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Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

RS 361.3In vigoreStato 12.06.202627 articoli

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    modificato: art. 17 · introdotto: art. 23, 23a
  • RU 2022 698in vigore il 23.01.2023
    abrogato: art. 19 a 21
  • RU 2022 650in vigore il 22.11.2022
    modificato: art. 3a
  • RU 2021 368in vigore il 01.07.2021
    modificato: art. 5

7 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–6
  2. Sezione 2AFIS7–14
  3. Sezione 3Trattamento dei dati in altri sistemi d’informazione15
  4. Sezione 4Comunicazione e trasmissione dei dati16
  5. Sezione 5Cancellazione dei dati17–23a
  6. Sezione 6Disposizioni finali24–27

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 354 capoverso 4 del Codice penale, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e scopo

1

 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il trattamento di dati segnaletici di natura biometrica da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri e dell’asilo.1

2

 Il trattamento dei dati segnaletici ha lo scopo di permettere alle autorità della Confederazione e dei Cantoni di identificare persone vive e morte, di identificare le tracce rilevate sul luogo di un reato, nonché di individuare connessioni tra i reati.

3

 Per altro, sono applicabili l’articolo 87 dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e l’articolo 226 dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane (OD).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 269).
  2. RS 142.201
  3. RS 631.01

Art. 2Dati segnaletici di natura biometrica

Sono considerati dati segnaletici di natura biometrica ai sensi della presente ordinanza:

  1. a.

    i dati dattiloscopici: impronte digitali, palmari e del profilo della mano;

  2. b.

    le tracce dattiloscopiche rilevate in relazione a un sospetto di reato (qui di seguito «tracce»);

  3. c.

    le fotografie;

  4. d.

    i connotati.

Art. 3Compiti di fedpol

1

 I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell’ambito dei seguenti compiti:

  1. a.

    gestione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) al fine di registrare in modo centralizzato i dati segnaletici di natura biometrica di cui all’articolo 2, nonché di confrontarli in modo automatizzato e di analizzarli;

  2. b.

    amministrazione dei registri delle impronte digitali e delle fotografie loro trasmesse;

  3. c.

    ricezione e controllo della qualità e dell’esaustività dei dati segnaletici forniti da altre autorità;

  4. d.

    confronto dei dati segnaletici loro forniti con quelli dei propri registri;

  5. e.

    comunicazione del risultato del confronto all’autorità richiedente, ad altre autorità di perseguimento penale che indagano nei confronti della stessa persona, nonché ad altre autorità che devono conoscere l’identità della persona in questione per adempiere i loro compiti legali;

  6. f.

    elaborazione di statistiche sui risultati;

  7. g.

    messa a disposizione dei dati dattiloscopici esistenti in favore delle autorità di cui all’articolo 4, qualora esse, nel caso singolo, abbiano richiesto tali dati e i dati siano indispensabili per l’adempimento dei loro compiti;

  8. h.

    trasmissione automatizzata dei dati segnalateci di natura biometrica alla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS).

2

 I servizi competenti di cui al capoverso 1 devono essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 170251.

  1. ISO/IEC 17025: 2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura. La norma può essere consultata gratuitamente presso fedpol od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

Art. 3aCompetenza della SEM1

In caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM può fornire per via informatizzata le impronte digitali e le immagini del viso al N‑SIS a partire da AFIS. La persona interessata è informata sull’utilizzazione di questi dati conformemente agli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD).3

  1. Introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 3 apr. 2019 sulla fornitura di dati biometrici e sugli accessi in ambito migratorio al N-SIS (RU 2019 1257). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 650).
  2. RS 235.1
  3. Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 cifra II n. 44 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 4Autorità committenti

1

 Le autorità seguenti possono far confrontare dal servizio incaricato della gestione di AFIS i dati segnaletici di natura biometrica:

  1. a.

    i servizi di fedpol competenti per la Polizia giudiziaria federale e per la cooperazione internazionale di polizia;

  2. b.

    i servizi della SEM competenti per l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione, per l’esame delle condizioni d’entrata e per le procedure in materia di diritto degli stranieri;

  3. c.

    il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente per l’assistenza giudiziaria internazionale;

  4. d.

    i servizi dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1 competenti per l’identificazione delle persone;

  5. e.

    le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio di visti;

  6. f.

    il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

  7. g.

    i servizi di polizia incaricati in virtù del diritto cantonale del rilevamento segnaletico e dell’identificazione delle persone nei Cantoni;

  8. h.

    le autorità dei Cantoni competenti in materia di stranieri e asilo, sempre che siano autorizzate dalla SEM a confrontare i dati in AFIS.

2

 Il servizio cantonale d’identificazione di cui al capoverso 1 lettera g funge da interlocutore principale di fedpol per tutte le questioni correlate all’applicazione della presente ordinanza da parte dei servizi di polizia del Cantone pertinente.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 5Diritti delle persone interessate

1

 I diritti delle persone interessante, in particolare il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della LPD1.2

2

 La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve presentare a fedpol una domanda nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 20223 sulla protezione dei dati (OPDa).4

  1. RS 235.1
  2. Nuovo testo giusta la cifra III dell’O dell’11 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 368).
  3. RS 235.11
  4. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 44 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 6Archiviazione dei dati1

La consegna all’Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d’informazione è retta dall’articolo 38 LPD2 e dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull’archiviazione.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 44 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  2. RS 235.1
  3. RS 152.1

Sezione 2 AFIS

Art. 7Principi

1

 AFIS contiene dati segnaletici di natura biometrica.

2

 A ogni rilevamento segnaletico di una persona e a ogni traccia è attribuito un numero unico di controllo del processo.

3

 Sono registrati tutti i dati segnaletici di natura biometrica necessari per il confronto.

4

 Per documentare il processo di analisi e garantire la qualità, oltre ai dati segnaletici di natura biometrica possono essere registrati anche i dati inerenti al processo e al caso.

Art. 8Contenuto di AFIS

1

 Dopo il confronto sono registrati in AFIS:

  1. a.

    i dati segnaletici di natura biometrica rilevati:

    1. 1.

      per accertare l’identità delle persone nel corso di una procedura preliminare ai sensi del Codice di procedura penale1,

    2. 2.

      nel quadro di indagini volte a chiarire un reato,

    3. 3.

      da un’autorità svizzera o estera di polizia nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale;

  2. b.

    i dati segnaletici di natura biometrica rilevati per accertare l’identità di:

    1. 1.

      persone decedute,

    2. 2.

      persone che non possono fornire informazioni sulla propria identità causa la loro età, un infortunio, una malattia permanente, un’invalidità, una turba psichica o una turba della coscienza;

  3. c.

    le tracce e le fotografie di presunti autori di reato sconosciuti;

  4. d.

    le impronte digitali e le immagini del volto di richiedenti l’asilo rilevate e scattate conformemente alla legislazione sull’asilo;

  5. e.

    i dati segnaletici di natura biometrica rilevati a persone conformemente alla legislazione sugli stranieri e alla legislazione doganale.

2

 I dati segnaletici di natura biometrica del SIC non sono registrati in AFIS.

  1. RS 312.0

Art. 9Nuova fotografia o notifica segnaletica destinata a IPAS

1

 Nel caso singolo, un’autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, d e g può limitarsi a fotografare una persona i cui dati segnaletici sono già stati rilevati oppure ad allestire per questa persona una notifica segnaletica destinata al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) di fedpol.

2

 Il collegamento tra la fotografia o la notifica segnaletica destinata a IPAS e i dati segnaletici di natura biometrica già esistenti è effettuato mediante il numero di controllo del processo. Tale collegamento è dapprima verificato con un controllo delle impronte di due dita.

Art. 10Dati dattiloscopici di persone autorizzate ad accedere al luogo del reato

1

 Le autorità cantonali e federali possono prelevare dati dattiloscopici dei collaboratori che svolgono compiti nei settori della polizia scientifica e dell’assunzione di prove, se il prelievo è necessario per distinguere le loro tracce dalle altre tracce rilevate sul luogo del reato.

2

 Le autorità trasmettono i dati di cui al capoverso 1 al servizio responsabile della gestione di AFIS unitamente a un numero di identificazione. I dati personali non vengono trasmessi.

3

 Il servizio responsabile della gestione di AFIS registra i dati dattiloscopici in un indice separato dal sistema d’informazione.

4

 Le autorità ordinano la cancellazione dei dati dattiloscopici dall’indice non appena l’attività della persona in questione non ne richiede più la registrazione.

Art. 11Indice per il controllo del processo di trattamento

1

 Per potere ricostruire o controllare a posteriori il risultato di un confronto eseguito nel sistema d’informazione, i dati segnaletici di natura biometrica nonché i dati inerenti al processo e al caso di cui all’articolo 7 capoverso 4 sono registrati in un indice separato; tale indice non deve essere utilizzato per scopi di confronto.

2

 I dati rilevati in occasione dell’identificazione di una persona sono conservati in tale indice per 30 giorni dal momento della consultazione, i dati correlati a una traccia per cinque anni dal momento del riscontro positivo.

Art. 12Regolamento sul trattamento dei dati

Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati in AFIS.

Art. 13Pianificazione, test e formazioni

Per la pianificazione nonché per test, ottimizzazioni del sistema e formazioni possono essere trattati dati pseudonomizzati.

Art. 14Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

  1. a.

    l’OPDa1;

  2. b.

    l’ordinanza dell’8 novembre 20232 sulla sicurezza delle informazioni.

  1. RS 235.11
  2. RS 128.1

Sezione 3 Trattamento dei dati in altri sistemi d’informazione

Art. 15

1

 Il numero di controllo del processo e i corrispondenti dati personali o inerenti al caso sono trattati in IPAS oppure in SIMIC.1

2

 Il numero di controllo del processo è collegato dal servizio competente della gestione di AFIS agli altri dati personali o inerenti alle tracce contenuti in IPAS o SIMIC.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 3 apr. 2019 sulla fornitura di dati biometrici e sugli accessi in ambito migratorio al N-SIS, in vigore dal 6 mag. 2019 (RU 2019 1257).

Sezione 4 Comunicazione e trasmissione dei dati

Art. 16Comunicazione dei dati

1

 Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell’articolo 3 lettera e, fedpol comunica i seguenti dati:

  1. a.

    da AFIS:

    1. 1.

      il risultato del confronto («hit» oppure «no-hit»),

    2. 2.

      le fotografie, se disponibili,

    3. 3.

      in caso di riscontro positivo di una traccia, il confronto delle impronte digitali;

  2. b.

    da IPAS:

    1. 1.

      cognomi,

    2. 2.

      nomi,

    3. 3.

      data di nascita,

    4. 4.

      sesso,

    5. 5.

      luogo d’origine,

    6. 6.

      luogo di nascita,

    7. 7.

      nazionalità,

    8. 8.

      nomi dei genitori,

    9. 9.

      pseudonimi,

    10. 10.

      numero di controllo del processo,

    11. 11.

      motivo del rilevamento segnaletico (in codice),

    12. 12.

      autorità, luogo e data del rilevamento segnaletico,

    13. 13.

      informazioni su fotografie e profili del DNA disponibili,

    14. 14.

      informazioni su documenti d’identità,

    15. 15.

      misure,

    16. 16.

      risultato del confronto di dati dattiloscopici e di profili del DNA, effettuato nell’ambito di precedenti richieste d’identificazione, con identificazione positiva («hit»);

  3. c.

    da SIMIC:

    1. 1.

      numero personale,

    2. 2.

      cognomi,

    3. 3.

      nomi,

    4. 4.

      data di nascita,

    5. 5.

      sesso,

    6. 6.

      nazionalità,

    7. 7.

      pseudonimi,

    8. 8.

      numero di controllo del processo,

    9. 9.

      Cantone di attribuzione (procedura in materia del diritto d’asilo),

    10. 10.

      autorità, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali (procedura in materia di diritto d’asilo).

2

 Se le impronte digitali rilevate da servizi di polizia esteri coincidono con quelle della SEM, quest’ultimo decide se è lecito trasmettere i risultati alle autorità estere.

Sezione 5 Cancellazione dei dati

Art. 17Cancellazione di dati segnaletici esteri di natura biometrica nell’ambito della cooperazione internazionale1

Quando fedpol riceve i dati segnaletici di natura biometrica di una persona nell’ambito della cooperazione internazionale, li cancella su richiesta dell’autorità estera. In assenza di una tale comunicazione, cancella i dati 30 anni dopo la loro registrazione in IPAS.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).

Art. 18Dettagli sulla cancellazione

1

 Se, al momento in cui occorre cancellare i dati segnaletici di natura biometrica di una determinata persona, risulta che tali dati sono necessari per un altro procedimento nei confronti della medesima persona e che IPAS invece contiene soltanto una nuova fotografia o una notifica segnaletica destinata a IPAS (art. 9), la cancellazione in merito al primo procedimento è verbalizzata in IPAS, mentre i dati segnaletici di natura biometrica sono collegati all’altro procedimento mediante un’osservazione.

2

 Se, al momento della cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica di una determinata persona in IPAS, si constata che, sulla base delle informazioni ivi registrate, i dati hanno fornito un riscontro positivo con una traccia, la cancellazione dei dati è comunicata al Cantone che possiede tale traccia.

Art. 19 a 211

  1. Abrogati dall’all. 10 cifra II n. 15 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

Art. 22Comunicazione sui dati da cancellare

1

 Le seguenti autorità comunicano al servizio competente per la gestione di AFIS quando sono adempiti i presupposti legali per la cancellazione di dati personali e di tracce:

  1. a.

    le autorità di cui all’articolo 4 lettere a–e e g;

  2. b.

    i pubblici ministeri e i giudici della Confederazione e dei Cantoni nel quadro di procedimenti penali;

  3. c.

    le autorità di perseguimento penale.

2

 La comunicazione deve avvenire per via elettronica entro 30 giorni dal momento in cui si verifica o diviene nota la circostanza determinante per la cancellazione.

3

 I Cantoni stabiliscono un servizio centrale incaricato di eseguire la comunicazione.

Art. 23Trattamento delle comunicazioni di cancellazione

1

 Il servizio competente per la gestione di AFIS cancella, sulla base della comunicazione di cui all’articolo 22, i dati in IPAS conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 20081. Al contempo fa cancellare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.

2

 In assenza di una tale comunicazione, fedpol cancella i dati segnaletici di natura biometrica 30 anni dopo il rilevamento segnaletico della persona interessata.2

  1. RS 361.2
  2. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).

Art. 23aMessa a disposizione di dati di AFIS per scopi di ricerca1

1

 Su richiesta dell’istituzione responsabile dell’esecuzione del progetto di ricerca, fedpol può mettere a disposizione, sotto forma anonimizzata e per scopi di ricerca, dati tratti da AFIS.

2

 Con l’istituzione responsabile concorda per iscritto:

  1. a.

    i dettagli relativi al trattamento dei dati quali la loro registrazione o cancellazione alla fine del progetto di ricerca;

  2. b.

    i diritti di accesso per chi collabora al progetto di ricerca.

  1. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 25Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 26Disposizioni transitorie

1

 I dati segnaletici di natura biometrica registrati in AFIS prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono cancellati su richiesta della persona interessata in applicazione dell’articolo 17 capoverso 1 lettere a e c–k; l’articolo 17 capoversi 2–4 si applica per analogia.

2

 Se ai dati dattiloscopici rilevati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza corrisponde anche un profilo del DNA, con la cancellazione del profilo sono contemporaneamente cancellati anche i dati dattiloscopici a esso collegati.

Art. 27Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

Allegati

  • Modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 12.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).