Législation

Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

RS 721.80 · LUFI · 93 articoli

Legge sulle forze idriche (RS 721.80) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (93 articoli)

Art. 1

1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’utilizzazione delle forze idriche dei corsi d’acqua pubblici e privati. 2 Per corsi d’acqua pubblici nel senso della presente legge si intendono i laghi, fiumi, rivi e canali sui qua…

Art. 2

1 Il diritto cantonale stabilisce a quale comunità (Cantone, distretto, Comune o corporazione) spetta il diritto di disporre della forza dei corsi d’acqua pubblici. 2 Le disposizioni del vigente diritto cantonale che attribuiscono ai…

Art. 3

1 La comunità competente a disporre può utilizzare essa stessa la forza oppure concedere ad altri il diritto d’utilizzarla. 2 Ad una comunità il diritto d’utilizzazione può essere accordato anche sotto una forma diversa da quella del…

Art. 4

1 Se il diritto di disporre della forza appartiene a distretti, a Comuni o a corporazioni, la cessione del diritto d’utilizzazione ai terzi e l’utilizzazione da parte degli stessi competenti a disporre, devono essere approvate dall’a…

Art. 5

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni generali atte a promuovere e ad assicurare l’utilizzazione razionale delle forze idriche. 2 Può inoltre emanare prescrizioni speciali per determinati corsi d’acqua o sezioni di corsi d’ac…

Art. 6

1 Quando si tratta di utilizzare una sezione di corso d’acqua, situata nel territorio di più Cantoni o, con un solo e medesimo impianto, più sezioni situate in Cantoni diversi e i Cantoni interessati non riescano a mettersi d’accordo…

Art. 7

1 Per l’utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d’acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento: a. conferire i diritti di utilizzazione; b. autorizzare l’utilizzazione delle forze idriche di tali…

Art. 7 a

1 Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Confederazione, il Dipartimento può, dopo aver sentito i Cantoni e gli interessati, emanare disposizioni per lo sfruttamento di bacini d’accumulazione. 2 Se questi provve…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).