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Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

CEDURS 0.101In vigoreStato 16.09.202259 articoli

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  • RU 2009 3067in vigore il 01.06.2010
    modificato: art. 24, 25, 26, 28, 38, 39, 46 · introdotto: art. 27

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Indice
  1. Titolo I: Diritti e libertà2–18
  2. Titolo II: Corte europea dei diritti dell’uomo19–51
  3. Titolo III: Disposizioni diverse52–59

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa, considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, proclamata dall’As­semblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applica­zione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; considerato che il fine del consiglio dell’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salva­guar­dia e lo sviluppo dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costitui­scono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si appellano; risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di pre­minenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia col­lettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale; affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo istituita dalla presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizio­ne i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I: Diritti e libertà

Art. 2Diritto alla vita

1.  Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere inten­zionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pro­nunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2.  La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando deri­vasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

  1. a)

    per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

  2. b)

    per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona le­galmente detenuta;

  3. c)

    per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurre­zione.

Art. 3Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degra­danti.

Art. 4Divieto di schiavitù e lavori forzati

1.  Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

2.  Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3.  Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

  1. a)

    ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condi­zioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di li­bertà condizionata;

  2. b)

    ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro ser­vizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

  3. c)

    ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

  4. d)

    ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Art. 5Diritto alla libertà e alla sicurezza

1.  Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

  1. a)

    se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale com­­petente;

  2. b)

    se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un prov­ve­dimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’ese­cuzione di un obbligo imposto dalla legge;

  3. c)

    se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giu­di­ziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

  4. d)

    se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’au­torità competente;

  5. e)

    se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la pro­pa­gazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

  6. f)

    se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per im­pe­dirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2.  Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lin­gua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3.  Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

4.  Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indi­rizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla le­galità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5.  Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposi­zioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Art. 6Diritto ad un processo equo

1.  Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragione­vole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’or­dine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esi­gono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali cir­costanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2.  Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua col­pevolezza non sia stata legalmente accertata.

3.  Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

  1. a)

    essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui com­pren­sibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa ele­vata a suo carico;

  2. b)

    disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua di­fesa;

  3. c)

    difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratui­tamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giusti­zia;

  4. d)

    interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convoca­zione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei te­sti­moni a carico;

  5. e)

    farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.

Art. 7Nessuna pena senza legge

1.  Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2.  Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una per­sona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu com­messa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Art. 8Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domi­cilio e della sua corrispondenza.

2.  Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 9Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1.  Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2.  La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Art. 10Libertà di espressione

1.  Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza inge­renza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizza­zione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2.  L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sot­toposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la prote­zione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Art. 11Libertà di riunione ed associazione

1.  Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associa­zione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2.  L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società demo­cratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’eserci­zio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’ammi­nistrazione dello Stato.

Art. 12Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.

Art. 13Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Art. 14Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazio­nale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Art. 15Deroga in caso di emergenze

1.  In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2.  La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (para­grafo 1) e 7.

3.  Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Art. 16Restrizione all’attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stra­nieri.

Art. 17Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o com­piere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella pre­sente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Art. 18Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

Titolo II: Corte europea dei diritti dell’uomo

Art. 19Istituzione della Corte

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

Art. 20Numero dei giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti con­traenti.

Art. 21Condizioni per l’esercizio delle funzioni1

1.  I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requi­siti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.

2.  I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22.

3.  I giudici siedono in Corte a titolo individuale.

4.  Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompa­tibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

  1. Aggiornato dall’art. 2 par. 1 e 2 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall’AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Art. 22Elezione dei giudici

1.  I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.

Abrogato dall’art. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, con effetto dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

2.  …

Art. 23Durata del mandato e revoca1

1.  I giudici vengono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2.  I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

3.  Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 6 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005 (RU 2009 3067; FF 2005 1913). Aggiornato dall’art. 2 par. 3 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall’AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Art. 24Cancelleria e relatori1

1.  La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni e organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.

2.  Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

  1. Originario art. 25. Nuovo testo giusta l’art. 4 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 25Assemblea plenaria della Corte12

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

  1. a)

    elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presi­denti: possono essere rieletti;

  2. b)

    istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;

  3. c)

    elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;

  4. d)

    adotta il regolamento della Corte;

  5. e)

    elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;

  6. f)

    presenta l’istanza di cui al paragrafo 2 dell’articolo 26.

  1. Originario art. 26.
  2. Nuovo testo giusta l’art. 5 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 26Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata1

1.  Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice unico, in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici e in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.

2.  Su istanza dell’Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, mediante decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici delle sezioni.

3.  Un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l’Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è stato eletto.

4.  Il giudice eletto a titolo di un’Alta Parte contraente parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra quelle figuranti su una lista previamente presentata da tale Parte.

5.  Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla sezione allargata in virtù dell’articolo 43, non può sedere nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dell’Alta Parte interessata.

  1. Originario art. 27. Nuovo testo giusta l’art. 6 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 27Competenza dei giudici unici1

1.  Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.

2.  La decisione è definitiva.

3.  Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una sezione per ulteriore esame.

  1. Introdotto dall’art. 7 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 28Competenza dei comitati1

1.  Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 può, con voto unanime:

  1. a)

    dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; o

  2. b)

    dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

2.  Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3.  Se il giudice eletto a titolo dell’Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia contestato l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1.b.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 8 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 29Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

Nuovo testo giusta l’art. 9 cpv. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

1.  Se non viene presa alcuna decisione in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in virtù dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.

Per. introdotto dall’art. 9 cpv. 2 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

2.  Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali pre­sentati in virtù dell’articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.

Abrogato dall’art. 9 cpv. 3 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, con effetto dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

3.  …

Art. 30Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Locuzione abrogata dall’art. 3 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall’AF il 18 mar. 2016, con effetto per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedente­mente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata ... .

Art. 31Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

  1. a)

    si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo 33 o dell’articolo 34 al­lorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell’articolo 43;

  2. b)

    si pronuncia sulle questioni per le quali il Comitato dei Ministri ha adito la Corte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 4; e

  3. c)

    esamina le richieste di parere presentate in virtù dell’articolo 47.

Art. 32Competenza della Corte

Aggiornato dall’art. 11 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

1.  La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpre­tazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2.  In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

Art. 33Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta viola­zione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Alta Parte contraente.

Art. 34Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organiz­zazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.

Art. 35Criteri di ricevibilità

Nuova locuzione giusta l’art. 4 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall’AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° feb. 2022 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

1.  Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale gene­ralmente riconosciuti, ed entro un periodo di quattro mesi dalla data della decisione interna definitiva.

2.  La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 quando:

  1. a)

    è anonimo, o

  2. b)

    è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di com­posizione e non contiene fatti nuovi.

3.  La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 qualora:

  1. a)

    lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo; o

  2. b)

    il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l’esame del merito del ricorso ...1.

4.  La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può pro­cedere in tal senso in ogni fase della procedura.

  1. Locuzione abrogata dall’art. 5 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall’AF il 18 mar. 2016, con effetto per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Art. 36Intervento di terzi

1.  Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

2.  Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

Introdotto dall’art. 13 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

3. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, il Commissario per i Diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze.

Art. 37Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1.  In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:

  1. a)

    il ricorrente non intenda più mantenerlo; o

  2. b)

    la controversia sia stata risolta; o

  3. c)

    per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato conti­nuare l’esame del ricorso.

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

2.  La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

Art. 38Esame della causa1

La Corte esamina la causa con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede a un’indagine, per la cui conduzione efficace le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 14 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 39Composizione amichevole1

1.  In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2.  La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata.

3.  In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4.  Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l’esecuzione dei termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 15 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 40Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

1.  Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in cir­costanze eccezionali.

2.  I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il pre­sidente della Corte non decida diversamente.

Art. 41Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro­tocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.

Art. 42Sentenze delle sezioni

Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.

Art. 43Rinvio alla sezione allargata

1.  Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sen­tenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.

2.  Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Con­venzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.

3.  Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

Art. 44Sentenze definitive

1.  La sentenza della sezione allargata è definitiva.

2.  La sentenza di una sezione diviene definitiva:

  1. a)

    quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allar­gata; o

  2. b)

    tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della cau­sa alla sezione allargata; o

  3. c)

    quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio for­mu­lata in applicazione dell’articolo 43.

3.  La sentenza definitiva viene pubblicata.

Art. 45Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1.  Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.

2.  Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

Art. 46Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze1

1.  Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.

2.  La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.

3.  Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà d’interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d’interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

4.  Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

5.  Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 16 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 47Pareri

1.  La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2.  Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3.  Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

Art. 48Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 47.

Art. 49Motivazione dei pareri

1.  I pareri della Corte devono essere motivati.

2.  Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giu­dici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

3.  I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

Art. 50Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

Art. 51Privilegi e immunità dei giudici

RS 0.192.030

I giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immu­nità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

Titolo III: Disposizioni diverse

Art. 52Richieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 53Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

Art. 54Poteri del Comitato dei Ministri

RS 0.192.030

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri confe­riti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

Art. 55Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’ap­plicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Art. 56Applicazione territoriale

1.  Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Eu­ropa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al para­grafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in deter­minati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2.  La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

3.  In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4.  Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previ­sti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di pri­vati come pre­visto dall’articolo 34 della Convenzione.

Art. 57Riserve

1.  Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vi­gore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2.  Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Art. 58Denuncia

1.  Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le Alte Parti Con­traenti.

2.  Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente inte­res­sata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3.  Con la medesima riserva cessa d’esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere membro del Consiglio d’Europa.

4.  La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei prece­denti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applica­bile in base all’articolo 56.

Art. 59Firma e ratifica

1.  La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Introdotto dall’art. 17 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

2. L’Unione europea può aderire alla presente Convenzione.

Originario n. 2.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

Originario n. 3.

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Originario n. 4.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 16.09.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).