Législation

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

RS 172.010 · 110 articoli

LOGA (RS 172.010) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (110 articoli)

Art. 1, Governo

1 Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. 2 È composto di sette membri. 3 È assistito dal cancelliere della Confederazione.…

Art. 2, Amministrazione federale

1 L’Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. 2 I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi…

Art. 3, Principi dell’attività governativa e amministrativa

1 Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge. 2 Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei citta…

Art. 4, Responsabilità politica

Il Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio.…

Art. 5, Controllo dei compiti della Confederazione

Il Consiglio federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l’adempimento dei medesimi nonché l’organizzazione dell’Amministrazione federale quanto alla loro necessità e c…

Art. 6, Incombenze governative

1 Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa. 2 Accorda la priorità alle incombenze governative. 3 Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momen…

Art. 7, Legislazione

Fatto salvo il diritto d’iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all’Assemblea federale i disegni di modifica della Costituzione, di leggi e decret…

Art. 7 a, Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 ( RU 2019 3119 ; FF 2018 2929 4491 ).

Introdotto dall’all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 ( RU 2003 3543 ; FF 2001 3097 4867). Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale…

Vedere tutti i 110 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).