Législation

Ordinanza del 27 novembre 2024 concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (Ordinanza sulla protezione del clima, OOCli)

OOCliRS 814.310.1In vigoreStato 01.01.202635 articoli

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  • RU 2025 788Ordinanza sul CO2 · atto di base Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2in vigore il 01.01.2026
    modificato: art. 13

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2Cronoprogrammi3–8
  3. Capitolo 3Incentivi9–27
  4. Capitolo 4Adattamento ai cambiamenti climatici e protezione contro tali cambiamenti28–29
  5. Capitolo 5Orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima30
  6. Capitolo 6Disposizioni finali31–35

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 5, 4 capoverso 2, 6 capoverso 3, 7, 11 capoverso 1 e 13 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli); vista la legge del 23 dicembre 2011 sul CO2, ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti relativi ai cronoprogrammi di imprese e settori per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero (art. 5 LOCli);

  2. b.

    la promozione di tecnologie e processi innovativi destinati a favorire l’attuazione dei cronoprogrammi o di singole misure da essi previste (art. 6 LOCli);

  3. c.

    la copertura dei rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessari per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero (art. 7 LOCli);

  4. d.

    la rete di coordinamento per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e per la protezione contro tali effetti (art. 8 LOCli);

  5. e.

    il test volontario per verificare l’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima (art. 9 LOCli).

Art. 2Calcolo delle emissioni di gas serra

1

 La quantità delle emissioni dirette, indirette e di quelle a monte e a valle è calcolata separatamente.

2

 Sono considerate emissioni a monte e a valle le emissioni di gas serra generate da terzi durante l’intero ciclo di vita di un prodotto o di una prestazione.

3

 Il calcolo è effettuato sulla base delle attuali conoscenze scientifiche. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) pubblica raccomandazioni al riguardo.

4

 Per la conversione delle emissioni di gas serra in CO2 equivalenti (CO2eq) sono utilizzati i valori secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2.

  1. RS 641.711

Capitolo 2 Cronoprogrammi

Art. 3Cronoprogrammi per imprese

1

 I cronoprogrammi per imprese secondo l’articolo 5 LOCli comprendono almeno:

  1. a.

    un bilancio di tutte le emissioni dirette e indirette;

  2. b.

    una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;

  3. c.

    un’analisi indicante le soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di gas serra o impiegare tecnologie a emissioni negative (NET) e la misura in cui ciò è previsto;

  4. d.

    i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per la riduzione delle emissioni di gas serra o l’impiego di NET;

  5. e.

    un percorso di riduzione per le emissioni dirette e indirette; tale percorso deve essere lineare per quanto possibile dal punto di vista tecnico, orientarsi ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli e contemplare obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;

  6. f.

    un percorso di sviluppo delle capacità per l’impiego di NET con cui si prevede di compensare in Svizzera e all’estero, al più tardi entro il 2050, le emissioni di gas serra che non possono essere ridotte con i provvedimenti di cui alla lettera d.

2

 Ai cronoprogrammi per l’orientamento dei flussi finanziari delle imprese del settore finanziario verso investimenti rispettosi del clima si applicano i requisiti minimi relativi a un piano di transizione di cui all’articolo 3 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 20221 concernente la relazione sulle questioni climatiche.

  1. RS 221.434

Art. 4Cronoprogrammi per settori

1

 Le associazioni di categoria possono elaborare cronoprogrammi per le imprese del loro settore (cronoprogrammi per settori).

2

 I cronoprogrammi per settori comprendono almeno:

  1. a.

    il bilancio delle emissioni dirette e indirette caratteristico per un’impresa del settore;

  2. b.

    una descrizione degli impianti e dei processi specifici per settore esistenti;

  3. c.

    un’analisi indicante le soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di gas serra o impiegare NET e la misura in cui ciò è previsto;

  4. d.

    i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per la riduzione delle emissioni di gas serra o l’impiego di NET;

  5. e.

    un percorso di riduzione per le emissioni dirette e indirette; tale percorso deve essere lineare per quanto possibile dal punto di vista tecnico, orientarsi ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli e contemplare obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;

  6. f.

    un percorso di sviluppo delle capacità per l’impiego di NET con cui si prevede di compensare in Svizzera e all’estero, al più tardi entro il 2050, le emissioni di gas serra che non possono essere ridotte con i provvedimenti di cui alla lettera d.

Art. 5Considerazione delle emissioni di gas serra a monte e a valle e delle emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dal traffico aereo

1

 Oltre alle emissioni dirette e indirette, i cronoprogrammi possono comprendere anche le emissioni a monte e a valle che sono determinanti secondo l’analisi della rilevanza. Per determinare la rilevanza, le emissioni a monte e a valle devono essere categorizzate secondo l’allegato 1 numeri 1–3 e sottoposte a un’analisi della rilevanza di cui all’allegato 1 numero 4.

2

 I cronoprogrammi degli operatori di aeromobili possono comprendere anche le emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dall’esercizio di aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore a seguito del rifornimento di carburanti in Svizzera.

Art. 6Informazioni sui provvedimenti nei cronoprogrammi

In relazione ai provvedimenti elencati nei cronoprogrammi devono essere fornite le seguenti informazioni:

  1. a.

    una descrizione esatta dei singoli provvedimenti;

  2. b.

    una stima dei costi e dell’utilità dell’attuazione;

  3. c.

    nel caso di cronoprogrammi per imprese: un calcolo dell’effetto in tonnellate di CO2eq ottenuto mediante i provvedimenti e i relativi effetti sul consumo di energia;

  4. d.

    nel caso di cronoprogrammi per settori: una stima dell’effetto dei provvedimenti;

  5. e.

    un calendario per l’attuazione.

Art. 7Altri requisiti relativi ai cronoprogrammi

1

 L’acquisto di attestati nazionali e internazionali secondo l’articolo 2 lettere d e f della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 è considerato un provvedimento secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d o 4 capoverso 2 lettera d della presente ordinanza soltanto se gli attestati sono stati emessi per l’impiego di NET.

2

 I cronoprogrammi vengono aggiornati in caso di mutamento delle condizioni, ma almeno ogni cinque anni.

Art. 8Informazioni e consulenza per l’elaborazione di cronoprogrammi

1

 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) mette a disposizione le informazioni necessarie per l’elaborazione dei cronoprogrammi in un formato pubblicamente accessibile.

2

 Registra i consulenti per la consulenza specialistica di cui all’articolo 5 capoverso 3 LOCli.

3

 Pubblica nel suo sito Internet l’elenco dei consulenti registrati. L’elenco contiene nome, dati di contatto e settori di attività.

Capitolo 3 Incentivi

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 9Ripartizione delle risorse

1

 L’UFE stabilisce d’intesa con l’UFAM la ripartizione delle risorse autorizzate secondo l’articolo 6 capoverso 5 LOCli tra:

  1. a.

    la promozione secondo l’articolo 6 LOCli;

  2. b.

    la copertura dei rischi secondo l’articolo 7 LOCli.

2

 D’intesa con l’UFAM, stabilisce la ripartizione delle risorse di cui al capoverso 1 lettera a tra i provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra e quelli per l’impiego di NET. In tale contesto occorre stabilire quante risorse devono essere impiegate per la promozione su richiesta e quante per la promozione mediante bando di gara.

3

 Nella ripartizione delle risorse si tiene conto del fabbisogno di risorse e delle spese d’esecuzione, così come del contributo fornito dai singoli provvedimenti contemplati nel presente capitolo al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli.

Art. 10Criteri di priorità

Se le domande presentate o attese superano le risorse disponibili, gli aiuti finanziari sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. a.

    l’entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq;

  2. b.

    la fase di sviluppo in cui si trovano i provvedimenti e il relativo potenziale d’impiego;

  3. c.

    i costi per ogni tonnellata di CO2eq di riduzione delle emissioni di gas serra che si intende realizzare o per ogni tonnellata di CO2eq di emissioni negative che si intende realizzare nel corso della durata dell’effetto;

  4. d.

    gli effetti positivi e negativi dei provvedimenti sull’ambiente in Svizzera e all’estero e sul consumo di risorse naturali;

  5. e.

    il rischio di uno spostamento delle emissioni di gas serra all’estero.

Sezione 2 Promozione di tecnologie e processi innovativi

Art. 11Provvedimenti promossi

1

 Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 6 LOCli sono concessi per i provvedimenti previsti nell’ambito di un cronoprogramma e che si trovano in una delle seguenti fasi di sviluppo:

  1. a.

    fase di sviluppo «finalità dimostrative»: i provvedimenti non sono ancora stati testati e attuati su scala reale;

  2. b.

    fase di sviluppo «autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato»: i provvedimenti sono stati attuati almeno una volta su scala reale;

  3. c.

    fase di sviluppo «diffusione sul mercato»: i provvedimenti sono già stati attuati più di una volta su scala reale, ma continuano a sussistere rischi di attuazione non controllabili.

2

 I provvedimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. a.

    provvedimenti per la riduzione delle emissioni dirette e indirette: i requisiti di cui all’allegato 2 numero 1;

  2. b.

    provvedimenti per la riduzione delle emissioni direttamente a monte e a valle: i requisiti di cui all’allegato 2 numero 2;

  3. c.

    provvedimenti per lo stoccaggio del CO2 in prodotti o nel sottosuolo: i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3.

3

 Agli operatori indicati di seguito è concesso un aiuto finanziario soltanto se soddisfano anche le seguenti condizioni:

  1. a.

    operatori di impianti e di aeromobili che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) (art. 15–16a della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2): se dimostrano in modo credibile e verificabile che i costi per l’attuazione dei provvedimenti sono eccessivamente elevati anche in una prospettiva di lungo periodo e che i provvedimenti non verrebbero realizzati senza l’aiuto finanziario;

  2. b.

    operatori di impianti con un impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO2): se dimostrano in modo credibile e verificabile di rispettare il loro impegno di riduzione secondo l’articolo 67 o 68 dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 anche senza tenere conto dell’effetto dei provvedimenti promossi.

4

 Non sono concessi aiuti finanziari per i provvedimenti che non forniscono alcun contributo adeguato al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli o che non corrispondono alla politica energetica o climatica della Confederazione.

5

 Nell’ambito dei bandi di gara possono essere previsti valori soglia più bassi rispetto a quelli indicati nell’allegato 2.

  1. RS 641.711

Art. 12Forma e procedura per la concessione di aiuti finanziari

1

 Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di contributi d’investimento o contributi d’esercizio annui.

2

 Sono concessi su domanda o mediante bando di gara.

3

 L’UFE organizza i bandi di gara. Per ogni bando stabilisce in particolare i criteri e le condizioni per la partecipazione nonché le indicazioni e i documenti da presentare.

4

 Un’impresa che ha già partecipato a un bando di gara per un provvedimento può presentare domanda per lo stesso provvedimento al più presto 12 mesi dal termine di presentazione stabilito per detto bando.

Art. 13Domande di aiuti finanziari

1

 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFE. Questi può stabilire giorni di riferimento a tal fine.

2

 Più imprese o stabilimenti d’impresa possono presentare una domanda collettiva. In tal caso designano un rappresentante.

3

 Un’associazione di categoria può presentare domanda per un programma di settore se i provvedimenti sono realizzati esclusivamente in imprese del settore che:

  1. a.

    occupano meno di 250 collaboratori; e

  2. b.

    presentano un consumo annuo di calore pari al massimo a 5 Gwh e di elettricità pari al massimo a 0,5 GWh.1

4

 La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. a.

    il tipo, il potenziale d’impiego e la durata dell’effetto dei provvedimenti;

  2. b.

    la fase di sviluppo in cui si trovano i provvedimenti;

  3. c.

    l’entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq presso l’impresa, presso lo stabilimento d’impresa o, se si tratta di processi direttamente a monte o a valle, presso terzi;

  4. d.

    il rapporto della riduzione delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative ottenute in tonnellate di CO2eq rispetto all’entità dell’aiuto finanziario richiesto;

  5. e.

    il rischio di uno spostamento delle emissioni di gas serra all’estero;

  6. f.

    gli effetti positivi e negativi dei provvedimenti sull’ambiente in Svizzera e all’estero e sul consumo di risorse naturali;

  7. g.

    l’ammontare dell’aiuto finanziario richiesto;

  8. h.

    altri eventuali incentivi e l’ammontare delle prestazioni proprie correlate ai provvedimenti;

  9. i.

    gli obiettivi intermedi nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi;

  10. j.

    il nome e i recapiti dei responsabili.

5

 Alla domanda va allegato il cronoprogramma.

6

 Se i provvedimenti comportano la riduzione delle emissioni direttamente a monte e a valle o l’utilizzo temporaneo del CO2 catturato, la domanda deve contenere una dichiarazione di consenso dei terzi interessati per quanto riguarda l’attuazione del provvedimento e gli obblighi di notifica. È possibile rinunciare alla dichiarazione di consenso se il relativo onere sarebbe sproporzionato, se i dati per gli obblighi di notifica sono già disponibili presso l’impresa o lo stabilimento d’impresa e se è esclusa una doppia promozione.

7

 Se la domanda comprende contributi d’esercizio, occorre illustrare in che modo saranno portati avanti i provvedimenti dopo la cessazione dell’aiuto finanziario.

8

 L’UFE può richiedere ulteriori informazioni se necessario per la valutazione della domanda.

  1. Nuovo testo giusta la cifra III dell’O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

Art. 14Ammontare degli aiuti finanziari

1

 Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi computabili.

2

 Sono considerati costi computabili:

  1. a.

    per i contributi d’investimento: i costi d’investimento necessari per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento;

  2. b.

    per i contributi d’esercizio: i costi d’esercizio annui che superano i costi d’esercizio per la tecnica convenzionale.

3

 L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario caso per caso. Determinanti a tal fine sono le indicazioni di cui all’articolo 13 capoverso 4 lettere a–g.

4

 L’UFE riduce l’ammontare dell’aiuto finanziario nella misura dei guadagni e dei risparmi previsti dallo scambio di diritti di emissione, salvo per i progetti per la cattura e lo stoccaggio del CO2. L’ammontare dei guadagni e dei risparmi è stabilito sulla base del prezzo d’aggiudicazione medio sul mercato primario nell’Unione europea nell’anno precedente.

5

 Se i contributi d’investimento superano i 20 milioni di franchi, l’UFE può limitare l’ammontare dell’aiuto finanziario ai costi supplementari rispetto a quelli generati dall’impiego della tecnica convenzionale.

Art. 15Attuazione dei provvedimenti e durata della concessione dei contributi d’esercizio

1

 I provvedimenti devono essere attuati entro il 31 dicembre 2035.

2

 I contributi d’esercizio sono concessi al massimo per sette anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2037.

Art. 16Obbligo di notifica

L’UFE dev’essere informato senza indugio se le indicazioni fornite nella domanda non sono più esatte.

Art. 17Rapporto sull’attuazione

1

 Dopo l’attuazione dei provvedimenti oppure, nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi, dopo il conseguimento di un obiettivo intermedio (art. 13 cpv. 4 lett. i), dev’essere presentato un rapporto all’UFE. Tale rapporto comprende:

  1. a.

    indicazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;

  2. b.

    un rendiconto dei costi con copie delle fatture.

2

 Il rapporto sottostà all’approvazione dell’UFE.

3

 L’UFE può richiedere ulteriori informazioni se queste sono necessarie per il versamento dell’aiuto finanziario.

Art. 18Versamento degli aiuti finanziari e termine per il conteggio

1

 L’UFE versa gli aiuti finanziari dopo l’approvazione del rapporto sull’attuazione.

2

 Nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi con obiettivi intermedi, l’aiuto finanziario è versato in funzione dell’attuazione.

3

 Gli aiuti finanziari sono versati non oltre il 31 dicembre 2038. Il conteggio finale dev’essere presentato entro il 1° luglio 2038.

Art. 19Rapporto di valutazione

Tre anni dopo l’attuazione dei provvedimenti dev’essere presentato un rapporto di valutazione all’UFE. Il rapporto indica:

  1. a.

    l’entità della riduzione annua delle emissioni di gas serra conseguita o delle emissioni negative ottenute annualmente in tonnellate di CO2eq nei tre anni precedenti;

  2. b.

    lo stato di attuazione degli eventuali impegni associati ai provvedimenti promossi secondo l’allegato 2;

  3. c.

    gli eventuali scostamenti rispetto ai provvedimenti originariamente pianificati o agli impegni associati ai provvedimenti promossi secondo l’allegato 2, con una motivazione e le misure di correzione previste.

Art. 20Pubblicazione di informazioni

Nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari, l’UFE e l’UFAM pubblicano nei rispettivi siti Internet i cronoprogrammi per settori nonché informazioni sui provvedimenti promossi.

Sezione 3 Copertura dei rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche

Art. 21Campo d’applicazione

1

 Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 7 LOCli sono concessi su domanda per la copertura dei rischi legati agli investimenti nelle seguenti infrastrutture pubbliche:

  1. a.

    reti termiche nuove e potenziate la cui energia termica proviene da fonti rinnovabili o dal calore residuo inevitabile ed è fornita a utenze decentralizzate;

  2. b.

    nuovi accumulatori termici a lungo termine che sono collegati a una rete termica.

2

 Gli aiuti finanziari sono concessi per la copertura dei seguenti rischi, se questi non possono essere evitati né coperti in altro modo a condizioni adeguate:

  1. a.

    per le reti termiche:

    1. 1.

      limitazione permanente o guasto permanente della fonte di energia termica,

    2. 2.

      cessazione permanente del prelievo di energia termica di uno o più clienti che rappresentano almeno 2 MW di potenza o più del 20 per cento della produzione totale di energia termica all’anno;

  2. b.

    per gli accumulatori termici a lungo termine:

    1. 1.

      il mancato doppio utilizzo,

    2. 2.

      il mancato raggiungimento, nella misura di oltre il 15 per cento, dell’efficienza di stoccaggio annua prevista dell’accumulatore termico a lungo termine.

3

 Non sono concessi aiuti finanziari per la copertura di rischi in caso di investimenti nelle infrastrutture pubbliche seguenti:

  1. a.

    infrastrutture che non forniscono un contributo adeguato al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli o che non sono idonee al mercato;

  2. b.

    le sonde geotermiche e i campi di sonde geotermiche con una potenza inferiore a 300 kW.

4

 Non sono concessi aiuti finanziari per la copertura dei seguenti rischi:

  1. a.

    per le reti termiche:

    1. 1.

      guasto della fonte di energia termica dovuto a motivi tecnici,

    2. 2.

      aumento del costo dei vettori energetici,

    3. 3.

      impiego di un impianto a combustibili fossili in sostituzione della fonte di energia termica che ha subito il guasto, salvo il caso di una soluzione transitoria della durata massima di due anni;

  2. b.

    per gli accumulatori termici a lungo termine: mancato raggiungimento dell’efficienza di stoccaggio per motivi tecnici.

Art. 22Presupposti per la copertura dei rischi legati alle reti termiche e costi computabili

1

 Ai fini di una copertura dei rischi legati agli investimenti in reti termiche devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

  1. a.

    la nuova costruzione o il potenziamento della rete devono comportare almeno 1000 MWh di prelievo di energia utile all’anno e 0,5 MW di potenza;

  2. b.

    le reti termiche devono essere adeguatamente dimensionate;

  3. c.

    per coprire il fabbisogno di energia termica può essere impiegato al massimo il 10 per cento di vettori energetici fossili all’anno.

2

 I seguenti costi possono essere computati come costi d’investimento se non sono già inclusi in finanziamenti pubblici di altro tipo:

  1. a.

    i costi per la sostituzione della fonte di energia termica;

  2. b.

    i costi d’investimento non più ammortizzabili nei seguenti casi:

    1. 1.

      la sostituzione non è possibile,

    2. 2.

      il prelievo di energia termica di uno o più clienti che rappresentano almeno 2 MW di potenza o più del 20 per cento della produzione totale di energia termica all’anno viene meno in maniera durevole.

Art. 23Presupposti per la copertura dei rischi legati agli accumulatori termici a lungo termine e costi computabili

1

 Ai fini di una copertura dei rischi legati agli investimenti in accumulatori termici a lungo termine devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

  1. a.

    l’accumulatore termico deve effettuare al massimo due cicli di accumulo completi all’anno;

  2. b.

    nel caso di serbatoi di stoccaggio interrati la superficie deve essere utilizzata per una diversa finalità (doppio utilizzo);

  3. c.

    ad eccezione del calore residuo inevitabile, l’energia termica da accumulare non deve provenire da processi di combustione.

2

 I seguenti costi possono essere computati come costi d’investimento se non sono già inclusi in finanziamenti pubblici di altro tipo:

  1. a.

    i costi per un nuovo doppio utilizzo nel caso di serbatoi di stoccaggio interrati, qualora il doppio utilizzo venga meno;

  2. b.

    i costi d’investimento non più ammortizzabili nel caso di mancato raggiungimento dell’efficienza di stoccaggio.

Art. 24Domanda

1

 La domanda di aiuto finanziario dev’essere presentata all’UFE al momento della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia o, se non occorre alcuna autorizzazione edilizia, quando il progetto è pronto per la realizzazione.

2

 La domanda contiene le seguenti indicazioni:

  1. a.

    descrizione del progetto;

  2. b.

    valutazione della redditività;

  3. c.

    valutazione della fattibilità tecnica e garanzia dell’esercizio a lungo termine;

  4. d.

    valutazione dei rischi coperti e piano per la loro minimizzazione;

  5. e.

    attestazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli;

  6. f.

    nome e recapiti dei responsabili.

3

 L’UFE può richiedere ulteriori informazioni se necessario per la valutazione della domanda.

Art. 25Ammontare e durata dell’aiuto finanziario

1

 Le coperture dei rischi sono accordate al massimo per il 50 per cento dei costi d’investimento computabili (art. 22 cpv. 2 e 23 cpv. 2), comunque al massimo per 5 milioni di franchi.

2

 Sono accordate fino al 31 dicembre 2030. La durata delle coperture è di al massimo 15 anni a partire dalla messa in servizio della nuova costruzione o del potenziamento della rete termica o dalla messa in servizio di una nuova fonte di energia termica o dell’accumulatore termico a lungo termine.

Art. 26Obbligo d’informare e di diligenza

1

 Le persone cui è stata accordata una copertura dei rischi devono:

  1. a.

    riferire periodicamente in merito allo stato del progetto e alla situazione sul fronte dei rischi;

  2. b.

    consentire la consultazione dei documenti e l’accesso ai locali.

2

 Devono notificare senza indugio all’UFE:

  1. a.

    la messa in servizio delle opere infrastrutturali interessate;

  2. b.

    variazioni sostanziali delle basi su cui poggia la copertura dei rischi.

3

 Devono adottare tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze per evitare o attenuare un obbligo di pagamento della Confederazione.

Art. 27Insorgenza del rischio

1

 L’insorgenza di un rischio coperto deve essere notificata all’UFE entro 60 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza.

2

 Devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per la verifica dell’obbligo di pagamento della Confederazione.

3

 Una copertura dei rischi accordata non viene fornita se:

  1. a.

    il rischio d’investimento è subentrato a causa di difetti nella pianificazione, nella realizzazione o nell’esercizio;

  2. b.

    il rischio è subentrato per colpa propria dell’interessato;

  3. c.

    l’obbligo di pagamento della Confederazione è inferiore a 250 000 franchi.

Capitolo 4 Adattamento ai cambiamenti climatici e protezione contro tali cambiamenti

Art. 28Strategie

L’UFAM analizza periodicamente i rischi dei cambiamenti climatici in Svizzera e, con il coinvolgimento di ulteriori uffici federali e dei Cantoni, elabora strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la protezione dai loro effetti (adattamento).

Art. 29Rete di coordinamento

1

 È creata una rete per il coordinamento delle procedure nel settore dell’adattamento.

2

 La rete è composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di Confederazione, Cantoni e Comuni, della scienza, dell’economia e della società civile.

3

 Ha in particolare i seguenti compiti:

  1. a.

    interconnettere gli operatori del settore dell’adattamento e garantire il trasferimento di conoscenze tra di essi;

  2. b.

    valutare ai diversi livelli la necessità di intervento e coordinare le strategie e i provvedimenti nel settore dell’adattamento;

  3. c.

    sostenere l’UFAM nell’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 28.

4

 L’UFAM gestisce la rete e ne dirige la segreteria.

Capitolo 5 Orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima

Art. 30

1

 Per permettere ai settori finanziari di verificare l’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima e il loro contributo effettivo agli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli, l’UFAM, d’intesa con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, mette a disposizione almeno ogni due anni un test della compatibilità climatica.

2

 La partecipazione al test è volontaria.

3

 Il test si avvale di un metodo riconosciuto a livello internazionale, scientificamente fondato e basato su scenari, che fornisce risultati quantitativi e qualitativi specifici per settori e classi d’investimento. Il metodo dev’essere disponibile senza licenza.

4

 L’UFAM provvede a verificare la plausibilità della completezza dei dati presentati.

5

 Sulla base dei risultati del test, l’UFAM accerta lo stato dell’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima e del contributo effettivo al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 LOCli. Pubblica tali risultati e la quota dei partecipanti in forma aggregata per settore.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 31Consulenza alle autorità esecutive

1

 Nella sua funzione di servizio ambientale della Confederazione, l’UFAM fornisce consulenza all’UFE e alle altre autorità esecutive nell’esecuzione della presente ordinanza.

2

 È competente in particolare per la valutazione degli effetti dei provvedimenti sull’impatto ambientale e sul consumo di risorse naturali.

Art. 32Emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dal traffico aereo

1

 L’Ufficio federale dell’aviazione civile comunica all’UFAM, a cadenza annuale, la quantità stimata di emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dall’esercizio di aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore a seguito del rifornimento di carburanti in Svizzera.

2

 L’UFAM stima l’impatto climatico delle emissioni di cui al capoverso 1, compreso l’impatto climatico delle scie di condensazione.

3

 L’impatto climatico è stimato prendendo in considerazione le attuali conoscenze scientifiche e le disposizioni internazionali.

4

 L’UFAM pubblica ogni anno i risultati delle stime.

Art. 33Adeguamento dell’allegato 1

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni adegua l’allegato 1 allo sviluppo scientifico.

Art. 34Modifica di un altro atto normativo

La modifica dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è disciplinata nell’allegato 3.

  1. RS 730.01

Art. 35Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Allegati

  • Emissioni a monte e a valle
  • Requisiti relativi ai provvedimenti per la promozione di tecnologie e processi innovativi
  • Modifica di un altro atto normativo

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).