Législation

Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

RS 951.312 · 116 articoli

Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA (RS 951.312) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (116 articoli)

Art. 1, Definizione

Per prestito di valori mobiliari s’intende l’atto giuridico con il quale la direzione di un fondo o una società di investimento a capitale variabile (SICAV) in qualità di mutuante trasferisce temporaneamente la proprietà…

Art. 2, Principi

1 La direzione del fondo o la SICAV può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto («principal»). 2 La direzione del fondo o la SICAV può altresì incaricare un intermediario di mettere a dis…

Art. 3, Mutuatari e intermediari ammessi

1 La direzione del fondo o la SICAV effettua le operazioni di prestito unicamente con mutuatari e intermediari di prim’ordine specializzati in questo tipo di operazioni e sottoposti alla vigilanza, co…

Art. 4, Valori mobiliari che possono essere oggetto di prestito

1 La direzione del fondo o la SICAV può dare in prestito ogni genere di valori mobiliari che siano negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico…

Art. 5, Condizioni e termini di disdetta

1 Ogni singola operazione e il contratto quadro standardizzato di prestito di valori mobiliari devono poter essere disdetti in ogni momento. 2 Se è stato convenuto un termine di disdetta, la sua durat…

Art. 6, Volume e durata

1 La direzione del fondo o la SICAV non può prestare più del 50 per cento di un genere che può essere oggetto di prestito se deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei v…

Art. 7, Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato

1 Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internazionali applicabili. 2 Nel contratto quadro standardizzato vanno menzionati i fondi in valori mobilia…

Art. 8, Obblighi particolari della banca depositaria

Nell’ambito dell’esecuzione dei prestiti di valori mobiliari la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi particolari: a. informare regolarmente la direzione del fondo o la SICA…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).