Législation

Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

OPP 3RS 831.461.3In vigoreStato 01.01.202515 articoli

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    modificato: art. 7 · introdotto: art. 7a, 7b, 8
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  • RU 2023 506in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 3, 3a, 7
  • RU 2020 3755in vigore il 01.10.2020
    introdotto: art. 2a, 3a
  • RU 2008 4651in vigore il 01.01.2009
    modificato: art. 5
  • RU 2007 5177in vigore il 01.01.2008
    modificato: art. 7

10 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Forme di previdenza riconosciute1–5
  2. Sezione 2Trattamento fiscale6–8
  3. Sezione 2aConservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali8a–8b
  4. Sezione 3Entrata in vigore9
  5. Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 82 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP); visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA), ordina:

Sezione 1 Forme di previdenza riconosciute

Art. 1Forme di previdenza

1

 Ai sensi dell’articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

  1. a.

    il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione;

  2. b.

    la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

2

 Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d’invalidità1, che

  1. a.

    sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP; e

  2. b.

    sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

3

 Per convenzioni di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un’assicurazione di previdenza rischio.

4

 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all’amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

  1. Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326).

Art. 2Beneficiari

1

 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

  1. a.

    in caso di sopravvivenza, l’intestatario della previdenza;

  2. b.

    dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:

    1. 1.

      il coniuge superstite o il partner registrato superstite,

    2. 2.

      i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

    3. 3.

      i genitori;

    4. 4.

      i fratelli e le sorelle;

    5. 5.

      gli altri eredi.

2

 L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.1

3

 L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.2

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
  2. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

Art. 2aRiduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato1

1

 Nel proprio regolamento l’istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza.

2

 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 2.

  1. Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Art. 3Pagamento delle prestazioni

1

 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.1

2

 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

  1. a.

    l’intestatario beneficia d’una rendita intera d’invalidità dell’assicurazione federale per l’invalidità e il rischio d’invalidità non è assicurato;

  2. b.

    ...

  3. c.

    l’intestatario pone termine all’attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un’altra indipendente di genere diverso;

  4. d.

    l’istituto di previdenza è tenuto, giusta l’articolo 5 della legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

3

 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

  1. a.

    l’acquisto e la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio;

  2. b.

    l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso proprio;

  3. c.

    la restituzione di mutui ipotecari.3

4

 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.4

5

 I concetti di «proprietà d’abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell’ordinanza del 3 ottobre 19945 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.6

6

 Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.7

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  2. RS 831.42
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
  4. Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
  5. RS 831.411
  6. Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
  7. Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 3aTrasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza1

1

 L’intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

  1. a.

    utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;

  2. b.

    trasferisce il suo capitale di previdenza a un’altra forma riconosciuta di previdenza.

2

 Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.

3

 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.2

4

 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento.3

  1. Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 4Cessione, costituzione in pegno, compensazione

1

 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l’articolo 39 LPP.1

2

 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d’abitazione dell’assicurato è applicabile per analogia l’articolo 30b LPP2 o l’articolo 331d del Codice delle obbligazioni3 e gli articoli 8–10 dell’ordinanza del 3 ottobre 19944 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.5

3

 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall’intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest’ultimo dal giudice. Fatto salvo l’articolo 3, l’istituto dell’intestatario della previdenza deve versare l’importo da trasferire all’istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1.6

4

 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 20047 sull’unione domestica registrata).8

  1. Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
  2. RS 831.40
  3. RS 220
  4. RS 831.411
  5. Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3455).
  7. RS 211.231
  8. Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 5Investimenti1

1

 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 19342 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l’intermediazione di una siffatta banca.

2

 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche.

3

 Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità. Non sono ammessi gli investimenti in fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) e in investimenti collettivi di capitale esteri che non sono assoggettati a una vigilanza estera.4

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
  2. RS 952.0
  3. RS 831.441.1
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Sezione 2 Trattamento fiscale

Art. 6Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l’assoggettamento all’imposta, agli istituti di previdenza secondo l’articolo 80 LPP.

Art. 7Deduzione dei contributi

1

 I salariati e gli indipendenti possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nella misura seguente:1

  1. a.

    annualmente, fino all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP;

  2. b.

    annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP.

2

 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.2

3

 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.3

4

 Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può essere versato l’intero contributo.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).

Art. 7aDeducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto1

1

 I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1, contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:

  1. a.

    nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi nel loro caso;

  2. b.

    nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1; e

  3. c.

    nell’anno in cui effettuano il riscatto (anno di riscatto) versano interamente il contributo ammesso nel loro caso secondo l’articolo 7 capoverso 1.

2

 Nell’anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP.

3

 Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.

4

 Se l’intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.

5

 Per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 7 capoversi 2 e 3.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).

Art. 7bRichiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto1

1

 L’intestatario della previdenza deve presentare per scritto una richiesta di riscatto all’istituto della previdenza individuale vincolata indicando:

  1. a.

    l’ammontare del riscatto richiesto;

  2. b.

    gli anni per i quali si intende compensare lacune contributive e l’ammontare dei contributi da compensare;

  3. c.

    l’ammontare dei contributi eventualmente versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l’indicazione delle date di pagamento.

2

 Nella richiesta deve confermare di:

  1. a.

    aver versato la totalità del contributo di cui all’articolo 7 capoverso 1 nell’anno del riscatto, con l’indicazione dell’ammontare del contributo;

  2. b.

    aver percepito un reddito soggetto all’AVS negli anni in cui intende compensare lacune contributive;

  3. c.

    non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive;

  4. d.

    non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.

3

 Se le condizioni di cui all’articolo 7a sono soddisfatte, l’istituto della previdenza individuale vincolata approva l’accettazione del versamento dei contributi a titolo di riscatto.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).

Art. 8Obbligo d’attestazione

1

 Gli istituti d’assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

2

 In caso di riscatto, l’attestazione deve contenere anche i dati di cui all’articolo 7b capoverso 1 lettere a–c e la data del riscatto.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).

Sezione 2a Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali

Art. 8aIndicazione e conservazione dei dati previdenziali

1

 Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare:

  1. a.

    l’ammontare dei contributi versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento;

  2. b.

    l’ammontare dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l’importo delle lacune contributive compensate con i riscatti;

  3. c.

    la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.

2

 Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dallo scioglimento del rapporto di previdenza.

Art. 8bComunicazione dei dati previdenziali

In caso di trasferimento del capitale di previdenza ai sensi dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b, l’istituto trasferente deve comunicare al nuovo istituto l’ammontare annuo:

  1. a.

    dei contributi versati nei dieci anni precedenti secondo l’articolo 7 capoverso 1; e

  2. b.

    dei contributi versati nei dieci anni precedenti a titolo di riscatto, indicando le lacune contributive compensate con i medesimi.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 9

1

 La presente ordinanza, eccettuato l’articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

2

 L’articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).