Art. 8Obbligo del visto per soggiorni di breve durata

1

 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/18061 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.2

2

 In deroga al capoverso 1, sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:

  1. a.

    i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata, o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen3);

  2. b.

    i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, del Marocco e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali o multilaterali in materia;

  3. c.

    i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio conformemente all’allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen;

  4. d.

    i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite valido;

  5. e.

    gli scolari di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, purché i loro nomi figurino sull’elenco degli scolari rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato interessato conformemente alla decisione 94/795/GAI4;

  6. f.

    i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito conformemente all’Accordo del 15 ottobre 19465 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;

  7. g.

    i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito conformemente alla Convenzione del 28 settembre 19547 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato;

  8. h.

    i membri delle forze armate che viaggiano nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) o del Partenariato per la libertà e sono titolari di documenti d’identità e di missione previsti dallo Statuto delle truppe della NATO del 19 giugno 19518.

3

 I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata. Sono fatti salvi gli atti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806. Essi sono elencati nell’allegato 5.9

4

 In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:

  1. a.

    i cittadini degli Stati e delle collettività territoriali elencati nell’allegato 2 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;

  2. b.

    i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato 3 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile; se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, queste persone sono soggette all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;

  3. c.

    i cittadini britannici che non siano cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects e British Protected Persons) sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività.

5

 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l’allegato 3 non appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall’obbligo del visto tra l’UE e uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806.10

  1. Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2441, GU L, 2025/2441, 10.12.2025.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2025, in vigore dal 17 dic. 2025 (RU 2025 804).
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.
  4. Decisione del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3, par. 2, lett. b) del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (94/795/GAI), versione della GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.
  5. RS 0.142.37
  6. RS 0.142.30
  7. RS 0.142.40
  8. RS 0.510.1, allegato
  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 344).
  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 gen. 2019, in vigore dal 15 feb. 2019 (RU 2019 431).

Art. 9Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata

1

 Per un soggiorno di lunga durata in Svizzera i cittadini di Paesi terzi sono soggetti all’obbligo di un visto rilasciato dalla Svizzera. Sono esentati dal tale obbligo i titolari di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen.1

2

 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Australia, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 602).

Art. 10Obbligo del visto di transito aeroportuale

1

 I passeggeri di aeromobili soggetti all’obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni dell’articolo 5 lettere a, c–f.

2

 In deroga al capoverso 1, sono soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale:

  1. a.

    i cittadini degli Stati elencati nell’allegato IV del codice dei visti1 (art. 3 par. 1 del codice dei visti);

  2. b.

    i cittadini degli Stati elencati nell’allegato 4 per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti).

3

 Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l’allegato 4 previo esame della situazione migratoria.

4

 In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale:

  1. a.

    i titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS;

  2. b.

    i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

    1. 1.

      titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino, Regno Unito o Stati Uniti d’America, secondo l’allegato V del codice dei visti, che garantisca la riammissione incondizionata del titolare,

    2. 2.

      titolo di soggiorno valido per un Paese o territorio d’oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba;

  3. c.

    i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS in possesso di un visto valido per uno degli Stati seguenti:

    1. 1.

      uno Stato membro dell’UE che non ha recepito il codice dei visti o non lo applica ancora integralmente,

    2. 2.

      Canada, Giappone o Stati Uniti d’America,

    3. 3.

      un Paese o territorio d’oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba;

  4. d.

    i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’UE di cui all’articolo 3 dell’allegato I dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e i familiari di cittadini del Regno Unito che beneficiano dell’Accordo del 25 febbraio 20193 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone;

  5. e.

    i titolari di un passaporto diplomatico riconosciuto e valido rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2;

  6. f.

    i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale.

4bis

 Per i cittadini di cui al capoverso 4 lettera c che effettuano il viaggio di ritorno dopo la scadenza del visto, l’esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se essi rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.5

5

 I passeggeri di aeromobili esentati dall’obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono parimenti esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
  2. RS  0.142.112.681
  3. RS 0.142.113.672
  4. RS 0.748.0
  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

Sezione 2a Restrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica

Art. 10aEccezioni alle restrizioni d’entrata

(art. 5 cpv. 3 e 65a LStrI)
1

 Se la SEM autorizza eccezioni alle restrizioni d’entrata secondo l’articolo 65a capoverso 2 LStrI, la persona in questione è autorizzata a entrare in Svizzera per un soggiorno breve.

2

 Se l’entrata in Svizzera è autorizzata secondo il capoverso 1, l’avente diritto può entrare insieme alle persone seguenti:

  1. a.

    il coniuge, il partner registrato o il partner con cui convive;

  2. b.

    i figli minorenni; o

  3. c.

    un accompagnatore se l’avente diritto necessita assistenza.

3

 Le persone soggette all’obbligo del visto e autorizzate a entrare in virtù dei capoversi 1 e 2 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera.

Art. 10bCertificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto

La rappresentanza all’estero competente o la SEM può rilasciare un certificato per cittadini di Paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto se:

  1. a.

    il certificato è necessario per il viaggio e il trasporto; e

  2. b.

    la loro entrata è autorizzata nonostante le restrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica.

Sezione 3 Visto per soggiorni di breve durata e visto di transito aeroportuale

Art. 11Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata

Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:

  1. a.

    soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;

  2. b.

    entrata in Svizzera secondo l’articolo 3 capoverso 4;

  3. c.

    entrata in Svizzera secondo l’articolo 10a capoversi 1 e 2.

Art. 12Applicazione delle disposizioni del codice dei visti

1

 Le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e dei visti di transito aeroportuale sono rette dalle disposizioni del titolo III (art. 4–36) del codice dei visti1.

2

 Tali disposizioni sono completate dagli articoli 13–19.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 13Impronte digitali

1

 Le impronte digitali dei richiedenti un visto per soggiorni di breve durata sono rilevate secondo l’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131.

2

 Possono inoltre essere utilizzate per stabilire l’identità del richiedente conformemente all’articolo 102 capoverso 1 LStrI.

  1. RS 142.512

Art. 14Dichiarazione di garanzia

1

 L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre il consenso scritto del coniuge. La presente disposizione si applica anche ai partenariati registrati.

2

 Per gli stranieri che non possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone1, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dai competenti organi di controllo alla frontiera.

3

 Possono farsi garanti:

  1. a.

    i cittadini svizzeri;

  2. b.

    gli stranieri titolari di un permesso di dimora (art. 33 LStrI) o di domicilio (art. 34 LStrI);

  3. c.

    le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

  1. RS 0.142.112.681

Art. 15Portata della garanzia

1

 La dichiarazione di garanzia copre le spese che il soggiorno dello straniero nello spazio Schengen cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche, ossia:

  1. a.

    le spese di sostentamento (vitto e alloggio);

  2. b.

    le spese per malattia e infortunio;

  3. c.

    le spese per il ritorno.

2

 La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

3

 L’obbligo ha effetto a decorrere dalla data d’entrata nello spazio Schengen e si estingue dodici mesi dopo tale data.

4

 Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

5

 L’importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

Art. 16Procedura di dichiarazione di garanzia

1

 L’autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.

2

 Può, in singoli casi motivati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

Art. 17Assicurazione sanitaria di viaggio

1

 Chiunque sollecita un visto per soggiorni di breve durata deve dimostrare di possedere un’assicurazione sanitaria di viaggio ai sensi dell’articolo 15 del codice dei visti1.

2

 Sono esentati dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio:

  1. a.

    le persone la cui situazione professionale lascia presumere una copertura assicurativa adeguata (art. 15 par. 6 del codice dei visti);

  2. b.

    i titolari di un passaporto diplomatico (art. 15 par. 7 del codice dei visti).

3

 Per le domande di visto presentate alla frontiera non è richiesta un’assicurazione sanitaria. In determinati casi eccezionali la SEM può reintrodurre tale obbligo.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 18Altre garanzie

Gli stranieri possono, d’intesa con l’autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2).

Art. 19Emolumento di visto

Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di breve durata o di visto di transito aeroportuale è percepito un emolumento conformemente all’articolo 16 del codice dei visti1 e all’ordinanza del 24 ottobre 20072 sugli emolumenti LStrI (OEmol‑LStrI).

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
  2. RS 142.209

Art. 201

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 set. 2023, con effetto dal 15 ott. 2023 (RU 2023 549).

Sezione 4 Visto per soggiorni di lunga durata

Art. 21Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata

1

 Un visto per soggiorni di lunga durata è rilasciato nei casi seguenti:

  1. a.

    ritorno in Svizzera dopo un viaggio all’estero (visto di ritorno ai sensi del capoverso 2);

  2. b.

    soggiorno in Svizzera secondo gli articoli 10 capoverso 2 e 11 capoverso 1 LStrI;

  3. c.

    entrata in Svizzera secondo l’articolo 4 capoverso 2.

2

 È rilasciato un visto di ritorno se:

  1. a.

    lo straniero adempie le condizioni di soggiorno in Svizzera, ma non dispone ancora di un permesso di dimora o di domicilio;

  2. b.

    il soggiorno dello straniero è stato autorizzato nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 capoverso 2 LStrI; oppure

  3. c.

    sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 9 dell’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri.

  1. RS 143.5

Art. 22Competenza territoriale delle rappresentanze svizzere all’estero

1

 Gli stranieri devono presentare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza svizzera del circondario consolare in cui hanno il proprio domicilio legale.1

2

 Le autorità cantonali di migrazione possono consentire deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine, come gli impiegati di società internazionali, gli artisti, gli sportivi o altri professionisti.

3

 Una rappresentanza svizzera può accettare la domanda di uno straniero il cui domicilio legale non si trova nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali lo straniero non ha potuto presentare la sua domanda presso la rappresentanza svizzera competente.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 549).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 549).

Art. 23Comparizione personale

1

 Gli stranieri non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per presentare le proprie domande.

2

 L’autorità competente può esigere la comparizione personale dei richiedenti a scopo di identificazione o per altre verifiche.1

3

 Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, la comparizione personale è in linea di principio obbligatoria. In circostanze eccezionali la SEM può tuttavia derogare a tale obbligo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2025 860).

Art. 24Documenti da allegare alla domanda di visto per soggiorni di lunga durata

La SEM definisce la lista dei documenti necessari per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata.

Art. 25Emolumento di visto

Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata è percepito un emolumento conformemente all’OEmol-LStrI1.

  1. RS 142.209

Art. 26Impronte digitali

1

 Le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di lunga durata non sono rilevate.

2

 In deroga al capoverso 1, le impronte digitali possono essere rilevate per accertare l’identità del richiedente conformemente all’articolo 102 capoverso 1 LStrI.

3

 Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, le impronte digitali sono rilevate sistematicamente.

Art. 27Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata

1

 I visti per soggiorni di lunga durata hanno un periodo di validità massimo di 90 giorni.

2

 In deroga al capoverso 1 e conformemente all’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen1, un visto per soggiorni di lunga durata con un periodo di validità di 120 giorni può essere rilasciato agli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa).

  1. Convenzione, del 14 giu. 1985, di applicazione dell’Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.9.2000 pag. 19.
  2. RS 142.201

Sezione 5 Procedura alla frontiera

Art. 28Attraversamento della frontiera

Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen1.2 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane e le pertinenti disposizioni d’esecuzione.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).
  3. RS 631.0

Art. 29Aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen1

(art. 9 LStrI)
1

 I controlli alle frontiere negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via aerea sono retti dall’articolo 8 e dall’allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen2.

2

 L’entrata attraverso aerodromi che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli alle frontiere nell’area d’atterraggio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

Art. 29aFrontiere interne Schengen della Svizzera12

1

 In caso di controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera, può essere verificato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d’esecuzione. Per il rimanente, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l’articolo 23 del codice frontiere Schengen4.5

2

 La SEM emana istruzioni per delimitare i controlli di cui al capoverso 1 dai controlli alle frontiere esterne Schengen.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).
  3. RS 631.0
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).

Art. 30Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera1

(art. 8 LStrI)
1

 Ciascuna autorità della Confederazione o dei Cantoni competente per la garanzia dell’ordine pubblico o della sicurezza interna può presentare alla SEM una richiesta scritta motivata per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera lungo tutti o determinati tratti delle frontiere interne Schengen della Svizzera.

2

 La decisione sul ripristino e sulla proroga dei controlli di frontiera spetta:

  1. a.

    al Consiglio federale, previa consultazione delle autorità interessate della Confederazione, nello specifico l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), e dei Cantoni;

  2. b.

    al DFGP, in casi urgenti.

3

 Il Consiglio federale ordina la revoca anticipata dei controlli di frontiera ripristinati in via temporanea alle frontiere interne Schengen qualora non risultino più necessari, in particolare se lo scopo perseguito può essere raggiunto anche con misure meno incisive.

4

 Il Consiglio federale informa le commissioni competenti di entrambe le Camere in merito al ripristino e alla proroga dei controlli di frontiera nonché alla loro durata.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).

Art. 31Competenza per i controlli alle frontiere1

1

 Il DFGP disciplina l’esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen e alle frontiere interne Schengen della Svizzera.

2

 I collaboratori dell’UDSC eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen in virtù degli accordi tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e i Cantoni (art. 97 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane).

3

 In caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, questi controlli sono eseguiti dai collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere, d’intesa con i Cantoni di frontiera.

4

 I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui agli articoli 64 capoverso 1 lettere a e b e 64cbis LStrI.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).
  2. RS 631.0

Sezione 6 Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo

Art. 32Portata dell’obbligo di diligenza

(art. 92 LStrI)1
1

 Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto aereo secondo l’articolo 92 capoverso 1 LStrI:

  1. a.

    la debita oculatezza nel selezionare, formare e sorvegliare il personale;

  2. b.

    l’organizzazione richiesta per i controlli di registrazione e d’imbarco e l’approntamento dell’infrastruttura tecnica richiesta.

2

 I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l’esecuzione delle operazioni seguenti:

  1. a.

    controllare prima della partenza se i documenti di viaggio, le autorizzazioni ai viaggi ETIAS, i visti e i titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito aeroportuale sono validi e riconosciuti;

  2. b.

    identificare i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno la cui contraffazione o falsificazione può essere riconosciuta da una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e dotata di una facoltà visiva media;

  3. c.

    identificare un documento di viaggio, visto o titolo di soggiorno manifestamente non appartenente al passeggero;

  4. d.

    verificare se sono stati raggiunti la durata massima del soggiorno e il numero di entrate autorizzate;

  5. e.

    impedire che vengano trasportate persone soggette a una restrizione d’entrata disposta dal Consiglio federale secondo l’articolo 65a LStrI o dal Consiglio dell’UE secondo l’articolo 21bis del codice frontiere Schengen2, sempreché tale restrizione d’entrata sia applicabile alla Svizzera in virtù di un accordo con l’UE.

3

 La SEM può esigere dall’impresa di trasporto aereo ulteriori provvedimenti se:

  1. a.

    determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o

  2. b.

    è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito aeroportuale.

4

 Per ulteriore provvedimento si intende in particolare la produzione di copie di documenti di viaggio, di autorizzazioni ai viaggi ETIAS, di visti o di titoli di soggiorno prima della partenza.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.
  3. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 26 ago. 2026 sui sistemi europeo e nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 474).

Art. 33Modalità di cooperazione

1

 Le modalità di cooperazione ai sensi dell’articolo 94 capoverso 1 LStrI comprendono segnatamente:

  1. a.

    la collaborazione della SEM alla formazione e al perfezionamento professionali nell’ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l’entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti e dei titoli di viaggio richiesti;

  2. b.

    la consulenza della SEM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;

  3. c.

    l’esecuzione della procedura di respingimento nonché l’adempimento da parte dell’impresa di trasporto aereo dei propri obblighi di assistenza e di rimpatrio nei confronti dei passeggeri cui è negato l’ingresso o il transito;

  4. d.

    la collaborazione tra le imprese di trasporto aereo e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

2

 Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui all’articolo 94 capoverso 2 lettera b LStrI, la SEM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l’articolo 93 LStrI.

Sezione 7 Autorità competenti

Art. 34Conclusione di trattati internazionali legati al sistema di ingressi/uscite e al Fondo per la sicurezza interna1

1

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2017/22262, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web (art. 13 par. 7);

  2. b.

    la procedura sostitutiva in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati nonché il sostegno operativo che l’unità centrale ETIAS fornisce in questi casi e i mezzi per fornirlo (art. 13bis par. 3 e 4);

  3. c.

    le prescrizioni riguardanti le informazioni sulla procedura sostitutiva trasmesse dalla Commissione europea qualora l’inserimento dei dati sia tecnicamente impossibile o in caso di guasto del sistema di ingresso e uscita (EES) (art. 21 par. 2);

  4. d.

    lo sviluppo e l’assistenza tecnica dell’EES (art. 36);

  5. e.

    le informazioni da fornire ai cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell’EES (art. 50 par. 4);

  6. f.

    le specifiche e le condizioni per il sito web che contiene informazioni sull’EES (art. 50 par. 5);

  7. g.

    le specifiche della soluzione tecnica per la compilazione di statistiche (art. 72 par. 8);

  8. h.

    norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco delle autorità con accesso all’EES (art. 9 par. 2 regolamento [UE] 2017/2226).4

2

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea riguardanti le procedure di rendicontazione in merito al sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati Schengen e erogati in virtù degli articoli 10 paragrafo 6 e 11 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 515/20145, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA.

2bis

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea riguardanti la definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne ed erogati in virtù degli articoli 5 paragrafo 5 lettera b, 15 e 17 del regolamento (UE) n. 515/2014, sempreché questi trattati siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA.6

3

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) n. 514/20147, sempreché questi trattati siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA, e riguardino:8

  1. a.

    la comunicazione di irregolarità finanziarie e siano emanati in virtù dell’articolo 5 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  2. b.

    il programma di lavoro e l’assistenza emergenziale e siano emanati in virtù dell’articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  3. c.

    il modello conformemente al quale sono redatti i programmi nazionali e siano emanati in virtù dell’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  4. d.

    le condizioni e le modalità del sistema di scambio elettronico dei dati e siano emanati i virtù dell’articolo 24 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  5. dbis.

    le condizioni minime per la designazione delle autorità responsabili con riguardo all’ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per procedere e porre fine alla designazione, e siano stati erogati in virtù dell’articolo 26 paragrafo 4 lettera a del regolamento (UE) n. 514/2014;

  6. dter.

    le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame della loro designazione e siano stati erogati in virtù dell’articolo 26 paragrafo 4 lettera b del regolamento (UE) n. 514/2014;

  7. dquater.

    gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo e siano stati erogati in virtù dell’articolo 26 paragrafo 4 lettera c del regolamento (UE) n. 514/2014;

  8. e.

    le procedure e le prescrizioni necessarie in vista di unificare i controlli svolti dalle autorità competenti e siano emanati in virtù dell’articolo 27 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  9. f.

    i modelli da utilizzare per presentare la richiesta di pagamento del saldo annuale e siano emanati in virtù dell’articolo 44 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  10. g.

    le modalità della procedura di liquidazione annuale dei conti e siano emanati in virtù dell’articolo 45 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  11. h.

    le modalità per l’esecuzione della verifica di conformità e siano emanati in virtù dell’articolo 47 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  12. i.

    le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità e siano emanati in virtù dell’articolo 53 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014;

  13. j.

    i modelli per le relazioni annuale e finale di esecuzione e siano emanati in virtù dell’articolo 54 paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 514/2014.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 907).
  2. Cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. bbis.
  3. RS 172.010
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).
  5. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. b.
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 153).
  7. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. a.
  8. Nuovo testo gisuta la cifra I dell’O del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 153).

Art. 34aConclusione di trattati internazionali legati al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi1

1

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/12402, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    la definizione delle modalità tecniche per la conservazione dei dati (art. 11 par. 10);

  2. abis.

    un modulo che consenta la segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale (art. 15 par. 5);

  3. b.

    il funzionamento del sito web pubblico e dell’applicazione per dispositivi mobili, nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati (art. 16 par. 10);

  4. c.

    i requisiti concernenti il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati (art. 17 par. 9);

  5. d.

    i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video nonché il loro funzionamento (art. 27 par. 5);

  6. e.

    i requisiti concernenti i rischi (art. 33 par. 3);

  7. f.

    le specifiche tecniche dell’elenco di controllo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e lo strumento di valutazione dell’elenco (art. 35 par. 7);

  8. g.

    il modulo standard per il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 38 par. 3);

  9. h.

    le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori e le norme applicabili concernenti la protezione dei dati e la sicurezza (art. 45 par. 2);

  10. i.

    il metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori (art. 45 par. 3);

  11. j.

    i dettagli delle procedure sostitutive (art. 46 par. 4);

  12. jbis.

    il sostegno operativo che l’unità centrale ETIAS fornisce in questi casi ai vettori e i mezzi per fornirlo (art. 46 par. 5);

  13. k.

    i piani d’emergenza tipo in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne dello spazio Schengen (art. 48 par. 4);

  14. l.

    il piano di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro tipo (art. 59 par. 4);

  15. m.

    le misure necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle interfacce uniformi nazionali, dell’infrastruttura di comunicazione e del portale per i vettori (art. 73 par. 3 lett. b);

  16. n.

    il meccanismo e le procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel sistema centrale ETIAS e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati (art. 74 par. 5);

  17. o.

    gli opuscoli distribuiti ai viaggiatori durante il periodo transitorio (art. 83 par. 4);

  18. p.

    il funzionamento dell’archivio centrale e le norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all’archivio (art. 84 par. 2);

  19. q.

    le specifiche della soluzione tecnica ai fini dell’elaborazione delle statistiche (art. 92 par. 8).

2

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/1240, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    i requisiti del servizio di account sicuro che consente ai richiedenti di fornire all’occorrenza i documenti o le informazioni supplementari richiesti (art. 6 par. 4);

  2. abis.

    la definizione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, in una segnalazione o in un fascicolo degli altri sistemi di informazione dell’UE consultati (art. 11 par. 9);

  3. b.

    l’elaborazione dell’elenco dei gruppi di posizioni lavorative (art. 17 par. 3 e 5);

  4. c.

    il contenuto e il formato delle domande poste ai richiedenti (art. 17 par. 5);

  5. d.

    il contenuto e il formato delle domande aggiuntive e l’elenco predefinito di risposte a tali domande (art. 17 par. 6);

  6. e.

    i metodi e processi di pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi e le variazioni dell’importo di questi diritti (art. 18 par. 4);

  7. f.

    il contenuto e il formato dell’elenco predefinito di opzioni relative alla trasmissione di informazioni o documenti aggiuntivi all’unità nazionale ETIAS (art. 27 par. 3);

  8. g.

    la definizione dello strumento di verifica per consentire ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi (art. 31);

  9. h.

    la definizione ulteriore dei rischi per la sicurezza, dei rischi di immigrazione illegale o dell’alto rischio epidemico (art. 33 par. 2);

  10. i.

    le salvaguardie per mezzo di regole e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d’informazione e per definire le condizioni dell’apposizione di un indicatore sull’autorizzazione al viaggio (art. 36 par. 4);

  11. j.

    il tipo, la lingua e il formato delle informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte, nonché i motivi dell’apposizione di un indicatore (art. 39 par. 2);

  12. k.

    lo strumento per consentire ai richiedenti di prestare e revocare il loro consenso (art. 54 par. 2);

  13. l.

    la proroga del periodo durante il quale l’utilizzo dell’ETIAS è facoltativo (art. 83 par. 1);

  14. m.

    la proroga del periodo di tolleranza (art. 83 par. 3);

  15. n.

    la definizione ulteriore del sostegno finanziario destinato agli Stati Schengen per le spese sostenute ai fini dell’adattamento e dell’automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l’ETIAS (art. 85 par. 3).

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 907).
  2. Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 set. 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
  3. RS 172.010

Art. 34bConclusione di trattati internazionali legati codice dei visti1

1

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al codice dei visti2, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    l’adozione di un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione (art. 14 par. 5bis);

  2. b.

    le condizioni per il rilascio dei visti per ingressi multipli da applicare in ciascuna giurisdizione (art. 24 par. 2quinquies);

  3. c.

    la compilazione dei campi dati del visto in formato elettronico (art. 27 par. 1);

  4. d.

    l’apposizione del visto adesivo sul documento di viaggio (art. 29 par. 1bis);

  5. e.

    le istruzioni operative per il rilascio di visti ai marittimi alla frontiera esterna Schengen (art. 36 par. 2bis);

  6. f.

    le istruzioni operative relative all’applicazione pratica del codice dei visti (art. 51);

  7. g.

    le norme minime da utilizzare per il controllo e la verifica dei documenti di viaggio che consentono di verificarne l’autenticità nonché la tecnologia, i metodi e le procedure da utilizzare per il trattamento dei dati sul chip (art. 12 par. 7).

2

 Essa ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione del Consiglio dell’UE relativi al codice dei visti, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    la sospensione dell’applicazione dell’esenzione da emolumenti o delle facilitazioni per quanto riguarda la produzione di giustificativi, i termini di trattamento o il rilascio di visti per entrate multiple nei confronti di tutti i cittadini o di determinate categorie di cittadini di un dato Paese terzo che non coopera a sufficienza nell’ambito della riammissione di propri cittadini in situazione irregolare (art. 25bis par. 5 lett. a e 6);

  2. b.

    l’aumento graduale dell’emolumento di visto se il Paese terzo interessato continua a non cooperare a sufficienza (art. 25bis par. 5 lett. b e 6);

  3. c.

    la concessione di facilitazioni specifiche a tutti i cittadini o a determinate categorie di cittadini di un dato Stato terzo che coopera a sufficienza nell’ambito della riammissione di persone in situazione irregolare (art. 25bis par. 8).4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
  3. RS 172.010
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 75).

Art. 34cConclusione di trattati internazionali legati all’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino1

1

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/8172 e (UE) 2019/8183, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA4 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un collegamento rosso tra due o più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 32 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);

  2. b.

    un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un collegamento bianco tra due o più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 33 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818;

  3. c.

    i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell’Eurodac, nell’ECRIS-TCN, nel BMS e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici (art. 37 par. 4);

  4. d.

    l’istituzione e lo sviluppo di un formato universale dei messaggi per definire le norme relative a determinati elementi relativi al contenuto dello scambio di informazioni transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni (art. 38 par. 3).

2

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili (art. 28 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);

  2. b.

    i dettagli relativi al portale web per l’esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, nonché di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di tali dati (art. 49 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1837).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. d.
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. e.
  4. RS 172.010

Art. 34dConclusione di trattati internazionali legati al modello uniforme dei visti e dei permessi di soggiorno per cittadini di Stati terzi1

1

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1683/952, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95 e stabiliscano prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei visti o stabiliscano il carattere segreto di tali prescrizioni.4

2

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1030/20025, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli seguenti del regolamento (CE) n. 1030/2002 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei permessi di soggiorno per cittadini di Paesi terzi (art. 2 e 3);

  2. b.

    prescrizioni tecniche per il rilevamento dei dati biometrici (art. 4b).

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1837).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. f.
  3. RS 172.010
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168).
  5. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. g.

Art. 34eConclusione di trattati internazionali legati al sistema centrale d’informazione visti1

1

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/20082, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco (art. 5bis par. 3);

  2. b.

    la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco delle autorità con accesso al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 6 par. 5);

  3. c.

    la definizione dei rischi sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici (art. 9undecies par. 3);

  4. d.

    la definizione e lo sviluppo del meccanismo e delle procedure per lo svolgimento di controlli di qualità nonché di requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29 par. 2bis);

  5. e.

    la definizione delle specifiche di tali norme di qualità per la registrazione dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29bis par. 3);

  6. f.

    la definizione delle misure necessarie per lo sviluppo del C-VIS, delle interfacce nazionali in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunicazione tra il C-VIS e le interfacce (art. 45 par. 1);

  7. g.

    la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del C-VIS (art. 45 par. 2 lett. a–f);

  8. gbis.

    la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità della piattaforma dell’UE per le domande di visto, al suo utilizzo, ai formati dei documenti o dati personali da fornire e alle norme relative al trattamento dei dati (art. 45 par. 2 lett. g–r);

  9. h.

    la definizione delle specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel C-VIS (art. 45 par. 3);

  10. i.

    la definizione di norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili (art. 45quater par. 3);

  11. j.

    la definizione del metodo di autenticazione per i vettori (art. 45quater par. 5);

  12. k.

    la definizione dei dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati (art. 45quinquies par. 3);

  13. l.

    la definizione delle specifiche della soluzione tecnica messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell’elaborazione delle statistiche (art. 50 par. 4).

2

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    la definizione di un modulo di domanda semplificato nella piattaforma dell’UE per le domande di visto, da utilizzare nelle procedure per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio o per la proroga del visto (art. 7ter par. 7);

  2. abis.

    l’elaborazione dell’elenco predefinito di occupazioni (art. 9 par. 3);

  3. b.

    la definizione esatta dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico (art. 9undecies par. 2);

  4. c.

    la predisposizione di un manuale che definisca le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni nel quadro dell’interoperabilità dei sistemi d’informazione (art. 9nonies par. 2 e 22ter par. 18).

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. h.
  3. RS 172.010

Art. 34fConclusione di trattati internazionali legati al Fondo di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti1

1

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/11482, sempreché gli atti di esecuzione stabiliscano il modello per il bilancio annuale e siano stati adottati sulla base dell’articolo 29 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2021/1148 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3.

2

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1148, sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base dell’articolo 31 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1148 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA.

3

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali concernenti gli atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/10604, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    l’approvazione dei programmi nazionali (art. 23 par. 4);

  2. b.

    l’assunzione di decisioni sulle rettifiche finanziarie (art. 104 par. 4).

4

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1060, sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base dell’articolo 114 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA.

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. i.
  3. RS 172.010
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. j.

Art. 34gConclusione di trattati internazionali legati alla decisione n. 1105/2011/UE1

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea che riguardano l’allestimento o l’aggiornamento dell’elenco dei documenti di viaggio con i quali è consentito attraversare le frontiere esterne e sono emanati sulla base della decisione n. 1105/2011/UE2, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 549).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. k.
  3. RS 172.010

Art 34hConclusione di trattati internazionali legati al regolamento (CE) n. 694/20031

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 694/20032, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 694/2003 e stabiliscano prescrizioni tecniche per il modello uniforme di documento di transito agevolato e di documento di transito ferroviario agevolato o stabiliscano il carattere segreto di tali prescrizioni.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. l.
  3. RS 172.010

Art. 34iConclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2016/3991

1

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2016/3992, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2016/399 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    il modello per la notifica sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (art. 27 par. 6);

  2. b.

    il modello uniforme di relazione sul ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne (art. 33 par. 4).

2

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2016/399, sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base degli articoli e dei paragrafi del regolamento (UE) 2016/399 menzionati di seguito e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    modalità supplementari per la sorveglianza di frontiera (art. 13 par. 5);

  2. b.

    modifiche degli Allegati III, IV e VIII del regolamento (UE) 2016/399 (art. 36 par. 1);

  3. c.

    integrazioni di categorie di persone autorizzate a effettuare viaggi essenziali nell’Allegato XI Parte B del regolamento (UE) 2016/399 (art. 36 par. 2).

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 345).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.
  3. RS 172.010

Art. 34jConclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2024/13561

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/13562, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1356 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. a.

    la procedura del controllo di sicurezza e le specifiche dettagliate per l’estrazione dei dati dei sistemi d’informazione dell’UE (art. 15 par. 5);

  2. b.

    la procedura di cooperazione tra le autorità responsabili per lo svolgimento degli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol e le unità nazionali Europol, rispettivamente, per determinare la minaccia per la sicurezza interna (art. 16 par. 8).

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 163).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. n.
  3. RS 172.010

Art. 34kConclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2025/121

1

 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2025/122, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA3 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2025/12 e definiscano quanto segue:

  1. a.

    le norme tecniche e procedurali relative alle verifiche del formato e della trasmissione dei dati nonché agli avvisi corrispondenti (art. 13 par. 4);

  2. b.

    le norme tecniche e procedurali relative alla trasmissione delle informazioni anticipate sui passeggeri (dati API) dal router, comprese le prescrizioni relative alla sicurezza dei dati (art. 14 par. 5);

  3. c.

    le responsabilità dei contitolari del trattamento e gli obblighi dettati dalla legislazione in materia di protezione dei dati dei contitolari del trattamento e del responsabile del trattamento (art. 18 par. 4);

  4. d.

    le norme relative alle connessioni e all’integrazione delle autorità di frontiera competenti con il router, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati (art. 23 par. 2);

  5. e.

    le norme relative alle connessioni e all’integrazione dei vettori aerei con il router, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati (art. 24 par. 2).

2

 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2025/12, sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base degli articoli e dei paragrafi del regolamento (UE) 2025/12 menzionati di seguito e definiscano quanto segue:

  1. a.

    la fine del periodo transitorio durante il quale i vettori aerei devono fare in modo che i passeggeri possano fornire i dati API manualmente nel corso dell’accettazione online (art. 5 par. 6);

  2. b.

    i requisiti tecnici e le norme operative per la raccolta automatizzata e manuale dei dati API, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati (art. 5 par. 7);

  3. c.

    le norme sui protocolli comuni e sui formati di dati supportati da usare per il trasferimento criptato dei dati API al router, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati (art. 6 par. 3);

  4. d.

    le norme in materia di rettifica, integrazione e aggiornamento dei dati API (art. 9 par. 6).

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 431).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. o.
  3. RS 172.010

Art. 35Segreteria di Stato della migrazione

1

 La SEM ha la competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l’articolo 38, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di migrazione secondo l’articolo 39.

2

 Ha la competenza di autorizzare l’entrata in Svizzera delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.

3

 È competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, segnatamente:

  1. a.

    emanare direttive in materia di visti e di controllo alle frontiere, sempreché non rientrino nella regolamentazione europea;

  2. b.

    emanare direttive sul ritiro di documenti di viaggio, documenti d’identità e documenti giustificativi falsi o falsificati o per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo;

  3. c.

    allestire rapporti sull’immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne, collaborando a tal fine con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate;

  4. d.

    collaborare alla formazione e al perfezionamento professionali delle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;

  5. e.

    allestire rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti;

  6. f.

    sviluppare la strategia svizzera per una gestione integrata delle frontiere in collaborazione con le autorità federali e cantonali interessate.

Art. 36Rappresentanze all’estero

Le rappresentanze all’estero rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o di transito aeroportuale a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni.

Art. 37Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportuale1

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportuale rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o i visti di transito aeroportuale a nome della SEM, del DFAE o dei Cantoni a seconda della competenza.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).

Art. 38Dipartimento federale degli affari esteri

1

 Il DFAE ha la competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera delle persone seguenti soggette all’obbligo del visto:1

  1. a.

    persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera;

  2. b.

    titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;

  3. c.

    persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite.

2

 È competente per le proroghe dei visti per soggiorni di breve durata e di transito aeroportuale rilasciati in virtù del capoverso 1. Questa competenza può essere delegata ai Cantoni.

3

 Il DFAE emana istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio ambito di competenza.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 26 ago. 2026 sui sistemi europeo e nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 474).
  2. RS 192.12

Art. 39Autorità cantonali di migrazione

1

 Le autorità cantonali di migrazione sono competenti in materia di rilascio dei visti quando il soggiorno è soggetto a permesso cantonale.

2

 Alle autorità cantonali di migrazione compete:

  1. a.

    rilasciare un visto per un soggiorno di breve durata successivo a un soggiorno di lunga durata in Svizzera; e

  2. b.

    prorogare i visti per soggiorni di breve durata a nome della SEM e del DFAE.

Art. 39aDelega di compiti nel quadro della procedura del visto1

1

 Il DFAE e la SEM si accertano che la delega di compiti in virtù dell’articolo 98b LStrI sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

2

 Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all’articolo 43 paragrafo 2 e all’allegato X del codice dei visti2.

3

 Spetta al DFAE:

  1. a.

    verificare la solvenza e l’affidabilità dei prestatori di servizi;

  2. b.

    verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;

  3. c.

    controllare l’attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all’articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti;

  4. d.

    formare i prestatori di servizi affinché abbiano le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;

  5. e.

    garantire che i dati trasferiti per via elettronica alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell’articolo 44 del codice dei visti.

4

 Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.

5

 Per i loro servizi i prestatori di servizi, oltre agli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto, possono fatturare gli emolumenti di cui all’articolo 17 paragrafi 4, 4bis e 4ter del codice dei visti, secondo il principio della copertura delle spese effettive.

6

 Conformemente all’articolo 42 del codice dei visti, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all’articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 549).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett c.

Art. 40Sorveglianza

1

 Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.

2

 Il DFGP sorveglia l’esecuzione delle altre disposizioni in materia d’entrata.

Sezione 8 Collaborazione tra le autorità

Art. 41Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

1

 Il DFAE e la SEM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici o le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:

  1. a.

    all’Ufficio federale di polizia;

  2. b.

    alla Segreteria di Stato dell’economia;

  3. c.

    all’Amministrazione federale delle finanze;

  4. d.

    alle autorità cantonali in materia di migrazione;

  5. e.

    al Servizio delle attività informative della Confederazione.

2

 Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 del codice dei visti1), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto alla SEM. Questa provvede alla trasmissione all’autorità estera competente. La procedura è retta dall’articolo 22 del codice dei visti.

3

 Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice dei visti, la SEM informa gli altri Stati Schengen.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 42Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

1

 La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice dei visti1. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

2

 D’intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 43Collaborazione consolare in loco

La collaborazione fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall’articolo 48 del codice dei visti1.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 44Collaborazione fra le autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali preposte all’esecuzione delle disposizioni sull’entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.

Sezione 9 Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

Art. 45

Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 103g capoverso 2 LStrI:

  1. a.

    i cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS;

  2. b.

    i cittadini di Paesi terzi.

Sezione 10 Sorveglianza dell’arrivo agli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

Art. 54Sistema di riconoscimento facciale

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStrI. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.

Art. 55Dati contenuti nel sistema

1

 Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

  1. a.

    un’immagine statica del viso (immagine primaria);

  2. b.

    cognome, nomi e pseudonimi della persona in questione;

  3. c.

    data di nascita;

  4. d.

    sesso;

  5. e.

    cittadinanza;

  6. f.

    aeroporto di partenza;

  7. g.

    riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;

  8. h.

    luogo, data e ora del rilevamento.

2

 Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

3

 I dati di cui al capoverso 1 lettere a–f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.

Art. 56Condizioni per il rilevamento dei dati

Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 57Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l’identità o la provenienza di una persona che:

  1. a.

    nella zona di transito dell’aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d’asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e

  2. b.

    non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Art. 58Procedura per interrogare il sistema

1

 Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 56 e 57, viene acquisita un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

2

 Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all’articolo 55 capoverso 1.

Art. 59Comunicazione dei dati ad altri enti

I dati di cui all’articolo 55 capoverso 1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d’asilo o d’allontanamento:

  1. a.

    SEM;

  2. b.

    autorità cantonali in materia di migrazione;

  3. c.

    rappresentanze all’estero.

Art. 60Cancellazione dei dati

1

 I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni.

2

 I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d’asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

3

 L’immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l’immagine primaria vanno distrutti immediatamente dopo la consultazione dei dati.

Art. 61Responsabilità

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.

Art. 62Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi

Gli articoli 50 capoverso 3 e 51–53 si applicano per analogia ai diritti degli interessati, alla sicurezza dei dati, alle statistiche e all’analisi dei dati.

Sezione 11 Consulenti in materia di documenti

Art. 63Accordi sull’impiego di consulenti in materia di documenti

1

 Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il DFF e con le autorità cantonali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStrI).1

2

 Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).

Art. 64Collaborazione

La SEM, le autorità federali e cantonali competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti (autorità che distaccano i consulenti) e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:1

  1. a.

    le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti;

  2. b.

    la ripartizione delle spese per l’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;

  3. c.

    le modalità dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).

Art. 65Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti1

1

 D’intesa con le autorità che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

2

 D’intesa con la SEM e con le autorità che distaccano i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:

  1. a.

    la definizione di obiettivi comuni;

  2. b.

    la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti;

  3. c.

    la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.

3

 L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità che distaccano i consulenti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).

Art. 66Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti1

1

 D’intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le autorità svizzere competenti per il controllo alla frontiera e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.

2

 D’intesa con le autorità nazionali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:

  1. a.

    la definizione di obiettivi comuni;

  2. b.

    la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;

  3. c.

    la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.

3

 L’attuazione operativa dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d’impiego.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 240).

Sezione 12 Rifiuto d’entrata e rimedi giuridici

Art. 67Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale

1

 Le decisioni di rifiuto, annullamento e revoca di un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale sono emanate a nome della SEM (art. 35) o del DFAE (art. 38) mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice dei visti1.

2

 Se a uno straniero viene negata l’entrata in Svizzera all’aeroporto, la SEM emana una decisione impugnabile conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LStrI.

3

 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali in materia di migrazione in virtù dell’articolo 39 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 68Soggiorno di lunga durata

1

 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali in materia di migrazione in virtù dell’articolo 39 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.

2

 Le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera c sono emanate a nome della SEM mediante un modulo.

Sezione 12a Accertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale

Art. 68aInformazioni sugli accertamenti

1

 Prima dell’inizio degli accertamenti, l’autorità competente per gli accertamenti informa lo straniero circa:

  1. a.

    lo scopo, la durata e le singole fasi degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/13561;

  2. b.

    i possibili risultati degli accertamenti;

  3. c.

    il suo diritto di presentare una domanda d’asilo;

  4. d.

    i suoi diritti e i suoi obblighi durante gli accertamenti, nello specifico l’obbligo di collaborare secondo la legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati.

2

 Nel corso della procedura informa lo straniero circa:

  1. a.

    i requisiti per l’entrata e il soggiorno, nello specifico le condizioni d’entrata di cui al regolamento (UE) 2016/3993, qualora tali informazioni non siano già state fornite in precedenza;

  2. b.

    l’accesso all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione secondo l’articolo 60 LStrI, se opportuno.

3

 L’informazione di cui ai capoversi 1 e 2 è fornita in forma cartacea oppure elettronica e in una lingua che l’interessato comprende o si può presumere comprenda. Se necessario si ricorre a un interprete. Nel caso di stranieri minorenni, l’informazione è fornita secondo modalità a misura di minore e consone all’età, con il coinvolgimento di un genitore, di un familiare adulto o di una persona di fiducia.

4

 La SEM mette a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti i documenti necessari allo scopo di garantire un’informazione uniforme.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. n.
  2. RS 235.1
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

Art. 68bAssegnazione a un centro prima degli accertamenti

Prima degli accertamenti lo straniero è assegnato a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi se:

  1. a.

    è rintracciato sul territorio della Svizzera e presenta una domanda d’asilo; oppure

  2. b.

    presenta una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero e non viene svolta una procedura d’asilo all’aeroporto secondo l’articolo 22 LAsi.

Art. 68cConclusione degli accertamenti

1

 Gli accertamenti sono conclusi se:

  1. a.

    tutte le fasi degli accertamenti di cui agli articoli 9b capoverso 2 o 9c capoverso 2 LStrI, 21a capoverso 4 o 26 capoverso 1ter della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi) sono state espletate entro i termini prescritti;

  2. b.

    il termine è scaduto prima del completamento di tutte le fasi degli accertamenti.

2

 Se lo straniero non presenta una domanda d’asilo, dopo il completamento degli accertamenti l’autorità competente svolge una procedura di allontanamento secondo l’articolo 64 LStrI.

3

 Se durante gli accertamenti presenta una domanda d’asilo, dopo il completamento degli accertamenti lo straniero è indirizzato a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi.

  1. RS 142.31

Art. 68dModulo per gli accertamenti

1

 Al termine degli accertamenti l’autorità competente per gli stessi compila un modulo secondo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/13561. Il modulo è messo a disposizione dalla SEM.

2

 L’interessato ottiene il modulo compilato o i risultati degli accertamenti in esso contenuti in forma cartacea o elettronica. Non sono comunicati i risultati della consultazione dei sistemi d’informazione ai fini del controllo di sicurezza.

3

 L’interessato può segnalare eventuali indicazioni errate figuranti nel modulo. L’autorità competente appone sul modulo compilato una nota corrispondente. Questo non deve comportare svantaggi per l’interessato nel quadro di una procedura successiva.

4

 L’autorità competente inoltra il modulo compilato all’autorità competente in vista della procedura successiva.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. n.

Art. 68eCostatazione di accertamenti svolti in precedenza

1

 Se in precedenza lo straniero è già stato sottoposto ad accertamenti, l’autorità competente non svolge ulteriori accertamenti.

2

 Può dare per acquisiti accertamenti svolti in precedenza se lo straniero è stato registrato nel sistema d’informazione Eurodac dopo il 12 giugno 2026.

Art. 68fAccertamenti in caso di procedimento penale o di procedura di estradizione

1

 Se lo straniero è oggetto di un procedimento penale o di una procedura di estradizione pendente, si omettono gli accertamenti. Sono eccettuati i procedimenti penali avviati in virtù dell’articolo 115 LStrI.

2

 Se durante gli accertamenti è avviato un procedimento penale o una procedura di estradizione nei confronti dello straniero, si pone fine agli accertamenti. Sono eccettuati i procedimenti penali avviati in virtù dell’articolo 115 LStrI. Il motivo della cessazione degli accertamenti è indicato nel modulo di cui all’articolo 68d.

Sezione 13 Disposizioni finali

Art. 69Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1

 L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è abrogata.

2

 Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

…2

  1. [RU 2008 5441, 6273 cifra III; 2009 5097, 6937 all. 4 cifra II n. 6; 2010 1205, 5763, 5767; 2011 3317; 2012 3817, 4891; 2013 2733; 2014 1393; 2015 1849 cifra I n. 2, 1867, 3035, 3723, 4237 cifra III; 2016 1283, 3721; 2017 563 cifra I n. 2, 1683, 2549, 3273]
  2. Le mod. possono essere consultate alla RU 2018 3087.

Art. 70Disposizione transitoria

Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 71Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018.

Allegati

  • Accordi d’associazione a Schengen
  • Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per un soggiorno di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività
  • Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per un soggiorno di breve durata dal nono giorno di attività oppure dal primo giorno di attività se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica
  • Stati per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti)
  • Atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).