Législation

Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

OPEnRS 730.03In vigoreStato 01.07.2026241 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano OPEn, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2026 281in vigore il 01.07.2026
    modificato: art. 26 · introdotto: art. 108d
  • RU 2025 830in vigore il 01.01.2026
    modificato: art. 9, 30cquinquies, 30eter, 35, 38, 45, 46d, 46j, 46k, 46l, 46m, 46o, 58, 59, 81, 87j, 97 · introdotto: art. 30aocties, 30c, 30cquater, 38a, 46a, 46c, 46dbis, 68, 87i, 98, 108c · abrogato: art. 87g
  • RU 2025 138atto di base OEn (RS 730.01)in vigore il 01.01.2026
    introdotto: art. 30aquinquies
  • RU 2025 383in vigore il 01.07.2025
    modificato: art. 32, 48 · abrogato: art. 87h
  • RU 2024 708in vigore il 01.01.2025
    modificato: art. 3, 8, 25, 29, 31, 33, 34, 38, 38a, 46b, 46c, 46e, 46f, 46g, 47, 51, 55, 68, 70, 71, 84, 85, 87a, 87c, 87d, 87e, 87f, 87i, 89, 90, 96a, 96j, 98 · introdotto: art. 4, 7a, 25a, 25b, 108b · abrogato: art. 22, 67
  • RU 2023 764in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 16, 30, 31, 46d, 96b · introdotto: art. 46pbis, 63, 83, 87zter

13 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–10
  2. Capitolo 2Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità11–30
  3. Capitolo 2aPremio di mercato fluttuante30a–30eundecies
  4. Capitolo 3Disposizioni generali sui contributi di progettazione, sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento31–35
  5. Capitolo 3aContributi di progettazione35a–35m
  6. Capitolo 4Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici36–46t
  7. Capitolo 5Contributo d’investimento per gli impianti idroelettrici47–64 a 66
  8. Capitolo 6Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa67–86-87
  9. Capitolo 6aContributo d’investimento per gli impianti eolici87a–87l e 87m
  10. Capitolo 6bContributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici e per nuovi impianti geotermici87n–87zter
  11. Capitolo 7Premio di mercato per l’elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni88–96
  12. Capitolo 7aContributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa96a–96j
  13. Capitolo 8Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), controllo e provvedimenti97–101
  14. Capitolo 9Disposizioni finali102–109

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all’articolo 35 LEne.

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;

  2. b.

    biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;

  3. c.

    gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;

  4. d.

    produzione netta: la quantità di energia di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia (OEn);

  5. e.

    calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;

  6. f.

    cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;

  7. g.

    impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.

  1. RS 730.01

Art. 3Nuovi impianti1

1

 Sono considerati nuovi impianti:

  1. a.

    negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;

  2. b.

    nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un’ubicazione.

2

 Sono considerati parimenti nuovi impianti:

  1. a.

    un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente; costituiscono un’eccezione gli impianti idroelettrici;

  2. b.

    un impianto eolico nel quale vengono sostituiti almeno il rotore, il convertitore e la torre.

3

 L’organo d’esecuzione, sentito l’Ufficio federale dell’energia (UFE), decide se l’impianto sia da considerarsi nuovo o no.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 4Potenza dell’impianto

1

La potenza di un impianto si determina secondo l’articolo 13 OEn1.

2

 Per le centrali elettriche a legna, la potenza si determina in base alla potenza specificata dal produttore nell’accordo di fornitura. Se la potenza non è certa, l’organo d’esecuzione la stabilisce, sentito l’UFE, tenendo conto di tutte le componenti dell’impianto.2

  1. RS 730.01
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 5Obbligo di notifica in caso di modifica dell’avente diritto

Se successivamente alla presentazione della domanda l’avente diritto cambia, occorre un’immediata notifica da parte dell’avente diritto precedente all’autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica il premio per l’immissione di elettricità, la rimunerazione, il contributo d’investimento e il premio di mercato vengono versati all’avente diritto precedente.

Art. 6Categorie di impianti fotovoltaici

1

 Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti:

  1. a.

    impianti integrati;

  2. b.

    impianti annessi o isolati.

2

 Per impianti integrati s’intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.

Art. 7Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni

1

 Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s’intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.

2

 Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s’intendono:

  1. a.

    gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW;

  2. b.

    gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l’ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.

3

 Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l’impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.

Art. 7aCategorie di impianti a biomassa1

1

 Per impianti di produzione di biogas s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a partire da gas biogeno prodotto attraverso la fermentazione di biomassa presso il luogo di ubicazione del modulo di cogenerazione o un sito servito da un gasdotto proprio.

2

 Per centrali elettriche a legna s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a legna.

3

 Per IIR s’intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti (OPSR).

4

 Per forni per l’incenerimento di fanghi s’intendono gli impianti per il trattamento termico di rifiuti da biomassa, in particolare fanghi di depurazione, di cartiera e dell’industria alimentare secondo gli articoli 31 e 32 OPSR, anche se in questi impianti viene utilizzata anche altra biomassa.

5

 Per impianti a gas di depurazione s’intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue dell’ente pubblico per la produzione di elettricità e calore, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.

6

 Per impianti a gas di discarica s’intendono gli impianti per lo sfruttamento del gas delle discariche di cui agli articoli 35–43 OPSR per la produzione di elettricità.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. RS 814.600

Art. 8Esercizio del diritto di scelta secondo l’articolo 29b LEne1

1

 Se il gestore di un impianto, in virtù dell’articolo 29b LEne, ha il diritto di scegliere tra la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti e un contributo d’investimento, questo diritto deve essere esercitato come segue:

  1. a.

    per gli impianti idroelettrici: entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ammontare presunto del tasso di rimunerazione e del contributo d’investimento (art. 30bsepties);

  2. b.

    per gli impianti fotovoltaici: con la presentazione di un’offerta d’asta (art. 30cquater e 46c);

  3. c.

    per gli impianti eolici e a biomassa: con la presentazione di una domanda (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 e 87d).

2

 La scelta effettuata per un impianto vale anche per ulteriori rinnovamenti o ampliamenti considerevoli di tale impianto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 9Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici1

1

 Gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dai limiti inferiori di cui agli articoli 19 capoverso 4 lettera a, 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEne:

  1. a.

    centrali con utilizzo di acqua di dotazione;

  2. b.

    impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;

  3. c.

    impianti accessori come impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile, di innevamento artificiale o di smaltimento delle acque di scarico, impianti ad acqua irrigua o impianti idroelettrici per lo sfruttamento dell’acqua di galleria.

2

 Un impianto non è considerato accessorio se:

  1. a.

    una delle parti dell’impianto che serve sia all’utilizzazione principale che a quella accessoria, quali prese d’acqua, condotte forzate e serbatoi di accumulo, è dimensionata per una portata massima maggiore rispetto a quanto necessario per l’utilizzazione principale; oppure

  2. b.

    per l’utilizzazione accessoria è costruita una presa d’acqua supplementare.

3

 Oltre agli impianti secondo il capoverso 1 sono esclusi dai limiti inferiori di cui agli articoli 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEne gli impianti nei quali sono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  2. RS 814.20
  3. RS 923.0

Art. 10Consumo proprio

Per il consumo proprio e il raggruppamento ai fini del consumo proprio si applicano le disposizioni del capitolo 4 sezione 2 OEn1.

  1. RS 730.01

Capitolo 2 Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 11Requisiti generali

Le condizioni di raccordo di cui all’articolo 10 OEn1 e la determinazione della quantità di elettricità da rimunerare secondo l’articolo 11 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

  1. RS 730.01

Art. 12Garanzia di origine e plusvalore ecologico

1

 I gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità devono trasferire all’organo d’esecuzione le garanzie di origine registrate.

2

 Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 24).

Art. 13Partecipazione degli impianti fotovoltaici

Al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Sezione 2 Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Art. 14Commercializzazione diretta

1

 Dall’obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti con una potenza inferiore a 100 kW.

2

 I gestori di impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore devono passare alla commercializzazione diretta.

3

 Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all’immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Art. 15Prezzo di mercato di riferimento1

1

 Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora degli impianti di ciascuna tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

2

 Per gli impianti la cui produzione è comunicata mensilmente, si applica la media mensile.

3

 Per gli impianti la cui produzione è comunicata trimestralmente, si applica la media trimestrale.

4

 L’UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 275).

Art. 16Tassi di rimunerazione e loro adeguamento

1

 I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

2

 Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l’intera produzione.

3

 I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

4

 Per i gestori di impianti assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA (LIVA), il premio per l’immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all’aliquota normale vigente secondo l’articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:

.2

  1. RS 641.20
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 17Durata della rimunerazione e requisiti minimi

1

 La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

2

 La durata della rimunerazione inizia con l’effettiva messa in esercizio dell’impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l’impianto in questione.

Sezione 3 Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 18Ordine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è la data di presentazione.

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

Art. 19Lista d’attesa

1

 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d’attesa.

3

 Esso gestisce una lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.

Art. 20Smaltimento della lista d’attesa

1

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d’attesa.

2

 Gli impianti nella lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

3

 Gli impianti nella lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine:

  1. a.

    gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica;

  2. b.

    gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 4 Procedura di domanda

Art. 21Domanda

1

 La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità va presentata all’organo d’esecuzione.

2

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1–1.5.

Art. 22Garanzia di principio

1

 Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l’organo d’esecuzione garantisce la partecipazione dell’impianto al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità con una decisione di principio.

2

 ...1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 23Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica

1

 Ricevuta la decisione di cui all’articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l’impianto.

2

 Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

2bis

I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.1

3

 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.2

4

 Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti.

5

 Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all’erogazione del premio per l’immissione di elettricità.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 24Decisione

1

 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone segnatamente:

  1. a.

    l’entrata nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità;

  2. b.

    se l’impianto è nella commercializzazione diretta o se viene rimunerato al prezzo di mercato di riferimento; e

  3. c.

    l’ammontare del tasso di rimunerazione.

2

 Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l’organo d’esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.

3

 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, se:

  1. a.

    non sussistono i requisiti per il diritto;

  2. b.

    il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d’avanzamento del progetto o di messa in esercizio; o

  3. c.

    l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 5 Esercizio in corso, esclusione e uscita

Art. 25Versamento e restituzione della rimunerazione1

1

 L’organo d’esecuzione versa trimestralmente:

  1. a.

    ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l’immissione di elettricità;

  2. b.

    ai gestori che immettono l’elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l’immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.

2

 Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l’organo d’esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell’anno. Il saldo lo versa nel corso dell’anno successivo.

3

 L’organo d’esecuzione esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

4

 ...2

5

 La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della rimunerazione.

6

 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, o se non riconosce le direttive del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili approvate dall’UFE, il diritto alla rimunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni o del riconoscimento delle direttive.3

7

 ...4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 25aFatturazione della parte eccedente1

1

 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, l’organo d’esecuzione fattura trimestralmente ai gestori la parte eccedente.

2

 Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, la parte eccedente viene fatturata anche per il periodo durante il quale essi non sono rispettati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 25bFatturazione dell’eccedenza di energia prelevata dalla rete1

Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l’organo d’esecuzione addebita:

  1. a.

    ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l’immissione di elettricità;

  2. b.

    ai gestori che immettono l’elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l’immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 26Indennità di gestione1

1

 I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall’organo d’esecuzione per ogni kWh di elettricità immessa in rete un’indennità di gestione, composta da una quota fissa per i costi di commercializzazione e da una quota variabile, specifica per tecnologia, per i costi dell’energia di compensazione.

2

 La quota fissa per i costi di commercializzazione ammonta a 0,11 ct./kWh per tutte le tecnologie.

3

 L’ammontare della quota variabile specifica per tecnologia corrisponde alla media dei costi dell’energia di compensazione per l’elettricità immessa in rete nel trimestre corrispondente da tutti gli impianti della rispettiva tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

4

 La media dei costi dell’energia di compensazione è calcolata moltiplicando i costi dell’energia di compensazione ipotetici per il seguente fattore:

  1. a.

    per gli impianti fotovoltaici: 0,4;

  2. b.

    per le altre tecnologie: 0,8.

5

 I costi dell’energia di compensazione ipotetici sono calcolati sulla base di una previsione semplificata.

6

 La previsione semplificata si basa sull’elettricità immessa in rete il giorno precedente da tutti gli impianti della rispettiva tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

7

 Se si ottiene un valore negativo, l’indennità di gestione per i costi dell’energia di compensazione ammonta a 0 ct./kWh.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 281).

Art. 27Obblighi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e dei gestori di rete

1

 Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ritira l’elettricità dai gestori che la immettono in rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati automatica o di un sistema di misurazione intelligente. Esso versa all’organo d’esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità ritirata secondo il piano previsionale.

2

 I gestori di rete ritirano l’elettricità dai gestori che la immettono nella loro rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto non è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente. Essi versano all’organo d’esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità ritirata.

3

 L’organo d’esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete di cui all’articolo 37 LEne.

Art. 28Ampliamenti o rinnovamenti successivi

1

 Il gestore di un impianto per il quale ottiene una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all’organo d’esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all’impianto precedente.

2

 La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.

3

 Negli impianti fotovoltaici il tasso di rimunerazione originario viene ridotto dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovamento. Il nuovo tasso di rimunerazione si calcola sulla base del valore medio ponderato secondo la potenza tra il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio e il tasso di rimunerazione di 0 ct./kWh per l’ampliamento o il rinnovamento.

4

 ...1

5

 Nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa il tasso di rimunerazione originario viene ridotto proporzionalmente dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovamento. Il calcolo del nuovo tasso di rimunerazione è retto dagli allegati 1.1 e 1.5.

6

 In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all’organo d’esecuzione, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione calcolata secondo i tassi di rimunerazione contemplati nel capoverso 3 o 5.

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 29Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

1

 Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, non sussiste alcun diritto al premio per l’immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l’immissione in rete decade retroattivamente per l’intero periodo. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all’organo d’esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.1

2

 A partire dal momento in cui tutti i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l’immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste per l’intero periodo in cui i requisiti sono stati nuovamente soddisfatti. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.2

3

 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest’ultimo può illustrare all’organo d’esecuzione le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L’organo d’esecuzione può concedergli un termine appropriato per l’attuazione delle pertinenti misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l’immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

4

 Se anche dopo la scadenza del termine i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono soddisfatti, il capoverso 1 si applica per analogia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 30Esclusione e uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

1

 L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un gestore dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

  1. a.

    non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al premio per l’immissione in rete (art. 29 cpv. 1);

  2. b.

    non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 29 capoverso 3.

2

 Un’uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è possibile in ogni momento, rispettando un termine di disdetta di un mese, per la fine di un trimestre.1

3

 Una nuova partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è esclusa a seguito di un’esclusione o un’uscita.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 2a Premio di mercato fluttuante

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 30aRequisiti generali

Per quanto riguarda le condizioni di raccordo e l’elettricità da rimunerare, gli articoli 10 e 11 OEn1 si applicano anche ai gestori di impianti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.

  1. RS 730.01

Art. 30abisAmpliamenti o rinnovamenti successivi

1

 Il gestore di un impianto per il quale ottiene un premio di mercato fluttuante è tenuto a notificare all’autorità competente gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all’impianto precedente in relazione a tale ampliamento o rinnovamento.

2

 La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.

3

 La quota di elettricità rimunerata con il premio di mercato fluttuante viene verificata dopo un ampliamento o rinnovamento successivo e adeguata alle nuove circostanze.

4

 In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all’organo d’esecuzione o all’UFE, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione spettantegli in base all’adeguamento di cui al capoverso 3.

Art. 30aterConseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

1

 Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, non sussiste alcun diritto al premio di mercato fluttuante. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio di mercato fluttuante decade retroattivamente per l’intero periodo. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita. Essa può essere compensata con future prestazioni.

2

 A partire dal momento in cui tutti i requisiti per il diritto e i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio di mercato fluttuante. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste per l’intero periodo in cui i requisiti sono stati nuovamente soddisfatti. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.

3

 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest’ultimo può illustrare all’autorità competente le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L’autorità competente può concedergli un termine appropriato per l’attuazione delle pertinenti misure, vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio di mercato fluttuante, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

4

 Se dopo la scadenza del termine continuano a non essere soddisfatti tutti i requisiti per il diritto e i requisiti minimi, il diritto al premio di mercato fluttuante decade alla scadenza del termine.

Art. 30aquaterEsclusione e uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti

1

 L’autorità competente dispone l’esclusione di un gestore dal sistema dei premi di mercato fluttuanti se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

  1. a.

    non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al premio di mercato fluttuante (art. 30ater cpv. 1);

  2. b.

    non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 30ater capoverso 3.

2

 Non è ammessa l’uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti.

Art. 30aquinquiesPrezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante

1

 Il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante corrisponde al prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15, più un prezzo per le garanzie di origine.

2

 Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, in deroga al capoverso 1 il prezzo di mercato di riferimento è calcolato con frequenza annuale e individualmente per ogni impianto conformemente all’allegato 6.1 numero 3.2, più un prezzo per le garanzie di origine secondo i capoversi 4 e 5.

3

 Il prezzo delle garanzie di origine per gli impianti fotovoltaici è calcolato in base ai prezzi pagati mediamente in Svizzera l’anno precedente per le garanzie di origine per gli impianti fotovoltaici. L’UFE stabilisce il prezzo per l’intero anno in corso e lo pubblica insieme al prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15 per il primo trimestre.

4

 Il prezzo delle garanzie di origine per gli impianti idroelettrici, a biomassa ed eolici è calcolato sulla base di una percentuale del prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15.

5

 La percentuale è la seguente:

  1. a.

    per gli impianti idroelettrici: 5 per cento;

  2. b.

    per gli impianti a biomassa ed eolici: 10 per cento.

6

 Se a un impianto idroelettrico soggetto al sistema del premio di mercato fluttuante è applicabile la rimunerazione minima di cui all’articolo 15 capoverso 1bis LEne, per tale periodo vale come prezzo di mercato di riferimento la rimunerazione minima determinante di cui all’articolo 12 capoverso 1bis lettera d OEn1.2

  1. RS 730.01
  2. Introdotto dalla cifra II dell’O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 138).

Art. 30asexiesRiduzione del premio di mercato fluttuante per i gestori soggetti ad IVA

1

 Per i gestori di impianti assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA1, il premio di mercato fluttuante si riduce del fattore di cui all’articolo 16 capoverso 4.

2

 Ciò non si applica ai gestori di impianti idroelettrici.

  1. RS 641.20

Art. 30aseptiesDurata della rimunerazione

1

 La durata della rimunerazione è di 20 anni.

2

 Essa inizia con l’effettiva messa in esercizio dell’impianto, l’ampliamento o il rinnovamento considerevole e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l’impianto in questione.

Art. 30aoctiesVersamento e restituzione del premio di mercato fluttuante

1

 L’organo d’esecuzione versa il premio di mercato fluttuante trimestralmente.

2

 Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, l’UFE versa il premio di mercato fluttuante a cadenza annuale.

3

 L’autorità competente esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Essa può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

4

 La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della rimunerazione.

5

 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale la notifica di messa in esercizio o le altre informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1 o 2, non sussiste alcun diritto alla rimunerazione fino al momento della presentazione di tali informazioni.

5bis

 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale il conteggio dei costi di costruzione di cui all’articolo 30cquinquies capoverso 5, il bonus per la produzione elettrica invernale non sarà versato fino a quando non sarà presentato il conteggio dei costi di costruzione.1

6

 Se un impianto immette in rete meno elettricità rispetto alla quota di produzione rimunerata con il premio di mercato fluttuante, l’autorità competente rimunera il premio di mercato fluttuante solo per l’elettricità effettivamente immessa in rete.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 30anoviesFatturazione della parte eccedente

1

 Se il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante è superiore al tasso di rimunerazione, l’organo d’esecuzione fattura trimestralmente ai gestori la parte eccedente.

2

 Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, la parte eccedente viene fatturata a cadenza annuale.

3

 Se il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante è superiore al tasso di rimunerazione, l’importo fatturato ai gestori è ridotto del 10 per cento per i mesi da dicembre a marzo.

4

 Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, la parte eccedente viene fatturata anche per il periodo durante il quale essi non sono rispettati.

Art. 30adeciesFatturazione dell’eccedenza di energia prelevata dalla rete

Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l’autorità competente addebita al gestore il premio di mercato fluttuante.

Sezione 2 Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

Art. 30bTassi di rimunerazione per gli impianti idroelettrici

1

 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti idroelettrici è determinato nel singolo caso.

2

 La procedura per la determinazione dei tassi di rimunerazione è fissata nell’allegato 6.1.

3

 Il tasso di rimunerazione per un impianto idroelettrico ammonta al massimo a:

  1. a.

    per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli: 30 ct./kWh;

  2. b.

    per i rinnovamenti considerevoli: 10 ct./kWh.

Art. 30bbisMisura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento

1

 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

  1. a.

    la portata massima dell’acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento e l’impianto ampliato dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico;

  2. b.

    il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento;

  3. c.

    viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento;

  4. d.

    il volume utile viene aumentato sia di almeno il 15 per cento che di 150 000 metri cubi; o

  5. e.

    la produzione netta annua media rapportata alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della presentazione della domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento viene aumentata di almeno il 20 per cento o 30 GWh.

2

 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:

  1. a.

    almeno una componente principale, quali la presa d’acqua, le pompe d’alimentazione, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l’equipaggiamento elettromeccanico dell’impianto, è sostituita o interamente risanata; e

  2. b.

    l’investimento ammonta ad almeno 14 ct./kWh rispetto alla produzione netta raggiunta mediamente in un anno negli ultimi cinque anni d’esercizio completi.

Art. 30bterRisorse disponibili e giorni di riferimento

1

 Le risorse attribuite per il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici (art. 36 cpv. 1 OEn1) vengono impegnate ogni due anni. Il biennio inizia il 1° gennaio dell’anno in cui cade il giorno di riferimento.

2

 Le domande devono essere presentate entro un giorno di riferimento che ricorre a cadenza biennale. I giorni di riferimento sono il 30 giugno di ogni anno civile pari, l’ultima volta il 30 giugno 2034.

  1. RS 730.01

Art. 30bquaterPresa in considerazione in caso di risorse sufficienti

Se le risorse attribuite sono sufficienti per prendere in considerazione tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento e in seguito rimangono disponibili ulteriori risorse, anche le domande presentate successivamente vengono prese in considerazione secondo la data di presentazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.

Art. 30bquinquiesOrdine di presa in considerazione in caso di risorse insufficienti

1

 Se le risorse attribuite non sono sufficienti per prendere in considerazione tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento, i progetti vengono presi in considerazione nell’ordine seguente:

  1. a.

    progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento considerevole; vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presumibilmente riceveranno il tasso di rimunerazione più basso;

  2. b.

    progetti per la realizzazione di rinnovamenti considerevoli; vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presumibilmente riceveranno il tasso di rimunerazione più basso.

2

 Vengono prese in considerazione soltanto le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse attribuite.

3

 Le risorse inutilizzate accordate per un progetto vengono impiegate fino al giorno di riferimento successivo per la presa in considerazione di ulteriori progetti secondo l’ordine sancito nel capoverso 1.

Art. 30bsexiesDomanda

1

 La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all’UFE.

2

 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, per i progetti per cui non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 6.1 numero 2. L’UFE può chiedere ulteriori informazioni e indicazioni, se ritenuto necessario.

Art. 30bseptiesComunicazione dell’UFE per l’esercizio del diritto di scelta

Se un gestore non esercita il suo diritto di scelta (art. 8 cpv. 1 lett. a) già con la presentazione della domanda, l’UFE gli comunica l’ammontare presunto del tasso di rimunerazione e del contributo d’investimento.

Art. 30boctiesGaranzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto, vi sono sufficienti risorse disponibili e il diritto di scelta è stato esercitato a favore del premio di mercato fluttuante, l’UFE garantisce la partecipazione dell’impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio e determina quanto segue:

  1. a.

    l’ammontare presunto del tasso di rimunerazione;

  2. b.

    i costi di investimento computabili massimi, i costi d’esercizio e i tributi pagati all’ente pubblico indipendenti dal prezzo dell’elettricità;

  3. c.

    la quota presunta di produzione netta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante;

  4. d.

    il termine entro il quale devono essere avviati i lavori;

  5. e.

    il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 30bnoviesProroga dei termini per l’inizio dei lavori e per la messa in esercizio

Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per l’inizio dei lavori o per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l’UFE può prorogarlo su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

Art. 30bdeciesNotifica di messa in esercizio

1

 Dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di messa in esercizio.

2

 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    la data di messa in esercizio;

  2. b.

    il verbale di collaudo;

  3. c.

    eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

3

 Il richiedente è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

Art. 30bundeciesDecisione

1

 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’UFE dispone segnatamente:

  1. a.

    l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;

  2. b.

    la quota di produzione netta, calcolata secondo l’allegato 6.1 numero 4.3, per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante;

  3. c.

    i costi d’investimento computabili effettivamente sostenuti fino all’ammontare dei costi d’investimento computabili massimi determinati con la garanzia di cui all’articolo 30bocties lettera b;

  4. d.

    i parametri per il calcolo annuale dell’ammontare del tasso di rimunerazione che sono variati rispetto ai valori determinati con la garanzia di cui all’articolo 30bocties.

2

 L’UFE revoca la garanzia di cui all’articolo 30bocties e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

  1. a.

    dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;

  2. b.

    la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;

  3. c.

    l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 3 Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici

Art. 30cTassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici

1

 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici è determinato nel singolo caso tramite aste.

2

 Se l’impianto fotovoltaico soddisfa uno o più dei seguenti requisiti, l’importo indicato nell’offerta è aumentato di un bonus:

  1. a.

    impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022;

  2. b.

    impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023;

  3. c.

    impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che dal 1° ottobre al 31 marzo (semestre invernale) hanno una resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza e sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 (bonus per la produzione elettrica invernale);

  4. d.

    impianti fotovoltaici di grandi dimensioni su aree adibite permanentemente al parcheggio, finora non coperte (bonus per area di parcheggio).

2bis

 La resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica di un impianto per kW di potenza nel semestre invernale.1

3

 Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi pro rata rispetto alle quote della potenza.

3bis

 I requisiti per il bonus per la produzione elettrica invernale sono considerati soddisfatti per l’intero periodo di rimunerazione se nei primi tre semestri invernali completi un impianto ha in media una resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza. Il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale sussiste tuttavia solo nei semestri invernali in cui l’impianto raggiunge una maggiore resa elettrica invernale specifica.2

3ter

 Gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non hanno diritto al bonus per l’angolo d’inclinazione. Se dopo i primi tre semestri invernali completi i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se il gestore rinuncia a tale bonus, un eventuale diritto a un bonus per l’angolo d’inclinazione può essere fatto valere retroattivamente. La rinuncia deve essere notificata all’organo d’esecuzione entro un mese dalla ricezione della comunicazione che attesta il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale.3

4

 L’ammontare dei bonus per kWh è il seguente:

  1. a.

    bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti integrati: 2,2 ct.;

  2. b.

    bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 ct.;

  3. c.

    bonus per la produzione elettrica invernale: 17,5 ct. moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica diviso per la resa elettrica invernale specifica complessiva;

  4. d.

    bonus per area di parcheggio: 1 ct.4

4bis

 La maggiore resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica di un impianto per kW di potenza nel semestre invernale che supera 500 kWh per kW di potenza.5

4ter

 Il bonus per la produzione elettrica invernale è accordato solo per l’elettricità immessa nel semestre invernale. È calcolato e versato al più tardi nel terzo trimestre di ogni anno per il semestre invernale precedente.6

5

 Per gli impianti fotovoltaici che vengono realizzati al di fuori di zone edificabili e soddisfano determinati ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 30cbisCompetenze

1

 L’UFE stabilisce per ogni tornata d’asta il volume dell’asta e il valore massimo ammissibile dell’offerta.

2

 Stabilisce inoltre quali ulteriori criteri deve soddisfare un impianto da realizzare al di fuori delle zone edificabili per poter partecipare a un’asta speciale.

3

 L’organo d’esecuzione esegue la procedura d’asta.

Art. 30cterCondizioni di partecipazione

1

 La costruzione dell’impianto non può iniziare prima dell’aggiudicazione.

2

 Per ogni fondo e tornata d’asta si può presentare una sola offerta.

3

 Prima della scadenza del termine per la trasmissione dell’offerta deve essere versata una tassa di partecipazione di 300 franchi. L’organo d’esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete.

4

 Se un’offerta riceve l’aggiudicazione e in seguito l’impianto non viene messo in esercizio, per gli impianti sullo stesso fondo è esclusa la partecipazione ad aste per la rimunerazione unica o per il premio di mercato fluttuante per impianti fotovoltaici per i cinque anni successivi al passaggio in giudicato dell’aggiudicazione.

Art. 30cquaterProcedura d’asta

1

 L’organo d’esecuzione rende note nel bando le condizioni d’asta, incluse le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all’offerta.

2

 Esso rilascia un’aggiudicazione per le offerte che:

  1. a.

    soddisfano le condizioni d’asta e le condizioni di partecipazione;

  2. b.

    presentano il tasso più conveniente per chilowattora; e

  3. c.

    rientrano nel volume d’asta stabilito dal bando.

3

 Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d’asta stabilito dal bando, il volume d’asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.

4

 Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all’offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista, che dimostri che l’impianto soddisfa presumibilmente i requisiti per ottenere il bonus.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 30cquinquiesTermine di messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica1

1

 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.

1bis

 Gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.2

2

 Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

3

 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

4

 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.

5

 Nel caso di impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio completo deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 30csexiesDecisione

1

 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.

2

Se la potenza dell’impianto è superiore a quanto indicato nell’offerta, viene versato un premio di mercato fluttuante solo per la quota di produzione corrispondente alla potenza indicata nell’offerta. L’organo d’esecuzione stabilisce tale quota nella decisione.

3

 L’organo d’esecuzione revoca l’aggiudicazione se:

  1. a.

    dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;

  2. b.

    la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;

  3. c.

    l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nell’offerta.

Art. 30cseptiesPubblicazione relativa alle aste

In merito alle aste per il premio di mercato fluttuante l’organo d’esecuzione pubblica i seguenti dati:

  1. a.

    il termine di presentazione delle offerte;

  2. b.

    il meccanismo dei prezzi;

  3. c.

    il numero di offerte pervenute;

  4. d.

    il quantitativo offerto in kW pervenuto;

  5. e.

    il numero delle aggiudicazioni;

  6. f.

    il numero di offerte escluse;

  7. g.

    il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;

  8. h.

    il valore massimo ammissibile dell’offerta, in centesimi per kWh;

  9. i.

    il valore dell’offerta più bassa e il valore dell’offerta più alta, in centesimi per kWh;

  10. j.

    il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in centesimi per kWh;

  11. k.

    il valore dell’offerta più bassa e il valore dell’offerta più alta che hanno ottenuto un’aggiudicazione, in centesimi per kWh;

  12. l.

    la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte, in kW;

  13. m.

    la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte che hanno ottenuto un’aggiudicazione, in kW;

  14. n.

    la potenza media che ha ottenuto un’aggiudicazione, in kW.

Sezione 4 Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici

Art. 30dTassi di rimunerazione per impianti eolici

1

 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti eolici è determinato in base al principio dell’impianto di riferimento.

2

 I tassi di rimunerazione e il calcolo per categoria e classe di potenza sono fissati nell’allegato 6.2.

Art. 30dbisOrdine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti è la data di presentazione.

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza.

Art. 30dterLista d’attesa

1

 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d’attesa.

Art. 30dquaterSmaltimento della lista d’attesa

1

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d’attesa.

2

 Gli impianti nella lista d’attesa sono presi in considerazione nell’ordine di cui all’articolo 30dbis.

Art. 30dquinquiesDomanda

1

 La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all’organo d’esecuzione.

2

 Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l’ubicazione di un nuovo impianto o i dati d’esercizio di impianti eolici esistenti, nonché una perizia sul rendimento energetico nell’ubicazione dell’impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato 2.4 numero 2.

3

 La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 6.2.

Art. 30dsexiesGaranzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l’organo d’esecuzione garantisce la partecipazione dell’impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio.

Art. 30dseptiesNotifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica

1

 In seguito alla comunicazione della decisione di cui all’articolo 30dsexies, il richiedente deve presentare una notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo l’allegato 6.2 numero 4.1 entro i termini di cui all’allegato 6.2 numeri 4.1. e 4.2 e mettere in esercizio l’impianto.

2

 I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e per la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.

3

 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.

4

 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

5

 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 6.2 numero 4.3.

Art. 30doctiesDecisione

1

 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone segnatamente:

  1. a.

    l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti; e

  2. b.

    i parametri per il calcolo dell’ammontare del tasso di rimunerazione.

2

 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 30dsexies e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

  1. a.

    dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;

  2. b.

    la notifica dello stato di avanzamento del progetto o la messa in esercizio non avvengono entro i termini stabiliti;

  3. c.

    l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 5 Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

Art. 30eRequisiti minimi

1

 I requisiti minimi per gli impianti a biomassa sono fissati nell’allegato 6.3 numero 2.

2

 In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l’impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.

Art. 30ebisTassi di rimunerazione per gli impianti a biomassa

1

 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti a biomassa è determinato in base al principio dell’impianto di riferimento.

2

 I tassi di rimunerazione e il calcolo per categoria e classe di potenza sono fissati nell’allegato 6.3.

3

 Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, il tasso di rimunerazione è pari al 75 per cento dei tassi di rimunerazione di cui all’allegato 6.3.

Art. 30eterMisura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento1

1

 L’ampliamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento o di 500 000 kWh.

2

 Il rinnovamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno 200 000 franchi. I costi d’investimento computabili sono determinati secondo l’articolo 61 capoversi 1–3 e l’allegato 2.3 numeri 2.4 o 3.4.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 30equaterQuota dell’elettricità da rimunerare in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota della produzione netta dell’impianto rimunerata con il premio di mercato fluttuante è determinata come segue:

  1. a.

    in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra la produzione supplementare ottenuta a seguito dell’ampliamento e la produzione complessiva dopo l’ampliamento;

  2. b.

    in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi d’investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi d’investimento per un nuovo impianto di riferimento; i costi d’investimento computabili sono determinati secondo l’articolo 61 capoversi 1–3 e l’allegato 2.3 numeri 2.4 o 3.4.

Art. 30equinquiesOrdine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti è la data di presentazione.

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza.

Art. 30esexiesLista d’attesa

1

 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d’attesa.

Art. 30eseptiesSmaltimento della lista d’attesa

1

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d’attesa.

2

 Gli impianti nella lista d’attesa sono presi in considerazione nell’ordine di cui all’articolo 30equinquies.

Art. 30eoctiesDomanda

1

 La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all’organo d’esecuzione.

2

 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, per i progetti per cui non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 6.3 numero 6.

Art. 30enoviesGaranzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l’organo d’esecuzione garantisce la partecipazione dell’impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio e stabilisce la quota presunta di elettricità da rimunerare sulla base delle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 30edeciesTermine, proroga e notifica di messa in esercizio

1

 L’impianto, l’ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole deve essere messo in esercizio entro tre anni dalla comunicazione della decisione di cui all’articolo 30enovies.

2

 Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogarlo al massimo di tre anni. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

3

 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

4

 La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    la data di messa in esercizio;

  2. b.

    la certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20171 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE);

  3. c.

    eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

  1. RS 730.010.1

Art. 30eundeciesDecisione

1

 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone segnatamente:

  1. a.

    l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;

  2. b.

    la quota di produzione netta per la quale è concesso il premio di mercato fluttuante;

  3. c.

    i parametri per il calcolo annuale dell’ammontare del tasso di rimunerazione.

2

 Per gli ampliamenti considerevoli e i rinnovamenti considerevoli, la quota di cui al capoverso 1 lettera b è fissata in via provvisoria.

3

 Per gli ampliamenti considerevoli, la quota per l’intero periodo di rimunerazione è fissata in via definitiva dopo tre anni civili completi sulla base della produzione netta media annua e corretta retroattivamente.

4

 Per i rinnovamenti considerevoli, la quota per l’intero periodo di rimunerazione è fissata in via definitiva sulla base dei costi d’investimento effettivi, non appena questi sono disponibili, e corretta retroattivamente.

5

 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 30enovies e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

  1. a.

    dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;

  2. b.

    la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;

  3. c.

    l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.

Capitolo 3 Disposizioni generali sui contributi di progettazione, sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento

Art. 31Esclusione del contributo d’investimento

1

 Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne, una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità o un premio di mercato fluttuante, non è possibile accordargli né un contributo di progettazione né una rimunerazione unica né un contributo d’investimento.1

2

 Se un gestore ha già partecipato con una parte del suo impianto fotovoltaico al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, per questa parte dell’impianto non può chiedere una rimunerazione unica.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6129). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 32Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori1

L’autorità competente può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici, a biomassa e geotermici, se attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L’autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d’investimento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 383).

Art. 33Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti1

1

 Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d’investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall’ampliamento considerevole o dal rinnovamento considerevole, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:

  1. a.

    20 anni nel caso di impianti fotovoltaici, geotermici ed eolici;

  2. b.

    15 anni nel caso di IIR, forni per l’incenerimento di fanghi e impianti idroelettrici;

  3. c.

    10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica.

2

 Durante almeno 20 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all’ubicazione e all’orientamento.

3

 I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata) non possono fare uso del consumo proprio secondo l’articolo 16 LEne per almeno 20 anni dalla messa in esercizio dell’impianto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 34Restituzione dei contributi di progettazione, della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento1

1

 Per la restituzione dei contributi di progettazione, della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.3

1bis

 Viene richiesta la restituzione del contributo di progettazione se un nuovo impianto o un ampliamento considerevole di un impianto non viene realizzato nonostante l’ottenimento di una licenza di costruzione.4

2

 La restituzione della rimunerazione unica o dei contributi d’investimento è richiesta interamente o parzialmente in particolare se non sussistono o non sussistono più i requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento secondo l’articolo 33.

3

 Viene inoltre richiesta la restituzione intera o parziale della rimunerazione unica o dei contributi d’investimento se le condizioni del mercato dell’energia determinano una redditività eccessiva.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. RS 616.1
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 34aRestituzione dei contributi d’investimento per progetti di prospezione o sfruttamento di serbatoi geotermici1

1

 Qualora un progetto di prospezione o sfruttamento di un serbatoio geotermico sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale dei contributi d’investimento versati.

2

 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:

  1. a.

    il tipo di utilizzazione previsto;

  2. b.

    i rapporti di proprietà e i responsabili;

  3. c.

    eventuali utili e il relativo ammontare.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 35Termine di attesa1

Se per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico o per l’ampliamento considerevole di un impianto fotovoltaico è stata accordata una rimunerazione unica elevata secondo l’allegato 2.1 numero 2.10, deve trascorrere almeno un anno dalla messa in esercizio di questo impianto o ampliamento per mettere in esercizio sullo stesso fondo un altro impianto fotovoltaico senza consumo proprio o un ampliamento considerevole di un tale impianto e poter chiedere una rimunerazione unica elevata.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Capitolo 3a Contributi di progettazione

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 35aAliquota e contributo minimo

1

 Il contributo di progettazione ammonta al 40 per cento dei costi di progettazione computabili.

2

 Un contributo di progettazione viene accordato soltanto se ammonta ad almeno 30 000 franchi.

Art. 35bContributo di progettazione per progetti di energia eolica

1

 Il contributo di progettazione per gli impianti eolici è accordato per progetto e non per impianto.

2

 Il contributo massimo per i progetti di energia eolica è di 1 milione di franchi.

Sezione 2 Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 35cOrdine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti che presumibilmente presenteranno la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo di progettazione.

3

 Le domande per gli impianti di cui all’articolo 9a capoverso 3 LAEl vengono prese in considerazione prima di tutte le domande presentate lo stesso giorno.

Art. 35dLista d’attesa

1

 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per la presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.

Art. 35eSmaltimento della lista d’attesa

1

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati i progetti inseriti nella lista d’attesa.

2

 I progetti nella lista d’attesa sono presi in considerazione nell’ordine di cui all’articolo 35c.

Sezione 3 Procedura di domanda

Art. 35fDomanda

1

 La domanda per l’ottenimento di un contributo di progettazione deve essere presentata all’UFE.

2

 Per gli impianti geotermici la domanda può essere presentata soltanto se nell’area in questione è stato effettuato uno sfruttamento ed è disponibile un rapporto sullo sfruttamento relativo alla produzione prevista del serbatoio geotermico.

3

 La domanda per un contributo di progettazione deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.2, 2.4 o 2.6.

Art. 35gGaranzia di principio

Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo di progettazione con garanzia di principio e determina in particolare quanto segue:

  1. a.

    l’importo massimo che il contributo di progettazione non deve eccedere;

  2. b.

    il piano di pagamento secondo l’articolo 35l.

Art. 35hNotifiche annuali dello stato di avanzamento

1

 Ogni anno deve essere presentata all’UFE una notifica dello stato di avanzamento.

2

 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    lo stato di avanzamento;

  2. b.

    lo stato dei costi, con un elenco dettagliato dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;

  3. c.

    il piano aggiornato delle scadenze.

Art. 35iNotifica di abbandono della progettazione

1

 Se la progettazione di un impianto viene abbandonata, occorre presentare una notifica all’UFE.

2

 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    lo stato di avanzamento;

  2. b.

    un conteggio dettagliato dei costi con l’elenco dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;

  3. c.

    i motivi dell’abbandono della progettazione.

Art. 35jNotifica della licenza di costruzione

1

 Dopo il passaggio in giudicato della licenza di costruzione deve essere presentata all’UFE una notifica della licenza di costruzione.

2

 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    una copia della licenza di costruzione passata in giudicato;

  2. b.

    un conteggio dettagliato dei costi con l’elenco dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;

  3. c.

    il calendario di realizzazione.

Art. 35kDeterminazione definitiva del contributo di progettazione

Se al momento della notifica dell’abbandono della progettazione o della notifica della licenza di costruzione sussistono ancora i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo di progettazione sulla base dei costi di progettazione effettivamente sostenuti.

Art. 35lVersamento scaglionato del contributo di progettazione

1

 Il contributo di progettazione è versato in più tranche.

2

 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di cui all’articolo 35g lettera b (piano di pagamento).

3

 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo di progettazione. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 35g lettera a.

Sezione 4 Costi di progettazione computabili

Art. 35m

Per il calcolo del contributo di progettazione sono computabili i costi di progettazione e le prestazioni di progettazione del richiedente se:

  1. a.

    sono generati in rapporto a un progetto che in linea di principio ha diritto a un contributo d’investimento;

  2. b.

    sono adeguati;

  3. c.

    possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato; e

  4. d.

    le relative attività sono eseguite in modo efficiente.

Capitolo 4 Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 36Dimensione minima per il versamento di una rimunerazione unica1

Una rimunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 37Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento di un impianto

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza dell’impianto è stata aumentata di almeno 2 kW a seguito dell’ampliamento o del rinnovamento.

Art. 38Calcolo della rimunerazione unica e degli importi1

1

 La rimunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza.

1bis

 Il contributo legato alla potenza è aumentato di uno o più bonus se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 30c capoverso 2.2

1ter

 Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi soltanto per la potenza di tali parti.3

1quater

 Gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non hanno diritto al bonus per l’angolo d’inclinazione.4

1quinquies

 Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo semestre invernale completo. Se in quel momento i requisiti per il bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o il gestore rinuncia entro un mese dalla ricezione della comunicazione che attesta il soddisfacimento di tali requisiti, può essere fatto valere un eventuale diritto a un bonus per l’angolo d’inclinazione.5

2

 Gli importi sono determinati nell’allegato 2.1. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento degli importi.

3

 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2025 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.6

4

 Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta con l’ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base.

5

 Se un impianto viene ampliato già prima dell’ottenimento della rimunerazione unica, il contributo di base viene versato per l’elemento dell’impianto messo in esercizio per primo e il contributo legato alla potenza in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell’impianto.7

6

 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l’articolo 6, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderato in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in funzione degli elementi della potenza per categoria.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021 (RU 2021 820). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 771). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 771). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Art. 38aDeterminazione della rimunerazione unica tramite aste1

1

 Per i progetti di costruzione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW l’ammontare della rimunerazione unica è fissata tramite aste.

2

 Per gli impianti fotovoltaici da realizzare al di fuori di zone edificabili e che soddisfano determinati ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.

3

 La rimunerazione unica fissata tramite aste è costituita da un contributo legato alla potenza per ogni kW di potenza installata.

4

 L’importo indicato nell’offerta è aumentato di uno o più bonus se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 30c capoverso 2.2

4bis

 Gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non hanno diritto al bonus per l’angolo d’inclinazione.3

5

 L’ammontare dei bonus è fissato nell’allegato 2.1 numero 2.7.4

5bis

 Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo semestre invernale completo. Se in quel momento i requisiti per il bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o il gestore rinuncia entro un mese dalla ricezione della comunicazione che attesta il soddisfacimento di tali requisiti, può essere fatto valere un eventuale diritto a un bonus per l’angolo d’inclinazione.5

6

 Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi soltanto per la potenza di tali parti.6

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 38bPrincipio per la fissazione della rimunerazione unica per gli impianti secondo l’articolo 71a LEne1

La rimunerazione unica per gli impianti di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne corrisponde ai costi scoperti, ma al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).

Sezione 2 Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 39Ordine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.1

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 40Lista d’attesa

1

 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.

3

 Esso gestisce una lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

4

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d’attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.

Sezione 3 Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Art. 41Domanda

1

 La domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere presentata all’organo d’esecuzione dopo la messa in esercizio dell’impianto.

2

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 3.

3

 Nella domanda i gestori di impianti di cui all’articolo 7 capoverso 3 devono comunicare all’organo d’esecuzione che intendono rinunciare alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) a partire dalla potenza di 100 kW.

4

Se per lo stesso impianto il gestore ha già presentato una domanda secondo l’articolo 21 o 43, questa domanda è considerata ritirata con la presentazione della domanda di cui al capoverso 1.

Art. 42Determinazione della rimunerazione unica

Se l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare della rimunerazione unica sulla base degli importi di cui all’allegato 2.1.

Sezione 4 Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Art. 43Domanda

1

 La domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere presentata all’organo d’esecuzione.

2

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.1.

3

 Se dopo la presentazione della domanda la categoria o la potenza dell’impianto progettato subiscono modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all’organo d’esecuzione.

Art. 44Garanzia di principio1

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Art. 45Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica1

1

 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:

  1. a.

    12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44;

  2. b.

    6 anni dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44, se per la costruzione dell’impianto è necessario modificare le basi pianificatorie;

  3. c.

    48 mesi dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44, se l’impianto non è annesso a un edificio né integrato al suo interno.2

2

 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.

3

 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.

4

 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

5

 Nel caso di impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio completo deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 46Decisione

1

 Se anche dopo la messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l’organo d’esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell’impianto nell’ambito delle garanzie di origine l’ammontare della rimunerazione unica.1

2

 Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la rimunerazione unica con una decisione di principio, l’organo d’esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, allorquando la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.

3

 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 44 e respinge la domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica se:

  1. a.

    i requisiti per il diritto non sono adempiuti;

  2. b.

    la messa in esercizio non avviene entro il termine previsto;

  3. c.

    l’ubicazione dell’impianto non corrisponde a quanto indicato nella domanda.

4

 Esso può revocare la garanzia di principio di cui all’articolo 44 anche nel caso in cui la messa in esercizio non gli è stata notificata entro i tre mesi successivi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Art. 46aCalcolo della resa elettrica invernale specifica e versamento del bonus per la produzione elettrica invernale1

1

 Se è stato presentato il conteggio dei costi di costruzione conformemente all’articolo 45 capoverso 5, dopo il terzo semestre invernale completo l’organo d’esecuzione calcola la resa elettrica invernale specifica media.2

2

 Sulla base della resa elettrica invernale specifica media, l’organo d’esecuzione calcola il bonus per la produzione elettrica invernale e lo versa al gestore.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  2. Correzione del 2 giu. 2026 (RU 2026 273).

Sezione 5 Aste per la rimunerazione unica

Art. 46bCompetenze e condizioni di partecipazione1

Le competenze e le condizioni di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 30cbis e 30cter.

  1. Originario art. 46a. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 46cProcedura d’asta

1

 L’organo d’esecuzione rende note nel bando le condizioni d’asta, incluse le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all’offerta.1

2

 Esso rilascia un’aggiudicazione per le offerte:

  1. a.

    che soddisfano le condizioni d’asta e le condizioni di partecipazione;

  2. b.

    che presentano il tasso più conveniente per kW di potenza;

  3. c.

    che rientrano nel volume d’asta stabilito dal bando; e

  4. d.

    ...

3

 Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d’asta stabilito dal bando, il volume d’asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.

4

 Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all’offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista, che dimostri che l’impianto soddisfa presumibilmente i requisiti per ottenere il bonus.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 46dTermine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica1

1

 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.2

1bis

 Gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.3

2

 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.

3

 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.

4

 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

5

 Nel caso di impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio completo deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 46dbisCalcolo della resa elettrica invernale specifica e versamento del bonus per la produzione elettrica invernale1

1

 Se è stato presentato il conteggio dei costi di costruzione conformemente all’articolo 46d capoverso 5, dopo il terzo semestre invernale completo l’organo d’esecuzione calcola la resa elettrica invernale specifica media.2

2

 Sulla base della resa elettrica invernale specifica media, l’organo d’esecuzione calcola il bonus per la produzione elettrica invernale e lo versa al gestore.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  2. Correzione del 2 giu. 2026 (RU 2026 273).

Art. 46eAmmontare definitivo della rimunerazione unica

1

 L’ammontare definitivo della rimunerazione unica è calcolato sulla base dei dati autenticati dell’impianto nell’ambito delle garanzie di origine e dell’offerta presentata.

2

 Se la potenza dell’impianto è superiore a quanto indicato nell’offerta, la rimunerazione unica è versata solamente per la potenza indicata nell’offerta.

3

 Se la potenza dell’impianto è inferiore a quanto indicato nell’offerta, la rimunerazione unica è versata solamente per la potenza effettivamente installata.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 46fRevoca dell’aggiudicazione1

L’organo d’esecuzione revoca l’aggiudicazione se:

  1. a.

    dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;

  2. b.

    la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;

  3. c.

    l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nell’offerta.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 46gVersamento della rimunerazione unica1

La rimunerazione unica viene versata al più tardi tre mesi dalla ricezione della notifica completa di messa in esercizio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 46hPubblicazione relativa alle aste

In merito alle aste per la rimunerazione unica l’organo d’esecuzione pubblica i seguenti dati:

  1. a.

    il termine di presentazione delle offerte;

  2. b.

    il meccanismo dei prezzi;

  3. c.

    il numero di offerte pervenute;

  4. d.

    il quantitativo offerto in kW pervenuto;

  5. e.

    il numero delle aggiudicazioni;

  6. f.

    il numero di offerte escluse;

  7. g.

    il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;

  8. h.

    il valore massimo ammissibile dell’offerta in franchi per kW;

  9. i.

    il valore dell’offerta più bassa e il valore dell’offerta più alta, in franchi per kW;

  10. j.

    il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in franchi per kW;

  11. k.

    il valore dell’offerta più bassa e il valore dell’offerta più alta che hanno ottenuto un’aggiudicazione, in franchi per kW;

  12. l.

    la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte, in kW;

  13. m.

    la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte che hanno ottenuto un’aggiudicazione, in kW;

  14. n.

    la potenza media che ha ottenuto un’aggiudicazione, in kW.

Sezione 6 Procedura di domanda per gli impianti di cui all’articolo 71a LEne

Art. 46iDomanda

1

 La domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti di cui all’articolo 71a LEne deve essere presentata all’UFE.

2

 Può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato.

3

 Deve contenere tutte le indicazioni e i documenti secondo l’allegato 2.1 numero 5.1 nonché un calcolo della redditività.

4

 Il calcolo della redditività deve essere effettuato sulla base delle disposizioni per il calcolo dei costi scoperti secondo l’allegato 4.

Art. 46jGaranzia di principio1

1

 Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’UFE garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio e stabilisce l’importo massimo che la rimunerazione unica non deve superare. L’importo massimo è pari al 60 per cento dei costi d’investimento presumibilmente computabili.

2

 Inoltre, nella garanzia di principio l’UFE calcola i costi scoperti attesi.

3

 Nello stabilire il piano di pagamento di cui all’articolo 46q, l’UFE tiene conto degli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 46kTermine di messa in esercizio e messa in esercizio parziale1

1

 La messa in esercizio completa deve avvenire al più tardi cinque anni dopo il giorno in cui l’ultima autorizzazione necessaria per la costruzione dell’impianto è passata in giudicato.

2

 Se entro il termine di cui al capoverso 1 può essere messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, la rimunerazione unica viene calcolata e concessa in proporzione alla parte messa in esercizio fino a quel momento, nella misura in cui tale parte soddisfa i requisiti di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 46lNotifica di messa in esercizio

1

 Dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di messa in esercizio.

2

 Se entro il termine di cui all’articolo 46k capoverso 1 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, deve essere presentata una notifica di messa in esercizio per tale parte.1

3

 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 5.2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 46mNotifica di conclusione dei lavori

1

 Al più tardi un anno dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2

 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

  2. b.

    un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili.

3

 Se entro il termine di cui all’articolo 46k capoverso 1 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, deve essere presentata la notifica di conclusione dei lavori per tale parte.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 46nProroga del termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori

Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare il termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

  1. a.

    il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e

  2. b.

    la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 46oNotifica della produzione netta e della produzione invernale1

1

 Dopo il terzo anno completo di esercizio occorre notificare all’UFE la produzione netta annua dell’impianto, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale per kW di potenza installata dalla messa in esercizio completa.

2

 I dati relativi alla produzione netta indicano separatamente il consumo proprio e la produzione eccedente.

3

 Se entro il termine di cui all’articolo 46k capoverso 1 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, i dati da notificare si devono riferire solo a tale parte dell’impianto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 46pDeterminazione definitiva della rimunerazione unica

1

 Se i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne sussistono ancora al momento della notifica della produzione netta, l’UFE fissa definitivamente la rimunerazione unica sull’importo più basso dei seguenti valori:

  1. a.

    ammontare dei costi scoperti definitivi (cpv. 2);

  2. b.

    importo massimo secondo l’articolo 46j capoverso 1;

  3. c.

    60 per cento dei costi d’investimento computabili definitivi.

2

 I costi scoperti definitivi vengono calcolati sulla base dei costi d’investimento computabili definitivi e della produzione netta media annua notificata, sulla base del tasso d’interesse calcolatorio e dello scenario dei prezzi che vigevano al momento in cui è stata data la garanzia di principio.

Art. 46pbisConseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto1

1

 Se al momento della notifica della produzione netta i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne non sono soddisfatti, la garanzia di principio è revocata.

2

 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto vi sono ragioni non imputabili al gestore, su richiesta l’UFE può adeguare il periodo di riferimento di cui all’articolo 46o capoverso 1 per la determinazione della produzione netta.

3

 Se i requisiti per il diritto non sono rispettati nonostante l’adeguamento del periodo di riferimento, la garanzia di principio è revocata.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 46qVersamento scaglionato della rimunerazione unica

1

 La rimunerazione unica di cui all’articolo 71a capoverso 4 LEne può essere versata in più tranche.

2

 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 46j (piano di pagamento).

3

 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva della rimunerazione unica. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’ammontare previsto della rimunerazione unica calcolato nella garanzia di principio di cui all’articolo 46j.

Sezione 7 Criteri di calcolo

Art. 46rCosti d’investimento computabili

Sono computabili i costi d’investimento di cui all’articolo 61 capoversi 1–3.

Art. 46sCosti non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

  1. a.

    per l’acquisizione di proprietà fondiarie;

  2. b.

    per procedure e rappresentanza legale in relazione a opposizioni e ricorsi.

Art. 46tCalcolo dei costi scoperti

1

 I costi scoperti si calcolano secondo l’allegato 4.

2

 L’UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Capitolo 5 Contributo d’investimento per gli impianti idroelettrici

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 47Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento1

L’articolo 30bbis stabilisce se l’ampliamento o il rinnovamento di un impianto idroelettrico è considerevole.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 48Aliquote1

1

 Per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta al 50 per cento dei costi d’investimento computabili.

2

 Nei seguenti casi il contributo d’investimento è pari al 60 per cento dei costi d’investimento computabili:

  1. a.

    nuovi impianti e ampliamenti considerevoli che soddisfano uno dei criteri di rilevanza di cui all’articolo 30bbis capoverso 1 lettere a–c ed e, purché almeno il 50 per cento dell’ulteriore produzione sia generato nel semestre invernale e tale produzione invernale sia pari ad almeno 5 GWh;

  2. b.

    ampliamenti considerevoli che soddisfano il criterio di rilevanza dell’articolo 30bbis capoverso 1 lettera d.2

3

 Per i rinnovamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta:

  1. a.

    al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW;

  2. b.

    al 20 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti con potenza superiore a 10 MW.

4

 Per gli impianti con una potenza da 1 a 10 MW le aliquote di cui al capoverso 3 sono ridotte in chiave lineare.

5

 Per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli è determinante la potenza dopo l’ampliamento o il rinnovamento.

6

 Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d’investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 383).

Sezione 2 Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d’attesa

Art. 49Ordine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s’intende costruire, ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.1

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investimento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 50Lista d’attesa

1

 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.

3

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 3 Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW

Art. 51Risorse disponibili e giorni di riferimento1

1

 Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn2) vengono attribuite ogni due anni. Il biennio inizia il 1° gennaio dell’anno in cui cade il giorno di riferimento.

2

 Le domande devono essere presentate entro un giorno di riferimento che ricorre a cadenza biennale. I giorni di riferimento sono il 30 giugno di ogni anno civile pari, l’ultima volta il 30 giugno 2034.

3

 Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche le domande presentate successivamente possono essere prese in considerazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. RS 730.01

Art. 52Ordine di presa in considerazione

1

 Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d’investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest’ultima è addizionata alla produzione supplementare.1

2

 Vengono prese in considerazione tutte le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse disponibili per il biennio.

3

 Se in seguito rimangono ancora a disposizione risorse pari ad almeno il 50 per cento del contributo d’investimento da accordare al progetto per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che segue nell’ordine di presa in considerazione, viene preso in considerazione anche tale progetto. Le risorse disponibili nel giorno di riferimento successivo si riducono dell’importo necessario per tale progetto.

4

 Se le risorse restanti sono inferiori al 50 per cento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande e le risorse rimanenti vengono computate nelle risorse disponibili per il biennio successivo.

5

 Se tutte le domande per l’ottenimento di un contributo d’investimento per impianti nuovi e ampliamenti presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d’investimento.

6

 Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte a una nuova valutazione di volta in volta nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande secondo i capoversi 1–5.

7

 Le risorse inutilizzate riservate per un progetto vengono impiegate a mano a mano per la presa in considerazione di progetti secondo l’ordine sancito nei capoversi 1–5.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Sezione 4 Procedura di domanda

Art. 53Domanda

1

 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’UFE.

2

 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.2.

Art. 54Garanzia di principio

Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

  1. a.

    l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento;

  2. b.

    l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;

  3. c.

    entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;

  4. d.

    il piano di pagamento secondo l’articolo 60;

  5. e.

    il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 55Notifica di messa in esercizio1

L’obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è disciplinato dall’articolo 30bdecies capoversi 1 e 2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 56Notifica della conclusione dei lavori

1

 Al più tardi un anno dalla messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2

 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

  2. b.

    un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili.

Art. 57Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

  1. a.

    il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e

  2. b.

    la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 58Notifica della produzione netta1

1

 Dopo il quinto anno d’esercizio completo occorre notificare all’UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.

2

 Se la produzione netta non influisce sulla determinazione definitiva del contributo d’investimento, l’UFE può esentare il richiedente dall’obbligo di notifica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 59Determinazione definitiva del contributo d’investimento1

1

 Se è stata notificata la produzione netta e a quel momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.

2

 Se il richiedente è stato esentato dalla notifica della produzione netta secondo l’articolo 58 capoverso 2, il contributo d’investimento definitivo è determinato al momento della notifica di conclusione dei lavori, a condizione che a quel momento i requisiti per il diritto sussistano ancora.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 60Versamento scaglionato del contributo d’investimento

1

 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.

2

 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 54 (piano di pagamento).

3

 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori. Se in virtù dell’articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio di cui all’articolo 54.

4

 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 54.

Sezione 5 Criteri di calcolo

Art. 61Costi d’investimento computabili

1

 Per il calcolo del contributo d’investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore, se:

  1. a.

    sono generati in diretto rapporto con gli elementi dell’impianto necessari alla produzione di elettricità e vengono dichiarati;

  2. b.

    sono direttamente necessari all’aumento e al mantenimento della produzione di elettricità;

  3. c.

    sono adeguati; e

  4. d.

    le relative attività sono eseguite in modo efficiente.

2

 I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all’ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili.

3

 I costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

4

 Se durante il periodo di concessione vengono effettuati investimenti per il rinnovamento, l’ampliamento o la sostituzione di un impianto esistente e il periodo di concessione restante dell’impianto è inferiore al periodo di utilizzazione medio ponderato in base all’investimento delle parti dell’impianto determinanti, si considerano i costi d’investimento computabili nel rapporto tra il periodo di concessione restante e il periodo di utilizzazione ponderato in base all’investimento a un tasso di sconto annuo pari al tasso d’interesse calcolatorio. Ciò non vale in caso di accordo per un indennizzo sul valore residuo che tenga adeguatamente conto di un eventuale contributo d’investimento.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 62Costi non computabili1

1

 Non sono computabili in particolare i costi:

  1. a.

    inerenti a parti dell’impianto che servono al pompaggio-turbinaggio;

  2. b.

    rimunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all’articolo 83a LPAc2 e all’articolo 10 LFSP3;

  3. c.

    per gli elementi d’impianto seguenti, per i quali non è stata concessa alcuna garanzia di principio o alcuna autorizzazione di inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 32:

    1. 1.

      elementi di impianti accessori destinati primariamente all’utilizzazione principale,

    2. 2.

      elementi di impianti accessori non destinati all’utilizzazione principale, realizzati contemporaneamente agli elementi destinati all’utilizzazione principale e destinati alla produzione di elettricità.

2

 Se una parte dell’impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
  2. RS 814.20
  3. RS 923.0

Art. 63Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso1

1

 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2

 Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

3

 Il richiedente deve presentare all’UFE il calcolo attuale della redditività aziendale per il progetto.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 6 Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa

Sezione 1 Requisiti per il diritto

Art. 671

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 68Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento1

1

 L’articolo 30eter stabilisce se l’ampliamento o il rinnovamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerevole.

2

 L’ampliamento di un altro impianto a biomassa è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.

3

 Il rinnovamento di un altro impianto a biomassa è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

  1. a.

    15 milioni di franchi negli IIR e nei forni per l’incenerimento di fanghi;

  2. b.

    250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;

  3. c.

    100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitanti-equivalenti e negli impianti a gas di discarica.

4

 I costi d’investimento computabili sono determinati secondo l’articolo 61 capoversi 1–3 e l’allegato 2.3 numeri 4.3 o 6.3.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 69Requisiti energetici minimi

1

 I requisiti energetici minimi sono determinati nell’allegato 2.3.

2

 In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l’impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.

Sezione 2 Contributo d’investimento

Art. 70Aliquote1

1

 Il contributo d’investimento per gli IIR nonché per i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica è determinato nel singolo caso e ammonta al 20 per cento dei costi d’investimento computabili.

2

 Il contributo d’investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 71Contributo massimo1

Il contributo d’investimento non deve eccedere i seguenti importi:

  1. a.

    12 milioni di franchi per gli impianti di produzione di biogas;

  2. b.

    8 milioni di franchi per le centrali elettriche a legna;

  3. c.

    6 milioni di franchi per gli IIR e i forni per l’incenerimento di fanghi;

  4. d.

    1 milione di franchi per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Sezione 3 Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 72Ordine di presa in considerazione

1

 È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di presentazione della domanda.

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investimento.

Art. 73Lista d’attesa

1

 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.

3

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 4 Procedura di domanda per gli IIR nonché per i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica

Art. 74Domanda

1

 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’UFE.

2

 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.3.

Art. 75Garanzia di principio

Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

  1. a.

    l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili;

  2. b.

    l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;

  3. c.

    entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;

  4. d.

    il piano di pagamento secondo l’articolo 80;

  5. e.

    il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 76Notifica di messa in esercizio

L’obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall’articolo 55.

Art. 77Notifica della conclusione dei lavori

1

 Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2

 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

  2. b.

    un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili;

  3. c.

    la notifica della produzione netta del primo anno d’esercizio completo.

Art. 78Proroga dei termini

La proroga dei termini per la messa in esercizio e la presentazione della notifica di conclusione dei lavori è retta per analogia dall’articolo 57.

Art. 79Determinazione definitiva del contributo d’investimento1

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 80Versamento scaglionato del contributo d’investimento

1

 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.

2

 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 75 (piano di pagamento).

3

 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori. Se in virtù dell’articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l’articolo 75.

4

 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 75.

Sezione 4a Procedura di domanda per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Art. 80aDomanda

1

 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’organo d’esecuzione.

2

 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.3.

Art. 80bGaranzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

  1. a.

    l’ammontare presunto del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto prevista, sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3 e tenendo conto dei contributi massimi di cui all’articolo 71;

  2. b.

    la quota presunta di potenza dell’impianto per la quale è accordato un contributo d’investimento;

  3. c.

    l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere; esso corrisponde all’importo determinato secondo la lettera a.

Art. 80cTermine, proroga e notifica di messa in esercizio

1

 L’impianto, l’ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole deve essere messo in esercizio entro tre anni dalla comunicazione della decisione di cui all’articolo 80b.

2

 La proroga del termine e la notifica di messa in esercizio sono disciplinate dall’articolo 30edecies capoversi 2–4.

Art. 80dNotifica della conclusione dei lavori

1

 Al più tardi quattro anni dalla messa in esercizio occorre presentare all’organo d’esecuzione una notifica di conclusione dei lavori.

2

 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

  2. b.

    per i rinnovamenti: un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili sulla base degli elementi costituenti dell’impianto elencati nell’allegato 2.3;

  3. c.

    la potenza installata; e

  4. d.

    la produzione netta di due anni d’esercizio completi.

3

 Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogare il termine. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

Art. 80eDeterminazione definitiva del contributo d’investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento tenendo conto dell’importo massimo stabilito nella garanzia di cui all’articolo 80b secondo le disposizioni dell’articolo 85.

Art. 80fVersamento scaglionato del contributo d’investimento

Il contributo d’investimento è versato in tre tranche:

  1. a.

    il 40 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 80b lettera c: all’inizio dei lavori;

  2. b.

    il 30 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 80b lettera c: dopo la presentazione della notifica di messa in esercizio;

  3. c.

    la differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere a e b e il contributo d’investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d’investimento.

Sezione 5 Criteri di calcolo per gli IIR nonché per i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica

Art. 81Costi d’investimento computabili

Sono computabili i costi d’investimento di cui all’articolo 61 capoversi 1–3.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 82Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

  1. a.

    …

  2. b.

    per gli elementi d’impianto destinati al trattamento termico dei rifiuti;

  3. c.

    per gli elementi d’impianto destinati al trattamento delle acque reflue;

  4. d.

    per gli elementi d’impianto destinati alla preparazione di combustibile o all’esercizio di una rete di teleriscaldamento.

Art. 83Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso1

1

 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2

 Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

3

 L’UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Sezione 5a Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Art. 84Quota di potenza dell’impianto per la quale è accordato un contributo d’investimento in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli1

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o il rinnovamento per la quale è accordato un contributo d’investimento è determinata come segue:

  1. a.

    in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra l’aumento della potenza atteso a seguito dell’ampliamento e la potenza complessiva dopo l’ampliamento;

  2. b.

    in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi d’investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi d’investimento per un nuovo impianto di riferimento; i costi d’investimento computabili sono determinati secondo l’articolo 61 capoversi 1–3 e l’allegato 2.3 numeri 2.4, 3.4 o 6.3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 85Calcolo del contributo d’investimento1

1

 Il contributo d’investimento si calcola nel modo seguente:

  1. a.

    per i nuovi impianti: per kW di potenza;

  2. b.

    per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli: per kW della quota di potenza calcolata secondo l’articolo 84 in seguito all’ampliamento o al rinnovamento.

2

 Le aliquote sono fissate nell’allegato 2.3 numero 7.

3

 Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli l’aliquota è pari al 75 per cento delle aliquote di cui all’allegato 2.3 numero 7.

4

 Se il contributo d’investimento calcolato secondo i capoversi precedenti in caso di ampliamento considerevole di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna supera il 60 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili, il contributo d’investimento viene ridotto al 60 per cento.

5

 Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione è determinante la potenza equivalente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Capitolo 6a Contributo d’investimento per gli impianti eolici

Sezione 1 Aliquota

Art. 87a1

1

 Il contributo d’investimento per gli impianti eolici è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento.

2

 Le aliquote per categoria sono fissate nell’allegato 2.4.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Sezione 2 Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 87bOrdine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investimento.

Art. 87cLista d’attesa

1

 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.1

3

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Sezione 3 Procedura di domanda

Art. 87dDomanda

1

 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’organo d’esecuzione.1

2

 Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l’ubicazione di un nuovo impianto o i dati d’esercizio di impianti eolici esistenti e una perizia sul rendimento energetico nell’ubicazione dell’impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato 2.4.

3

 La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.4.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 87eGaranzia di principio1

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

  1. a.

    l’ammontare presunto del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto prevista;

  2. b.

    l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere; esso corrisponde all’importo determinato secondo la lettera a.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 87fNotifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica1

1

 In seguito alla comunicazione della decisione di cui all’articolo 87e, il richiedente deve presentare una notifica dello stato di avanzamento del progetto e mettere in esercizio l’impianto.

2

 I termini, la notifica dello stato di avanzamento del progetto, la messa in esercizio, la proroga del termine e l’obbligo di notifica sono disciplinati dall’articolo 30dsepties.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 87g1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 87h1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 mag. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 383).

Art. 87iDeterminazione definitiva del contributo d’investimento1

1

 Se al momento della notifica di messa in esercizio sussistono ancora i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto effettivamente installata.

2

 Se è stato accordato un contributo di progettazione per un progetto di energia eolica, una parte di esso sarà dedotto dalla determinazione definitiva del contributo d’investimento. Il contributo di progettazione viene ripartito equamente fra tutti gli impianti di energia eolica con autorizzazione passata in giudicato.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 87jVersamento scaglionato del contributo d’investimento1

Il contributo d’investimento è versato in due tranche:

  1. a.

    il 50 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 87e lettera b: all’inizio dei lavori;

  2. b.

    differenza tra l’importo di cui alla lettera a e il contributo d’investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d’investimento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Sezione 4 Calcolo del contributo d’investimento

Art. 87kCosti d’investimento computabili

Il contributo d’investimento è calcolato sulla base della categoria, della potenza dell’impianto e delle aliquote fissate nell’allegato 2.4.

Capitolo 6b Contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici e per nuovi impianti geotermici

Sezione 1 Requisiti per il diritto e aliquote

Art. 87nRequisiti per il diritto

1

 Un contributo d’investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico può essere accordato soltanto se nell’area in questione è stata effettuata una prospezione ed è disponibile un rapporto sulla prospezione relativo alla probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

2

 Un contributo d’investimento per la costruzione di un impianto geotermico può essere accordato soltanto se nell’area in questione è stato effettuato uno sfruttamento ed è disponibile un rapporto sullo sfruttamento relativo alla produzione prevista del serbatoio geotermico.

Art. 87oAliquote

1

 Il contributo d’investimento per la prospezione, lo sfruttamento e la costruzione di un impianto ammonta al 60 per cento dei costi d’investimento computabili.

2

 Il contributo d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento può essere ridotto in particolare se i rischi geologici sono bassi oppure se il tenore tecnico, qualitativo o innovativo della domanda è basso.

Sezione 2 Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 87pOrdine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investimento.

Art. 87qLista d’attesa

1

 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.

3

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Sezione 3 Procedura di domanda

Art. 87rDomanda

1

 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’UFE.

2

 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento per la prospezione o lo sfruttamento può essere presentata soltanto se le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.

3

 La domanda di un contributo d’investimento per un impianto geotermico può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione o una concessione passata in giudicato.

4

 Una domanda di cui al capoverso 2 o 3 deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.5 o 2.6.

Art. 87sGruppo di esperti per i progetti di prospezione e sfruttamento

1

 Per l’esame delle domande di contributi d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento l’UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

2

 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

Art. 87tContratto e garanzia di principio

1

 Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.5 per un contributo d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.

2

 Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.6 per la costruzione di un impianto geotermico e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

  1. a.

    l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili;

  2. b.

    l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;

  3. c.

    entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;

  4. d.

    il piano di pagamento secondo l’articolo 87z;

  5. e.

    il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio;

  6. f.

    i parametri dei dati rilevanti ai fini della produzione oggetto della notifica di cui all’articolo 87w lettera d.

Art. 87uRapporto finale della prospezione o dello sfruttamento

Dopo la conclusione di una prospezione o di uno sfruttamento deve essere presentato all’UFE un rapporto finale. Il contenuto del rapporto è disciplinato nel contratto di cui all’articolo 87t capoverso 1.

Art. 87vNotifica di messa in esercizio per gli impianti geotermici

1

 Dopo la messa in esercizio dell’impianto geotermico occorre presentare all’UFE una notifica di messa in esercizio.

2

 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    la data di messa in esercizio;

  2. b.

    il verbale di collaudo;

  3. c.

    eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 87wNotifica di conclusione dei lavori per gli impianti geotermici

1

 Al più tardi sei anni dalla messa in esercizio dell’impianto geotermico occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2

 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  1. a.

    un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

  2. b.

    un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili;

  3. c.

    l’indicazione della produzione netta dei primi cinque anni d’esercizio;

  4. d.

    tutti i dati rilevanti ai fini della produzione a partire dalla messa in esercizio.

Art. 87xProroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione del rapporto finale o della notifica di conclusione dei lavori, se:

  1. a.

    il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e

  2. b.

    la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 87yDeterminazione definitiva del contributo d’investimento per gli impianti geotermici

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.

Art. 87zVersamento scaglionato del contributo d’investimento

1

 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.

2

 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nel contratto (art. 87t cpv. 1) o nella garanzia di principio (art. 87t cpv. 2).

3

 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori. Se in virtù dell’articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l’articolo 87t capoverso 2.

4

 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 87t capoverso 2.

Sezione 4 Criteri di calcolo

Art. 87zbisCosti d’investimento computabili

1

 Per il calcolo dei contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento sono computabili solamente i costi d’investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata del progetto. Si applica altresì per analogia l’articolo 61.

2

 Per i costi computabili degli impianti geotermici si applica l’articolo 61.

Art. 87zterCalcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso

1

 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2

 Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto proporzionalmente.

3

 L’UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 7 Premio di mercato per l’elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 88Dettagli relativi al diritto

1

 Gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni con una potenza superiore ai 10 MW non danno diritto al premio di mercato soltanto se costituiscono un impianto singolo, bensì anche se consistono in un’unione di impianti, se in tale unione:

  1. a.

    tutti i singoli impianti sono collegati sul piano idraulico e ottimizzati nell’insieme; e

  2. b.

    i costi di produzione complessivi non sono coperti.

2

 Una tale unione di impianti a cui appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità dà diritto al premio di mercato soltanto se l’unione raggiunge la potenza superiore ai 10 MW anche senza l’impianto singolo in questione.

3

 Il rischio dei costi di produzione non coperti non è assunto dall’impresa di approvvigionamento elettrico invece che dal proprietario (art. 30 cpv. 2 LEne) se la sua acquisizione dell’elettricità si basa su un contratto concluso dopo il 1° gennaio 2016 e a breve e medio termine. Il diritto al premio di mercato non passa all’impresa di approvvigionamento elettrico.

4

 Per il passaggio del rischio e del diritto al premio di mercato nel rapporto tra gestori e proprietari, il capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 89Ricavi1

1

 Sotto il profilo del reddito vengono presi in considerazione i ricavi secondo le seguenti fonti e ipotesi:

  1. a.

    per il commercio di energia elettrica per il giorno seguente (mercato day-ahead): il ricavo viene determinato sulla base del prezzo di mercato; la base è il profilo percorso ogni ora con l’impianto pertinente o la somma dei profili in caso di unione di impianti; le coperture sul mercato a termine vengono prese in considerazione in conformità con l’allegato 6.1 numero 4.2.4; nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner;

  2. b.

    per le prestazioni di servizio relative al sistema: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.5, ma senza dedurre i costi di opportunità;

  3. c.

    per le garanzie di origine: il ricavo è determinato sulla base del prezzo delle garanzie di origine calcolato conformemente all’articolo 30aquinquies capoversi 4 e 5.

  4. d.

    per la riserva invernale: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.7.

2

 Per prezzo di mercato del mercato day-ahead si intende il prezzo orario sul mercato spot per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso di cambio mensile medio. Tale prezzo si applica anche all’elettricità negoziata fuori borsa.

3

 Se a un’unione di impianti appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, per il suo ricavo è determinante la sua rimunerazione per l’immissione di elettricità.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 90Costi di produzione e altri costi

1

 Per il calcolo dei costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d’esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente. Vengono considerati anche:1

  1. a.

    i canoni per i diritti d’acqua;

  2. b.

    i minori ricavi sulla base dell’elettricità da fornire all’ente pubblico a titolo gratuito o a un canone ridotto;

  3. c.

    le imposte dirette; le imposte sull’utile, tuttavia, soltanto se corrispondono a un utile effettivo ma non se sono dovute all’ente pubblico locale sulla scorta di un accordo e non vincolate all’utile;

  4. d.

    gli oneri per le prestazioni di servizio globali e la commercializzazione per un importo di:

    1. 1.

      0,40 ct./kWh per centrali ad acqua fluente,

    2. 2.

      0,55 ct./kWh per le centrali ad accumulazione, ad accumulazione con pompaggio e di pompaggio-turbinaggio.

2

 In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capitale calcolatori. È determinante il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’allegato 3. Gli ammortamenti vanno effettuati in linea di principio rispettando l’attuale prassi per l’impianto pertinente.2

3

 L’UFE determina in una direttiva i costi d’esercizio e del capitale computabili.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Sezione 2 Premio di mercato e servizio universale

Art. 91Deduzione per il servizio universale

1

 Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale devono includere per il calcolo della deduzione aritmetica per il servizio universale (art. 31 cpv. 1 LEne) l’intero loro potenziale di vendita nell’ambito del servizio universale.

2

 Al posto di tale deduzione, essi possono effettuare una deduzione rettificata per il servizio universale (art. 31 cpv. 2 LEne). Essi la generano riducendo la prima deduzione (cpv. 1) di altra elettricità derivante da energie rinnovabili che non è sostenuta né nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità né in altro modo. L’elettricità proveniente da impianti terzi può essere inserita nella quantità di energia oggetto di riduzione soltanto se:

  1. a.

    l’acquisizione si basa su contratti conclusi a medio o a lungo termine e sussiste la garanzia d’origine relativa a tale acquisizione; o

  2. b.

    l’elettricità è stata ritirata secondo l’articolo 15 LEne.

Art. 92Ripartizione nel portafoglio tra premio di mercato e servizio universale

1

 Se il portafoglio di un avente diritto al premio di mercato comprende elettricità proveniente da più grandi impianti idroelettrici e i pertinenti costi di produzione non sono coperti, occorre supporre che l’avente diritto venda l’elettricità di ciascun impianto sul mercato e a titolo di servizio universale in parti uniformi per l’intero portafoglio. Il premio di mercato gli spetta per impianto per l’ammontare della quota che corrisponde alla quota attribuita al mercato (quota del premio di mercato).

2

 La quota del premio di mercato viene determinata come quoziente risultante dalle seguenti due grandezze:

  1. a.

    dalla differenza dell’intera elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti e dalla deduzione applicata del servizio universale; e

  2. b.

    dall’elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti.

3

 Se l’avente diritto al premio di mercato ricaverebbe con il premio di mercato e le vendite di elettricità nel servizio universale per l’intero portafoglio un importo maggiore rispetto a quanto necessario alla copertura dei costi di produzione, il premio di mercato si riduce proporzionalmente.

Art. 93Considerazione in chiave imprenditoriale nelle imprese di approvvigionamento elettrico

1

 In un’impresa di approvvigionamento elettrico con numerose unità autonome sul piano giuridico che sono competenti per settori come la produzione, la gestione della rete e il servizio universale, l’unità avente diritto al premio di mercato deve farsi computare il potenziale del servizio universale delle altre unità.

2

 Le unità autonome sul piano giuridico che costituiscono un settore di un’impresa di approvvigionamento elettrico possono vendere l’elettricità proveniente dai grandi impianti idroelettrici ai costi di produzione nell’ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne) anche quando non esse stesse bensì un’altra unità dell’impresa è autorizzata a beneficiare del premio di mercato. A chi non è vincolato in tale modo a un avente diritto al premio di mercato, ma per esempio soltanto in virtù dell’appartenenza al gruppo, non spetta tale diritto.

Sezione 3 Procedura di domanda e restituzione

Art. 94Domanda

1

 Gli aventi diritto al premio di mercato presentano la propria domanda all’UFE entro il 31 maggio dell’anno che segue quello per il quale chiedono il premio di mercato.

2

 La domanda deve comprendere tutta l’elettricità nel portafoglio per cui si chiede il premio di mercato e indicare almeno:

  1. a.

    quanta elettricità proviene da quali impianti e a quale quota di produzione di un impianto corrisponde;

  2. b.

    i profili percorsi all’ora per ogni impianto;

  3. c.

    i costi computabili per impianto basati su un conto d’esercizio per l’anno idrologico o civile;

  4. d.

    la prassi di ammortamento degli ultimi cinque anni;

  5. e.

    nel caso di un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità: la quota di produzione all’unione degli impianti e la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità;

  6. f.

    indicazioni relative alle misure tese a migliorare la situazione dei costi.

3

 Nei casi con servizio universale, occorre inoltre indicare almeno:

  1. a.

    il potenziale di servizio universale;

  2. b.

    la deduzione applicata per il servizio universale;

  3. c.

    la quantità soggetta secondo l’articolo 91 capoverso 2 a riduzione nell’ambito della controdeduzione;

  4. d.

    la vendita effettiva a titolo di servizio universale per impianto idroelettrico di grandi dimensioni;

  5. e.

    il prezzo medio per tale vendita.

4

 I gestori di impianti, i proprietari e le unità d’impresa connesse sostengono i richiedenti con le informazioni e i documenti necessari. L’UFE può, all’occorrenza, fare riferimento direttamente a loro per ottenere informazioni e documenti.

Art. 95Procedura presso l’UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell’energia elettrica

1

 Nella decisione in cui determina il premio di mercato l’UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.

2

 Se nell’insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn1), l’UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale.

3

 L’UFE versa i premi possibilmente nell’anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.

4

 L’UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) nell’esecuzione. Su richiesta dell’UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall’UFE con i propri.

  1. RS 730.01

Art. 96Restituzione

Se da una verifica o da un controllo risulta che qualcuno, in particolare a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l’UFE esige la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall’ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 L del 5 ott. 19901 sui sussidi).

  1. RS 616.1

Capitolo 7a Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

Sezione 1 Motivo di esclusione e importi del contributo

Art. 96aMotivo di esclusione1

Non è accordato alcun contributo alle spese d’esercizio:

  1. a.

    per un impianto per il quale un gestore ottiene ancora un finanziamento delle spese supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità;

  2. b.

    per la quota di produzione per la quale un gestore riceve un premio di mercato fluttuante.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 96bImporti del contributo

1

 Gli importi del contributo per categoria e classe di potenza sono fissati nell’allegato 5.

2

 L’importo del contributo per impianti ibridi si calcola come specificato all’articolo 16 capoverso 2.

3

 Gli importi del contributo vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

4

 Il contributo alle spese d’esercizio si riduce, per i gestori di impianti assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA1, del fattore di cui all’articolo 16 capoverso 4.2

  1. RS 641.20
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Sezione 2 Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 96cOrdine di presa in considerazione

1

 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio è la data di presentazione.

2

 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e la cui durata della rimunerazione è terminata.

Art. 96dLista d’attesa

1

 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa secondo la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il progetto è stato inserito in una lista d’attesa.

3

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, si prendono dapprima in considerazione gli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Sezione 3 Procedura di domanda

Art. 96eDomanda

1

 La domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio va presentata all’organo d’esecuzione.

2

 Essa può essere presentata non prima di un anno dalla fine della durata della rimunerazione del finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o della rimunerazione per l’immissione di elettricità.

3

 È possibile presentare una domanda solamente per gli impianti:

  1. a.

    già in esercizio; o

  2. b.

    pronti alla realizzazione.

4

 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 5.

Art. 96fDecisione

Se i requisiti per il diritto sono presumibilmente soddisfatti e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’organo d’esecuzione decide la concessione di un contributo alle spese d’esercizio e la data d’inizio della concessione del contributo.

Sezione 4 Esercizio in corso, esclusione e rinuncia

Art. 96gVersamento del contributo alle spese d’esercizio

1

 L’organo d’esecuzione versa trimestralmente il contributo alle spese d’esercizio.

2

 Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l’organo d’esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell’anno. Il saldo lo versa nel corso dell’anno successivo.

3

 Esso esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

4

 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore all’importo del contributo, esso fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

Art. 96hRequisiti minimi

I requisiti minimi sono determinati nell’allegato 5.

Art. 96iMancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, si applica per analogia l’articolo 29.

Art. 96jEsclusione, rinuncia e nuova domanda

1

 L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un impianto dalla concessione del contributo alle spese d’esercizio, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

  1. a.

    non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al contributo alle spese d’esercizio (art. 29 cpv. 1);

  2. b.

    non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 29 capoverso 3.

2

 La rinuncia al contributo alle spese d’esercizio è comunicata all’organo d’esecuzione rispettando un termine di disdetta di un mese per la fine di un trimestre.1

3

 Una nuova domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio può essere presentata in qualsiasi momento. Tuttavia il contributo alle spese d’esercizio è nuovamente concesso non prima di un anno dall’ultima esclusione o rinuncia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Capitolo 8 Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), controllo e provvedimenti

Art. 97Valutazione

1

 L’UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del Fondo per il supplemento rete e della verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli strumenti di promozione.1

2

 Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto, nella notifica di messa in esercizio e nel conteggio dei costi di costruzione.2

3

 Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell’elettricità prodotta, l’ammontare dei contributi di promozione versati e l’ammontare dei costi d’esecuzione.

4

 Può pubblicare i risultati delle valutazioni.

5

 L’organo d’esecuzione mette a disposizione dell’UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 98Pubblicazione

1

 In merito alla rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità e al premio di mercato fluttuante, l’UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:1

  1. a.

    il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;

  2. b.

    i vettori energetici impiegati;

  3. c.

    la categoria e la tipologia degli impianti;

  4. d.

    l’ammontare della rimunerazione;

  5. e.

    la data della domanda;

  6. f.

    la data di messa in esercizio;

  7. g.

    la quantità di energia rimunerata;

  8. h.

    il periodo di rimunerazione.

2

 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, le pubblicazioni secondo il capoverso 1 vengono effettuate in chiave anonima.2

3

 Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d’investimento, l’UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:

  1. a.

    il numero dei destinatari del contributo d’investimento;

  2. b.

    il totale dei contributi d’investimento;

  3. c.

    l’ammontare medio dei contributi d’investimento in rapporto ai costi d’investimento computabili medi;

  4. d.

    l’ammontare medio dei contributi d’investimento in rapporto alla produzione supplementare media.

4

 Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:

  1. a.

    il numero dei destinatari del premio di mercato;

  2. b.

    il totale dei premi di mercato;

  3. c.

    il numero di impianti e l’intera quantità d’elettricità per la quale viene erogato il premio di mercato;

  4. d.

    l’intera quantità e il prezzo medio dell’elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.

5

 In merito ai contributi alle spese d’esercizio esso pubblica i seguenti dati:

  1. a.

    il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;

  2. b.

    la categoria e la tipologia degli impianti;

  3. c.

    l’ammontare del contributo alle spese d’esercizio;

  4. d.

    la quantità di energia rimunerata.3

6

 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente i contributi alle spese d’esercizio secondo il capoverso 5 viene effettuata in chiave anonima.4

7

 Riguardo alle rimunerazioni uniche per impianti di cui all’articolo 71a LEne, l’UFE pubblica, per ciascun impianto:

  1. a.

    il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;

  2. b.

    la potenza dell’impianto;

  3. c.

    la data di messa in esercizio;

  4. d.

    la produzione di elettricità annua e del semestre invernale prevista al momento della presentazione della domanda;

  5. e.

    la produzione media di elettricità annua e del semestre invernale effettivamente misurata al momento della determinazione definitiva della rimunerazione unica;

  6. f.

    l’ammontare definitivo della rimunerazione unica;

  7. g.

    la quota di promozione rispetto ai costi d’investimento computabili.5

8

 Riguardo al bonus per la produzione elettrica invernale nel quadro del premio di mercato fluttuante, l’UFE pubblica:

  1. a.

    il numero di impianti;

  2. b.

    la potenza complessiva degli impianti;

  3. c.

    la produzione elettrica invernale media per kW di potenza;

  4. d.

    la somma dei bonus per la produzione elettrica invernale concessi.6

9

 Riguardo al bonus per la produzione elettrica invernale nel quadro della rimunerazione unica, l’UFE pubblica:

  1. a.

    il numero di impianti;

  2. b.

    la potenza complessiva degli impianti;

  3. c.

    la produzione elettrica invernale media per kW di potenza;

  4. d.

    la somma dei bonus per la produzione elettrica invernale concessi.7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 99Informazioni

1

 L’organo d’esecuzione o l’UFE fornisce informazioni:

  1. a.

    al richiedente, sulla posizione del proprio progetto nella lista d’attesa;

  2. b.

    al Cantone, su tutti i progetti previsti e gli impianti situati sul suo territorio;

  3. c.

    al Comune, su tutti gli impianti in esercizio sul suo territorio.

2

 I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:

  1. a.

    essi stessi;

  2. b.

    uno dei loro enti; oppure

  3. c.

    una società nella quale detengono una partecipazione.

3

 Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli organi federali.

Art. 100Trasmissione di dati all’UDSC

L’UFE trasmette all’UDSC i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l’esecuzione della legge del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali:

  1. a.

    nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;

  2. b.

    indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;

  3. c.

    indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;

  4. d.

    indicazioni sull’elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;

  5. e.

    indicazioni sull’impianto, in particolare i processi di produzione, la capacità, la potenza, il grado di rendimento e la data di messa in esercizio.

  1. RS 641.61

Art. 101Controllo e provvedimenti

1

 L’UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo, anche dopo la conclusione di una procedura, esso può chiedere i documenti e le informazioni necessari, nonché effettuare o disporre verifiche e indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

2

 Il gestore di un impianto che ottiene per l’immissione di elettricità una rimunerazione dal fondo per il supplemento di rete secondo il diritto vigente o un diritto anteriore o per il quale ha ottenuto una rimunerazione unica o un contributo d’investimento secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure se per l’elettricità proveniente dall’impianto viene versato il premio di mercato, è tenuto, su richiesta, a dare visione all’UFE e, nella misura in cui sia competente per l’esecuzione, all’organo d’esecuzione, dei dati d’esercizio dell’impianto.

3

 Se dal controllo o dall’esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l’UFE o l’organo d’esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordina provvedimenti adeguati.

4

 L’UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 102Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della rimunerazione secondo il diritto anteriore

Negli impianti che ottengono una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo il diritto anteriore, la rimunerazione viene versata fino al 31 dicembre dell’anno in cui scade la durata della rimunerazione.

Art. 103Disposizione transitoria relativa allo smaltimento della lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione

Per i progetti che entro il 31 ottobre 2016 sono avanzati sulla lista d’attesa secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 20161 sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure, negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, si applica il seguente ordine di presa in considerazione:

  1. a.

    i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2015: conformemente alla data di notifica,

  2. b.

    i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2016: conformemente alla data di notifica.

  1. RU 2016 4617

Art. 104Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici

1

 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.

2

 Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d’ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.

3

 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all’articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d’opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l’immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.

4

 Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all’organo d’esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l’impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.

5

 Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l’ottenimento di una rimunerazione per l’immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all’articolo 36.

Art. 105Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione direttae all’immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

1

 I gestori che devono commercializzare essi stessi la propria energia (art. 14) sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta al più tardi due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

2

 L’articolo 16 capoverso 4 si applica all’elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 106Disposizione transitoria relativa all’ampliamento o al rinnovamento successivi di impianti idroelettrici di piccole dimensioni e di impianti a biomassa

La riduzione del tasso di rimunerazione secondo l’articolo 28 capoverso 5 non si applica ai gestori che già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno avviato un ampliamento o un rinnovamento successivo, a condizione che essi mettano in esercizio tale rinnovamento o ampliamento entro il 30 giugno 2018 e notifichino la messa in esercizio all’organo d’esecuzione entro il 31 luglio 2018.

Art. 107Disposizione transitoria relativa all’ordine di presa in considerazione e alla lista d’attesa in caso di contributi d’investimento

I progetti e gli impianti che erano già notificati per la rimunerazione per l’immissione di elettricità in rete a copertura dei costi, e per i quali entro il 31 dicembre 2017 è stata presentata, in chiave integrale, presso l’organo d’esecuzione la notifica di messa in esercizio o la notifica di stato di avanzamento del progetto oppure, in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, la seconda notifica di stato di avanzamento del progetto, vengono presi in considerazione conformemente alla data di presentazione della notifica pertinente, a condizione che per i progetti in questione venga presentata entro il 31 marzo 2018 presso l’UFE una domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento.

Art. 1081

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 108aDisposizione transitoria della modifica del 24 novembre 20211

Gli impianti esistenti che sono stati o saranno sostituiti completamente e che prima del 1° gennaio 2022 hanno ottenuto una decisione positiva in merito alla partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità o una garanzia di principio riguardo a un contributo d’investimento, sono considerati anche in futuro impianti nuovi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).

Art. 108bDisposizione transitoria della modifica del 20 novembre 20241

1

 Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica a un gestore è stata concessa un’autorizzazione di inizio anticipato dei lavori per un impianto in relazione a un contributo d’investimento, tale autorizzazione si applica anche alla concessione di un premio di mercato fluttuante.

2

 Se il gestore al quale è stato accordato un contributo d’investimento con garanzia di principio prima dell’entrata in vigore della presente modifica desidera beneficiare del premio di mercato fluttuante, deve comunicarlo all’autorità competente entro il 1° giugno 2025.

3

 Gli articoli 89 e 90 capoverso 1 lettera d si applicano a partire dal calcolo dei premi di mercato per l’anno civile 2024 o l’anno idrologico 2023/2024.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 108cDisposizione transitoria della modifica del 26 novembre 20251

1

 Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica a un gestore è stato accordato un bonus per l’altitudine, egli continua a riceverlo conformemente al diritto anteriore.

2

 Se un impianto messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2026 soddisfa i requisiti che danno diritto a un bonus per la produzione elettrica invernale, il gestore può rinunciare al bonus per l’altitudine accordato per l’impianto e fruire invece del bonus per la produzione elettrica invernale.

3

 La rinuncia al bonus per l’altitudine deve essere comunicata all’organo d’esecuzione entro la fine di settembre dopo il terzo semestre invernale completo. Il bonus per l’altitudine concesso fino a quel momento è compensato con il bonus per la produzione elettrica invernale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830).

Art. 108dDisposizione transitoria della modifica del 27 maggio 20261

Per gli impianti nella commercializzazione diretta che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2025, l’indennità di gestione per la media dei costi dell’energia di compensazione è calcolata sulla base della regolamentazione di cui all’articolo 26 e versata nel terzo trimestre del 2026 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 281).

Art. 109Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegati

  • Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
  • Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
  • Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
  • Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
  • Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
  • Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
  • Contributi di progettazione e contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici
  • Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa
  • Contributi di progettazione e contributi d’investimento per gli impianti eolici
  • Contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici
  • Contributi di progettazione e contributi d’investimento per gli impianti geotermici
  • Determinazione del costo medio ponderato del capitale
  • Calcolo dei costi scoperti
  • Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa
  • Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici
  • Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici
  • Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).