Législation

Legge federale del 18 dicembre 2015 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)

RS 196.1 · LVP · 33 articoli

Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (RS 196.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (33 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente legge disciplina il blocco, la confisca e la restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine, se è presumibile che tali valori siano stati ottenuti media…

Art. 2, Definizioni

Nella presente legge s’intende per: a. persone politicamente esposte all ’estero : le persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di go…

Art. 3, Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria

1 In vista di un’eventuale collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimoniali in Svizzera:…

Art. 4, Blocco in vista di una confisca in caso di fallimento

dell’assistenza giudiziaria 1 In vista dell’apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera: a. che sottos…

Art. 5, Adeguamento e pubblicazione delle liste

1 Se il blocco di cui all’articolo 3 è disposto sotto forma di ordinanza (ordinanza di blocco), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può adeguare la lista nominativa delle person…

Art. 6, Durata del blocco

1 Il blocco dei valori patrimoniali di cui all’articolo 3 non può eccedere una durata di quattro anni. Il Consiglio federale può prorogarlo di volta in volta di un anno se lo Stato di provenienza ha espresso la prop…

Art. 7, Obbligo di notifica e di informazione

1 Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco di cui all’articolo 3 devono notificare senza indugio tali…

Art. 8, Amministrazione dei valori patrimoniali bloccati

1 Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco conformemente alla presente legge continuano ad…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).