Ordinanza del 1° novembre 2017 concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)
RS 730.02 · OEEne · 20 articoli
Ordinanza sull'efficienza energetica (RS 730.02) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 4, modificato (RO 2022 776) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 12, modificato (RO 2019 3469) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 2, modificato (RO 2022 356) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 13, modificato (RO 2021 819) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 13, modificato (RO 2020 6125) in vigore dal 01.05.2021
- Art. 2, modificato (RO 2020 1415) in vigore dal 15.05.2020
Cosa si sta preparando
Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:
Estratto del testo (20 articoli)
1 La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l’efficienza energetica. 2 Essa si applica agli impianti, ai veicol…
Nella presente ordinanza si intende per: a. commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzaz…
Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–3.2 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se: a. soddisfano le…
1 Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allega…
1 Il consumo di energia specifico, l’efficienza energetica e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una proced…
1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.22 L’all. 1.21 entra in vigore il 1° mar. 2021, l’all. 1.22 il 1° set. 2021 (RU 2020 1438 1441). , 3.1 L’all. 3.1 è abrogato il 1° set. 202…
1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2. 2 La dichiarazione di con…
1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2 sono adempiute. 2 I documenti tecnici devono essere redatti in una…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
