Législation

Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

OPP 2RS 831.441.1In vigoreStato 01.08.2026128 articoli

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Progetti di revisione che toccano OPP 2, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2026 325atto di base Ordinanza concernente la modifica di ordinanze nell’ambito della previdenza professionale nel 2026in vigore il 01.08.2026
    modificato: art. 1, 53, 62a, 62d
  • RU 2024 469in vigore il 01.01.2025
    modificato: art. 3a, 5
  • RU 2023 750atto di base OAVS (RS 831.101)in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 17, 48 · introdotto: art. 17a
  • RU 2023 506atto di base OAVS (RS 831.101)in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 14, 24, 24a, 26a, 26b, 60a
  • RU 2021 794in vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 53
  • RU 2021 706atto di base OAI (RS 831.201)in vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 4, 15

35 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Principi della previdenza professionale1–1i
  2. Capitolo 1aAssicurazione obbligatoria dei salariati1j–27k
  3. Capitolo 2Assicurazione facoltativa28–32
  4. Capitolo 3Organizzazione33–41a
  5. Capitolo 4Finanziamento42–60
  6. Capitolo 5Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile60a–60d
  7. Capitolo 6Disposizioni speciali60e–60ebis
  8. Capitolo 7Disposizioni finali60f–63
  9. a.Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamentoper determinate classi di età
  10. b.Prestazione di libero passaggio secondo l’art. 14 cpv. 4
  11. c.Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d’invalidità
  12. d.Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale
  13. a.Adeguamento formale
  14. b.Strategie d’investimento
  15. c.Principio d’assicurazione
  16. d.Età minima per il pensionamento
  17. Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 2011
  18. Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014
  19. Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016
  20. Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP); visto l’articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP); visti gli articoli 124 capoverso 3 e 124a capoverso 3 del Codice civile (CC), ordina:

Capitolo 1 Principi della previdenza professionale

Sezione 1 Adeguatezza

Art. 1Contributi e prestazioni

(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)
1

 Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute.

2

 Conformemente al modello di calcolo:

  1. a.

    le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell’ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all’AVS conseguito prima del pensionamento oppure

  2. b.

    l’importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all’AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all’AVS.

3

 Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell’AVS, non superano l’85 per cento dell’ultimo salario o reddito soggetto all’AVS conseguito prima del pensionamento. La 13a mensilità della rendita di vecchiaia di cui all’articolo 34ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) non è presa in considerazione per valutare l’adeguatezza di un piano di previdenza.2

4

 L’adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l’aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l’aliquota minima di conversione fissata all’articolo 14 capoverso 2 LPP.

5

 Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d’investimento secondo l’articolo 1e è considerato adeguato, se:

  1. a.

    sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e

  2. b.

    per il calcolo dell’importo massimo della somma d’acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.3

  1. RS 831.10
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 325).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Art. 1aAdeguatezza in caso di più rapporti di previdenza

(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)
1

 Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il complesso dei rapporti di previdenza sia conforme per analogia all’articolo 1.

2

 Gli indipendenti che fanno assicurare il loro reddito presso più istituti di previdenza devono adottare le misure necessarie affinché il complesso dei loro rapporti di previdenza sia conforme per analogia all’articolo 1.

Art. 1bPensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP)
1

 Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell’istituto di previdenza può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LFLP.

2

 Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l’assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l’obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.

Sezione 2 Collettività

Art. 1cPiani di previdenza

(art. 1 cpv. 3 LPP)
1

 Il principio della collettività è rispettato quando l’istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata prevede nel suo regolamento una o più collettività di assicurati. L’appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi quali in particolare l’anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell’azienda, l’età o il livello salariale.

2

 Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede per principio la possibilità di assicurarne altre. Questo capoverso non si applica tuttavia all’assicurazione facoltativa degli indipendenti giusta l’articolo 44 LPP.

Art. 1dPossibilità di scegliere tra più piani di previdenza

(art. 1 cpv. 3 LPP)
1

 L’istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività.

2

 La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L’aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.

Art. 1eScelta della strategia d’investimento1

(art. 1 cpv. 3 LPP)
1

 Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d’investimento nell’ambito di uno stesso piano di previdenza.

2

 L’istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d’investimento per cassa pensioni affiliata.

3

 L’avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all’interno di una strategia.

4

 Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d’investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall’istituto di previdenza.

5

 All’interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d’investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d’investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Sezione 3 Parità di trattamento

Art. 1f

Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza.

Sezione 4 Pianificazione previdenziale

Art. 1g

Il principio della pianificazione previdenziale è rispettato quando l’istituto di previdenza fissa in modo preciso nel suo regolamento le diverse prestazioni offerte, le modalità del loro finanziamento e le condizioni di diritto, i piani di previdenza proposti e le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani di previdenza. Il piano di previdenza deve fondarsi su parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti.

Sezione 5 Principio d’assicurazione

Art. 1h1

1

 Il principio d’assicurazione è rispettato quando l’istituto di previdenza impiega almeno il 4 per cento dell’importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d’invalidità. Per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l’importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza.2 Se a un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavoro, per il calcolo della percentuale minima sono determinanti i contributi per le collettività ed i piani di un solo datore di lavoro.

2

 Negli istituti di previdenza che applicano esclusivamente la previdenza più estesa ed extraobbligatoria, il principio d’assicurazione è parimenti rispettato quando, conformemente al regolamento, l’avere di vecchiaia è alimentato senza la copertura dei rischi di decesso e d’invalidità nei casi in cui, in ragione del rischio considerevolmente accresciuto rilevato da un esame medico, la copertura dei predetti rischi è esclusa dall’assicurazione. In questi casi le prestazioni di vecchiaia possono essere versate solo in forma di rendita.

  1. Vedi anche la lett. c delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.
  2. Nuovo testo del primo e secondo per. giusta la cifra I n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Sezione 6 Età minima per il pensionamento anticipato

Art. 1i1

1

 I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni.

2

 Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1:

  1. a.

    in caso di ristrutturazioni aziendali;

  2. b.

    nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un’età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.

  1. Vedi anche la lett. d delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

Capitolo 1a Assicurazione obbligatoria dei salariati

Sezione 1 Categorie di persone assicurate e salario coordinato

Art. 1jSalariati esenti dall’assicurazione obbligatoria1

(art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)2
1

 I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:

  1. a.

    i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare contributi all’AVS;

  2. b.

    i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l’articolo 1k;

  3. c.

    i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale;

  4. d.

    le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento ai sensi dell’AI e le persone il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente conformemente all’articolo 26a LPP;

  5. e.

    i seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano:

    1. 1.

      i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati,

    2. 2.

      i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per gestirla personalmente.

2

 I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all’estero, sono esentati dall’assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al competente istituto di previdenza.

3

 I salariati che non sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

4

 I salariati che non sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all’articolo 46 LPP.

  1. Originario art. 1.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

Art. 1kSalariati assunti per un periodo limitato1

(art. 2 cpv. 4 LPP)

I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all’assicurazione obbligatoria, se:

  1. a.

    il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;

  2. b.

    sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall’inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell’inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l’assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

Art. 2Fornitura di personale a prestito1

(art. 2 cpv. 4 LPP)

I lavoratori occupati in un’impresa acquisitrice nell’ambito di una fornitura di personale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell’impresa che presta il personale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
  2. RS 823.11

Art. 3Determinazione del salario coordinato

(art. 7 cpv. 2 e 8 LPP)
1

 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell’AVS:

  1. a.

    facendo astrazione di elementi occasionali del salario;

  2. b.

    fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l’anno in corso;

  3. c.

    determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

2

 L’istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all’importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all’assicurazione obbligatoria.

Art. 3aImporto minimo del salario assicurato1

(art. 8 LPP)
1

 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 22 680 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3780 franchi.2

2

 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l’assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all’articolo 4.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).

Art. 4Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi (art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)1

Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti in misura corrispondente alla percentuale di rendita cui hanno diritto.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
  2. RS 831.20

Art. 5Adeguamento all’AVS1

(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti
in fr.

Nuovi importi
in fr.

22 050

22 680

25 725

26 460

88 200

90 720

  3 675

  3 780

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).

Art. 6Inizio dell’assicurazione1

(art. 10 cpv. 1 LPP)
1

 L’assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il salariato si avvia per recarsi al lavoro.

2

 Per i disoccupati l’assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui sono soddisfatte per la prima volta i presupposti del diritto di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 19822 sullʼassicurazione contro la disoccupazione (LADI) o l’assicurato riceve indennità secondo l’articolo 29 LADI.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
  2. RS 837.0

Sezione 2 Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7Effetti dell’affiliazione a uno o più istituti di previdenza

(art. 11 cpv. 1 LPP)
1

 L’affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l’assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

2

 Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d’assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d’assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.

Art. 9Verifica dell’affiliazione

(art. 11 e 56 cpv. 1 lett. h LPP1)
1

 Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell’AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

2

 Egli deve consegnarle un’attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato all’istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata dall’autorità di vigilanza costituisce un’attestazione sufficiente.

3

 La cassa di compensazione dell’AVS annuncia all’istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d’affiliazione. Essa gli trasmette l’inserto.2

4

 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell’AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.3

5

 Il fondo di garanzia versa alle casse di compensazione dell’AVS un’indennità di 9 franchi per ogni caso esaminato nell’ambito della verifica dell’affiliazione dei datori di lavoro ad esse assoggettati (art. 11 cpv. 4 LPP). Entro il 31 marzo dell’anno successivo, le casse di compensazione dell’AVS annunciano al fondo di garanzia i controlli da esse effettuati mediante il formulario prescritto dall’UFAS4.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  4. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 10Obbligo d’informare del datore di lavoro1

(art. 11 e 52c LPP)

Il datore di lavoro deve annunciare all’istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all’assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all’ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest’ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 3 Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio

Art. 11Tenuta dei conti individuali di vecchiaia

(art. 15 e 16 LPP)
1

 L’istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 cpv. 1 LPP.

2

 Alla fine dell’anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia:

  1. a.

    l’interesse annuo calcolato sull’avere di vecchiaia esistente alla fine dell’anno civile precedente;

  2. b.

    gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l’anno civile trascorso.

3

 Se si realizza un evento assicurato o se l’assicurato lascia l’istituto di previdenza nel corso dell’anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia:

  1. a.

    l’interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all’insorgenza dell’evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l’articolo 2 LFLP;

  2. b.

    gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all’insorgenza dell’evento assicurato o fino all’uscita dell’assicurato.

4

 Se l’assicurato entra nell’istituto di previdenza nel corso dell’anno, alla fine dell’anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia:

  1. a.

    l’importo dell’avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;

  2. b.

    l’interesse sull’importo dell’avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;

  3. c.

    gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d’anno in cui l’assicurato ha fatto parte dell’istituto di previdenza.

Art. 12Saggio minimo d’interesse1

(art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

  1. a.

    per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo;

  2. b.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;

  3. c.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;

  4. d.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo;

  5. e.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo;

  6. f.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011: del 2 per cento al minimo;

  7. g.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell’1,5 per cento al minimo;

  8. h.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015: dell’1,75 per cento al minimo;

  9. i.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016: dell’1,25 per cento al minimo;

  10. j.

    j.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2023: dell’1 per cento al minimo;

  11. k.

    per il periodo a partire dal 1° gennaio 2024: dell’1,25 per cento al minimo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

Art. 13Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia

(art. 16 LPP)

L’età determinante il tasso applicabile al calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.

Art. 14Conto di vecchiaia di assicurati invalidi1

(art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)2
1

 Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP.3

2

 L’avere di vecchiaia dell’invalido deve fruttare interesse.

3

 Il salario coordinato durante l’ultimo anno d’assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l’invalidità.

4

 Se il diritto a una rendita d’invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell’invalidità, l’assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.

  1. Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 15Casi d’invalidità parziale1

(art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)
1

 Se l’assicurato beneficia di una rendita parziale d’invalidità, l’istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.2

2

 La parte dell’avere di vecchiaia fondata sull’invalidità parziale deve essere trattata secondo l’articolo 14. L’avere di vecchiaia fondato su un’attività lucrativa continuata è equiparato all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3–5 LFLP.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 15aDeterminazione e comunicazione dell’avere di vecchiaia1

(art. 15 LPP)
1

 L’istituto di previdenza o di libero passaggio determina la quota dell’avere di vecchiaia:

  1. a.

    sull’intero avere di previdenza di un assicurato depositato presso l’istituto;

  2. b.

    sull’importo del prelievo anticipato di cui all’articolo 30c LPP;

  3. c.

    sulle prestazioni d’uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22 LFLP.

2

 Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza o di libero passaggio comunica al nuovo istituto i dati di cui al capoverso 1. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 15bFissazione dell’avere di vecchiaia1

(art. 15 cpv. 4 LPP)
1

 Se l’avere di vecchiaia non può essere accertato, è ritenuto tale l’importo massimo che l’assicurato avrebbe potuto raggiungere in base alle disposizioni minime legali fino al momento della fissazione, ma al massimo fino a concorrenza dell’avere di previdenza effettivamente disponibile presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio.

2

 L’avere di vecchiaia non può essere accertato se i precedenti istituti e il nuovo istituto non dispongono dei dati necessari.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 16Interessi, proventi e perdite1

(art. 15 LPP; art. 18 LFLP)
1

 Nella remunerazione di un istituto di previdenza, sono considerati elementi dell’avere di vecchiaia gli interessi calcolati secondo il saggio minimo d’interesse di cui all’articolo 12.

2

 Nella remunerazione di un istituto di libero passaggio, gli interessi sono accreditati all’avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza in modo proporzionale. I proventi e le perdite derivanti dal risparmio in titoli di cui all’articolo 13 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 ottobre 19942 sul libero passaggio (OLP) sono ripartiti parimenti in modo proporzionale sull’avere di vecchiaia e sul rimanente avere di previdenza.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
  2. RS 831.425

Sezione 3a Scioglimento dei contratti

Art. 16aCalcolo della riserva matematica

(art. 53e cpv. 8 LPP)
1

 In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP, la riserva matematica corrisponde all’importo che l’istituto di assicurazione esigerebbe dall’istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d’interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l’articolo 8 OLP1.

2

 Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono il suo disciplinamento all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari2.

3

 L’istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest’ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

  1. RS 831.425
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 16bAppartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro

(art. 53e cpv. 7 LPP)

Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all’insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l’istituto di previdenza competente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.

Sezione 3b Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite

Art. 17Netta preponderanza di beneficiari di rendite1

(art. 52e cpv. 4 e 53ebis LPP)
1

 Un effettivo è considerato avere una netta preponderanza di beneficiari di rendite se i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, compresi i relativi accantonamenti tecnici, ammontano almeno al 70 per cento della totalità dei capitali di previdenza dell’effettivo da trasferire.

2

 La data di riferimento per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è il momento convenuto per il rilevamento.

3

 La valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza trasferente. Nella valutazione il perito tiene conto dell’andamento dell’effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti e uscite fino alla data convenuta per il rilevamento.

4

 I capitali di previdenza degli assicurati invalidi che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento regolamentare non sono presi in considerazione per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Art. 17aFinanziamento sufficiente1

(art. 52e cpv. 4 e 53ebis LPP)
1

 Un effettivo è considerato finanziato in misura sufficiente se il patrimonio di previdenza da trasferire per l’effettivo copre:

  1. a.

    il capitale di previdenza dell’effettivo da trasferire;

  2. b.

    gli accantonamenti tecnici per l’effettivo da trasferire; e

  3. c.

    una riserva di fluttuazione di valore sufficiente per l’effettivo da trasferire.

2

 La riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo da trasferire è sufficiente, se corrisponde almeno alla riserva di fluttuazione di valore dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo.

3

 Se l’effettivo è rilevato da un istituto che procede a un calcolo separato per ogni cassa pensioni affiliata, la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno al valore obiettivo della cassa pensioni affiliata.

4

 La data di riferimento per la valutazione del finanziamento sufficiente è il momento convenuto per il rilevamento.

5

 La valutazione del finanziamento sufficiente è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo. Nella valutazione il perito tiene conto dell’andamento dell’effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti nonché di casi d’invalidità pendenti e latenti.

  1. Introdotto dall’all. n. 6 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Sezione 4 Prestazioni dell’assicurazione

Art. 18Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d’invalidità1

(art. 24 cpv. 4 e 34 cpv. 1 lett. a LPP2)
1

 In caso di decesso o d’invalidità, il salario coordinato durante l’ultimo anno d’assicurazione corrisponde all’ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

2

 Se l’istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi 12 mesi. Nel caso in cui l’assicurato appartenesse all’istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

3

 Se durante l’anno precedente l’insorgenza dell’evento assicurato, l’interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa.

  1. Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 19Adeguamento della rendita d’invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale1

(art. 24 cpv. 5 LPP)
1

 La rendita d’invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell’avere di previdenza acquisito fino all’inizio del diritto alla rendita.

2

 Essa può essere ridotta al massimo dell’importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell’avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d’uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d’invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d’uscita in rapporto alla prestazione d’uscita intera.

3

 La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d’invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 20Diritto alle prestazioni per i superstiti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata1

(art. 19 cpv. 3 e 19a LPP)
1

 Dopo la morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova a condizione che:

  1. a.

    il matrimonio sia durato almeno dieci anni; e

  2. b.

    al momento del divorzio gli sia stata assegnata una rendita secondo gli articoli 124e capoverso 1 o 126 capoverso 1 CC.

2

 In caso di morte dell’ex partner registrato, l’ex partner registrato superstite è equiparato alla persona vedova a condizione che:

  1. a.

    l’unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e

  2. b.

    al momento dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita secondo l’articolo 124e capoverso 1 CC o l’articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge del 18 giugno 20042 sull’unione domestica registrata.

3

 Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.

4

 Le prestazioni per i superstiti dell’istituto di previdenza possono essere ridotte se, sommate alle prestazioni per i superstiti dell’AVS, superano le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata; la riduzione è limitata all’importo eccedente. A tale riguardo, le rendite per i superstiti dell’AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d’invalidità dell’AI o a una rendita di vecchiaia dell’AVS.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
  2. RS 211.231

Art. 20aContributi versati dall’assicurato1

(art. 20a cpv. 1 lett. c LPP)

I contributi versati dall’assicurato secondo l’articolo 20a capoverso 1 lettera c LPP comprendono anche le somme di acquisto da esso versate.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Sezione 5 …

Sezione 6 Coordinamento con altre prestazioni e altri redditi

Art. 24Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti1

(art. 34a LPP)2
1

 Per la riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l’istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:3

  1. a.

    le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d’invalidità che vengono versate all’avente diritto sulla base dell’evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;

  2. b.

    le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;

  3. c.

    le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;

  4. d.

    per i beneficiari di prestazioni d’invalidità, il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.

2

 Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:

  1. a.

    assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell’integrità, indennità in capitale, contributi per l’assistenza e prestazioni analoghe;

  2. b.

    il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a della legge federale del 19 giugno 19594 su l’assicurazione per l’invalidità.

3

 Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.

4

 L’avente diritto deve fornire all’istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.

5

 L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.

6

 Il guadagno presumibilmente perso dall’assicurato corrisponde all’intero reddito dell’attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l’evento dannoso.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  4. RS 831.20

Art. 24aRiduzione delle prestazioni d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età di riferimento1

(art. 34a LPP)2
1

 Se l’assicurato ha raggiunto l’età di riferimento, l’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:3

  1. a.

    prestazioni ai sensi della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

  2. b.

    prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare (LAM);

  3. c.

    prestazioni estere analoghe.

2

 L’istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l’assicurato raggiungesse l’età di riferimento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 20 capoversi 2ter e 2quater LAINF e l’articolo 47 capoverso 1 LAM.6

3

 Le prestazioni ridotte versate dall’istituto di previdenza, sommate alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni estere analoghe, non possono essere inferiori alle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 LPP non ridotte.

4

 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l’importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), l’istituto di previdenza deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all’importo non compensato.

5

 L’articolo 24 capoversi 4 e 5 si applica per analogia.

6

 Se una rendita d’invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un’eventuale riduzione della rendita d’invalidità del coniuge debitore.7

  1. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  4. RS 832.20
  5. RS 833.1
  6. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  7. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 25Riduzione delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione militare12

(art. 34a LPP)
1

 …3

2

 L’istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 e 39 della LAINF5, o 65 e 66 LAM6.7

3

 …8

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
  3. Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
  4. RS 830.1
  5. RS 832.20
  6. RS 833.1
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).
  8. Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 26Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario1

(art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)2

L’istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera se:

  1. a.

    l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e

  2. b.

    se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

  1. Originario art. 27.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

Art. 26aConguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare1

(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)2
1

 Se, a causa del concorso con prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, una rendita d’invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, l’importo di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.3

2

 Tale importo può tuttavia essere utilizzato per il conguaglio della previdenza professionale se, in assenza di rendite per i figli, la rendita d’invalidità non è ridotta.

  1. Originario art. 25a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 26bConguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare1

(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)2
1

 Se una rendita d’invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.3

2

 Se la rendita d’invalidità ridotta corrisponde almeno alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, tale parte di rendita è convertita conformemente all’articolo 124a capoverso 2 CC e versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza.

3

 Se la rendita d’invalidità ridotta è inferiore alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, si applica quanto segue:

  1. a.

    la rendita d’invalidità ridotta è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza;

  2. b.

    dopo la morte del coniuge debitore o appena la prestazione versata riesce a coprire la totalità delle pretese del coniuge creditore derivanti dal conguaglio della previdenza professionale, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza. Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;

  3. c.

    il coniuge debitore deve un’indennità adeguata (art. 124e cpv. 1 CC) per la parte delle pretese derivanti dal conguaglio della previdenza professionale che non può essere versata al coniuge creditore né trasferita nella sua previdenza a causa della riduzione della rendita d’invalidità di cui alla lettera a.

4

 Se una parte di rendita assegnata è oggetto di compensazione conformemente all’articolo 124c CC, per l’applicazione dei capoversi 2 e 3 è determinante la differenza tra le pretese reciproche dei coniugi.

  1. Originario art. 25b. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Sezione 7 Regresso

Art. 27Surrogazione

(art. 34b LPP)
1

 Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso dell’istituto di previdenza.

2

 Ai diritti passati all’istituto di previdenza sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell’istituto di previdenza, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui esso è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato a erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.

3

 Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell’assicuratore di responsabilità civile, l’istituto di previdenza è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall’istituto di previdenza per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

Art. 27aEstensione

(art. 34b LPP)
1

 L’istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell’assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

2

 Se l’istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l’evento assicurato è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell’assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP passano all’istituto di previdenza nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

3

 I diritti che non passano all’istituto di previdenza rimangono acquisiti dall’assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP. Se può essere recuperata unicamente una parte dell’indennità dovuta dal terzo, l’assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l’articolo 20a LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.

Art. 27bClassificazione dei diritti

(art. 34b LPP)
1

 I diritti passano all’istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.

2

 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

  1. a.

    le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l’indennizzo per incapacità al guadagno nonché l’indennizzo per danno pensionistico;

  2. b.

    le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

Art. 27cLimitazione del diritto di regresso

(art. 34b LPP)
1

 L’istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell’assicurato, i parenti dell’assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l’assicurato unicamente se hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.1

2

 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell’assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

3

La limitazione del diritto di regresso dell’istituto di previdenza vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
  2. Introdotto dalla cifra II n. 4 dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Art. 27dConvenzioni

(art. 34b LPP)

L’istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l’articolo 34b LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA1 e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.

  1. RS 830.1

Art. 27eRapporto tra l’istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso1

(art. 34b LPP)

Se al regresso partecipano l’istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 72–75 LPGA2 in combinato disposto con l’articolo 34b LPP, le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente e proporzionalmente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).
  2. RS 830.1

Art. 27fRegresso contro un responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile

(art. 34b LPP)

Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un’intesa, la rappresentanza è esercitata nell’ordine seguente:1

  1. a.

    dall’assicurazione contro gli infortuni;

  2. b.

    dall’assicurazione militare;

  3. c.

    dall’assicurazione malattia;

  4. d.

    dall’AVS/AI.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

Sezione 8 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

Art. 27gDiritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale

(art. 53d cpv. 1, 72a cpv. 4 LPP e art. 18a cpv. 1 LFLP1)2
1

 In caso di liquidazione totale o parziale, sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l’uscita è individuale e un diritto individuale o collettivo se l’uscita è collettiva.3

1bis

 Gli istituti di previdenza che soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale costituiscono fondi liberi se le loro riserve di fluttuazione hanno raggiunto il valore che si sono posti come obiettivo. Per il calcolo dei fondi liberi l’istituto deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.4

2

 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire sono adeguati di conseguenza.5

3

 I disavanzi tecnici sono determinati secondo l’articolo 44. Un’eventuale deduzione di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione d’uscita. Se la prestazione d’uscita è già stata versata senza diminuzioni, l’assicurato deve restituire l’importo corrispondente alla deduzione.

  1. Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 4643) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

Art. 27hDiritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale

(art. 53d cpv. 1 LPP)
1

 Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.1

2

 In caso di uscita collettiva, l’organo paritetico o l’organo competente dell’istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione.

3

 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

4

 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire sono adeguati di conseguenza.2

5

 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

Sezione 9 Conservazione di documenti relativi alla previdenza

Art. 27iObbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza

(art. 41 cpv. 8 LPP)
1

 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l’esercizio dei diritti previdenziali degli assicurati, ossia:1

  1. a.

    documenti concernenti l’avere di previdenza, compresi i dati relativi all’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15a capoverso 1;

  2. b.

    documenti concernenti i conti o le polizze dell’assicurato;

  3. c.

    documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata;

  4. d.

    contratti di affiliazione del datore di lavoro con l’istituto di previdenza;

  5. e.

    regolamenti;

  6. f.

    corrispondenza importante;

  7. g.

    documenti che consentono di identificare gli assicurati.

2

 I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 27jTermine di conservazione

(art. 41 cpv. 8 LPP)
1

 Se sono versate prestazioni di previdenza, l’obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l’obbligo di erogare le prestazioni.

2

 Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l’assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l’obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l’assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.

3

 In caso di libero passaggio, l’obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d’uscita dell’assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

Art. 27kObbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione

(art. 41 cpv. 8 LPP)

In caso di liquidazione di un istituto della previdenza professionale, compete ai liquidatori accertarsi che i documenti siano conservati correttamente.

Capitolo 2 Assicurazione facoltativa

Art. 28Adesione all’assicurazione facoltativa

(art. 4, 44 e 46 LPP)

Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all’istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.

Art. 29Salario coordinato

(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP)
1

 Nell’assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l’articolo 8 LPP e l’articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall’attività lucrativa dell’assicurato.

2

 Se l’assicurato è sottoposto anche all’assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell’assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall’assicurazione obbligatoria.

3

 L’assicurato deve annunciare all’istituto di previdenza tutti i redditi dell’attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.

Art. 30Datori di lavoro sottoposti all’obbligo di contribuzione

(art. 46 cpv. 3 LPP)
1

 Il datore di lavoro è sottoposto all’obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell’AVS.

2

 L’assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all’assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d’assicurazione seguente questa comunicazione.

Art. 31Contributi del datore di lavoro

(art. 46 cpv. 3 LPP)
1

 I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro.

2

 Se il salariato è già sottoposto all’assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l’assicurazione facoltativa nella misura in cui l’assicurazione obbligatoria non copre già il salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

3

 Se l’istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire nell’assicurazione facoltativa.

4

 Alla fine dell’anno civile, l’istituto di previdenza consegna all’assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano:

  1. a.

    il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all’istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3);

  2. b.

    il corrispondente salario coordinato;

  3. c.

    il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato;

  4. d.

    l’importo dovuto dal datore di lavoro.

Art. 32Incasso dei contributi da parte dell’istituto di previdenza

(art. 46 cpv. 4 LPP)
1

 Se il salariato ha incaricato l’istituto di previdenza dell’incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l’istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.

2

 Le spese d’incasso sono a carico del salariato.

Capitolo 3 Organizzazione

Sezione 1 Organo supremo

Art. 33

L’organo supremo di un istituto di previdenza deve contare almeno quattro membri. In casi motivati, in particolare durante una liquidazione, l’autorità di vigilanza può ammettere eccezionalmente un numero inferiore di membri.

Sezione 2 Ufficio di revisione

Art. 34Indipendenza1

(art. 52a cpv. 1 LPP)
1

 L’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2

 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:

  1. a.

    l’appartenenza all’organo supremo o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza, un’altra funzione decisionale in seno all’istituto o un rapporto di lavoro con esso;

  2. b.

    una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza;

  3. c.

    una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell’organo supremo o dell’organo di gestione oppure con un’altra persona con funzione decisionale;

  4. d.

    la partecipazione all’attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione;

  5. e.

    l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;

  6. f.

    la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell’ufficio di revisione al risultato della verifica;

  7. g.

    la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell’azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3

 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l’ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 35Compiti1

(art. 52c cpv. 1 lett. b e c LPP)
1

 Nell’ambito delle verifiche concernenti l’organizzazione e la gestione dell’istituto di previdenza, l’ufficio di revisione attesta altresì l’esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’istituto.

2

 L’ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all’articolo 48l siano complete e siano state controllate dall’organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l’esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale.

3

 Qualora la gestione, l’amministrazione o l’amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l’ufficio di revisione esamina debitamente anche l’attività di questi ultimi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 35aCompiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza1

(art. 52c cpv. 1 e 2 LPP)2
1

 In caso di copertura insufficiente, l’ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell’esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all’autorità di vigilanza.3

2

 Nel suo rapporto annuale, l’ufficio di revisione indica in particolare:4

  1. a.

    se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell’istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49a, 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati separatamente;

  2. b.

    se le misure volte a riassorbire l’importo scoperto siano state decise dall’organo competente con la collaborazione del perito in materia di previdenza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del programma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione;

  3. c.

    se sia stata controllata l’efficacia delle misure volte a riassorbire l’importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione.

3

 L’ufficio di controllo segnala all’organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 36Rapporti con l’autorità di vigilanza1

(art. 52c, 62 cpv. 1 e 62a LPP)
1

 Se nel corso delle sue verifiche l’ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all’organo supremo un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d’inosservanza di questo termine, informerà l’autorità di vigilanza.

2

 Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un’attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale, l’ufficio di revisione lo comunica all’organo supremo e all’autorità di vigilanza.

3

 L’ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l’autorità di vigilanza se:

  1. a.

    la situazione dell’istituto richiede un intervento rapido;

  2. b.

    il suo mandato scade; o

  3. c.

    gli è stata revocata l’abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  2. RS 221.302

Sezione 3 Perito in materia di previdenza professionale

Art. 371

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 391

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 40Indipendenza1

(art. 52a cpv. 1 LPP)
1

 Il perito in materia di previdenza professionale dev’essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2

 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:

  1. a.

    l’appartenenza all’organo supremo o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza, un’altra funzione decisionale in seno all’istituto o un rapporto di lavoro con esso;

  2. b.

    una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza;

  3. c.

    una stretta relazione familiare o economica con un membro dell’organo supremo o dell’organo di gestione oppure con un’altra persona con funzione decisionale;

  4. d.

    la partecipazione alla gestione;

  5. e.

    l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;

  6. f.

    la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;

  7. g.

    una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell’azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3

 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 41Rapporti con l’autorità di vigilanza

(art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)1

Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell’autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l’autorità di vigilanza se la situazione dell’istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 41aCompiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza1

(art. 52e e 65d LPP)2
1

 In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale.

2

 L’esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l’importo scoperto adottate dall’organo competente siano conformi all’articolo 65d LPP e riferisce sulla loro efficacia.

3

 Il perito fa rapporto all’autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l’importo scoperto.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 1 Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42Definizione dei rischi

( art. 67 LPP)

Sono considerati rischi secondo l’articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e d’invalidità.

Art. 43Misure di sicurezza supplementari

(art. 67 LPP)
1

 Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari:

  1. a.

    se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure

  2. b.

    se l’istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di previdenza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di trecento assicurati attivi.

2

 L’organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all’estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

3

 La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

4

 Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev’essere contabilizzata separatamente.

Art. 44Copertura insufficiente1

(art. 65, 65c, 65d cpv. 4 e 72a–72g LPP)2
1

 Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell’importo scoperto sono indicati nell’allegato.

2

 Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale, come pure quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il cui grado di copertura è inferiore a quello iniziale (art. 72e LPP), devono informare adeguatamente l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite:3

  1. a.

    in merito alla copertura insufficiente e in particolare all’entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all’allegato;

  2. b.

    in merito alle misure prese per riassorbire l’importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata;

  3. c.

    in merito all’applicazione del programma di misure e all’efficacia delle stesse. L’informazione deve avvenire periodicamente.

3

 Se l’interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all’articolo 65d capoverso 4 LPP, l’istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell’articolo 65d capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l’importo scoperto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 44aRiserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente1

(art. 65e cpv. 3 LPP)
1

 Dopo il riassorbimento completo dell’importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva.

2

 Il perito si esprime in merito all’ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione e la conferma all’autorità di vigilanza.

3

 Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione secondo il capoverso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere computate con i crediti da contributi o con altri crediti dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro finché raggiungono l’importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell’istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato.

4

 Se esiste una RCDL con rinuncia all’utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l’attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Art. 44bImpiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale1

(art. 65e cpv. 3 lett. b LPP)
1

 In caso di liquidazione totale dell’istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all’utilizzazione è sciolta a favore dell’istituto di previdenza.

2

 In caso di liquidazione parziale dell’istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all’utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Art. 44c1

  1. Originario art. 44a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2002 (RU 2002 3904). Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 451

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).

Art. 46Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate1

(art. 65b lett. c LPP)
1

 Nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti alla LFLP possono concedere miglioramenti delle prestazioni se:

  1. a.

    il 50 per cento al massimo dell’eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione è utilizzata per miglioramenti delle prestazioni; e

  2. b.

    la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento del corrente obiettivo di riferimento.

2

 Le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione, accreditate a favore dell’avere di risparmio degli assicurati secondo l’articolo 68a LPP, non sono considerate un miglioramento delle prestazioni.

3

 Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).

Sezione 2 Contabilità e rendiconto

Art. 47Regolarità1

(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)2
1

 Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell’ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell’articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l’istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell’allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d’esercizio e dell’allegato. Esso contiene i dati dell’esercizio precedente.3

2

 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 264 nella versione del 1° gennaio 2014. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell’ambito della previdenza professionale.5

3

 L’allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d’esercizio. Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell’istituto di previdenza.

4

 Si applicano inoltre gli articoli 957a, 958 capoverso 3, 958c capoversi 1 e 2 nonché 958f del Codice delle obbligazioni6, relativi alla contabilità commerciale.7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
  4. Indirizzo per l’ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; www.verlagskv.ch
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4143).
  6. RS 220
  7. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Art. 48Valutazione1

(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono stabilite in base al calcolo attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 52e LPP.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Art. 48aSpese di amministrazione1

(art. 65 cpv. 3 LPP)
1

 Nel conto d’esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:

  1. a.

    le spese dell’amministrazione generale;

  2. b.

    le spese di amministrazione del patrimonio;

  3. c.

    le spese di marketing e pubblicitarie;

  4. d.

    le spese per l’attività di mediazione e brokeraggio;

  5. e.

    le spese per l’ufficio di revisione e per il perito in materia di previdenza professionale;

  6. f.

    le spese per le autorità di vigilanza.

2

 Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

3

 Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate, l’entità del corrispondente patrimonio investito deve figurare separatamente nell’allegato al conto annuale. Ogni singolo investimento recherà menzione dell’ISIN (International Securities Identification Number), dell’offerente, della denominazione del prodotto, della quantità e del valore di mercato al termine fissato. L’organo supremo analizza annualmente la ponderazione e decide in merito alla continuazione di questa politica d’investimento.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 2a Trasparenza

Art. 48bInformazione delle casse pensioni affiliate1

(art. 65a cpv. 4 LPP)
1

 Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

  1. a.

    l’ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischio e delle spese;

  2. b.

    la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a versare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.

2

 Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

  1. a.

    il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione;

  2. b.

    la chiave di ripartizione applicata in seno all’istituto collettivo;

  3. c.

    la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).

Art. 48cInformazione degli assicurati1

(art. 86b cpv. 2 LPP)
1

 Gli istituti collettivi devono indicare nell’allegato al conto annuale le informazioni di cui all’articolo 48b che li concernono.

2

 La commissione di previdenza comunica per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la cassa pensioni affiliata.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 48d1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 48eAccantonamenti e riserve di fluttuazione1

(art. 65b LPP)

L’istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della continuità.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Sezione 2b Integrità e lealtà dei responsabili

Art. 48fRequisiti dei membri dell’organo di gestione e degli amministratori di patrimoni1

(art. 51b cpv. 1 LPP)
1

 Le persone incaricate di gestire un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

2

 Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all’articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g–48l. Non sono considerate come amministrazione del patrimonio la manutenzione e la gestione di immobili.

3

 Per le società di persone e le persone giuridiche, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per i membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e per altre persone con funzioni decisionali.

4

 Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

  1. a.

    gli istituti di previdenza registrati secondo l’articolo 48 LPP;

  2. b.

    le fondazioni d’investimento secondo l’articolo 53g LPP;

  3. c.

    gli istituti d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP;

  4. d.

    le banche secondo la legge dell’8 novembre 19342 sulle banche;

  5. e.

    le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi);

  6. f.

    le direzioni dei fondi secondo l’articolo 32 LIsFi e i gestori di patrimoni collettivi secondo l’articolo 24 LIsFi;

  7. g.

    le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori; e

  8. h.

    gli intermediari finanziari attivi all’estero sottoposti alla vigilanza di un’autorità di vigilanza estera;

  9. i.

    i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza;

  10. j.

    le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di salariati che amministrano il patrimonio dell’istituto di previdenza della loro associazione.

5 a

7 …5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).
  2. RS 952.0
  3. RS 954.1
  4. RS 961.01
  5. Abrogati dall’all. 1 cifra II n. 7 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 48gVerifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili

(art. 51b cpv. 1 LPP)
1

 La verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del 10 e 22 giugno 20111 concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

2

 Gli avvicendamenti di personale nell’organo supremo, nell’organo di gestione, nell’amministrazione o nell’amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all’autorità di vigilanza competente. Quest’ultima può procedere a una verifica dell’integrità e della lealtà.

  1. RS 831.435.1

Art. 48hConflitti d’interesse

(art. 51b cpv. 2 LPP)
1

 Le persone esterne incaricate della gestione o dell’amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell’organo supremo dell’istituto.

2

 I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l’istituto conclude ai fini dell’attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l’istituto.

Art. 48iNegozi giuridici con persone vicine

(art. 51c LPP)
1

 In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L’aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

2

 Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.

Art. 48jAffari per conto proprio

(art. 53a lett. a LPP)

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell’interesse dell’istituto. In particolare, non sono autorizzate a:

  1. a.

    sfruttare la conoscenza di mandati dell’istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running);

  2. b.

    compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall’istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest’ultimo; è equiparata a un’operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;

  3. c.

    modificare la composizione dei depositi dell’istituto in assenza di un interesse economico di quest’ultimo.

Art. 48kCessione di vantaggi patrimoniali

(art. 53a lett. b LPP)
1

 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione patrimoniale di un istituto di previdenza devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l’importo. Devono cedere obbligatoriamente all’istituto tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell’esercizio della loro attività per l’istituto.

2

 Le persone o istituzioni esterne incaricate dell’intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all’istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l’accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Art. 48lObbligo di comunicare

(art. 51b cpv. 2, 52c cpv. 1 lett. b e 53a lett. b LPP)
1

 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell’amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d’interesse all’organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d’affari con l’istituto. I membri dell’organo supremo dichiarano i propri legami d’interesse all’ufficio di revisione.

2

 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione patrimoniale dell’istituto devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all’organo supremo in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all’articolo 48k.

Sezione 3 Investimento del patrimonio

Art. 49Definizione di patrimonio1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 Il patrimonio ai sensi degli articoli 50–59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

2

 I valori di riscatto dei contratti d’assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

Art. 49aResponsabilità gestionale e compiti dell’organo superiore1

(art. 51 cpv. 1 e 2, 53a e 71 cpv. 1 LPP)
1

 L’organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

2

 L’organo superiore ha in particolare i seguenti compiti:

  1. a.

    stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l’organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito;

  2. b.

    definisce le regole applicabili all’esercizio dei diritti d’azionista dell’istituto di previdenza;

  3. c.

    prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48f–48l.

  4. d.

    stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell’istituto di previdenza.

3

 Nell’emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 apr. 1996 (RU 1996 1494). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 50Sicurezza e ripartizione dei rischi1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 L’istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

2

 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati.2

3

 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.3

4

 L’istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell’allegato al conto annuale l’osservanza dei capoversi 1–3.4 Gli investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all’articolo 53 capoverso 5 lettera c.5

4bis

 Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d’investimento nell’ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell’allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l’osservanza dei capoversi 1 e 3 e l’osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.6

5

 Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un’estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l’autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l’investimento del patrimonio.7

6

 L’osservanza degli articoli 53–57 non esime dall’obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1–3. Questo non si applica agli investimenti secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.8

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 51Redditività

(art. 71 cpv. 1 LPP)

L’istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.

Art. 52Liquidità

(art. 71 cpv. 1 LPP)

L’istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d’assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.

Art. 53Investimenti autorizzati1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

  1. a.

    contanti;

  2. b.

    crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:

    1. 1.

      averi su conti correnti postali o conti bancari,

    2. 2.

      investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,

    3. 3.

      obbligazioni di cassa,

    4. 4.

      obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d’opzione),

    5. 5.

      obbligazioni garantite,

    6. 6.

      titoli ipotecari svizzeri,

    7. 7.

      riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,

    8. 8.

      valori di riscatto di contratti d’assicurazione collettiva,

    9. 9.

      nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell’indice;

  3. c.

    immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;

  4. d.

    partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;

  5. dbis.

    infrastrutture;

  6. dter.

    investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:

    1. [tab]

      1. hanno sede in Svizzera, e

    2. [tab]

      2. svolgono un’attività operativa in Svizzera;

  7. e.

    investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.

2

 Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l’articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l’articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.2

2bis

 Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.3

3

 I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:4

  1. a.

    i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;

  2. b.

    i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;

  3. c.

    i prestiti garantiti senior (senior secured loan).

4

 Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

5

 È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:5

  1. a.

    investimenti alternativi;

  2. b.

    investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;

  3. c.

    un investimento in un singolo immobile conformemente all’articolo 54b capoverso 2;

  4. d.

    investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l’intero patrimonio dell’istituto di previdenza;

  5. e.

    investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all’investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.

6

 La legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione, in particolare l’ordinanza FINMA del 27 agosto 20147 sugli investimenti collettivi, si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Alle operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente possono essere destinate le seguenti quote del patrimonio totale dell’istituto di previdenza:

  1. a.

    al massimo l’1 per cento per la gestione delle liquidità, in particolare per adempiere gli impegni derivanti da operazioni di copertura;

  2. b.

    al massimo il 3 per cento per al massimo 30 giorni civili per soddisfare il fabbisogno di liquidità derivante dalla copertura dei rischi di cambio.8

7

 Le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non devono esercitare effetti leva sistematici sul patrimonio totale.9

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
  2. Per. introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
  6. RS 951.31
  7. RS 951.312
  8. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 325).
  9. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 325).

Art. 53aInvestimenti a basso rischio1

(art. 19a LFLP)
1

 Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:

  1. a.

    contanti (franchi svizzeri);

  2. b.

    crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1–8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d’opzione.

2

 La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 54Limite d’investimento per debitore1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.

2

 Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:

  1. a.

    crediti nei confronti della Confederazione;

  2. b.

    crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;

  3. c.

    crediti in ragione di contratti d’assicurazione collettiva stipulati dall’istituto di previdenza con un istituto d’assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;

  4. d.

    crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.

3

 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 54aLimite per partecipazioni a società1

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Gli investimenti in partecipazioni secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 54bLimite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 Gli investimenti in immobili secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.

2

 Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.

3

 Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell’ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Art. 55Limiti per categoria1

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

  1. a.

    50 per cento:

    per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l’80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;

  2. b.

    50 per cento:

    per gli investimenti in azioni;

  3. c.

    30 per cento:

    per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all’estero;

  4. d.

    15 per cento:

    per gli investimenti alternativi;

  5. e.

    30 per cento:

    per gli investimenti in valute estere senza copertura dei rischi di cambio;

  6. f.

    10 per cento:

    per gli investimenti in infrastrutture;

  7. g.

    5 per cento:

    per gli investimenti di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettera dter.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 56Investimenti collettivi1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d’investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.2

2

 L’istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:

  1. a.

    gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l’articolo 53; e

  2. b.

    l’organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;

  3. c.

    i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell’investimento collettivo o della sua banca di deposito.

3

 Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:3

  1. a.

    gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure

  2. b.

    la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell’istituto di previdenza.

4

 Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 56aStrumenti finanziari derivati1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 L’istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all’articolo 53.

2

 La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

3

 Tutti gli obblighi dell’istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall’esercizio del diritto devono essere coperti.

4

 L’impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

5

 I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.2

6

 Per l’osservanza dell’obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell’investimento di base può causare, nel caso estremo, all’istituto di previdenza.

7

 Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 57Investimenti presso il datore di lavoro1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

2

 Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

3

 Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.2

4

 I crediti dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 58Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro12

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

2

 Valgono come garanzia:3

  1. a.

    la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 19344 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;

  2. b.

    i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell’immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest’ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.5

3

 In casi particolari, l’autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
  4. RS 952.0
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

Art. 58aObbligo di informare1

(art. 71 cpv. 1 LPP)
1

 Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l’istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

2

 Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell’articolo 57 capoversi 1 e 2, l’istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

3

 L’istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 59Applicabilità delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altri istituti della previdenza professionale1

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:

  1. a.

    alle fondazioni di previdenza di cui all’articolo 89a capoverso 6 del Codice civile2;

  2. b.

    al fondo di garanzia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 975).
  2. RS 210

Art. 601

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° apr. 2009, con effetto dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

Capitolo 5 Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile

Art. 60aAcquisto

(art. 1 cpv. 3 e 79b cpv. 1 LPP)
1

 Per il calcolo dell’acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1g).

2

 L’importo massimo della somma d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 13 novembre 19851 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d’interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

3

 Se un assicurato dispone di un avere di previdenza che rimane nel precedente istituto di previdenza o di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis LFLP, l’ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.2

4

 Se un assicurato che riscuote o ha riscosso prestazioni di vecchiaia successivamente riprende l’attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo grado d’occupazione, l’ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto dell’importo delle prestazioni di vecchiaia già riscosse.3

  1. RS 831.461.3
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  3. Introdotto dall’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 60bCasi speciali1

(art. 79b cpv. 2 LPP)
1

 Per le persone provenienti dall’estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l’istituto di previdenza deve permettere agli assicurati che non hanno ancora riscattato tutte le prestazioni regolamentari di procedere al riscatto.

2

 Il limite di riscatto giusta il capoverso 1 primo periodo non è applicabile se l’assicurato fa trasferire i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all’estero, a condizione che:

  1. a.

    il trasferimento sia effettuato direttamente da un sistema della previdenza professionale estero a un istituto di previdenza svizzero;

  2. b.

    l’istituto di previdenza svizzero permetta il trasferimento; e

  3. c.

    per il trasferimento l’assicurato non faccia valere nessuna deduzione dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4587).

Art. 60cSalario assicurabile e reddito assicurabile

(art. 79c LPP)
1

 Il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile fissato all’articolo 79c LPP si applica al complesso dei rapporti di previdenza dell’assicurato presso uno o più istituti di previdenza.

2

 Se l’assicurato ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all’AVS supera il decuplo dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare ogni istituto di previdenza su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi che vi sono assicurati. L’istituto di previdenza richiama l’attenzione dell’assicurato sul suo obbligo d’informare.

3

 Per gli assicurati che al 1° gennaio 2006 hanno compiuto i 50 anni, il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile per i rischi di decesso e d’invalidità giusta l’articolo 79c LPP non si applica ai rapporti di previdenza stabiliti prima di questa data.

Art. 60dAcquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni

(art. 79b cpv. 3 LPP)

Nei casi in cui il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni giusta l’articolo 30d capoverso 3 lettera a LPP non è più consentito, il regolamento dell’istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo.

Capitolo 6 Disposizioni speciali

Art. 60eEmolumento per compiti particolari12

1

 Nei casi di cui all’articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19693 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi.

  1. Originario art. 60b (RU 2005 5257).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
  3. RS 172.041.0

Art. 60ebisDiritto di ricorso dell’UFAS1

L’UFAS è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Capitolo 7 Disposizioni finali

Sezione 1 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 60fDiritto previgente: abrogazione1

1

 L’ordinanza del 7 dicembre 19872 sulle deroghe all’obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull’obbligo d’informazione degli organi dell’AVS/AI è abrogata.

2

 L’ordinanza del 17 febbraio 19883 sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza è abrogata.4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909). Originario art. 60c (RU 2005 5257).
  2. [RU 1988 97]
  3. [RU 1988 382]
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 61Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

…2

  1. [RU 1988 382]
  2. Le mod. possono essere consultate alla RU 1984 543.

Art. 621

  1. Abrogato dalla cifra IV n. 50 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 1a Disposizioni d’esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP

Art. 62a

1

 L’età ordinaria di pensionamento delle donne nella LAVS1 vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 cpv. 1 LPP).2

2

 Questa età di pensionamento è parimenti determinante per:

  1. a.

    il momento in cui è applicata l’aliquota minima di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ottobre 2003;

  2. b.

    il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ott. 2003);

  3. c.

    l’aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l’articolo 24 capoverso 2 LPP.

  1. RS 831.10
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 325).

Sezione 1b Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d’esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP

Art. 62bDiritto alla rendita per le donne nate nel 1942–1943

1

 Le donne nate nel 1942–1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all’assicurazione contro la disoccupazione.

2

 Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l’applicazione di un’aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.

3

 Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l’aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

Art. 62cAliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità per le donne:

Classe di età

Età ordinaria di pensionamento delle donne 

Aliquota minima di conversione per le donne

1942

64

7.20

1943

64

7.15

1944

64

7.10

1945

64

7.00

1946

64

6.95

1947

64

6.90

1948

64

6.85

1949

64

6.80

Sezione 1c Disposizione d’esecuzione della lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS

Art. 62d1

L’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 20212 della LAVS3 vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 325).
  2. RU 2023 92
  3. RS 831.10

Sezione 2 Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamentoper determinate classi di età

b. Prestazione di libero passaggio secondo l’art. 14 cpv. 4

c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d’invalidità

d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale

a. Adeguamento formale

b. Strategie d’investimento

c. Principio d’assicurazione

d. Età minima per il pensionamento

Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 2011

Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014

Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016

Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2017

Allegati

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).