Législation

Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

RS 172.041.0In vigoreStato 29.01.201324 articoli

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  • RU 1978 2053in vigore il 01.01.2013
    modificato: art. 10, 13
  • RU 2010 3031in vigore il 01.01.2011
    introdotto: art. 14
  • RU 2008 5153in vigore il 01.01.2009
    modificato: art. 18
  • RU 2007 1075in vigore il 01.05.2007
    modificato: art. 1, 2, 4b, 8, 9, 14, 15, 16, 19 · abrogato: art. 12a, 17, 20 e 21
  • RU 1985 1697in vigore il 01.01.1986
    introdotto: art. 4a

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. I. Procedura di ricorso1–10
  2. II. Altre procedure11–13
  3. III. Tasse diverse di cancelleria14–18
  4. IIIa. Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti19–20 e 21
  5. IV. Disposizioni finali22–23

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa («legge»), ordina:

I. Procedura di ricorso

Art. 1Spese processuali1

Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:

  1. a.

    la tassa di decisione giusta l’articolo 63 capoverso 4bis della legge;

  2. b.

    gli sborsi giusta l’articolo 4;

  3. c.

    le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

Art. 2Tassa di decisione1

1

 Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.

2

 Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:

Valore litigioso in franchi

Tassa in franchi

0–     10 000

100–  4 000

10 000–     20 000

500–  5 000

20 000–     50 000

1 000–  6 000

50 000–   100 000

1 500–  7 000

100 000–   200 000

2 000–  8 000

200 000–   500 000

3 000–12 000

500 000–1 000 000

5 000–20 000

1 000 000–5 000 000

7 000–40 000

oltre  5 000 000

15 000–50 000

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

Art. 4Sborsi

1

 Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all’assunzione delle prove.

2

 Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.

3

 Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.

Art. 4aCondono di spese processuali1

Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381).

Le spese processuali possono, conformemente all’articolo 63 capoverso 1 della legge, essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del patrocinio gratuito previsto nell’articolo 65 della legge qualora:

  1. a.

    un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole all’autorità di ricorso;

  2. b.

    per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1697).

Art. 4bSpese per le cause prive di oggetto1

1

 Se una causa diviene priva d’oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa.

2

 Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

  1. Introdotto dal n. 2 dell’all. n. 3 dell’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la proedura delle commisioni federali di ricorso e di arbitrato (RU 1993 879). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

Art. 5Anticipazione delle spese

1

 L’anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell’articolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell’articolo 33 capoverso 2.

2

 Sono reputati relativamente elevati a tenore dell’articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250.

3

 L’autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l’anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l’avanzo eventuale.

Art. 6Spese processuali dell’autorità inferiore

1

 Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità amministrative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell’autorità di ricorso.

2

 L’autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle autorità inferiori e accredita proporzionalmente quest’ultime delle spese processuali corrispondenti.

3

 Ove l’autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese processuali giusta l’articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.

Art. 7Pluralità di parti

Salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest’ultime per aliquote uguali.

Art. 8Spese ripetibili

1

 La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’autorità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.

2

 Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 20061 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.2

3

e 4 …3

5

 Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre autorità ricorrenti non danno diritto all’indennità.

6

 Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.

7

 L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.4

  1. [RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
  3. Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

Art. 9Assistenza giudiziaria1

[RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2).

Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

Art. 10Ricorsi speciali1

Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).

II. Altre procedure

Art. 11Procedura di revisione

1

 Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revisione di una decisione di ricorso.

2

 La parte che ha pagato le spese processuali addossatele nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.

3

 Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.

Art. 12Procedure d’opposizione e d’arbitrato

Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sulle opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.

Art. 13Spese processuali per altre decisioni

1

 Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applica-bile per materia.1

2

 Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti:

  1. a.

    una tassa di giustizia:

    1. 1.

      da 100 a 3000 franchi; o

    2. 2.

      da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario;

  2. b.

    se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti;

  3. c.

    l’anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all’assunzione delle prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l’articolo 7 sono applicabili per analogia.

3

 L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).

III. Tasse diverse di cancelleria

Art. 14Riproduzione di atti scritti1

1

 La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:

  1. a.

    20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3;

  2. b.

    2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.

2

 Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l’articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l’articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.

3

 La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
  2. RS 172.021.2
  3. Introdotto dall’art. 14 dell’O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3031).

Art. 15Esame degli atti di una causa liquidata1

La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

Art. 16Ricerche1

La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz’ora; ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

Art. 18Legalizzazioni e attestazioni1

La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 20. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13.

  1. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 29 ott. 2008 sull’organizzazione della Cancelleria federale, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5153).

IIIa. Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Art. 191

RS 172.041.1

Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

IV. Disposizioni finali

Art. 22

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell’articolo 81 della legge.

Art. 23

1

 All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 19661 concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.

2

 La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 19492 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.

3

…3

  1. [RU 1966 931]
  2. RS 510.30. Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è abrogato.
  3. La mod. può essere consultata alla RU 1969 777.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 29.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).