Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)
RS 954.1 · LIsFi · 77 articoli
Legge sugli istituti finanziari (RS 954.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 32, modificato (RO 2024 53) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 39a, modificato (RO 2024 53) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 40, modificato (RO 2024 53) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 6, modificato (RO 2021 33) in vigore dal 01.08.2021
- Art. 41, modificato (RO 2021 33) in vigore dal 01.08.2021
- Art. 67, modificato (RO 2021 33) in vigore dal 01.08.2021
Estratto del testo (77 articoli)
1 La presente legge disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari. 2 Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità…
1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: a. i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1); b. i trustee (art. 17 cpv. 2); c. i gestori di patrimoni…
È svolta a titolo professionale ai sensi della presente legge l’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.…
1 Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di…
1 Gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione della FINMA. 2 Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l’autorizzazione. 3 So…
1 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di banca ai sensi della LBCR permette di esercitare anche l’attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di ges…
1 Ottiene l’autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari. 2 Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i ge…
1 L’istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’istituto finanziario deve otte…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
