L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 2018, decreta:
Sezione 1: Istituto e scopo
Art. 1Nome, forma giuridica e sede
1 La Confederazione gestisce l’«Istituto svizzero di diritto comparato» (Istituto) in forma di istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, ma privo di contabilità propria.
2 L’Istituto è iscritto nel registro di commercio.
3 Ha sede a Ecublens (VD), nel campus dell’Università di Losanna.
Art. 2Scopo e statuto
1 L’Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale.
2 È un centro di ricerca ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
- RS 420.1
Sezione 2: Compiti e indipendenza
1 L’Istituto ha i seguenti compiti:
- a.
predispone per le autorità federali i documenti e gli studi necessari all’elaborazione di atti normativi e alla conclusione di trattati internazionali;
- b.
partecipa agli sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto;
- c.
fornisce informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali;
- d.
conduce ricerche scientifiche proprie, sostiene e coordina progetti di ricerca nelle scuole universitarie svizzere e offre ai ricercatori in Svizzera un adeguato centro di ricerca.
2 Gestisce una biblioteca specializzata e una documentazione sul diritto estero e sul diritto internazionale.
3 Il Consiglio federale può assegnare ulteriori compiti all’Istituto, sempre che siano correlati ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e non ne pregiudichino l’adempimento.
Art. 4Collaborazione con le facoltà di diritto e con altre istituzioni
Per adempiere i suoi compiti, l’Istituto collabora con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche delle scuole universitarie svizzere, nonché con altre istituzioni, organizzazioni e biblioteche in Svizzera e all’estero.
Art. 5Indipendenza scientifica
L’indipendenza scientifica dell’Istituto è garantita. Sotto questo profilo l’Istituto non sottostà alle direttive né del Consiglio federale né del Dipartimento competente.
Sezione 3: Organizzazione
Art. 6Organi dell’Istituto
Gli organi dell’Istituto sono:
- a.
- b.
Art. 7Consiglio d’Istituto: funzione, composizione, nomina e organizzazione
1 Il consiglio d’Istituto è l’organo direttivo supremo dell’Istituto.
2 Esso si compone di al massimo nove membri, rappresentanti segnatamente la formazione e la ricerca, le autorità giudiziarie e l’Amministrazione federale; un membro rappresenta il Cantone d’ubicazione.
3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’Istituto e ne designa il presidente.
4 I candidati alla nomina nel consiglio d’Istituto devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.
5 La durata del mandato è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può rieleggere i membri per due volte. Può destituirli in qualsiasi momento dall’incarico per motivi gravi.
6 Il direttore dell’Istituto partecipa alle sedute del consiglio d’Istituto con voto consultivo; possono essere chiamati a partecipare altri collaboratori dell’Istituto.
Art. 8Consiglio d’Istituto: condizioni contrattuali e obblighi dei membri
1 Il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’Istituto. Il rapporto contrattuale tra i membri del consiglio d’Istituto e l’Istituto sottostà al diritto pubblico. In via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni1.
2 I membri del consiglio d’Istituto adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’Istituto.
3 Sono tenuti a serbare il segreto d’ufficio sia durante il mandato sia dopo la sua cessazione.
4 I membri comunicano senza indugio al consiglio d’Istituto eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’Istituto ne informa il Consiglio federale nell’ambito del rapporto annuale.
5 Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’Istituto e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’Istituto chiede al Consiglio federale di revocarlo.
- RS 220
Art. 9Consiglio d’Istituto: compiti
Il consiglio d’Istituto ha i seguenti compiti:
- a.
provvede all’attuazione degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sull’adempimento degli stessi;
- b.
pianifica e determina nelle linee fondamentali l’attività dell’Istituto e ne definisce il programma di ricerca e di lavoro;
- c.
decide se accettare importanti mandati di ricerca;
- d.
prende i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi dell’Istituto e prevenire conflitti di interessi;
- e.
emana il regolamento d’organizzazione;
- f.
emana un regolamento sull’accettazione di mezzi finanziari di terzi;
- g.
fissa le condizioni generali per la prestazione di servizi;
- h.
sottopone il rapporto annuale al Consiglio federale per approvazione e chiede il discarico; il rapporto annuale illustra gli sviluppi organizzativi e operativi nonché i cambiamenti nelle relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’Istituto;
- i.
decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale;
- j.
decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- k.
fissa i principi relativi agli acquisti della biblioteca;
- l.
esercita la vigilanza sulla direzione;
- m.
provvede a istituire sistemi adeguati di controllo interno e di gestione dei rischi.
Art. 10Comitato scientifico
1 Il consiglio d’Istituto può istituire un comitato scientifico con funzione consultiva che assista la direzione nelle questioni scientifiche.
2 Nel comitato scientifico sono rappresentate, per quanto possibile, tutte le facoltà svizzere di diritto; vi sono rappresentate anche facoltà estere di diritto.
3 Il regolamento interno del comitato scientifico richiede l’approvazione del consiglio d’Istituto.
Art. 11Direzione: funzione e composizione
1 La direzione è l’organo operativo dell’Istituto.
2 Essa si compone di un direttore e di al massimo due direttori supplenti.
Art. 12Direzione: compiti
La direzione ha i compiti seguenti:
- a.
- b.
emana decisioni, in particolare sugli emolumenti;
- c.
elabora le basi per le decisioni del consiglio d’Istituto e prepara gli affari del comitato scientifico; sottopone al consiglio d’Istituto le proposte di nomina dei membri del comitato scientifico;
- d.
riferisce almeno una volta all’anno al consiglio d’Istituto e lo informa senza indugio in caso di avvenimenti particolari;
- e.
rappresenta l’Istituto verso l’esterno;
- f.
decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell’Istituto; è fatto salvo l’articolo 9 lettere i e j;
- g.
adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
Sezione 4: Personale
Art. 13Condizioni d’impiego
RS 172.220.1Ai membri della direzione e al personale rimanente si applica la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers).
I membri della direzione e il personale rimanente sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a–32m LPers1.
- RS 172.220.1
Sezione 5: Finanziamento ed emolumenti, beni mobili e immobili
Art. 15Finanziamento dell’esercizio
Le spese d’esercizio dell’Istituto sono a carico della Confederazione.
Art. 16Mezzi finanziari di terzi
1 L’Istituto può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi, purché ciò sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi compiti e i suoi obiettivi.
2 Sono mezzi finanziari di terzi in particolare:
- a.
- b.
i contributi da programmi di ricerca.
1 Il Consiglio federale emana per l’Istituto un’ordinanza sugli emolumenti conformemente all’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Prevede emolumenti ridotti per la fornitura di informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali.
3 Per le organizzazioni internazionali l’emolumento può essere ridotto se il parere giuridico è d’interesse pubblico.
- RS 172.010
1 La Confederazione concede all’Istituto l’usufrutto dei beni mobili di cui questo è in possesso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, in particolare le biblioteche e le loro installazioni.
2 Può concedere all’Istituto l’usufrutto di altri beni mobili.
3 I beni mobili acquisiti in seguito dall’Istituto sono per legge di proprietà della Confederazione. L’Istituto li riceve in usufrutto dalla Confederazione.
4 L’Istituto assicura i beni mobili affidatigli dalla Confederazione o da terzi soltanto se previsto da un contratto con la Confederazione. La Confederazione può assumere la copertura dei rischi per i beni mobili affidati all’Istituto da essa stessa o da terzi.
5 I dettagli relativi all’usufrutto e gli obblighi assicurativi sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’Istituto.
6 Il fondo di documentazione di cui l’Istituto è in possesso in virtù della Convenzione del 1° luglio 19971 tra l’Istituto e la Fondazione Jean Monnet pour l’Europe e facente parte del Centro di documentazione europeo, resta di proprietà della Fondazione.
- Il testo della Conv. può essere consultato presso l’Istituto.
1 L’Istituto utilizza l’immobile messogli a disposizione dal Cantone di Vaud in virtù della Convenzione del 15 agosto 19791 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e del Protocollo aggiuntivo del 14 maggio/5 giugno 19972, di cui il Cantone assicura la manutenzione.
2 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può versare un contributo adeguato a un eventuale ampliamento dell’immobile. Il contributo non può eccedere il 50 per cento dei relativi costi.
- Il testo della Conv. può essere consultato presso l’Istituto.
- Il testo del Prot. aggiuntivo può essere consultato presso l’Istituto.
Sezione 6: Salvaguardia degli interessi della Confederazione
Art. 20Obiettivi strategici
Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’Istituto nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 3 e nel rispetto dell’indipendenza scientifica dell’Istituto.
Art. 21Vigilanza della Confederazione
1 Fatta salva la sua indipendenza scientifica, l’Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. Quest’ultimo esercita la vigilanza in particolare:
- a.
nominando e revocando i membri e il presidente del consiglio d’Istituto;
- b.
approvando il rapporto annuale e dando discarico al consiglio d’Istituto;
- c.
approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;
- d.
controllando il rispetto della presente legge e l’uso appropriato dei mezzi finanziari e riferendo in merito all’Assemblea federale nell’ambito del consuntivo.
2 Per assolvere il suo compito di vigilanza, il Consiglio federale ha il diritto di visionare tutti i documenti relativi all’attività dell’Istituto e di richiedere in qualsiasi momento informazioni sulle sue attività.
Sezione 7: Prestazioni commerciali
1 L’Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:
- a.
sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
- b.
non pregiudicano l’adempimento dei suoi compiti; e
- c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Esso può in particolare redigere pareri giuridici.
3 Per le sue prestazioni commerciali, l’Istituto fissa prezzi che consentono almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.
4 Per quanto riguarda le sue prestazioni commerciali, l’Istituto ha gli stessi diritti e obblighi degli offerenti privati.
5 L’Istituto è soggetto a imposizione per gli utili risultanti dalle prestazioni commerciali.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 23Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 La legge federale del 6 ottobre 19781 sull’Istituto svizzero di diritto comparato è abrogata.
- [RU 1979 56, 1997 896, 2006 2197 all. n. 40]
- La mod. può essere consultata alla RU 2019 3199.
Art. 24Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF del 9 ott. 2019.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2020