Législation

Ordinanza del 1° novembre 2017 concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

RS 730.02 · OEEne · 20 articoli

Ordinanza sull'efficienza energetica (RS 730.02) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (20 articoli)

Art. 1, Scopo e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l’efficienza energetica. 2 Essa si applica agli impianti, ai veicol…

Art. 2, Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a. commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzaz…

Art. 3, Condizioni generali

Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–3.2 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se: a. soddisfano le…

Art. 4, Esigenze minime

1 Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allega…

Art. 5, Procedura di valutazione della conformità

1 Il consumo di energia specifico, l’efficienza energetica e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una proced…

Art. 6, Etichettatura

1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.22 L’all. 1.21 entra in vigore il 1° mar. 2021, l’all. 1.22 il 1° set. 2021 (RU 2020 1438 1441). , 3.1 L’all. 3.1 è abrogato il 1° set. 202…

Art. 7, Dichiarazione di conformità

1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2. 2 La dichiarazione di con…

Art. 8, Documenti tecnici

1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2 sono adempiute. 2 I documenti tecnici devono essere redatti in una…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).