Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer)
RS 812.21 · LATer · 141 articoli
Legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 86, modificato (RO 2024 534) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 41, modificato (RO 2024 534) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 35, modificato (RO 2024 534) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 33a, modificato (RO 2024 534) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 36, modificato (RO 2024 534) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 14, modificato (RO 2023 630) in vigore dal 01.01.2024
Cosa si sta preparando
Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:
- Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b
- Modifica della legge sui prodotti chimici (LPChim) e della legge sugli agenti terapeutici (LATer)
Estratto del testo (141 articoli)
1 La presente legge, nell’intento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci. 2 S…
1 La presente legge si applica: a. al trattamento di medicamenti e dispositivi medici (agenti terapeutici); b. agli stupefacenti ai sensi della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup), per qu…
1 Per gli agenti terapeutici che contengono o sono costituiti da tessuti o cellule umani devitalizzati o loro derivati, il Consiglio federale stabilisce requisiti concernenti la donazione, il p…
1 Chi tratta agenti terapeutici deve prendere tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza e della tecnica affinché la salute delle persone e degli animali non sia messa in pericolo. 2 Nel caso di me…
1 Ai sensi della presente legge si intende per: a. medicamenti: a bis medicamenti con menzione dell’indicazione: a ter medicamenti della medicina complementare con menzione dell’indicazione: a quater medicamenti della med…
1 Necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto chi: a. fabbrica medicamenti; b. aggiunge medicamenti ai foraggi. 2 Il Consiglio federale regola le eccezioni all’obbligo di autorizzazione. Può in p…
1 L’autorizzazione è rilasciata se: a. le condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda sono adempiute; b. esiste un adeguato sistema di garanzia della qualità. 2 L’autorità competente verifica, per mezzo…
1 I medicamenti e le sostanze ausiliarie farmaceutiche la cui fabbricazione è soggetta ad autorizzazione devono essere fabbricati nel rispetto delle norme riconosciute della Buona prassi di fabbr…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
