Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 44 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
all’importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dalla Norvegia e dall’Irlanda del Nord nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati e territori;
- b.
all’importazione e al transito di animali d’acquacoltura nonché di prodotti animali, esclusi sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e all’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda.1
2 L’importazione e il transito di animali, esclusi quelli d’acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e l’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda sono disciplinati nell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT).3
3 Si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia per quanto non sia applicabile l’ordinanza del 28 novembre 20144 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
- RS 916.443.10
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
- RS 916.443.14
Art. 2Applicabilità ad altri possibili vettori di agenti epizootici
1 Per possibili vettori di agenti epizootici, che non siano animali né prodotti animali, quali paglia e fieno, sono applicabili le disposizioni concernenti i prodotti animali, purché per questi vettori vi siano condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario (art. 5 cpv. 1 e 2).
2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza altri possibili vettori di agenti epizootici.
Art. 3Diritto applicabile
1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie, l’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e l’ordinanza del 16 dicembre 20163 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.4
2 Sono fatti salvi in particolare i seguenti atti normativi:
- a.
ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali (OPAn);
- b.
ordinanza del 4 settembre 20136 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
- RS 916.401
- RS 817.02
- [RU 2017 359; 2018 1251. RU 2020 2465 art. 116]. Vedi ora l’O del 27 mag. 2020 (RS 817.042).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
- RS 455.1
- RS 453.0
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
- b.
Paesi terzi: tutti i Paesi, eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia, ed escluso il territorio dell’Irlanda del Nord;
- c.
prodotti animali:
- 1.
derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale,
- 2.
sottoprodotti di origine animale,
- 3.
sperma, ovuli ed embrioni animali destinati alla riproduzione;
- d.
sottoprodotti di origine animale:
- 1.
corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,
- 2.
prodotti di origine animale e resti alimentari ai sensi dell’articolo 3 lettera p dell’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,
- 3.
sperma, ovuli ed embrioni animali a destinazione diversa della riproduzione;
- e.
certificato sanitario: documento che attesta la provenienza di una partita e l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
- f.
«Trade Control and Expert System» (TRACES): un sistema integrato nel trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/6252;
- fbis.
sistema «e-dec»: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)3 per la dichiarazione doganale in virtù dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane (LD);
- g.
partita: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, destinati alla stessa azienda di destinazione;
- h.
importazione: trasferimento permanente o temporaneo di animali e prodotti animali nel territorio di importazione, eccetto il trasporto destinato al transito di cui all’articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane (LD);
- i.
importatore: persona fisica o giuridica responsabile dell’importazione e designata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale;
- j.
persona soggetta all’obbligo di dichiarazione: la persona di cui allʼarticolo 26 LD;
- k.
impresa che presta servizi di sdoganamento: impresa che, su incarico degli esercenti di aeroporti, garantisce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione (handling agent);
- l.
azienda di destinazione: azienda nella cui sede devono essere portati gli animali o i prodotti animali e designata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale;
- m.
esportatore: persona fisica o giuridica responsabile dell’esportazione e designata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale.
- RS 916.441.22
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27.
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 631.0
- RS 631.0
Sezione 2 Importazione
Art. 5Condizioni di importazione
1 Per l’importazione di animali e prodotti animali si applicano le condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, segnatamente per quanto concerne:
- a.
le aziende dalle quali si possono importare animali e prodotti animali;
- b.
i requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
- c.
i documenti di accompagnamento richiesti, segnatamente i certificati sanitari e i documenti commerciali.
2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa gli atti normativi determinanti dell’UE.
3 Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni armonizzate dell’UE per il traffico intracomunitario, l’USAV può stabilire condizioni d’importazione in materia di polizia sanitaria, diritto sulla protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari oppure emettere decisioni per i singoli casi.
4 In caso di elevati rischi di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari, l’USAV può stabilire condizioni supplementari o vietare l’importazione.
5 Sono fatte salve le misure emanate dall’USAV in virtù dell’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE volte a impedire la propagazione di un’epizoozia.
Art. 5aPellicce e prodotti di pellicceria: campo di applicazione1
Gli articoli 5b–5i si applicano alle pellicce e ai prodotti di pellicceria di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 20122 sulla dichiarazione delle pellicce.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
- RS 944.022
Art. 5bPellicce e prodotti di pellicceria: divieto di importazione se sono ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali1
1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.
2 I metodi che infliggono sofferenze agli animali sono metodi in cui il benessere degli animali utilizzati per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria è gravemente compromesso. Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali in particolare:
- a.
la detenzione degli animali in gabbie con fondo a griglia;
- b.
la caccia di animali con l’aiuto di tagliole, trappole a laccio o trappole sott’acqua in cui essi annegano.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Art. 5cPellicce e prodotti di pellicceria: deroghe al divieto di importazione1
1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:
- a.
- b.
come masserizie di trasloco;
- c.
per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.
2 Si tratta di consumo privato quando le pellicce o i prodotti di pellicceria vengono indossati o portati con sé da una persona al momento dell’importazione nel traffico turistico e le servono come oggetti personali nella vita quotidiana.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Art. 5dPellicce e prodotti di pellicceria: condizione per l’importazione se non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali1
L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato attestante che provengono da un’azienda di produzione certificata ai sensi dell’articolo 5e.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Art. 5ePellicce e prodotti di pellicceria: programma di certificazione1
1 Sono certificate le aziende di produzione che rispettano il programma di certificazione dell’USAV per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria.
2 Il programma di certificazione si basa sulla norma SN EN ISO/IEC 17067:2013, Valutazione della conformità − Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto2.
3 Deve contenere quanto segue:
- a.
le condizioni che garantiscono che le pellicce e i prodotti di pellicceria non siano ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali;
- b.
i singoli punti di controllo per i controlli da parte degli organismi di certificazione;
- c.
le misure da adottare se un’azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione.
4 L’USAV pubblica il programma di certificazione sul proprio sito Internet.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
- La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
Art. 5fPellicce e prodotti di pellicceria: riconoscimento degli organismi di certificazione1
1 L’USAV riconosce un organismo di certificazione nazionale se questo è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell’USAV secondo la norma SN EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi2.
2 Esso riconosce un organismo di certificazione estero se questo è accreditato come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell’USAV secondo la norma EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L’accreditamento è rilasciato da:
- a.
un servizio di accreditamento estero membro dell’European co-operation for Accreditation; oppure
- b.
un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.
3 Esso pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di certificazione riconosciuti.
4 Un organismo di certificazione notifica immediatamente all’USAV se non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
- La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;
www.snv.ch
Art. 5gPellicce e prodotti di pellicceria: compiti e obblighi degli organismi di certificazione1
1 L’organismo di certificazione può certificare un’azienda di produzione di pellicce e prodotti di pellicceria soltanto se un controllo senza preavviso dimostra che per l’ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria il programma di certificazione viene pienamente rispettato.
2 Dopo la concessione della certificazione, verifica con un controllo annuale senza preavviso se l’azienda di produzione rispetta ancora pienamente il programma di certificazione.
3 Se constata che l’azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione, adotta le misure previste dal programma di certificazione. In casi gravi, ritira la certificazione all’azienda di produzione.
4 Redige un rapporto su ogni controllo e su richiesta lo sottopone all’USAV.
5 Redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’USAV su tutti i controlli eseguiti.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Art. 5hPellicce e prodotti di pellicceria: procedura d’imposizione doganale1
1 La procedura d’imposizione doganale in caso di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria è disciplinata dalla legislazione sulle dogane.
2 Chiunque importa o fa importare pellicce o prodotti di pellicceria la cui importazione è consentita soltanto con un certificato secondo l’articolo 5d deve fornire nella dichiarazione doganale le informazioni necessarie relative a tale certificato.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Art. 5iPellicce e prodotti di pellicceria: rintracciabilità1
Le pellicce e i prodotti di pellicceria consegnati ai consumatori devono poter essere rintracciati dall’ottenimento fino alla consegna.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Art. 5jDivieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi1
1 L’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è vietata.
2 È consentita:
- a.
l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:
- 1.
provengono dalla caccia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1007/20092, e
- 2.
sono accompagnati da un certificato in formato cartaceo secondo l’articolo 4 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/18503 emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;
- b.
l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi destinati al consumo privato;
- c.
l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi come masserizie di trasloco;
- d.
l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.
- Originario art. 5a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
- Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, versione della GU L 271 del 16.10.2015, p. 1.
Art. 6Documenti di accompagnamento
1 Gli animali e i prodotti animali possono essere importati soltanto se i certificati sanitari, prescritti dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, sono allegati alla partita in formato cartaceo o elettronico.1
2 Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali devono essere presentate garanzie sanitarie supplementari. Può esigere tali garanzie sanitarie se la Svizzera ha ottenuto lo status di «indenne da malattia» per un’epizoozia secondo il regolamento (UE) 2016/4292 e il regolamento delegato (UE) 2020/6893. Le garanzie sanitarie devono essere elencate nei certificati sanitari previsti dalle condizioni d’importazione armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario.4
3 Se non è prescritto un certificato sanitario, la partita deve essere provvista di un documento commerciale in formato cartaceo o elettronico.5
4 Per i prodotti di cui all’allegato 1a OSOAn6 non sono richiesti né un certificato sanitario né un documento commerciale.7
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1629, GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11.
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/1798, GU L 233 del 21.9.2023, pag. 24.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
- RS 916.441.22
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 7Autorizzazioni
1 È necessaria un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione di:
- a.
animali e prodotti animali che non soddisfano le condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, segnatamente per quanto concerne la reimportazione di animali ad unghia fessa dopo brevi soggiorni nell’ambito di esposizioni o manifestazioni analoghe;
- b.
sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn1, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/20112;
- c.
animali e prodotti animali per i quali non vi sono condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario.
2 L’USAV rilascia l’autorizzazione se:
- a.
la situazione epizooziologica nel territorio di provenienza lo consente oppure sono state prese misure appropriate contro l’introduzione di epizoozie; e
- b.
sono soddisfatti i requisiti posti dalla presente ordinanza.
3 L’USAV può negare o revocare l’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera b se:
- a.
esiste un elevato rischio di introdurre un’epizoozia tramite sottoprodotti di origine animale; oppure
- b.
la capacità complessiva degli impianti di eliminazione interessati è necessaria per l’eliminazione dei relativi sottoprodotti di origine animale nazionali.
- RS 916.441.22
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2613, GU L, 2023/2613, 24.11.2023.
Art. 8Registrazione in TRACES1
1 Per l’importazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, l’azienda di destinazione, l’importatore e, se del caso, l’impresa di trasporto devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti al loro ruolo riferito all’importazione.
2 La registrazione va richiesta previamente all’autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest’ultima entro una settimana.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 9Notifica preventiva di determinate partite
L’importatore è tenuto a notificare preventivamente al veterinario cantonale, al più tardi dieci giorni prima, l’importazione delle partite dei seguenti animali e prodotti animali:
- a.
sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina;
- b.
animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi;
- c.
api mellifere europee (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.).
Art. 10Certificati sanitari
1 I certificati sanitari devono essere emessi dall’autorità competente mediante TRACES prima dell’importazione, purché sia previsto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario per la rispettiva categoria animale o per il rispettivo prodotto animale.
2 I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Devono essere allegati alla partita in originale cartaceo o elettronico e accompagnarla fino all’azienda di destinazione.1
3 L’autorità competente deve firmare i certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico. Là dove previsto, i certificati possono essere firmati anche da un’impresa autorizzata a emetterli.2
4 Il DFI stabilisce i requisiti formali dei certificati sanitari. Disciplina i certificati sostitutivi.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 11Documenti commerciali
Se le condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario non prevedono requisiti per i documenti commerciali, questi devono contenere almeno le indicazioni seguenti:
- a.
quantità e specie animale o tipo di prodotto animale;
- b.
azienda di provenienza o di fabbricazione;
- c.
azienda di destinazione; e
- d.
requisiti di trasporto particolari.
L’USAV mette a disposizione in Internet i modelli per i certificati sanitari e i documenti commerciali richiesti.
Art. 13Dichiarazione di partite e presentazione dei documenti di accompagnamento
1 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione garantiscono che all’ufficio doganale siano presentati i documenti di accompagnamento, in caso di richiesta, durante un controllo a campione delle partite.
2 In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure dell’autorizzazione dell’USAV.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
Art. 14Importazione di derrate alimentari nel traffico turistico
Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che vengono portate con sé nel traffico turistico per il consumo privato non sono necessari, per l’importazione, né certificati sanitari né documenti commerciali.
Art. 15Condizioni d’igiene nel trasporto
1 I mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.
2 La paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d’imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere eliminati senza indugio e in maniera innocua dopo il trasporto.
Art. 16Temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento1
1 Per tutta la durata del trasporto di prodotti animali devono essere rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario.
2 Nei veicoli e nei depositi la temperatura interna deve essere conforme ai livelli di temperatura indicati.
3 Negli aerei occorre garantire, mediante provvedimenti tecnici, che la partita sia conservata a una temperatura conforme ai livelli di temperatura indicati e che non sia interrotta la catena del freddo.
4 Le partite per cui il certificato sanitario prevede un trasporto a livello di temperatura ambiente possono anche essere conservate o trasportate refrigerate.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
Art. 17Condizioni di trasporto
1 Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione.
2 Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere trasportati direttamente e senza trasbordo nell’azienda di destinazione.
3 Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi, non possono essere caricati altri animali.
Art. 18Bestiame da macello1
Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
- RS 817.190
Art. 19Obbligo di notifica dell’azienda di destinazione
L’azienda di destinazione deve notificare entro 24 ore al veterinario cantonale l’arrivo degli animali e dei prodotti animali seguenti:
- a.
sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina;
- b.
animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi;
- c.
api mellifere europee e bombi.
Art. 19aObbligo di registrazione dell’azienda di destinazione in caso di cessione di bombi importati1
Le aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni:
- a.
la data di cessione della colonia di bombi;
- b.
il nome e l’indirizzo del destinatario;
- c.
il numero di colonie di bombi cedute.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 20Obbligo di conservazione dell’azienda di destinazione1
Le aziende di destinazione devono conservare per tre anni a decorrere dal giorno in cui arriva la partita i certificati sanitari per gli animali e i prodotti animali di cui all’articolo 19. Anche le registrazioni di cui all’articolo 19a sulla cessione delle colonie di bombi importate devono essere conservate per tre anni e presentate su richiesta agli organi di polizia delle epizoozie.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 21Obblighi dell’importatore
1 L’importatore è responsabile del rispetto dei requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.
2 Nel caso dei prodotti animali, l’importatore deve notificare alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 16).
3 Egli deve fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari. Egli può anche incaricare un’impresa di spedizione di fornirglieli in tempo utile.
Art. 22Obblighi dell’impresa che presta servizi di sdoganamento
1 Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione.
2 Devono provvedere affinché gli animali siano curati durante la loro permanenza all’aeroporto.
3 Per le imprese che prestano servizi di sdoganamento di animali vivi valgono per analogia i requisiti applicabili alle pensioni per animali fissati nella legislazione sulla protezione degli animali, in particolare gli articoli 101–102 OPAn1.
- RS 455.1
Art. 23Obblighi degli esercenti di aeroporti1
Gli esercenti di aeroporti devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi secondo l’articolo 22.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Sezione 3 Transito
1 Per il transito di partite per via aerea diretta a destinazione di Paesi terzi si applicano le condizioni di polizia sanitaria del Paese di destinazione.
2 In caso di transito, alle seguenti partite si applicano per analogia le disposizioni valide per l’importazione:
- a.
partite trasportate per via aerea nel territorio d’importazione e che transitano attraverso il territorio d’importazione con un altro mezzo di trasporto o trasportate di nuovo per via aerea a destinazione di Stati membri dell’UE, Islanda o Norvegia;
- b.
partite trasportate per via terrestre attraverso il territorio d’importazione.
3 Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:
- a.
articoli 5 e 6 capoversi 1 e 3 (condizioni di importazione e documenti di accompagnamento);
- b.
articolo 8 (registrazione);
- c.
articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
- d.
articolo 14 (importazione di derrate alimentari nel traffico turistico);
- e.
articolo 15 capoverso 1 (condizioni d’igiene nel trasporto);
- f.
articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento);
- g.
articoli 21–23 (obblighi delle persone interessate).
Sezione 4 Esportazione
1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali dal territorio d’importazione valgono per analogia le seguenti disposizioni per l’importazione:
- a.
articoli 5 e 6 capoversi 1 e 3 (condizioni di importazione e documenti di accompagnamento);
- b.
articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
- c.
articolo 14 (importazione di derrate alimentari nel traffico turistico);
- d.
articolo 15 capoverso 1 (condizioni d’igiene nel trasporto);
- e.
articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento).
2 Valgono inoltre eventuali altre condizioni di polizia sanitaria del Paese di destinazione.
3 Se previsto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, per le partite destinate all’esportazione l’autorità cantonale competente rilascia un certificato sanitario mediante TRACES oppure l’azienda di provenienza emette un documento commerciale.
Le uova da cova possono solamente essere esportate se le uova stesse e gli imballaggi sono muniti di un codice di provenienza «CH-… (numero dell’azienda di provenienza)».
Art. 27Autorizzazione per sottoprodotti di origine animale
1 I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV:
- a.
i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn1, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/20112;
- b.
i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell’articolo 7 OSOAN, eccettuati i prodotti di cui all’articolo 39 capoverso 3 OSOAN.
2 L’USAV rilascia l’autorizzazione se:
- a.
allʼesportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria;
- b.
l’azienda esportatrice garantisce il rispetto delle condizioni dʼimportazione del Paese di destinazione;
- c.
l’azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente all’articolo 39 capoverso 2 OSOAN; e
- d.
il Paese di destinazione ha approvato l’importazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2.
3 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’USAV sottopone la domanda di esportazione al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione che si occuperebbe dell’eliminazione secondo il capoverso 2 lettera c.
- RS 916.441.22
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.
Art. 28Documenti di accompagnamento per sottoprodotti di origine animale
I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto se la partita è provvista di un certificato sanitario in formato cartaceo o elettronico emesso mediante TRACES:1
- a.
sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 lettera a;
- b.
proteine animali trasformate ai sensi dell’articolo 3 lettera hbis OSOAn2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
- RS 916.441.22
Art. 29Disposizioni per l’eliminazione di determinati sottoprodotti di origine animale
Per i sottoprodotti di origine animale ai sensi degli articoli 27 e 28 destinati a essere eliminati all’estero si applicano, per quanto attiene alla loro raccolta, alla loro identificazione e ai documenti di accompagnamento, ad integrazione degli articoli 19 e 20 OSOAN1, le disposizioni di cui all’allegato VIII capi I–III del regolamento (UE) n. 142/20112.
- RS 916.441.22
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.
Art. 30Carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni
È vietato esportare dal territorio doganale verso gli Stati membri dell’UE e le enclavi doganali carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 e 0202.3091 proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni.
Art. 31Registrazione in TRACES1
1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, l’azienda di provenienza, l’esportatore e, se del caso, l’impresa di trasporto devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti al loro ruolo riferito all’esportazione.
2 La registrazione va richiesta previamente all’autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest’ultima entro una settimana.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 32Responsabilità per le partite e i documenti
L’esportatore è responsabile del rispetto dei requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.
Sezione 5 Pascolo transfrontaliero
Il pascolo transfrontaliero per l’estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono disciplinati dalle disposizioni dell’allegato 11 appendice 5 dell’Accordo agricolo.
Sezione 6 Controlli e misure
Art. 34Controllo dell’importazione e del transito1
1 In caso di partite importate di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi notificate al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e‑dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 42a). Con il confronto dei dati si verifica se esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti.
2 In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e—dec», l’UDSC controlla in funzione dei rischi se sono provviste dei certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti.2
3 Nelle restanti partite importate e in transito, l’UDSC può controllare a campione se sono provviste dei documenti di accompagnamento necessari.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
Art. 35Sorveglianza veterinaria ufficiale
1 Si effettua una sorveglianza veterinaria ufficiale basata sui rischi per:
- a.
animali ad unghia fessa importati;
- b.
gallinacei, palmipedi e struzioniformi importati;
- c.
api mellifere europee e bombi importati;
- d.
i suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall’estero.
2 L’USAV emana direttive tecniche sulla modalità di stabilire casi in cui è necessaria la sorveglianza veterinaria ufficiale e sullo svolgimento della sorveglianza.
3 Il veterinario cantonale ordina la sorveglianza. Egli è responsabile dello svolgimento dei controlli nel quadro della sorveglianza.
Art. 36Misure dell’UDSC in caso di importazione, transito ed esportazione illegali
1 Se l’UDSC constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.
1bis Se, al momento dell’importazione, constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.1
2 L’UDSC fornisce, su richiesta, all’autorità cantonale competente informazioni riguardo a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Art. 36aMisure al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec»1
Se dall’esame secondo l’articolo 34 capoverso 1 emerge che non esistono il certificato sanitario oppure l’autorizzazione richiesti, è inviata automaticamente una notifica all’autorità cantonale competente nel luogo dell’azienda di destinazione.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
Art. 37Misure dell’autorità cantonale
1 Se gli animali e i prodotti animali non soddisfano le condizioni per l’importazione, il transito o l’esportazione, l’autorità cantonale competente adotta le misure necessarie per proteggere la salute dell’uomo e dell’animale.
1bis Se un’autorità cantonale constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.1
2 Se privati o organi diversi dall’UDSC notificano animali o prodotti animali importati o fatti transitare all’interno del territorio d’importazione illegalmente, l’autorità cantonale competente ne informa l’UDSC.
3 L’autorità può decidere in particolare il respingimento e il sequestro degli animali o dei prodotti animali o l’abbattimento degli animali. L’autorità che ha ordinato un sequestro di animali ricovera gli animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infrazione.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Art. 37aMisure dell’USAV nel caso di importazione illegale di pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi1
Nel caso di notifiche ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1bis o 37 capoverso 1bis, l’USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374).
Sezione 7 Sistema informatico TRACES
1 Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità e persone:
- a.
- b.
- c.
gli uffici dei veterinari cantonali;
- d.
gli uffici dei chimici cantonali;
- e.
i veterinari ufficiali designati dai veterinari cantonali;
- f.
gli ispettori cantonali delle derrate alimentari designati dai chimici cantonali.
2 La registrazione e il trattamento dei dati in relazione alla registrazione sono effettuate dall’USAV.
3 Le autorità e le persone registrate devono comunicare senza indugio all’USAV i cambiamenti d’indirizzo.
Hanno accesso a TRACES le persone che soddisfanno le condizioni seguenti:
- a.
l’autorità o l’azienda per la quale lavorano è registrata in TRACES;
- b.
hanno frequentato un corso di formazione proposto dall’autorità cantonale competente oppure l’autorità o l’azienda confermano che tali persone possiedono le conoscenze necessarie per utilizzare TRACES.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 39aTrattamento dei dati1
1 Le aziende possono inserire dati sulle loro partite e modificarli fino al controllo della partita.
2 Le autorità possono trattare i dati delle partite nella misura in cui rientrano nel loro ambito di competenza.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 40Organizzazione dei corsi di formazione1
1 L’USAV organizza i corsi di formazione per l’UDSC e i responsabili TRACES dei servizi cantonali. Per la frequentazione di questi corsi non è riscosso alcun emolumento.
2 I responsabili TRACES dei servizi cantonali organizzano i corsi di formazione per:
- a.
le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori e le imprese di trasporto;
- b.
i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell’ambito della loro attività utilizzano TRACES.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 269).
Art. 41Obblighi delle autorità cantonali
1 Le autorità cantonali sono responsabili della registrazione delle persone di cui agli articoli 8 e 31 nonché del trattamento dei dati in relazione a queste registrazioni.
2 Ogni ufficio cantonale registrato deve designare un responsabile TRACES.
Il collegamento di TRACES con il sistema «e-dec» è disciplinato dall’articolo 101a OITE-PT2.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
- RS 916.443.10
1 L’USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.
2 Può emanare direttive tecniche relative a TRACES.
Sezione 7a Sistema informatico OITE
1 Per l’importazione e l’esportazione di animali e prodotti animali di cui alla presente ordinanza il sistema informatico OITE contiene i dati di cui all’articolo 102b OITE-PT1 nonché i dati sull’esportatore.
2 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 102° e 102c–102i OITE-PT.
- RS 916.443.10
Sezione 8 Tasse e costi
La totalità delle le tasse e dci costi legati all’importazione, al transito e all’esportazione è a carico del richiedente.
Art. 44Tasse dell’USAV
L’ammontare delle tasse per i servizi e le decisioni dellʼUSAV è disciplinato dallʼordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dellʼUSAV.
- RS 916.472
Art. 45Riscossione delle tasse da parte dei Cantoni
I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per i servizi, i controlli e le misure in relazione all’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 9 Disposizioni procedurali
Art. 46Decisioni e rimedi giuridici
1 Per le autorizzazioni e le altre decisioni dell’USAV si applica la legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre l’articolo 59b LFE.
2 Le opposizioni e i ricorsi rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 67–71 LDerr.2
3 La procedura delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto procedurale del rispettivo Cantone.
- RS 172.021
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
Art. 47Notifica di infrazioni
Il veterinario cantonale o il chimico cantonale notifica all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari, in particolare quelle concernenti:1
- a.
l’identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali;
- b.
la tutela della salute umana e animale; o
- c.
il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671).
Art. 48Perseguimento penale
1 In caso di importazione o transito illegali l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale promuove un’azione penale. Se simultaneamente è commessa un’infrazione alla LD1 o alla legge del 12 giugno 20092 sull’IVA, è l’UDSC a promuovere un’azione penale.
2 Su richiesta dell’autorità cantonale competente per il perseguimento penale, l’UDSC notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte di quest’ultimo.
3 In caso di esportazione illegale l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale promuove un’azione penale.
4 È fatto salvo l’articolo 37 LDerr.3
- RS 631.0
- RS 641.20
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 423).
Sezione 10 Disposizioni finali
1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l’esecuzione compete ai Cantoni.
2 L’UDSC esegue la presente ordinanza al confine doganale.
3 L’USAV emana le direttive tecniche necessarie per un’esecuzione adeguata e uniforme.
Art. 50Adeguamento delle prescrizioni tecniche
1 L’USAV è autorizzato a inserire successivamente adeguamenti degli atti normativi determinanti dell’UE che riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, relativamente alle condizioni di importazione, transito ed esportazione (art. 5 cpv. 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a).
2 Il DFI può autorizzare l’USAV a effettuare adeguamenti tecnici per quanto riguarda le garanzie sanitarie supplementari da presentare (art. 6 cpv. 2).
Art. 51Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 L’articolo 22 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2016.
Art. 52Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 20251
Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5c o 5d possono essere importati fino al 30 giugno 2029 e venduti fino al 30 giugno 2030.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025 (RU 2025 374). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 5 giu. 2026 concernente la proroga dei termini transitori relativi al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 327).