Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne); vista la legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina:
- a.
la garanzia di origine per l’elettricità e l’etichettatura dell’elettricità;
- abis.
la garanzia di origine per combustibili e carburanti;
- b.
la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili;
- c.
l’immissione di energia di rete e il consumo proprio;
- d.
i bandi di gara per misure di efficienza;
- e.
le garanzie per la geotermia;
- f.
l’indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici;
- g.
- h.
l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia negli edifici e nelle imprese;
- hbis.
i miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità;
- i.
le misure di promozione nel settore dell’energia;
- j.
la collaborazione internazionale nell’ambito di applicazione della LEne;
- k.
la verifica degli effetti e il trattamento dei dati.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 829).
Art. 1aObiettivi intermedi per il potenziamento delle energie rinnovabili1
1 Per l’incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, l’obiettivo intermedio per il 2030 è una produzione complessiva di almeno 23 000 GWh.
2 Gli obiettivi intermedi per il 2030 concernenti l’incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili sono:
- a.
per gli impianti fotovoltaici: una produzione complessiva di almeno 18 700 GWh;
- b.
per gli impianti eolici: una produzione complessiva di almeno 2300 GWh.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 829).
Capitolo 2 Garanzie di origine ed etichettatura dell’elettricità
Sezione 1 Garanzia di origine per l’elettricità
1 I produttori di elettricità devono registrare l’impianto di produzione presso l’organo d’esecuzione e far attestare l’elettricità prodotta mediante garanzia di origine.
2 Da questi obblighi sono esclusi i produttori i cui impianti:2
- a.
sono in funzione al massimo per 50 ore all’anno;
- b.
non sono collegati né direttamente né indirettamente alla rete elettrica (impianti a isola);
- c.
dispongono di una potenza nominale in corrente alternata di 30 kVA al massimo;
- d.
sono classificati secondo l’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni; o
- e.
sono protetti secondo gli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del 2 maggio 19904 concernente la protezione delle opere militari.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
- RS 128.1
- RS 510.518.1
1 I proprietari di garanzie di origine devono annullare le garanzie di origine che:
- a.
sono utilizzate per l’etichettatura dell’elettricità;
- b.
concernono elettricità utilizzata dalle ferrovie; oppure
- c.
sono rilasciate per l’elettricità non ceduta dal produttore perché utilizzata per il consumo proprio.
2 In caso di stoccaggio, in particolare nelle centrali di stoccaggio con pompaggio, devono essere annullate le garanzie di origine per la quota di energia persa durante lo stoccaggio.
3 I proprietari di garanzie di origine devono notificare senza indugio gli annullamenti all’organo d’esecuzione.
Art. 3aGaranzie di origine della Confederazione1
La Confederazione può vendere garanzie di origine per l’elettricità che produce e immette in rete all’acquirente dell’elettricità o a terzi.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Sezione 2 Etichettatura dell’elettricità
1 L’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali. Nel caso delle ferrovie, ai fini dell’etichettatura dell’elettricità le rispettive imprese ferroviarie sono considerate come consumatori finali.1
1bis Non è soggetta all’obbligo di etichettatura la fornitura di elettricità per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica, per l’azionamento di pompe negli impianti ad accumulazione con pompaggio e per gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.2
2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità deve effettuare l’etichettatura per tutti i propri consumatori finali con la seguente modalità:
- a.
per la totalità dell’elettricità fornita ai propri consumatori finali (mix del fornitore); e
- b.
per l’elettricità fornita singolarmente a ogni consumatore finale (mix del prodotto).
3 Indipendentemente dal tipo di etichettatura, l’azienda deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali al più tardi entro la fine di giugno dell’anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito Internet liberamente accessibile
www.etichettatura-elettricita.ch
, gestito dalle aziende soggette all’obbligo di etichettatura dell’elettricità.3
4 L’azienda che fornisce ai consumatori finali meno di 500 MWh all’anno è esonerata dall’obbligo di pubblicazione dell’etichettatura dell’elettricità.
5 La quota relativa all’elettricità soggetta a etichettatura degli impianti partecipanti al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità viene ripartita in eguale misura fra tutti i consumatori finali.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
Sezione 2a Garanzia di origine per combustibili e carburanti
Art. 4aCampo d’applicazione
La presente sezione si applica ai combustibili e ai carburanti seguenti:
- a.
combustibili e carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili (combustibili e carburanti rinnovabili);
- b.
idrogeno non prodotto a partire da biomassa e non utilizzando altri vettori energetici rinnovabili (idrogeno non rinnovabile);
- c.
carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni (art. 28f della legge del 23 dicembre 20111 sul CO₂).
- RS 641.71
1 I produttori di combustibili e carburanti devono far registrare l’impianto di produzione nella banca dati dell’organo d’esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l’organo d’esecuzione la quantità di combustibili e carburanti prodotti.
2 Gli importatori di combustibili e carburanti devono far registrare l’impianto di produzione all’estero nella banca dati dell’organo d’esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l’organo d’esecuzione la quantità di combustibili e carburanti importati.
3 Gli importatori di combustibili e carburanti in equilibrio di massa non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione.
4 Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:
- a.
i produttori che producono meno di 20 chilogrammi per anno civile di combustibile rinnovabile o idrogeno non rinnovabile che non viene utilizzato come carburante;
- b.
gli importatori che:
- 1.
importano carburanti come mezzi d’esercizio nel serbatoio del veicolo o in un bidone di scorta,
- 2.
importano idrogeno all’interno di veicoli alimentati a celle a combustibile come mezzi d’esercizio nel serbatoio del veicolo,
- 3.
dispongono di una garanzia di origine estera o di un certificato di origine estero per i combustibili e i carburanti importati.
4bis Gli importatori di combustibili o carburanti che dispongono di garanzie di origine estere o di certificati di origine esteri devono farli registrare presso l’organo d’esecuzione.1
5 Gli importatori di garanzie di origine estere o di certificati di origine esteri per gas rinnovabili o di altri certificati esteri per gas rinnovabili devono farli registrare presso l’organo d’esecuzione.2
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 298).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 298).
1 Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi:
- a.
cede il plusvalore ecologico di un combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;
- abis.
cede l’idrogeno cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;
- b.
cede la quantità di biogas o di metano da altri vettori energetici rinnovabili cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; o
- c.
riguardo alla quantità di combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento:
- 1.
la utilizza per il consumo proprio,
- 2.
la converte in un altro vettore energetico,
- 3.
la esporta in un Paese che non riconosce le garanzie di origine svizzere.
2 Deve inoltre annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi la utilizza come prova per l’utilizzo di combustibili o carburanti:
- a.
nel quadro dei fattori di riduzione del CO2 per i parchi veicoli nuovi mediante l’utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili secondo l’articolo 11a della legge del 23 dicembre 20111 sul CO2;
- b.
nel quadro dell’obbligo di compensazione secondo l’articolo 28b della legge sul CO2; o
- c.
nel quadro dell’obbligo di fornitura e di miscelazione di carburanti a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l’articolo 28f della legge sul CO2.
3 L’annullamento deve essere effettuato:
- a.
per le garanzie di origine che nel trimestre precedente sono state utilizzate come prova della fornitura di gas rinnovabile svizzero alle stazioni di servizio, fino al 25° giorno del mese successivo al trimestre in questione;
- b.
per le garanzie di origine che nell’anno precedente sono state utilizzate per una finalità diversa dalla prova della fornitura di gas rinnovabile svizzero alle stazioni di servizio, entro la fine di febbraio dell’anno successivo.2
- RS 641.71
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 298).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 mag. 2026, con effetto dal 1° lug. 2026 (RU 2026 298).
Sezione 3 Requisiti tecnici, procedura e obbligo di notifica
Art. 5Requisiti tecnici e procedura
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:
- a.
i requisiti delle garanzie di origine e la loro durata di validità;
- b.
la procedura per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine;
- c.
i requisiti della registrazione degli impianti per i quali deve essere provata l’origine della produzione, nonché la relativa procedura;
- d.
i requisiti dell’etichettatura dell’elettricità;
- e.
i requisiti per l’utilizzo delle garanzie di origine.
2 A tal fine esso si orienta alle norme internazionali, in particolare a quelle dell’Unione europea e dell’Association of Issuing Bodies (AIB).
Art. 6Obbligo di notifica
I gestori di rete devono notificare ogni trimestre all’organo d’esecuzione la quantità di elettricità secondo l’articolo 19 capoverso 1 LEne che un produttore produce in un impianto che non dispone:
- a.
né di un sistema di misurazione intelligente in base all’articolo 8a dell’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl);
- b.
né di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati in base all’articolo 8 capoverso 5 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico nella versione del 1° marzo 2008.
- RS 734.71
Capitolo 3 Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili
Sezione 1 Guichet unique
1 Per gli impianti eolici, il coordinamento dei pareri e delle procedure di autorizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 4 LEne compete all’Ufficio federale dell’energia (UFE).
2 I servizi federali competenti devono presentare all’UFE i propri pareri e le proprie autorizzazioni entro due mesi dalla richiesta dell’UFE, sempre che altri atti legislativi federali non prevedano termini diversi. In caso di procedure particolarmente complesse, l’UFE può prorogare il termine di due mesi di al massimo due mesi.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3465).
Sezione 1a Progetti nel settore idroelettrico e piani direttori cantonali
1 Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per impianti idroelettrici non è necessaria la definizione delle sezioni di corsi d’acqua adeguate di cui all’articolo 10 LEne. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente continuano a necessitare, come finora, di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio).
2 Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale.
- RS 700
Sezione 1b Delimitazione di territori adeguati per impianti eolici e solari
Per determinare i territori adeguati per l’utilizzo di impianti eolici e solari di interesse nazionale, i Cantoni si basano su fondamenti che consentono in particolare di tenere conto, al livello opportuno, dei seguenti interessi:
- a.
protezione del paesaggio;
- b.
protezione della natura, compresa la protezione delle specie;
- c.
protezione dei terreni coltivi, inclusa la protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture;
- d.
conservazione della foresta;
- e.
Sezione 2 Interesse nazionale
Art. 8Impianti idroelettrici di interesse nazionale
1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
- a.
una produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno; oppure
- b.
una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
2 Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
- a.
raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno; oppure
- b.
raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all’anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza.1
2bis Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l’interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l’ampliamento.2
2ter Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN, l’impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
- b.
nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.4
2quater Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh.5
3 Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all’anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all’anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
4 Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
- RS 451
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
Art. 9Impianti eolici di interesse nazionale
1 Per valutare se un impianto eolico è di interesse nazionale è possibile considerare cumulativamente diversi impianti, se questi sono ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico). Un parco eolico sussiste se:
- a.
gli impianti si trovano nella medesima zona di produzione di energia eolica stabilita nel piano direttore cantonale; oppure
- b.
per gli impianti viene redatto un rapporto unico sull’impatto ambientale.
2 I nuovi impianti eolici e i nuovi parchi eolici sono considerati di interesse nazionale se presentano una produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno.
3 Gli impianti eolici e i parchi eolici esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovamento si raggiunge una produzione media prevista di almeno 20 GWh all’anno.
Art. 9aImpianti solari di interesse nazionale1
1 Per valutare se un impianto solare è di interesse nazionale, è possibile considerare cumulativamente diversi campi fotovoltaici se ciò è giustificato dalla disposizione territoriale dei campi, dalla distanza esigua tra i campi e dalla giustificazione oggettiva di eventuali spazi vuoti tra i campi.
2 I nuovi impianti solari sono considerati di interesse nazionale se la produzione media prevista da ottobre a marzo è di almeno 5 GWh.
3 Gli impianti solari esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovamento si raggiunge una produzione media prevista da ottobre a marzo di almeno 5 GWh.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Sezione 2a Incremento della produzione di elettricità in inverno
Art. 9abisProgetti in oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari secondo l’articolo 5 LPN
Si può rinunciare a misure di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione in particolare se la loro attuazione impedirebbe un progetto in oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari secondo l’articolo 5 LPN1 o ne pregiudicherebbe eccessivamente la realizzazione o l’esercizio.
- RS 451
Art. 9aterCentrali idroelettriche ad accumulazione per l’incremento della produzione di elettricità in inverno
Le centrali idroelettriche ad accumulazione comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l’esercizio delle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’articolo 9a capoverso 3 LAEl.
Per le ulteriori misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio secondo l’articolo 9a capoverso 3 lettera e LAEl si applica alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’articolo 9a capoverso 3 LAEl quanto segue:
- a.
le misure di compensazione possono essere attuate presso l’ubicazione dell’impianto o altrove nel Cantone;
- b.
possono essere attuate mediante valorizzazione ecologica o paesaggistica oppure mettendo sotto protezione un perimetro;
- c.
i relativi costi diretti e indiretti devono essere proporzionati ai vantaggi economici e al nuovo impatto del progetto sulla biodiversità e sul paesaggio.
Sezione 3 Costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia
Art. 9aquinquiesCostruzioni e impianti finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici12
1 Le costruzioni e gli impianti destinati a esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici possono essere edificati o modificati per una durata massima di 18 mesi senza autorizzazione edilizia.
2 I Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.
- Originario art. 9a.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 9bCostruzioni e impianti finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione di grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne1
1 Costruzioni e impianti, finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione dei grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne (impianti di prova) possono essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia per una durata non superiore a 24 mesi.
2 Il committente notifica all’autorità competente gli impianti di prova di cui al capoverso 1 prima di iniziare i lavori, consegnando la seguente documentazione:
- a.
la configurazione prevista per le prove;
- b.
le questioni da chiarire in relazione all’impianto di prova;
- c.
una documentazione fotografica dei luoghi prima dell’edificazione dell’impianto di prova.
3 Terminate le prove, il committente smantella completamente l’impianto e ripristina immediatamente la situazione originaria, fornendone la relativa prova all’autorità.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Sezione 4 Grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne
Art. 9cCampo d’applicazione materiale
I grandi impianti fotovoltaici e le linee di allacciamento di cui all’articolo 71a capoverso 1 LEne comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l’esercizio di un grande impianto fotovoltaico.
Art. 9dCampo d’applicazione territoriale
Le aree di esclusione secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera e LEne comprendono anche le superfici per l’avvicendamento delle colture.
Art. 9eSoglia della produzione complessiva annua supplementare di 2 TWh
1 Determinante per il calcolo ai fini della produzione complessiva annua di 2 TWh di cui all’articolo 71a capoverso 1 LEne è la produzione annua attesa degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato.
2 Le autorizzazioni, che sono state concesse sulla base dell’articolo 71a LEne, possono essere utilizzate solo se, nel momento del passaggio in giudicato della decisione, non è stata già raggiunta la produzione complessiva annua di 2 TWh attesa da parte degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato.
Art. 9fConsenso del Comune
Se il diritto cantonale o comunale non stabilisce una competenza diversa, il consenso del Comune deve essere ottenuto con la stessa procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali.
Art. 9gCompetenza dei Cantoni
Se il diritto cantonale non prevede altre competenze, l’autorizzazione cantonale è rilasciata dall’autorità secondo l’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio.
- RS 700
Art. 9hNotifiche da parte dei Cantoni e dei servizi federali
1 I Cantoni e i servizi federali notificano immediatamente per iscritto all’UFE:
- a.
il deposito pubblico di una domanda;
- b.
la concessione di un’autorizzazione di prima istanza;
- c.
il passaggio in giudicato di un’autorizzazione;
- d.
la messa in esercizio di un impianto o di parti di un impianto;
- e.
il ritiro di una domanda e la rinuncia a un’autorizzazione.
2 La notifica deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:
- a.
l’ubicazione del grande impianto fotovoltaico;
- b.
la produzione di elettricità annua attesa, la produzione di elettricità attesa nel semestre invernale e la potenza prevista o realizzata del grande impianto fotovoltaico.
3 L’UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.
Sezione 5 Impianti eolici di cui all’articolo 71c LEne
Art. 9iSoglia della potenza installata supplementare di 600 MW
Determinante per il calcolo ai fini della potenza installata supplementare di 600 MW degli impianti eolici di cui all’articolo 71c capoverso 1 LEne è la potenza installata supplementare degli impianti eolici d’interesse nazionale che sono stati autorizzati con decisioni passate in giudicato nell’ambito di una procedura in virtù dell’articolo 71c LEne.
Art. 9jCompetenza dei Cantoni
Se il diritto cantonale non prevede altre competenze, l’autorità di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19791 è competente per l’autorizzazione da rilasciare sulla base dell’articolo 71c capoverso 1 lettera a LEne.
- RS 700
Art. 9kObblighi di notifica e pubblicazione di informazioni su impianti eolici
1 I Cantoni notificano immediatamente per iscritto all’UFE in relazione alle autorizzazioni di cui all’articolo 71c capoverso 1 lettera a LEne:
- a.
il deposito pubblico di domande di costruzione con indicazione dell’ubicazione dell’impianto eolico, della potenza installata dell’impianto e della produzione di elettricità annua attesa;
- b.
la concessione di autorizzazioni di prima istanza;
- c.
il passaggio in giudicato di autorizzazioni;
- d.
il ritiro di domande e la rinuncia ad autorizzazioni.
2 Se un impianto viene messo in esercizio, il suo gestore lo deve notificare immediatamente per iscritto all’UFE con indicazione della potenza installata e della produzione di elettricità annua attesa.
3 L’UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con i dati di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.
Capitolo 4 Immissione di energia di rete e consumo proprio
Sezione 1 Obbligo di ritiro e di rimunerazione dell’energia secondo l’articolo 15 LEne
Art. 10Condizioni di raccordo
1 I produttori di energia secondo l’articolo 15 LEne e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. Esse disciplinano in particolare:
- a.
- b.
la potenza massima immessa;
- c.
se una quota dell’energia secondo gli articoli 16 e 17 LEne prodotta viene consumata nel luogo di produzione;
- d.
2 I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.
3 Se la condizione di cui al capoverso 2 è soddisfatta, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l’immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari.1
4 Rispettando un termine di preavviso di un mese rispetto alla fine del trimestre, i produttori possono comunicare al gestore di rete se intendono far valere o meno il loro diritto di ritiro e di rimunerazione dell’energia che producono.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762).
Art. 11Elettricità da ritirare e da rimunerare
1 Il gestore di rete deve ritirare e rimunerare:
- a.
a un produttore che utilizza per il consumo proprio nel luogo di produzione (art. 14) una parte dell’elettricità prodotta o che in tale luogo la lascia utilizzare a uno o più terzi (consumo proprio): la produzione eccedente offerta al gestore di rete;
- b.
a un produttore che cede al gestore di rete tutta l’energia prodotta: la produzione netta;
- c.
a un produttore che vende alla società nazionale di rete l’elettricità come energia di regolazione: la produzione eccedente o la produzione netta dedotta l’elettricità di regolazione.
2 La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore che non viene utilizzata nel luogo di produzione. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall’impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall’impianto stesso (alimentazione ausiliaria).1
3 I produttori che intendono passare dalle rimunerazioni secondo il capoverso 1 lettera a alle rimunerazioni secondo il capoverso 1 lettera b o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
1 Il prezzo di mercato medio trimestrale necessario per stabilire la rimunerazione corrisponde al prezzo di mercato di riferimento secondo l’articolo 15 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia.2
1bis La rimunerazione minima per impianti con una potenza inferiore a 150 kW ammonta a:
- a.
per tutti gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW: 6 ct./kWh;
- b.
per impianti fotovoltaici con consumo proprio e una potenza a partire da 30 kW:
- 1.
per la quota di potenza inferiore a 30 kW: 6 ct./kWh,
- 2.
per la quota di potenza a partire da 30 kW: 0 ct./kWh;
- c.
per impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza a partire da 30 kW: 6,2 ct./kWh;
- d.
per impianti idroelettrici: 12 ct./kWh.3
2 Nella rimunerazione dell’elettricità da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato risulta dai prezzi orari sul mercato spot (day-ahead) per l’area di mercato Svizzera.
3 Per gli impianti di produzione di elettricità la cui installazione non è soggetta all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20014 sugli impianti a bassa tensione e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all’articolo 8a OAEl5, il gestore di rete può prevedere, in deroga all’articolo 11 e ai capoversi 1 e 2, un adeguato importo forfettario annuale per la rimunerazione dell’elettricità immessa.6
- RS 730.03
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 138).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 138).
- RS 734.27
- RS 734.71
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762).
Art. 13Potenza dell’impianto
1 La potenza di un impianto fotovoltaico si misura in base alla potenza di punta normalizzata in corrente continua sul lato anteriore del generatore solare.1
2 La potenza di un impianto idroelettrico si riferisce alla potenza meccanica lorda media. Per il suo calcolo si applica l’articolo 51 della legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche.
3 La potenza degli impianti a biomassa, eolici e geotermici si misura in base alla potenza nominale del generatore elettrico.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
- RS 721.80
Sezione 2 Consumo proprio
Art. 14Luogo di produzione1
1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione.
2 Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l’elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione.
3 Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l’infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Art. 15Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio1
1 Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell’impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento.
2 Gli impianti in funzione al massimo 500 ore all’anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione.
3 Se a posteriori un raggruppamento ai fini del consumo proprio non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti attuali del raggruppamento.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
Art. 16Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento1
1 Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:
- a.
il rappresentante del raggruppamento verso l’esterno;
- b.
le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di conteggio;
- c.
il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità in caso di cambio di questo prodotto.
2 I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se:
- a.
hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEne) e intendono farlo valere per sé; oppure
- b.
il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 16a e 16b.
3 L’uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione.
4 I proprietari fondiari a cui spetta l’approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall’obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all’articolo 4 OAEl2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
- RS 734.71
Art. 16aConteggio dei costi esterni di un raggruppamento1
1 Sono considerati costi esterni di un raggruppamento i costi sostenuti per:
- a.
l’elettricità acquistata esternamente e i costi dell’utilizzazione della rete e della misurazione del raggruppamento, incluse tutte le tasse;
- b.
un’eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità acquistata esternamente.
2 Il proprietario fondiario addebita i costi esterni ai locatari e agli affittuari, ad eccezione dei costi per la misurazione del raggruppamento, in funzione del consumo.
3 Se sono sostenuti costi di cui al capoverso 1 lettera b, il proprietario fondiario non può addebitare al locatario o all’affittuario costi superiori a quelli che quest’ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Art. 16bConteggio dei costi interni di un raggruppamento1
1 Sono considerati costi interni di un raggruppamento i costi sostenuti per:
- a.
l’energia prodotta internamente;
- b.
la misurazione interna, la fornitura dei dati e il conteggio del raggruppamento;
- c.
un’eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità prodotta internamente.
2 Il proprietario fondiario può addebitare al locatario e all’affittuario i costi interni in modo forfettario per un importo pari al massimo all’80 per cento dei costi che quest’ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento.
3 Il proprietario fondiario può addebitare al locatario o all’affittuario i costi effettivamente sostenuti. Si applica quanto segue:
- a.
i ricavi conseguiti attraverso la vendita esterna dell’energia prodotta internamente devono essere dedotti dai costi interni;
- b.
il proprietario fondiario può addebitare i costi interni, dedotti i ricavi di cui alla lettera a, solo fino all’importo che avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento;
- c.
se i costi interni, dedotti i ricavi di cui alla lettera a, sono inferiori all’importo massimo di cui alla lettera b, il proprietario fondiario può addebitare anche la metà della differenza.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Art. 17Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nei raggruppamenti ai fini del consumo proprio
1 Chi utilizza un sistema di accumulazione di elettricità è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.
2 Il gestore di rete è tenuto ad allacciare il sistema di accumulazione alle medesime condizioni di un produttore o consumatore finale comparabile.
3 I sistemi di accumulazione che possono solo prelevare elettricità dalla rete di distribuzione o solo cedere elettricità alla rete di distribuzione non devono necessariamente disporre di un dispositivo di misurazione separato.
4 Il gestore di rete deve gestire i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c OAEl1 con la modalità basata sul saldo di tutte le fasi.
- RS 734.71
Art. 18Rapporto con il gestore di rete
1 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:
- a.
la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il nominativo del rappresentante di questo raggruppamento e dei locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento e che dopo la costituzione dello stesso non risultano più come consumatori finali;
- b.
lo scioglimento di un raggruppamento;
- c.
l’impiego di un sistema di accumulazione e le relative modalità;
- d.
il superamento in senso negativo del valore di cui all’articolo 15 capoverso 1.
2 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare senza indugio al gestore di rete l’uscita dal raggruppamento di un locatario o di un affittuario. Il gestore di rete è tenuto ad accogliere nel servizio universale secondo l’articolo 6 o 7 LAEl, entro tre mesi, tale locatario o affittuario.1
3 Se il proprietario fondiario non è in grado di approvvigionare di elettricità i membri e i partecipanti del raggruppamento, il gestore di rete deve intervenire immediatamente per garantire tale approvvigionamento.
4 I costi per il gestore di rete derivanti dai capoversi 2 e 3 sono a carico del proprietario fondiario.
5 Il gestore di rete è tenuto a comunicare al proprietario fondiario entro 15 giorni lavorativi le informazioni necessarie per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio avvalendosi di linee di raccordo.2
6 È tenuto ad allestire un conteggio separato per il consumo dei consumatori finali che non partecipano a un raggruppamento ai fini del consumo proprio.3
7 È tenuto a mettere a disposizione del raggruppamento, a titolo gratuito, i dati del profilo di carico della misurazione della produzione e del consumo dei singoli partecipanti che sono necessari per il conteggio.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Capitolo 5 Bandi di gara per misure di efficienza, garanzie per la geotermia e indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
Sezione 1 Bandi di gara per le misure di efficienza
Art. 19Bandi di gara e condizioni di partecipazione
1 L’UFE indice ogni anno bandi di gara per la realizzazione di misure temporanee di efficienza nel settore elettrico.
2 Esso fissa ogni anno le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Stabilisce priorità per quanto riguarda la promozione e può escludere singoli settori o applicazioni. Può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere dalla partecipazione progetti della Confederazione.
3 Non sussiste alcun diritto al prolungamento di un progetto o di un programma.
4 Chi partecipa ai bandi di gara può presentare il medesimo progetto o programma soltanto una volta nello stesso anno di gara.
Art. 20Presa in considerazione e selezione
1 Per i contributi di promozione sono presi in considerazione unicamente i progetti e i programmi che:
- a.
soddisfano le condizioni di partecipazione alla procedura di gara; e
- b.
non verrebbero realizzati in assenza di un contributo di promozione.
2 I progetti e i programmi con il migliore rapporto tra contributo di promozione richiesto e risparmio di elettricità computabile a tale contributo (efficacia dei costi in ct./kWh) ottengono un contributo di promozione.
Art. 20aProgrammi a livello nazionale1
1 L’UFE può pubblicare un bando di gara separato per una misura specifica se:
- a.
non viene attuata o viene attuata solo in misura esigua nell’ambito dei bandi di gara di cui all’articolo 19; e
- b.
si può attuare in modo standardizzato e scalabile nell’ambito di programmi a livello nazionale.
2 L’UFE si basa sull’efficacia rispetto ai costi dei precedenti bandi di gara di cui all’articolo 19.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Art. 21Versamento e restituzione
1 Il contributo di promozione viene versato dopo che le misure di efficienza sono state attuate. Se entro il termine previsto esse non sono attuate o sono attuate solo parzialmente, il contributo non viene versato o viene debitamente ridotto.
2 Nel caso di progetti e programmi di lunga durata possono essere effettuati versamenti prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.
3 Se a pagamento avvenuto le misure non sono state integralmente attuate o se tale attuazione si rivela carente, l’UFE può esigere la restituzione del contributo di promozione in misura totale oppure proporzionale in base alla differenza tra il risparmio di elettricità previsto e quello effettivamente conseguito.
4 Il beneficiario di un contributo di promozione deve trasmettere all’UFE e ai soggetti terzi incaricati dell’esecuzione i dati atti a verificare il guadagno in termini di efficienza elettrica e consentire l’accesso ai propri impianti.
1 L’UFE pubblica annualmente le seguenti indicazioni concernenti i bandi di gara e i programmi a livello nazionale:1
- a.
il numero di programmi e di progetti che beneficiano dei contributi di promozione;
- b.
il risparmio di elettricità atteso e realizzato nell’ambito di tali programmi e progetti;
- c.
i mezzi di promozione impiegati per ogni chilowattora risparmiato (efficacia rispetto ai costi).
2 Esso può inoltre pubblicare i dati trasmessi dai responsabili del progetto o del programma nonché i rapporti intermedi e finali stilati, nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Sezione 2 Garanzie per la geotermia
Art. 23Requisiti per il diritto e domanda1
1Possono essere prestate garanzie per la geotermia se un progetto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2.
2 La domanda di garanzia per la geotermia viene presentata all’UFE. Essa deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 24Esame della domanda e decisione
1 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.
2 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.
3 La procedura si basa sull’allegato 2 numero 3.1
4 Se sono soddisfatti i requisiti per la prestazione di una garanzia per la geotermia, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso si stabiliscono in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 27.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
Art. 25Ordine di presa in considerazione
1 Se il Fondo per il supplemento rete non dispone di risorse sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione al richiedente.
2 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.
Art. 26Versamento della garanzia per la geotermia
La garanzia per la geotermia è versata previa presentazione della domanda se un progetto è valutato come successo parziale o come insuccesso. Essa è versata proporzionalmente:
- a.
in caso di successo parziale;
- b.
in caso di insuccesso, se il progetto è utilizzato per altri scopi e permette di conseguire un utile.
1 Per la restituzione delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).
2 Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale delle garanzie per la geotermia prestate.
3 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:
- a.
il tipo di utilizzazione previsto;
- b.
i rapporti di proprietà e i responsabili;
- c.
eventuali utili e il relativo ammontare.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
- RS 616.1
Sezione 3 Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
1 Il titolare di un impianto idroelettrico può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19912 sulla pesca (LFSP).
2 Tale domanda va presentata prima di iniziare i lavori o di procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LSu3).
3 I requisiti della domanda sono disciplinati nell’allegato 3 numero 1.
- RS 814.20
- RS 923.0
- RS 616.1
Art. 29Comunicazione ed esame della domanda da parte delle autorità cantonali
1 Dopo il ricevimento della domanda, l’autorità cantonale comunica immediatamente all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
- a.
la data di presentazione della domanda;
- b.
- c.
- d.
i costi presumibilmente computabili;
- e.
la data presumibile di conclusione dell’attuazione delle misure;
- f.
le indicazioni in merito a domande di pagamenti parziali eventualmente previsti per le misure.
2 L’autorità cantonale valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e la inoltra corredata del proprio parere all’UFAM.
3 Se la domanda è incompleta, l’autorità cantonale informa immediatamente l’UFAM. Essa informa nuovamente l’UFAM non appena sono stati forniti i documenti richiesti a completamento della domanda.
Art. 30Garanzia dell’indennizzo
1 L’UFAM valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale.
2 Se i requisiti per l’ottenimento dell’indennizzo sono soddisfatti, l’UFAM garantisce l’indennizzo al titolare dell’impianto idroelettrico e ne stabilisce l’ammontare presunto.
3 Se dopo aver ottenuto la garanzia dell’indennizzo il titolare dell’impianto idroelettrico constata costi supplementari, lo comunica senza indugio all’autorità cantonale e all’UFAM. Se i costi supplementari sono rilevanti, si applica per analogia la procedura di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 31Ordine di priorità1
1 Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l’UFAM stabilisce un ordine di priorità.
2 Per l’ordine dei pagamenti è determinante la data di presentazione delle domande all’autorità cantonale. La priorità è data alle domande che riguardano:
- a.
l’indennizzo dei costi di pianificazione già sostenuti; o
- b.
i costi supplementari per misure già garantite.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 298).
Art. 32Pagamento dell’indennizzo e restituzione
1 Una volta attuate le misure, il titolare dell’impianto idroelettrico trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti.
2 I costi computabili sono disciplinati nell’allegato 3 numero 3.
3 Il DATEC disciplina i dettagli per il calcolo dei costi computabili relativi alle misure d’esercizio.
4 L’autorità cantonale valuta la computabilità dei costi fatti valere nel riepilogo e inoltra quest’ultimo all’UFAM corredato del proprio parere.
5 L’UFAM esamina il riepilogo dei costi, coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale e dispone l’indennizzo.
6 Esso chiede la restituzione di eventuali indennizzi pagati in eccesso.
Art. 33Pagamenti parziali
1 In caso di misure di risanamento onerose, il titolare di un impianto idroelettrico può richiedere al massimo due pagamenti parziali all’anno, se ciò è previsto nella garanzia dell’indennizzo e il progetto presenta un adeguato grado d’avanzamento.
2 L’autorità cantonale valuta le domande di pagamenti parziali e le inoltra all’UFAM corredate del proprio parere.
3 L’UFAM valuta le domande di pagamenti parziali, coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale ed esegue i pagamenti parziali.
Art. 34Applicabilità della legge sui sussidi
Per il resto, si applica per analogia il capitolo 3 LSu1.
- RS 616.1
Capitolo 6 Supplemento rete
Sezione 1 Riscossione e utilizzo
1 Il supplemento rete ammonta a 2,3 ct./kWh.
2 L’organo d’esecuzione addebita con cadenza almeno trimestrale ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto il supplemento rete in funzione dell’elettricità prelevata dai consumatori finali e lo versa immediatamente nel Fondo per il supplemento rete.1
3 Se, in base alla regola di cui all’articolo 38 LEne, risulta una modifica del fabbisogno di mezzi di almeno 0,05 ct./kWh, il DATEC presenta al Consiglio federale una domanda di ridefinizione del supplemento rete. In tale domanda indica le modalità con cui il supplemento è presumibilmente ripartito tra i singoli tipi di utilizzo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
1 L’assegnazione dei mezzi disponibili avviene in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dei valori obiettivo di cui agli articoli 2 e 3 LEne.1
2 Le quote massime previste dalla legge per il premio di mercato per l’elettricità prodotta dai grandi impianti idroelettrici esistenti, per i contributi d’investimento agli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW e per gli indennizzi di cui all’articolo 34 LEne vengono sfruttate se necessario a seguito del fabbisogno di mezzi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
L’UFE e l’Amministrazione federale delle finanze stabiliscono di comune accordo i dettagli dei mutui di tesoreria, in particolare l’entità e la durata dei mutui, il tasso d’interesse e le ulteriori modalità.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Sezione 2 Rimborso
1 Il fatto che un consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali secondo l’articolo 39 capoverso 3 LEne è stabilito in base al rispettivo ricavo.
2 I grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete in virtù dell’articolo 39 capoverso 3 secondo periodo LEne sono elencati nell’allegato 4. Il DATEC può apportare modifiche a questo allegato.
Art. 38Periodo determinante
L’eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in relazione a un anno contabile concluso.
Art. 39Convenzione sugli obiettivi
1 Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all’esame dell’UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.1
1bis La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei anni. Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti a lunga durata di vita o orientati su diversi prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni.2
2 La convenzione sugli obiettivi ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è richiesto il rimborso.
3 La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile un obiettivo di efficienza energetica. Di regola l’aumento dell’efficienza energetica deve essere strutturato in maniera lineare.
4 La convenzione sugli obiettivi si considera rispettata se il grado di efficienza energetica durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell’obiettivo di efficienza energetica fissato per l’anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 829).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
1 Il consumatore finale presenta all’UFE entro il 31 maggio dell’anno successivo un rendiconto sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi nell’anno civile in esame.
2 Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l’anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi, confrontati con i dati degli anni precedenti. Esso contiene almeno le seguenti indicazioni:
- a.
il consumo totale di energia del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- b.
le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti;
- c.
l’efficienza energetica del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;
- d.
le previste misure correttive corredate di una motivazione, se per l’anno in questione l’obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto.
3 L’UFE può richiedere ulteriori dati, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi.
Art. 41Adeguamento della convenzione sugli obiettivi
1 L’UFE valuta, d’ufficio o su richiesta, l’adeguamento della convenzione sugli obiettivi.
2 Esso valuta l’adeguamento in ogni caso se:
- a.
il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 10 per cento al di sotto o al di sopra dell’obiettivo di efficienza fissato per l’anno in questione; e
- b.
lo scarto rispetto all’obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell’attività imprenditoriale del consumatore finale.
3 Il consumatore finale deve informare immediatamente l’UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.
4 Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall’inizio dell’anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti.
Sezione 3 Procedura per il rimborso
1 La domanda di rimborso del supplemento rete deve essere presentata all’UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno contabile per il quale si chiede il rimborso.
2 La domanda deve contenere i giustificativi e i documenti seguenti:
- a.
i giustificativi del plusvalore lordo dell’ultimo anno contabile concluso;
- b.
il rapporto dell’organo di revisione relativo alla revisione ordinaria o limitata;
- c.
i giustificativi relativi ai costi dell’elettricità dell’ultimo anno contabile concluso;
- d.
i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nell’ultimo anno contabile concluso e il corrispondente supplemento rete pagato.
3 Per i consumatori finali di cui all’articolo 39 capoverso 3 secondo periodo LEne la domanda, in deroga al capoverso 2, deve contenere:
- a.
il giustificativo della quantità di elettricità da essi acquistata nell’ultimo anno contabile concluso per l’esercizio del grande impianto di ricerca in questione di cui all’allegato 4; e
- b.
il corrispondente supplemento rete versato.
4 L’UFE può richiedere altri giustificativi e documenti oltre a quelli indicati ai capoversi 2 e 3.
1 Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale dell’impresa soggetta all’obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all’articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)2.
2 Se, ai sensi dell’articolo 962 CO, un’impresa ha l’obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base di questo conto.
3 Il plusvalore lordo si calcola in base all’allegato 5.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3465).
- RS 220
Art. 44Costi dell’elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete
1 I costi dell’elettricità, la quantità di elettricità acquistata e il corrispondente supplemento rete versato devono essere determinati sulla base dei giustificativi contabili.
2 I costi dell’elettricità corrispondono ai costi fatturati al consumatore finale per la fornitura di energia elettrica, l’utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compreso il supplemento rete ed esclusa l’imposta sul valore aggiunto.
3 Sono altresì computati come costi dell’elettricità i costi sostenuti dai consumatori finali che nello svolgimento della propria attività gestiscono una propria rete elettrica per la distribuzione dell’elettricità acquistata. Ne sono esclusi i costi per le installazioni domestiche e quelle specifiche dell’impianto.
4 Non sono considerati costi dell’elettricità ai sensi dei capoversi 2 e 3 i costi per l’elettricità addebitati ad altri consumatori finali.
Art. 45Esame della domanda
1 L’UFE decide in merito al diritto al rimborso sulla base della domanda di rimborso e del rendiconto contenente le informazioni sull’attuazione della convenzione sugli obiettivi.
2 Se all’UFE non è stato ancora trasmesso alcun rendiconto contenente informazioni sull’intero anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia rispettata, l’UFE può rinviare la decisione fino alla presentazione e alla valutazione del rendiconto successivo.
Art. 46Versamento annuale
1 Se l’UFE approva la domanda di rimborso, ne stabilisce l’importo deducendo eventuali versamenti mensili.
2 In caso di rimborso parziale il calcolo dell’importo è disciplinato nell’allegato 6 numero 1.
3 Sugli importi del rimborso non sono calcolati interessi.
Art. 47Versamento mensile
1 Il consumatore finale può presentare all’UFE una domanda di versamento mensile per l’anno contabile in corso. Tale domanda vale anche per i successivi anni contabili. Essa deve contenere le informazioni e i documenti di cui all’articolo 42 capoverso 2 lettere a, c e d, qualora essi non siano già stati presentati unitamente alla domanda di rimborso.
2 In caso di versamento mensile è versato l’80 per cento del rimborso atteso nell’anno contabile in corso. L’ammontare del versamento mensile è calcolato secondo l’allegato 6 numero 2.
3 Dopo l’approvazione della domanda sono versati:
- a.
l’80 per cento del rimborso atteso per l’ultimo anno contabile concluso;
- b.
l’importo calcolato secondo il capoverso 2 per i mesi dell’anno contabile in corso trascorsi fino all’approvazione della domanda.
4 L’UFE può adeguare in ogni momento i versamenti mensili se:
- a.
cambiano i parametri rilevanti ai fini del loro calcolo;
- b.
nell’anno contabile in corso il consumo di energia elettrica del consumatore finale diverge in misura considerevole dal consumo dell’ultimo anno contabile concluso.
5 Se cambiano i parametri di cui al capoverso 4, in particolare la quantità di elettricità acquistata, il consumatore finale deve notificarlo immediatamente all’UFE.
Art. 48Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente
1 Il consumatore finale che, in virtù dell’articolo 47, ha ricevuto in versamento importi eccessivi oppure non ha raggiunto l’importo minimo di cui all’articolo 40 lettera d LEne è tenuto a restituire gli importi ricevuti in eccesso a titolo di rimborso per l’anno contabile in questione.
2 Il consumatore finale che non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi è tenuto a restituire tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione (art. 41 cpv. 3 LEne).
3 Gli importi restituiti confluiscono nel Fondo per il supplemento rete. Agli importi non viene applicato alcun interesse.
Art. 49Coinvolgimento di terzi
1 L’UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti:
- a.
elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai consumatori finali;
- b.
verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi;
- c.
assistenza al consumatore finale nell’allestimento del rendiconto annuale relativo all’attuazione della convenzione sugli obiettivi;
- d.
verifica delle indicazioni fornite in occasione della presentazione della domanda nonché della documentazione presentata.
2 I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i terzi incaricati. Essi devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l’accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.
Capitolo 7 Impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia negli edifici e nelle imprese
1 Nell’emanare le disposizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3 LEne, i Cantoni si orientano ai criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.
2 Per rinnovamenti considerevoli ai sensi dell’articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne s’intende in particolare:
- a.
il risanamento completo dell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda;
- b.
il risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell’ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.
1 Per le convenzioni sugli obiettivi stipulate tra la Confederazione e le imprese nell’ambito dell’esecuzione sia di prescrizioni della Confederazione in materia di convenzioni sugli obiettivi sia di prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne, nella redazione dei requisiti generali la Confederazione coinvolge i Cantoni.
2 Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi, elabora in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE una corrispondente proposta e la sottopone all’esame dell’UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all’UFE.1
3 L’UFE può assumersi, su richiesta di un Cantone, i compiti di cui al capoverso 2 anche quando la convenzione sugli obiettivi è utilizzata esclusivamente per l’esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne.
4 Esso può incaricare terzi dello svolgimento dei compiti di cui al capoverso 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 829).
Capitolo 7a Miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità
Art. 51aObiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica
1 I fornitori di elettricità che nell’anno precedente hanno venduto ai loro consumatori finali 10 GWh o più di elettricità (quantità di riferimento di elettricità venduta) devono realizzare annualmente, mediante miglioramenti dell’efficienza energetica, un risparmio di elettricità pari a:
- a.
- b.
- c.
2 per cento a partire dal 2028.
2 Per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta non si tiene conto delle forniture a:
- a.
consumatori finali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 40 LEne e i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo;
- b.
centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale secondo l’articolo 14a capoverso 1 LAEl.
3 L’UFE calcola la quantità di riferimento di elettricità venduta e fissa gli obiettivi per i singoli fornitori di elettricità ogni anno entro il 30 giugno.
Art. 51bMisure computabili
1 Le misure di miglioramento dell’efficienza energetica sono computabili se:
- a.
corrispondono alle migliori tecnologie disponibili; e
- b.
il risparmio di elettricità conseguito può essere misurato o calcolato.
2 Nell’obiettivo annuale viene computato l’intero risparmio di elettricità conseguito da una misura notificata nel corso della durata dei suoi effetti.
Art. 51cMisure non computabili
Non sono computabili le misure:
- a.
che devono essere attuate in base a prescrizioni legali della Confederazione o che sono previste nel modulo di base del MoPEC 20141;
- b.
per le quali la Confederazione, un Cantone o un Comune ha erogato aiuti finanziari;
- c.
che sono attuate presso consumatori finali secondo l’articolo 51a capoverso 2 lettera a;
- d.
che sono computate per l’adempimento di una convenzione sugli obiettivi stipulata con la Confederazione o un Cantone;
- e.
- f.
che ottengono il risparmio di elettricità attraverso una modifica del comportamento dei consumatori finali.
- www.endk.ch
> Documentazione > Edifici / MoPEC
Art. 51dMisure standardizzate
1 L’UFE stabilisce misure standardizzate per migliorare l’efficienza energetica.
2 Mette a disposizione protocolli di risparmio che servono ad attestare il risparmio di elettricità ottenuto con le misure standardizzate.
Art. 51eMisure non standardizzate
1 La domanda di computabilità di una misura non standardizzata deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
- a.
la descrizione della misura;
- b.
la procedura per misurare o calcolare il risparmio di elettricità.
2 L’UFE può dichiarare computabile una misura prevedendo oneri e condizioni.
3 Mette a disposizione di chi presenta la domanda un apposito protocollo di risparmio per la misura.
Art. 51fObbligo di notifica e data della notifica
I fornitori di elettricità comunicano all’UFE ogni anno entro il 30 aprile i seguenti dati relativi all’anno precedente:
- a.
la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali;
- b.
la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali nel servizio universale;
- c.
la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali secondo l’articolo 51a capoverso 2;
- d.
i costi per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
Art. 51gRaggiungimento dell’obiettivo
1 I fornitori di elettricità notificano all’UFE le misure attuate nell’anno in cui auspicano che vengano computate nell’obiettivo.
2 La notifica deve contenere segnatamente:
- a.
il protocollo di risparmio compilato;
- b.
le indicazioni e i documenti stabiliti nel protocollo di risparmio che attestano il risparmio di elettricità e la data di attuazione della misura.
3 Se i fornitori di elettricità superano l’obiettivo, i risparmi di elettricità aggiuntivi vengono conteggiati per l’obiettivo dell’anno successivo.
1 L’UFE controlla in modo appropriato le basi utilizzate per stabilire l’obiettivo e l’attuazione delle misure. A tale scopo può segnatamente:
- a.
esigere l’accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo;
- b.
entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro.
2 Per verificare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 6 capoverso 5ter LAEl, la Commissione dell’energia elettrica può controllare i dati e le indicazioni concernenti le forniture ai consumatori finali.
3 Se da un controllo risulta che le misure notificate non possono essere computate, i risparmi di elettricità del fornitore di elettricità vengono dedotti a posteriori.
L’UFE pubblica annualmente i seguenti dati:
- a.
il numero di fornitori di elettricità cui sono stati assegnati degli obiettivi e l’entità totale degli obiettivi;
- b.
il numero di obiettivi raggiunti e non raggiunti e l’entità totale dei risparmi di elettricità conseguiti;
- c.
il numero e il tipo di misure attuate, nonché l’importo dei risparmi di elettricità conseguiti;
- d.
i costi medi per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
Capitolo 8 Promozione
Sezione 1 Misure
Art. 52Informazione e consulenza
1 La Confederazione può sostenere Cantoni, Comuni e organizzazioni private segnatamente per quanto riguarda:
- a.
la pubblicazione di documentazione;
- b.
- c.
lo svolgimento di esposizioni, attività e concorsi;
- d.
l’utilizzo di media digitali a fini informativi e di consulenza;
- e.
l’allestimento di offerte di consulenza;
- f.
lo svolgimento di consulenze.
2 Per poter essere sostenute, queste attività devono essere conformi alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 53Formazione e formazione continua
1 La Confederazione sostiene la formazione e la formazione continua delle persone incaricate dei compiti previsti dalla legge e dalla presente ordinanza, in particolare attraverso:
- a.
contributi ad attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni;
- b.
attività organizzate dall’UFE.
2 In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni formative, essa può sostenere la formazione professionale e la formazione continua degli specialisti dell’energia, segnatamente con i mezzi seguenti:
- a.
l’elaborazione di un’offerta di corsi per la formazione e la formazione continua;
- b.
la preparazione di materiale didattico;
- c.
la formazione continua degli insegnanti;
- d.
lo sviluppo e la gestione di un sistema d’informazione.
3 La promozione di corsi di formazione e di formazione continua individuali è esclusa.
Art. 54Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione1
Possono usufruire del sostegno:
- a.
gli impianti e i progetti pilota che:
- 1.
servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi o concetti energetici innovativi, e
- 2.
vengono realizzati sotto forma di prototipi o sistemi parziali che consentono di determinare dati scientifici e tecnici;
- b.
gli impianti e i progetti di dimostrazione che:
- 1.
servono a provare il corretto funzionamento nelle dimensioni reali e in un ambiente vicino al mercato, e
- 2.
permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell’ottica dell’effettiva introduzione sul mercato di tecnologie, soluzioni e approcci energetici innovativi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Art. 54aPromozione secondo l’articolo 50a LEne: condizioni e campo d’applicazione1
1 La Confederazione promuove misure secondo l’articolo 50a LEne se queste soddisfano:
- a.
le condizioni di cui all’allegato 6a numero 1 quando un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza fisso viene sostituito con:
- 1.
un impianto di riscaldamento a legna automatico,
- 2.
una pompa di calore aria/acqua,
- 3.
una pompa di calore salamoia/acqua o una pompa di calore acqua/acqua, o
- 4.
un allacciamento a una rete di teleriscaldamento;
- b.
le condizioni di cui all’allegato 6a numero 2 quando viene installato un impianto di collettore solare termico o viene ampliato un impianto di collettore solare termico esistente;
- c.
le condizioni di cui all’allegato 6a numero 3 quando un riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza decentralizzato privo di sistema idraulico di distribuzione del calore viene sostituito con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili dotato di un sistema idraulico di distribuzione del calore;
- d.
le condizioni di cui all’allegato 6a numero 4 quando l’efficienza energetica dell’involucro dell’edificio viene migliorata in maniera globale.
2 L’articolo 57 capoverso 1 si applica per analogia.
3 Non vengono promosse le misure secondo l’articolo 57 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle secondo l’articolo 104 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 20122 sul CO2.
4 I Cantoni possono escludere dalla promozione al massimo una delle misure di cui all’allegato 6a numeri 1 e 2.
- Introdotto dall’all. 3 dell’O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 772).
- RS 641.711
Art. 54bPromozione secondo l’articolo 50a LEne: contributi e limite massimo di contribuzione1
1 I contributi per le misure di cui all’articolo 50a LEne sono stabiliti nell’allegato 6a numeri 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.3, 3.4 e 4.4.
2 I Cantoni possono fissare un limite massimo dei contributi per le misure. Questo non può essere inferiore a 100 000 franchi.
3 La promozione delle misure di cui all’allegato 6a numeri 1, 2 e 4 non può superare il 50 per cento dei costi d’investimento totali.
- Introdotto dall’all. 3 dell’O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 772).
Art. 54cPromozione secondo l’articolo 50a LEne: consulenza per la sostituzione di riscaldamenti1
1 Attingendo ai fondi di cui all’articolo 50a LEne è possibile impiegare fino a 15 milioni di franchi all’anno per la consulenza per la sostituzione di riscaldamenti con riscaldamenti principali alimentati a energie rinnovabili.
2 La consulenza viene promossa come segue:
- a.
con 450 franchi forfettari per:
- 1.
- 2.
le case plurifamiliari fino a sei unità abitative,
- 3.
gli edifici non abitativi con una potenza termica installata fino a 30 kW;
- b.
con 1800 franchi forfettari per:
- 1.
le comunioni dei proprietari per piani,
- 2.
le case plurifamiliari con più di sei unità abitative,
- 3.
gli edifici non abitativi con una potenza termica installata superiore a 30 kW.
- Introdotto dall’all. 3 dell’O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 772).
Art. 54dPromozione secondo l’articolo 50a LEne: procedura, esecuzione e finanziamento1
1 La Confederazione accorda ai Cantoni i contributi di base secondo l’articolo 50a capoverso 3 LEne nell’ambito della concessione dei contributi globali di cui all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2.
2 La procedura e l’esecuzione della promozione sono rette per analogia:
- a.
dalle seguenti disposizioni della presente ordinanza:
- 1.
articolo 59 in combinato disposto con l’articolo 110 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20123 sul CO2,
- 2.
- 3.
articoli 63, 64 e 67 in combinato disposto con l’articolo 105 lettera b dell’ordinanza sul CO2;
- b.
dagli articoli 107, 108 capoverso 1 e 109 dell’ordinanza sul CO2.
3 Se in un anno i fondi disponibili in un Cantone secondo l’articolo 50a LEne sono esauriti, tale Cantone può farsi conteggiare nuovi incentivi mediante la promozione di cui all’articolo 34 della legge sul CO2.
4 L’esecuzione della promozione della consulenza per la sostituzione di riscaldamenti (art. 54c) compete alla Confederazione.
- Introdotto dall’all. 3 dell’O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 772).
- RS 641.71
- RS 641.711
Sezione 2 Contributi globali
Art. 55Condizioni generali
1 Possono essere concessi contributi globali a programmi cantonali per:
- a.
l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne);
- b.
la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne);
- c.
la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne).
2 I contributi globali a tali programmi vengono concessi soltanto se:
- a.
il programma in questione poggia su basi giuridiche cantonali;
- b.
il Cantone stanzia un credito per il programma in questione; e
- c.
per il programma in questione il Cantone non riceve già sotto altre forme un contributo della Confederazione.
Art. 56Contributi globali a programmi cantonali per l’informazione e la consulenza, nonché per la formazione e la formazione continua
Nell’ambito della promozione di programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne), possono essere concessi contributi globali in particolare per:
- a.
documentazione e attività mediatica;
- b.
mostre, manifestazioni e concorsi;
- c.
- d.
consulenze relative a oggetti e processi;
- e.
Art. 57Contributi globali a programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo
1 Nell’ambito della promozione di programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) le misure costruttive possono essere promosse attraverso contributi globali soltanto se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell’inizio dei lavori di costruzione.
2 I contributi globali non possono essere impiegati per:
- a.
edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
impianti alimentati con energie fossili.
3 I contributi globali possono essere concessi anche per programmi d’investimento e di marketing finalizzati ad accrescere la notorietà dei programmi cantonali per la promozione di misure di cui all’articolo 50 LEne.
Art. 58Certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza
1 Nei propri programmi di promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne), i Cantoni prevedono la possibilità di sostenere le misure costruttive concernenti gli edifici soltanto se per questi è disponibile un certificato energetico cantonale degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus).
2 Negli edifici per i quali non può essere emesso un CECE Plus, i requisiti per la redazione del certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza si basano sulle norme tecniche riconosciute.
3 Per la promozione delle seguenti misure costruttive non è necessaria la presentazione di un CECE Plus se le misure costruttive non sono promosse insieme ad altre misure per le quali l’esistenza di un CECE Plus costituisca un requisito per l’ottenimento del contributo:
- a.
il risanamento dell’isolamento termico per il quale viene riconosciuto un contributo di promozione inferiore a 10 000 franchi per ogni domanda;
- b.
la sostituzione di un riscaldamento elettrico, a olio combustibile o gas naturale con nuovi impianti tecnici;
- c.
l’installazione di impianti di collettori solari termici;
- d.
l’installazione di impianti di aerazione degli appartamenti;
- e.
il risanamento dell’edificio realizzato in tappe più consistenti e con calcolo a regola d’arte del fabbisogno termico e di energia termica conformemente alle norme SIA;
- f.
il risanamento globale, ossia non a tappe, per il quale viene rilasciato un certificato Minergie;
- g.
- h.
i progetti per reti di riscaldamento.
1 I Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.1
2 Per quanto riguarda i programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
- a.
il numero e il tipo di misure realizzate e i mezzi finanziari impiegati a tale scopo;
- b.
i mezzi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto della quota residua della Confederazione all’anno successivo.
3 Per quanto riguarda i programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
- a.
i risparmi di energia previsti e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore sull’energia consumata;
- b.
gli investimenti previsti e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;
- c.
i controlli a campione svolti in loco per verificare la corretta utilizzazione dei mezzi forniti attraverso i contributi globali;
- d.
l’importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l’importo medio degli aiuti finanziari versati;
- e.
i mezzi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto all’anno seguente della quota rimanente della Confederazione.
4 L’UFE stabilisce i requisiti per l’elaborazione dei dati necessari a valutare l’efficacia del programma di promozione cantonale.
5 Su sua richiesta, vanno messi a disposizione dell’UFE i documenti relativi al rapporto necessari a valutare l’efficacia.
6 L’UFE può utilizzare i dati per scopi statistici e metterli a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (CdEN).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
1 I Cantoni controllano e garantiscono il corretto impiego dei contributi globali.
2 Inseriscono i risultati dei controlli nel proprio rendiconto e conservano i documenti per dieci anni.
3 Nell’ambito della promozione di misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) effettuano controlli a campione in loco.
4 L’UFE effettua controlli a campione concernenti:
- a.
l’esecuzione di singole misure;
- b.
l’utilizzazione dei contributi globali;
- c.
la contabilità finanziaria;
- d.
la prassi dell’esame della domanda; e
- e.
il controllo di qualità dei Cantoni.
Sezione 3 Aiuti finanziari per progetti individuali
Art. 61Aiuti finanziari per impianti pilota e di dimostrazione, progetti pilota e di dimostrazione ed esperimenti sul terreno e analisi1
1 Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti pilota e di dimostrazione e a progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEne) se:
- a.
forniscono un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione;
- b.
si occupano dello sviluppo e del collaudo di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano nuove conoscenze;
- c.
il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci interessati e la probabilità di successo del progetto sono sufficientemente elevati;
- d.
i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico; e
- e.
i costi del progetto sono proporzionati ai criteri di cui alle lettere a–d.
2 Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne).
3 L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare del rapporto di cui al capoverso 1 lettera e.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Art. 62Aiuti finanziari per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo
Gli aiuti finanziari a progetti individuali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) sono concessi soltanto se i progetti:
- a.
sono conformi alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;
- b.
riducono l’inquinamento ambientale dovuto al consumo di energia oppure favoriscono l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia;
- c.
non pregiudicano notevolmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e
- d.
non sarebbero redditizi in assenza del sostegno.
Sezione 4 Procedura
Art. 63Contenuto delle domande
1 Le domande di contributi globali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, in particolare:
- a.
una descrizione del programma di promozione cantonale con l’indicazione delle relative basi giuridiche;
- b.
l’importo del credito cantonale stanziato o richiesto.
1bis Eventuali mezzi finanziari di terzi confluiti nel credito cantonale di cui al capoverso 1 lettera b devono essere dichiarati. Questi mezzi devono essere vincolanti, irrevocabili e messi a disposizione su tutto il territorio del Cantone per il programma di promozione cantonale.1
2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d’esercizio, in particolare:
- a.
il nome o la ragione sociale del richiedente;
- b.
la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori;
- c.
la descrizione, l’obiettivo, l’inizio e la probabile durata dei lavori previsti;
- d.
i costi, con l’indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.
3 L’UFE può richiedere ulteriori informazioni e documenti da presentare unitamente alla domanda.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
Art. 64Presentazione delle domande
1 Le domande di contributi globali vanno presentate all’UFE entro il 31 ottobre dell’anno precedente.
2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali di promozione di misure di cui all’articolo 49 capoversi 2 e 3 LEne vanno presentate all’UFE almeno tre mesi prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto.
3 L’UFE stabilisce le ulteriori modalità attraverso direttive.
Art. 65Selezione mediante procedura di gara
Se in virtù dell’articolo 49 capoverso 4 LEne una misura viene selezionata nell’ambito di una procedura di gara, il bando di gara comprende almeno le seguenti indicazioni:
- a.
la delimitazione tematica dell’oggetto della promozione;
- b.
il termine di presentazione della domanda;
- c.
le condizioni di partecipazione;
- d.
i criteri di valutazione e selezione.
Art. 66Parere dei Cantoni
L’UFE sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato le domande di aiuti finanziari per progetti individuali rilevanti per i Cantoni dal punto di vista tecnico-energetico o della politica energetica.
1 L’UFE si pronuncia sulle domande di aiuti finanziari per progetti individuali e sulle domande di contributi globali entro tre mesi dal loro ricevimento. Eccezionalmente esso può prorogare questo termine al massimo di due mesi.
2 Per valutare le domande esso può ricorrere a periti.
3 Esso informa i Cantoni circa la decisione in merito agli aiuti finanziari per progetti individuali, se questa è di grande importanza per il Cantone interessato.
Capitolo 9 Cooperazione internazionale
1 Il DATEC è autorizzato, nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia e dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, a concludere trattati internazionali di portata limitata in materia di cooperazione nella ricerca energetica ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Esso può attribuire questa competenza all’UFE e all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.
3 L’organo d’esecuzione rappresenta la Svizzera in materia di certificati di origine nell’ambito della collaborazione con le corrispondenti autorità partner a livello internazionale, in particolare con l’Association of Issuing Bodies (AIB).
- RS 172.010
Capitolo 10 Verifica degli effetti, geodati e trattamento dei dati
1 Nell’ambito del monitoraggio l’UFE osserva in particolare i seguenti ambiti:
- a.
la produzione di elettricità da energie rinnovabili;
- b.
il consumo di energia e di elettricità;
- c.
- d.
la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
- e.
i prezzi e le spese dell’energia;
- f.
le ripercussioni sull’ambiente dovute al consumo di energia;
- g.
gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore energetico anche sotto il profilo internazionale;
- h.
le conseguenze e l’efficacia delle misure di politica energetica.
2 L’UFE pubblica i risultati del monitoraggio di regola una volta all’anno.
3 Se non ricavabili da statistiche federali, l’UFE reperisce i dati necessari per il monitoraggio da altre autorità federali, dai Cantoni e dai Comuni nonché da altre persone giuridiche di diritto pubblico e, nella misura del possibile, rinuncia a svolgere ulteriori rilevamenti diretti. Esso può inoltre accordarsi con gli organi menzionati nell’articolo 56 LEne affinché, nell’ambito dei loro rilevamenti, questi rilevino anche i dati necessari all’adempimento dei suoi compiti di monitoraggio.
Art. 69aPanoramica territoriale degli impianti di produzione dell’elettricità1
1 L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all’UFE.
2 L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell’elettricità:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
data della messa in esercizio;
- f.
eventuale interesse nazionale dell’impianto.
3 Se un impianto di produzione dell’elettricità viene ampliato, la visione d’insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell’impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell’ampliamento.
4 Per gli impianti fotovoltaici l’UFE pubblica anche informazioni sull’orientamento e sull’inclinazione dei moduli, se tali informazioni sono disponibili presso l’organo d’esecuzione.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
Art. 69bPanoramica territoriale degli impianti di produzione di combustibili e carburanti1
1 L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE i geodati degli impianti di produzione di combustibili e carburanti registrati e li fornisce all’UFE.
2 L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione di combustibili e carburanti:
- a.
- b.
- c.
- d.
data della messa in esercizio;
- e.
designazione del combustibile o carburante prodotto.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Art. 70Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche1
1 I dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, possono essere conservati al massimo per dieci anni.
2 L’organo d’esecuzione concede l’accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche rilevati nell’ambito degli articoli 4b e 4c:
- a.
all’UFE per i suoi compiti d’esecuzione:
- 1.
nel quadro della promozione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (art. 19, 27 e 33a LEne),
- 2.
nel quadro dei fattori di riduzione del CO2 per i parchi veicoli nuovi mediante l’utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili (art. 11a della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2),
- 3.
nel quadro della riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici (contributi globali) (art. 34 della legge sul CO2),
- 4.
nel quadro dell’obbligo di etichettatura (etichettaEnergia) per la commercializzazione e la cessione di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (art. 10–12a dell’ordinanza del 1° novembre 20173 sull’efficienza energetica),
- 5.
nel quadro della promozione di impianti per la produzione di gas rinnovabili (art. 34a cpv. 1 lett. d della legge sul CO2),
- 6.
nel quadro del monitoraggio secondo l’articolo 55 LEne;
- b.
all’UFAM per i suoi compiti d’esecuzione:
- 1.
nel sistema di scambio di quote di emissioni (art. 15–21 della legge sul CO2),
- 2.
nel quadro della compensazione per i carburanti (art. 28b–28e della legge sul CO2),
- 3.
nel quadro dell’impegno a ridurre le emissioni di gas serra (art. 31–32 della legge sul CO2),
- 4.
nel quadro della restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE e non hanno sottoscritto un impegno di riduzione (art. 32a e 32b della legge sul CO2),
- 5.
nel quadro dell’immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (art. 35d della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente);
- c.
all’Ufficio federale dell’aviazione civile per i suoi compiti d’esecuzione:
- 1.
nel quadro della fornitura e miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili (art. 28f della legge sul CO2),
- 2.
nel quadro del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation di cui all’allegato 16 volume IV della convenzione del 7 dicembre 19445 sull’aviazione civile internazionale;
- d.
all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’esecuzione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e la riscossione e il rimborso della tassa sul CO2;
- e.
ai Cantoni nella misura in cui ne necessitano per l’esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di edifici (art. 45 LEne e art. 9 della legge sul CO2).6
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 74 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- RS 641.71
- RS 730.02
- RS 814.01
- RS 0.748.0
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
Capitolo 11 Esecuzione
1 L’UFE esegue la presente ordinanza, nella misura in cui la legge o la presente ordinanza non assegni la competenza ad altro organo.
2 Altri uffici federali, con l’approvazione dell’UFE, possono concedere contributi di promozione secondo gli articoli 52–54.1
- La correzione del 25 lug. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 386).
Capitolo 12 Organo d’esecuzione
1 L’organo d’esecuzione redige per ogni anno civile un preventivo dei costi di esecuzione previsti e degli introiti da essa derivanti.
2 Esso allestisce tale preventivo sulla base di un catalogo delle prestazioni.
3 Il preventivo deve essere allestito in modo chiaro quanto all’utilizzazione prevista dei mezzi.
4 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni per il successivo anno civile vanno presentati per approvazione all’UFE entro il 31 ottobre.
Art. 73Approvazione e mandato di prestazioni
1 L’UFE esamina il preventivo e, se necessario, consente all’organo d’esecuzione di formulare un parere.
2 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni vengono stabiliti per scritto in un mandato di prestazioni. Se questo non viene stilato entro il 15 dicembre, l’UFE ne stabilisce il contenuto mediante decisione prima della fine dell’anno.
3 Se le circostanze mutano considerevolmente, il mandato di prestazioni può essere modificato. Il capoverso 2 è applicabile per analogia.
Art. 74Conteggio dei costi di esecuzione
1 L’organo d’esecuzione trasmette per approvazione all’UFE, entro il 30 aprile dell’anno civile successivo, il conteggio dei costi di esecuzione effettivamente sostenuti per le prestazioni fornite in un anno civile.
2 Se i costi di esecuzione approvati sono superiori al preventivo stabilito nel mandato di prestazioni, l’UFE provvede affinché l’importo della differenza venga trasferito dal Fondo per il supplemento rete all’organo d’esecuzione; se sono inferiori, l’organo d’esecuzione versa immediatamente l’importo della differenza nel Fondo per il supplemento rete.
Art. 75Presentazione dei conti
1 L’anno contabile corrisponde all’anno civile.
2 Il conto annuale viene redatto conformemente alle prescrizioni del CO1 in materia di tenuta della contabilità commerciale e presentazione dei conti e alle «Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER)2 della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti.
- RS 220
- www.fer.ch
L’organo d’esecuzione trasmette all’UFE entro il 6 gennaio dell’anno successivo le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell’Amministrazione federale.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6121).
L’UFE emana direttive concernenti il contenuto e la struttura del preventivo, del catalogo delle prestazioni, del conteggio dei costi di esecuzione e del rendiconto.
Capitolo 12a Disposizioni penali
Ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera g LEne è punito chiunque, intenzionalmente, non adempie l’obbligo di notifica di cui all’articolo 51f o fornisce intenzionalmente false indicazioni sulle misure notificate ai sensi dell’articolo 51g.
Capitolo 13 Disposizioni finali
Art. 78Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 7.
Art. 79Disposizioni transitorie relative all’etichettatura dell’elettricità
1 Le disposizioni relative all’etichettatura dell’elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente.
2 L’etichettatura dell’elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all’anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente.
3 Il mix del fornitore può essere pubblicato per l’anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l’articolo 4 capoverso 3.1
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 913).
Art. 80Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete
Per i consumatori finali non aventi diritto al rimborso secondo l’articolo 39 capoverso 3 primo periodo LEne, che hanno concluso un accordo sugli obiettivi secondo il diritto previgente, a partire dall’entrata in vigore della LEne decade l’obbligo di rispetto della convenzione sugli obiettivi.
Art. 80aDisposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024: garanzie di origine per combustibili e carburanti1
1 Il servizio di clearing designato dall’industria del gas deve trasmettere entro il 1° gennaio 2025 all’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne i dati che ha trattato fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 45e dell’ordinanza del 20 novembre 19962 sull’imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 20223.
2 L’organo d’esecuzione rilascia garanzie di origine per le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico svizzero prodotte fino al 31 dicembre 2024 e notificate entro il 28 febbraio 2025 al servizio di clearing di cui all’articolo 45e dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 2022. Le garanzie d’origine sono valide 60 mesi.
3 L’organo d’esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri non ancora utilizzati di gas rinnovabili che il servizio di clearing ha registrato dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2024. Le garanzie d’origine sono valide 24 mesi.
4 L’organo d’esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri di gas rinnovabili che il servizio di clearing ha registrato prima del 31 marzo 2021 e che non sono ancora stati utilizzati, se i proprietari dimostrano che le vigenti esigenze ecologiche sancite nei principi dell’industria svizzera del gas del 1° aprile 20214 per il biogas e altri gas rinnovabili sono state soddisfatte. Le garanzie d’origine sono valide 24 mesi.
5 L’organo d’esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri di gas rinnovabili che al 31 dicembre 2024 non sono ancora stati registrati presso il servizio di clearing e le cui sostanze sottostanti sono state prodotte tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2024, se i proprietari dimostrano che le vigenti esigenze ecologiche sancite nei principi dell’industria svizzera del gas per il biogas e altri gas rinnovabili sono state soddisfatte. Le garanzie di origine sono valide dall’importazione dei certificati fino al 31 dicembre 2026.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
- RS 641.611
- RU 2021 589
- www.gazenergie.ch
> Sapere > Biogas / gas rinnovabili > 3. Principi applicati al biogas > Biogas-Grundsätze – Basis für den Entwurf der Energieverordnung (non disponibile in italiano)
Art. 80bDisposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024: miglioramento dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità1
1 I fornitori di elettricità possono chiedere all’UFE entro il 30 aprile 2025 la computabilità per le misure che hanno attuato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 51b e che non sono considerate non computabili secondo l’articolo 51c. Le misure attuate in precedenza non sono computabili.2
2 Se le misure sono dichiarate computabili, i risparmi di elettricità così conseguiti possono essere computati fino al massimo al terzo obiettivo dopo l’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2024 sul raggiungimento degli obiettivi.
3 Le forniture di fornitori di elettricità basate su contratti conclusi prima del 1° gennaio 2024 con consumatori finali che hanno esercitato il loro diritto di accesso alla rete non sono considerate, fino al 31 dicembre 2027, per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta. I fornitori di elettricità notificano all’UFE ogni anno entro il 30 aprile le rispettive forniture dell’anno precedente.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
- Correzione del 30 ott. 2025 (RU 2025 664).
Art. 81Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegati
- Garanzie per la geotermia
- Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
- Grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete
- Calcolo del plusvalore lordo
- Calcolo degli importi dei rimborsi
- Promozione secondo l’articolo 50a LEne: condizioni e contributi
- Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.