L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001, decreta:
Capitolo 1 Statuto e organizzazione
Sezione 1 Statuto
1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2 In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3 È dotato di 50–70 posti di giudice.
4 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5 Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l’Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale amministrativo federale è indipendente e sottostà al solo diritto.
1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale amministrativo federale.
2 L’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale.
3 Il Tribunale amministrativo federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.
1 La sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo.
2 Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna.
3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istituzione del Tribunale amministrativo federale.2
- Nuovo testo giusta l’art. 2 dell’O del 1° mar. 2006 sull’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale nonché sull’entrata in vigore integrale della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1069).
- Introdotto dall’all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
Sezione 2 Giudici
1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale.
2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
Art. 6Incompatibilità
1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione.
2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità, né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.
3 I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero. né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.
4 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.
Art. 7Altre attività
I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l’autorizzazione di quest’ultimo.
Art. 8Incompatibilità personale
1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale amministrativo federale:
- a.
i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
- b.
i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
- c.
i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
- d.
gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.
Art. 9Durata della carica
1 I giudici stanno in carica sei anni.
2 I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.1
3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2012 (Innalzamento dell’età massima dei giudici), in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5647; FF 2011 7975, 7993).
L’Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:
- a.
intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
- b.
ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.
2 Il giuramento è prestato dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presidente del Tribunale.
3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.
- Abrogato dall’all. n. 4 della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497, 6537).
Art. 13Grado d’occupazione e statuto giuridico
1 I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.
2 Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.
3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.
Sezione 3 Organizzazione e amministrazione
Il Tribunale amministrativo federale determina la sua organizzazione e amministrazione.
1 L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:
- a.
il presidente del Tribunale;
- b.
il vicepresidente del Tribunale.
2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 18). Rappresenta il Tribunale verso l’esterno.
4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
1 Alla Corte plenaria competono:
- a.
l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
- b.
le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- c.
le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
- d.
l’adozione del rapporto di gestione;
- e.
la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
- f.
la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- g.
l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- h.
le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
- i.
altri compiti attribuitile per legge.
2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
Art. 17Conferenza dei presidenti
1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce autonomamente.
2 La Conferenza dei presidenti è competente per:
- a.
emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze;
- b.
coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l’articolo 25;
- c.
esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione.
Art. 18Commissione amministrativa
1 La Commissione amministrativa è composta:
- a.
del presidente del Tribunale;
- b.
del vicepresidente del Tribunale;
- c.
di altri tre giudici al massimo.
2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.
3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.
4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. È competente per:
- a.
adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;
- b.
decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità;
- c.
assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;
- d.
approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
- e.
assicurare un’adeguata formazione continua del personale;
- f.
autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale;
- g.
svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.
1 Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica.
2 Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali.
3 Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.
Art. 20Presidenza delle corti
1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni.
2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.
1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).
2 Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o dell’uniformità della giurisprudenza.
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
3 L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 31–36 o 45–48.
1 Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa:
- a.
lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
- b.
la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili.
2 Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:
- a.
l’articolo 111 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo;
- abis.
l’articolo 64abis capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione;
- b.
la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili;
- c.
le leggi federali in materia di assicurazioni sociali;
- d.
l’articolo 108dbis capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione. 4
- RS 142.31
- RS 142.20
- RS 142.20
- Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 24Ripartizione delle cause
Il Tribunale amministrativo federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia e la composizione dei collegi giudicanti.
Art. 25Modifica della giurisprudenza e precedenti
1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.
2 Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.
3 Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.
1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.
2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale amministrativo federale.
3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
Art. 27Amministrazione
1 Il Tribunale amministrativo federale gode di autonomia amministrativa.
2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.
3 Tiene una contabilità propria.
1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale.
2 Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica.
3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.
- Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).
- RS 173.110
Art. 27bProtezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica1
1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
- Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).
- RS 172.010
Art. 28Segretariato generale
Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici e le segreterie permanenti delle commissioni federali di stima.1 Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
1 Il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.
2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.
3 Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione.
4 Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale può prevedere un accreditamento.
Art. 30Principio di trasparenza
1 La legge del 17 dicembre 20041 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale amministrativo federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sulle commissioni federali di stima secondo la legge federale del 20 giugno 19302 sull’espropriazione.
2 Il Tribunale amministrativo federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.
- RS 152.3
- RS 711
Capitolo 2 Competenze
Sezione 1 Ricorso
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa (PA).
- RS 172.021
1 Il ricorso è inammissibile contro:
- a.
le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
- b.
le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
- c.
le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
- d.
- e.
le decisioni nel settore dell’energia nucleare concernenti:
- 1.
le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
- 2.
l’approvazione del programma di smaltimento,
- 3.
la chiusura di depositi geologici in profondità,
- 4.
la prova dello smaltimento;
- f.
le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
- g.
le decisioni dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
- h.
le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
- i.
le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
- j.
le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2 Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
- a.
le decisioni che, in virtù di un’altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un’autorità ai sensi dell’articolo 33 lettere c–f;
- b.
le decisioni che, in virtù di un’altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un’autorità cantonale.
Art. 33Autorità inferiori
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
- a.
del Consiglio federale e degli organi dell’Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell’autorizzazione a procedere penalmente;
- b.
del Consiglio federale concernenti:
- 1.
la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 20031 sulla Banca nazionale,
- 2.
la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l’approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
- 3.
il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 20153 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
- 4.
il divieto di determinate attività secondo la LAIn4,
- 4bis.
il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
- 4ter.
il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 20245 che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
- 5.
la revoca di un membro del Consiglio d’istituto dell’Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 20116 sull’Istituto federale di metrologia,
- 6.
la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l’approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 20057 sui revisori,
- 7.
la revoca di un membro del Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici,
- 8.
la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell’istituto secondo la legge del 16 giugno 20179 sui fondi di compensazione,
- 9.
la revoca di un membro del consiglio d’Istituto dell’Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201810 sull’Istituto svizzero di diritto comparato,
- 10.
la revoca di un membro del consiglio d’amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l’approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d’amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie;
- c.
del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
- cbis.
del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
- cter.
dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall’Assemblea federale plenaria;
- cquater.
del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
- cquinquies.
dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
- d.
della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell’Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
- e.
degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
- f.
delle commissioni federali;
- g.
dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
- h.
delle autorità o organizzazioni indipendenti dall’Amministrazione federale che decidono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
- i.
delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
- RS 951.11
- RS 956.1
- RS 196.1
- RS 121
- RS 122.1
- RS 941.27
- RS 221.302
- RS 812.21
- RS 830.2
- RS 425.1
- RS 742.101
- Abrogato dalla cifra II della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
Sezione 2 Azione
Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:
- a.
le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell’articolo 33 lettera h;
- b.
- c.
le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell’utile;
- d.
le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 18 dicembre 20151 sui valori patrimoniali di provenienza illecita.
- RS 196.1
L’azione è inammissibile se un’altra legge federale deferisce la controversia a una delle autorità menzionate nell’articolo 33.
Sezione 3 Divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria a livello nazionale
1 Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giudica le divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni.
2 I terzi non possono partecipare alla procedura.
Sezione 4 Autorizzazione di misure di acquisizione del Servizio delle attività informative
Il Tribunale amministrativo federale decide in merito all’autorizzazione di misure di acquisizione secondo la LAIn1.
- RS 121
Capitolo 3 Procedura
Sezione 1 Disposizioni generali
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA1, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
- RS 172.021
Le disposizioni della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale concernenti la ricusazione si applicano per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
- RS 173.110
Art. 39Giudice dell’istruzione
1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2 Procede all’audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all’interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.
3 Le decisioni del giudice dell’istruzione non sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell’istruzione ordina un dibattimento pubblico:
- a.
- b.
qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.2
2 Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi.
3 Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l’interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse.
- RS 0.101
- Nella versione francese della L, il cpv. 1 non comporta nessuna struttura.
1 Di regola, il Tribunale amministrativo federale giudica mediante circolazione degli atti.
2 Delibera oralmente se:
- a.
il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede;
- b.
una corte pronuncia nella composizione di cinque membri e non è raggiunta l’unanimità.
3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera b, la deliberazione orale è pubblica se il presidente della corte lo ordina o se un giudice lo chiede.
Art. 42Pronuncia della sentenza
Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione.
Art. 43Esecuzione viziata
In caso di esecuzione viziata di sentenze del Tribunale amministrativo federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia pecuniaria può essere interposto ricorso dinanzi al Consiglio federale. Quest’ultimo adotta le misure necessarie.
Sezione 2 Disposizioni particolari per i procedimenti promossi mediante azione
1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3–73 e 79–85 della legge del 4 dicembre 19471 di procedura civile federale.
2 Il Tribunale amministrativo federale accerta d’ufficio i fatti.
3 Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63–65 PA2.3
- RS 273
- RS 172.021
- Introdotto dall’all. n. 2 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 275; FF 2010 2871).
Capitolo 4 Revisione, interpretazione e rettifica
Sezione 1 Revisione
Gli articoli 121–128 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.
- RS 173.110
Art. 46Rapporto con il ricorso
Le censure che avrebbero potuto essere sollevate in un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale non possono essere fatte valere in una domanda di revisione.
Art. 47Domanda di revisione
Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l’articolo 67 capoverso 3 PA1.
- RS 172.021
Sezione 2 Interpretazione e rettifica
1 L’articolo 129 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale si applica per analogia all’interpretazione e alla rettifica delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.
2 Dall’interpretazione o dalla rettifica decorre nuovamente un eventuale termine di ricorso.
- RS 173.110
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 49Modifica del diritto vigente
1 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
2 L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.
Art. 50Coordinamento con la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (nuova legge sulle dogane)1
- RS 631.0
- La mod. può essere consultata alla RU 2006 2197.
Art. 51Coordinamento con il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, art. 3 n. 7 (art. 182 cpv. 2 della LF del 14 dic. 1990 sull’imposta federale diretta, LIFD)12
- RS 362
- RS 642.11
- La mod. può essere consultata alla RU 2006 2197.
Art. 52Coordinamento con la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (nuova LSA)1
- RS 961.01
- La mod. può essere consultata alla RU 2006 2197.
Art. 53Disposizioni transitorie
1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
2 Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d’arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.
Art. 54Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20071
- Art. 1 lett. b dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 1069).
Allegati
- Modifica del diritto vigente
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