Législation

Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

RS 700 · LPT · 62 articoli

Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (62 articoli)

Art. 1, Scopi

1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. Essi coordinano le loro attività d’incidenza territoriale e ordinan…

Art. 2, Obbligo di pianificare

1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza territoriale. 2 Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività. 3 Le…

Art. 3, Principi pianificatori

1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. 2 Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: a. mantenere per l’agricoltura sufficienti superfici coltive i…

Art. 4, Informazione e partecipazione

1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge. 2 Esse provvedono per un’adeguata partecipazion…

Art. 5, Compensazione e indennizzo

1 Il diritto cantonale prevede un’adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge. Le condizioni minime sono disciplinate nei capoversi 1 bis…

Art. 6, Fondamenti

1 … 2 In vista dell’allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori: a. sono idonei all’agricoltura; b. sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini…

Art. 7, Collaborazione tra autorità

1 I Cantoni collaborano con le autorità federali e dei Cantoni vicini allorché i rispettivi compiti interferiscono. 2 Se i Cantoni non si accordano tra di loro, oppure con la Confederazione, sulla coordina…

Art. 8, Contenuto minimo dei piani direttori

1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: a. il suo sviluppo territoriale; b. le modalità di coordinamento delle attività d’incidenza territoriale in vista dello svilu…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).