Législation

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

RS 641.711In vigoreStato 01.01.2026276 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano RS 641.711, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2025 248Ordinanza sul CO2 · atto di base Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2in vigore il 01.05.2025
    introdotto: art. 4b, 10, 11b, 16, 16a, 17cbis, 17g, 23a, 25a, 27a, 35, 55, 66a, 68a, 72a, 72b, 72c, 73a, 74c, 88, 98d, 104a, 113b, 124a · modificato: art. 5, 5a, 6, 7, 9, 11, 17a, 17b, 17c, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 42, 46, 52, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 96b, 97, 98, 98b, 98c, 100, 104, 112, 113, 113a, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 130, 131, 132, 134 · abrogato: art. 17, 17f, 36, 37, 46e, 70 e 71, 74a e 74b, 78, 96a, 146y
  • RU 2023 581Ordinanza sul CO2 · atto di base Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2in vigore il 01.11.2023
    modificato: art. 5b, 6, 17d, 17e, 18, 22a, 23, 35, 46e, 46f, 48, 55, 91 · introdotto: art. 9, 11a, 46b, 46g
  • RU 2023 43atto di base OREI (RS 734.722)in vigore il 15.02.2023
    introdotto: art. 41
  • RU 2022 513Ordinanza sul CO2 · atto di base Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2in vigore il 01.10.2022
    abrogato: art. 146s · introdotto: art. 146u, 146v
  • RU 2022 311Ordinanza sul CO2 · atto di base Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2in vigore il 01.06.2022
    modificato: art. 2, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 18, 22, 30, 31, 45, 46f, 51, 52, 54, 56, 57, 59a, 89, 90, 92, 96b, 122, 130 · abrogato: art. 4, 4a, 19 · introdotto: art. 5b, 8b, 17a, 17c, 22a, 40, 53, 64, 125, 130a
  • RU 2021 859Ordinanza sul CO2 · atto di base Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2in vigore il 01.01.2022
    introdotto: art. 17d, 22a, 31 · modificato: art. 24, 25, 28, 30, 35, 102 · abrogato: art. 32 e 33

10 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–15
  2. Capitolo 2Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici16–16a
  3. Capitolo 3Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli17–38 e 39
  4. Capitolo 4Sistema di scambio di quote di emissioni40–65
  5. Capitolo 5Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra66–79
  6. Capitolo 6…80 a 85
  7. Capitolo 7Provvedimenti relativi ai carburanti fossili86–92b
  8. Capitolo 7aComputo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili92c–92f
  9. Capitolo 8Tassa sul CO293–103
  10. Capitolo 9Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2103a–127
  11. Capitolo 9aPromozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo127a–127g
  12. Capitolo 9bUtilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all’asta di diritti di emissione per impianti127h–127p
  13. Capitolo 10Promozione e informazione128–129f
  14. Capitolo 11Esecuzione130–135a
  15. Capitolo 12Disposizioni finali136–147

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 (legge sul CO2), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Gas serra

Art. 1

1

 La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra:

  1. a.

    biossido di carbonio (CO2);

  2. b.

    metano (CH4);

  3. c.

    protossido di azoto (N2O, gas esilarante);

  4. d.

    idrofluorocarburi (HFC);

  5. e.

    perfluorocarburi (PFC);

  6. f.

    esafluoro di zolfo (SF6);

  7. g.

    trifluoruro di azoto (NF3).

2

 L’effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO2 equivalenti (CO2eq). I valori sono elencati nell’allegato 1.

Sezione 2 Definizioni

Art. 21

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    potenza termica: energia termica massima che può essere fornita a un impianto per unità di tempo;

  2. b.

    potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);

  3. c.

    potenza complessiva: somma delle potenze elettriche e termiche nominali fornite da una centrale termica a combustibili fossili o da un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica (impianto ICFC);

  4. d.

    rendimento globale: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili o di un impianto ICFC secondo le indicazioni del costruttore;

  5. e.

    partecipanti al SSQE: i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE svizzero;

  6. f.

    stato partner: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale o una dichiarazione d’intenti per realizzare progetti di protezione del clima in questo Stato.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Sezione 3 Quota nazionale e valori di riferimento per la riduzione delle emissioni in singoli settori

Art. 2aQuota nazionale

La riduzione delle emissioni di gas serra per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2 avviene per almeno due terzi mediante provvedimenti in Svizzera.

Art. 3Valori di riferimento per singoli settori

Nei seguenti settori le emissioni nel 2030 non devono superare le quote di emissioni del 1990 indicate di seguito:

  1. a.

    nel settore degli edifici: al massimo il 50 per cento;

  2. b.

    nel settore dei trasporti: al massimo il 75 per cento;

  3. c.

    nel settore dell’industria: al massimo il 65 per cento;

  4. d.

    altro: al massimo il 75 per cento.

Sezione 4 …

Art. 41

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 4a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Sezione 5 Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero

Art. 4bPrincipio1

Le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio mediante progetti e programmi sono presi in considerazione in Svizzera se comprovati con un attestato nazionale o con un attestato internazionale secondo l’articolo 6 capoverso 2 o 4 dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 20152.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 0.814.012

Art. 5Requisiti1

1

 Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera e all’estero se:

  1. a.

    gli allegati 2a o 3 non lo escludono;

  2. b.

    è reso verosimile e comprensibile che il progetto:

    1. 1.

      non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati per la durata del progetto,

    2. 2.

      è conforme almeno allo stato della tecnica,

    3. 3.

      prevede provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni o a un aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio rispetto all’evoluzione di riferimento di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera d,

    4. 4.

      rispetta le altre disposizioni legali determinanti,

    5. 5.

      contribuisce allo sviluppo sostenibile sul posto all’estero e tale contributo è stato confermato dallo Stato partner;

  3. c.

    le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio:

    1. 1.

      sono documentabili e quantificabili e sono confermati mediante misurazioni o attraverso un modello scientifico reso plausibile mediante misurazioni,

    2. 2.

      non riguardano emissioni di gas serra registrate nel SSQE,

    3. 3.

      non sono stati conseguiti da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rilascio di attestati secondo l’articolo 12; per le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi di un simile gestore gli attestati sono rilasciati se tali riduzioni non sono contemplate dall’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 67 o dall’obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 68,

    4. 4.

      sono calcolate in modo da escludere importanti sovrastime delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio computabili;

  4. d.

    la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all’articolo 7;

  5. e.

    il progetto o il programma non è ancora terminato;

  6. f.

    l’attuazione del progetto o del programma non comporta alcuna rilocalizzazione delle emissioni; e

  7. g.

    la persona richiedente, qualora non sia beneficiaria del progetto, è in grado di dimostrare il proprio diritto alle riduzioni delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.

2

 Per progetti e programmi che stoccano il carbonio sono rilasciati attestati se, oltre alle condizioni di cui al capoverso 1, adempiono i requisiti di cui all’allegato 19, fermo restando che:

  1. a.

    la permanenza del sequestro di carbonio secondo l’allegato 19 lettera a deve essere garantita, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni dopo l’inizio degli effetti ed essere dimostrata in modo comprensibile; e

  2. b.

    uno stoccaggio geologico può avvenire, in aggiunta ai siti di stoccaggio secondo l’allegato 19 lettera d, anche in un sito di stoccaggio riconosciuto dagli Stati partner nel quadro di un accordo multilaterale.2

3

 Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui la persona richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 5aProgrammi

1

 I progetti possono essere riuniti in un programma se:1

  1. a.

    perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;

  2. b.

    nella descrizione del programma vengono stabiliti una tecnologia o un gruppo di tecnologie correlate e tutti i progetti impiegano tale tecnologia;

  3. c.

    soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che i progetti2 adempiono i requisiti di cui all’articolo 5;

  4. d.

    la loro realizzazione non è ancora iniziata; e

  5. e.

    sono stati attuati all’interno di uno Stato.

2

 I progetti possono essere inseriti in programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.3

3

 I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico progetto sono portati avanti come progetti secondo l’articolo 5.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311). Di detta mod, è tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248)
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

Art. 5bAccompagnamento scientifico1

1

 In caso di progetti o programmi il cui effetto secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 1 non può essere quantificato in modo sufficientemente preciso, la persona richiedente esegue, a proprie spese, provvedimenti di accompagnamento del progetto in base a principi scientifici (accompagnamento scientifico).

2

 La persona richiedente presenta all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) un piano per l’accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni riguardanti:

  1. a.

    l’obiettivo e la problematica;

  2. b.

    lo stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici utilizzati per determinare l’inaccuratezza della misurabilità;

  3. c.

    la procedura e la valutazione;

  4. d.

    le conoscenze specialistiche delle persone che partecipano all’accompagnamento scientifico;

  5. e.

    l’indipendenza e i possibili conflitti d’interesse delle persone che partecipano all’accompagnamento scientifico.

3

 L’accompagnamento scientifico termina quando l’effetto del progetto o del programma è stato quantificato in modo sufficientemente preciso. L’UFAM decide in merito alla conclusione dell’accompagnamento scientifico.2

4

 I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubblicati nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d’affari.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Art. 6Convalida di progetti e programmi1

1

 Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM.

2

 All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere, in particolare, informazioni riguardanti:2

  1. a.

    i provvedimenti di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;

  2. b.

    le tecnologie impiegate;

  3. c.

    la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica;

  4. d.

    l’evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti del progetto o del programma di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio non venissero realizzati (evoluzione di riferimento);

  5. e.

    la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e il metodo di calcolo applicato;

  6. f.

    l’organizzazione del progetto o del programma;

  7. g.

    i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi;

  8. h.

    il finanziamento;

  9. i.

    il piano di monitoraggio, che stabilisce l’inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;

  10. j.

    la durata del progetto o del programma;

  11. k.

    inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l’inclusione dei progetti nel programma, la gestione dei progetti, nonché un esempio di progetto per ogni tecnologia definita;

  12. l.

    inoltre, per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico, nel piano di monitoraggio secondo la lettera i: un piano secondo l’articolo 5b;

  13. m.

    inoltre, per progetti o programmi di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, nel piano di monitoraggio di cui alla lettera i: la procedura che permette di dimostrare che la permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2 è garantita;

  14. n.

    per progetti o programmi realizzati all’estero, inoltre:

    1. 1.

      il contributo atteso per lo sviluppo sostenibile in loco sulla base di indicatori che illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che possono essere verificati oggettivamente,

    2. 2.

      un piano di sostenibilità finanziaria che illustri l’esercizio e la manutenzione a lungo termine della tecnologia al termine del periodo di credito, e

    3. 3.

      i risultati della consultazione delle cerchie interessate e la possibilità di fornire un riscontro sull’attuazione del progetto o del programma.

3

 Per progetti e programmi realizzati in Svizzera, connessi a una rete di riscaldamento a distanza e per progetti o programmi riguardanti gas di discarica, la descrizione dei dati richiesti al capoverso 2 lettere d, e, nonché i, avviene secondo i requisiti di cui rispettivamente agli allegati 3a e3b.

4

 La persona richiedente può far svolgere all’UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l’UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all’organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.

5

 L’organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a. Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all’UFAM.3

6

 Riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida.

7

 L’UFAM stabilisce la forma della descrizione del progetto o del programma e del rapporto di convalida.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Art. 7Domanda di valutazione dell’idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati1

1

 Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare all’UFAM, tramite l’organismo di convalida, una domanda di valutazione dell’idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.2

2

 Per progetti o programmi all’estero, la domanda comprende anche la decisione dello Stato partner sull’idoneità del progetto o del programma.

3

 L’UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 8Decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati1

1

 L’UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente alle informazioni supplementari secondo l’articolo 7 capoverso 3 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.

2

 Se nell’ambito di progetti o programmi realizzati all’estero lo Stato partner stabilisce, nell’autorizzazione del progetto o del programma, una limitazione all’utilizzazione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione.

3

 La decisione è valida dall’inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 8aMenzione nel registro fondiario1

1

 La limitazione dell’utilizzazione come serbatoio biologico o geologico del carbonio deve essere menzionata nel registro fondiario su richiesta di iscrizione dell’UFAM. Ciò non si applica allo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.

2

 L’UFAM notifica la cancellazione della menzione nel registro fondiario se:

  1. a.

    il progetto o il programma è terminato, ma al più presto 30 anni dopo l’inizio

    degli effetti; oppure

  2. b.

    il carbonio stoccato è rilasciato sul fondo in questione prima di tale data.

3

 Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d’iscrizione, modifica e cancellazione.

4

 I Cantoni informano senza indugio l’UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 8bProroga del periodo di credito1

1

 Il periodo di credito per progetti o programmi realizzati in Svizzera, che sono stati considerati idonei prima del 1°gennaio 2022, è prorogato fino al massimo al 31 dicembre 2030 se la persona richiedente:

  1. a.

    fa convalidare nuovamente il progetto o il programma; e

  2. b.

    presenta all’UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito.

2

 L’UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti determinanti di cui agli articoli 5 e 5a.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 9Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio1

1

 La persona richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza e li registra in un rapporto di monitoraggio.

2

 A proprie spese, essa sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma in ultima istanza.

3

 L’organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio adempiono i requisiti di cui all’articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i progetti adempiono i requisiti di inclusione di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera c. Esso può limitare l’esame a singoli progetti rappresentativi del programma.

3bis

 Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all’UFAM.2

4

 L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.

5

 Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di tre anni. L’organismo di convalida deve presentarli all’UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.3

6

 Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di monitoraggio, i relativi rapporti di verifica e i risultati dell’accompagnamento scientifico devono essere presentati all’UFAM annualmente. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio deve essere rivalutata annualmente.

7

 Per i progetti e i programmi in relazione con un impegno di riduzione di cui all’articolo 31 della legge sul CO2, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 agosto dell’anno successivo. Il numero di attestati richiesti concernenti impianti di un gestore con impegno di riduzione deve essere notificato immediatamente al gestore che ha preso tale impegno di riduzione e all’UFAM.4

8

 Per i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all’UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica.

9

 L’UFAM emana disposizioni sulla forma del rapporto di monitoraggio e di verifica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 10Rilascio degli attestati1

1

 L’UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l’UFAM effettua ulteriori accertamenti presso la persona richiedente.

2

 Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica inoltre il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio da parte dello Stato partner. Se necessario per il rilascio di attestati internazionali, l’UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso lo Stato partner.

3

 Esso decide sulla base delle informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sul rilascio di attestati.

4

 Per progetti e programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio per cui è comprovato il conseguimento sino alla fine del periodo di credito.

5

 Per i progetti non ancora realizzati nell’ambito di programmi non sono rilasciati attestati se, a seguito di una modifica di disposizioni legali determinanti, devono essere attuati i provvedimenti previsti nel programma per ridurre le emissioni o aumentare la capacità dei pozzi di carbonio.

6

 Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio complessivi attestati annualmente.

6bis

 Il due per cento degli attestati internazionali rilasciati viene annullato e non è computato per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Si tiene conto degli annullamenti dello Stato partner.2

7

 Alla persona richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi sulla base dell’articolo 19 della legge del 30 settembre 20163 sull’energia (LEne).

8

 Il plusvalore ecologico derivante dalle riduzioni delle emissioni o dall’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  3. RS 730.0

Art. 11Modifiche sostanziali del progetto o del programma1

1

 Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere comunicate all’UFAM con il successivo rapporto di monitoraggio.2

2

 Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:

  1. a.

    le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle riduzioni delle emissioni o dall’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, che sono attesi in quell’anno e indicati nella descrizione del progetto o del programma;

  2. b.

    i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma;

  3. c.

    si verifica un cambiamento tecnologico; oppure

  4. d.

    il limite di sistema di un progetto o di un programma è modificato.

3

 Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull’idoneità conformemente all’articolo 8.

4

 Per progetti e programmi all’estero è inoltre necessaria una nuova decisione dello Stato partner in merito all’idoneità.

5

 L’UFAM approva la modifica sostanziale se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.

6

 Dopo una nuova convalida, il periodo di credito decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale fino al 31 dicembre 2030.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 11aOrganismi di convalida e di controllo1

1

 Su domanda, l’UFAM ammette un organismo di convalida e di controllo se:

  1. a.

    dispone di comprovate competenze tecniche in relazione alla convalida o al controllo di progetti di compensazione;

  2. b.

    dispone di processi per la garanzia della qualità; e

  3. c.

    adempie i propri compiti in modo indipendente.

2

 Se un organismo di convalida o di controllo non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 1, l’UFAM ordina provvedimenti. Se questi non sono attuati in misura sufficiente, l’UFAM può revocare l’ammissione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Art. 11bAttestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi1

1

 Chi intende farsi computare in Svizzera attestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi2 può chiedere all’UFAM la lettera di approvazione necessaria a tal fine. L’UFAM stabilisce la forma della richiesta.

2

 L’UFAM rilascia la lettera di approvazione se:

  1. a.

    l’allegato 2a non esclude il rilascio di attestati internazionali per il progetto o il programma;

  2. b.

    il progetto o il programma è stato registrato dopo il 1° gennaio 2021 e riconosciuto dal meccanismo di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 0.814.012

Sezione 5a Attestati per i gestori di impianti

Art. 12Attestati per i gestori con impegno di riduzione12

1

 Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione secondo l’articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell’obiettivo di riduzione, se:3

  1. a.

    il gestore dimostra in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni;

  2. b.

    rispetto al percorso di riduzione di cui all’articolo 67, nell’anno in questione le emissioni di gas serra degli impianti sono state:

    1. 1.

      inferiori di oltre il 5 per cento nel periodo 2013–2020,

    2. 2.

      inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e

  3. c.

    non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dal supplemento di cui all’articolo 35 LEne4 per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 20145.6

1bis

 La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2023.7

2

 Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera b e le emissioni di gas serra nel corso dell’anno interessato, e ciò per l’ultima volta nel 2021.8

3

 …9

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  4. RS 730.0
  5. RU 2014 3293
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  9. Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

Art. 12aAttestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico12

1

 Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 se:3

  1. a.

    la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 67 capoversi 1-3 ed è stata convalidata a spese del gestore da un organismo ammesso dall’UFAM e giudicato idoneo da quest’ultimo;

  2. b.

    il gestore presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l’articolo 72;

  3. c.

    rispetto al percorso di riduzione concordato nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, negli ultimi tre anni le emissioni di CO2 degli impianti sono state:

    1. 1.

      inferiori di oltre il 5 per cento in ogni anno del periodo 2013–2020,

    2. 2.

      inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e

  4. d.

    al gestore non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi provenienti dal supplemento di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne4 per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 20145.6

1bis

 La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2023.7

2

 La convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, convalidata, deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno a partire dal quale gli attestati sono chiesti.

3

 Le modifiche sostanziali e durature di cui all’articolo 73 nonché i cambiamenti di cui all’articolo 78 devono essere notificati all’UFAM. Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida.

4

 Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera c e le emissioni di gas serra nel corso dell’anno interessato, e ciò per l’ultima volta nel 2021.8

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293). La correzione del 9 dic. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 4437).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  4. RS 730.0
  5. RU 2014 3293
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Sezione 5b Gestione degli attestati e protezione dei dati

Art. 13Gestione degli attestati e dei dati1

1

 Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all’UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.2

2

 I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM:

  1. a.

    nome, cognome e informazioni di contatto della persona richiedente3, dell’organismo di convalida e dell’organismo di controllo;

  2. b.

    il numero di attestati rilasciati;

  3. c.

    i dati fondamentali del progetto o del programma; e

  4. d.

    la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio, i rapporti di verifica e i rispettivi dati.

3

 Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L’accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  3. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo

Art. 14Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi1

1

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:

  1. a.

    le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;

  2. b.

    i rapporti di convalida di cui all’articolo 6 capoverso 6;

  3. c.

    i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 9 capoverso 1;

  4. d.

    i rapporti di verifica di cui all’articolo 9 capoverso 4;

  5. e.

    le decisioni di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 10 capoverso 32.

2

 Prima della pubblicazione l’UFAM sottopone alla persona richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Le chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e d’affari.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2022.
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

Sezione 5c Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

Art. 14a

1

 Chi offre viaggi aerei con servizi di linea od occasionali pianificati, pubblicizzati con annunci di vendita su stampati o supporti visivi elettronici, dal 1° gennaio 2026 deve indicare nell’annuncio, in modo ben visibile e leggibile nonché in cifre, le emissioni in CO2eq probabilmente generate dal viaggio aereo fino all’aerodromo di arrivo.

2

 L’obbligo si applica alle offerte di viaggi aerei:

  1. a.

    da un aerodromo in Svizzera;

  2. b.

    dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse, se il viaggio è effettuato secondo i diritti di traffico svizzeri.

3

 Il calcolo delle emissioni probabilmente generate avviene sulla base delle conoscenze scientifiche attuali. Se ne fa richiesta, occorre presentare all’UFAM il metodo di calcolo impiegato.

4

 Devono essere presi in considerazione altre emissioni con impatto climatico generate dall’esercizio degli aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore, nonché i relativi effetti.

5

 Chi utilizza un calcolatore di emissioni o un sistema di etichettatura ambientale che non tiene conto delle altre emissioni con impatto climatico e dei relativi effetti deve indicarlo negli annunci di vendita.

Sezione 6 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

Art. 15

1

 L’UFAM coordina i provvedimenti di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO2.

2

 Tiene conto a tal fine delle misure disposte dai Cantoni.

3

 I Cantoni informano periodicamente l’UFAM sulle misure prese.

Capitolo 2 Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici

Art. 16Rapporto1

1

 I Cantoni riferiscono periodicamente all’UFAM sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici.

2

 Il rapporto deve contenere informazioni concernenti:

  1. a.

    i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 adottati e pianificati e il loro effetto; e

  2. b.

    l’andamento delle emissioni di CO2 degli edifici sul territorio cantonale.

3

 Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 16aDati relativi agli impianti di produzione di calore1

I dati fondamentali secondo l’articolo 9 capoverso 3 della legge sul CO2 in merito agli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l’acqua calda in caso di nuove costruzioni e di loro sostituzione nelle vecchie costruzioni sono:

  1. a.

    vettori energetici dell’impianto di produzione di calore;

  2. b.

    potenza nominale dell’impianto di produzione di calore o dell’allacciamento al teleriscaldamento;

  3. c.

    fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh);

  4. d.

    anno in cui l’impianto di produzione di calore è stato sostituito e messo in esercizio;

  5. e.

    data di iscrizione nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni;

  6. f.

    in caso di prelevamento di calore mediante teleriscaldamento: Identificatore federale dell’edificio (EGID) dell’edificio nel quale si trova il sistema principale di produzione di calore o il fornitore di calore.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Capitolo 3 Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 171

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248

Art. 17aAutomobile1

1

 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle automobili di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2

 Esse non si applicano:

  1. a.

    ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8583;

  2. b.

    ai veicoli militari di cui all’articolo 4 lettera a dell’ordinanza dell’11 febbraio 20044 sulla circolazione stradale militare (OCSM) impiegati a scopi militari.5

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. RS 741.41
  3. Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.06.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
  4. RS 510.710
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 17bAutofurgoni1

1

 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni:

  1. a.

    autofurgoni secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV2 con un peso complessivo massimo di 3,50 t;

  2. b.

    veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da oltre 3,50 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,50 t sia causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.

2

 Esse non si applicano:

  1. a.

    ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8583;

  2. b.

    ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM4 impiegati a scopi militari.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. V. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
  4. RS 510.710

Art. 17cTrattori a sella leggeri1

1

 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trattori a sella leggeri di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t.

2

 Esse non si applicano:

  1. a.

    ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8582;

  2. b.

    ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM3 impiegati a scopi militari.4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. V. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
  3. RS 510.710
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 17cbisVeicolo pesante1

1

 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:

  1. a.

    autocarri secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV2:

    1. 1.

      con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure

    2. 2.

      con una configurazione degli assi di 6 × 2;

  2. b.

    trattori a sella secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:

    1. 1.

      con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure

    2. 2.

      con una configurazione degli assi di 6 × 2.

2

 In caso di veicoli con omologazione in più fasi di cui all’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/8583 è determinante lo stato come veicolo di base.

3

 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

  1. a.

    ai veicoli per la raccolta dei rifiuti;

  2. b.

    ai veicoli eccezionali secondo ’articolo 25 OETV;

  3. c.

    ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM4 impiegati a scopi militari;

  4. d.

    ai veicoli sdoganati prima di luglio 2019.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. V. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
  4. RS 510.710

Art. 17dPrima messa in circolazione1

1

 Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all’uso effettivo da parte dell’utilizzatore finale.

2

 L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera secondo l’articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata come immatricolazione all’estero.

3

 Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.

3

 Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati che:

  1. a.

    sono stati immatricolati all’estero più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera; oppure

  2. b.

    sono stati immatricolati all’estero più di sei ma al massimo 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e presentano un chilometraggio pari o superiore a 5000 km:

    1. 1.

      al momento della dichiarazione in dogana,

    2. 2.

      al momento della prima ammissione alla circolazione, se il chilometraggio non è rilevato al momento della dichiarazione in dogana.3

4

 … 4

  1. Originario art. 17a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
  2. RS 631.0
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).
  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Art. 17eAnno di riferimento1

Per anno di riferimento si intende l’anno civile in cui è esaminato il raggiungimento dell’obiettivo individuale.

  1. Originario art. 17a e 17abis. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Art. 17f1

  1. Originario art. 17b. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081). Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 2 Importatori e costruttori

Art. 17gImportatore1

1

 È considerato importatore secondo l’articolo 11 capoverso 1 della legge sul CO2 chi fa rilasciare all’Ufficio federale dell’energia (UFE) la certificazione per un veicolo conformemente all’articolo 23 capoverso 4 o chi comunica all’UFE i dati di cui all’articolo 23a capoverso 1 lettera b.

2

 Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione, è considerato importatore chi è iscritto come tale nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione di cui all’articolo 89a della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale.

3

 Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione e nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione non figura chi è l’importatore, è considerato importatore chi è designato come tale nella dichiarazione doganale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 741.01

Art. 18Grande importatore1

1

 Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in relazione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

  1. a.

    50 automobili;

  2. b.

    sei autofurgoni o trattori a sella leggeri; oppure

  3. c.

    due veicoli pesanti.

2

 Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell’anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 oppure oltre, nell’anno di riferimento, per il veicolo in questione l’importatore è trattato provvisoriamente come un grande importatore.

3

 Se nel corso dell’anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l’importatore può chiedere all’UFE di essere trattato provvisoriamente, nell’anno di riferimento, come un grande importatore per i veicoli in questione a partire dalla data di approvazione della domanda.2

4

Se il 31 dicembre dell’anno di riferimento risulta che il parco veicoli nuovi di un importatore di cui ai capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell’anno di riferimento egli è considerato un piccolo importatore in relazione al veicolo in questione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Art. 191

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 311).

Art. 20Piccolo importatore1

Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui all’articolo 18 capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 21Costruttore

A un costruttore si applicano nell’anno di riferimento per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.

Art. 22Raggruppamento di emissioni

1

 Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all’UFE, entro il 31 dicembre antecedente l’anno di riferimento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.1

2

 Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 22aAccordo di ripresa di veicoli1

1

 Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i suoi veicoli e risponda quindi, in relazione a detti veicoli, per tutti gli obblighi previsti nel presente capitolo.

2

 L’importatore o il grande importatore deve notificare tale accordo all’UFE antecedentemente alla prima messa in circolazione dei veicoli interessati.2

3

 I veicoli possono essere ceduti una sola volta. La revoca di una cessione non è possibile.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Sezione 3 Basi di calcolo

Art. 23Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri12

1

 Gli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri devono comunicare all’Ufficio federale delle strade (USTRA), antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo impor-tatore e per il calcolo di un’eventuale sanzione.3

2

 Se, per i veicoli seguenti, i grandi importatori comunicano all’UFE, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento, i dati basati sul certificato di conformità di cui all’articolo 36 o 37 del regolamento (UE) 2018/8584 (Certificate of Conformity, COC), per il calcolo di un’eventuale sanzione l’UFE tiene conto di questi dati invece di quelli di cui al capoverso 1:

  1. a.

    veicoli che dispongono di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV);

  2. b.

    autofurgoni e trattori a sella leggeri con un’omologazione in più fasi secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858.

3

 Ai fini del controllo dei dati comunicati conformemente al capoverso 2, l’UFE può esigere che il grande importatore presenti un duplicato o una copia del COC.

4

 I piccoli importatori devono farsi rilasciare dall’UFE la certificazione antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  4. Cfr. nota relativa all’art. 17a cpv. 2.
  5. RS 741.511

Art. 23aObblighi degli importatori di veicoli pesanti1

1

 Gli importatori di veicoli pesanti devono comunicare all’autorità indicata di seguito, antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo importatore:

  1. a.

    all’USTRA, se il veicolo dispone di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera a o di un COC in formato elettronico;

  2. b.

    all’UFE, se il veicolo non dispone di nessuno dei documenti di cui alla lettera a.

2

 Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento, essi devono comunicare all’UFE i dati necessari per il calcolo di un’eventuale sanzione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 24Fonti dei dati per il calcolo dell’obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi1

I dati utilizzati per il calcolo dell’obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato dal costruttore, da un’autorità statale o da un organo di controllo elencato nell’allegato 2 OATV2 o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
  2. RS 741.511

Art. 25Determinazione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri12

1

 Per determinare le emissioni di CO2 di un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero si utilizzano le emissioni secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 (WLTP).3

2

 Nel caso di veicoli per i quali non sono disponibili valori determinati secondo il WLTP, le emissioni di CO2 sono calcolate secondo l’allegato 4.

3

 Se le emissioni di CO2 non possono essere calcolate secondo l’allegato 4, si presume un valore di 350 g CO2/km per le automobili e di 400 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 25aDeterminazione delle emissioni di CO2 di veicoli pesanti1

1

 Per determinare le emissioni di CO2 di un veicolo pesante valgono:

  1. a.

    l’assegnazione del veicolo a un sottogruppo di veicoli secondo i criteri dell’allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/12422;

  2. b.

    il valore di emissione in grammi per tonnellata-chilometro calcolato secondo i criteri dell’allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242.

2

 Se le emissioni di CO2 non possono essere determinate secondo il capoverso 1, si presumono i seguenti valori di emissione:

  1. a.

    per veicoli che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica: 1,1 volte il valore iniziale del relativo sottogruppo di veicoli secondo l’allegato 4a numero 3.3;

  2. b.

    per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica: 0 grammi per tonnellata-chilometro.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

Sezione 4 Presa in considerazione delle riduzioni di emissioni di CO2 e agevolazioni

Art. 26Riduzione mediante ecoinnovazioni

Se per le automobili o per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o le emissioni di CO2 di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l’impiego di ecoinnovazioni, tale riduzione viene considerata fino a un massimo di 7 g CO2/km.

Art. 26aRiduzione mediante gas naturale e biogas

1

 Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, la percentuale della quota biogena riconosciuta secondo l’articolo 12a capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è presa in considerazione come riduzione delle emissioni di CO2.

2

 Il risultato è arrotondato come segue:

  1. a.

    a un centesimo di grammo di CO2/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

  2. b.

    a un centesimo di grammo di CO2 per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.

  1. RS 730.02

Art. 26bRiduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili

1

 La riduzione di emissioni di CO2 conseguita mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili e considerata nelle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l’allegato 4b.

2

 Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili secondo l’articolo 11a della legge sul CO2 i carburanti rinnovabili che:

  1. a.

    sono stati prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa; e

  2. b.

    sono impiegati per la propulsione di veicoli.

3

 La domanda di presa in considerazione di una riduzione di emissioni di CO2 deve essere presentata all’UFE:

  1. a.

    entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento nel caso di grandi importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

  2. b.

    antecedentemente alla prima messa in circolazione nel caso di piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

  3. c.

    entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento nel caso di importatori di veicoli pesanti.

Art. 26cAgevolazioni per veicoli a basse o a zero emissioni

1

 Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di automobili o di autofurgoni e trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore, calcolata secondo l’allegato 4c numero 1.1.3, supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO2 di tale parco veicoli nell’anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:

  1. a.

    per automobili:

    1. 1.

      nell’anno di riferimento 2025: del 23 per cento,

    2. 2.

      nell’anno di riferimento 2026: del 24 per cento,

    3. 3.

      nell’anno di riferimento 2027: del 25 per cento;

  2. b.

    per autofurgoni e trattori a sella leggeri:

    1. 1.

      nell’anno di riferimento 2025: dell’8 per cento,

    2. 2.

      nell’anno di riferimento 2026: del 9 per cento,

    3. 3.

      nell’anno di riferimento 2027: del 10 per cento,

    4. 4.

      nell’anno di riferimento 2030: del 30 per cento.

2

 Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di veicoli pesanti a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO2 di tale parco veicoli nell’anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:

  1. a.

    negli anni di riferimento 2025–2027: il 6 per cento;

  2. b.

    nell’anno di riferimento 2030: il 10 per cento.

3

 La riduzione corrisponde all’ammontare del superamento, ma fino ad un massimo del:

  1. a.

    per automobili:

    1. 1.

      nell’anno di riferimento 2025: 7 per cento,

    2. 2.

      nell’anno di riferimento 2026: 6 per cento,

    3. 3.

      nell’anno di riferimento 2027: 5 per cento;

  2. b.

    per autofurgoni e trattori a sella leggeri:

    1. 1.

      nell’anno di riferimento 2025: 7 per cento,

    2. 2.

      nell’anno di riferimento 2026: 6 per cento,

    3. 3.

      nell’anno di riferimento 2027: 5 per cento,

    4. 4.

      nell’anno di riferimento 2030: 5 per cento;

  3. c.

    per veicoli pesanti: 3 per cento.

Sezione 5 Calcolo delle emissioni di CO2 e dell’obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione

Art. 27Calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore1

Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano:

  1. a.

    secondo l’allegato 4c numero 1.1 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

  2. b.

    secondo l’allegato 4c numero 1.2 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da veicoli pesanti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 27aCalcolo delle emissioni di CO2 di un veicolo pesante1

Le emissioni di CO2 di un veicolo pesante si calcolano secondo l’allegato 4c numero 2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 28Obiettivo individuale1

L’obiettivo individuale per le emissioni di CO2 del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l’allegato 4a.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

Art. 29Importi delle sanzioni

1

 Il DATEC stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Al riguardo, si fonda sui seguenti importi applicabili nell’Unione europea:

  1. a.

    in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, gli importi secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631;

  2. b.

    in caso di veicoli pesanti, gli importi secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1242 .1

2

 Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell’anno precedente l’anno di riferimento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 30Sanzione per i grandi importatori1

1

 Se le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore superano l’obiettivo individuale, l’UFE ordina la sanzione.2

2

 Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:

  1. a.

    a un centesimo di grammo di CO2/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

  2. b.

    a un centesimo di grammo di CO2 per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.3

3

 Se non paga la sanzione entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce il tasso.4

4

 … 5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

Art. 31Acconti trimestrali

1

 L’UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO2 e l’obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi.

2

 Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell’eventuale sanzione nell’anno di riferimento, in particolare se:

  1. a.

    le emissioni di CO2 medie di un parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale nell’anno di riferimento di oltre 5 g CO2/km;

  2. b.

    il grande importatore ha la propria sede all’estero;

  3. c.

    a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.1

3

 L’UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso 1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione.

4

 Se gli acconti versati superano la sanzione dovuta per l’intero anno per il parco veicoli nuovi, l’UFE rimborsa la differenza, compreso un interesse sugli importi da rimborsare. 2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

Art. 34Garanzie

1

 Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l’UFE può decidere che fino al pagamento completo dell’importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.

2

 Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l’UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.

Art. 35Sanzione per i piccoli importatori12

1

 Se le emissioni di CO2 di un veicolo di un piccolo importatore superano l’obiettivo individuale, l’UFE ordina la sanzione.3

1bis

 Nel caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, la sanzione è dovuta antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.4

2

 L’articolo 30 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

3

 ...5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 set. 2023 (RU 2023 581). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311). Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 6 ...

Art. 361

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 7 ...

Art. 371

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Capitolo 4 Sistema di scambio di quote di emissioni

Sezione 1 Gestori di impianti

Art. 40Gestori di impianti tenute a partecipare1

1

 Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un’attività secondo l’allegato 6.2

2

 Un gestore di impianti che vuole avviare un’attività secondo l’allegato 6 deve notificarlo all’UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell’attività.3

3

 La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all’allegato 6 e sulle emissioni di gas serra.4

4

 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.5

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. La correzione del 4 mar. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 150).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 41Deroga all’obbligo di partecipare1

1

 Un gestore di impianti di cui all’articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno.

1bis

 Un gestore di impianti secondo l’articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno può chiedere la deroga all’obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

1ter

 Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 20232 sulla riserva invernale produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1bis.3

2

 Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1bis deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2.

3

 Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza sulla riserva invernale.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. RS 734.722
  3. Introdotto dall’all. cifra II n. 1 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43).
  4. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 1 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43).

Art. 42Partecipazione su domanda

1

 Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW).1

2

 Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta.2

2bis

 …3

3

 La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

  1. a.

    ...

  2. b.

    le potenze termiche installate negli impianti;

  3. c.

    i gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.

4

 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 43Impianti non considerati1

1

 Nello stabilire se le condizioni di cui all’articolo 40 capoverso 1 o all’articolo 42 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.2

2

 Il gestore di impianti può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti:3

  1. a.

    gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi;

  2. b.

    gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 4 dicembre 20154 sui rifiuti (OPSR).

3

 Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO2 non è restituita.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  4. RS 814.600
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 43aUscita1

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 44Decisione1

L’UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all’articolo 43.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 45Quantità massima di diritti di emissione disponibili1

1

 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 8.

2

 L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

  1. a.

    gestori di impianti che secondo l’articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e

  2. b.

    gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:

    1. 1.

      attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l’articolo 46a capoverso 2, o

    2. 2.

      la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell’articolo 46b.

3

 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

  1. a.

    di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e

  2. b.

    dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:

    1. 1.

      della deroga all’obbligo di partecipare al SSQE secondo l’articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l’articolo 43a,

    2. 2.

      di adeguamenti secondo l’articolo 46b,

    3. 3.

      di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

4

 Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

  1. a.

    ai gestori di cui all’articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile;

  2. b.

    ai gestori di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l’anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l’anno precedente;

  3. c.

    ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;

  4. d.

    ai gestori di impianti di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell’anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell’anno interessato.2

5

 Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l’inizio dell’attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.3

6

 Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 46Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito1

1

 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. L’UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell’Unione europea.

2

 La riduzione proporzionale secondo l’articolo 19 capoverso 7 della legge sul CO2 è calcolata in anticipo per i periodi di assegnazione di cui all’allegato 9 numero 2.3. La limitazione fino al 5 per cento di tale riduzione proporzionale viene applicata annual-mente.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 46aAssegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione1

1

 Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2021 partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.

2

 Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un’ulteriore unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.

3

 L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46b.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 46bAdeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito1

1

 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l’allegato 9 numero 5.1.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell’allegato 9 numero 5.1.

2

 Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l’aumento non è necessaria alcuna domanda.

3

 Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.

4

 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l’allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all’allegato 9 numero 5.2.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all’allegato 9 numero 5.2.

5

 Se l’esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

6

 La domanda di cui al capoverso 2 e la prova di cui al capoverso 3 devono essere presentate contestualmente al rapporto di monitoraggio di cui all’articolo 52.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Sezione 1a Operatori di aeromobili

Art. 46dOperatori di aeromobili obbligati a partecipare

1

 Un operatore di aeromobile secondo l’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l’allegato 13.

2

 Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all’autorità competente di cui all’allegato 14.

3

 Se l’operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell’aeromobile è considerato gestore.

4

 L’UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.

  1. RS 748.01

Art. 46eQuantità massima di diritti di emissione disponibili1

1

 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l’allegato 15 numero 1.2

2

 In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l’UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell’UE in materia.

3 e 4

...3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).
  3. Abrogati dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 46fAssegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

1

 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’allegato 15 numero 3. L’assegnazione avviene soltanto se l’operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro secondo l’ordinanza del 2 giugno 20171 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.2

2

 …3

3

 Un operatore di aeromobile a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito e che in un dato anno non opera voli secondo l’allegato 13 deve restituire all’UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno entro il 30 novembre dell’anno successivo. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.4

4

 …5

  1. RU 2017 3477; 2019 1477
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Art. 46gUlteriore assegnazione a titolo gratuito nel caso di voli verso regioni ultraperiferiche1

1

 Per i voli verso regioni ultraperiferiche, agli operatori di aeromobili sono assegnati ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito oltre a quelli assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46f. Sono considerate regioni ultraperiferiche le regioni di cui all’allegato 13 numero 1a.

2

 L’assegnazione avviene solo se, entro il 31 agosto 2024, l’operatore di aeromobili dimostra di avere effettuato voli verso regioni ultraperiferiche nel 2018. L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito secondo l’allegato 15 numero 4.

3

 La prova di cui al capoverso 2 deve includere i dati concernenti le rotte aeree percorse e i carichi utili trasportati nel 2018. I dati devono essere verificati da un organismo di controllo di cui all’allegato 18 numero 4.

4

 Per la prova deve essere utilizzato il modello fornito dall’UFAM.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Sezione 2 Vendita all’asta dei diritti di emissione

Art. 47Diritto a partecipare

Hanno diritto a partecipare all’asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l’articolo 57.

Art. 48Svolgimento dell’asta

1

 L’UFAM vende all’asta regolarmente i diritti di emissione a disposizione per gli impianti e per gli aeromobili del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito.1

1bis

 La quantità dei diritti di emissione per impianti da vendere all’asta viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l’offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione per impianti disponibili nell’anno precedente conformemente all’articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell’allegato 8 numero 2.2

2

 L’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni, se:

  1. a.

    vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all’asta che dominano il mercato;

  2. b.

    il prezzo d’aggiudicazione nel periodo dell’asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell’Unione europea; o

  3. c.

    rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell’asta.

3

 L’UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.

4

 Nel caso un’asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all’asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all’asta in seguito.

5

 I diritti di emissione non assegnati a un’asta sono cancellati a conclusione del periodo d’impegno.

6

 L’UFAM può affidare l’asta ad organizzazioni private.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Art. 49Informazioni richieste per la partecipazione

1

 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea che partecipano all’asta dei diritti di emissione e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all’UFAM le seguenti informazioni:

  1. a.

    nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di presentare le offerte;

  2. b.

    nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;

  3. c.

    dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d’asta.

2

 Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b.

3

 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell’Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell’Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.

4

 Le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

  1. a.

    una prova riguardante l’ammissione diretta all’asta nell’Unione europea;

  2. b.

    informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell’Unione europea;

  3. c.

    una conferma che la partecipazione all’asta avviene esclusivamente per conto proprio.

5

 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all’asta.

6

 I documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore autenticazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore autenticazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

7

 Le informazioni sono registrate nel registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 49aCarattere vincolante delle offerte d’asta

1

 Le offerte per l’asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.

2

 La fattura per i diritti di emissione messi all’asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento, l’UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

Sezione 3 Rilevamento dei dati e monitoraggio

Art. 50Rilevamento dei dati1

1

 L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

  1. a.

    calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;

  2. b.

    calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.2

1bis

 Il gestore rileva i dati necessari per l’adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46b.3

2

 I gestori d’impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell’obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

3

 Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 51Piano di monitoraggio1

1

 I gestori di impianti sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM.2

2

 Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell’obbligo di partecipare per la prima volta di cui all’articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall’UFAM.3

3

 Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 16.

4

 Il piano di monitoraggio deve essere adeguato se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16. Il piano di monitoraggio adeguato deve essere presentato all’autorità competente di cui all’allegato 14 per approvazione.4

5

 Il piano di monitoraggio del CO2 conformemente all’ordinanza del 2 giugno 20175 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  5. [RU 2017 3477; 2019 1477]

Art. 52Rapporto di monitoraggio1

1

 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono presentare annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio all’autorità competente di cui all’allegato 14. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, è utilizzato a tal fine un modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM.2

2

 Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all’allegato 17. L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, se necessarie per il monitoraggio.

3

 L’UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.

4

 Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all’allegato 18.

5

 Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO2 sono inferiori ai valori limite di cui all’articolo 28a paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE3 si considera verificato se le emissioni di CO2 sono state determinate con lo strumento per emettitori di entità ridotta di cui al regolamento (UE) n. 606/20104 e se, a tal fine, sono stati utilizzati i dati dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).5

6

 Se viene presentato un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o che non rispetta i termini stabiliti, l’autorità competente di cui all’allegato 14 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell’operatore di aeromobili.6

7

 In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’autorità competente di cui all’allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.

8

 Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l’articolo 46b sono errati o incompleti, l’UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entra tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l’anno corrispondente.7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  3. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambio per le quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2024/795, GU L, 2024/795, 29.2.2024.
  4. Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25.
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 53Obbligo di notifica in caso di cambiamenti1

1

 I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all’autorità competente secondo l’allegato 14:

  1. a.

    qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;

  2. b.

    qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

2

 Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l’allegato 13 lo comunicano all’autorità competente di cui all’allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.

3

 I gestori di impianti che esercitano un’attività di cui all’allegato 6 e sono esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE informano senza indugio l’UFAM:

  1. a.

    se le emissioni di gas serra annuali degli impianti sono pari o superiori a 25 000 tonnellate di CO2eq;

  2. b.

    di qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 54Compiti dei Cantoni

1

 I Cantoni verificano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.1

2

 L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.

3

 Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l’UFAM.

4

 L’UFAM può coinvolgere i Cantoni per chiarire domande a cui è necessario rispondere per l’esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Sezione 4 Obbligo di consegna di diritti di emissione

Art. 55Obbligo1

1

 I gestori di impianti consegnano annualmente all’UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.2

1bis

 Non è considerato emissione rilevante di gas serra il CO2 che:

  1. a.

    è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente in Svizzera all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all’allegato 19;

  2. b.

    è catturato e stoccato geologicamente in via permanente in uno Stato contraente dello SEE all’interno di un sito di stoccaggio autorizzato secondo il capitolo 3 della direttiva 2009/31/CE3 o sequestrato chimicamente in via permanente all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione.4

2

 Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO2 rilevate nel quadro dell’articolo 52 dall’operatore di aeromobili.5

2bis

 Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell’UE, l’UFAM, per gli operatori che amministra, computa dapprima i diritti di emissione consegnati ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dal SSQE europeo.6

3

 I partecipanti al SSQE adempiono questo obbligo entro il 30 settembre per le emissioni di gas serra dell’anno precedente.7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  3. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1999, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Art. 55aCaso di rigore1

1

 Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’accordo SSQE2, l’UFAM può computare secondo l’articolo 55 diritti di emissione europei all’obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest’ultimo prova che:

  1. a.

    senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l’articolo 55;

  2. b.

    ha partecipato alla vendita all’asta dei diritti di emissione conformemente all’articolo 48 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;

  3. c.

    l’acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l’articolo 45 capoverso 1 o l’articolo 46e capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

2

 Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l’UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

3

 La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L’UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili.

4

 Se il collegamento con il registro dello scambio di quote di emissioni europeo non è disponibile né prevedibile, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell’Unione europea.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Art. 56Inosservanza dell’obbligo

1

 Se un partecipante al SSQE non adempie all’obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 21 della legge sul CO2.1

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.2

3

 I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Sezione 5 Registro dello scambio di quote di emissioni

Art. 57Principio1

1

 I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un’autorità estera conformemente all’allegato 14.

2

 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’Unione europea nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all’asta devono avere un conto personale.

3

 Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.2

4

 Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.

5

 Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all’articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

6

 Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 58Apertura di un conto1

1

 Chi chiede l’apertura di un conto secondo l’articolo 57 deve presentare domanda all’UFAM.

2

 La domanda deve contenere:

  1. a.

    per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarli;

  2. b.

    per le persone fisiche: un documento d’identità;

  3. bbis.

    per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Governo e una fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarle;

  4. c.

    nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d’identità della persona richiedente;

  5. d.

    nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto;

  6. e.

    nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;

  7. f.

    una dichiarazione con la quale la persona richiedente accetta le condizioni generali relative al registro dello scambio di quote di emissioni.

3

 È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b.

4

 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l’apertura del conto.

5

 Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

6

 Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d’identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

7

 L’UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena la persona richiedente ha versato gli emolumenti.

8

 Gli operatori di aeromobili per i quali l’UFAM è competente devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del loro piano di monitoraggio o dall’assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti della persona richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell’Unione europea.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 59Recapito e sede o domicilio1

1

 Chi ha un conto personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

  1. a.

    per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e, per le persone fisiche, il titolare del conto;

  2. b.

    i titolari di una procura sul conto; e

  3. c.

    le persone incaricate di convalidare le transazioni.

2

 Chi ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

  1. a.

    le persone incaricate di presentare le offerte; e

  2. b.

    le persone incaricate di convalidare le offerte.

2bis

 Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito.2

3

 Un’impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

4

 Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

5

 I capoversi 3 e 4 non si applicano:

  1. a.

    ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;

  2. b.

    alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito;

  3. c.

    alle autorità competenti di uno Stato partner.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 59aRifiuto dell’apertura di un conto1

1

 L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l’offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l’offerta, se:

  1. a.

    le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprensibili;

  2. b.

    l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva sono stati condannati negli ultimi dieci anni per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell’ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

2

 Sospende l’apertura del conto o l’iscrizione se contro l’impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

3

 Se è rifiutata l’apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 46, 46b o 46f. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 60Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni1

1

 Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

2

 Le modifiche relative all’entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

3

 I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

  1. a.

    le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER);

  2. b.

    le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER);

  3. c.

    le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO2 (CCS).

4

 L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 61Transazioni1

1

 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.

2

 I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d’asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

3

 Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:

  1. a.

    il conto di provenienza e il conto di destinazione; e

  2. b.

    il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.

4

 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.

5

 La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

Art. 62Tenuta del Registro1

1

 L’UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza tutte le transazioni e le offerta d’asta.

2

 Garantisce che, sulla base dei verbali, sia possibile risalire in qualsiasi momento a ogni transazione e offerta.

3

 Oltre alle informazioni presentate al momento dell’apertura del conto, l’UFAM può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

4

 L’UFAM verifica almeno una volta ogni tre anni se le informazioni fornite per l’apertura del conto sono ancora complete, aggiornate ed esatte, e invita il titolare del conto a segnalare, se del caso, eventuali modifiche.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 63Esclusione della responsabilità

La Confederazione non risponde dei danni causati da:

  1. a.

    una transazione non corretta di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni, di attestati e di offerte d’asta;

  2. b.

    un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni;

  3. c.

    un utilizzo abusivo del Registro dello scambio di quote di emissioni da parte di terzi.

Art. 64Blocco e chiusura del conto1

1

 Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nell’articolo 59a capoverso 1 lettera b, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l’inchiesta è archiviata.

2

 L’UFAM può chiudere i conti:

  1. a.

    su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;

  2. b.

    i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;

  3. c.

    se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.2

2bis

 Dal 1° gennaio 2026 l’UFAM chiude i conti per gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO2. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l’articolo 57 capoverso 4.3

3

 Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l’UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l’UFAM cancella le unità interessate.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 65Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati1

L’UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati:

  1. a.

    il numero di conto;

  2. b.

    le informazioni di contatto e i dati in conformità ai documenti d’identità delle seguenti persone:

    1. 1.

      persone di cui all’articolo 57 capoversi 1–4,

    2. 2.

      persone incaricate di convalidare le offerte d’asta,

    3. 3.

      persone incaricate di presentare le offerte d’asta,

    4. 4.

      titolari di una procura sul conto,

    5. 5.

      persone incaricate di convalidare le transazioni;

  3. c.

    i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto;

  4. cbis.

    le transazioni;

  5. d.

    per i partecipanti SSQE: i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo;

  6. dbis.

    per gli operatori di aeromobili gestiti da un’autorità estera fino all’entrata in vigore dell’accordo SSQE2: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo, non prima del 2012;

  7. dter.

    per le aste: le offerte d’asta, la data e la quantità delle aste, la quantità minima e massima delle offerte, il prezzo e la quantità aggiudicati, i partecipanti ammessi all’asta;

  8. e.

    per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero: la quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio nonché il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma;

  9. f.

    per le persone soggette all’obbligo di compensazione: l’ammontare dell’obbligo di compensazione, la quantità di attestati, di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione consegnati per adempiere l’obbligo;

  10. g.

    per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni, di diritti di emissione e di attestati consegnati per adempiere all’impegno di riduzione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Capitolo 5 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Sezione 1 Condizioni e contenuto

Art. 66Condizioni1

1

 I gestori di impianti possono prendere un impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2 se le emissioni di gas serra generate dall’attività economica o di diritto pubblico corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni complessive di gas serra dell’ubicazione.

2

 I gestori di impianti esercitano un’attività economica quando:

  1. a.

    sono iscritti nel registro di commercio;

  2. b.

    dispongono di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI); e

  3. c.

    esercitano l’attività in concorrenza con altri attori del mercato.

3

 La produzione di calore o freddo per edifici abitativi non è considerata un’attività economica.

4

 Un impegno di riduzione può essere assunto se gli impianti gestiti da enti pubblici sono utilizzati per una delle seguenti attività di diritto pubblico:

  1. a.

    gestione di piscine;

  2. b.

    gestione di piste di ghiaccio artificiale;

  3. c.

    gestione di locomotive e navi con trazione a vapore;

  4. d.

    gestione di ospedali nonché di case di riposo e di cura;

  5. e.

    produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1; è fatta eccezione per la produzione di calore o freddo per edifici abitativi.

5

 I gestori di impianti che ricevono un contributo per la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici non possono assumere alcun impegno di riduzione per l’anno in questione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 66aContenuto dell’impegno di riduzione1

1

 Con l’impegno di riduzione, il gestore si impegna a:

  1. a.

    conseguire un aumento della propria efficienza in termini di emissioni di gas serra in linea con il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne2, che tuttavia ammonti annualmente ad almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra); oppure

  2. b.

    ottenere un effetto globale dei propri provvedimenti in linea con il proprio obiettivo basato sui provvedimenti desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne, che tuttavia corrisponda annualmente ad una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti).

2

 Il valore minimo del 2,25 per cento vale solo per le emissioni di gas serra dei combustibili fossili classici.

3

 L’impegno di riduzione può comprendere anche provvedimenti con i quali il CO2 è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all’allegato 19.

4

 Per la determinazione dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti sono considerati tutti i provvedimenti con una durata d’ammortamento fino a sei anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d’ammortamento fino a 12 anni.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 67Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra1

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra i seguenti gestori di impianti:

  1. a.

    i gestori i cui impianti nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari ad almeno 200 tonnellate di CO2eq all’anno; oppure

  2. b.

    i gestori che intendono richiedere il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 68Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti1

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti i gestori di impianti che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari al massimo a 1500 tonnellate di CO2eq all’anno.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 68aRaggruppamento per l’impegno di riduzione1

1

 I gestori di impianti possono costituire un raggruppamento per l’impegno di riduzione se le condizioni di cui all’articolo 66 sono rispettate singolarmente per ogni ubicazione.

2

 La convenzione sugli obiettivi del raggruppamento di cui all’articolo 41 o all’articolo 46 capoverso 2 LEne2 deve comprendere tutte le ubicazioni dei gestori partecipanti. Un raggruppamento può contare al massimo 50 ubicazioni. L’UFAM può concedere deroghe, su richiesta, laddove le ubicazioni siano gestite in modo centralizzato.

3

 Nel piano di decarbonizzazione devono essere indicati i provvedimenti per ogni ubicazione. Un raggruppamento può presentare più di un piano di decarbonizzazione.

4

 Il raggruppamento deve designare un rappresentante.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 730.0

Sezione 2 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

Art. 691

1

 La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente tramite il Sistema di informazione e di documentazione secondo l’articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO2.

2

 La domanda deve contenere:

  1. a.

    il nome e l’indirizzo del gestore degli impianti;

  2. b.

    nel caso di un raggruppamento, il nome e l’indirizzo di tutti i gestori che costituiscono il raggruppamento;

  3. c.

    il nome e le informazioni di contatto delle persone competenti;

  4. d.

    informazioni sull’attività economica o di diritto pubblico;

  5. e.

    le emissioni di gas serra generate nei due anni precedenti in tonnellate di CO2eq;

  6. f.

    un’analisi del potenziale di riduzione;

  7. g.

    gli EGID di tutti gli impianti;

  8. h.

    gli IDI;

  9. i.

    informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;

  10. j.

    se il gestore, oltre agli impianti per i quali richiede la determinazione dell’impegno di riduzione, gestisce anche impianti per i quali non riceve il rimborso della tassa sul CO2 o con i quali partecipa al SSQE: informazioni sulla delimitazione di tali impianti all’interno dei numeri di conteggio AVS del gestore;

  11. k.

    la convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne2, incluso l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti perseguito.

3

 Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può chiedere ulteriori informazioni.

4

 Se il gestore di impianti impiega combustibili diversi da quelli fossili classici, l’UFAM può chiedere che venga presentato un piano di monitoraggio secondo l’articolo 51.

5

 Se le informazioni di cui al capoverso 2 lettere f e k non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, l’UFAM può, su richiesta, prorogare adeguatamente il termine per la presentazione di tali informazioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 730.0

Sezione 3 Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione

Art. 72Rapporto di monitoraggio1

1

 I gestori con un impegno di riduzione devono presentare annualmente all’UFE, entro il 31 maggio, un rapporto di monitoraggio nella forma prescritta.

2

 Il rapporto di monitoraggio deve contenere le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  1. a.

    informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;

  2. b.

    informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;

  3. c.

    nel caso di un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, informazioni sull’evoluzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra;

  4. d.

    informazioni sull’evoluzione degli indicatori di produzione;

  5. e.

    una contabilità dei combustibili;

  6. f.

    informazioni su eventuali scostamenti dall’impegno di riduzione, con le relative motivazioni e i correttivi previsti;

  7. g.

    informazioni sul tipo e sugli effetti dei provvedimenti stabiliti nella convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne2 che non possono essere computati all’adempimento dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 72d; e

  8. h.

    una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell’anno di monitoraggio sono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i valori obiettivo.

3

 Se un provvedimento comprende l’impiego di combustibili rinnovabili, il gestore deve dimostrare che nel sistema di garanzie di origine gli sono state attribuite per combustibili e carburanti rinnovabili le garanzie di origine corrispondenti secondo la sezione 2a dell’ordinanza del 1° novembre 20173 sull’energia (OEn). Se la garanzia può essere dimostrata, il fattore di emissione per questi combustibili è pari a zero. La quantità di combustibili rinnovabili deve essere indicata sulle fatture.

4

 L’UFAM può chiedere le informazioni supplementari di cui necessita per valutare il monitoraggio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 730.0
  3. RS 730.01

Art. 72aContenuto del piano di decarbonizzazione1

1

 Il piano di decarbonizzazione di cui all’articolo 31a lettera b della legge sul CO2 deve contenere almeno:

  1. a.

    una contabilizzazione di tutte le emissioni dirette di gas serra (art. 2 lett. b della legge federale del 30 settembre 20222 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica [LOCli]) generate da combustibili fossili;

  2. b.

    una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;

  3. c.

    un’analisi delle soluzioni con cui è possibile ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili e della loro portata;

  4. d.

    i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili; e

  5. e.

    un percorso di riduzione per le emissioni dirette di gas serra entro il 2040; il percorso di riduzione deve orientarsi all’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 LOCli e ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli.

2

 In merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera d devono essere fornite le seguenti indicazioni:

  1. a.

    una descrizione precisa dei provvedimenti;

  2. b.

    una stima dei costi di attuazione;

  3. c.

    un calcolo dell’effetto che deve essere conseguito mediante i provvedimenti in tonnellate di CO2eq e le relative ripercussioni sul consumo di energia;

  4. d.

    uno scadenzario per l’attuazione.

3

 La consegna di attestati nazionali o internazionali non può essere fatta valere come provvedimento nell’ambito del piano di decarbonizzazione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 814.310

Art. 72bControllo del piano di decarbonizzazione1

Il piano di decarbonizzazione deve essere controllato da una persona registrata ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza del 27 novembre 20242 sulla protezione del clima o che lavora presso un’organizzazione privata cui si è fatto capo ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 814.310.1

Art. 72cPresentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione1

1

 Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato all’UFAM la prima volta entro il 31 dicembre del terzo anno dell’impegno di riduzione.

2

 Deve essere aggiornato ogni tre anni e presentato all’UFAM entro il 31 dicembre dell’anno di aggiornamento.

3

 La presentazione e l’aggiornamento del piano di decarbonizzazione avvengono per il tramite del sistema d’informazione e di documentazione gestito dall’UFAM in virtù dell’articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 4 Adempimento dell’impegno di riduzione

Art. 72dMancato computo delle riduzioni delle emissioni

Non sono computate all’adempimento dell’impegno di riduzione:

  1. a.

    le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l’articolo 9 capoverso 7;

  2. b.

    le riduzioni delle emissioni riconducibili a provvedimenti per i quali sono stati concessi aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 72eComputo di attestati all’adempimento dell’impegno di riduzione nel 2030

1

 Se nel periodo 2025–2030 non ha raggiunto l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti stabilito nell’impegno di riduzione, il gestore può, su richiesta, farsi computare attestati nazionali e internazionali all’adempimento dell’impegno di riduzione nella misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030.

2

 Se il gestore ha preso un impegno di riduzione solo per una parte del periodo 2025–2030, la quantità computabile secondo il capoverso 1 si riduce pro rata temporis.

Art. 72fNon considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva

1

 Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra per uno dei motivi indicati di seguito, le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su domanda, nella valutazione dell’adempimento dell’impegno di riduzione:

  1. a.

    cambiamento del vettore energetico in base a una disposizione del Consiglio federale o a una raccomandazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del DATEC;

  2. b.

    produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 20231 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno.

2

 La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta.

3

 Essa deve contenere in particolare:

  1. a.

    tipo e quantità del vettore energetico sostituito nell’anno precedente e di quello nuovo impiegato in caso di cambiamento del vettore energetico o del vettore energetico supplementare impiegato a causa della produzione di energia elettrica;

  2. b.

    quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell’anno precedente; e

  3. c.

    periodo durante il quale, nell’anno precedente, è stato impiegato il vettore energetico sostituito o quello nuovo oppure è stata prodotta energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.

  1. RS 734.722

Sezione 5 Adeguamento e fine anticipata dell’impegno di riduzione

Art. 73Obbligo di notifica in caso di cambiamenti1

I gestori di impianti notificano senza indugio all’UFAM qualsiasi cambiamento:

  1. a.

    che potrebbe incidere sull’impegno di riduzione;

  2. b.

    che potrebbe incidere sull’obbligo di partecipazione al SSQE;

  3. c.

    del gestore degli impianti;

  4. d.

    della cassa di compensazione AVS o dei numeri di conteggio AVS;

  5. e.

    delle informazioni di contatto delle persone competenti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 73aEsclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento1

1

 Un gestore di impianti può essere escluso da un impegno di riduzione di un raggruppamento per un’ubicazione se:

  1. a.

    gli impianti sono stati venduti;

  2. b.

    deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti;

  3. c.

    negli impianti non vengono più utilizzati combustibili fossili classici a scopo energetico per le attività nell’esercizio ordinario;

  4. d.

    non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 66; oppure

  5. e.

    secondo l’articolo 31b capoverso 2 della legge sul CO2 non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi o egli non presenta un piano di decarbonizzazione.

2

 Per un’ubicazione il cui gestore è stato escluso da un impegno di riduzione non può più essere preso alcun impegno di riduzione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 74Adeguamento dell’impegno di riduzione1

1

 L’UFAM adegua un impegno di riduzione laddove opportuno, in particolare, per uno dei seguenti motivi:

  1. a.

    vengono adeguati i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne2;

  2. b.

    una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne è sostituita da una nuova convenzione;

  3. c.

    un gestore è escluso dall’impegno di riduzione (art. 73a o 74c); oppure

  4. d.

    in base a una notifica secondo l’articolo 73, risulta che l’impegno di riduzione deve essere adeguato.

2

 Un impegno di riduzione che è stato adeguato si applica retroattivamente dall’inizio dell’anno in cui le circostanze modificate hanno effetto per la prima volta.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 74cFine anticipata dell’impegno di riduzione1

1

 Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per il 31 dicembre 2030 deve farne richiesta all’UFAM entro il 31 maggio 2031.

2

 Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per la fine di un anno civile per uno dei motivi indicati di seguito deve farne richiesta all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo:

  1. a.

    obbligo di partecipazione al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti; oppure

  2. b.

    nessun ulteriore utilizzo di combustibili fossili classici a scopo energetico per le proprie attività nell’esercizio ordinario.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 75Computo dei certificati di riduzione delle emissioni1

1

 Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente:

  1. a.

    per gestori di impianti già soggetti negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti al gestore all’adempimento dell’impegno di riduzione 2008–2012;

  2. b.

    per gli altri gestori di impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020;

  3. c.

    per i gestori di impianti che prorogano fino alla fine del 2021 il proprio impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2021.

2

 La quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili di cui al capoverso 1:

  1. a.

    per un gestore di impianti soggetto soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo;

  2. b.

    per un gestore di impianti che, fino al 2021 produce rispetto al 2012 anche energia elettrica utilizzata al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;

  3. c.

    per un gestore di impianti di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato sui provvedimenti è adeguato: è aumentata o diminuita in funzione dell’adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Sezione 6 Inadempimento dell’impegno di riduzione e garanzia della sanzione

Art. 76Inadempimento dell’impegno di riduzione1

1

 Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione perché non rispetta i valori obiettivo nel 2030 o nel 2040, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.

2

 Se l’impegno di riduzione non è adempiuto, la quantità delle tonnellate di CO2eq emesse in eccesso è calcolata in funzione della mancata efficacia dei provvedimenti.

3

 Il termine per il pagamento della sanzione è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 77Garanzia della sanzione1

Se un gestore di impianti rischia di non rispettare i valori obiettivo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della sanzione prevista dall’articolo 32 della legge sul CO2 fino a quando tale rischio cessa di esistere.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 781

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 7 Pubblicazione di informazioni

Art. 791

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare informazioni sui gestori di impianti con un impegno di riduzione. Tali informazioni comprendono in particolare:

  1. a.

    i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti;

  2. b.

    gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra o gli obiettivi basati sui provvedimenti e il loro rispetto;

  3. c.

    i percorsi di riduzione dei piani di decarbonizzazione e il loro rispetto;

  4. d.

    le organizzazioni private cui si è fatto capo ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Capitolo 6 …

Capitolo 7 Provvedimenti relativi ai carburanti fossili

Sezione 1 Compensazione delle emissioni di CO2 di carburanti fossili

Art. 86Obbligo di compensazione

1

 È soggetto all’obbligo di compensazione chi:

  1. a.

    immette in consumo carburanti secondo l’allegato 10; oppure

  2. b.

    converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all’allegato 10.

2

 Non devono essere compensate le emissioni di CO2 di carburanti completamente esentati dall’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 17 della legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali.

  1. RS 641.61

Art. 87Deroga all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità1

1

 L’obbligo di cui all’articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 10 000 tonnellate di CO2 l’anno.

2

 La deroga all’obbligo di compensazione dura fino all’inizio dell’anno in cui le emissioni di CO2, generate dall’utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 10 000 tonnellate di CO2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 88Raggruppamenti di compensazione

1

 Le persone soggette all’obbligo di compensazione possono chiedere all’UFAM, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.

2

 Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione.

3

 Deve designare un rappresentante.

4

 La sede del rappresentante è considerata l’unico recapito.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 89Aliquota di compensazione1

1

 Devono essere compensate le emissioni di CO2prodotte dall’utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione.

2

 La quota di emissioni di CO2da compensare (aliquota di compensazione) in Svizzera ammonta almeno al 12 per cento a partire dal 2025.2

3

 L’aliquota di compensazione ammonta complessivamente:

  1. a.

    per l’anno 2025: al 25 per cento;

  2. b.

    per l’anno 2026: al 30 per cento;

  3. c.

    per l’anno 2027: al 35 per cento;

  4. d.

    per l’anno 2028: al 40 per cento;

  5. e.

    per l’anno 2029: al 45 per cento;

  6. f.

    per l’anno 2030: al 50 per cento.3

4

 Le emissioni di CO2 di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l’allegato 10.

5

 Nel 2027 l’UFAM esamina l’ammontare delle aliquote di compensazione; tiene conto delle emissioni attuali correlate ai trasporti e dei prezzi degli attestati internazionali.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 90Misure di compensazione ammesse1

1

 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; non è ammessa la consegna di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta.2

2

 Se non adempiono più il requisito della permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2, gli attestati consegnati non possono più essere computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione.

3

 Se gli attestati di cui al capoverso 2 sono già stati computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione, essi vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all’obbligo di compensazione. L’anno successivo, la persona soggetta all’obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5. Possono essere presentati successivamente attestati che potevano essere consegnati al momento della consegna iniziale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 91Adempimento dell’obbligo di compensazione

1

 La persona soggetta all’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo.1

2

 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione in Svizzera nel 2030 sono computati esclusivamente le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti nel 2030.2

3

 …3

4

 Con l’adempimento dell’obbligo di compensazione, la persona soggetta all’obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO2 compensata.4

5

 In una banca dati tenuta dall’UFAM, per ogni persona soggetta all’obbligo di compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti:

  1. a.

    la quantità delle emissioni di CO2 che devono essere compensate;

  2. b.

    la quantità di attestati non ancora utilizzati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione;

  3. c.

    l’ammontare dei costi per tonnellata di CO2 compensata.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Art. 92Inadempimento dell’obbligo di compensazione

1

 Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo entro il termine stabilito, l’UFAM fissa un termine supplementare adeguato.

2

 Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo neanche dopo la scadenza di quest’ultimo termine, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 28 della legge sul CO2.

3

 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.1

4

 Il termine per la consegna degli attestati è il 1° giugno dell’anno successivo.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 2 Messa a disposizione e miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili

Art. 92aCampo d’applicazione territoriale

L’obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l’articolo 28f della legge sul CO2 si applica agli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.

Art. 92bProva dell’adempimento dell’obbligo di miscelazione

Come prova dell’adempimento dell’obbligo di miscelazione secondo l’articolo 28f della legge sul CO2 mediante l’utilizzo di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili messi in commercio in Svizzera deve essere impiegata una garanzia di origine valida.

Capitolo 7a Computo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili

Sezione 1 Principio

Art. 92c

1

 La prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili e dei carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni può essere computata nel quadro di un provvedimento secondo la legge sul CO2 se:

  1. a.

    i combustibili e carburanti adempiono i requisiti dell’ordinanza del 2 aprile 20251 sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr); e

  2. b.

    è disponibile una garanzia di origine secondo la sezione 2a OEn2 attribuita al provvedimento in questione secondo la legge sul CO2.

2

 L’attribuzione della garanzia di origine al rispettivo provvedimento per i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili avviene ad opera dei fornitori dei combustibili o carburanti.

  1. RS 814.311.1
  2. RS 730.01

Sezione 2 Computo della prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta

Art. 92dRichiesta di attestati internazionali per gas rinnovabile proveniente dall’estero trasportato in condotta

1

 Un importatore può chiedere all’UFAM attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

2

 Chi intende chiedere attestati internazionali per la prestazione di riduzione deve far convalidare a proprie spese il progetto corrispondente da un servizio di audit riconosciuto dall’UFAM.

3

 La domanda deve contenere la documentazione seguente:

  1. a.

    decisione dello Stato partner in merito al progetto concreto;

  2. b.

    rapporto d’esame di un servizio di audit riconosciuto dall’UFAM sull’adempimento delle condizioni secondo l’articolo 15 capoverso 3 della legge sul CO2.

4

 L’UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 92eRilascio di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta

1

 Sulla base della domanda, l’UFAM decide se la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta è idonea al rilascio di attestati internazionali.

2

 Se la prestazione di riduzione è idonea, l’UFAM esamina, su richiesta, l’entità della prestazione di riduzione fatta valere. Ove necessario, svolge ulteriori accertamenti.

3

 L’UFAM rilascia gli attestati internazionali nella misura in cui per la prestazione di riduzione è disponibile il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni da parte dello Stato partner.

4

 Il plusvalore ecologico derivante da prestazioni di riduzione è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

5

 L’UFAM informa la persona richiedente in merito alla quantità di attestati internazionali rilasciati.

Art. 92fCondizioni per il computo della prestazione di riduzione

1

 I partecipanti al SSQE e i gestori con impegno di riduzione possono farsi computare la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta. Essi devono dimostrare che:

  1. a.

    il gas rinnovabile estero trasportato in condotta è indicato sulle fatture;

  2. b.

    l’UFAM ha rilasciato in misura sufficiente attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

2

 Gli attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta che vengono computati sono considerati dall’UFAM per il raggiungimento degli obiettivi climatici svizzeri.

Capitolo 8 Tassa sul CO2

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 93Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO2 la produzione, l’estrazione e l’importazione di:

  1. a.

    carbone;

  2. b.

    altri combustibili secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge sul CO2, purché siano assoggettati all’imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali.

  1. RS 641.61

Art. 94Aliquota della tassa

1

 L’aliquota della tassa è aumentata come segue:

  1. a.

    a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2012 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;

  2. b.

    a partire dal 1° gennaio 2016:

    1. 1.

      a 72 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990,

    2. 2.

      a 84 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990;

  3. c.

    a partire dal 1° gennaio 2018:

    1. 1.

      a 96 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990,

    2. 2.

      a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990;

  4. d.

    a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2020 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.

2

 La tassa sul CO2 è riscossa applicando la tariffa riportata nell’allegato 11.

Art. 95Prova del versamento della tassa1

Chi commercia in combustibili di cui all’articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO2 e l’aliquota applicata per la tassa.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Sezione 2 Restituzione della tassa sul CO2

Art. 96Diritto alla restituzione

1

 Il rimborso della tassa sul CO2 può essere chiesto da gestori di impianti e persone che:1

  1. a.

    sono esenti dal pagamento della tassa sul CO2;

  2. b.

    gestiscono impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione (art. 32a cpv. 1 della legge sul CO2); oppure

  3. c.

    utilizzano a scopo non energetico i combustibili per i quali è applicata la tassa (art. 32c della legge sul CO2).2

2

 Sono esenti dal pagamento della tassa sul CO2:

  1. a.

    i gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 17 della legge sul CO2); e

  2. b.

    abrogata

  3. c.

    i gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO2).3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 96a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 96bRimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili1

1

 Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO2pagata per i combustibili e il prezzo minimo secondo l’articolo 17 della legge sul CO2.

2

 Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:

  1. a.

    dopo l’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 partecipano per la prima volta al SSQE;

  2. b.

    dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW e di un rendimento globale inferiore all’80 per cento;

  3. c.

    vendono l’elettricità a terzi;

  4. d.

    operano su un sito per almeno due anni o per più di 50 ore all’anno;

  5. e.

    non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e

  6. f.

    la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all’articolo 3 lettere a o c OPSR2.

3

 Per la valutazione dei costi esterni di cui all’articolo 17 della legge sul CO2 l’UFAM tiene conto in modo particolare dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.

4

 Il gestore deve ottenere dall’UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e dell’entità del rimborso parziale. Deve presentare i prezzi per l’acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti e i relativi giustificativi. L’UFAM può chiedere informazioni supplementari di cui necessita per il rilascio della conferma.3

5

 Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, si suppone un valore di franchi zero.4

6

 Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell’UFAM, il gestore può chiedere all’UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell’importo da rimborsare.5

7

 Su richiesta, devono essere presentate all’UDSC la conferma dell’UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.6

8

 Il diritto al rimborso decade se:

  1. a.

    la conferma dell’UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o

  2. b.

    il versamento dell’importo da rimborsare non è richiesto all’UDSC entro il termine stabilito.7

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. RS 814.600
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 97Domanda di restituzione1

1

 La domanda di restituzione deve essere presentata all’UDSC nella forma da esso prescritta.2

2

 Deve contenere il tipo e la quantità di combustibile per ogni acquisto.3

3

 L’UDSC4 può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  4. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 98Periodicità della restituzione1

1

 Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.2

2

 Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio nel quale il combustibile soggetto alla tassa sul CO2 è stato acquistato.3

3

 Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non sia inoltrata entro il termine stabilito.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 98aRimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione1

1

 Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all’articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO2 su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

2

 Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:

  1. a.

    utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2;

  2. b.

    la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;

  3. c.

    non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;

  4. d.

    non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e

  5. e.

    attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.

3

 Su richiesta l’UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 98bDomanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione12

1

 Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione deve ottenere dall’UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso. Deve presentare in particolare le indicazioni seguenti:3

  1. a.

    l’indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;

  2. b.

    la garanzia di origine secondo l’articolo 9 capoverso 1 LEne4;

  3. c.

    indicazioni sulla potenza termica;

  4. d.

    il rapporto di monitoraggio;

  5. e.

    indicazioni sull’evoluzione annuale delle emissioni di CO2 generate dalla produzione misurata di elettricità;

  6. f.

    l’attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’ordinanza del 16 dicembre 19855 contro l’inquinamento atmosferico;

  7. g.

    indicazioni sulle misure previste;

  8. h. e i.

    …

  9. j.

    la conferma che per l’esercizio di impianti di cogenerazione sono stati utilizzati combustibili assoggettati alla tassa nonché l’aliquota della tassa sul CO2 applicata.

2

 ...6

3

 Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell’UFAM, il gestore può chiedere all’UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell’importo da rimborsare.7

3bis

 Su richiesta, devono essere presentate all’UDSC la conferma dell’UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.8

4

 Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera d deve fornire in particolare indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di CO2 generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati. L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  4. RS 730.0
  5. RS 814.318.142.1
  6. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 98cPeriodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione12

1

 La domanda di rimborso secondo l’articolo 98b viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell’anno precedente o nell’anno contabile scaduto l’anno precedente.

2

 Il rimborso viene effettuato dall’UDSC e comprende il 100 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

3

 Il diritto al rimborso decade se:

  1. a.

    la conferma dell’UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o

  2. b.

    il versamento dell’importo da rimborsare non è richiesto all’UDSC entro il termine stabilito.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 98dInadempimento dell’obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione1

1

 Se un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione non adempie l’obbligo di investire di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2, l’UFAM decide la restituzione del 40 per cento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso.

2

 Gli importi restituiti sono considerati proventi della tassa sul CO2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 99Restituzione per utilizzo a scopo non energetico

1

 Chi utilizza a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa e intende chiedere la restituzione della tassa deve comprovare le quantità non utilizzate a scopo energetico. A tal fine, deve effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte.

1bis

 L’UDSC può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali della persona richiedente non suscitino dubbi sull’utilizzazione a scopo non energetico e la persona richiedente conferma in modo vincolante all’UDSC l’utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili.1

2

 La domanda di restituzione deve essere presentata all’UDSC nella forma prescritta da quest’ultimo.

3

 Deve contenere informazioni riguardanti:

  1. a.

    il tipo di utilizzo a scopo non energetico;

  2. b.

    la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;

  3. c.

    ...

4

 L’UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 100Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico

1

 Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.

2

 Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio nel quale il combustibile è stato utilizzato o acquistato.1

3

 Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro il termine stabilito.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 101Conservazione dei giustificativi

Tutti i giustificativi necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all’UDSC.

Art. 102Importo minimo per una restituzione1

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

Art. 103Rinvio della restituzione

Se un gestore di impianti o una persona di cui all’articolo 96 viola i suoi obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, l’UDSC può, d’intesa con l’UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO2.

Capitolo 9 Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2

Sezione 1 Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

Art. 103a

1

 I proventi della tassa sul CO2 sono calcolati in base agli introiti correnti della tassa, cui sono dedotti l’indennizzo per i costi d’esecuzione (art. 132) e le perdite su debitori.

2

 Sono considerate introiti correnti le entrate lorde della tassa, dedotte le restituzioni della stessa e la quota del Principato del Liechtenstein secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’Accordo del 29 gennaio 20101 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

  1. RS 0.641.751.411

Sezione 1a Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici

Art. 104Diritto ai contributi globali

1

 I contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO2 vengono accordati se:1

  1. a.

    sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell’ordinanza del 1° novembre 20172 sull’energia (OEn);

  2. b.

    le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e

  3. c.

    le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.

2

 Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:

  1. a.

    attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2 o partecipa al SSQE;

  2. b.

    attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni;

  3. c.

    che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 730.01

Art. 104aContributo complementare1

Il contributo complementare secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera b della legge sul CO2 è calcolato in base all’efficacia del programma cantonale di promozione e all’importo del credito cantonale. Si compone di un contributo minimo e di un contributo aggiuntivo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 105Procedura

La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn1, tenuto conto delle seguenti particolarità:

  1. a.

    nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all’articolo 104;

  2. b.

    l’UFE trasmette la domanda per conoscenza all’UFAM.

  1. RS 730.01

Art. 106Utilizzo delle risorse

Il Cantone deve utilizzare almeno l’80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interessato per misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne1.

  1. RS 730.0

Art. 107Versamento

I contributi globali vengono versati annualmente ai Cantoni.

Art. 108Spese di esecuzione

1

 Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.

2

 Dalle stesse risorse viene tratto l’indennizzo all’UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all’anno.

Art. 109Comunicazione

1

 L’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.

2

 Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO2.

Art. 110Rendiconto

1

 Il rendiconto viene redatto in base all’articolo 59 OEn1.

2

 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.

3

 L’UFE trasmette il rendiconto per conoscenza all’UFAM.

  1. RS 730.01

Art. 111Controllo

Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull’articolo 60 OEn1.

  1. RS 730.01

Sezione 1b Promozione di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia e di progetti per la valorizzazione di risorse utilizzabili indirettamente

Art. 112Diritto alla promozione1

Danno diritto alla promozione:

  1. a.

    i seguenti provvedimenti nell’ambito di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12:

    1. 1.

      prospezione,

    2. 2.

      sfruttamento di serbatoi geotermici;

  2. b.

    progetti finalizzati alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12a, se le risorse idrotermali sono state selezionate, individuate e caratterizzate nel quadro di una prima perforazione esplorativa e se l’utilizzazione diretta si è rivelata impossibile, in particolare a causa di un livello di temperatura troppo basso.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 113Domanda1

1

 Le domande di contributo devono essere presentate all’UFE.2

2

 La domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. a.

    per i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia:

    1. 1.

      riguardo alla prospezione, i requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1,

    2. 2.

      riguardo allo sfruttamento, i requisiti di cui all’allegato 12 numeri 4.1 e 4.2;

  2. b.

    per i progetti volti alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, i requisiti di cui all’allegato 12a numeri 3.1 e 3.2.3

2bis

 La domanda deve contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.4

3

 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

4

 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

5

 Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 113b.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 113aContributi di promozione1

I contributi ammontano:

  1. a.

    per i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia, al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili; si considerano computabili i costi secondo l’allegato 12 numero 2;

  2. b.

    per i progetti volti alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, al massimo al 40 per cento dei costi d’investimento computabili; si considerano computabili i costi secondo l’allegato 12a numero 2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 113bOrdine di presa in considerazione1

1

 Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione alla persona richiedente.

2

 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera innanzitutto i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia, e solo successivamente quelli finalizzati alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore. Viene sempre assegnata una priorità ai progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 113cRestituzione1

1

 Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l’esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari.

2

 Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l’UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati.

3

 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:

  1. a.

    tipo di utilizzazione previsto;

  2. b.

    rapporti di proprietà e responsabili;

  3. c.

    eventuali utili e loro entità.

  1. Originario art. 113b. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
  2. RS 616.1

Sezione 1c Promozione di nuovi impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili o di ampliamenti considerevoli di tali impianti

Art. 113dDiritto alla promozione

1

 Danno diritto alla promozione i nuovi impianti o gli ampliamenti considerevoli di impianti che producono gas dalla fermentazione di biomassa e lo trasformano in biometano.

2

 Sono considerati nuovi impianti:

  1. a.

    gli impianti edificati per la prima volta in un’ubicazione e gli impianti che sostituiscono completamente un impianto esistente;

  2. b.

    gli impianti esistenti che, da impianti per la produzione di energia elettrica, vengono convertiti in impianti per la produzione di biometano.

3

 L’ampliamento di un impianto si ritiene considerevole in presenza di misure di costruzione che comportano un aumento almeno del 25 per cento della produzione annua lorda di energia rispetto alla media degli ultimi tre anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento.

4

 È considerato biometano il biogas preparato che corrisponde alla qualità del gas ad alto potere calorifico secondo la direttiva G18 della Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) di giugno 20221.

5

 Sono esclusi dalla promozione gli impianti che:

  1. a.

    partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità di cui all’articolo 19 LEne2 oppure ricevono o un premio di mercato fluttuante di cui all’articolo 29a LEne o un contributo alle spese d’esercizio per impianti a biomassa di cui all’articolo 33a LEne;

  2. b.

    negli ultimi dieci anni sono già stati altrimenti sostenuti dalla Confederazione;

  3. c.

    non coprono il fabbisogno proprio di energia termica con energie rinnovabili.

  1. La direttiva può essere ottenuta a pagamento presso la SSIGA, su Internet ( www.svgw.ch > Regolamentazione) o via e‑mail (info@svgw.ch).
  2. RS 730.0

Art. 113eDomanda

Le domande di contributo devono essere presentate all’UFE.

Art. 113fContributo di promozione

1

 L’entità della promozione per nuovi impianti è determinata in base alla capacità dell’impianto di trattamento in Nm3 di metano all’ora e viene calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza:

  1. a.

    per i primi 100 Nm3/h di metano, 10 000 franchi per Nm3/h di metano;

  2. b.

    tra 101 e 400 Nm3/h di metano, 5000 franchi per Nm3/h di metano;

  3. c.

    per tutte le altre classi, 2000 franchi per Nm3/h di metano.

2

 L’entità della promozione per ampliamenti considerevoli è determinata in base alla differenza tra la capacità dopo l’ampliamento considerevole e la capacità originaria e viene calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza:

  1. a.

    per i primi 100 Nm3/h di metano, 4000 franchi per Nm3/h di metano;

  2. b.

    tra 101 e 400 Nm3/h di metano, 2000 franchi per Nm3/h di metano;

  3. c.

    per tutte le altre classi, 800 franchi per Nm3/h di metano.

3

 L’entità della promozione per impianto ammonta al massimo al 30 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili, per un importo comunque non superiore a 2,8 milioni di franchi.

4

 Gli impianti di depurazione delle acque e gli impianti di cui all’articolo 113d capoverso 2 lettera b ricevono il 15 per cento dei contributi di promozione di cui ai capoversi 1 e 2.

5

 Se per lo stesso impianto vengono presentate due domande, viene concesso un contributo complessivo. Tale contributo è suddiviso come segue:

  1. a.

    produzione: all’85 per cento;

  2. b.

    trattamento e immissione: al 15 per cento.

6

 Le domande per contributi inferiori a 80 000 franchi non sono tenute in considerazione.

Sezione 1d Promozione di impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo

Art. 113gDiritto alla promozione

1

 Danno diritto alla promozione gli impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo che soddisfano le condizioni seguenti:

  1. a.

    producono calore:

    1. 1.

      prevalentemente per processi professionali e industriali per la produzione, la trasformazione o la finitura di prodotti, oppure

    2. 2.

      per la fornitura di servizi;

  2. b.

    hanno una potenza nominale termica del collettore di almeno 20 kW;

  3. c.

    dispongono di un dispositivo di misurazione del rendimento termico solare utilizzabile;

  4. d.

    utilizzano collettori che rispondono ai criteri secondo le spiegazioni relative alla lista collettori 12/20211, versione 01/2025;

  5. e.

    dispongono di una prova rilasciata da un organismo indipendente della corretta integrazione nei processi da sostenere. Essa concerne in particolare:

    1. 1.

      il collegamento idraulico,

    2. 2.

      il profilo di consumo e il livello di temperatura di produzione e di consumo,

    3. 3.

      la progettazione e l’integrazione in un accumulatore termico,

    4. 4.

      la strategia stagnazione,

    5. 5.

      il rendimento solare annuo atteso; deve essere determinato con un programma di simulazione dinamica,

    6. 6.

      il sistema di misurazione per verificare il rendimento termico solare effettivamente utilizzato.

2

 Sono esclusi dalla promozione:

  1. a.

    gli impianti di soggetti partecipanti al SSQE;

  2. b.

    gli impianti già altrimenti sostenuti dalla Confederazione.

3

 Ai gestori di impianti che hanno preso un impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO2 può essere versato un contributo di promozione purché le riduzioni delle emissioni ottenute con gli impianti destinati all’impiego di calore solare che beneficiano della promozione non rientrino nell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra di cui all’articolo 67 o nell’obiettivo basato sui provvedimenti di cui all’articolo 68.

  1. Le spiegazioni relative alla lista collettori 12/2021 possono essere consultate all’indirizzo www.kollektorliste.online .

Art. 113hDomanda

Le domande di contributo devono essere presentate all’UFE.

Art. 113iContributo di promozione

Il contributo di promozione si compone di un contributo di base di 2400 franchi e di un contributo di 1000 franchi per ogni kW di potenza nominale termica del collettore.

Art. 113jRichiesta di restituzione

1

 Se il rendimento solare effettivamente utilizzato su una media di tre anni dalla messa in esercizio è inferiore all’80 per cento del rendimento atteso secondo l’articolo 113g capoverso 1 lettera e numero 5, viene chiesta la restituzione in misura proporzionale del contributo di promozione.

2

 Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione.

Art. 113kMonitoraggio e pubblicazione dei dati

L’UFE può disporre un accompagnamento scientifico nel caso di un impianto che beneficia della promozione e pubblicare i dati raccolti in tale contesto e i risultati delle analisi.

Sezione 2 Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra

Art. 114Fideiussione

1

 La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2 a condizione che:

  1. a.

    le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;

  2. b.

    il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità;

  3. c.

    il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo; e

  4. d.

    non sia compromesso in misura considerevole alcun criterio di cui all’articolo 35 capoverso 3 lettere a–c.

2

 La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR) o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera a un mutuatario con sede in Svizzera.2

3

 La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare a tre milioni di franchi al massimo.

  1. RS 952.0
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 115Garanzia della fideiussione

1

 L’UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 114.

2

 La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:

  1. a.

    informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutuatario;

  2. b.

    una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;

  3. c.

    una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;

  4. d.

    informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all’articolo 114.

3

 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la domanda.

4

 In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

Art. 116Obbligo di notifica e rendicontazione

1

 Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all’UFAM per tutta la durata della fideiussione:

  1. a.

    qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;

  2. b.

    qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

2

 Presenta ogni trimestre all’UFAM un rapporto su:1

  1. a.

    lo stato del mutuo garantito;

  2. b.

    l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e

  3. c.

    la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.

3

 Fa pervenire ogni anno all’UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

Art. 117Esecuzione1

1

 Per amministrare il fondo per le tecnologie, il DATEC istituisce un comitato direttivo e, mediante contratto di diritto amministrativo, un comitato di fideiussione e una segreteria. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l’organizzazione.

2

 Il comitato direttivo ha la direzione strategica del fondo per le tecnologie.

3

 Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all’indirizzo dell’UFAM.

4

 La segreteria dirige il fondo per le tecnologie dal profilo operativo. Le incombe in particolare l’esame delle richieste di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all’articolo 116.

5

 La segreteria riscuote dai fideiussori gli emolumenti per l’esame della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per l’esame della domanda di fideiussione sono calcolati forfettariamente e determinati secondo il numero 9 dell’allegato dell’ordinanza del 3 giugno 20052 sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM). L’emolumento della fideiussione annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. RS 814.014
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 118Finanziamento

1

 I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.

2

 L’Assemblea federale decide i crediti d’impegno affinché siano concesse fideiussioni.

3

 La somma delle fideiussioni non può mai superare i 750 milioni di franchi.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 3 Distribuzione alla popolazione

Art. 119Quota di proventi spettante alla popolazione1

1

 La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota spettante alla popolazione:

  1. a.

    dei proventi della tassa sul CO2 che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b della legge sul CO2 due anni prima dell’anno di riscossione;

  2. b.

    dei proventi della tassa sul CO2 stimati per l’anno di riscossione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell’anno di riscossione;

  3. c.

    dei mezzi che due anni prima dell’anno di riscossione hanno ecceduto l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO2; e

  4. d.

    dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all’articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2 entro la fine del secondo anno prima dell’anno di riscossione.

2

 I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante alla popolazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 120Distribuzione

1

 La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione.1

2

 Per assicuratori si intendono:

  1. a.

    gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal);

  2. b.

    l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM).

3

 Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di riscossione:

  1. a.

    sono soggette all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e

  2. b.

    sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

4

 Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.

5

 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. RS 832.10
  3. RS 833.1

Art. 121Versamento agli assicuratori

1

 La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di riscossione.

2

 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano la condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3.

3

 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.

Art. 122Organizzazione

1

 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di riscossione:

  1. a.

    il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3;

  2. b.

    la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.

2

 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscossione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall’UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 123Indennizzo degli assicuratori

Per le spese d’esecuzione secondo la presente ordinanza e l’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3.

  1. RS 814.018

Sezione 4 Distribuzione all’economia

Art. 124Quota di proventi spettante all’economia1

1

 La quota dei proventi della tassa spettante all’economia (quota di proventi spettante all’economia) comprende la quota spettante all’economia:

  1. a.

    dei proventi della tassa sul CO2 che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b della legge sul CO2 due anni prima dell’anno di riscossione;

  2. b.

    dei proventi della tassa sul CO2 stimati per l’anno di riscossione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell’anno di riscossione;

  3. c.

    dei mezzi che due anni prima dell’anno di riscossione hanno ecceduto l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO2; e

  4. d.

    dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all’articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2 entro la fine del secondo anno prima dell’anno di riscossione.

2

 I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante all’economia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 124aEsclusione dalla distribuzione della quota dei proventi1

1

 I gestori con impegno di riduzione che utilizzano lo stesso numero di conteggio AVS per impianti in ubicazioni diverse sono esclusi dalla distribuzione della quota di proventi spettante all’economia soltanto per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni per le quali i gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 (esclusione parziale).

2

 Per ricevere la quota di proventi che gli spetta, un gestore con esclusione parziale deve comunicare alla cassa di compensazione AVS le relative masse salariali entro il 15 aprile dell’anno di riscossione.

3

 I gestori il cui impegno di riduzione termina anticipatamente hanno diritto alla quota di proventi spettante all’economia a partire dall’anno successivo. La distribuzione compete all’UFAM. I mezzi utilizzati al riguardo possono provenire dai proventi della tassa sul CO2 di un altro anno.

4

 I gestori di cui al capoverso 3 devono comunicare all’UFAM, entro tre mesi dalla sua richiesta, in particolare:

  1. a.

    la massa salariale che concerne la distribuzione;

  2. b.

    la relazione bancaria;

  3. c.

    il nome della cassa di compensazione AVS.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 125Distribuzione

1

 La quota di proventi spettante all’economia viene distribuita ai datori di lavoro, per il tramite delle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) e con la collaborazione dell’Ufficio centrale di compensazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.1

2

 Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all’economia entro il 30 settembre dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.2

3

 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

4

 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.3

5

 Gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell’ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all’economia e riferiscono all’UFAM secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 126Organizzazione

1

 L’UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

2

 Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l’importo versato.

Art. 127Indennizzo spettante alle casse di compensazione

1

 L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l’indennizzo spettante alle casse di compensazione.

2

 L’indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.

Capitolo 9a Promozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Art. 127aPrincipio

1

 Per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo vengono impiegati i mezzi seguenti:

  1. a.

    i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione dell’obbligo di miscelazione di carburanti per aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili o sintetici rinnovabili (art. 28g cpv. 8 della legge sul CO2);

  2. b.

    i proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili (art. 37a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2);

  3. c.

    i mezzi per la promozione secondo l’articolo 103b capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea e l’articolo 37d della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), provenienti in particolare dalla quota a destinazione vincolata del prodotto netto dell’imposta di consumo, nonché dei supplementi, riscossi sui carburanti per l’aviazione (art. 1 cpv. 2 LUMin).

2

 Vengono impiegati in particolare per:

  1. a.

    lo sviluppo e l’aumento della produzione di carburanti rinnovabili per l’aviazione in Svizzera e all’estero;

  2. b.

    lo sviluppo e l’impiego di tecnologie volte ad aumentare l’efficienza energetica degli aeromobili;

  3. c.

    lo sviluppo e l’impiego di procedure volte ad aumentare l’efficienza energetica delle operazioni di volo;

  4. d.

    il trasferimento di conoscenze tra scienza, economia e società nel settore della riduzione delle emissioni di gas serra nell’aviazione.

3

 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 1 per la ricerca del settore pubblico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettere a e c della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

  1. RS 748.0
  2. RS 725.116.2
  3. RS 420.1

Art. 127bForma e procedura per la concessione di aiuti finanziari

1

 Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di contributi a fondo perso, mutui senza interessi o fideiussioni.

2

 L’UFAC decide la forma della promozione in base alla necessità di promozione del progetto.

3

 Gli aiuti finanziari possono essere concessi nel quadro di bandi di concorso. La partecipazione a un bando di concorso vale come domanda.

4

 Le domande devono essere presentate all’UFAC.

5

 L’UFAC riscuote un emolumento per l’esame della domanda. L’ammontare dell’emolumento si basa sull’ordinanza del 28 settembre 20071 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.

6

 L’UFAC può subordinare la concessione di aiuti finanziari al raggiungimento di obiettivi intermedi.

  1. RS 748.112.11

Art. 127cCondizioni per la concessione di aiuti finanziari

1

 I provvedimenti vengono presi in considerazione in base al grado di adempimento dei seguenti criteri:

  1. a.

    elevata riduzione delle emissioni di gas serra;

  2. b.

    efficienza dei costi per quanto riguarda l’impatto climatico;

  3. c.

    impatto minimo sull’ambiente;

  4. d.

    elevate opportunità di mercato;

  5. e.

    elevata probabilità di successo;

  6. f.

    creazione di elevato valore aggiunto in Svizzera;

  7. g.

    computabilità delle riduzioni delle emissioni a favore della Svizzera;

  8. h.

    presenza di partner lungo l’intera catena di creazione del valore aggiunto;

  9. i.

    contributo al mantenimento e all’ampliamento delle conoscenze.

2

 I criteri sono valutati per le tecnologie e i procedimenti, compresa la messa in scala futura.

3

 La persona richiedente deve dimostrare di effettuare le prestazioni proprie ragionevolmente esigibili per l’esecuzione del provvedimento.

4

 Se chiede la concessione dell’aiuto finanziario sotto forma di un mutuo senza interessi, la persona richiedente deve inoltre dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità.

Art. 127dAmmontare degli aiuti finanziari e criteri per l’ordine di priorità

1

 L’ammontare dei contributi, dei mutui e delle fideiussioni è retto dal grado di adempimento dei criteri di cui all’articolo 127c capoversi 1–3.

2

 Se le domande presentate o attese superano i mezzi disponibili, gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 127c capoversi 1–3.

Art. 127eFideiussioni

1

 Una fideiussione può essere garantita per mutui di terzi se il mutuante tiene conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo.

2

 La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare al massimo a 100 milioni di franchi ed essere accordata per una durata massima di dieci anni.

3

 Sono garantiti soltanto mutui accordati da una banca secondo la LBCR1 o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera.

  1. RS 952.0

Art. 127fObbligo di notifica e presentazione di rapporti

1

 All’UFAC deve essere notificato senza indugio qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione dell’aiuto finanziario.

2

 Dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti e l’attuazione del provvedimento deve essere presentato all’UFAC un rapporto intermedio o un rapporto finale. Tali rapporti devono contenere almeno:

  1. a.

    informazioni sullo stato di attuazione del provvedimento;

  2. b.

    un rendiconto dei costi.

3

 Il rapporto intermedio e il rapporto finale necessitano dell’approvazione dell’UFAC.

4

 Il mutuatario di un mutuo garantito deve presentare all’UFAC almeno annualmente un rapporto su:

  1. a.

    lo stato di utilizzo dei mezzi del mutuo;

  2. b.

    l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione, allegando il rapporto di gestione, il bilancio, il conto economico e la relazione di revisione entro i termini stabiliti dal Codice delle obbligazioni1;

  3. c.

    ulteriori aspetti richiesti dall’UFAC per l’esecuzione dell’aiuto finanziario.

  1. RS 220

Art. 127gEsecuzione

L’UFAC può avvalersi di un organo esterno ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti di promozione e rivolgersi a un gruppo di esperti indipendente dal provvedimento.

Capitolo 9b Utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all’asta di diritti di emissione per impianti

Sezione 1 Provvedimenti volti a prevenire i danni

Art. 127hDiritto alla promozione

1

 Gli aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento (art. 37b cpv. 1 lett. a della legge sul CO2) sono erogati per la pianificazione e l’attuazione di provvedimenti che contribuiscono direttamente o indirettamente in misura sostanziale a prevenire danni a persone o a cose di notevole valore.

2

 Sono promossi in particolare provvedimenti di adattamento volti a prevenire:

  1. a.

    danni alla salute causati dall’aumento dello stress da calore;

  2. b.

    danni alle persone e alle cose causati dallo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai;

  3. c.

    danni alle persone e alle cose causati da eventi di precipitazione più frequenti e intensi e dalle rispettive conseguenze, quali inondazioni, aumento del ruscellamento superficiale e movimenti del terreno;

  4. d.

    danni all’agricoltura, all’economia forestale, all’economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati;

  5. e.

    danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie.

3

 Non vengono accordati aiuti finanziari per i provvedimenti che non corrispondono alla politica energetica o climatica della Confederazione.

4

 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’UFAM entro il 31 marzo.

5

 Per lo sviluppo di provvedimenti secondo il capoverso 1 possono essere accordati aiuti finanziari nel quadro di bandi di concorso.

Art. 127iAmmontare degli aiuti finanziari

1

 L’ammontare degli aiuti finanziari si basa sui benefici e sull’impatto del provvedimento. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

2

 Sono considerati costi computabili i costi di investimento adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento, per un importo comunque non superiore ai costi supplementari causati dal provvedimento di adattamento.

Sezione 2 Provvedimenti di decarbonizzazione di impianti

Art. 127jDiritto alla promozione

1

 Gli aiuti finanziari per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti (art. 37b cpv. 1 lett. b della legge sul CO2) sono erogati ai gestori che ai sensi dell’articolo 16 della legge sul CO2 si sono impegnati a partecipare al SSQE e cui non è stata concessa una deroga a tale obbligo secondo l’articolo 41.

2

 Per i provvedimenti che non forniscono un contributo fondamentale alla decarbonizzazione dell’impianto, come in particolare la sostituzione di vettori energetici fossili con altri vettori energetici fossili o i provvedimenti per l’approvvigionamento di reti di teleriscaldamento, non vengono erogati aiuti finanziari.

3

 Se si prevede che i provvedimenti determineranno un maggior consumo di elettricità, si dovrà utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al maggior consumo di elettricità, dimostrandolo mediante garanzie di origine.

4

 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’UFAM entro il 31 marzo.

5

 L’UFAM può chiedere che le indicazioni fornite nella domanda siano verificate a spese del gestore.

Art. 127kAmmontare dell’aiuto finanziario

1

 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

2

 Sono considerati computabili i costi di investimento necessari e adeguati per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento.

Art. 127lCriteri di priorità

Se le domande presentate o attese superano i mezzi disponibili, gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto dei seguenti criteri, nell’ordine indicato:

  1. a.

    aiuto finanziario richiesto per ogni tonnellata di CO2eq ridotta o per ogni tonnellata di emissioni negative ottenuta nel corso della durata dell’effetto;

  2. b.

    entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq;

  3. c.

    rischio di rilocalizzazione di emissioni di gas serra all’estero;

  4. d.

    riduzione dell’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita di impianti e prodotti.

Sezione 3 Rapporti e versamento degli aiuti finanziari

Art. 127mObbligo di notifica e presentazione di rapporti per gli aiuti finanziari

1

 All’UFAM deve essere notificato senza indugio qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione degli aiuti finanziari.

2

 Dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti o l’attuazione dei provvedimenti, deve essere presentato un rapporto all’UFAM. Tale rapporto deve contenere almeno:

  1. a.

    indicazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;

  2. b.

    un rendiconto dei costi con copia delle fatture.

3

 Il rapporto necessita dell’approvazione dell’UFAM.

4

 Tre anni dopo l’attuazione dei provvedimenti, il gestore degli impianti nel SSQE presenta un rapporto di valutazione. Tale rapporto deve contenere informazioni:

  1. a.

    sull’entità della riduzione delle emissioni di gas serra conseguita annualmente o dell’effetto ottenuto annualmente mediante impiego di tecnologie a emissioni negative in tonnellate di CO2eq negli ultimi tre anni;

  2. b.

    su eventuali scostamenti dai provvedimenti originariamente pianificati, con le relative motivazioni e i correttivi previsti.

5

 L’UFAM può chiedere che il rapporto di valutazione sia verificato a spese del gestore.

Art. 127nVersamento degli aiuti finanziari

1

 L’UFAM versa gli aiuti finanziari dopo l’approvazione del rapporto.

2

 Nel caso di provvedimenti con obiettivi intermedi, l’aiuto finanziario è versato in funzione dell’attuazione.

Art. 127oRestituzione

Se l’effetto reale del provvedimento è inferiore all’80 per cento dell’effetto indicato nella domanda, l’UFAM può ordinare la restituzione in misura proporzionale dell’aiuto finanziario versato.

Art. 127pPubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM pubblica sul proprio sito Internet informazioni sui provvedimenti promossi. Tali informazioni comprendono in particolare:

  1. a.

    i nomi e gli indirizzi dei beneficiari degli aiuti finanziari;

  2. b.

    l’ammontare degli aiuti finanziari;

  3. c.

    la tipologia dei provvedimenti.

Capitolo 10 Promozione e informazione

Sezione 1 Promozione della formazione e della formazione continua e del lavoro di pubbliche relazioni

Art. 128Promozione

1

 L’UFAM promuove la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima nonché piattaforme e altri lavori di pubbliche relazioni nell’ambito della protezione del clima.

2

 Nel quadro dei crediti stanziati, l’UFAM concede aiuti finanziari a corporazioni e istituti di diritto pubblico nonché a organizzazioni private che, in materia di protezione del clima:

  1. a.

    offrono corsi di formazione e formazione continua; oppure

  2. b.

    informano il pubblico o gli forniscono consulenza.

3

 Sono meritevoli di promozione i progetti di formazione e comunicazione che, in particolare:

  1. a.

    illustrano come possono fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge sul CO2;

  2. b.

    sono orientati all’efficacia;

  3. c.

    sono riproducibili.

Art. 128aAmmontare degli aiuti finanziari

1

 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili.

2

 Sono considerati computabili i costi adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del progetto.

Sezione 2 Informazione

Art. 129Informazione da parte dell’UFAM

L’UFAM informa il pubblico e fornisce consulenza ad autorità, imprese e privati in particolare su:

  1. a.

    le conseguenze dei cambiamenti climatici;

  2. b.

    i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio;

  3. c.

    i provvedimenti per superare le conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

Art. 129aRapporti sui rischi finanziari legati al clima

1

 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza.

2

 La Banca nazionale svizzera (BNS) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per la stabilità del sistema finanziario in Svizzera.

3

 Se adottano provvedimenti sulla base dei risultati delle loro verifiche, la FINMA e la BNS menzionano anche tali provvedimenti all’interno del rispettivo rapporto annuale.

Sezione 3 Promozione di tecnologie a propulsione elettrica

Art. 129bDestinatari di contributi

1

 I contributi di cui all’articolo 41a della legge sul CO2 possono essere erogati:

  1. a.

    alle imprese di trasporto con concessione secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori;

  2. b.

    alle imprese che forniscono prestazioni su linee concessionarie in virtù di un contratto d’esercizio secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 4 novembre 20092 sul trasporto di viaggiatori.

2

 Le domande per l’ottenimento di un contributo devono essere presentate all’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

  1. RS 745.1
  2. RS 745.11

Art. 129cRequisiti per la promozione

I contributi sono erogati per autobus e battelli impiegati per almeno il 75 per cento nel traffico concessionario e di proprietà dei destinatari dei contributi dopo la messa in esercizio.

Art. 129dVeicoli promossi

1

 I contributi sono erogati per i seguenti autobus e battelli:

  1. a.

    autobus alimentati esclusivamente a batteria;

  2. b.

    autobus a pila combustibile (idrogeno);

  3. c.

    filovie;

  4. d.

    nuovi battelli a propulsione elettrica, inclusi quelli a pila combustibile (idrogeno);

  5. e.

    battelli convertiti alla propulsione elettrica, incluso il funzionamento a pila combustibile (idrogeno).

2

 Non sono erogati mezzi di promozione per veicoli che sostituiscono veicoli già elettrificati o non ancora interamente ammortizzati.

Art. 129eVersamento dei mezzi di promozione

I contributi sono versati dopo che l’impresa ha comprovato la messa in esercizio dei veicoli.

Art. 129fVerifica dell’impiego dei veicoli

1

 Cinque anni dopo la messa in esercizio le imprese comunicano spontaneamente all’UFT l’impiego attuale dei veicoli.

2

 In caso di scostamenti superiori al dieci per cento tra il traffico ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e il restante traffico concessionario o di un impiego prevalente al di fuori del traffico concessionario, i contributi ricevuti devono essere restituiti in misura proporzionale o per intero.

Capitolo 11 Esecuzione

Art. 130Autorità esecutive

1

 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–9 e l’allegato 14 numero 2.1.1

2

 L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall’USTRA.2

3

 L’UDSC esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO2.

4

 L’UFAM esegue:

  1. a.

    d’intesa con l’UFE: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, nonché alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra;

  2. b.

    d’intesa con l’UFE, la Segreteria di Stato dell’economia e il Dipartimento federale degli affari esteri: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero.3

4bis

 L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, ai contributi per l’impiego diretto della geotermia, ai contributi per gli impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili e ai contributi per gli impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo.4

5

 Dopo aver sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e della formazione continua.5

6

 L’UFE e le organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.

7

 L’UFAC sostiene l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.6

8

 L’UFAC esegue l’obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili conformemente agli articoli 28f e 28g della legge sul CO2 nonché la promozione dei provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo conformemente agli articoli 127a–127g.7

9

 L’UFT esegue la promozione di tecnologie a propulsione elettrica conformemente agli articoli 129b–129f.8

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 130aSistemi d’informazione e di documentazione1

1

 Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d’informazione e di documentazione dell’UFAM:

  1. a.

    le procedure di rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (art. 5–11);

  2. b.

    le procedure di partecipazione al SSQE (art. 40–46f e art. 50–54);

  3. c.

    le procedure relative all’impegno di riduzione (art. 66–79).

2

 Se in determinati settori i sistemi d’informazione e di documentazione non sono ancora stati predisposti per l’esecuzione delle procedure elettroniche, le domande devono essere inviate per posta.

3

 In deroga al capoverso 1, l’UFAM può emanare e notificare le decisioni per posta.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 131Inventario dei gas serra

1

 L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra.

2

 Calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO2 è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall’Unione europea sono considerati se:

  1. a.

    le emissioni di questi impianti registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e

  2. b.

    le emissioni totali della Svizzera superano l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2.1

3

 Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell’obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L’UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell’obiettivo.2

4

 La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO2 e di diritti di emissione trasferiti di cui agli articoli 48 capoverso 1, 48a capoverso 1, 48b capoverso 1 e 48c capoverso 1 della legge sul CO2, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2.3

5

 Per valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2 è considerato il bilancio assoluto dei gas serra del settore dell’uso del territorio per l’intera superficie della Svizzera.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 132Indennizzo per i costi d’esecuzione1

1

 L’indennizzo per i costi d’esecuzione dell’Amministrazione federale ammonta in totale al massimo a 23,4 milioni di franchi ed è coperto con gli introiti correnti della tassa sul CO2.

2

 L’UFAM determina annualmente i costi d’esecuzione rilevanti per il relativo indennizzo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 133Controlli e obbligo di informare

1

 Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso i partecipanti al SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di rimborso della tassa sul CO2.1

2

 Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:

  1. a.

    tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza;

  2. b.

    tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 134Trattamento dei dati

1

 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:1

  1. a.

    l’UDSC trasmette all’USTRA e all’UFE i dati relativi alle importazioni necessari all’esecuzione del capitolo 3 e l’USTRA trasmette all’UFE gli altri dati necessari all’esecuzione del capitolo 3;

  2. b.

    l’UFAM trasmette all’UFE, al Dipartimento federale degli affari esteri e alla Segreteria di Stato dell’economia i dati necessari all’esame:

    1. 1.

      delle bozze di progetto (art. 6 cpv. 4) e delle domande di rilascio degli attestati (art. 7),

    2. 2.

      delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e

    3. 3.

      dei rapporti di monitoraggio (art. 9 e 91);

  3. c.

    l’UDSC trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:

    1. 1.

      dell’adempimento dell’obbligo di compensazione per i carburanti,

    2. 2.

      dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e

    3. 3.

      delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a);

  4. d.

    l’UFAM trasmette all’UDSC i dati necessari per il rimborso della tassa sul CO2;

  5. e.

    l’UFAC trasmette all’UFAM i dati necessari per l’esame:

    1. 1.

      dell’obbligo di partecipazione (art. 46d),

    2. 2.

      dei piani di monitoraggio (art. 51), e

    3. 3.

      dei rapporti di monitoraggio (art. 52);

  6. f.

    l’UFE trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:

    1. 1.

      dei rapporti di monitoraggio (art. 52 e 72), e

    2. 2.

      delle convenzioni sugli obiettivi (art. 67 e 68).

2

 L’UDSC e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti.2

3

 L’UFAM offre per conservazione all’Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull’archiviazione del 26 giugno 19983. I dati che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).
  3. RS 152.1
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 134aCoordinamento con l’Unione europea1

L’UFAM sostiene la Commissione europea nell’ambito dell’articolo 11 dell’accordo SSQE2. L’UFAM trasmette all’Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Art. 135Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

  1. a.

    l’allegato 2: in base ai criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO2;

  2. b.

    l’allegato 3: al progresso tecnico ed economico;

  3. bbis.

    l’allegato 3a: al progresso tecnico ed economico;

  4. bter.

    l’allegato 3b: al progresso tecnico ed economico;

  5. c.

    l’allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell’anno civile precedente;

  6. cbis.

    l’allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2;

  7. cter.

    l’allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;

  8. d.

    ...

  9. dbis.

    l’allegato 9 numeri 1 e 4: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/4471;

  10. dter.

    l’allegato 9 numero 3: se viene modificata o sostituita la decisione delegata 2019/708/UE2;

  11. e.

    l’allegato 11: proporzionalmente all’aumento dell’aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1);

  12. f.

    l’allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/20093 subisce modifiche.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29.
  2. Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 20.
  3. Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1030, GU L, 2024/1030, 5.4.2024.

Art. 135aApprovazione di decisioni minori1

Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commissione mista dell’accordo SSQE2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Capitolo 12 Disposizioni finali

Sezione 1 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 136Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. 1.

    ordinanza del 22 giugno 20051 sul computo delle riduzioni delle emissioni di CO2;

  2. 2.

    ordinanza dell’8 giugno 20072 sul CO2;

  3. 3.

    ordinanza del DATEC del 27 settembre 20073 relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni;

  4. 4.

    ordinanza del 24 novembre 20104 sulla compensazione del CO2;

  5. 5.

    ordinanza del 16 dicembre 20115 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.

  1. [RU 2005 3581; 2007 2915 art. 33; 2012 1195]
  2. [RU 2007 2915; 2009 5945; 2010 953, 2167; 2011 17 art. 6, 1945, 3331 all. 3 n. 15; 2012 355 art. 29]
  3. [RU 2007 4531; 2011 6205]
  4. [RU 2011 17]
  5. [RU 2012 355; 1817]

Sezione 2 Disposizioni transitorie

Art. 138Conversione dei diritti di emissione non utilizzati1

1

 I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

  1. a.

    i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;

  2. b.

    i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;

  3. c.

    le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

2

 I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 139Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–20121

1

 I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.2

2

 Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4.

3

 L’UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

4

 Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.3

5

 I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4.4

6

 I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall’UFAM dopo il 30 aprile 2015.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

Art. 140Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

1

 Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l’UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.

2

 Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall’UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.

Art. 141Calcolo delle emissioni di CO2 delle automobili

Nel calcolo delle emissioni di CO2 determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO2/km sono computate come segue:

  1. a.

    nel 2013: 3,5 volte;

  2. b.

    nel 2014: 2,5 volte;

  3. c.

    nel 2015: 1,5 volte.

Art. 142Partecipazione al SSQE

1

 I gestori di impianti SSQE che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione al-l’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

2

 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano all’UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

3

 I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall’obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.

Art. 142aTermine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali1

I titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE devono indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019. Alla scadenza del termine l’UFAM può chiudere i conti interessati di cui all’articolo 64.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 144Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

1

 I gestori di impianti di cui all’articolo 66 che intendono chiedere la restituzione della tassa sul CO2 per il 2013 presentano la domanda di determinazione di un impegno di riduzione entro il 1° giugno 2013. Forniscono a tal fine informazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2010 e 2011.

2

 Per valutare l’adempimento o l’inadempimento degli impegni e per sanzionare eventuali inadempienze nel periodo 2008–2012 si applica il diritto vigente.

Art. 146Restituzione della tassa sul CO2

1

 L’UDSC può, su domanda, restituire temporaneamente la tassa sul CO2 se il gestore di impianti:

  1. a.

    negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione; e

  2. b.

    ha notificato all’UFAM il suo obbligo di partecipare al SSQE dal 2013 o ha presentato una domanda di determinazione di un impegno di riduzione o di partecipazione al SSQE dal 2013.

2

 Se il gestore di impianti non soddisfa le condizioni di partecipazione al SSQE o se la domanda di determinazione di un impegno di riduzione è respinta, il gestore di impianti deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.

Sezione 2a Disposizioni transitorie dell’8 ottobre 2014

Art. 146aAttestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

L’UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato nella banca dati tenuta dall’UFAM.

Art. 146bCertificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni

1

 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:

  1. a.

    trasferiti nel registro dello scambio di quote di emissioni di un’altra Parte di cui all’Allegato B del Protocollo di Kyoto1; oppure

  2. b.

    annullati volontariamente conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

2

 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

3

 I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.

  1. RS 0.814.011

Sezione 2b Disposizioni transitorie

Art. 146c

1

 Per gli accordi programmatici di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 si applicano gli articoli 104–110, 112 e 113 nella versione previgente, nonché l’articolo 111a; l’articolo 111 non si applica.

2

 Il Cantone restituisce alla Confederazione i mezzi finanziari di accordi programmatici conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 e rimasti inutilizzati al più tardi entro tre anni dallo scadere dell’accordo programmatico.

Art. 146d1

Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autofurgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall’anno di riferimento 2020

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

Art. 146e1

Alla prima applicazione dell’articolo 37 la fattura finale comprende inoltre gli introiti delle sanzioni di cui all’articolo 13 della legge sul CO2 applicate fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6753).

Sezione 2c Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020

Art. 146fCrediti

I gestori di impianti con impegno di riduzione possono, in deroga all’articolo 138 capoverso 2, richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.

Art. 146gPartecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021

1

 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 esercitano un’attività di cui all’allegato 6 devono notificarla all’UFAM entro il 28 febbraio 2021.

2

 Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l’articolo 45 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richieste, ai fini dell’attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettera d. In deroga all’articolo 45 capoverso 5, per l’attribuzione è determinante la data della notifica.

3

 I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE.

4

 I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

5

 La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all’articolo 42 capoverso 3 lettere b e c.

6

 I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all’UFAM il piano di monitoraggio di cui all’articolo 51 capoverso 1.

7

 I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l’articolo 41 capoverso 1 o 1bis e desiderano essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

Art. 146hRestituzione provvisoria della tassa sul CO2

1

 L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai seguenti gestori di impianti:

  1. a.

    gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146g capoverso 4;

  2. b.

    gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2.

2

 Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi:

  1. a.

    i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;

  2. b.

    i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione

Art. 146iObiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2

1

 L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2021 secondo l’articolo 31 capoverso. 1bis della legge sul CO2, comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021.

2

 In caso di una proroga dell’impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l’obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020, sono determinanti gli anni 2016 e 2017. Se invece è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera b nell’anno 2020, sono determinanti gli anni 2018 e 2019.

3

 Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l’articolo 67 capoversi 4 e 5 è dell’1,875 per cento in caso di proroga dell’impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.

4

 L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2 fino alla fine del 2021, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125

Art. 146jAttestati e adeguamento dell’obiettivi di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti nel 2020

1

 I gestori di impianti che nel 2019 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all’articolo 12 e le cui emissioni nel 2020 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato di cui all’articolo 12 per il 2020. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra.

2

 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per l’anno 2020 soltanto se le emissioni di gas sera sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

Sezione 2d Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021

Art. 146k

L’UFAM può prorogare il termine per la consegna dei diritti di emissione dell’anno 2021 di cui all’articolo 55 capoverso 3 a una data dopo il 30 aprile 2022 se il calcolo della quantità dei diritti di emissione assegnati gratuitamente subisce un ritardo.

Sezione 2e Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022

Art. 146lComputo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all’estero fino al 2021

Le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero sono computabili fino all’anno 2021 se:

  1. a.

    sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 19921 sui cambiamenti climatici; e

  2. b.

    l’allegato 2 non esclude il loro computo.

  1. RS 0.814.01

Art. 146mInizio dell’attuazione per progetti e programmi all’estero o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se:

  1. a.

    sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Centesimo per il Clima;

  2. b.

    dopo il 1° gennaio 2022:

    1. 1.

      vengono attuati all’estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, e

    2. 2.

      la persona richiedente presenta la domanda secondo l’articolo 7 entro il 30 settembre 2022.

Art. 146nRestituzione provvisoria della tassa sul CO2 2022

1

 L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2.

2

 I gestori sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione.

Art. 146oObiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2

1

 L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2024 comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino alla fine del 2024.

2

 In caso di una proroga dell’impegno di riduzione, il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 è prolungato fino al 2024. Il punto di partenza è costituito in tal caso dall’obiettivo intermedio per l’anno 2021. La prestazione di riduzione da fornire annualmente ammonta al 2 per cento.

3

 L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato fino alla fine del 2024, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2024. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2

4

 Per raggiungere l’obiettivo basato su provvedimenti, il gestore di impianti può adottare nuovi provvedimenti, autorizzati dall’UFAM, nell’ambito del monitoraggio secondo l’articolo 72.

5

 Un impegno di riduzione prorogato secondo i capoversi 1 o 3 comprende le emissioni di gas serra di tutti gli impianti finora inclusi nell’impegno di riduzione. Possono esserne esclusi i gestori di impianti secondo l’articolo 66 capoverso 3, purché i loro impianti non causino nel 2021 più del 5 per cento delle emissioni complessive di gas serra.

Art. 146pObiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione a partire dal 2022

Ai gestori di impianti che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra entro il 2024 secondo l’articolo 31 capoverso 1quater si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 5.

Art. 146qDomanda per l’impegno di riduzione 2022

I gestori di impianti che prorogano il loro impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2 o che intendono contrarre un nuovo impegno di riduzione a partire dal 2022 secondo l’articolo 31 capoverso 1quater della legge sul CO2, devono presentare la domanda entro il 31 luglio 2022. In deroga all’articolo 69 capoverso 2 lettera b, in caso di domande per nuovi impegni di riduzione devono essere fornite indicazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2019 e 2020.

Art. 146rAttestati e adeguamento dell’obiettivi di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti nel 2021

1

 I gestori di impianti che nel 2019 o nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all’articolo 12 e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono per il 2021 alcun attestato di cui all’articolo 12. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.

2

 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per l’anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

Art. 146tComputo di diritti di emissione

Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12, per il periodo 2022–2024 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione diritti di emissione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2022–2024.

Art. 146uAdeguamento dell’obiettivo di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-20241

L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

Art. 146vNon considerazione delle emissioni di CO2 in caso di cambiamento del vettore energetico1

1

 Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO2 prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento dell’impegno di riduzione.

2

 La domanda di non considerazione delle emissioni di CO2 secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:

  1. a.

    tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;

  2. b.

    tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;

  3. c.

    quantità delle emissioni supplementari di CO2 prodotte dal cambiamento del vettore energetico;

  4. d.

    durata del cambiamento del vettore energetico.

3

 L’UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO2 relative al cambiamento del vettore energetico.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

Sezione 2f Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 gennaio 2023

Art. 146w

Sino al 2024 le emissioni provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 20231 sulla riserva invernale non sono tenute in considerazione nella valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento dell’impegno di riduzione.

  1. RS 734.722

Sezione 2g Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 settembre 2023

Art. 146xVeicoli già sdoganati

Ai veicoli importati la cui dichiarazione doganale in Svizzera è stata presentata prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2024 si applica l’articolo 17d capoverso 3 nella versione attuale.

Sezione 2h Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 2 aprile 2025

Art. 146zPartecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025

1

 I gestori di impianti che, in seguito alla modifica dell’allegato 6, adempiono le condizioni di cui all’articolo 40 devono comunicarlo all’UFAM entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 40. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

2

 I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 41 e intendono essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE dal 1° gennaio 2025 devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 41. L’esclusione dalla partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025.

3

 I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 42 e intendono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 42. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

Art. 146aaContenuto dell’impegno di riduzione

1

 Per la determinazione dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti in virtù di una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, sono considerati, in deroga all’articolo 66a capoverso 4, tutti i provvedimenti con una durata d’ammortamento fino a quattro anni.

2

 Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d’ammortamento fino a otto anni.

Art. 146abDomanda per l’impegno di riduzione 2025

I gestori di impianti che intendono prendere un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 conformemente all’articolo 31 della legge sul CO2 devono presentare la domanda entro il 1° settembre 2025. In deroga all’articolo 69 capoverso 2 lettera e, devono essere fornite informazioni sulle emissioni di gas serra negli anni 2022 e 2023.

Art. 146acRimborso provvisorio della tassa sul CO2 2025

1

 L’UDSC può, su richiesta, rimborsare provvisoriamente la tassa sul CO2 ai gestori di impianti che fino al 31 dicembre 2024 sono stati soggetti a un impegno di riduzione o hanno partecipato al SSQE e che hanno presentato una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2025 secondo l’articolo 31 della legge sul CO2.

2

 I gestori devono restituire gli importi rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non adempiono il proprio impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2026.

Art. 146adTermine di presentazione delle domande di rimborso

Per le domande di rimborso della tassa sul CO2 presentate entro il 30 giugno 2026 si applicano i termini di cui all’articolo 98 capoverso 2 e all’articolo 100 capoversi 2 e 3 secondo il diritto anteriore.

Art. 146aeDistribuzione alla popolazione e all’economia

1

 In deroga all’articolo 125 capoverso 2, la quota di proventi spettante all’economia per il 2025 è distribuita nel 2026 insieme alla quota di proventi spettante all’economia per il 2026 e si basa sulla massa salariale determinante dei lavoratori conteggiata per il 2024.

2

 Fino alla fine del 2026 la quota di proventi spettante alla popolazione comprende la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 nella versione del 1° gennaio 20201. Tale quota viene compensata, fino al 2026, nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

3

 Fino alla fine del 2026 la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 nella versione del 1° gennaio 2020 viene dedotta dalla quota dei proventi della tassa sul CO2 spettante all’economia.

  1. RU 2012 6989; 2017 6825, 6839; 2019 4327

Art. 146afCoefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti

1

 Fino al 30 aprile 2025 per i piccoli importatori di automobili nonché di autofurgoni e trattori a sella leggeri si applicano i valori per il coefficiente angolare della retta del valore limite (a) ai sensi dell’allegato 4a del diritto anteriore.

2

 Fino al 30 aprile 2025 per gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/20091 e che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica con elettricità o idrogeno quale fonte di energia, si applica l’articolo 17b capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

3

 Fino al 30 aprile 2025 per i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, si applica l’articolo 17c capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

  1. Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

Art. 146agDomande di aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento e per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti nel SSQE

1

 Nel 2025 le domande di cui all’articolo 127h capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 agosto 2025.

2

 Nel 2025 le domande di cui all’articolo 127j capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 luglio 2025.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 147

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegati

  • Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO2eq
  • Riduzioni delle emissioni all’estero non computabili
  • Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero per le quali non sono rilasciati attestati
  • Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati
  • Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza
  • Requisiti per il calcolo della riduzione delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica
  • Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 25 capoverso 2
  • Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale
  • Riduzione delle emissioni di CO2 mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili
  • Calcolo delle emissioni di CO2
  • Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2)
  • Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE
  • Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione
  • Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE
  • Carburanti le cui emissioni di CO2 devono essere compensate
  • Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO2
  • Utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore
  • Utilizzazione indiretta di risorse idrotermali per la produzione di calore
  • Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE
  • Autorità competente per i partecipanti al SSQE
  • Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili
  • Requisiti relativi al piano di monitoraggio
  • Requisiti posti al rapporto di monitoraggio
  • Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all’organismo di controllo
  • Stoccaggio e sequestro chimico del CO2

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).