Législation

Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

RS 954.1 · LIsFi · 77 articoli

Legge sugli istituti finanziari (RS 954.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (77 articoli)

Art. 1, Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari. 2 Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: a. i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1); b. i trustee (art. 17 cpv. 2); c. i gestori di patrimoni…

Art. 3, Carattere professionale

È svolta a titolo professionale ai sensi della presente legge l’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.…

Art. 4, Società madri e società del gruppo importanti

1 Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di…

Art. 5, Obbligo di autorizzazione

1 Gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione della FINMA. 2 Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l’autorizzazione. 3 So…

Art. 6, Concomitanza delle autorizzazioni

1 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di banca ai sensi della LBCR permette di esercitare anche l’attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di ges…

Art. 7, Condizioni di autorizzazione

1 Ottiene l’autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari. 2 Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i ge…

Art. 8, Mutamento dei fatti

1 L’istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’istituto finanziario deve otte…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).