Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
RS 616.1 · LSu · 47 articoli
Legge sui sussidi (RS 616.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 15c, modificato (RO 2021 654) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 25, modificato (RO 2021 654) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 15b, modificato (RO 2020 641) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 10, modificato (RO 2020 641) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 15a, modificato (RO 2020 641) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 15c, modificato (RO 2020 641) in vigore dal 01.01.2021
Estratto del testo (47 articoli)
1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: a. siano sufficientemente motivati; b. conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; c. siano concessi uniformemente ed equamente; d…
1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. 2 Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federal…
1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all’amministrazione federale, per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecu…
Nell’elaborazione, nell’emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l’amministrazione federale si attengono ai principi del presente capitolo.…
1 Il Consiglio federale riesamina periodicamente, almeno ogni sei anni, la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo. 2 Il Consiglio federale riferisce…
Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se: a. la Confederazione ha interesse all’adempimento di un compito; b. secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere…
Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;…
I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all’esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e versati gli aiuti finanziari. L’attività dell…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
